Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1289/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1289/2025, promossa con ricorso depositato il 01/04/2025 da:
1) Parte_1
nata Cittiglio il 31.05.1972
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in[...]
con l'Avv. Verusca De Franco
2) Parte_2
Nato a Cittiglio il 30.09.1971
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Verusca De Franco
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sangiano (VA), in data 27 agosto
2000 (anno 2000 atto n. 1 parte II serie A)
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...], in data [...], Per_1
nata a [...], in data [...]. Per_2
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I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 01.04.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi chiedono di essere autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Besozzo, Via per Ronco n. 7, è assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra Il sig. lascerà l'abitazione coniugale, asportando i Parte_1 Parte_2
propri effetti personali entro il 31.05.2025;.
3.la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_2
prevalente presso la madre, ove manterrà la propria residenza;
4. il padre vedrà la figlia mediante accordi diretti con la medesima;
Per_2
5. i giorni delle festività natalizie (24.12; 25.12; 26.12;31.12 e 01.01) e pasquali (giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo), verranno trascorsi con la figlia, in via alternata tra i genitori;
6.durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con la minore. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo ed il relativo recapito di villeggiatura della vacanza che intendono trascorrere con il minore, con preavviso ed accordo entro il 30.05 di ogni anno;
7. il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 400.00 a titolo di Parte_2 Pt_1
concorso al mantenimento della figlia, (quattrocento euro mensili), entro il giorno 13 (tredici) di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al rimborso delle spese di tipo straordinario
(a titolo semplificativo ma non esaustivo, quelle mediche non coperte dal SSN, dentistiche e visite specialistiche, scolastiche,) nella misura del 50%, facendo espresso riferimento al
Protocollo di Linee Guida del Tribunale di Varese per la suddivisione ed individuazione delle voci di spesa.
Tutte le spese di tipo straordinario dovranno essere previamente concordate tra i genitori ed espressamente accettate per iscritto;
il genitore che sosterrà una spesa straordinaria non concordata, si accollerà l'intero costo, fatta salva l'urgenza;
8. il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 200.00, Parte_2 Pt_1
(duecento euro mensili), entro il giorno 13 (tredici) di ogni mese, a titolo di concorso per pagamento utenze e spese gestione immobile coniugale;
9. il veicolo, Opel Crossland, cointestato ai coniugi, verrà trasferito al sig. Parte_2
entro il 31.05.2025.
[...]
pagina 2 di 4 9. le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c. impegnandosi a produrli a richiesta del
Tribunale;
10. si richiede la trascrizione della presente separazione presso i competenti Uffici Civili.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 27.08.2000, in Sangiano (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sangiano (VA) (anno 2000, atto n. 1 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
pagina 3 di 4 In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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