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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°29 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Dante n. 55, presso lo studio dell'Avv.
Calogero Valerio Scimemi, che la rappresenta e difende
Appellante
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Saverio Controparte_1
Scrofani n. 60, presso lo studio dell'Avv. Marcantonio Moschetti, che la rappresenta e difende
Appellata
OGGETTO: risarcimento danni: altre ipotesi
All'udienza del 9 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 maggio 2019 presso la cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo, la conveniva in giudizio , al fine Parte_1 Controparte_1 di accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di quest'ultima nei propri confronti, a fondamento della quale deduceva:
― di aver assunto la convenuta, dapprima, con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato decorrente dal 02.03.2015 al 29.08.2015 e, successivamente, a tempo indeterminato e parziale a far data dal 02.10.2015, sempre con la qualifica di
1 impiegata all'Ufficio Assicurativo della società quale addetta all'archivio-protocollo con inquadramento nel livello V del CCNL Settore Terziario;
― di averle intimato, con nota del 13.07.2017, all'esito di apposito procedimento disciplinare, il licenziamento per giusta causa, dalla stessa impugnato in via giudiziale;
― che la controversia si concludeva, all'udienza del 23.07.2018, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione col quale la si Parte_1 obbligava, da un lato, a corrispondere in favore di controparte la somma di € 2.000,00
a titolo di contributo per le spese legali e, dall'altro, a riassumere la dipendente a far data dall'1.09.2018 con la pregressa qualifica, e col quale, al contempo, la lavoratrice si impegnava a riprendere servizio nella data stabilita, rinunciando CP_1 espressamente alla facoltà di chiedere l'indennità sostitutiva della reintegrazione;
― che, pur avendo la società ottemperato al predetto accordo versando la somma in esso pattuita e reintegrando la lavoratrice, quest'ultima non aveva mai ripreso servizio, non giustificando le sue assenze, né comunicando alcuna decisione;
― che, a seguito di due contestazioni disciplinari, trasmesse con note del
12.10.2018 e del 29.10.2018, la il 16.11.2018 aveva comunicato Parte_1 nuovamente la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, mai impugnata;
― che il mancato rientro in servizio dimostrasse che “l'intento perseguito dalla sig.ra con il ricorso di impugnazione del primo Controparte_1 licenziamento e con la successiva conciliazione giudiziale fosse l'inganno della
[...] al fine di ottenere il ristoro delle spese legali” e che ciò fosse “altresì Parte_1 confermato dalla circostanza, di cui la è venuta a conoscenza solo il Parte_1
28.8.2018, che la sig.ra , il 31.10.2017, subito dopo Controparte_1
l'impugnativa del primo licenziamento proposta il 14.9.2017, aveva avviato autonomamente l'attività di brokeraggio assicurativo - la medesima attività svolta dalla - quale amministratore unico della società di servizi Parte_1 assicurativi, la iscritta al registro delle imprese il Controparte_2
13.11.2017”;
― che la violazione dell'accordo conciliativo avesse cagionato un ingente danno patrimoniale alla società, in primo luogo poiché, “ignara dell'inganno”, si era vista
“costretta a costituirsi nel giudizio di impugnazione del primo licenziamento, a corrispondere i relativi compensi di patrocinio legale (allegato 26 e infine pure a riconoscere il contributo delle spese legali liquidate dal giudice in sede conciliativa”, e, inoltre, perché, in previsione del rientro in servizio della , CP_1 aveva dovuto “riorganizzare di conseguenza l'assetto del proprio personale già in essere” vedendosi “costretta a non rinnovare il contratto a termine del proprio dipendente sig. ”, in sostituzione del quale ella sarebbe rientrata Controparte_3
2 ricoprendo il ruolo pregresso di addetto archivio-protocollo, e infine, poiché la mancata presa di servizio aveva determinato un “accumularsi di giacenze e di arretrato”, sicché “al fine di smaltire quanto più celermente possibile la mole di lavoro che si era accumulata a causa dell'assenza di un operatore dell'ufficio, la si” era “vista costretta a richiedere” e a corrispondere “lo Parte_1 straordinario al proprio personale”. Sicché, in conseguenza dell'accertamento della responsabilità della convenuta, chiedeva, altresì, la condanna di quest'ultima al risarcimento per i danni patrimoniali conseguenti alla condotta illecita sopra descritta, quantificati nella somma complessiva di € 8.259,34, di cui € 3.418,24 per i compensi corrisposti per il patrocinio legale nel giudizio di impugnativa del primo licenziamento, € 2.000,00 pari al contributo delle spese legali corrisposto in esecuzione della conciliazione giudiziale ed € 2.841,10 per le retribuzioni da lavoro straordinario corrisposte dalla società ai propri dipendenti nel novembre 2018 per sopperire all'arretrato causato dalla mancata presa di servizio della convenuta.
Con memoria del 24.09.2021, si costituiva regolarmente in Controparte_1 giudizio, contestando le pretese avversarie.
Il Tribunale, con sentenza n. 2965/2022 emessa il 22.09.2022, senza ammettere l'istruttoria orale richiesta dalla società ricorrente, rigettava il ricorso proposto. Premettendo che, nel caso di specie, la sottoscrizione della conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 185 c.p.c. equivalesse alla stipula di una transazione disciplinata dall'art. 1965 c.c. non assoggettata al regime di invalidità di cui all'art. 2113 c.c., il Giudice riteneva che “la mancata presa di servizio da parte della dipendente” avesse “certamente determinato un inadempimento contrattuale, ma rispetto a questo i profili patrimoniali di cui la ricorrente ha oggi rivendicato il ristoro appaiono chiaramente estranei: certamente tali sono i pretesi compensi legali, che riguardano le vicende relative all'originario rapporto di lavoro ed alla sua cessazione e non ai nuovi impegni assunti in via conciliativa;
ma eguale estraneità presentano quegli emolumenti di lavoro straordinario corrisposti nel mese di novembre del 2018 agli altri dipendenti che le generiche deduzioni di prova non consentono neppure di ipotizzare come riferibili all'assenza della ricorrente dal posto di lavoro a decorrere dal 1/9/2018, assenza peraltro che la società ha già
(giustamente) sanzionato disciplinarmente con il nuovo licenziamento mai impugnato”.
Avverso quest'ultimo capo della decisione, ha proposto appello la Parte_1
lamentando “ l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata per
[...] inadeguata valutazione delle domande proposte e dell'istruttoria documentale offerta
3 dalla ricorrente nonché per inadeguata valutazione delle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente”. Deduce, infatti, la sussistenza del nesso causale tra la condotta inadempiente della e il danno patrimoniale dedotto quale conseguenza immediata e diretta della CP_1 stessa, reiterando le argomentazioni già formulate in prime cure e insistendo, a tal fine, per l'ammissione della prova per testi non accolta dal primo decidente.
, costituitasi con memoria del 27 dicembre 2024, ha Controparte_1 resistito in giudizio per il rigetto del gravame.
All'udienza del 9 gennaio 2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*************
L'appello è infondato.
Vale richiamare, anzitutto, quanto affermato dalla Suprema Corte in materia, secondo la quale “La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità previste dall'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, da un lato per
l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall'altro per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore” (Cass. Sez.
L., Sentenza n. 25472 del 26/10/2017, n. 25472; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 8898 del
04/04/2024).
Sulla scorta di tale premessa di carattere generale, deve convenirsi col primo
Decidente nel ritenere non attinenti, ovvero non dimostrati, i profili di danno patrimoniale prospettati da parte attrice quale conseguenza dell'inadempimento da parte della dell'accordo transattivo stipulato il 23.07.2018 in via giudiziale CP_1 dalle parti coinvolte (v.all. 16, di parte appellante).
Non possono essere rimborsate le spese legali, rivendicate a titolo risarcitorio, sostenute per il giudizio di impugnazione del primo licenziamento (R.G. 2996/2018), pari a € 3.418,24, per come già correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, in ragione del fatto che si tratta di voci che non derivano dalle nuove obbligazioni sorte dalla transazione stipulata ai sensi dell'art. 420 c.p.c. e che la res litigiosa è ormai regolata dal predetto accordo, che ha efficacia preclusiva di qualunque pretesa ulteriore rispetto al giudizio ormai concluso in via definitiva.
Parimenti, deve disattendersi la richiesta di ripetizione (sempre a titolo risarcitorio) della somma di € 2.000,00 versata dalla società in favore della controparte in esecuzione del verbale di conciliazione, tenuto conto che non si tratta di una prestazione indebitamente corrisposta, ma dovuta in ragione di un negozio
4 validamente stipulato tra le parti;
né tale pretesa può dirsi correlata alla proposizione di una apposita azione di risoluzione per inadempimento della transazione, ai sensi dell'artt. 1453 e art.1976 c.c., avendo piuttosto parte ricorrente agito per l'accertamento della responsabilità contrattuale/extracontrattuale della e la CP_1 condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale di cui all'art. 1218 ovvero all'art. 2043 c.c., ancorando, quindi, detta istanza risarcitoria ad una disciplina diversa da quella che avrebbe consentito la prospettazione di tale profilo restitutorio.
Non diversa sorte spetta alla richiesta risarcitoria quantificata nelle retribuzioni aggiuntive versate dalla società a titolo di straordinario a tutti i propri dipendenti, nel periodo di novembre 2018, “al fine di smaltire quanto più celermente possibile la mole di lavoro che si era accumulata a causa dell'assenza di un operatore dell'ufficio”, non cogliendo nel segno la tesi di parte appellante per cui
“l'accumularsi di giacenze e di arretrato” sarebbe stato determinato dalla sola mancata presa di servizio della . CP_1
Vero è che dalla documentazione in atti risulta che, in effetti, in azienda vi fosse una “forte giacenza di lavorazione delle multe”, tale da avere determinato l'esigenza di richiedere ai dipendenti di effettuare lavoro straordinario per far fronte ad
“esigenze aziendali straordinarie” (v. all. n. 29); tuttavia, non può ritenersi dimostrato che tale arretrato fosse causalmente riconducibile al mancato adempimento dell'accordo transattivo da parte della . CP_1
Già da un'attenta disamina del ricorso di primo grado emerge, infatti, che in azienda si era prospettata la necessità di implementare il personale amministrativo ancor prima di stipulare l'accoro transattivo (cfr. ricorso primo grado, p. 4, nella ricostruzione della pregressa vicenda giudiziale relativa al licenziamento disciplinare
“All'udienza del 16.7.2018 (allegato 15), le parti chiedevano un rinvio, che veniva concesso dal giudice, in quanto non v'era accordo sulla data di riassunzione;
la avrebbe voluto riassumere la sig.ra già dal Parte_1 Controparte_1
1° agosto 2018 avendo necessità di implementare il personale amministrativo;
mentre la sig.ra , già impegnata in estate, avrebbe voluto CP_1 CP_1 essere riassunta dal 1° settembre 2018”), dovendo, quindi, logicamente presumersi che già all'epoca vi fosse quella “giacenza” in arretrato che esigeva la presenza di ulteriori unità lavorative.
Inoltre, si evince dall'esame delle buste paga prodotte in giudizio (v. all.n. 30) che in data 17.09.2018 l'azienda aveva assunto la lavoratrice , con la Persona_1 qualifica di addetta archivi-protocolli a tempo determinato (qualifica, peraltro, ricoperta da tutti gli otto dipendenti della società); di conseguenza, perde di credibilità qualunque argomentazione circa il mancato rinnovo del contratto al
5 lavoratore in previsione del rientro in servizio della , che Controparte_3 CP_1 avrebbe dovuto sostituirlo.
Infatti, data la necessità di implementare il personale amministrativo, già manifestata in sede di impugnativa del licenziamento, non è comprensibile la ragione che avrebbe indotto la società a privarsi (non prorogando il contratto a termine) di un dipendente già utilizzato con rapporto a termine, in vista dell'arrivo di un'altra nuova diversa unità (la ). Per_1
Inoltre, deve evidenziarsi la circostanza che, nella stessa data del CP_3
(05.02.2018) era stata assunta, con la medesima qualifica, anche , il Persona_2 cui contratto era stato prorogato fino al 30.04.2019, rispetto a quello del CP_3 garantito, invece, solo fino al 31.07.2018, non potendosi affermare con certezza, pertanto, che il mancato rinnovo del rapporto del oltre tale data possa CP_3 effettivamente essere dipeso dal programmato rientro della o, piuttosto, CP_1 derivare da qualsivoglia altra ragione (cfr. all. 27, pag. 8, e-mail di comunicazione proroga contratto del 18.04.2018).
Infine, deve ritenersi plausibile che l'assunzione della dipendente Persona_1 risalente al 17.09.2018 abbia, in ogni caso, consentito di sopperire a qualunque eventuale lacuna in organico, risultando poco verosimile che due sole settimane di scopertura di una postazione lavorativa (dall'1.09.2018 al 17.09.2018), a fronte dell'apporto di altri otto dipendenti aventi medesima qualifica e mansioni, possa aver determinato un accumulo di giacenze e arretrato tale da determinare “esigenze aziendali straordinarie” e da richiedere, quindi, l'espletamento di lavoro straordinario da parte dell'intero personale in organico, tanto per il mese di novembre
(unica mensilità rispetto alla quale è correlata la pretesa risarcitoria) quanto per quello di dicembre (rispetto al quale, tuttavia, non viene chiesto alcun ristoro- v. all.
29).
E' evidente, in conclusione, che il quadro complessivo emerso dai documenti prodotti in giudizio non rende necessario l'espletamento di alcuna prova testimoniale, la cui formulazione risulta, in ogni caso, eccessivamente generica e non conducente ai fatti di causa in quanto vertente su circostanze documentali e/o costituenti espressione di giudizi correlati alla tesi difensiva dell'appellante, che nulla aggiungono alle circostanze già analizzate.
Sicché, deve convenirsi col primo Giudice nel ritenere non dimostrato il nesso eziologico tra la condotta inadempiente della che si è astenuta dal riprendere CP_1 servizio nella data concordata, e le retribuzioni per il lavoro straordinario corrisposte dalla società agli altri dipendenti per far fronte all'arretrato lavorativo determinato dalla “assenza di un operatore dell'ufficio”, non potendo, pertanto, dirsi raggiunta la prova del lamentato danno patrimoniale asseritamente subito.
6 L'appello va, quindi, respinto per le ragioni sopraesposte e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, steso in calce.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.n.228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 2965/2022 emessa il 22 settembre 2022 dal Tribunale GL di Palermo.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € 1.984,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. Palermo, 9 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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