Articolo 51 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
Articolo 50Articolo 52
Versione
29 dicembre 1978
Art. 51.
Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224 , quali risultano modificati dalla legge di conversione 27 luglio 1978, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:
"Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 1.250 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 . Di tale incremento una quota fino a lire 250 miliardi dovra' essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 125 miliardi per l'anno 1979, di 268 miliardi per l'anno 1980, di 313 miliardi per l'anno 1981, di 239 miliardi per l'anno 1982, di 140 miliardi per l'anno 1983, di 100 miliardi per l'anno 1984 e di 45 miliardi per l'anno 1985".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1978