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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
25.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 410/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Dello Russo Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avvocato Pasquale D'Onofrio
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9.9.2019 adiva il giudice del lavoro del Parte_2
Tribunale di Avellino chiedendo la condanna della al pagamento della Controparte_1
Con complessiva somma di euro 6.525,36, come da allegati conteggi, a titolo differenze tra la maturata e quella corrispostagli nel periodo dall'1/1/1991 al 31.12.2018, con vittoria di spese di giudizio.
A fondamento della domanda, premesso di essere stato immesso nel ruolo della Giunta della con Decreto n. 06772 del 06.09.1982, con decorrenza dal 01.09.1982 e con Controparte_1
trattamento economico e giuridico dei dipendenti regionali inquadrati nel livello funzionale III, lamentava che la non aveva integralmente erogato gli incrementi della Controparte_1 retribuzione connessi all'aumento dell'anzianità di servizio, poiché aveva “inteso procedere alla
“sterilizzazione” degli importi corrispondenti agli aumenti periodici di anzianità già dal
31.12.1990, senza determinare un incremento per il biennio successivo, e per gli altri bienni in misura ridotta”.
Si costituiva la eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Controparte_1
giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nel merito contestava la fondatezza della domanda e ne invocava il rigetto.
Respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, con sentenza n. 757/2023, il Tribunale, ricostruita ed esaminata la normativa di riferimento, osservava, alla luce della evoluzione normativa e giurisprudenziale ripercorsa, che dopo il 31.12.1990 non erano più previsti gli incrementi retributivi connessi all'anzianità.
Da ciò derivava che, nel caso di specie, il ricorrente non potesse vantare alcun diritto ad incrementi della R.I.A. successivamente alla data del 31.12.1990, non essendo previste dalla legge, né dalla contrattazione di riferimento le condizioni per la loro erogazione.
Rigettava, pertanto, il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la pronuncia proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato il 23.9.2024,
e ne invocava la riforma. Parte_1
In particolare, richiamata la sentenza n. 4 del 2024 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 388/2000, lamentava una errata esegesi delle norme da parte del Tribunale, che erroneamente aveva ritenuto di non
Con riconoscere il diritto alle differenze della per il periodo successivo al 1990.
Si costituiva in giudizio la appellata, che argomentava in ordine all'infondatezza del CP_1
gravame e alla ininfluenza della pronuncia di giudici di legittimità ai fini della decisione della presente controversia.
All'udienza del 25.2.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato, per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
All'esame delle ragioni del gravame va premessa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
E' noto che prima della contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali era regolamentato dai d.p.r. nn. 347/1983 (recepito dalla legge regionale n. 27/1984), 268/1987 (recepito dalla legge regionale n. 23/1989) e n. 333/1990
(recepito dalla legge regionale n. 12/1991).
Il D.P.R. n. 347/83 disciplinava il periodo dall'1.01.1983 al 31.12.1984, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.06.1985 (cfr. art. 1 accordo).
L'art. 41, lett. B), del predetto decreto, dopo aver stabilito che “La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982”, disponeva che “Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure ...”, fissata in un minimo di £. 198.000 per la 1^ qualifica dei dipendenti del comparto e in un massimo di £. 840.000 per la 2^ qualifica dirigenziale (cd 1° scatto RIA).
Per il personale assunto dopo l'1.01.1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1984.
L'art. 41 prevedeva anche che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il biennio del successivo triennio contrattuale (1.01.1985 / 31.12.1987), al personale avrebbe dovuto essere corrisposto, a far data dall'1.01.1987, un ulteriore importo uguale a quello previsto, a titolo di acconto.
La legge regionale 27/1984, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. 347/83, riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la RIA.
Il successivo d.p.r. n. 268/87 disciplinava il periodo 1.01.1985/31.12.1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.06.1988. All'art. 37 prevedeva che l'acconto di cui all'art. 41, ultimo comma,
D.P.R. 347/83, costituisse aumento della retribuzione individuale di anzianità (c.d. 2° scatto RIA).
Al successivo art. 38, inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, indicava, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30.06.1989, al personale dovesse essere corrisposto a far data dall'1.01.1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del D.P.R. 347/83, a titolo di acconto.
La legge regionale 23/1989, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. n.268/87, riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Da ultimo, il d.p.r. n. 333/90 disciplinava il periodo 1.01.1988/31.12.1990, con decorrenza degli effetti economici dall'1.07.1988. All'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del d.p.r. n. 347/83,
a decorrere dal 1° gennaio 1989 (cosiddetto 3° scatto RIA). Anche quest'ultimo importo andava riparametrato, per il personale assunto dopo l'1.01.1987, in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1988. L'importo erogato ai sensi dell'art. 44 del d.p.r. n.333/90, riassorbiva l'acconto corrisposto ai sensi del predetto art. 38 del d.p.r. n.268/87.
La legge regionale n.12/1991, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. n.333/90, riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Il d.p.r. n.333/1990 e la legge regionale n.12/1991 non contenevano però - a differenza dei d.p.r.
n.347/1983 e 268/1987 e delle leggi regionali 27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo
1.01.1991/31.12.1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Inoltre, in nessuno degli atti normativi citati (D.P.R. 347/83, 268/87 e 333/90 e LL.RR. 27/84,
23/88 e 12/91) era previsto un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse.
Successivamente, il D.L. 384/92, all'art. 7, comma 1, prevedeva che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge
29 marzo 1983, n. 93”, dunque, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il D.P.R.
333/90.
Interveniva il legislatore, con una norma di interpretazione autentica, l'art. 51, comma 3, della legge 388/2000, disponendo che “L'art. 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 … si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio
1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Con sentenza n. 4 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del predetto articolo
51, comma 3, della legge 388/2000.
Nel frattempo, il D. Lgs. n. 29/93, a seguito della legge delega 421/92, demandava alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, abrogava la procedura di cui agli art. 3 e ss. della legge 93/83 e disapplicava il d.p.r. n.333/90 ed i corrispondenti decreti degli altri comparti.
3. Tanto premesso, il lavoratore, odierno appellante, che pacificamente ha percepito tutti gli incrementi RIA fino al 31.12.1990, non può vantare per il periodo successivo alcun diritto ad ulteriori incrementi.
La pretesa, avanzata in primo grado, si fondava dichiaratamente sull'erroneo presupposto della maturazione di ulteriori incrementi retributivi dopo il 31.12.1990 (cfr. conteggi allegati al ricorso e, in particolare, gli importi indicati a titolo di RIA maturata), laddove, invece, il sistema di progressione automatica per scatti è pacificamente cessato al 31.12.1982 per effetto delle inequivocabili previsioni di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983, recepito dalla legge regionale n.
27/84. A seguito di ciò spettano ai fini della maturazione della RIA solo gli incrementi
(pacificamente già percepiti) previsti dal predetto D.P.R. n. 347/1983, dal D.P.R. n. 268/1987 e dal
D.P.R. n. 333/1990, il cui art. 44 ha fissato l'ultimo incremento al 1°.
1.1989 e non ha previsto per il futuro alcuna clausola di salvaguardia.
Ininfluente appare ai fini dell'odierna decisione la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 388/2000, invocata dall'odierno appellante.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2024 n. 4, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, chiamata a decidere sull'appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, 1° settembre 2014,
n. 9255, che aveva respinto il ricorso proposto da seicentocinquantotto dipendenti del
[...]
per il riconoscimento di maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità Parte_3
(RIA), ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto ed altre Parte_4 categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68).
I ricorrenti, dipendenti del , avevano agito dinanzi al TAR Lazio per Parte_3
l'accertamento del relativo diritto alle maggiorazioni della RIA (previste dall'art. 9, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44), a loro dire maturate negli anni
1991, 1992 e 1993, facendo valere la proroga al 31 dicembre 1993 dell'efficacia dell'intero d.P.R.
n. 44 del 1990, proroga che era stata disposta dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438.
La Corte Costituzionale - sulla questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 51, co.3, sollevata dal Consiglio di Stato sul rilievo che la disposizione censurata, «sebbene formulata in termini astratti, appare in realtà preordinata a condizionare, con l'efficacia propria delle disposizioni interpretative, l'esito dei giudizi ancora in corso in quella materia» - ne ha ravvisato la fondatezza in riferimento agli artt. 3, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.
La Corte ha innanzitutto chiarito che la disposizione censurata è priva dei caratteri della legge di interpretazione autentica, avendo invece la portata di una legge innovativa con efficacia retroattiva atteso che attribuisce alla disposizione interpretata un significato nuovo, non rientrante tra quelli già estraibili dal testo originario della disposizione medesima, (sentenze n. 61 del 2022, n. 133 del
2020, n. 209 del 2010 e n. 155 del 1990)» (sentenza n. 104 del 2022) come reso evidente dalla piana lettura dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che lungi dall'aver assegnato all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, uno dei possibili significati normativi ad esso attribuibili, ha conferito allo stesso un nuovo significato che non era ricavabile dal testo della legge.
Ha poi evidenziato che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, – tenendo
«ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni» – ha prorogato al triennio 1991-1993 l'efficacia dell'intero d.P.R. n. 44 del 1990 – che disciplinava l'istituto della
R.I.A., la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990 (art. 1, comma 1, del d.P.R. citato).
Alla luce di tale proroga legislativa, l'«arco della vigenza contrattuale» – cui facevano riferimento i citati commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 ai fini della maturazione delle anzianità di servizio per il riconoscimento della maggiorazione della RIA – doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990).
La pronuncia di illegittimità costituzionale ha indubbiamente inciso sull'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 44 del 1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto
Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68) e in particolare su quelle di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9.
Premesso che detto regolamento è riferito al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, con effetti economici a decorrere dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali (cfr. art. 1 del Regolamento), occorre evidenziare che il citato articolo 9, rubricato “Retribuzione individuale di anzianità”, oltre a prevedere, ai commi 1, 2 e 3, che a decorrere dal 1° gennaio 1989 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata negli importi ivi indicati e che tali importi riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, ha, poi, espressamente stabilito ai commi 4 e 5 che:
“4. Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde: prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000; quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000; settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.
5. Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.
Come ha evidenziato la Corte Costituzionale, alla luce della proroga legislativa di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 384/1992 , l'«arco della vigenza contrattuale» – cui facevano riferimento i citati commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 ai fini della maturazione delle anzianità di servizio per il riconoscimento della maggiorazione della RIA – doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990).
In definitiva, ha concluso la Corte, stante l'assenza nell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, di qualsiasi dato testuale da cui potesse ricavarsi la volontà del legislatore di impedire l'operatività della disciplina sulla RIA nel triennio 1991-1993, l'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 – nell'escludere che la proroga del d.P.R. n. 44 del 1990 al 31 dicembre 1993 potesse estendere anche il termine per la maturazione delle anzianità di servizio ai fini delle maggiorazioni della RIA – ha attribuito retroattivamente alla disposizione originaria un nuovo significato, non rientrante tra quelli estraibili dal suo testo.
Nel caso oggetto dell'odierna controversia, tuttavia, la norma di riferimento è costituita non dall'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto
Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68), ma dall'art. 44 del d.P.R. n. 333 del 1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68).
Detto art. 44, rubricato anch'esso Retribuzione individuale di anzianità, si limita a stabilire nei suoi unici tre commi, che a decorrere dal 1° gennaio 1989 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata degli importi annui lordi, ivi indicati, e che tali importi riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
Da confronto tra le due norme, appare evidente che l'art. 44 del d.P.R. 333 del 1999 che qui interessa non contiene alcuna disciplina analoga a quella dei commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1999.
Inoltre, come già sopra evidenziato, l'art. 44 del d.P.R. n. 333/1990 (così come la L.R. n.
12/1991) non contiene - a differenza dei precedenti d.p.r. n.347/1983 e 268/1987 e delle precedenti leggi regionali 27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo 1.01.1991/31.12.1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Sicchè, l'illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 1, del D.L. 384/92 (che prevedeva che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93”, dunque, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il d.P.R. 333/90) non ha spostato i termini della questione, dal momento che, va qui ribadito, il d.P.R. 333/90 si è limitato a prevedere l'incremento della retribuzione individuale di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 1989 negli importi annui lordi, ivi indicati, senza prevedere né clausole di salvaguardia, né le maggiorazioni della RIA analoghe a quelle previste dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. 44/1990.
4. Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato.
La novità e la peculiarità della questione esaminata induce, tuttavia, a disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite del presente grado.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 25.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
25.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 410/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Dello Russo Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avvocato Pasquale D'Onofrio
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9.9.2019 adiva il giudice del lavoro del Parte_2
Tribunale di Avellino chiedendo la condanna della al pagamento della Controparte_1
Con complessiva somma di euro 6.525,36, come da allegati conteggi, a titolo differenze tra la maturata e quella corrispostagli nel periodo dall'1/1/1991 al 31.12.2018, con vittoria di spese di giudizio.
A fondamento della domanda, premesso di essere stato immesso nel ruolo della Giunta della con Decreto n. 06772 del 06.09.1982, con decorrenza dal 01.09.1982 e con Controparte_1
trattamento economico e giuridico dei dipendenti regionali inquadrati nel livello funzionale III, lamentava che la non aveva integralmente erogato gli incrementi della Controparte_1 retribuzione connessi all'aumento dell'anzianità di servizio, poiché aveva “inteso procedere alla
“sterilizzazione” degli importi corrispondenti agli aumenti periodici di anzianità già dal
31.12.1990, senza determinare un incremento per il biennio successivo, e per gli altri bienni in misura ridotta”.
Si costituiva la eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Controparte_1
giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nel merito contestava la fondatezza della domanda e ne invocava il rigetto.
Respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, con sentenza n. 757/2023, il Tribunale, ricostruita ed esaminata la normativa di riferimento, osservava, alla luce della evoluzione normativa e giurisprudenziale ripercorsa, che dopo il 31.12.1990 non erano più previsti gli incrementi retributivi connessi all'anzianità.
Da ciò derivava che, nel caso di specie, il ricorrente non potesse vantare alcun diritto ad incrementi della R.I.A. successivamente alla data del 31.12.1990, non essendo previste dalla legge, né dalla contrattazione di riferimento le condizioni per la loro erogazione.
Rigettava, pertanto, il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la pronuncia proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato il 23.9.2024,
e ne invocava la riforma. Parte_1
In particolare, richiamata la sentenza n. 4 del 2024 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 388/2000, lamentava una errata esegesi delle norme da parte del Tribunale, che erroneamente aveva ritenuto di non
Con riconoscere il diritto alle differenze della per il periodo successivo al 1990.
Si costituiva in giudizio la appellata, che argomentava in ordine all'infondatezza del CP_1
gravame e alla ininfluenza della pronuncia di giudici di legittimità ai fini della decisione della presente controversia.
All'udienza del 25.2.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato, per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
All'esame delle ragioni del gravame va premessa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
E' noto che prima della contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali era regolamentato dai d.p.r. nn. 347/1983 (recepito dalla legge regionale n. 27/1984), 268/1987 (recepito dalla legge regionale n. 23/1989) e n. 333/1990
(recepito dalla legge regionale n. 12/1991).
Il D.P.R. n. 347/83 disciplinava il periodo dall'1.01.1983 al 31.12.1984, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.06.1985 (cfr. art. 1 accordo).
L'art. 41, lett. B), del predetto decreto, dopo aver stabilito che “La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982”, disponeva che “Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure ...”, fissata in un minimo di £. 198.000 per la 1^ qualifica dei dipendenti del comparto e in un massimo di £. 840.000 per la 2^ qualifica dirigenziale (cd 1° scatto RIA).
Per il personale assunto dopo l'1.01.1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1984.
L'art. 41 prevedeva anche che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il biennio del successivo triennio contrattuale (1.01.1985 / 31.12.1987), al personale avrebbe dovuto essere corrisposto, a far data dall'1.01.1987, un ulteriore importo uguale a quello previsto, a titolo di acconto.
La legge regionale 27/1984, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. 347/83, riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la RIA.
Il successivo d.p.r. n. 268/87 disciplinava il periodo 1.01.1985/31.12.1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.06.1988. All'art. 37 prevedeva che l'acconto di cui all'art. 41, ultimo comma,
D.P.R. 347/83, costituisse aumento della retribuzione individuale di anzianità (c.d. 2° scatto RIA).
Al successivo art. 38, inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, indicava, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30.06.1989, al personale dovesse essere corrisposto a far data dall'1.01.1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del D.P.R. 347/83, a titolo di acconto.
La legge regionale 23/1989, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. n.268/87, riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Da ultimo, il d.p.r. n. 333/90 disciplinava il periodo 1.01.1988/31.12.1990, con decorrenza degli effetti economici dall'1.07.1988. All'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del d.p.r. n. 347/83,
a decorrere dal 1° gennaio 1989 (cosiddetto 3° scatto RIA). Anche quest'ultimo importo andava riparametrato, per il personale assunto dopo l'1.01.1987, in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1988. L'importo erogato ai sensi dell'art. 44 del d.p.r. n.333/90, riassorbiva l'acconto corrisposto ai sensi del predetto art. 38 del d.p.r. n.268/87.
La legge regionale n.12/1991, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. n.333/90, riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Il d.p.r. n.333/1990 e la legge regionale n.12/1991 non contenevano però - a differenza dei d.p.r.
n.347/1983 e 268/1987 e delle leggi regionali 27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo
1.01.1991/31.12.1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Inoltre, in nessuno degli atti normativi citati (D.P.R. 347/83, 268/87 e 333/90 e LL.RR. 27/84,
23/88 e 12/91) era previsto un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse.
Successivamente, il D.L. 384/92, all'art. 7, comma 1, prevedeva che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge
29 marzo 1983, n. 93”, dunque, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il D.P.R.
333/90.
Interveniva il legislatore, con una norma di interpretazione autentica, l'art. 51, comma 3, della legge 388/2000, disponendo che “L'art. 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 … si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio
1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Con sentenza n. 4 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del predetto articolo
51, comma 3, della legge 388/2000.
Nel frattempo, il D. Lgs. n. 29/93, a seguito della legge delega 421/92, demandava alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, abrogava la procedura di cui agli art. 3 e ss. della legge 93/83 e disapplicava il d.p.r. n.333/90 ed i corrispondenti decreti degli altri comparti.
3. Tanto premesso, il lavoratore, odierno appellante, che pacificamente ha percepito tutti gli incrementi RIA fino al 31.12.1990, non può vantare per il periodo successivo alcun diritto ad ulteriori incrementi.
La pretesa, avanzata in primo grado, si fondava dichiaratamente sull'erroneo presupposto della maturazione di ulteriori incrementi retributivi dopo il 31.12.1990 (cfr. conteggi allegati al ricorso e, in particolare, gli importi indicati a titolo di RIA maturata), laddove, invece, il sistema di progressione automatica per scatti è pacificamente cessato al 31.12.1982 per effetto delle inequivocabili previsioni di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983, recepito dalla legge regionale n.
27/84. A seguito di ciò spettano ai fini della maturazione della RIA solo gli incrementi
(pacificamente già percepiti) previsti dal predetto D.P.R. n. 347/1983, dal D.P.R. n. 268/1987 e dal
D.P.R. n. 333/1990, il cui art. 44 ha fissato l'ultimo incremento al 1°.
1.1989 e non ha previsto per il futuro alcuna clausola di salvaguardia.
Ininfluente appare ai fini dell'odierna decisione la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 388/2000, invocata dall'odierno appellante.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2024 n. 4, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, chiamata a decidere sull'appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, 1° settembre 2014,
n. 9255, che aveva respinto il ricorso proposto da seicentocinquantotto dipendenti del
[...]
per il riconoscimento di maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità Parte_3
(RIA), ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto ed altre Parte_4 categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68).
I ricorrenti, dipendenti del , avevano agito dinanzi al TAR Lazio per Parte_3
l'accertamento del relativo diritto alle maggiorazioni della RIA (previste dall'art. 9, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44), a loro dire maturate negli anni
1991, 1992 e 1993, facendo valere la proroga al 31 dicembre 1993 dell'efficacia dell'intero d.P.R.
n. 44 del 1990, proroga che era stata disposta dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438.
La Corte Costituzionale - sulla questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 51, co.3, sollevata dal Consiglio di Stato sul rilievo che la disposizione censurata, «sebbene formulata in termini astratti, appare in realtà preordinata a condizionare, con l'efficacia propria delle disposizioni interpretative, l'esito dei giudizi ancora in corso in quella materia» - ne ha ravvisato la fondatezza in riferimento agli artt. 3, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.
La Corte ha innanzitutto chiarito che la disposizione censurata è priva dei caratteri della legge di interpretazione autentica, avendo invece la portata di una legge innovativa con efficacia retroattiva atteso che attribuisce alla disposizione interpretata un significato nuovo, non rientrante tra quelli già estraibili dal testo originario della disposizione medesima, (sentenze n. 61 del 2022, n. 133 del
2020, n. 209 del 2010 e n. 155 del 1990)» (sentenza n. 104 del 2022) come reso evidente dalla piana lettura dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che lungi dall'aver assegnato all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, uno dei possibili significati normativi ad esso attribuibili, ha conferito allo stesso un nuovo significato che non era ricavabile dal testo della legge.
Ha poi evidenziato che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, – tenendo
«ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni» – ha prorogato al triennio 1991-1993 l'efficacia dell'intero d.P.R. n. 44 del 1990 – che disciplinava l'istituto della
R.I.A., la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990 (art. 1, comma 1, del d.P.R. citato).
Alla luce di tale proroga legislativa, l'«arco della vigenza contrattuale» – cui facevano riferimento i citati commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 ai fini della maturazione delle anzianità di servizio per il riconoscimento della maggiorazione della RIA – doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990).
La pronuncia di illegittimità costituzionale ha indubbiamente inciso sull'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 44 del 1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto
Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68) e in particolare su quelle di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9.
Premesso che detto regolamento è riferito al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, con effetti economici a decorrere dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali (cfr. art. 1 del Regolamento), occorre evidenziare che il citato articolo 9, rubricato “Retribuzione individuale di anzianità”, oltre a prevedere, ai commi 1, 2 e 3, che a decorrere dal 1° gennaio 1989 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata negli importi ivi indicati e che tali importi riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, ha, poi, espressamente stabilito ai commi 4 e 5 che:
“4. Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde: prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000; quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000; settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.
5. Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.
Come ha evidenziato la Corte Costituzionale, alla luce della proroga legislativa di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 384/1992 , l'«arco della vigenza contrattuale» – cui facevano riferimento i citati commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 ai fini della maturazione delle anzianità di servizio per il riconoscimento della maggiorazione della RIA – doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990).
In definitiva, ha concluso la Corte, stante l'assenza nell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, di qualsiasi dato testuale da cui potesse ricavarsi la volontà del legislatore di impedire l'operatività della disciplina sulla RIA nel triennio 1991-1993, l'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 – nell'escludere che la proroga del d.P.R. n. 44 del 1990 al 31 dicembre 1993 potesse estendere anche il termine per la maturazione delle anzianità di servizio ai fini delle maggiorazioni della RIA – ha attribuito retroattivamente alla disposizione originaria un nuovo significato, non rientrante tra quelli estraibili dal suo testo.
Nel caso oggetto dell'odierna controversia, tuttavia, la norma di riferimento è costituita non dall'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto
Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68), ma dall'art. 44 del d.P.R. n. 333 del 1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68).
Detto art. 44, rubricato anch'esso Retribuzione individuale di anzianità, si limita a stabilire nei suoi unici tre commi, che a decorrere dal 1° gennaio 1989 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata degli importi annui lordi, ivi indicati, e che tali importi riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
Da confronto tra le due norme, appare evidente che l'art. 44 del d.P.R. 333 del 1999 che qui interessa non contiene alcuna disciplina analoga a quella dei commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1999.
Inoltre, come già sopra evidenziato, l'art. 44 del d.P.R. n. 333/1990 (così come la L.R. n.
12/1991) non contiene - a differenza dei precedenti d.p.r. n.347/1983 e 268/1987 e delle precedenti leggi regionali 27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo 1.01.1991/31.12.1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Sicchè, l'illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 1, del D.L. 384/92 (che prevedeva che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93”, dunque, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il d.P.R. 333/90) non ha spostato i termini della questione, dal momento che, va qui ribadito, il d.P.R. 333/90 si è limitato a prevedere l'incremento della retribuzione individuale di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 1989 negli importi annui lordi, ivi indicati, senza prevedere né clausole di salvaguardia, né le maggiorazioni della RIA analoghe a quelle previste dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. 44/1990.
4. Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato.
La novità e la peculiarità della questione esaminata induce, tuttavia, a disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite del presente grado.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 25.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone