Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 17/06/2025, n. 11859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11859 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11859/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06672/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6672 del 2018, proposto da
Riesco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Velluto, Guido Reggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Reggiani in Roma, via delle Quatto Fontane, 20;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Campagnano, Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Garella in Roma, via Sardegna n.14;
per l'annullamento
del provvedimento GSE/P20180020889 del 8 marzo 2018, ricevuto nella medesima data, con cui è stata rigettata la Richiesta di Verifica e Certificazione n. 0154397053517R035 presentata da RiESCo S.r.l; di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto o consequenziale, ivi incluso il provvedimento di preavviso di rigetto GSE/P20180006466 del 29 gennaio 2018, ricevuto in data 2 febbraio 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Riesco S.p.a. è una società di servizi energetici che fornisce alle imprese supporto tecnico-economico e consulenza per la realizzazione di interventi nell’ambito delle fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza energetica.
In data 26 settembre 2017 ha presentato una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi sul portale del GSE affinché quest’ultimo potesse provvedere, previa verifica delle informazioni e della documentazione trasmessa, al riconoscimento dei TEE.
Con provvedimento dell’8 marzo 2018 il GSE ha rigettato l’istanza in ragione di asserite irregolarità rilevate in relazione a due impianti denominati, rispettivamente, “LCV S.r.l.” e “Cardanobile Maurizio”.
Con ricorso ritualmente notificato il 7 maggio 2018 e depositato in data 1° giugno 2018, Riesco S.p.a., ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe ed in particolare del predetto diniego.
Si è costituito il GSE contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Nelle more, il Gestore, con provvedimento prot. GSE/P20250038982 del 21 maggio 2025, ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto de quo e, conseguentemente, ha accolto la RVC.
Quindi, con istanza versata in atti in data 10 giugno 2026, la ricorrente ha chiesto volersi dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite, affermando che “ il Provvedimento di Accoglimento risulta completamente satisfattivo dell’interesse della Società ”.
Alla pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato del 13 giugno 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il Tribunale - preso atto che, nelle more del giudizio, si è verificata una situazione di fatto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno, per la parte ricorrente, qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale comunque residua, della pronuncia giurisdizionale - dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 c.p.a.
3. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese legali, atteso il contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO