Articolo 1 della Legge 1 giugno 1954, n. 326
Articolo 2
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10 luglio 1954
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giugno 1953.
Entrata in vigore il 10 luglio 1954