Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giugno 1953.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giugno 1953.