Ordinanza cautelare 12 luglio 2024
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 11647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11647 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11647/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06586/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6586 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Lieggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del “Rapporto finale”, datato 11 dicembre 2023 e preso in carico al protocollo -OMISSIS- dalla Compagnia Velletri - notificato in pari data tramite p.e.c. al militare ed ai difensori dell’inquisito con il quale l’Ufficiale Inquirente ha proposto che il Fin. -OMISSIS-, fosse deferito dinnanzi al giudizio di una Commissione di Disciplina;
- della determinazione -OMISSIS-, datata 10 gennaio 2024, con la quale il Comandante Regionale Lazio ha condiviso la proposta formulata dall’Ufficiale Inquirente, deferendo l’interessato al giudizio di una Commissione di Disciplina;
- del verdetto di “non meritevolezza” a conservare il grado formulato dall’Organo Collegiale, emesso in data 8 febbraio 2024, nei riguardi del Fin. -OMISSIS-;
- degli atti del procedimento disciplinare di stato (tra cui provvedimento con protocollo -OMISSIS- del 26/09/2023).
- della Determina prot -OMISSIS- del 18/04/2024 con la quale si disponeva che; “il Finanziere -OMISSIS- matr. Mecc. -OMISSIS-, perde il grado per rimozione ed è iscritto d’ufficio, nel ruolo dei militari di truppa dell’esercito italiano, senza alcun grado (ex art. 2141 del richiamato Codice dell’Ordinamento Militare), a decorrere da oggi”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Guardia di Finanza -Comando Generale;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto l’articolo 84 cod. proc. amm. il quale prevede quanto segue:
“ 1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale
(...)
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa .”;
Letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente in data 3 giugno 2025 (non notificata alle altre parti costituite);
Ritenuto che il contenuto della richiamata dichiarazione renda inequivocabile la sopravvenuta carenza d’interesse di parte ricorrente alla decisione della presente controversia;
Considerato, infine, che la natura in rito della presente pronuncia giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.