Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
1
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 3331 del 7.1.2024
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
123/2024 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Insalata, in forza di Parte_1
procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura CP_1
speciale in atti, dall'Avv. Salvatore Graziuso ed elettivamente domiciliato presso l' di Lecce, al viale Marche 14. Controparte_2
APPELLATO
All'udienza del 2.4.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Con ricorso depositato il 29.2.2024, ha impugnato parzialmente la Parte_1
sentenza n. 3331/2024, con cui il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della sua domanda, accertava l'irripetibilità dell'indebito (pari alla somma di € 6.414,32) di cui alla lettera del 4.11.2021 e, per l'effetto, condannava l' CP_1
alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.240,00, con distrazione in favore dell'Avv. Giulio
Insalata..
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole dell'entità della liquidazione delle spese, ritenendo che la stessa violi i parametri minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 che, per lo scaglione da € 5.200,1 a € 26.0000, prevede un compenso medio di € 5.135,00
e minimo di € 2.567,50.
Per questa ragione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e la riliquidazione delle spese di giudizio.
Con memoria depositata il 6.9.2024, si è costituito l' , contestando l'appello e CP_1
chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, dopo discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
La liquidazione in € 1.240,00 delle spese del primo grado operata dal Tribunale di Lecce risulta, infatti, inferiore al parametro applicabile alle cause in materia previdenziale rientranti nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, non essendo in dubbio che il valore della causa è pari ad € 6.414,32, somma di cui l' aveva chiesto la restituzione CP_1 all'appellante a titolo di indebito.
Non è condivisibile, poi, la tesi dell' secondo cui, tenuto conto della semplicità e CP_1
ripetitività della domanda, il primo Giudice potesse liquidare le spese in misura inferiore al parametro minmo di cui al DM n. 55/2014.
È, infatti, pacifico l'orientamento della S.C., che non ritiene legittima una liquidazione inferiore alla massima riduzione del parametro ex DM n. 55/2014, senza un'adeguata motivazione.
2 3
Invero, “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014,
(che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del
2012, regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. 17 gennaio 2018
n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art.
2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” ( Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 25/05/2020, n. 9542).
Ne consegue che l'appello va accolto e, pertanto, le spese di primo grado vanno riliquidate, in conformità alla richiesta (subordinata) dell'appellante, in € 1.865,00 (€
465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 1.011,00 per la fase decisoria), in quanto la semplicità delle questioni trattate consente di liquidare le spese del giudizio di primo grado nella misura minima prevista dal D.M. n. 55/2014. Nulla va liquidato per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento (né per detta voce,
l'appellante ha chiesto la liquidazione).
La spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, in € 247,00, tenendo conto del valore della controversia inferiore ad € 1.100,00 (differenza fra la somma liquidata in primo grado e quella liquidata in questa grado).
Sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado vanno poi distratte al difensore costituito dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 29.2.2024 da nei confronti dell' , avverso la sentenza del 7.1.2024 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
3 4
-accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado in € 1.865,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge, con distrazione per l'Avv. Giulio Insalata.
-Condanna l'appellato al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetario del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Giulio Insalata.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce il 2.4.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott. Gennaro Lombardi
4