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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/06/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2983/2022
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2983/2022 rg promosso da:
c.f. e c.f. , rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
difesi dall'Avv. Luigi Scipione ed elettivamente domiciliati in Formia Via Abate Tosti 120…...Attori
contro c.f. e c.f. , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Improta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Formia (LT) Via dei Platani n.89…………………………………………………………… Convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza del giorno 22 gennaio 2025
che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, gli attori hanno riferito di vivere da tempo in Formia, in Via Salso, in un appartamento ATER e che a partire almeno dal 2018 hanno avuto rapporti conflittuali con i vicini,
e , accusati di aver indebitamente recintato il giardino e chiuso una Controparte_1 Controparte_2
porzione di spazio comune. I hanno anche riferito che la situazione si è aggravata in seguito Pt_1
all'installazione, da parte dei convenuti, di un sistema di videosorveglianza che ha inquadrato anche le pagina 1 di 4 pertinenze della loro abitazione, comportando la videoregistrazione dei loro spostamenti nel vano scala e nel cortile condominiale: tali fatti hanno dato luogo a ripetuti interventi delle forze dell'ordine e a reciproche querele. In una di queste occasioni è intervenuta la Polizia di Stato, che ha fatto rimuovere una telecamera e riposizionare le altre. Gli attori hanno poi lamentato di essere stati oggetto di una campagna diffamatoria organizzata dai convenuti, attraverso il social network Facebook, dove sarebbe stata creata una rubrica intitolata “Bollettino Omofobi”, diretta ad etichettarli come tali. La campagna diffamatoria avrebbe avuto ampia risonanza a livello locale, culminando nell'organizzazione di una fiaccolata di solidarietà in favore dei convenuti, svoltasi sotto l'abitazione degli attori, che si sono sentiti esposti al disprezzo della collettività. Su tali presupposti gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…Accertata e dichiarata la reiterata lesività diffamatoria dei post facebook condivisi dai
convenuti, attraverso i ccdd “Bollettino Omofobi”¸ e gli altri post pubblicati in loro danno, dichiarare
e responsabili della diffamazione aggravata e reiterata ex art 595 Controparte_2 Controparte_1
commi 2 e 3 e così, constatatane l'eccezionale gravità: - condannare gli stessi, in solido tra loro ed
ognuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno in favore dei coniugi nella misura di €uro
50.000,00 per ogni coniuge, ovvero in quella maggiore o minor somma che il Giudice riterrà equa e di
giustizia dover liquidare. - Condannarli altresì nella misura che il magistrato riterrà provata ovvero
equa e di giustizia dover liquidare, per la perdita della serenità familiare e della vita di relazione -
Condannarli altresì, nella misura che verrà provata ovvero che verrà ritenuta equa e di giustizia dover
liquidare, per la lesione psicofisica derivante dallo stato di frustrazione dovuto ai continui post
diffamatori. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si sono costituiti i convenuti, i quali hanno impugnato e contestato le avverse domande deducendo l'infondatezza delle allegazioni attoree e contestando radicalmente la ricostruzione dei fatti. Gli stessi attori, consapevoli della propria condizione di insolvenza, sfruttano il gratuito patrocinio per agire in giudizio senza rischi economici, anche in caso di esito sfavorevole e questa dinamica permette loro di avviare cause infondate e temerarie nella speranza di ottenere somme ingiustificate, arrecando ulteriori pagina 2 di 4 danni alle controparti, costrette a sostenere spese legali. Sul fondamento di tali presupposti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…si chiede, per le causali di cui in premessa, l'integrale rigetto
nonché la revoca, ex art. 136 DPR n. 115/2002 del beneficio in capo agli attori. Riserve istruttorie
illimitate. Vinte le spese”.
Il Giudice ha acquisito la documentazione prodotta dalle parti e ha ascoltato testimoni.
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano il rigetto.
In alcun post emerge che sia stato pubblicato il nome degli attori e, con riguardo all'asserita esposizione al pubblico nella manifestazione che si è tenuta sotto la loro abitazione, la teste , Tes_1
allora sindaco della città di Formia, ha confermato che ci fu una manifestazione contro l'omofobia tenutasi in piazza, a Penitro, non sotto l'abitazione dei ma al centro della frazione di Penitro. Pt_1
Ella ha pure dichiarato di essere stata presente alla manifestazione e che, durante la manifestazione,
non sono stati fatti i nomi degli attori: neanche lei, quale sindaco della città, non conosceva i relativi nomi, avendoli appresi solo successivamente dai Carabinieri.
L'altro teste, compagno della figlia dell'attore, ha invece riferito che nella Testimone_2
manifestazione gli attori furono additati come omofobi contraddicendo il Sindaco però non ha fornito elementi specifici tanto che si è limitato a rispondere soltanto “sì”: ciò non è sufficiente a fini della formazione di un convincimento da parte del Giudice perché si tratta di una risposta generica.
Tes_ A questo punto è da ritenere attendibile la testimonianza della per il ruolo istituzionale che ella svolgeva all'epoca dei fatti e anche perché ella non è coinvolta in alcun rapporto familiare con le parti in causa anche perché , con riferimento alla specifico episodio della manifestazione, ha fornito maggiori elementi di contorno che sono utile per una ricostruzione dei fatti.
Da quanto emerso dagli atti di causa non è stata provata la riconducibilità della pubblicazione dei post ai tanto che mai i loro nomi sono stati indicati né sono stati prodotti elementi per una Pt_1
pagina 3 di 4 individuazione indiretta. Gli attori non hanno nemmeno specificato in cosa sarebbe consistito il pregiudizio subito, né allegato alcunché di concreto.
La revoca del gratuito patrocinio, formulata dai convenuti, non può disporsi perché la questione non può essere affrontata in questa sede ma con un procedimento autonomo e separato: l'art. 136 DPR n.
115/2002 parla espressamente di “ decreto” e per opposizione al provvedimento di revoca è prevista una specifica procedura ai sensi degli artt. 98 e 127 DPR cit,
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55/2014 sul fondamento del valore dichiarato: possono applicarsi i parametri minimi per il rigetto della domanda sul gratuito patrocinio e per l'insistenza, dei convenuti nella dichiarazione di estinzione per morte di un attore, mai dichiarata dal difensore interessato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da e . Parte_1 Parte_2
Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di revoca del gratuito patrocinio.
Condanna e al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2
delle spese che si quantificano in € 3.809,00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Ordina alla Cancelleria la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331comma 4 cpp , in seguito a richiesta dei convenuti.
Cassino, 10 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2983/2022 rg promosso da:
c.f. e c.f. , rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
difesi dall'Avv. Luigi Scipione ed elettivamente domiciliati in Formia Via Abate Tosti 120…...Attori
contro c.f. e c.f. , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Improta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Formia (LT) Via dei Platani n.89…………………………………………………………… Convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza del giorno 22 gennaio 2025
che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, gli attori hanno riferito di vivere da tempo in Formia, in Via Salso, in un appartamento ATER e che a partire almeno dal 2018 hanno avuto rapporti conflittuali con i vicini,
e , accusati di aver indebitamente recintato il giardino e chiuso una Controparte_1 Controparte_2
porzione di spazio comune. I hanno anche riferito che la situazione si è aggravata in seguito Pt_1
all'installazione, da parte dei convenuti, di un sistema di videosorveglianza che ha inquadrato anche le pagina 1 di 4 pertinenze della loro abitazione, comportando la videoregistrazione dei loro spostamenti nel vano scala e nel cortile condominiale: tali fatti hanno dato luogo a ripetuti interventi delle forze dell'ordine e a reciproche querele. In una di queste occasioni è intervenuta la Polizia di Stato, che ha fatto rimuovere una telecamera e riposizionare le altre. Gli attori hanno poi lamentato di essere stati oggetto di una campagna diffamatoria organizzata dai convenuti, attraverso il social network Facebook, dove sarebbe stata creata una rubrica intitolata “Bollettino Omofobi”, diretta ad etichettarli come tali. La campagna diffamatoria avrebbe avuto ampia risonanza a livello locale, culminando nell'organizzazione di una fiaccolata di solidarietà in favore dei convenuti, svoltasi sotto l'abitazione degli attori, che si sono sentiti esposti al disprezzo della collettività. Su tali presupposti gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…Accertata e dichiarata la reiterata lesività diffamatoria dei post facebook condivisi dai
convenuti, attraverso i ccdd “Bollettino Omofobi”¸ e gli altri post pubblicati in loro danno, dichiarare
e responsabili della diffamazione aggravata e reiterata ex art 595 Controparte_2 Controparte_1
commi 2 e 3 e così, constatatane l'eccezionale gravità: - condannare gli stessi, in solido tra loro ed
ognuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno in favore dei coniugi nella misura di €uro
50.000,00 per ogni coniuge, ovvero in quella maggiore o minor somma che il Giudice riterrà equa e di
giustizia dover liquidare. - Condannarli altresì nella misura che il magistrato riterrà provata ovvero
equa e di giustizia dover liquidare, per la perdita della serenità familiare e della vita di relazione -
Condannarli altresì, nella misura che verrà provata ovvero che verrà ritenuta equa e di giustizia dover
liquidare, per la lesione psicofisica derivante dallo stato di frustrazione dovuto ai continui post
diffamatori. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si sono costituiti i convenuti, i quali hanno impugnato e contestato le avverse domande deducendo l'infondatezza delle allegazioni attoree e contestando radicalmente la ricostruzione dei fatti. Gli stessi attori, consapevoli della propria condizione di insolvenza, sfruttano il gratuito patrocinio per agire in giudizio senza rischi economici, anche in caso di esito sfavorevole e questa dinamica permette loro di avviare cause infondate e temerarie nella speranza di ottenere somme ingiustificate, arrecando ulteriori pagina 2 di 4 danni alle controparti, costrette a sostenere spese legali. Sul fondamento di tali presupposti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…si chiede, per le causali di cui in premessa, l'integrale rigetto
nonché la revoca, ex art. 136 DPR n. 115/2002 del beneficio in capo agli attori. Riserve istruttorie
illimitate. Vinte le spese”.
Il Giudice ha acquisito la documentazione prodotta dalle parti e ha ascoltato testimoni.
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano il rigetto.
In alcun post emerge che sia stato pubblicato il nome degli attori e, con riguardo all'asserita esposizione al pubblico nella manifestazione che si è tenuta sotto la loro abitazione, la teste , Tes_1
allora sindaco della città di Formia, ha confermato che ci fu una manifestazione contro l'omofobia tenutasi in piazza, a Penitro, non sotto l'abitazione dei ma al centro della frazione di Penitro. Pt_1
Ella ha pure dichiarato di essere stata presente alla manifestazione e che, durante la manifestazione,
non sono stati fatti i nomi degli attori: neanche lei, quale sindaco della città, non conosceva i relativi nomi, avendoli appresi solo successivamente dai Carabinieri.
L'altro teste, compagno della figlia dell'attore, ha invece riferito che nella Testimone_2
manifestazione gli attori furono additati come omofobi contraddicendo il Sindaco però non ha fornito elementi specifici tanto che si è limitato a rispondere soltanto “sì”: ciò non è sufficiente a fini della formazione di un convincimento da parte del Giudice perché si tratta di una risposta generica.
Tes_ A questo punto è da ritenere attendibile la testimonianza della per il ruolo istituzionale che ella svolgeva all'epoca dei fatti e anche perché ella non è coinvolta in alcun rapporto familiare con le parti in causa anche perché , con riferimento alla specifico episodio della manifestazione, ha fornito maggiori elementi di contorno che sono utile per una ricostruzione dei fatti.
Da quanto emerso dagli atti di causa non è stata provata la riconducibilità della pubblicazione dei post ai tanto che mai i loro nomi sono stati indicati né sono stati prodotti elementi per una Pt_1
pagina 3 di 4 individuazione indiretta. Gli attori non hanno nemmeno specificato in cosa sarebbe consistito il pregiudizio subito, né allegato alcunché di concreto.
La revoca del gratuito patrocinio, formulata dai convenuti, non può disporsi perché la questione non può essere affrontata in questa sede ma con un procedimento autonomo e separato: l'art. 136 DPR n.
115/2002 parla espressamente di “ decreto” e per opposizione al provvedimento di revoca è prevista una specifica procedura ai sensi degli artt. 98 e 127 DPR cit,
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55/2014 sul fondamento del valore dichiarato: possono applicarsi i parametri minimi per il rigetto della domanda sul gratuito patrocinio e per l'insistenza, dei convenuti nella dichiarazione di estinzione per morte di un attore, mai dichiarata dal difensore interessato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da e . Parte_1 Parte_2
Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di revoca del gratuito patrocinio.
Condanna e al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2
delle spese che si quantificano in € 3.809,00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Ordina alla Cancelleria la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331comma 4 cpp , in seguito a richiesta dei convenuti.
Cassino, 10 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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