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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/12/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 78-1/2025 R. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente
2) dott.ssa Angela Alborino Giudice delegato
3) dott. Davide Visconti Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
- art. 270 CCI -
nel procedimento n. 78-1/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente a[...];
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2025 ha chiesto l'apertura della Parte_1 liquidazione controllata del proprio patrimonio.
Va premesso che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità. Dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dal debitore, per cui può essere omessa la fissazione dell'udienza.
Susisite la competenza del Tribunale di Potenza ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...].
Stante l'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.
La necessità di questo corredo documentale si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269, comma 2, CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore, vaglio che nella specie ha sortito esito positivo.
Al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. il quale, oltre a verificare la completezza e attendibilità della Persona_1 documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda, ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
La domanda di apertura della liquidazione controllata va accolta.
Il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2, comma 1, lett. c) e 268, comma 1, CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
Sussiste la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC, ha debiti propri per circa € Parte_1
598.760,15.
Il ricorrente svolge attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica professionale di tecnico di cantiere edile presso la Zambrano Costruzioni S.r.l. con previsione di un reddito mensile di circa euro 1.900,00.
Quindi sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente. Va evidenziato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso fra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvo i limiti di cui all'art. 268, comma
4, CCII.
Quanto ai limiti di reddito di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, spetta al giudice la determinazione dell'importo necessario al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare.
Va rimessa al giudice delegato la fissazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b),
CCII, previo parere del liquidatore, che formulerà una proposta nel più breve tempo possibile, attenendosi al criterio di quantificazone di cui all'art. 283, comma 2, CCII, da ritenersi applicabile alla liquidazione controllata in assenza di una diversa specifica previsione normativa.
Va affrontata la questione della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.
Va considerato che: 1) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); 2) anche l'apprensione di quote di reddito/pensione del debitore rientra nella nozione di “liquidazione dei beni”, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12; 3) ma il CCII ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata;
4) ed infatti, l'art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (in questi termini il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19); 5) la stessa soluzione è stata prevista, sia pure con una disposizione più ermetica, dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio; 6) in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282
e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale;
7) ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; 8) questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; 9) ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento.
Da tali considerazioni possono trarsi le seguenti conclusioni: a) la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
b) il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;
c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;
d) conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini determinati dal giudice delegato, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII.
Va evideziato che solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCII mentre i compensi dei difensori e degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata.
Inoltre il compenso pattuito con i difensori e gli advisors non può eccedere il compenso previsto per il gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato gestore, dovendosi di conseguenza ridurre il relativo importo ove risulti superato tale limite.
Passando alla nomina del liquidatore va evidenziato quanto segue.
L'art. 270 CCII prevede che, con la sentenza di apertura della liquidazione, il Tribunale provvede alla nomina del liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al Decreto del Ministro della Giustizia n. 202/2014; in questo ultimo caso la scelta
è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario Tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al Presidente del Tribunale.
L'art. 356 CCII ha istituito presso il un Albo dei soggetti destinati a Controparte_1 svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza.
Si pone un problema di coordimaìnamento far tali norme nel caso in cui il gestore iscritto nel registro previsto dal D.M. 202/2014 non sia anche iscritto nell'Albo di cui all'art. 356 CCII.
Il Tribunale di Torino, con sentenza resa l'11.05.2023, ha invece evidenziato di non poter nominare liquidatore il gestore che aveva svolto funzioni di OCC in quanto non iscritto all'Albo di cui all'art. 356 CCII, sostenendo che tale circostanza rappresenterebbe un “giustificato motivo per la scelta di diverso soggetto”.
Ritiene il Tribunale che nella nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata,
i criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII - che prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, la conferma dell'OCC di cui all'art. 269 CCII o, per giustificativi motivi, la nomina tra gli iscritti all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale - devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l'Istituzione dell'Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza”.
Ritenuto, pertanto, che possa confermarsi quale liquidatore il dott. che ha Persona_1 svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, in quanto risulta iscritto all'Albo di cui all'art. 356
CCII.
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l.
3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'aperura delle procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nomina
la dott.ssa Angela Alborino giudice delegato alla procedura;
nomina
Liquidatore il dott. con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1 comunicazione della nomina;
autorizza
il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
assegna
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;
dispone
che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Potenza, documentando tale adempimento nella prima relazione semestrale;
- trascriva la presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni.
L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre ogni anno (a partire dal 30 giugno 2026) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Potenza in camera di consiglio in data 11.12.2025
Il Giudice Est. Rel. Il Presidente
dott.ssa Angela Alborino dott.ssa Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente
2) dott.ssa Angela Alborino Giudice delegato
3) dott. Davide Visconti Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
- art. 270 CCI -
nel procedimento n. 78-1/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente a[...];
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2025 ha chiesto l'apertura della Parte_1 liquidazione controllata del proprio patrimonio.
Va premesso che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità. Dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dal debitore, per cui può essere omessa la fissazione dell'udienza.
Susisite la competenza del Tribunale di Potenza ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...].
Stante l'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.
La necessità di questo corredo documentale si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269, comma 2, CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore, vaglio che nella specie ha sortito esito positivo.
Al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. il quale, oltre a verificare la completezza e attendibilità della Persona_1 documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda, ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
La domanda di apertura della liquidazione controllata va accolta.
Il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2, comma 1, lett. c) e 268, comma 1, CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
Sussiste la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC, ha debiti propri per circa € Parte_1
598.760,15.
Il ricorrente svolge attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica professionale di tecnico di cantiere edile presso la Zambrano Costruzioni S.r.l. con previsione di un reddito mensile di circa euro 1.900,00.
Quindi sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente. Va evidenziato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso fra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvo i limiti di cui all'art. 268, comma
4, CCII.
Quanto ai limiti di reddito di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, spetta al giudice la determinazione dell'importo necessario al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare.
Va rimessa al giudice delegato la fissazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b),
CCII, previo parere del liquidatore, che formulerà una proposta nel più breve tempo possibile, attenendosi al criterio di quantificazone di cui all'art. 283, comma 2, CCII, da ritenersi applicabile alla liquidazione controllata in assenza di una diversa specifica previsione normativa.
Va affrontata la questione della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.
Va considerato che: 1) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); 2) anche l'apprensione di quote di reddito/pensione del debitore rientra nella nozione di “liquidazione dei beni”, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12; 3) ma il CCII ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata;
4) ed infatti, l'art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (in questi termini il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19); 5) la stessa soluzione è stata prevista, sia pure con una disposizione più ermetica, dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio; 6) in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282
e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale;
7) ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; 8) questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; 9) ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento.
Da tali considerazioni possono trarsi le seguenti conclusioni: a) la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
b) il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;
c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;
d) conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini determinati dal giudice delegato, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII.
Va evideziato che solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCII mentre i compensi dei difensori e degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata.
Inoltre il compenso pattuito con i difensori e gli advisors non può eccedere il compenso previsto per il gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato gestore, dovendosi di conseguenza ridurre il relativo importo ove risulti superato tale limite.
Passando alla nomina del liquidatore va evidenziato quanto segue.
L'art. 270 CCII prevede che, con la sentenza di apertura della liquidazione, il Tribunale provvede alla nomina del liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al Decreto del Ministro della Giustizia n. 202/2014; in questo ultimo caso la scelta
è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario Tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al Presidente del Tribunale.
L'art. 356 CCII ha istituito presso il un Albo dei soggetti destinati a Controparte_1 svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza.
Si pone un problema di coordimaìnamento far tali norme nel caso in cui il gestore iscritto nel registro previsto dal D.M. 202/2014 non sia anche iscritto nell'Albo di cui all'art. 356 CCII.
Il Tribunale di Torino, con sentenza resa l'11.05.2023, ha invece evidenziato di non poter nominare liquidatore il gestore che aveva svolto funzioni di OCC in quanto non iscritto all'Albo di cui all'art. 356 CCII, sostenendo che tale circostanza rappresenterebbe un “giustificato motivo per la scelta di diverso soggetto”.
Ritiene il Tribunale che nella nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata,
i criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII - che prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, la conferma dell'OCC di cui all'art. 269 CCII o, per giustificativi motivi, la nomina tra gli iscritti all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale - devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l'Istituzione dell'Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza”.
Ritenuto, pertanto, che possa confermarsi quale liquidatore il dott. che ha Persona_1 svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, in quanto risulta iscritto all'Albo di cui all'art. 356
CCII.
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l.
3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'aperura delle procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nomina
la dott.ssa Angela Alborino giudice delegato alla procedura;
nomina
Liquidatore il dott. con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1 comunicazione della nomina;
autorizza
il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
assegna
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;
dispone
che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Potenza, documentando tale adempimento nella prima relazione semestrale;
- trascriva la presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni.
L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre ogni anno (a partire dal 30 giugno 2026) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Potenza in camera di consiglio in data 11.12.2025
Il Giudice Est. Rel. Il Presidente
dott.ssa Angela Alborino dott.ssa Annachiara Di Paolo