TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3870/2017 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3870/2017 R.G., avente ad oggetto: “lesione personale”, vertente tra
, e , in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di , elettivamente domiciliati in Acquaviva delle Fonti, alla via Masselli Persona_1
Campagna n. 113, presso lo studio dell'avv. Raffaele Cristiano Losacco, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto in riassunzione, depositato telematicamente in data 10.09.2018,
- ATTORI in riassunzione -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Bari, alla via Nicolai n. 177, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Pirolo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato telematicamente il
6.12.2022,
- CONVENUTA - nonché contro
, residente a [...], Controparte_2
- ALTRA CONVENUTA Contumace -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2024 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 15.02.2017, ritualmente notificato in data 16-18.02.2017, Persona_1 conveniva dinanzi a questo Tribunale la compagnia società incorporante Controparte_1
e , al fine di sentirli condannare, in solido tra Controparte_3 Controparte_2 loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di €. 7.864,00, e non patrimoniali, quantificabili nel 24% del danno biologico per le lesioni macro-permanente sofferte e nel 40 % del danno biologico per i danni morali ed esistenziali, a saldo dell'acconto di €. 43.000,00, già corrisposti dalla compagnia assicuratrice in via stragiudiziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, occorsi nel sinistro
1 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. verificatosi in data 30.11.2012, alle ore 10:15 circa, allorquando, mentre percorreva Piazza Garibaldi, in
Cassano delle Murge, nell'attraversare le strisce pedonali, giunta quasi al termine della strada, veniva investita dall'autovettura Fiat Punto, tg. AL179BS, di proprietà di e condotta da , Controparte_2 CP_4 assicurata per la r.c. con la quale Controparte_5 procedeva in direzione via Santeramo e non si fermava al passaggio del pedone;
in particolare, sul luogo teatro del sinistro, intervenivano gli agenti della Polizia municipale del Comune di Cassano delle Murge, i quali redigevano rapporto verbale, allegando n° 2 fotogrammi relativi alla posizione dell'autovettura Fiat Punto e del pedone nonché la dichiarazione spontanea rilasciata dal conducente della Fiat Punto, Sig. CP_4
(cfr. all. 1, fasc. parte attrice).
A seguito dell'investimento, rovinava al suolo, riportando lesioni personali che venivano Persona_1 diagnosticate presso l'Ospedale Generale Regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, ove veniva trasportata dai sanitari del Servizio 118, in “frattura del malleolo esterno sinistro, frattura somatica di D11 – Angioma
D10” e, in data 17.12.2012, veniva dimessa con apparecchio gessato e posizionamento del tutore per 30 giorni;
in data 02.01.2013, in esito a visita specialistica presso lo stesso nosocomio, la diagnosi veniva confermata e seguiva applicazione del “tutore Walker per 30 gg.”, con successive visite di controllo specialistiche e terapie
(cfr. all. 2, fasc. parte attrice).
L'attrice deduceva, pertanto, la responsabilità dell'incidente esclusivamente al conducente dell'autovettura
Fiat Punto, tg. AL179BS, e, chiedeva, in data 9.10.2013, al medico fiduciario di Controparte_1 dott. di essere sottoposta a visita medico-legale, essendo stata dichiarata guarita con postumi dal medico CP_6 ortopedico e, da ultimo, dal medico chirurgo in data 27.08.2013, sicché, a seguito della visita medico-legale effettuata per il tramite del proprio fiduciario, la compagnia non contestava stragiudizialmente la dinamica del sinistro, provvedendo a liquidare, in favore della , a titolo di risarcimento del danno, l'importo pari a Per_1
€. 43.000,00; importo che, tuttavia, non veniva ritenuto congruo rispetto alle lesioni subite e, che, pertanto, veniva trattenuto dalla stessa a titolo di acconto del maggior credito vantato, con conseguente instaurazione del presente giudizio, stante l'esito negativo dell'esperita negoziazione assistita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 29.12.2017, si costituiva in giudizio la società la quale, pur non contestando l'an e la dinamica del sinistro, Controparte_7 deduceva l'insussistenza delle lesioni lamentate dall'attrice e il nesso eziologico rispetto al fatto illecito nonché contestava la determinazione del quantum debeatur perché spropositato e frutto di voci di danno non provate,
e instava per il rigetto della domanda attorea alla luce di quanto già offerto e corrisposto in via stragiudiziale dalla compagnia assicurativa, ritenendo congrua e pienamente satisfattiva la somma già corrisposta ante causam di €. 43.000,00, con vittoria delle spese di lite.
benché ritualmente evocata, non si costituiva nel presente giudizio sicché veniva Controparte_2 dichiarata dal precedente Giudice designato la sua contumacia alla prima udienza del 31.05.2017.
Con ordinanza del 4.07.2018 veniva dichiarata dal precedente giudice titolare l'interruzione del processo stante, il decesso dell'attrice nelle more del giudizio, come da certificato di morte in data 06.06.2018, e successivamente riassunto il giudizio da parte degli eredi della . Per_1
La causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale e CTU medico-legale, a firma del dott.
[...]
depositata telematicamente in data 19.04.2022, ed è stata successivamente più volte rinviata per Persona_2 la precisazione delle conclusioni, in ragione del gravoso carico del ruolo, sino all'udienza del 17.10.2014,
2 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in presenza in aula di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1, c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di quanto di seguito indicato.
Ed invero, la dinamica del sinistro è sostanzialmente incontestata tra le parti, e risulta dal “Rapporto di incidente stradale” redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Cassano delle Murge, intervenuti nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro, nonché dalla documentazione in atti (cfr. docc. 1 e 2, fasc. di parte attrice).
In particolare, rilevanti e dirimenti appaiono le dichiarazioni rese agli agenti della Polizia municipale dal conducente del veicolo, , il quale ha dichiarato che “Giunto all'incrocio con Viale della CP_4
Repubblica improvvisamente dalla stessa Viale della Repubblica sbucava una signora che attraversava la strada per raggiungere i giardini di Piazza Garibaldi senza attraversare sulle strisce pedonali. Preciso che ero abbagliato dal sole e che andavo a velocità bassissima, però nonostante tutto non sono riuscito ad evitare
l'impatto” (cfr. doc. 1, fasc. di parte attrice).
Inoltre, nello stesso rapporto, con riferimento alla parte relativa alla dinamica e alle “Circostanze del sinistro”, gli agenti verbalizzanti, intervenuti nell'immediatezza dei fatti -sul luogo del sinistro erano, infatti, ancora presenti sia il conducente dell'auto che il pedone investito- hanno accertato che “il veicolo A (condotto da – n.d.r.) percorreva via Vittorio Emanuele III con direzione Santeramo giunto nei pressi CP_4 del civ. 60, probabilmente a causa del sole che rifletteva sul parabrezza, non si accorgeva del pedone che aveva impegnato la strada e quindi lo urtava con la parte anteriore del veicolo” (cfr. doc. 1, fasc. di parte attrice).
Sulla efficacia probatoria del verbale e del rapporto degli agenti verbalizzanti vale la pena rammentare che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, “il verbale di accertamento dell'infrazione stradale fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica al momento del loro intervento” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 2, ord. 17.09.2022, n. 28149; in senso conforme, v. anche Cass. civ., sez. 6, ord. n. 9037/2019).
La suddetta dinamica del sinistro risulta, altresì, incontestata dalla stessa compagnia convenuta, la quale, in effetti, si è limitata a muovere, nei propri scritti difensivi, osservazioni generiche, né, in ogni caso, stragiudizialmente risultano esservi evidenze di segno contrario, stante, da un lato, l'esito della visita medico- legale eseguita per il tramite del fiduciario della compagnia -il quale ha accertato la compatibilità tra le lesioni riportate dall'attrice e l'investimento della stessa (cfr. doc. 4, fasc. parte convenuta) - e, dall'altro lato, il versamento in via stragiudiziale dell'assegno da parte della predetta compagnia in favore della a titolo Per_1 di risarcimento danni occorsi in ragione del sinistro di cui è causa (cfr. doc. 4, fasc. parte attrice).
Considerata, dunque, la dinamica del sinistro come accertata e non specificatamente contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., tuttavia, appaiono generiche, recessive e comunque irrilevanti le contestazioni sollevate dalla difesa della compagnia convenuta in merito alla sussistenza del nesso di causa tra le lesioni patite dalla e il sinistro in oggetto, atteso che, allo stato degli atti, la causalità non risulta interrotta dall'eventuale Per_1
3 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. comportamento imprudente della capace di incidere sulla relazione causale e che, ad abundantiam, in Per_1 tema di sinistri derivanti da circolazione stradale (i.e. investimento di pedone), vige la presunzione di responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Da tale ultimo angolo prospettico, invero, vale la pena precisare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità prevalente, “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”
(cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3, 08.10.2019, n. 25027; in senso conforme, “In tema di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato bell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione e quelle di comune prudenza e diligenza”: Cass. civ., 19.06.2015, n. 12721; Cass. civ., Sez. 3, 28.03.2022, n.
9856; Cass. civ., Sez. 3, 17.01.2020, n. 842; Cass. civ., Sez. 3, 04.04.2017, n. 8663; Cass. civ., sez. 6-3, ord.
22.05.2018, n. 12576; Cass. civ., sez. 3, 03.05.2011, n. 9683).
A ciò si aggiunga che, le peculiarità appena evidenziate sul modello di responsabilità di cui all'art. 2054
c.c., basato sulla presunzione di colpa del conducente, si riflettono sul piano del riparto probatorio in quanto a fronte dell'onere del danneggiante di vincere tale presunzione “resta ferma la necessità, per il danneggiato, di provare il fatto storico del sinistro”; onere che, tuttavia, non ricomprende la prova della precisa e inequivoca dinamica dell'investimento, in quanto, in tal modo, verrebbe imposto al danneggiato un “onere probatorio che, ex lege, non è di sua specifica competenza”, essendo quest'ultimo tenuto solo a dimostrare l'avvenuto investimento (cfr. di recente, Cass. civ., sez. 3, 14.08.2024, n. 22844).
Ne segue che, nella specie, atteso il corretto assolvimento dell'onere della prova da parte della danneggiata circa l'avvenuto investimento, gravava sulla compagnia convenuta fornire – nei termini sopra indicati – la prova esonerativa della responsabilità; prova che, nel giudizio de quo, è del tutto assente, essendo rimaste sul piano meramente assertivo le doglianze afferenti alla presunta insussistenza di un valido nesso eziologico tra fatto illecito e danno.
D'altronde, quest'ultimo non appare neppure essere interrotto dalla condotta della considerato che, Per_1
a seguito dell'esame del quadro probatorio in atti, non è dato riscontrare alcuna condotta “imprevedibile e anormale” assunta dal pedone in occasione dell'investimento; ed invero, il fatto che il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce -come dichiarato dallo stesso conducente dell'autoveicolo nell'immediatezza dei fatti agli agenti di polizia (cfr. doc. 1, fasc. parte attrice)- non è sufficiente a superare la presunzione di colpa posta a carico del medesimo conducente in quanto dalle risultanze istruttorie è emerso che l'impatto avveniva in prossimità del centro della carreggiata e che l'autovettura impattava il pedone con la parte angolare destra, con la conseguenza che deve ritenersi che la aveva già intrapreso l'attraversamento della strada, Per_1 ben potendo, dunque, essere tempestivamente avvistata dal conducente dell'autovettura.
4 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. Inoltre, merita di essere evidenziato che il sinistro si verificava in pieno giorno (alle ore 10:30) e su una strada del centro cittadino del Comune di Cassano delle Murge che si presentava rettilinea, con la conseguenza che una condotta di guida accorta e prudente da parte dell'automobilista avrebbe certamente evitato l'investimento del pedone;
d'altro canto, non vi è traccia di alcuna manovra di emergenza attuata dal conducente dell'autovettura, né vi è prova che lo stesso abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
A ciò si aggiunga che l'investimento è avvenuto in una peculiare situazione meteo-ambientale ivi esistente
(i.e. luce del sole frontale), con la conseguenza che il conducente, in siffatte condizioni, avrebbe potuto e dovuto ragionevolmente apprestare maggiore cautela e prudenza e arrestare la propria auto o, più semplicemente, adottare misure utili a scorgere il pedone mentre transitava sulla predetta area e ciò vieppiù alla luce della circostanza, pacifica ed incontestata, che il lo stesso fosse stato abbagliato dai raggi solari. In caso di abbagliamento da raggi solari, invero, l'automobilista è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele, onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità (cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 52649/2014).
Peraltro, è ben noto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente introduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute rilevanti ed adeguate ai fini decisori (cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 5231/2001, secondo cui, “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre
a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”; in senso conforme Cass civ., n. 11933/2003; Cass. civ., n. 16034/2002; Cass. civ., n. 5964/2001; Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362, secondo cui, «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»; Cass. civ., sez. lav.,
21.07.2010, n. 17097).
Da quanto sopra emerge, dunque, la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo Fiat Punto, tg. AL179BS, in occasione del sinistro per cui è causa.
In ordine alla quantificazione dei danni, deve osservarsi che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla suddetta CTU medico-legale, a firma del dott. il cui contenuto, espresso al riguardo con Persona_2 motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, deve intendersi pienamente richiamato in questa sede.
5 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. Ciò posto, occorre, anzitutto, osservare che il risarcimento del danno deve essere integrale e riportare il danneggiato alla condizione in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, ciò indipendentemente dalla dogmatica che scompone il danno-conseguenza in varie tipologie di danno, tra le quali rientra, oltre al danno biologico, il danno morale e quello esistenziale.
In particolare, con riferimento al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., è noto che lo stesso vada inteso – secondo la definizione di origine pretoria, in seguito recepita dall'art.5 della legge n. 57 del 2001, poi rifluito nell'art. 138, co. II, lett. a) e 139 co.2 del d.lgs. n. 209 del 2005 – quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, avente un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito;
non possono, invece, dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni.
Il danno biologico è da ricondurre al diritto inviolabile alla salute, costituzionalmente riconosciuto all'art. 32 (Corte Cost., n. 184/1986) e ricorre in presenza di qualsiasi fatto illecito produttivo di una lesione all'integrità psico-fisica del danneggiato.
La risarcibilità di tale danno trova il suo fondamento nell'art. 2059 c.c., il quale disciplina i danni non patrimoniali nell'ambito dei quali rientrano non solo i danni conseguenti a reati (art. 185 c.p.), ma tutti i danni derivanti dalle lesioni di diritti di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali non può non riconoscersi il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. (cfr. Cass. civ., n. 8827/2003; Cass. civ., n. 8828/2003; Cass. civ., n.
233/2003).
Circa la liquidazione del danno biologico, noti i principi enucleati a partire da Cass. Sezioni Unite 11 novembre 2008 sentenza n. 26972, in punto di liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale risarcibile, inteso quale categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, nel cui ambito va ricompreso anche il danno morale, con esclusione di duplicazioni risarcitorie illegittime e del ristoro di lesioni di interessi cd. “bagatellari”, quali meri disagi, fastidi, disappunti, non eccedenti la soglia di offensività minima necessaria a rendere serio e meritevole di tutela il pregiudizio lamentato, deve rilevarsi che l'espletata consulenza medico-legale, a firma del dott. ha accertato che le lesioni riportate dalla , a Persona_2 Per_1 seguito dell'investimento oggetto di causa, hanno comportato
1) una invalidità permanente biologica pari al 15%;
2) con giorni 17 di ITT (ossia una incapacità totale della ad attendere alle sue ordinarie attività, Per_1 cd. inabilità temporanea totale, rectius danno biologico temporaneo totale);
3) con giorni 45 di ITP al 75% (ossia una incapacità parziale della ad attendere alle sue ordinarie Per_1 attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale);
4) con giorni 80 di ITP al 50% (ossia una incapacità parziale della ad attendere alle sue ordinarie Per_1 attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale).
Sul punto, come detto, occorre precisare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato,
è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza morale
6 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione al suo diritto alla salute (cfr. Cass. civ. n.
27482/2018). Ferma, dunque, la configurabilità del danno morale ove sia leso in interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello tutelato dalla figura del danno biologico, la questione essenziale diviene quella della prova del danno, come affermato da Cass. civ., sez. III, n.11851/2015, secondo cui: “La questione si sposta così sul piano della prova del danno, la cui formazione in giudizio postula, va sottolineato, ancora una volta, la consapevolezza della unicità e irripetibilità della vicenda umana sottoposta alla cognizione del giudice, altro non significando il richiamo “alle condizioni soggettive del danneggiato che il legislatore ha opportunamente trasfuso in norma. Prova che, come efficacemente rammentato dalle sentenze delle sezioni unite del 2008, potrà essere fornita senza limiti, e dunque avvalendosi anche delle presunzioni e del notorio. E di tali mezzi di prova il giudice di merito potrà disporre alla luce di una ideale scala discendente di valore dimostrativo, ogni volta che essi, in una dimensione speculare rispetto alla gravità della lesione, rivestiranno efficacia tanto maggiore quanto più sia ragionevolmente presumibile la gravità delle conseguenze, intime e relazionali, sofferte dal danneggiato”.
In altri termini, il danno morale conseguente alle lesioni va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito (cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 7753/2020, secondo cui “in materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sofferenza morale deve essere allegato
e provato specificamente, anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale”).
Sebbene ontologicamente diverso rispetto al danno morale, anche il danno esistenziale, essendo legato indissolubilmente alla persona, non può essere determinato secondo il sistema tabellare – al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico – necessitando di precise indicazioni, che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita. Ed invero, come condivisibilmente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione “il danno non patrimoniale include in sé tanto il danno biologico quanto il danno morale, quanto, ancora, il danno esistenziale. Quest'ultimo, a differenza del danno morale (che ha natura emotiva e interiore) e del danno biologico (subordinato alla lesione dell'integrità psico-fisica del danneggiato medicalmente accertabile) consiste nel pregiudizio, oggettivamente accertabile, che l'illecito abbia cagionato sul fare a-reddituale del soggetto, alterandone abitudini di vita e assetti relazionali che a lui erano propri, sconvolgendone la vita quotidiana e privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. La natura risarcitorio/riparatoria (e giammai sanzionatoria, non conoscendo il nostro ordinamento l'istituto della sanzione civile o pena privata) del danno esistenziale postula che, dello stesso, venga fornita la prova dall'istante, con riferimento non soltanto al fatto costituivo dell'illecito, ma anche alle relative conseguenze
(relativamente cioè al "quomodo" la vicenda abbia inciso negativamente nella sfera di vita del soggetto), prova il cui onere può, peraltro, ritenersi assolto attraverso tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone
a disposizione della parte, dal deposito di documentazione alla prova testimoniale a quella per presunzioni.
La mancanza di allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche del danno esistenziale impedisce, pertanto, al giudice ogni liquidazione, sia pur in forma equitativa, perché questa, onde non trasmodare nell'arbitrio, necessita pur sempre di parametri oggettivi cui ancorarsi” (cfr. Cass. civ., S.U., 24.03.2006, n. 6572; in senso conforme v. anche Cass. civ., sez. lav., 23.11.2015, n. 23837).
7 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. Tuttavia, nel caso in esame la danneggiata nulla ha dedotto sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e di alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali, non avendo fornito alcuna allegazione e prova utile al suo riconoscimento, risultando la “sindrome post traumatica da stress con depressione marcata del tono dell'umore”, insorta dopo l'incidente, pure esaminata dal CTU, un disturbo d'ansia rientrante più correttamente nella sfera psichica ed, in quanto tale, suscettibile di valutazione medica alla stregua di danno biologico (come, del resto, valutati dalla stessa difesa attorea mediante l'allegazione della consulenza tecnica di parte, cfr. doc. 3, fasc. parte attrice).
Ciò detto, quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico permanente, esclusa l'applicabilità al caso in esame degli importi economici previsti nelle tabelle contenute nei decreti emessi annualmente dall'attuale
Ministero dei Trasporti in ossequio a quanto disposto dall'art. 139 co. 1 del d.lgs. n. 209/2005 e succ. integraz.
e modific., aggiornato in forza di decreti ministeriali succedutisi nel tempo (da ultimo, aggiornato con i parametri di cui al D.M. 16.07.2024, pubblicato in G.U. n. 173 del 25.07.2024, in quanto operanti soltanto per le lesioni c.d. micropermanenti), va adottato il criterio del c.d. punto di invalidità, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo c.d. tabellare (cfr. Cass. civ., n. 6023/2001;
n. 5910/2001; n. 6873/2000; n. 4852/1999). Com'è noto, il criterio di computo c.d. tabellare si fonda sul principio progressivo, in base al quale il valore monetario del singolo punto di invalidità aumenta con l'aumentare dell'invalidità permanente complessiva, ed il principio regressivo, in base al quale il valore decresce con il crescere dell'età dell'individuo leso.
In applicazione di questo criterio, è opportuno fare ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico predisposte dal Tribunale di Milano, in quanto strutturate e concepite in funzione del nuovo inquadramento concettuale “unitario” del danno non patrimoniale, e ritenute dalla Suprema Corte come riferimento unico nazionale e recentemente aggiornate per adattarle alla variazione del costo della vita intercorsa dall'anno in cui è stata redatta la precedente versione [Cass. civ., ord. n. 134/2013; Cass. civ., sent. n. 2228/2012; Cass. civ., n. 18641/2011; Cass. civ., n. 14402/2011; Cass. civ., n. 12408/2011 secondo cui: “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art.
139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”, nonché da ultimo, negli stessi termini, Cass. civ.,
20.05.2015, n. 10263, in cui si evidenzia la “vocazione nazionale” delle tabelle milanesi, “in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno a ridurre) … ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, comma 2, Cost.”; Cass. civ., sez. III, 04.02.2016, n. 2167 che recita testualmente: “Si è in particolare precisato che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua è la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (v. Cass., 20/5/2015, n. 10263; Cass.,
18/11/2014, n. 24473; Cass., 30/6/2011, n. 14402. V. anche, da ultimo, Cass., 15/10/2015, n. 20895)”; ed
8 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. ancora Cass. civ., 29.09.2015, n. 19211, per la quale: “Da questa Corte si è sotto altro profilo avuto già più volte modo di affermare che trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (v. Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 5/5/2015, n. 19211; Cass., 23/1/2014, n.1361; Cass.,
17/4/2013, n.9231; Cass. 11/5/2012, n.7272), sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche
d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 6/3/2014, n.
5254)”; Cass. civ., sez. III, 18.05.2017, n. 12470, secondo cui “Nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso a una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, unici a permettere la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice nell'apprezzare ciascun profilo di nocumento del caso concreto, mentre va preferita l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, idoneo a garantire l'uniformità di trattamento di situazioni analoghe”; Cass. civ., sez. 3, ord. 28.06.2018, n. 17018, per la quale “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)”; e da ultimo, Cass. civ., sez. 3,
06.05.2020, n. 8532, per cui “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”].
Tale tabella, preso atto del suddetto intervento delle Sezioni Unite del 2008, ha considerato il danno morale come voce integrante della più ampia categoria del danno non patrimoniale. La tabella milanese, infatti, propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard e danno morale, oltre che la personalizzazione del danno biologico. La tabella muove dall'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
Orbene, procedendo con la quantificazione all'attualità, con esclusione del danno morale ed esistenziale non provati dagli attori, in applicazione dei parametri tabellari aggiornati “Edizione 2024”, tenuto conto del punto di invalidità pari, come visto, al 15%, nonché dell'età di , cinquantanovenne (nata il Persona_1
17.06.1953), all'epoca del sinistro (30.11.2012), va, dunque, liquidato, a titolo di danno biologico permanente, un risarcimento pari ad €. 44.805,00.
Quest'ultimo importo si attaglia al caso di specie, in quanto non sono state allegate, né sono emerse
9 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. circostanze, tali da rendere necessaria la personalizzazione del valore-punto preso a parametro;
ed invero, noto il principio secondo cui l'ulteriore personalizzazione, inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, e comunque alla sofferenza psichica e morale patita dal danneggiato, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente, può essere riconosciuta soltanto laddove il caso concreto presenti
“peculiarità” che dovranno essere allegate e provate dal danneggiato;
nel caso di specie, non può procedersi al cosiddetto “aumento personalizzato”, non essendo stata dimostrata la sussistenza di peculiari situazioni tali da meritare una ulteriore liquidazione rispetto ai criteri standard tabellarmente previsti (si vedano, Tribunale di Milano, sez. X, 19.03.2010 n. 3614 e Tribunale di Milano, sez. I, 11.01.2011 n. 259).
In applicazione dei richiamati principi, esclusa, quindi, la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, dovendosi ammettere la liquidazione unitaria anche della peculiare componente di pregiudizio a connotazione soggettiva (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 19402/2013, secondo cui “Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, in quanto un determinato evento può causare, nella persona della vittima come in quelle dei familiari, un danno alla salute medicalmente accertabile, un dolore interiore ed un'alterazione della vita quotidiana. Ciò non significa che il giudice di merito sia tenuto, in via automatica, alla liquidazione separata di tutte queste singole poste di danno, ma si traduce nell'obbligo di tenere presente i diversi aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche "vuoti" risarcitori”), il giudice, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, dovrà tenere conto, al fine di escludere od ammettere la personalizzazione, di tutte le contingenze in concreto emerse, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione (cfr. Cass. civ., n. 9231/2013; in senso conforme,
Cass. civ., n. 5243/2014).
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto né allegato né provato in ordine ai profili prettamente soggettivi di ansia, preoccupazione, turbamento, dispiacere, né con riguardo all'eventuale alterazione negativa degli aspetti dinamico-relazionali della vita dell'istante, collegati al pregiudizio fisico patito dall'attrice, sicché non potrà operarsi alcuna personalizzazione del danno.
Per quanto riguarda poi il danno biologico temporaneo si ritiene equo utilizzare, come parametro di riferimento, il valore indicato nelle suddette tabelle milanesi aggiornate “Edizione 2024” pari ad €. 115,00 per ogni giorno di inabilità assoluta, con la conseguenza che andrà liquidato a parte attrice, a titolo di danno biologico temporaneo, un risarcimento pari ad €. 1.955,00 per i 17 giorni di inabilità totale (gg. 17 x €. 115,00),
€. 3.881,25 per i 45 giorni di inabilità parziale pari al 75% (gg. 45 x €. 115,00 x 75%), €. 4.600,00 per i 80 giorni di inabilità parziale pari al 50% (gg. 80 x €. 115,00 x 50%), così per un totale di €. 10.436,25.
Dunque, la somma che è dovuta a titolo di risarcimento per il danno biologico permanente e temporaneo, totale e parziale, subito da in occasione del sinistro per cui è causa è pari a complessivi €. Persona_1
55.241,25 (€. 44.805,00 + €. 10.46,25).
In ordine agli accessori sulle somme indicate, va detto quanto segue.
Poiché il danno biologico, temporaneo e permanente, nell'importo sopra indicato è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all'attualità, i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria, ma si devono riconoscere solo gli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro (30.11.2012), poiché, com'è noto, mediante il riconoscimento degli interessi si risarcisce il danno per il ritardato conseguimento della somma
10 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. dovuta a titolo risarcitorio (mentre con la rivalutazione monetaria si risarcisce il danno emergente conseguente alla svalutazione monetaria). Pertanto, per evitare un'indebita locupletazione, bisognerà devalutare alla data del sinistro le somme liquidate a titolo di danno biologico e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino all'effettivo soddisfo (cfr. Cass. S.U., 17.02.1995, n. 1712).
Sulla somma complessiva non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Ovviamente, gli interessi nella misura legale saranno dovuti dalla sentenza al soddisfo, atteso che con la liquidazione di cui alla presente sentenza il debito è divenuto di valuta.
Con riferimento al danno patrimoniale relativo alle spese sanitarie e di fisioterapia ritenute congrue dal
CTU, dott. oltre che dal fiduciario della compagnia in fase stragiudiziale, deve essere riconosciuta Persona_2 la somma complessiva di €. 3.014,00, documentata dagli attori, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Nulla, invece, può essere disposto con riferimento al danno patrimoniale relativo alle spese oculistiche e alle spese derivanti dai danni subiti agli infissi dell'abitazione della in ragione dell'uso della Per_1 carrozzella in quanto non appaiono pertinenti ed eziologicamente connessi al sinistro di cui è causa, e, in ogni caso, stante il difetto di specifica prova dell'entità delle stesse.
Dagli importi dovuti come sopra determinati va detratto il versamento già effettuato dalla compagnia di assicurazione in favore dell'attrice per complessivi €. 43.000,00; si tratta di versamento non imputabile agli interessi e agli accessori, non essendo applicabile il principio previsto dall'art. 1194 c.c. che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, inesistente sino alla liquidazione giudiziale o negoziale (cfr. Cass. civ.,
27.10.2005, n. 2094).
In conclusione, il danno non patrimoniale, biologico permanente e temporaneo, totale e parziale, e patrimoniale, per spese mediche documentate, complessivamente sofferto da in Persona_1 occasione del sinistro verificatosi il 31.11.2012 ammonta, al netto dell'acconto in €. 43.000,00 già versato dalla compagnia assicuratrice in via stragiudiziale, a complessivi €. 15.255,25 [ossia €. 55.241,25 + €. 3.014,00
- €. 43.000,00], oltre interessi legali e rivalutazione e/o devalutazione, come innanzi indicato per il danno non patrimoniale, permanente e temporaneo.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, il ridotto accoglimento nel quantum della domanda risarcitoria giustifica la parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. in misura di ½ ponendo il restante ½ a carico di parte convenuta, nella misura liquidata come in dispositivo, tenuto conto dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018
e dal D.M. n. 147/2022, con valore individuato in base al decisum, prevalente sul disputandum (Cass. civ.,
S.U., 11.11.2007, n.19014), tabelle 2, terza colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 5.200,01 ed €.
26.000,00), non ravvisandosi ragioni per cui discostarsi dai valori medi indicati per ciascuna delle fasi riconosciute.
Per quanto riguarda le spese inerenti la CTU espletata, come liquidate in corso di causa, queste restano definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, stante la prevalente soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
11 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. qualità di eredi di nei confronti di e Persona_1 Controparte_1 CP_2
, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3870/2017, ogni contraria istanza, eccezione,
[...] deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
e in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1 della somma complessiva di €. 15.255,25, per il danno patrimoniale e non patrimoniale, permanente e temporaneo, sofferto in occasione del sinistro allo stessa occorso in data 30.11.2012, oltre gli interessi legali e rivalutazione e/o devalutazione come da motivazione;
2) compensa per ½ le spese processuali e condanna in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, e in solido tra loro, alla rifusione del Controparte_2 residuo ½ in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi di che si liquida in complessivi €. 2.828,01 di
[...] Persona_1 cui €. 289,51 per esborsi, ed €. 2.538,50 per compensi professionali (già decurtati di ½ delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014),
C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
in solido tra loro. Controparte_2
Così deciso in Bari, il 5.02.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
12 Dott. Luca Sforza
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3870/2017 R.G., avente ad oggetto: “lesione personale”, vertente tra
, e , in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di , elettivamente domiciliati in Acquaviva delle Fonti, alla via Masselli Persona_1
Campagna n. 113, presso lo studio dell'avv. Raffaele Cristiano Losacco, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto in riassunzione, depositato telematicamente in data 10.09.2018,
- ATTORI in riassunzione -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Bari, alla via Nicolai n. 177, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Pirolo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato telematicamente il
6.12.2022,
- CONVENUTA - nonché contro
, residente a [...], Controparte_2
- ALTRA CONVENUTA Contumace -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2024 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 15.02.2017, ritualmente notificato in data 16-18.02.2017, Persona_1 conveniva dinanzi a questo Tribunale la compagnia società incorporante Controparte_1
e , al fine di sentirli condannare, in solido tra Controparte_3 Controparte_2 loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di €. 7.864,00, e non patrimoniali, quantificabili nel 24% del danno biologico per le lesioni macro-permanente sofferte e nel 40 % del danno biologico per i danni morali ed esistenziali, a saldo dell'acconto di €. 43.000,00, già corrisposti dalla compagnia assicuratrice in via stragiudiziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, occorsi nel sinistro
1 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. verificatosi in data 30.11.2012, alle ore 10:15 circa, allorquando, mentre percorreva Piazza Garibaldi, in
Cassano delle Murge, nell'attraversare le strisce pedonali, giunta quasi al termine della strada, veniva investita dall'autovettura Fiat Punto, tg. AL179BS, di proprietà di e condotta da , Controparte_2 CP_4 assicurata per la r.c. con la quale Controparte_5 procedeva in direzione via Santeramo e non si fermava al passaggio del pedone;
in particolare, sul luogo teatro del sinistro, intervenivano gli agenti della Polizia municipale del Comune di Cassano delle Murge, i quali redigevano rapporto verbale, allegando n° 2 fotogrammi relativi alla posizione dell'autovettura Fiat Punto e del pedone nonché la dichiarazione spontanea rilasciata dal conducente della Fiat Punto, Sig. CP_4
(cfr. all. 1, fasc. parte attrice).
A seguito dell'investimento, rovinava al suolo, riportando lesioni personali che venivano Persona_1 diagnosticate presso l'Ospedale Generale Regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, ove veniva trasportata dai sanitari del Servizio 118, in “frattura del malleolo esterno sinistro, frattura somatica di D11 – Angioma
D10” e, in data 17.12.2012, veniva dimessa con apparecchio gessato e posizionamento del tutore per 30 giorni;
in data 02.01.2013, in esito a visita specialistica presso lo stesso nosocomio, la diagnosi veniva confermata e seguiva applicazione del “tutore Walker per 30 gg.”, con successive visite di controllo specialistiche e terapie
(cfr. all. 2, fasc. parte attrice).
L'attrice deduceva, pertanto, la responsabilità dell'incidente esclusivamente al conducente dell'autovettura
Fiat Punto, tg. AL179BS, e, chiedeva, in data 9.10.2013, al medico fiduciario di Controparte_1 dott. di essere sottoposta a visita medico-legale, essendo stata dichiarata guarita con postumi dal medico CP_6 ortopedico e, da ultimo, dal medico chirurgo in data 27.08.2013, sicché, a seguito della visita medico-legale effettuata per il tramite del proprio fiduciario, la compagnia non contestava stragiudizialmente la dinamica del sinistro, provvedendo a liquidare, in favore della , a titolo di risarcimento del danno, l'importo pari a Per_1
€. 43.000,00; importo che, tuttavia, non veniva ritenuto congruo rispetto alle lesioni subite e, che, pertanto, veniva trattenuto dalla stessa a titolo di acconto del maggior credito vantato, con conseguente instaurazione del presente giudizio, stante l'esito negativo dell'esperita negoziazione assistita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 29.12.2017, si costituiva in giudizio la società la quale, pur non contestando l'an e la dinamica del sinistro, Controparte_7 deduceva l'insussistenza delle lesioni lamentate dall'attrice e il nesso eziologico rispetto al fatto illecito nonché contestava la determinazione del quantum debeatur perché spropositato e frutto di voci di danno non provate,
e instava per il rigetto della domanda attorea alla luce di quanto già offerto e corrisposto in via stragiudiziale dalla compagnia assicurativa, ritenendo congrua e pienamente satisfattiva la somma già corrisposta ante causam di €. 43.000,00, con vittoria delle spese di lite.
benché ritualmente evocata, non si costituiva nel presente giudizio sicché veniva Controparte_2 dichiarata dal precedente Giudice designato la sua contumacia alla prima udienza del 31.05.2017.
Con ordinanza del 4.07.2018 veniva dichiarata dal precedente giudice titolare l'interruzione del processo stante, il decesso dell'attrice nelle more del giudizio, come da certificato di morte in data 06.06.2018, e successivamente riassunto il giudizio da parte degli eredi della . Per_1
La causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale e CTU medico-legale, a firma del dott.
[...]
depositata telematicamente in data 19.04.2022, ed è stata successivamente più volte rinviata per Persona_2 la precisazione delle conclusioni, in ragione del gravoso carico del ruolo, sino all'udienza del 17.10.2014,
2 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in presenza in aula di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1, c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di quanto di seguito indicato.
Ed invero, la dinamica del sinistro è sostanzialmente incontestata tra le parti, e risulta dal “Rapporto di incidente stradale” redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Cassano delle Murge, intervenuti nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro, nonché dalla documentazione in atti (cfr. docc. 1 e 2, fasc. di parte attrice).
In particolare, rilevanti e dirimenti appaiono le dichiarazioni rese agli agenti della Polizia municipale dal conducente del veicolo, , il quale ha dichiarato che “Giunto all'incrocio con Viale della CP_4
Repubblica improvvisamente dalla stessa Viale della Repubblica sbucava una signora che attraversava la strada per raggiungere i giardini di Piazza Garibaldi senza attraversare sulle strisce pedonali. Preciso che ero abbagliato dal sole e che andavo a velocità bassissima, però nonostante tutto non sono riuscito ad evitare
l'impatto” (cfr. doc. 1, fasc. di parte attrice).
Inoltre, nello stesso rapporto, con riferimento alla parte relativa alla dinamica e alle “Circostanze del sinistro”, gli agenti verbalizzanti, intervenuti nell'immediatezza dei fatti -sul luogo del sinistro erano, infatti, ancora presenti sia il conducente dell'auto che il pedone investito- hanno accertato che “il veicolo A (condotto da – n.d.r.) percorreva via Vittorio Emanuele III con direzione Santeramo giunto nei pressi CP_4 del civ. 60, probabilmente a causa del sole che rifletteva sul parabrezza, non si accorgeva del pedone che aveva impegnato la strada e quindi lo urtava con la parte anteriore del veicolo” (cfr. doc. 1, fasc. di parte attrice).
Sulla efficacia probatoria del verbale e del rapporto degli agenti verbalizzanti vale la pena rammentare che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, “il verbale di accertamento dell'infrazione stradale fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica al momento del loro intervento” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 2, ord. 17.09.2022, n. 28149; in senso conforme, v. anche Cass. civ., sez. 6, ord. n. 9037/2019).
La suddetta dinamica del sinistro risulta, altresì, incontestata dalla stessa compagnia convenuta, la quale, in effetti, si è limitata a muovere, nei propri scritti difensivi, osservazioni generiche, né, in ogni caso, stragiudizialmente risultano esservi evidenze di segno contrario, stante, da un lato, l'esito della visita medico- legale eseguita per il tramite del fiduciario della compagnia -il quale ha accertato la compatibilità tra le lesioni riportate dall'attrice e l'investimento della stessa (cfr. doc. 4, fasc. parte convenuta) - e, dall'altro lato, il versamento in via stragiudiziale dell'assegno da parte della predetta compagnia in favore della a titolo Per_1 di risarcimento danni occorsi in ragione del sinistro di cui è causa (cfr. doc. 4, fasc. parte attrice).
Considerata, dunque, la dinamica del sinistro come accertata e non specificatamente contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., tuttavia, appaiono generiche, recessive e comunque irrilevanti le contestazioni sollevate dalla difesa della compagnia convenuta in merito alla sussistenza del nesso di causa tra le lesioni patite dalla e il sinistro in oggetto, atteso che, allo stato degli atti, la causalità non risulta interrotta dall'eventuale Per_1
3 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. comportamento imprudente della capace di incidere sulla relazione causale e che, ad abundantiam, in Per_1 tema di sinistri derivanti da circolazione stradale (i.e. investimento di pedone), vige la presunzione di responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Da tale ultimo angolo prospettico, invero, vale la pena precisare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità prevalente, “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”
(cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3, 08.10.2019, n. 25027; in senso conforme, “In tema di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato bell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione e quelle di comune prudenza e diligenza”: Cass. civ., 19.06.2015, n. 12721; Cass. civ., Sez. 3, 28.03.2022, n.
9856; Cass. civ., Sez. 3, 17.01.2020, n. 842; Cass. civ., Sez. 3, 04.04.2017, n. 8663; Cass. civ., sez. 6-3, ord.
22.05.2018, n. 12576; Cass. civ., sez. 3, 03.05.2011, n. 9683).
A ciò si aggiunga che, le peculiarità appena evidenziate sul modello di responsabilità di cui all'art. 2054
c.c., basato sulla presunzione di colpa del conducente, si riflettono sul piano del riparto probatorio in quanto a fronte dell'onere del danneggiante di vincere tale presunzione “resta ferma la necessità, per il danneggiato, di provare il fatto storico del sinistro”; onere che, tuttavia, non ricomprende la prova della precisa e inequivoca dinamica dell'investimento, in quanto, in tal modo, verrebbe imposto al danneggiato un “onere probatorio che, ex lege, non è di sua specifica competenza”, essendo quest'ultimo tenuto solo a dimostrare l'avvenuto investimento (cfr. di recente, Cass. civ., sez. 3, 14.08.2024, n. 22844).
Ne segue che, nella specie, atteso il corretto assolvimento dell'onere della prova da parte della danneggiata circa l'avvenuto investimento, gravava sulla compagnia convenuta fornire – nei termini sopra indicati – la prova esonerativa della responsabilità; prova che, nel giudizio de quo, è del tutto assente, essendo rimaste sul piano meramente assertivo le doglianze afferenti alla presunta insussistenza di un valido nesso eziologico tra fatto illecito e danno.
D'altronde, quest'ultimo non appare neppure essere interrotto dalla condotta della considerato che, Per_1
a seguito dell'esame del quadro probatorio in atti, non è dato riscontrare alcuna condotta “imprevedibile e anormale” assunta dal pedone in occasione dell'investimento; ed invero, il fatto che il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce -come dichiarato dallo stesso conducente dell'autoveicolo nell'immediatezza dei fatti agli agenti di polizia (cfr. doc. 1, fasc. parte attrice)- non è sufficiente a superare la presunzione di colpa posta a carico del medesimo conducente in quanto dalle risultanze istruttorie è emerso che l'impatto avveniva in prossimità del centro della carreggiata e che l'autovettura impattava il pedone con la parte angolare destra, con la conseguenza che deve ritenersi che la aveva già intrapreso l'attraversamento della strada, Per_1 ben potendo, dunque, essere tempestivamente avvistata dal conducente dell'autovettura.
4 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. Inoltre, merita di essere evidenziato che il sinistro si verificava in pieno giorno (alle ore 10:30) e su una strada del centro cittadino del Comune di Cassano delle Murge che si presentava rettilinea, con la conseguenza che una condotta di guida accorta e prudente da parte dell'automobilista avrebbe certamente evitato l'investimento del pedone;
d'altro canto, non vi è traccia di alcuna manovra di emergenza attuata dal conducente dell'autovettura, né vi è prova che lo stesso abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
A ciò si aggiunga che l'investimento è avvenuto in una peculiare situazione meteo-ambientale ivi esistente
(i.e. luce del sole frontale), con la conseguenza che il conducente, in siffatte condizioni, avrebbe potuto e dovuto ragionevolmente apprestare maggiore cautela e prudenza e arrestare la propria auto o, più semplicemente, adottare misure utili a scorgere il pedone mentre transitava sulla predetta area e ciò vieppiù alla luce della circostanza, pacifica ed incontestata, che il lo stesso fosse stato abbagliato dai raggi solari. In caso di abbagliamento da raggi solari, invero, l'automobilista è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele, onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità (cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 52649/2014).
Peraltro, è ben noto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente introduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute rilevanti ed adeguate ai fini decisori (cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 5231/2001, secondo cui, “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre
a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”; in senso conforme Cass civ., n. 11933/2003; Cass. civ., n. 16034/2002; Cass. civ., n. 5964/2001; Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362, secondo cui, «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»; Cass. civ., sez. lav.,
21.07.2010, n. 17097).
Da quanto sopra emerge, dunque, la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo Fiat Punto, tg. AL179BS, in occasione del sinistro per cui è causa.
In ordine alla quantificazione dei danni, deve osservarsi che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla suddetta CTU medico-legale, a firma del dott. il cui contenuto, espresso al riguardo con Persona_2 motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, deve intendersi pienamente richiamato in questa sede.
5 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. Ciò posto, occorre, anzitutto, osservare che il risarcimento del danno deve essere integrale e riportare il danneggiato alla condizione in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, ciò indipendentemente dalla dogmatica che scompone il danno-conseguenza in varie tipologie di danno, tra le quali rientra, oltre al danno biologico, il danno morale e quello esistenziale.
In particolare, con riferimento al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., è noto che lo stesso vada inteso – secondo la definizione di origine pretoria, in seguito recepita dall'art.5 della legge n. 57 del 2001, poi rifluito nell'art. 138, co. II, lett. a) e 139 co.2 del d.lgs. n. 209 del 2005 – quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, avente un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito;
non possono, invece, dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni.
Il danno biologico è da ricondurre al diritto inviolabile alla salute, costituzionalmente riconosciuto all'art. 32 (Corte Cost., n. 184/1986) e ricorre in presenza di qualsiasi fatto illecito produttivo di una lesione all'integrità psico-fisica del danneggiato.
La risarcibilità di tale danno trova il suo fondamento nell'art. 2059 c.c., il quale disciplina i danni non patrimoniali nell'ambito dei quali rientrano non solo i danni conseguenti a reati (art. 185 c.p.), ma tutti i danni derivanti dalle lesioni di diritti di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali non può non riconoscersi il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. (cfr. Cass. civ., n. 8827/2003; Cass. civ., n. 8828/2003; Cass. civ., n.
233/2003).
Circa la liquidazione del danno biologico, noti i principi enucleati a partire da Cass. Sezioni Unite 11 novembre 2008 sentenza n. 26972, in punto di liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale risarcibile, inteso quale categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, nel cui ambito va ricompreso anche il danno morale, con esclusione di duplicazioni risarcitorie illegittime e del ristoro di lesioni di interessi cd. “bagatellari”, quali meri disagi, fastidi, disappunti, non eccedenti la soglia di offensività minima necessaria a rendere serio e meritevole di tutela il pregiudizio lamentato, deve rilevarsi che l'espletata consulenza medico-legale, a firma del dott. ha accertato che le lesioni riportate dalla , a Persona_2 Per_1 seguito dell'investimento oggetto di causa, hanno comportato
1) una invalidità permanente biologica pari al 15%;
2) con giorni 17 di ITT (ossia una incapacità totale della ad attendere alle sue ordinarie attività, Per_1 cd. inabilità temporanea totale, rectius danno biologico temporaneo totale);
3) con giorni 45 di ITP al 75% (ossia una incapacità parziale della ad attendere alle sue ordinarie Per_1 attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale);
4) con giorni 80 di ITP al 50% (ossia una incapacità parziale della ad attendere alle sue ordinarie Per_1 attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale).
Sul punto, come detto, occorre precisare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato,
è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza morale
6 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione al suo diritto alla salute (cfr. Cass. civ. n.
27482/2018). Ferma, dunque, la configurabilità del danno morale ove sia leso in interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello tutelato dalla figura del danno biologico, la questione essenziale diviene quella della prova del danno, come affermato da Cass. civ., sez. III, n.11851/2015, secondo cui: “La questione si sposta così sul piano della prova del danno, la cui formazione in giudizio postula, va sottolineato, ancora una volta, la consapevolezza della unicità e irripetibilità della vicenda umana sottoposta alla cognizione del giudice, altro non significando il richiamo “alle condizioni soggettive del danneggiato che il legislatore ha opportunamente trasfuso in norma. Prova che, come efficacemente rammentato dalle sentenze delle sezioni unite del 2008, potrà essere fornita senza limiti, e dunque avvalendosi anche delle presunzioni e del notorio. E di tali mezzi di prova il giudice di merito potrà disporre alla luce di una ideale scala discendente di valore dimostrativo, ogni volta che essi, in una dimensione speculare rispetto alla gravità della lesione, rivestiranno efficacia tanto maggiore quanto più sia ragionevolmente presumibile la gravità delle conseguenze, intime e relazionali, sofferte dal danneggiato”.
In altri termini, il danno morale conseguente alle lesioni va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito (cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 7753/2020, secondo cui “in materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sofferenza morale deve essere allegato
e provato specificamente, anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale”).
Sebbene ontologicamente diverso rispetto al danno morale, anche il danno esistenziale, essendo legato indissolubilmente alla persona, non può essere determinato secondo il sistema tabellare – al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico – necessitando di precise indicazioni, che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita. Ed invero, come condivisibilmente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione “il danno non patrimoniale include in sé tanto il danno biologico quanto il danno morale, quanto, ancora, il danno esistenziale. Quest'ultimo, a differenza del danno morale (che ha natura emotiva e interiore) e del danno biologico (subordinato alla lesione dell'integrità psico-fisica del danneggiato medicalmente accertabile) consiste nel pregiudizio, oggettivamente accertabile, che l'illecito abbia cagionato sul fare a-reddituale del soggetto, alterandone abitudini di vita e assetti relazionali che a lui erano propri, sconvolgendone la vita quotidiana e privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. La natura risarcitorio/riparatoria (e giammai sanzionatoria, non conoscendo il nostro ordinamento l'istituto della sanzione civile o pena privata) del danno esistenziale postula che, dello stesso, venga fornita la prova dall'istante, con riferimento non soltanto al fatto costituivo dell'illecito, ma anche alle relative conseguenze
(relativamente cioè al "quomodo" la vicenda abbia inciso negativamente nella sfera di vita del soggetto), prova il cui onere può, peraltro, ritenersi assolto attraverso tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone
a disposizione della parte, dal deposito di documentazione alla prova testimoniale a quella per presunzioni.
La mancanza di allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche del danno esistenziale impedisce, pertanto, al giudice ogni liquidazione, sia pur in forma equitativa, perché questa, onde non trasmodare nell'arbitrio, necessita pur sempre di parametri oggettivi cui ancorarsi” (cfr. Cass. civ., S.U., 24.03.2006, n. 6572; in senso conforme v. anche Cass. civ., sez. lav., 23.11.2015, n. 23837).
7 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. Tuttavia, nel caso in esame la danneggiata nulla ha dedotto sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e di alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali, non avendo fornito alcuna allegazione e prova utile al suo riconoscimento, risultando la “sindrome post traumatica da stress con depressione marcata del tono dell'umore”, insorta dopo l'incidente, pure esaminata dal CTU, un disturbo d'ansia rientrante più correttamente nella sfera psichica ed, in quanto tale, suscettibile di valutazione medica alla stregua di danno biologico (come, del resto, valutati dalla stessa difesa attorea mediante l'allegazione della consulenza tecnica di parte, cfr. doc. 3, fasc. parte attrice).
Ciò detto, quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico permanente, esclusa l'applicabilità al caso in esame degli importi economici previsti nelle tabelle contenute nei decreti emessi annualmente dall'attuale
Ministero dei Trasporti in ossequio a quanto disposto dall'art. 139 co. 1 del d.lgs. n. 209/2005 e succ. integraz.
e modific., aggiornato in forza di decreti ministeriali succedutisi nel tempo (da ultimo, aggiornato con i parametri di cui al D.M. 16.07.2024, pubblicato in G.U. n. 173 del 25.07.2024, in quanto operanti soltanto per le lesioni c.d. micropermanenti), va adottato il criterio del c.d. punto di invalidità, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo c.d. tabellare (cfr. Cass. civ., n. 6023/2001;
n. 5910/2001; n. 6873/2000; n. 4852/1999). Com'è noto, il criterio di computo c.d. tabellare si fonda sul principio progressivo, in base al quale il valore monetario del singolo punto di invalidità aumenta con l'aumentare dell'invalidità permanente complessiva, ed il principio regressivo, in base al quale il valore decresce con il crescere dell'età dell'individuo leso.
In applicazione di questo criterio, è opportuno fare ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico predisposte dal Tribunale di Milano, in quanto strutturate e concepite in funzione del nuovo inquadramento concettuale “unitario” del danno non patrimoniale, e ritenute dalla Suprema Corte come riferimento unico nazionale e recentemente aggiornate per adattarle alla variazione del costo della vita intercorsa dall'anno in cui è stata redatta la precedente versione [Cass. civ., ord. n. 134/2013; Cass. civ., sent. n. 2228/2012; Cass. civ., n. 18641/2011; Cass. civ., n. 14402/2011; Cass. civ., n. 12408/2011 secondo cui: “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art.
139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”, nonché da ultimo, negli stessi termini, Cass. civ.,
20.05.2015, n. 10263, in cui si evidenzia la “vocazione nazionale” delle tabelle milanesi, “in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno a ridurre) … ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, comma 2, Cost.”; Cass. civ., sez. III, 04.02.2016, n. 2167 che recita testualmente: “Si è in particolare precisato che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua è la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (v. Cass., 20/5/2015, n. 10263; Cass.,
18/11/2014, n. 24473; Cass., 30/6/2011, n. 14402. V. anche, da ultimo, Cass., 15/10/2015, n. 20895)”; ed
8 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. ancora Cass. civ., 29.09.2015, n. 19211, per la quale: “Da questa Corte si è sotto altro profilo avuto già più volte modo di affermare che trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (v. Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 5/5/2015, n. 19211; Cass., 23/1/2014, n.1361; Cass.,
17/4/2013, n.9231; Cass. 11/5/2012, n.7272), sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche
d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 6/3/2014, n.
5254)”; Cass. civ., sez. III, 18.05.2017, n. 12470, secondo cui “Nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso a una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, unici a permettere la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice nell'apprezzare ciascun profilo di nocumento del caso concreto, mentre va preferita l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, idoneo a garantire l'uniformità di trattamento di situazioni analoghe”; Cass. civ., sez. 3, ord. 28.06.2018, n. 17018, per la quale “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)”; e da ultimo, Cass. civ., sez. 3,
06.05.2020, n. 8532, per cui “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”].
Tale tabella, preso atto del suddetto intervento delle Sezioni Unite del 2008, ha considerato il danno morale come voce integrante della più ampia categoria del danno non patrimoniale. La tabella milanese, infatti, propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard e danno morale, oltre che la personalizzazione del danno biologico. La tabella muove dall'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
Orbene, procedendo con la quantificazione all'attualità, con esclusione del danno morale ed esistenziale non provati dagli attori, in applicazione dei parametri tabellari aggiornati “Edizione 2024”, tenuto conto del punto di invalidità pari, come visto, al 15%, nonché dell'età di , cinquantanovenne (nata il Persona_1
17.06.1953), all'epoca del sinistro (30.11.2012), va, dunque, liquidato, a titolo di danno biologico permanente, un risarcimento pari ad €. 44.805,00.
Quest'ultimo importo si attaglia al caso di specie, in quanto non sono state allegate, né sono emerse
9 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. circostanze, tali da rendere necessaria la personalizzazione del valore-punto preso a parametro;
ed invero, noto il principio secondo cui l'ulteriore personalizzazione, inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, e comunque alla sofferenza psichica e morale patita dal danneggiato, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente, può essere riconosciuta soltanto laddove il caso concreto presenti
“peculiarità” che dovranno essere allegate e provate dal danneggiato;
nel caso di specie, non può procedersi al cosiddetto “aumento personalizzato”, non essendo stata dimostrata la sussistenza di peculiari situazioni tali da meritare una ulteriore liquidazione rispetto ai criteri standard tabellarmente previsti (si vedano, Tribunale di Milano, sez. X, 19.03.2010 n. 3614 e Tribunale di Milano, sez. I, 11.01.2011 n. 259).
In applicazione dei richiamati principi, esclusa, quindi, la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, dovendosi ammettere la liquidazione unitaria anche della peculiare componente di pregiudizio a connotazione soggettiva (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 19402/2013, secondo cui “Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, in quanto un determinato evento può causare, nella persona della vittima come in quelle dei familiari, un danno alla salute medicalmente accertabile, un dolore interiore ed un'alterazione della vita quotidiana. Ciò non significa che il giudice di merito sia tenuto, in via automatica, alla liquidazione separata di tutte queste singole poste di danno, ma si traduce nell'obbligo di tenere presente i diversi aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche "vuoti" risarcitori”), il giudice, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, dovrà tenere conto, al fine di escludere od ammettere la personalizzazione, di tutte le contingenze in concreto emerse, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione (cfr. Cass. civ., n. 9231/2013; in senso conforme,
Cass. civ., n. 5243/2014).
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto né allegato né provato in ordine ai profili prettamente soggettivi di ansia, preoccupazione, turbamento, dispiacere, né con riguardo all'eventuale alterazione negativa degli aspetti dinamico-relazionali della vita dell'istante, collegati al pregiudizio fisico patito dall'attrice, sicché non potrà operarsi alcuna personalizzazione del danno.
Per quanto riguarda poi il danno biologico temporaneo si ritiene equo utilizzare, come parametro di riferimento, il valore indicato nelle suddette tabelle milanesi aggiornate “Edizione 2024” pari ad €. 115,00 per ogni giorno di inabilità assoluta, con la conseguenza che andrà liquidato a parte attrice, a titolo di danno biologico temporaneo, un risarcimento pari ad €. 1.955,00 per i 17 giorni di inabilità totale (gg. 17 x €. 115,00),
€. 3.881,25 per i 45 giorni di inabilità parziale pari al 75% (gg. 45 x €. 115,00 x 75%), €. 4.600,00 per i 80 giorni di inabilità parziale pari al 50% (gg. 80 x €. 115,00 x 50%), così per un totale di €. 10.436,25.
Dunque, la somma che è dovuta a titolo di risarcimento per il danno biologico permanente e temporaneo, totale e parziale, subito da in occasione del sinistro per cui è causa è pari a complessivi €. Persona_1
55.241,25 (€. 44.805,00 + €. 10.46,25).
In ordine agli accessori sulle somme indicate, va detto quanto segue.
Poiché il danno biologico, temporaneo e permanente, nell'importo sopra indicato è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all'attualità, i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria, ma si devono riconoscere solo gli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro (30.11.2012), poiché, com'è noto, mediante il riconoscimento degli interessi si risarcisce il danno per il ritardato conseguimento della somma
10 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. dovuta a titolo risarcitorio (mentre con la rivalutazione monetaria si risarcisce il danno emergente conseguente alla svalutazione monetaria). Pertanto, per evitare un'indebita locupletazione, bisognerà devalutare alla data del sinistro le somme liquidate a titolo di danno biologico e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino all'effettivo soddisfo (cfr. Cass. S.U., 17.02.1995, n. 1712).
Sulla somma complessiva non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Ovviamente, gli interessi nella misura legale saranno dovuti dalla sentenza al soddisfo, atteso che con la liquidazione di cui alla presente sentenza il debito è divenuto di valuta.
Con riferimento al danno patrimoniale relativo alle spese sanitarie e di fisioterapia ritenute congrue dal
CTU, dott. oltre che dal fiduciario della compagnia in fase stragiudiziale, deve essere riconosciuta Persona_2 la somma complessiva di €. 3.014,00, documentata dagli attori, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Nulla, invece, può essere disposto con riferimento al danno patrimoniale relativo alle spese oculistiche e alle spese derivanti dai danni subiti agli infissi dell'abitazione della in ragione dell'uso della Per_1 carrozzella in quanto non appaiono pertinenti ed eziologicamente connessi al sinistro di cui è causa, e, in ogni caso, stante il difetto di specifica prova dell'entità delle stesse.
Dagli importi dovuti come sopra determinati va detratto il versamento già effettuato dalla compagnia di assicurazione in favore dell'attrice per complessivi €. 43.000,00; si tratta di versamento non imputabile agli interessi e agli accessori, non essendo applicabile il principio previsto dall'art. 1194 c.c. che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, inesistente sino alla liquidazione giudiziale o negoziale (cfr. Cass. civ.,
27.10.2005, n. 2094).
In conclusione, il danno non patrimoniale, biologico permanente e temporaneo, totale e parziale, e patrimoniale, per spese mediche documentate, complessivamente sofferto da in Persona_1 occasione del sinistro verificatosi il 31.11.2012 ammonta, al netto dell'acconto in €. 43.000,00 già versato dalla compagnia assicuratrice in via stragiudiziale, a complessivi €. 15.255,25 [ossia €. 55.241,25 + €. 3.014,00
- €. 43.000,00], oltre interessi legali e rivalutazione e/o devalutazione, come innanzi indicato per il danno non patrimoniale, permanente e temporaneo.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, il ridotto accoglimento nel quantum della domanda risarcitoria giustifica la parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. in misura di ½ ponendo il restante ½ a carico di parte convenuta, nella misura liquidata come in dispositivo, tenuto conto dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018
e dal D.M. n. 147/2022, con valore individuato in base al decisum, prevalente sul disputandum (Cass. civ.,
S.U., 11.11.2007, n.19014), tabelle 2, terza colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 5.200,01 ed €.
26.000,00), non ravvisandosi ragioni per cui discostarsi dai valori medi indicati per ciascuna delle fasi riconosciute.
Per quanto riguarda le spese inerenti la CTU espletata, come liquidate in corso di causa, queste restano definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, stante la prevalente soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
11 Dott. Luca Sforza n. 3870/2017 R.G. qualità di eredi di nei confronti di e Persona_1 Controparte_1 CP_2
, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3870/2017, ogni contraria istanza, eccezione,
[...] deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
e in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1 della somma complessiva di €. 15.255,25, per il danno patrimoniale e non patrimoniale, permanente e temporaneo, sofferto in occasione del sinistro allo stessa occorso in data 30.11.2012, oltre gli interessi legali e rivalutazione e/o devalutazione come da motivazione;
2) compensa per ½ le spese processuali e condanna in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, e in solido tra loro, alla rifusione del Controparte_2 residuo ½ in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi di che si liquida in complessivi €. 2.828,01 di
[...] Persona_1 cui €. 289,51 per esborsi, ed €. 2.538,50 per compensi professionali (già decurtati di ½ delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014),
C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
in solido tra loro. Controparte_2
Così deciso in Bari, il 5.02.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
12 Dott. Luca Sforza