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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 38/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GRAZIELLA Parte_1
SCIONTI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DARIO ADORNATO, giusta procura CP_1 in atti;
- appellato
, cui rappresentanza e difesa dall'Avv. Controparte_2
Alberta Scaglione, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure, in accoglimento del ricorso presentato dall' dopo aver ritenuto entrambe le parti convenute legittimate passivamente, ha dichiarato Pt_1 la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 39420120001236612000, ruolo n.
2012/650, per l'importo di €. 4.091,68, e l'inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta per il medesimo importo compensando le spese di lite con la seguente motivazione: “le spese di lite si compensano tra le parti poiché la prescrizione si è avverata per decorso di soli due giorni in più dei cinque anni decorrenti dalla notifica dell'avviso di addebito, e, comunque, perché l'
[...] aveva effettuato un primo tentativo di accesso per la notifica Controparte_2 dell'intimazione di pagamento n. 09420179002434606/000 in data 25 maggio 2017, prima del decorso dei 5 anni dalla notifica dell'avviso di addebito.
La prescrizione si è, comunque, avverata per cambio di indirizzo del ricorrente solo tre mesi prima della notifica del preavviso di fermo amministrativo.”
Ha interposto appello l' solo sul capo concernente le spese di lite, eccependo che nel Pt_1 caso di specie non ricorreva alcuna delle ipotesi che legittimavano la compensazione delle spese di lite e facendo presente, inoltre, che le controparti una volta avvedutesi del maturarsi della termine prescrizionale avrebbero potuto agire in autotutela e non costringerlo ad intentare un'azione giudiziaria. CP_ Si è costituito l' che si è rimesso alle determinazioni della Corte.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine dell'8 luglio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato
L'appellante è risultato intermente vittorioso e non ricorre alcuna delle ipotesi che ai sensi dell'art 92 c.p.c, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale 77/18, può supportare, in deroga al principio causalistico che regola la materia, la compensazione delle spese.
La circostanze addotte dal Giudice di prime cure per giustificare la disposta compensazione appaiono del tutto irrilevanti.
L'aver notificato l'atto interruttivo solo due giorni dopo lo scadere del termine quinquennale di prescrizione o il cambio di residenza dell' infatti non sono certamente circostanze idonee a Pt_1 determinare la compensazione delle spese di lite atteso che una volta decorso il termine prescizionale, che non si esaurisce nell'arco di pochi giorni bensì in un quinquennio, la pretesa non
è più dovuta ed è estinta in maniera irreversibile.
La prescrizone in materia previdenziale, infatti, è sottratta alla disponibilità delle parti e non è rinunciabile da parte dell'Ente creditore, sicchè quest'ultimo e e il Concessionario avrebbero dovuto esimersi dall'azionare pretese prescritte o agire in autotula per annulare la posta creditoria senza costringere il contribuente ad adire le vie giudiziali.
In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, condanna e in solido al pagamento delle CP_1 Controparte_2 spese del primo grado di giudizio, secondo scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellati in solido, nella misura indicata in dispositivo sulla base del DM n. 147/22, II scaglione – corrspondente al valore delle spese di lite del primo grado di giudizio che costituisce il valore della controversia in appello – valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_1 CP_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1217/2022 del Giudice del lavoro di Controparte_2
Palmi, pubblicata in data 19/07/2022 , così provvede:
In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, condanna e in solido al pagamento, in favore CP_1 Controparte_2 di , delle spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.313,00 Parte_1 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratiosi antistatario.
Condanna e in solido al pagamento, in CP_1 Controparte_2 favore di , delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € Parte_1
1.458,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratiosi antistatario
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 38/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GRAZIELLA Parte_1
SCIONTI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DARIO ADORNATO, giusta procura CP_1 in atti;
- appellato
, cui rappresentanza e difesa dall'Avv. Controparte_2
Alberta Scaglione, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure, in accoglimento del ricorso presentato dall' dopo aver ritenuto entrambe le parti convenute legittimate passivamente, ha dichiarato Pt_1 la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 39420120001236612000, ruolo n.
2012/650, per l'importo di €. 4.091,68, e l'inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta per il medesimo importo compensando le spese di lite con la seguente motivazione: “le spese di lite si compensano tra le parti poiché la prescrizione si è avverata per decorso di soli due giorni in più dei cinque anni decorrenti dalla notifica dell'avviso di addebito, e, comunque, perché l'
[...] aveva effettuato un primo tentativo di accesso per la notifica Controparte_2 dell'intimazione di pagamento n. 09420179002434606/000 in data 25 maggio 2017, prima del decorso dei 5 anni dalla notifica dell'avviso di addebito.
La prescrizione si è, comunque, avverata per cambio di indirizzo del ricorrente solo tre mesi prima della notifica del preavviso di fermo amministrativo.”
Ha interposto appello l' solo sul capo concernente le spese di lite, eccependo che nel Pt_1 caso di specie non ricorreva alcuna delle ipotesi che legittimavano la compensazione delle spese di lite e facendo presente, inoltre, che le controparti una volta avvedutesi del maturarsi della termine prescrizionale avrebbero potuto agire in autotutela e non costringerlo ad intentare un'azione giudiziaria. CP_ Si è costituito l' che si è rimesso alle determinazioni della Corte.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine dell'8 luglio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato
L'appellante è risultato intermente vittorioso e non ricorre alcuna delle ipotesi che ai sensi dell'art 92 c.p.c, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale 77/18, può supportare, in deroga al principio causalistico che regola la materia, la compensazione delle spese.
La circostanze addotte dal Giudice di prime cure per giustificare la disposta compensazione appaiono del tutto irrilevanti.
L'aver notificato l'atto interruttivo solo due giorni dopo lo scadere del termine quinquennale di prescrizione o il cambio di residenza dell' infatti non sono certamente circostanze idonee a Pt_1 determinare la compensazione delle spese di lite atteso che una volta decorso il termine prescizionale, che non si esaurisce nell'arco di pochi giorni bensì in un quinquennio, la pretesa non
è più dovuta ed è estinta in maniera irreversibile.
La prescrizone in materia previdenziale, infatti, è sottratta alla disponibilità delle parti e non è rinunciabile da parte dell'Ente creditore, sicchè quest'ultimo e e il Concessionario avrebbero dovuto esimersi dall'azionare pretese prescritte o agire in autotula per annulare la posta creditoria senza costringere il contribuente ad adire le vie giudiziali.
In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, condanna e in solido al pagamento delle CP_1 Controparte_2 spese del primo grado di giudizio, secondo scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellati in solido, nella misura indicata in dispositivo sulla base del DM n. 147/22, II scaglione – corrspondente al valore delle spese di lite del primo grado di giudizio che costituisce il valore della controversia in appello – valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_1 CP_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1217/2022 del Giudice del lavoro di Controparte_2
Palmi, pubblicata in data 19/07/2022 , così provvede:
In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, condanna e in solido al pagamento, in favore CP_1 Controparte_2 di , delle spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.313,00 Parte_1 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratiosi antistatario.
Condanna e in solido al pagamento, in CP_1 Controparte_2 favore di , delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € Parte_1
1.458,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratiosi antistatario
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)