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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1999 R.G. dell'anno 2024
TRA
Via Stoccolma n. 17 – 00054 Fiumicino (Rm) c.f. Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore p.t. C.F. , Piazza Leon Parte_2 C.F._1
Battista Alberti n. 16/B - Fiumicino (Rm), rappresentato e difeso come da procura in attidall'Avv.
Daniela Liccardi (c.f. ) del Foro di Civitavecchia, presso il cui studio in C.F._2
Fiumicino Viale Bramante n. 15/c è elettivamente domiciliato,
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], cf , residente a Controparte_1 C.F._3
CI (RC) in via Roma n. 63/B
Resistente
OGGETTO: accettazione eredità
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:
“ - in via principale:
1) accertare l'intervenuta accettazione tacita ex art.476 c.c dell'eredità del sig. cf. Persona_1
, nato il [...] a [...] e deceduto in Fiumicino, in data 20.08.2012, C.F._4 da parte del nipote del de cuius, sig. cf , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
29.08.1979;
2) per l'effetto dichiarare in capo al sig. la piena proprietà dei seguenti beni: appartamento sito Controparte_1 in Fiumicino alla Via Stoccolma n. 17 ed. D sc. B Int. 1, identificato al NCEU catasto fabbricati del Comune TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di Fiumicino al foglio 734 particella 703 subalterno 37 cat. A/2, e della relativa pertinenza costituita dal Box int. 60 piano S2, identificato al Foglio 734 particella 703 subalterno 167 Cat. C/6,
3) ordinare al Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità, autorizzando il condominio a procedere alla trascrizione, salva ripetizione delle spese a carico dell'erede sig. - in Controparte_1 subordine: ove si ravvisi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 586 c.c. accertare la intervenuta successione ex lege dello Stato nella proprietà del bene di cui trattasi e, per l'effetto dichiarare la piena proprietà dell'Agenzia del
Demanio per piena proprietà del sopra descritto bene immobile appartenuto al de cuius sig. on Persona_1 ordine al Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità.
In ogni caso con condanna alle spese, oltre gli onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il condominio ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che Parte_1
- nel caso de quo, il sig. si è dichiarato in data 30.05.16 erede del sig. Controparte_1 Per_1
, al fine di ottenere le somme presenti sul conto corrente bancario del de cuius, - pari a
[...]
€. 37.090,79 (trentasettemilanovanta/79) e indicate nella dichiarazione di successione da questi presentata – come risulta dalla documentazione acquisita dal curatore e allegata nell'istanza di estinzione, presente nel fascicolo informatico da cui è estratta, in cui richiede di avere Euro 5.000 in contanti e il restante in assegni circolari intestati a . Controparte_1
- sebbene la giurisprudenza costante sia univoca nel ritenere che la presentazione di successione non integri accettazione dell'eredità, è pur vero che la legge ricollega automaticamente l'accettazione di eredità al compimento di un atto che l'autore non avrebbe diritto di compiere se non in qualità di erede;
- alla luce di quanto detto, tenuto conto che il sig. si è Controparte_1 dichiarato erede del Sig. e ha proceduto alla chiusura del conto corrente Persona_1
Unicredit intestato al de cuius, acquisendo i fondi presenti (euro 37.090,79) e mettendo in atto un comportamento che non avrebbe avuto il diritto di fare se non in qualità di erede, deve ritenersi perfezionata la fattispecie prevista dall'art 476 cc, ovvero l'accettazione tacita dell'eredità.
Non essendosi costituito il sig. se ne deve dichiarare la contumacia. Controparte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
È stato documentalmente provato che abbia proceduto in qualità di erede di Controparte_1
alla chiusura del conto corrente Unicredit intestato al de cuius, acquisendo i Persona_1 fondi presenti (euro 37.090,79).
Per il disposto dell'art. 476 c.c.: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
L'atto sopra indicati rientra in tale categoria poiché costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art.476 cod.civ., la riscossione da parte del chiamato di un credito del de cuius, non essendo la riscossione atto conservativo, bensì dispositivo del patrimonio ereditario (cfr. sulla riscossione di un assegno Cass. 5 novembre 1999 n. 12327).
Pertanto la domanda deve essere accolta.
Non si ritiene di porre a carico della parte resistente le spese del giudizio poiché la stessa si è limitata a non costituirsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 1999 del 2024 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara che , cf , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
è erede di , cf. , nato il [...] a [...] e Persona_1 C.F._4 deceduto in Fiumicino, in data 20.08.2012;
- dichiara che è proprietario dell' appartamento sito in Fiumicino alla Via Controparte_1
Stoccolma n. 17 ed. D sc. B Int. 1, identificato al NCEU catasto fabbricati del Comune di
Fiumicino al foglio 734 particella 703 subalterno 37 cat. A/2, e della relativa pertinenza costituita dal Box int. 60 piano S2, identificato al Foglio 734 particella 703 subalterno 167 Cat. C/6,
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Roma 2 di trascrivere la presente sentenza;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 21 marzo 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1999 R.G. dell'anno 2024
TRA
Via Stoccolma n. 17 – 00054 Fiumicino (Rm) c.f. Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore p.t. C.F. , Piazza Leon Parte_2 C.F._1
Battista Alberti n. 16/B - Fiumicino (Rm), rappresentato e difeso come da procura in attidall'Avv.
Daniela Liccardi (c.f. ) del Foro di Civitavecchia, presso il cui studio in C.F._2
Fiumicino Viale Bramante n. 15/c è elettivamente domiciliato,
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], cf , residente a Controparte_1 C.F._3
CI (RC) in via Roma n. 63/B
Resistente
OGGETTO: accettazione eredità
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:
“ - in via principale:
1) accertare l'intervenuta accettazione tacita ex art.476 c.c dell'eredità del sig. cf. Persona_1
, nato il [...] a [...] e deceduto in Fiumicino, in data 20.08.2012, C.F._4 da parte del nipote del de cuius, sig. cf , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
29.08.1979;
2) per l'effetto dichiarare in capo al sig. la piena proprietà dei seguenti beni: appartamento sito Controparte_1 in Fiumicino alla Via Stoccolma n. 17 ed. D sc. B Int. 1, identificato al NCEU catasto fabbricati del Comune TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di Fiumicino al foglio 734 particella 703 subalterno 37 cat. A/2, e della relativa pertinenza costituita dal Box int. 60 piano S2, identificato al Foglio 734 particella 703 subalterno 167 Cat. C/6,
3) ordinare al Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità, autorizzando il condominio a procedere alla trascrizione, salva ripetizione delle spese a carico dell'erede sig. - in Controparte_1 subordine: ove si ravvisi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 586 c.c. accertare la intervenuta successione ex lege dello Stato nella proprietà del bene di cui trattasi e, per l'effetto dichiarare la piena proprietà dell'Agenzia del
Demanio per piena proprietà del sopra descritto bene immobile appartenuto al de cuius sig. on Persona_1 ordine al Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità.
In ogni caso con condanna alle spese, oltre gli onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il condominio ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che Parte_1
- nel caso de quo, il sig. si è dichiarato in data 30.05.16 erede del sig. Controparte_1 Per_1
, al fine di ottenere le somme presenti sul conto corrente bancario del de cuius, - pari a
[...]
€. 37.090,79 (trentasettemilanovanta/79) e indicate nella dichiarazione di successione da questi presentata – come risulta dalla documentazione acquisita dal curatore e allegata nell'istanza di estinzione, presente nel fascicolo informatico da cui è estratta, in cui richiede di avere Euro 5.000 in contanti e il restante in assegni circolari intestati a . Controparte_1
- sebbene la giurisprudenza costante sia univoca nel ritenere che la presentazione di successione non integri accettazione dell'eredità, è pur vero che la legge ricollega automaticamente l'accettazione di eredità al compimento di un atto che l'autore non avrebbe diritto di compiere se non in qualità di erede;
- alla luce di quanto detto, tenuto conto che il sig. si è Controparte_1 dichiarato erede del Sig. e ha proceduto alla chiusura del conto corrente Persona_1
Unicredit intestato al de cuius, acquisendo i fondi presenti (euro 37.090,79) e mettendo in atto un comportamento che non avrebbe avuto il diritto di fare se non in qualità di erede, deve ritenersi perfezionata la fattispecie prevista dall'art 476 cc, ovvero l'accettazione tacita dell'eredità.
Non essendosi costituito il sig. se ne deve dichiarare la contumacia. Controparte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
È stato documentalmente provato che abbia proceduto in qualità di erede di Controparte_1
alla chiusura del conto corrente Unicredit intestato al de cuius, acquisendo i Persona_1 fondi presenti (euro 37.090,79).
Per il disposto dell'art. 476 c.c.: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
L'atto sopra indicati rientra in tale categoria poiché costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art.476 cod.civ., la riscossione da parte del chiamato di un credito del de cuius, non essendo la riscossione atto conservativo, bensì dispositivo del patrimonio ereditario (cfr. sulla riscossione di un assegno Cass. 5 novembre 1999 n. 12327).
Pertanto la domanda deve essere accolta.
Non si ritiene di porre a carico della parte resistente le spese del giudizio poiché la stessa si è limitata a non costituirsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 1999 del 2024 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara che , cf , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
è erede di , cf. , nato il [...] a [...] e Persona_1 C.F._4 deceduto in Fiumicino, in data 20.08.2012;
- dichiara che è proprietario dell' appartamento sito in Fiumicino alla Via Controparte_1
Stoccolma n. 17 ed. D sc. B Int. 1, identificato al NCEU catasto fabbricati del Comune di
Fiumicino al foglio 734 particella 703 subalterno 37 cat. A/2, e della relativa pertinenza costituita dal Box int. 60 piano S2, identificato al Foglio 734 particella 703 subalterno 167 Cat. C/6,
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Roma 2 di trascrivere la presente sentenza;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 21 marzo 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
3 di 3