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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/05/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Liborio Fazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2081 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, decisa, su conclusioni precisate mediante il deposito di note scritte, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(P. IVA Parte_1
), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante P.IVA_1
p.t. sig.ra , elettivamente domiciliata in Villa San Parte_1
Giovanni (RC), viale Rocco Larussa nord, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Cristian Siclari, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente al Prof. Avv. Paolo Grassi, giusta procura a margine dell'atto di citazione
- Attrice-
E
(C.F.: ), quale incorporante per Controparte_1 P.IVA_2 fusione del , giusto atto per Notaio Controparte_2 Persona_1 del 10/10/2018, in persona del legale rappresentante p.t.,
1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Castello n. 5, presso lo Studio dell'avv. G. Carlo Grillo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-Convenuta –
OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. LA POSIZIONE DI PARTE ATTRICE
Con atto di citazione, notificato in data 24.05.2018, la società
[...]
conveniva il Parte_1 Controparte_2 innanzi all'intestato Tribunale, esponendo: di aver aperto in data
25/2/1999, presso la Filiale di Villa San Giovanni della convenuta un conto corrente di corrispondenza rubricato con il suffisso n. CP_3
2360, nel quale non era stata riportata alcuna indicazione numerica delle condizioni economiche relative al tasso di interesse;
di aver acceso, il successivo 29/5/2012, presso la stessa Banca, un ulteriore conto anticipi, rubricato con il suffisso n. 100095, destinato all'utilizzo dei POS in uso presso la stessa parte attrice, anche questo privo dell'indicazione delle condizioni economiche;
di avere sottoscritto due documenti, denominati “Modifica consensuale di condizioni economiche”, fuori dai locali della Banca, rispettivamente in data 5 gennaio 2015 per il c.c. 2360 e in data 7 aprile 2015 per il c.c. 100095, che prevedevano l'applicazione di tassi di interesse anche per il periodo antecedente, colmando così in modo scorretto e contrario a buona fede la lacuna prevista nei precedenti contratti;
di avere subito l'applicazione illegittima di spese non previste contrattualmente di
CMS, di interessi anatocistici ed usurai;
di aver subito ulteriori addebiti in conto per l'utilizzo dei POS, anche se era stata comunicata la disdetta 2 di quel rapporto, circa, due anni prima;
di aver dato incarico ad un proprio Consulente il quale aveva ricalcolato il conto, al netto delle competenze addebitate e della loro periodica capitalizzazione, pervenendo ad un saldo attivo pari ad € 251.412,67; di aver subito gravi danni a causa dell'indisponibilità delle somme illegittimamente pretese dalla CP_3
Chiedeva, quindi, la dichiarazione di nullità delle modifiche contrattuali sottoscritte fuori dai locali della in data 5 gennaio 2015 per il CP_3
c.c. 2360 e in data 7 aprile 2015 per il c.c. 100095, per violazione delle norme che regolano la prestazione dei servizi bancari in Italia.
In subordine, chiedeva che dette condizioni venissero annullate per dolo o che comunque venissero dichiarate risolte per grave inadempimento della ai propri obblighi contrattuali derivanti dal CP_3 rapporto di mandato insito in tutti i rapporti di conto corrente.
Chiedeva, inoltre, l'accertamento dell'effettivo saldo dei conti correnti, con condanna dell'istituto di credito al pagamento delle somme risultanti a titolo di saldo attivo e/o indebitamente versate anche a titolo di spese, nonché al risarcimento dei danni subiti per privazione di liquidità, da quantificare in via equitativa ex art. 1226 c.c..
In sede di comparsa conclusionale, all'esito dell'istruttoria espletata
(caratterizzata da una perizia grafica e da una CTU contabile), chiedeva la rimessione della causa sul ruolo, ordinando alla Banca, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della modifica della pratica di fido e, comunque, degli atti interni della banca, che avevano condotto all'incarico della Dott.ssa di recarsi per ben due volte Persona_2 presso la sede della al fine di ottenere la sottoscrizione dei Parte_1 documenti di “modifica consensuale di condizioni economiche” del 5 gennaio 2015 e del 7 aprile 2015 in relazione ai conti n. 2360 e 100095.
Ai fini della più completa prova della malafede comportamentale della
Banca, insisteva per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale
3 della stessa Direttrice della Banca Dott.ssa e del Sig. Persona_2
formulati dall'attrice con il proprio atto di citazione. CP_4
2. LA POSIZIONE DI PARTE CONVENUTA
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 24.09.2018, si costituiva la (oggi incorporata alla Controparte_2 [...]
, contestando la fondatezza della domanda giudiziale, di CP_5 cui chiedeva il rigetto.
Precisava al riguardo che nel contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza acceso in data 01.03.1999 erano state analiticamente indicate sia le valute da applicarsi che le spese di tenuta del conto;
considerato che
il rapporto aveva avuto inizio su basi non affidate, nel predetto contratto non erano stati indicati i tassi di interesse e le CMS.
In data 22.07.1999 la aveva concesso in favore della società CP_3 attrice un'apertura di credito, valida sino a revoca, da utilizzarsi sul predetto conto corrente, sino alla concorrenza della somma di ex Lit.
100.000.000 e, in tale occasione, erano state pattuite, in forma scritta e con indicazione numerica, le condizioni economiche e normative relative al tasso debitore al tasso credito ed alle spese di tenuta conto.
In data 30.05.2005, su richiesta dell'attrice, veniva concesso un ampliamento dell'originaria linea di credito, sino ad € 150.000,00, da utilizzarsi sul conto corrente n. 27/2360 e, in tale occasione, erano state convenute, sempre in forma scritta, le nuove condizioni economiche nei seguenti termini: “tasso debitore 7,50% e cms
0,125%, per utilizzi entro il imiti del fido;
oltre i detti limiti: tasso debitore 13,75% e cms 1,250%”.
Tale linea di credito era stata, poi, ulteriormente ampliata in data
22.04.2009 mediante la sottoscrizione della convenzione da parte del legale rappresentante della società attrice.
4 A seguito dell'intervento del D.L. 185/2008, la CMS veniva sostituita dalla diversa commissione di disponibilità fondi mediante modifica unilaterale delle condizioni economiche, comunicata in data
11.05.2009.
Aggiungeva che, nel corso del tempo, la società attrice aveva aperto altro rapporto con la regolato da apposito contratto sottoscritto, CP_3 inerente alla canalizzazione dei flussi provenienti dai POS. Era stata, quindi, concessa un'ulteriore ed apposita apertura di credito, sino ad €
150.000,00.
Chiariva che le variazioni contrattuali impugnate dall'attrice risultavano essere favorevoli per la stessa dal momento che, quanto al c/c ordinario il tasso creditore era stato elevato dallo 0,125% al 2,9%, il tasso debitore, era stato ridotto dall'originario 8% al 7,50% e, successivamente, al 7,382% (per il periodo dal 01.01.15 al 31.12.15), mentre, per il precedente periodo (dal 14.03.14 al 31.12.2014) era stato elevato al 7,593% a fronte del precedente 7,500%; quanto al conto anticipi, il tasso debitore era stato ridotto al 5,773% sino al
31.03.2015 ed al 5,741% sino al 31.08.2015.
Nel corso del rapporto contrattuale l'attrice, con comunicazione del
29.12.2016, aveva rinunciato alla linea di credito concessa sul conto anticipi POS e, contestualmente, aveva chiesto la chiusura dello stesso comunicando la disponibilità alla restituzione dei POS. La aveva CP_3 dato seguito a tale comunicazione con mail del 20.03.2017 in cui aveva confermato la possibilità di consegnare i terminali presso la propria filiale sita in Villa San Giovanni.
Infine, in data 02.05.2017 la società aveva comunicato alla il CP_3 proprio recesso dalla linea di credito utilizzata sul c/c ordinario n.
0027/2360 e, con successiva del 07.03.2018, aveva richiesto la completa chiusura del conto con versamento del saldo attivo presso altro istituto di credito.
5 Con particolare riferimento alla richiesta di nullità/illegittimità della periodica capitalizzazione dei saldi debitori del conto corrente, chiariva che, a seguito dell'intervento della Delibera CICR, predisposta in attuazione del D.lgs. 342/99, era stata regolata, su posizioni di assoluta reciprocità, la periodica annotazione in conto degli interessi sia debitori che creditori.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione di ogni diritto e preteso rimborso maturati in epoca anteriore al 28.06.2007.
Rilevava, altresì, che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi sui pretesi indebiti potevano decorrere dalla data della domanda, salvo la mala fede dell'accipiens, circostanza neppure dedotta dall'attrice, e non dalla data dell'addebito in conto.
Affermava, inoltre, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del preteso diritto al riconoscimento di interessi sugli asseriti indebiti pagamenti.
Sulla richiesta risarcitoria derivante dalla perdita di liquidità, poneva in evidenza che l'attrice aveva fruito di ingenti aperture di credito concessele dalla stessa escludendo, quindi, qualsiasi nesso CP_3 eziologico idoneo a configurare l'assunta situazione dannosa di mancanza di liquidità.
Con riferimento agli esiti della CTU contabile, ne contestava le risultanze nella parte in cui non erano state tenute in alcuna considerazione le variazioni nel tempo intervenute e pur espressamente accettate dalla cliente-correntista, nella parte in cui escludeva ogni forma di capitalizzazione, nella parte in cui era stata esclusa la pattuizione della CMS. Chiedeva, quindi, la rinnovazione della CTU, con conferimento dell'incarico ad altro consulente ovvero ed alternativamente, di invitare il CTU a rendere i chiarimenti in merito alle contestazioni mosse avverso la relazione definitiva di perizia.
6 Concludeva, in ogni caso, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
3. LE CONSIDERAZIONI DEL GIUDICANTE
3.1. Premessa
A seguito del disconoscimento da parte dell'attrice in data 25.11.2018 dei documenti identificati con i nn. 4 e 5 depositati dalla Banca e della volontà di quest'ultima, manifestata all'udienza del 06.05.2019, di avvalersi degli stessi, è stata disposta ed espletata CTU grafologica a firma della dott.ssa . Persona_3
Dagli accertamenti espletati è emerso che “le sottoscrizioni a nome
apposte in calce alla missiva del 22.4.2009 sono apocrife, Parte_1 non sono state vergate dalla mano di . Le sottoscrizioni a Parte_1 nome “ apposte in calce alla missiva del 30.5.2005, sono Parte_2 autografe, sono state vergate dalla mano di ”. Parte_2
Alla luce di tali risultanze, nelle valutazioni che seguono non si terrà conto del documento del 22.04.2009 a firma di . Parte_1
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha avanzato istanza di rimessione nei termini per la redazione di proprie note di replica alla conclusionale della convenuta, lamentando di non CP_3 avere potuto espletare il proprio diritto di replica alle conclusioni della controparte per una disfunzione della Cancelleria e/o del sistema
Polisweb che le avrebbe impedito la visibilità delle memorie conclusive di controparte.
Ritiene questo giudice che l'istanza non possa essere accolta in ragione del fatto che non risulta essere intervenuta alcuna delle disfunzioni denunciate dall'istante, il quale – tra l'altro – non ha fornito alcuna prova sul punto.
7
3.2. Le modifiche contrattuali del 05/01/2015 e del 07/04/2015
Parte attrice ha eccepito la nullità delle modifiche contrattuali sottoscritte fuori dai locali della rispettivamente in data 5 CP_3 gennaio 2015 per il c.c. 2360 e in data 7 aprile 2015 per il c.c. 100095, per violazione delle norme che regolano la prestazione dei servizi bancari in Italia.
In subordine, ha richiesto l'annullamento delle modifiche contrattuali in ragione del comportamento doloso dell'istituto di credito, avendo questi assunto comportamento scorretto e contrario a buona fede inducendo il correntista a sottoscrivere tali modifiche al solo fine di colmare una lacuna presente nei contratti precedentemente stipulati
(omessa indicazione del tasso di interesse debitore).
Entrambe le eccezioni devono essere disattese.
Invero, non costituisce causa di invalidità di una modifica contrattuale la circostanza che la stessa sia intervenuta fuori dai locali dell'istituto di credito. Inoltre, dagli accertamenti espletati dal CTU, dott. Per_4
è emerso che gli interessi pattuiti con le modifiche contrattuali
[...] non sono stati applicati retroattivamente dall'istituto di credito, né parte attrice ha fornito documentazione bancaria idonea a contrastare quanto accertato in sede di CTU.
Le modifiche contrattuali suindicate, pertanto, rientrano nella ordinaria dinamica negoziale dei rapporti di conto corrente, non essendo ascrivibile alcun comportamento scorretto in capo all'istituto di credito.
Per tali motivi sono state ritenute superflue ai fini della decisione le ulteriori richieste istruttorie di parte attrice finalizzate a provare il comportamento scorretto dell'istituto di credito.
3.3. I rapporti contrattuali tra le parti
Parte attrice ha intrattenuto con il due rapporti Controparte_2 contrattuali. 8 Il primo rapporto contrattuale ha ad oggetto un contratto di conto corrente ordinario, identificato con il n. 2360 e acceso in data 25 febbraio 1999, con un saldo a debito per il correntista alla data del 07 marzo 2017 pari ad € -349.948,90.
Con riferimento alle vicende che hanno caratterizzato questo contratto si precisa quanto segue.
In data 22 luglio 1999 le parti stipularono un contratto di affidamento sul conto corrente n.2360, con un affidamento complessivo di lire
50.000.000 valido fino a revoca, con tasso debitore entro fido del 8%
e tasso debitore oltre fido del 11%.
In data 30 maggio 2005 le parti concordano un più ampio affidamento sul conto corrente n.2360, fino a complessive € 150.000,00 valido fino a revoca, con tasso debitore entro fido del 7,50% e tasso debitore oltre fido del 13,75%.
In data 5 gennaio 2015 venne stipulata una modifica delle condizioni economiche del conto n.2360 nei seguenti termini:
• Tasso creditore: 2,95% con decorrenza dal 23.01.2012;
• Tasso debitore APC fiduciaria a revoca: 7,593% con decorrenza dal
14.03.2014 al 31.12.2014; 7,382% con decorrenza dal 01.01.2015 al
31.12.2015; 15,40% con decorrenza dal 01.01.2016;
• Tasso debitore per sconfinamenti oltre € 1.500: 20,9375% con decorrenza 01.01.2013;
• Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate per gli sconfinamenti fino ad € 1.500: 20,10% con decorrenza dal 01.07.2012;
• Tasso debitore extra fido sulle somme accordate oltre € 5.000:
13,595% (la data di decorrenza risulta poco leggibile dal contratto);
• Tasso debitore extra fido sulle somme accordate fino € 5.000:
16,95% con decorrenza 01.01.2013;
9 • Commissione disponibilità fondi su aperture di credito di natura finanziaria 0,2%
Il secondo rapporto contrattuale ha ad oggetto un conto anticipi, indentificato con il n. 100095 e acceso in data 9 maggio 2012, con un saldo pari a zero alla data del 29 dicembre 2016, in quanto l'esposizione debitoria pari ad € -149.651,38 è stata girocontata sul conto corrente ordinario n. 2360 in data 29.12.2016.
Successivamente, in data 29 maggio 2012 venne concessa alla
[...] un'ulteriore apertura di credito, sino ad € 150.000,00 Parte_1 valido fino a revoca, con tasso debitore di interesse nominale annuo pari all'8,50%, tasso effettivo annuo pari 8,774% e come tasso utilizzo oltre fido venne previsto il tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per gli sconfinamenti in assenza di fido come pattuito in contratto.
In data 7 aprile 2015 le parti stipularono una modifica delle condizioni economiche del conto n. 100095 nei seguenti termini:
• Tasso creditore: 0.01% con decorrenza dal 01.01.2007;
• Tasso debitore anticipo transito POS a revoca: 5,773% con decorrenza dal 01.10.2014 al 31.03.2015; 5,741% con decorrenza dal
01.04.2015 al 31.08.2015; 14.383% con decorrenza dal 01.09.2015;
• Tasso debitore per sconfinamenti oltre € 1.500: 20,9375% con decorrenza 01.01.2013;
• Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate per gli sconfinamenti fino a € 1.500: 20,10% con decorrenza dal 01.07.2012;
• Tasso debitore extra fido sulle somme accordate oltre 5.000:
13,595% con decorrenza 01.01.1951 (tale condizione non sarà applicata, in quanto la banca ha indicato una data palesemente errata);
• Tasso debitore extra fido sulle somme accordate fino 5.000: 16,95% con decorrenza 01.01.2013.
10 La documentazione relativa al conto corrente anticipi n. 100095 presente in atti è completa, mentre gli estratti conto e gli scalari relativi al contratto di conto corrente n. 27/2360 risultano in parte carenti. In particolare, si è riscontrata la carenza della seguente documentazione:
• dal 1° gennaio 2000 al 20 marzo 2000;
• dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001;
• dal 1° aprile 2002 al 30 giugno 2002;
• dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
• carenza documentale delle staffe relative al II° trimestre 2002 e al I,
II, III e IV trimestre 2003.
Le carenze riscontrate non appaiono, peraltro, significative in rapporto alla lunga durata del del contratto (1999-2017), con la conseguenza che le stesse non precludono una corretta ricostruzione del rapporto contrattuale.
3.4. I criteri da utilizzare per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere
Nel contratto di conto corrente ordinario, identificato con il n. 2360 e acceso in data 25 febbraio 1999, non era stato concordato alcun tasso debitore in ragione del fatto che la tipologia del contratto non prevedeva la possibilità di un saldo passivo per il correntista. I tassi debitori vennero concordati successivamente, allorquando venne riconosciuto al rapporto contrattuale un affidamento. Non risulta dalla documentazione in atti che l'istituto di credito abbia applicato tassi di interesse debitori prima del riconoscimento dell'affidamento, con la conseguenza che all'istituto di credito non può essere imputato alcun comportamento scorretto al momento della stipula della modifica contrattuale del 05/01/2015.
11 Per entrambi i rapporti contrattuali venne concordata una diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi, prevedendo la capitalizzazione trimestrale per gli interessi passivi e la capitalizzazione annuale per gli interessi creditori. Tale clausola va, quindi, dichiarata nulla ponendosi in contrasto con l'art.120 TUB. Ne consegue che, in mancanza di una espressa pattuizione scritta che stabilisca la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi, sia debitori che creditori, nella ricostruzione del rapporto non dovrà essere effettuata alcuna capitalizzazione degli interessi.
Nella rielaborazione dei conti correnti non sarà applicata la commissione di massimo scoperto secondo le percentuali indicate in contratto, la cui clausola va dichiarata nulla, atteso che non vengono specificati nelle condizioni economiche la periodicità di addebito e quindi i criteri per la sua esatta applicazione.
Vanno mantenute le spese per come indicate negli estratti conto, in quanto in linea con quanto previsto in contratto.
Come sopra evidenziato, la soluzione di continuità esistente con riferimento agli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n.2360 impone che la ricostruzione del rapporto parta dal saldo del primo estratto conto da cui si registri continuità degli estratti conto prodotti, mantenendo fermo il primo saldo.
Considerato che
il primo estratto conto da cui si registra la continuità del conto corrente n.2360
è quello relativo dalla data del 01.01.2004, il primo calcolo deve decorrere da tale data fino alla data di marzo 2017 (data di chiusura del rapporto).
Per il conto anticipi n. 100095, invece, la documentazione bancaria prodotta in atti risulta completa, con la conseguenza che la ricostruzione del rapporto partirà dalla data in cui esso ha avuto inizio.
Per quanto riguarda le rimesse solutorie ci si adeguerà al principio delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n.24418/2010),
12 secondo cui il termine di prescrizione decennale cui l'azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato chiuso il rapporto contrattuale;
di contro, il termine decorre dalla data dei singoli versamenti allorquando gli stessi siano effettuati su un conto in passivo
(c.d. "scoperto"), cui non acceda alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure quando i versamenti siano stati destinati a coprire il passivo eccedente i limiti dell'accreditamento concesso.
Con riferimento specifico alla controversia in esame va rammentato che la domanda giudiziale è stata proposta con atto di citazione notificato in data 24.05.2018. Pertanto, il momento interruttivo del termine decennale di prescrizione deve necessariamente essere considerato quello relativo alla notifica dell'atto di citazione. Tale circostanza determina che per i conteggi richiesti occorrerà, per le considerazioni svolte, riesaminare esclusivamente il periodo antecedente al 25.05.2008; ciò in quanto per il periodo successivo e fino alla data dell'atto di citazione, il diritto alla ripetizione permane comunque.
Va disattesa l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali inerenti ai tassi di interesse pattuiti per il carattere usurario degli stessi. Dagli accertamenti espletati dal CTU, infatti, è emerso incontrovertibilmente che il TEG applicato dalla banca convenuta in entrambi i rapporti contrattuali non ha mai superato il cd. tasso soglia.
3.5. La ricostruzione dei rapporti contrattuali ad opera del CTU
Il CTU, dott. ha proceduto al ricalcolo di entrambi i Persona_4 rapporti contrattuali sulla base delle indicazioni e dei criteri sopra richiamati, giungendo alle seguenti conclusioni, che possono essere fatte proprie in quanto definite all'esito di indagine compiuta secondo corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
13 La rielaborazione del conto corrente ordinario n. 27/2360 che prevedeva un saldo finale pari a € -349.948,90, eseguita attraverso il calcolo degli interessi sulla base delle indicazioni sopra richiamate e tenuto conto del versamento effettuato dal correntista a chiusura conto pari ad € 372.500,00, comporta un credito a favore del correntista pari ad € 135.994,53.
La rielaborazione del conto corrente anticipi n. 100095, che prevedeva un saldo finale pari a € 0, eseguita attraverso il calcolo degli interessi sulla base delle indicazioni sopra richiamate determina un saldo pari a
€ -26.178,31 a debito del correntista. Tale saldo a debito deve essere decurtato dalla posizione creditoria che ha il correntista nei confronti della per giungere ad un credito complessivo del correntista pari CP_3 ad € 109.816,22.
La domanda di risarcimento danni deve essere disattesa, non essendo stato provato un danno eziologicamente connesso alla non corretta ricostruzione dei rapporti contrattuali da parte dell'istituto di credito.
Va rigettata anche la domanda di condanna dell'istituto di credito alla restituzione di € 4.652,64, pari all'ammontare delle commissioni relative all'utilizzo del POS dal 15/05/2015 al 27/03/2017.
Parte attrice fonda detta richiesta sull'assunto che sebbene in data 14 maggio 2015 avesse richiesto il ritiro dei POS da parte della CP_3 avendone cessato l'utilizzo, la aveva continuato ad addebitare CP_3 commissioni relative all'utilizzo del POS sino al mese di marzo 2017, per un totale di € 4.652,64.
L'assunto è privo di fondamento in ragione del fatto che fino a quando il POS è rimasto nella disponibilità del correntista, legittimamente l'istituto di credito ha preteso le commissioni concordate.
4. CONCLUSIONI
14 In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attorea, l'istituto di credito convenuto va condannato al pagamento a favore di parte attrice della somma di € 109.816,22, quale saldo attivo dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio. Su tale somma vanno calcolati gli interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al soddisfo.
La soccombenza sostanziale dell'istituto di credito implica la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese processuali a favore di parte attrice, liquidate come in dispositivo.
Le spese delle due CTU, come liquidate con separati decreti, vanno poste integralmente ed in via definitiva a carico della parte soccombente, condannandola alla restituzione delle somme eventualmente versate a tale titolo in via provvisoria da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Liborio Fazzi, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale promossa dalla
[...] nei confronti della Parte_1 Controparte_5
(già in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_6 tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna l' per le causali di cui in parte motiva, Controparte_5 al pagamento a favore della Parte_1 della somma di € 109.816,22, oltre interessi nella misura legale
[...] dalla domanda giudiziale al soddisfo.
2. Condanna l' alla refusione delle spese Controparte_5 processuali a favore della Parte_1 che liquida in complessive € 7.052,00, oltre spese per contributo
[...] unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute. 15 3. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle Controparte_5 due CTU (grafica e contabile), come liquidate con separati decreti, condannando la convenuta alla restituzione delle somme eventualmente versate a tale titolo in via provvisoria da parte attrice.
Così deciso in Reggio Calabria il 11/05/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Liborio Fazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2081 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, decisa, su conclusioni precisate mediante il deposito di note scritte, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(P. IVA Parte_1
), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante P.IVA_1
p.t. sig.ra , elettivamente domiciliata in Villa San Parte_1
Giovanni (RC), viale Rocco Larussa nord, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Cristian Siclari, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente al Prof. Avv. Paolo Grassi, giusta procura a margine dell'atto di citazione
- Attrice-
E
(C.F.: ), quale incorporante per Controparte_1 P.IVA_2 fusione del , giusto atto per Notaio Controparte_2 Persona_1 del 10/10/2018, in persona del legale rappresentante p.t.,
1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Castello n. 5, presso lo Studio dell'avv. G. Carlo Grillo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-Convenuta –
OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. LA POSIZIONE DI PARTE ATTRICE
Con atto di citazione, notificato in data 24.05.2018, la società
[...]
conveniva il Parte_1 Controparte_2 innanzi all'intestato Tribunale, esponendo: di aver aperto in data
25/2/1999, presso la Filiale di Villa San Giovanni della convenuta un conto corrente di corrispondenza rubricato con il suffisso n. CP_3
2360, nel quale non era stata riportata alcuna indicazione numerica delle condizioni economiche relative al tasso di interesse;
di aver acceso, il successivo 29/5/2012, presso la stessa Banca, un ulteriore conto anticipi, rubricato con il suffisso n. 100095, destinato all'utilizzo dei POS in uso presso la stessa parte attrice, anche questo privo dell'indicazione delle condizioni economiche;
di avere sottoscritto due documenti, denominati “Modifica consensuale di condizioni economiche”, fuori dai locali della Banca, rispettivamente in data 5 gennaio 2015 per il c.c. 2360 e in data 7 aprile 2015 per il c.c. 100095, che prevedevano l'applicazione di tassi di interesse anche per il periodo antecedente, colmando così in modo scorretto e contrario a buona fede la lacuna prevista nei precedenti contratti;
di avere subito l'applicazione illegittima di spese non previste contrattualmente di
CMS, di interessi anatocistici ed usurai;
di aver subito ulteriori addebiti in conto per l'utilizzo dei POS, anche se era stata comunicata la disdetta 2 di quel rapporto, circa, due anni prima;
di aver dato incarico ad un proprio Consulente il quale aveva ricalcolato il conto, al netto delle competenze addebitate e della loro periodica capitalizzazione, pervenendo ad un saldo attivo pari ad € 251.412,67; di aver subito gravi danni a causa dell'indisponibilità delle somme illegittimamente pretese dalla CP_3
Chiedeva, quindi, la dichiarazione di nullità delle modifiche contrattuali sottoscritte fuori dai locali della in data 5 gennaio 2015 per il CP_3
c.c. 2360 e in data 7 aprile 2015 per il c.c. 100095, per violazione delle norme che regolano la prestazione dei servizi bancari in Italia.
In subordine, chiedeva che dette condizioni venissero annullate per dolo o che comunque venissero dichiarate risolte per grave inadempimento della ai propri obblighi contrattuali derivanti dal CP_3 rapporto di mandato insito in tutti i rapporti di conto corrente.
Chiedeva, inoltre, l'accertamento dell'effettivo saldo dei conti correnti, con condanna dell'istituto di credito al pagamento delle somme risultanti a titolo di saldo attivo e/o indebitamente versate anche a titolo di spese, nonché al risarcimento dei danni subiti per privazione di liquidità, da quantificare in via equitativa ex art. 1226 c.c..
In sede di comparsa conclusionale, all'esito dell'istruttoria espletata
(caratterizzata da una perizia grafica e da una CTU contabile), chiedeva la rimessione della causa sul ruolo, ordinando alla Banca, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della modifica della pratica di fido e, comunque, degli atti interni della banca, che avevano condotto all'incarico della Dott.ssa di recarsi per ben due volte Persona_2 presso la sede della al fine di ottenere la sottoscrizione dei Parte_1 documenti di “modifica consensuale di condizioni economiche” del 5 gennaio 2015 e del 7 aprile 2015 in relazione ai conti n. 2360 e 100095.
Ai fini della più completa prova della malafede comportamentale della
Banca, insisteva per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale
3 della stessa Direttrice della Banca Dott.ssa e del Sig. Persona_2
formulati dall'attrice con il proprio atto di citazione. CP_4
2. LA POSIZIONE DI PARTE CONVENUTA
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 24.09.2018, si costituiva la (oggi incorporata alla Controparte_2 [...]
, contestando la fondatezza della domanda giudiziale, di CP_5 cui chiedeva il rigetto.
Precisava al riguardo che nel contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza acceso in data 01.03.1999 erano state analiticamente indicate sia le valute da applicarsi che le spese di tenuta del conto;
considerato che
il rapporto aveva avuto inizio su basi non affidate, nel predetto contratto non erano stati indicati i tassi di interesse e le CMS.
In data 22.07.1999 la aveva concesso in favore della società CP_3 attrice un'apertura di credito, valida sino a revoca, da utilizzarsi sul predetto conto corrente, sino alla concorrenza della somma di ex Lit.
100.000.000 e, in tale occasione, erano state pattuite, in forma scritta e con indicazione numerica, le condizioni economiche e normative relative al tasso debitore al tasso credito ed alle spese di tenuta conto.
In data 30.05.2005, su richiesta dell'attrice, veniva concesso un ampliamento dell'originaria linea di credito, sino ad € 150.000,00, da utilizzarsi sul conto corrente n. 27/2360 e, in tale occasione, erano state convenute, sempre in forma scritta, le nuove condizioni economiche nei seguenti termini: “tasso debitore 7,50% e cms
0,125%, per utilizzi entro il imiti del fido;
oltre i detti limiti: tasso debitore 13,75% e cms 1,250%”.
Tale linea di credito era stata, poi, ulteriormente ampliata in data
22.04.2009 mediante la sottoscrizione della convenzione da parte del legale rappresentante della società attrice.
4 A seguito dell'intervento del D.L. 185/2008, la CMS veniva sostituita dalla diversa commissione di disponibilità fondi mediante modifica unilaterale delle condizioni economiche, comunicata in data
11.05.2009.
Aggiungeva che, nel corso del tempo, la società attrice aveva aperto altro rapporto con la regolato da apposito contratto sottoscritto, CP_3 inerente alla canalizzazione dei flussi provenienti dai POS. Era stata, quindi, concessa un'ulteriore ed apposita apertura di credito, sino ad €
150.000,00.
Chiariva che le variazioni contrattuali impugnate dall'attrice risultavano essere favorevoli per la stessa dal momento che, quanto al c/c ordinario il tasso creditore era stato elevato dallo 0,125% al 2,9%, il tasso debitore, era stato ridotto dall'originario 8% al 7,50% e, successivamente, al 7,382% (per il periodo dal 01.01.15 al 31.12.15), mentre, per il precedente periodo (dal 14.03.14 al 31.12.2014) era stato elevato al 7,593% a fronte del precedente 7,500%; quanto al conto anticipi, il tasso debitore era stato ridotto al 5,773% sino al
31.03.2015 ed al 5,741% sino al 31.08.2015.
Nel corso del rapporto contrattuale l'attrice, con comunicazione del
29.12.2016, aveva rinunciato alla linea di credito concessa sul conto anticipi POS e, contestualmente, aveva chiesto la chiusura dello stesso comunicando la disponibilità alla restituzione dei POS. La aveva CP_3 dato seguito a tale comunicazione con mail del 20.03.2017 in cui aveva confermato la possibilità di consegnare i terminali presso la propria filiale sita in Villa San Giovanni.
Infine, in data 02.05.2017 la società aveva comunicato alla il CP_3 proprio recesso dalla linea di credito utilizzata sul c/c ordinario n.
0027/2360 e, con successiva del 07.03.2018, aveva richiesto la completa chiusura del conto con versamento del saldo attivo presso altro istituto di credito.
5 Con particolare riferimento alla richiesta di nullità/illegittimità della periodica capitalizzazione dei saldi debitori del conto corrente, chiariva che, a seguito dell'intervento della Delibera CICR, predisposta in attuazione del D.lgs. 342/99, era stata regolata, su posizioni di assoluta reciprocità, la periodica annotazione in conto degli interessi sia debitori che creditori.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione di ogni diritto e preteso rimborso maturati in epoca anteriore al 28.06.2007.
Rilevava, altresì, che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi sui pretesi indebiti potevano decorrere dalla data della domanda, salvo la mala fede dell'accipiens, circostanza neppure dedotta dall'attrice, e non dalla data dell'addebito in conto.
Affermava, inoltre, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del preteso diritto al riconoscimento di interessi sugli asseriti indebiti pagamenti.
Sulla richiesta risarcitoria derivante dalla perdita di liquidità, poneva in evidenza che l'attrice aveva fruito di ingenti aperture di credito concessele dalla stessa escludendo, quindi, qualsiasi nesso CP_3 eziologico idoneo a configurare l'assunta situazione dannosa di mancanza di liquidità.
Con riferimento agli esiti della CTU contabile, ne contestava le risultanze nella parte in cui non erano state tenute in alcuna considerazione le variazioni nel tempo intervenute e pur espressamente accettate dalla cliente-correntista, nella parte in cui escludeva ogni forma di capitalizzazione, nella parte in cui era stata esclusa la pattuizione della CMS. Chiedeva, quindi, la rinnovazione della CTU, con conferimento dell'incarico ad altro consulente ovvero ed alternativamente, di invitare il CTU a rendere i chiarimenti in merito alle contestazioni mosse avverso la relazione definitiva di perizia.
6 Concludeva, in ogni caso, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
3. LE CONSIDERAZIONI DEL GIUDICANTE
3.1. Premessa
A seguito del disconoscimento da parte dell'attrice in data 25.11.2018 dei documenti identificati con i nn. 4 e 5 depositati dalla Banca e della volontà di quest'ultima, manifestata all'udienza del 06.05.2019, di avvalersi degli stessi, è stata disposta ed espletata CTU grafologica a firma della dott.ssa . Persona_3
Dagli accertamenti espletati è emerso che “le sottoscrizioni a nome
apposte in calce alla missiva del 22.4.2009 sono apocrife, Parte_1 non sono state vergate dalla mano di . Le sottoscrizioni a Parte_1 nome “ apposte in calce alla missiva del 30.5.2005, sono Parte_2 autografe, sono state vergate dalla mano di ”. Parte_2
Alla luce di tali risultanze, nelle valutazioni che seguono non si terrà conto del documento del 22.04.2009 a firma di . Parte_1
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha avanzato istanza di rimessione nei termini per la redazione di proprie note di replica alla conclusionale della convenuta, lamentando di non CP_3 avere potuto espletare il proprio diritto di replica alle conclusioni della controparte per una disfunzione della Cancelleria e/o del sistema
Polisweb che le avrebbe impedito la visibilità delle memorie conclusive di controparte.
Ritiene questo giudice che l'istanza non possa essere accolta in ragione del fatto che non risulta essere intervenuta alcuna delle disfunzioni denunciate dall'istante, il quale – tra l'altro – non ha fornito alcuna prova sul punto.
7
3.2. Le modifiche contrattuali del 05/01/2015 e del 07/04/2015
Parte attrice ha eccepito la nullità delle modifiche contrattuali sottoscritte fuori dai locali della rispettivamente in data 5 CP_3 gennaio 2015 per il c.c. 2360 e in data 7 aprile 2015 per il c.c. 100095, per violazione delle norme che regolano la prestazione dei servizi bancari in Italia.
In subordine, ha richiesto l'annullamento delle modifiche contrattuali in ragione del comportamento doloso dell'istituto di credito, avendo questi assunto comportamento scorretto e contrario a buona fede inducendo il correntista a sottoscrivere tali modifiche al solo fine di colmare una lacuna presente nei contratti precedentemente stipulati
(omessa indicazione del tasso di interesse debitore).
Entrambe le eccezioni devono essere disattese.
Invero, non costituisce causa di invalidità di una modifica contrattuale la circostanza che la stessa sia intervenuta fuori dai locali dell'istituto di credito. Inoltre, dagli accertamenti espletati dal CTU, dott. Per_4
è emerso che gli interessi pattuiti con le modifiche contrattuali
[...] non sono stati applicati retroattivamente dall'istituto di credito, né parte attrice ha fornito documentazione bancaria idonea a contrastare quanto accertato in sede di CTU.
Le modifiche contrattuali suindicate, pertanto, rientrano nella ordinaria dinamica negoziale dei rapporti di conto corrente, non essendo ascrivibile alcun comportamento scorretto in capo all'istituto di credito.
Per tali motivi sono state ritenute superflue ai fini della decisione le ulteriori richieste istruttorie di parte attrice finalizzate a provare il comportamento scorretto dell'istituto di credito.
3.3. I rapporti contrattuali tra le parti
Parte attrice ha intrattenuto con il due rapporti Controparte_2 contrattuali. 8 Il primo rapporto contrattuale ha ad oggetto un contratto di conto corrente ordinario, identificato con il n. 2360 e acceso in data 25 febbraio 1999, con un saldo a debito per il correntista alla data del 07 marzo 2017 pari ad € -349.948,90.
Con riferimento alle vicende che hanno caratterizzato questo contratto si precisa quanto segue.
In data 22 luglio 1999 le parti stipularono un contratto di affidamento sul conto corrente n.2360, con un affidamento complessivo di lire
50.000.000 valido fino a revoca, con tasso debitore entro fido del 8%
e tasso debitore oltre fido del 11%.
In data 30 maggio 2005 le parti concordano un più ampio affidamento sul conto corrente n.2360, fino a complessive € 150.000,00 valido fino a revoca, con tasso debitore entro fido del 7,50% e tasso debitore oltre fido del 13,75%.
In data 5 gennaio 2015 venne stipulata una modifica delle condizioni economiche del conto n.2360 nei seguenti termini:
• Tasso creditore: 2,95% con decorrenza dal 23.01.2012;
• Tasso debitore APC fiduciaria a revoca: 7,593% con decorrenza dal
14.03.2014 al 31.12.2014; 7,382% con decorrenza dal 01.01.2015 al
31.12.2015; 15,40% con decorrenza dal 01.01.2016;
• Tasso debitore per sconfinamenti oltre € 1.500: 20,9375% con decorrenza 01.01.2013;
• Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate per gli sconfinamenti fino ad € 1.500: 20,10% con decorrenza dal 01.07.2012;
• Tasso debitore extra fido sulle somme accordate oltre € 5.000:
13,595% (la data di decorrenza risulta poco leggibile dal contratto);
• Tasso debitore extra fido sulle somme accordate fino € 5.000:
16,95% con decorrenza 01.01.2013;
9 • Commissione disponibilità fondi su aperture di credito di natura finanziaria 0,2%
Il secondo rapporto contrattuale ha ad oggetto un conto anticipi, indentificato con il n. 100095 e acceso in data 9 maggio 2012, con un saldo pari a zero alla data del 29 dicembre 2016, in quanto l'esposizione debitoria pari ad € -149.651,38 è stata girocontata sul conto corrente ordinario n. 2360 in data 29.12.2016.
Successivamente, in data 29 maggio 2012 venne concessa alla
[...] un'ulteriore apertura di credito, sino ad € 150.000,00 Parte_1 valido fino a revoca, con tasso debitore di interesse nominale annuo pari all'8,50%, tasso effettivo annuo pari 8,774% e come tasso utilizzo oltre fido venne previsto il tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per gli sconfinamenti in assenza di fido come pattuito in contratto.
In data 7 aprile 2015 le parti stipularono una modifica delle condizioni economiche del conto n. 100095 nei seguenti termini:
• Tasso creditore: 0.01% con decorrenza dal 01.01.2007;
• Tasso debitore anticipo transito POS a revoca: 5,773% con decorrenza dal 01.10.2014 al 31.03.2015; 5,741% con decorrenza dal
01.04.2015 al 31.08.2015; 14.383% con decorrenza dal 01.09.2015;
• Tasso debitore per sconfinamenti oltre € 1.500: 20,9375% con decorrenza 01.01.2013;
• Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate per gli sconfinamenti fino a € 1.500: 20,10% con decorrenza dal 01.07.2012;
• Tasso debitore extra fido sulle somme accordate oltre 5.000:
13,595% con decorrenza 01.01.1951 (tale condizione non sarà applicata, in quanto la banca ha indicato una data palesemente errata);
• Tasso debitore extra fido sulle somme accordate fino 5.000: 16,95% con decorrenza 01.01.2013.
10 La documentazione relativa al conto corrente anticipi n. 100095 presente in atti è completa, mentre gli estratti conto e gli scalari relativi al contratto di conto corrente n. 27/2360 risultano in parte carenti. In particolare, si è riscontrata la carenza della seguente documentazione:
• dal 1° gennaio 2000 al 20 marzo 2000;
• dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001;
• dal 1° aprile 2002 al 30 giugno 2002;
• dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
• carenza documentale delle staffe relative al II° trimestre 2002 e al I,
II, III e IV trimestre 2003.
Le carenze riscontrate non appaiono, peraltro, significative in rapporto alla lunga durata del del contratto (1999-2017), con la conseguenza che le stesse non precludono una corretta ricostruzione del rapporto contrattuale.
3.4. I criteri da utilizzare per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere
Nel contratto di conto corrente ordinario, identificato con il n. 2360 e acceso in data 25 febbraio 1999, non era stato concordato alcun tasso debitore in ragione del fatto che la tipologia del contratto non prevedeva la possibilità di un saldo passivo per il correntista. I tassi debitori vennero concordati successivamente, allorquando venne riconosciuto al rapporto contrattuale un affidamento. Non risulta dalla documentazione in atti che l'istituto di credito abbia applicato tassi di interesse debitori prima del riconoscimento dell'affidamento, con la conseguenza che all'istituto di credito non può essere imputato alcun comportamento scorretto al momento della stipula della modifica contrattuale del 05/01/2015.
11 Per entrambi i rapporti contrattuali venne concordata una diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi, prevedendo la capitalizzazione trimestrale per gli interessi passivi e la capitalizzazione annuale per gli interessi creditori. Tale clausola va, quindi, dichiarata nulla ponendosi in contrasto con l'art.120 TUB. Ne consegue che, in mancanza di una espressa pattuizione scritta che stabilisca la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi, sia debitori che creditori, nella ricostruzione del rapporto non dovrà essere effettuata alcuna capitalizzazione degli interessi.
Nella rielaborazione dei conti correnti non sarà applicata la commissione di massimo scoperto secondo le percentuali indicate in contratto, la cui clausola va dichiarata nulla, atteso che non vengono specificati nelle condizioni economiche la periodicità di addebito e quindi i criteri per la sua esatta applicazione.
Vanno mantenute le spese per come indicate negli estratti conto, in quanto in linea con quanto previsto in contratto.
Come sopra evidenziato, la soluzione di continuità esistente con riferimento agli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n.2360 impone che la ricostruzione del rapporto parta dal saldo del primo estratto conto da cui si registri continuità degli estratti conto prodotti, mantenendo fermo il primo saldo.
Considerato che
il primo estratto conto da cui si registra la continuità del conto corrente n.2360
è quello relativo dalla data del 01.01.2004, il primo calcolo deve decorrere da tale data fino alla data di marzo 2017 (data di chiusura del rapporto).
Per il conto anticipi n. 100095, invece, la documentazione bancaria prodotta in atti risulta completa, con la conseguenza che la ricostruzione del rapporto partirà dalla data in cui esso ha avuto inizio.
Per quanto riguarda le rimesse solutorie ci si adeguerà al principio delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n.24418/2010),
12 secondo cui il termine di prescrizione decennale cui l'azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato chiuso il rapporto contrattuale;
di contro, il termine decorre dalla data dei singoli versamenti allorquando gli stessi siano effettuati su un conto in passivo
(c.d. "scoperto"), cui non acceda alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure quando i versamenti siano stati destinati a coprire il passivo eccedente i limiti dell'accreditamento concesso.
Con riferimento specifico alla controversia in esame va rammentato che la domanda giudiziale è stata proposta con atto di citazione notificato in data 24.05.2018. Pertanto, il momento interruttivo del termine decennale di prescrizione deve necessariamente essere considerato quello relativo alla notifica dell'atto di citazione. Tale circostanza determina che per i conteggi richiesti occorrerà, per le considerazioni svolte, riesaminare esclusivamente il periodo antecedente al 25.05.2008; ciò in quanto per il periodo successivo e fino alla data dell'atto di citazione, il diritto alla ripetizione permane comunque.
Va disattesa l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali inerenti ai tassi di interesse pattuiti per il carattere usurario degli stessi. Dagli accertamenti espletati dal CTU, infatti, è emerso incontrovertibilmente che il TEG applicato dalla banca convenuta in entrambi i rapporti contrattuali non ha mai superato il cd. tasso soglia.
3.5. La ricostruzione dei rapporti contrattuali ad opera del CTU
Il CTU, dott. ha proceduto al ricalcolo di entrambi i Persona_4 rapporti contrattuali sulla base delle indicazioni e dei criteri sopra richiamati, giungendo alle seguenti conclusioni, che possono essere fatte proprie in quanto definite all'esito di indagine compiuta secondo corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
13 La rielaborazione del conto corrente ordinario n. 27/2360 che prevedeva un saldo finale pari a € -349.948,90, eseguita attraverso il calcolo degli interessi sulla base delle indicazioni sopra richiamate e tenuto conto del versamento effettuato dal correntista a chiusura conto pari ad € 372.500,00, comporta un credito a favore del correntista pari ad € 135.994,53.
La rielaborazione del conto corrente anticipi n. 100095, che prevedeva un saldo finale pari a € 0, eseguita attraverso il calcolo degli interessi sulla base delle indicazioni sopra richiamate determina un saldo pari a
€ -26.178,31 a debito del correntista. Tale saldo a debito deve essere decurtato dalla posizione creditoria che ha il correntista nei confronti della per giungere ad un credito complessivo del correntista pari CP_3 ad € 109.816,22.
La domanda di risarcimento danni deve essere disattesa, non essendo stato provato un danno eziologicamente connesso alla non corretta ricostruzione dei rapporti contrattuali da parte dell'istituto di credito.
Va rigettata anche la domanda di condanna dell'istituto di credito alla restituzione di € 4.652,64, pari all'ammontare delle commissioni relative all'utilizzo del POS dal 15/05/2015 al 27/03/2017.
Parte attrice fonda detta richiesta sull'assunto che sebbene in data 14 maggio 2015 avesse richiesto il ritiro dei POS da parte della CP_3 avendone cessato l'utilizzo, la aveva continuato ad addebitare CP_3 commissioni relative all'utilizzo del POS sino al mese di marzo 2017, per un totale di € 4.652,64.
L'assunto è privo di fondamento in ragione del fatto che fino a quando il POS è rimasto nella disponibilità del correntista, legittimamente l'istituto di credito ha preteso le commissioni concordate.
4. CONCLUSIONI
14 In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attorea, l'istituto di credito convenuto va condannato al pagamento a favore di parte attrice della somma di € 109.816,22, quale saldo attivo dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio. Su tale somma vanno calcolati gli interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al soddisfo.
La soccombenza sostanziale dell'istituto di credito implica la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese processuali a favore di parte attrice, liquidate come in dispositivo.
Le spese delle due CTU, come liquidate con separati decreti, vanno poste integralmente ed in via definitiva a carico della parte soccombente, condannandola alla restituzione delle somme eventualmente versate a tale titolo in via provvisoria da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Liborio Fazzi, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale promossa dalla
[...] nei confronti della Parte_1 Controparte_5
(già in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_6 tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna l' per le causali di cui in parte motiva, Controparte_5 al pagamento a favore della Parte_1 della somma di € 109.816,22, oltre interessi nella misura legale
[...] dalla domanda giudiziale al soddisfo.
2. Condanna l' alla refusione delle spese Controparte_5 processuali a favore della Parte_1 che liquida in complessive € 7.052,00, oltre spese per contributo
[...] unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute. 15 3. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle Controparte_5 due CTU (grafica e contabile), come liquidate con separati decreti, condannando la convenuta alla restituzione delle somme eventualmente versate a tale titolo in via provvisoria da parte attrice.
Così deciso in Reggio Calabria il 11/05/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
16