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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 6423/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74
promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi e , Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. MOSCON MICHELA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 09/04/1994.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 02/01/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
1 Si dà atto preliminarmente che tuttavia, trattandosi di matrimonio civile, la domanda viene riqualificata dal Collegio quale domanda di scioglimento del matrimonio.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1/12/1970 n.
898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 09/04/1994 da nata ad [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 1, Parte I, Anno 1994, del
[...]
registro degli atti di matrimonio del Comune di LOZZO DI CADORE alle seguenti condizioni:
1) Il SI , viste le condizioni di disagio economico in cui versa la SIa si Pt_2 Pt_1
dichiara disponibile a riconoscere a quest'ultima, a titolo di assegno di mantenimento,
l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) mensili: detto importo è al netto delle imposte in quanto il SI non lo indicherà nella propria dichiarazione fiscale quale onere Pt_2
deducibile.
2) Nessuna altra condizione.
3) Spese e compenso professionale interamente compensati tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 07/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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