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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1097/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. LOMBI LAURA e con Parte_1 P.IVA_1
elezione di domicilio presso avv. LOMBI LAURA;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. RAGNO MARIA e con CP_1 P.IVA_2
elezione di domicilio in VIA SAFFI 5 61029 URBINO, presso e nello studio dell'avv.
RAGNO MARIA;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note rispettivamente del 23.9.24 e del 20.9.24
Motivi della decisione
pagina 1 di 7
pagamento di euro 5.486,31 oltre interessi, ponendo a fondamento forniture di merce
(prosciutti e derivati) del periodo di marzo-maggio 2021. Ottenuto il decreto la CP_1
la proponeva opposizione, deducendo che la ditta si era accorta solo il 19.5.21 Parte_1
che il peso effettivo dei prosciutti consegnati non corrispondeva a quello dei ddt: ogni prosciutto pesava circa 2,1 kg in meno rispetto a quanto indicato nel ddt del 17.5.21; verificavano quindi anche le consegne precedenti (del 3.5.21, del 10.5.21) e vi era analoga differenza.
Il legale rappresentante rimaneva sconcertato perchè da tempo la ditta si serviva di
. Depositava quindi una querela per truffa il 17.8.21; chiedeva di revocare il CP_1
decreto ingiuntivo e, in riconvenzionale, di condannare la al pagamento di CP_1
36.000 euro, pari al danno per un totale di costo maggiorato su 260 prosciutti acquistati dall'anno 2015 al 2021.
Si costituiva la contestando gli assunti e chiedendo la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo e il rigetto della riconvenzionale. Deduceva che la denunzia era tardiva perchè i ddt erano sempre stati sottoscritti senza contestazioni e l'eventuale vizio non era occulto;
soprattutto rilevava che in realtà l'opponente aveva acquistato “prosciutti stagionati con osso” e quindi i 2 kg. corrispondevano al peso dell'osso (infatti il prezzo indicato nel ddt faceva riferimento a 11,95 euro che, in base al listino, era quello riferito al prosciutto con osso, ben inferiore a quello del prosciutto disossato) e anzi la non aveva fatto pagare il lavoro di disosso. Negava si fosse in presenza di un aliud CP_1
pro alio.
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio dell'opponente e prova per testi. Veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e il 26.9.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 7 L'opposizione è infondata e va respinta e di conseguenza anche la domanda riconvenzionale. Le spese di lite seguono la soccombenza causale ex art. 91 cpc.
Può dirsi raggiunta la prova del fatto che vi fosse un accordo tra le parti per cui veniva consegnato il prosciutto disossato al prezzo del prosciutto con osso, con il peso del prosciutto al lordo dell'osso. Vero è infatti che a ciò conducono le testimonianze, i documenti in atti e la prova logica.
Risulta pacifico che tra le parti fosse in atto il rapporto dall'anno 2015 e quindi rispetto al fatto, esso era in atto da oltre cinque anni. Ebbene nell'arco temporale, lungo, in esame, le consegne di sono state circa 1400; secondo la prova logica, ove si Parte_2
fosse ravvisata l'incongruenza durante la pesatura della merce, sarebbe stata sollevata l'eccezione e invece tale discrasia tra peso in ddt e peso effettivo (che parte opponente lamenta per tutto il corso del rapporto tanto da avanzare domanda riconvenzionale di risarcimento per circa 36.000 euro) non è stata mai segnalata da Ne viene che Parte_1
doveva esservi un accordo tra le parti. Che la merce venisse sempre pesata alla consegna (e quindi che si potesse constatare la discrasia) o venisse pesata quantomeno a campione, è emerso dall'istruttoria, quando la teste ha riferito “quella Testimone_1
mattina -il 19 maggio 2021- non c'era la collega e l'ho sostituita e quindi ho pesato io”. Da tale affermazione è evidente che la pesatura veniva effettuata quantomeno a campione e quindi tale eventuale sfasatura poteva già essere rilevata in precedenza.
Inoltre tutte le bolle in atti sono state sottoscritte senza riserve. Se nessuna contestazione
è sorta, si deve intendere che ci fosse quell'accordo che i testi hanno evidenziato. E la contestazione della discrasia non poteva non esserci, visto che lo scarto era anche di due kg e quindi a un occhio esperto non poteva sfuggire (2 kg su 10 kg di prosciutto circa).
Se questo vale secondo logica, vi sono poi le testimonianze che in modo univoco
(salvo quella del padre del rilevano che le parti erano d'accordo per Parte_3
pagina 3 di 7 l'acquisto di prosciutto con osso, per la consegna poi di prosciutto disossato, con lavoro di disosso in capo alla e con prezzo di listino del prosciutto con osso;
in sostanza CP_1
veniva dato gratuitamente il servizio del disosso.
Il teste , dipendente , ha riferito infatti :“Non è stato aumentato il Testimone_2 CP_1
prezzo per il disosso e siccome la sembrava un ottimo cliente abbiamo offerto la Pt_1
disossatura per acquistare il nuovo cliente..il servizio del disosso era offerto dalla CP_1
solo ad alcuni clienti”. Ha aggiunto che i prosciutti erano accompagnati, all'inizio del rapporto, dall'osso dentro il pacco e da un certo anno in poi le signore dietro il banco gli avevano detto di non portarlo perchè inutile. Questo elemento è significativo, perchè conferma che veniva acquistato prosciutto con osso se all'inizio veniva portato anche l'osso, separatamente.
Il teste ha confermato poi che veniva applicato un prezzo al Kg. di euro 10,50, poi di euro 11,50 poi di euro 11,95 nel corso degli anni. In base al listino prezzi in atti, tali prezzi corrispondono al prezzo del prosciutto con osso. Il prezzo del prosciutto disossato invece, in base ai listini, è più alto di circa due euro. Anche nel listino di altra ditta il costo del prosciutto disossato è maggiore (ditta Luzi): 18 euro a fronte di 16 euro oppure, in altra annualità di 19 euro anziché 17 euro. Quindi vi è una indiretta prova che l'accordo contemplasse l'acquisto del prosciutto con osso. CP_ Il teste socio della , ha riferito di essersi confrontato con il Testimone_3
della di avere detto agli operai di far disossare i prosciutti e alla Tes_2 Parte_1
segretaria di non aumentare il prezzo;
il servizio di disosso era offerto gratuitamente alla perchè i consumi erano notevoli e volevano coltivare il rapporto con quel Parte_1
cliente. Il teste ha confermato poi che il prezzo di listino di 11,95 euro (applicato alla era quello del prosciutto con osso. Parte_1
Il teste ha detto che la ditta UP (ditta di cui Testimone_4 Persona_1
era socio e amministratore prima che venisse costituita la e che già si
[...] Parte_1
pagina 4 di 7 CP_ riforniva da controllava i prodotti consegnati dalla a campione. La teste CP_1
ha riferito che le era stato chiesto di disossare i prosciutti mantenendo gli Testimone_5
accordi commerciali e i servizi che già si applicavano alla UP srl. Quindi già prima della costituzione della la forniva prosciutti che venivano Parte_1 CP_1
controllati alla consegna a campione e mai è stata sollevata alcuna contestazione. Tale CP_ teste ha poi riferito che il come detto socio della , le disse di non Tes_5 Tes_3
aumentare il prezzo per via del disosso perchè il disosso era offerto gratuitamente come servizio alla Tale teste si reputa del tutto indifferente non essendo più Parte_1
CP_ dipendente della dal 2021.
Che poi la teste non abbia mai visto arrivare l'osso dei prosciutti è poco Testimone_1
significativo perchè ha dichiarato di lavorare come macellaia solo dal 2019 nella Pt_1
[...
Si noti poi che vi è una ricostruzione del fatto principale (scoperta del minor peso all'atto della pesata, il 19.5.21) diversa in citazione rispetto a quanto riferito dal teste di parte il padre del Infatti in citazione si legge che tale Parte_1 Parte_3 Per_2
si trovava presso il supermercato nel momento in cui venivano consegnati dalla
[...]
i salumi e prosciutti relativi al ddt 1/1950 e nello scambio di chiacchiere tra CP_1
l' e i dipendenti di era venuto fuori l'argomento del peso dei prosciutti Per_2 Pt_1
appena consegnati e proprio alla presenza dell le dipendenti e Per_2 CP_2
hanno messo sulla bilancia i prosciutti per verificarne il peso;
alla scoperta Tes_1
delle differenza di peso, i dipendenti verificavano i prosciutti in magazzino precedentemente consegnati e constatavano analoghe differenze e avvisavano il titolare
. L si prendeva l'incarico di chiamare per telefono per Persona_1 Per_2
CP_ conto di la per denunziare la scoperta delle differenze e chieder spiegazioni. Pt_1
pagina 5 di 7 Il teste invece ha riferito che in quella data erano egli stesso e il Testimone_6
figlio e hanno poi deciso di chiamare l perchè era esperto del banco salumi Per_2
dell'azienda e che hanno assistito alla chiamata dell alla il Per_2 Per_2 CP_1
CP_ teste peraltro non sapeva con chi della l' aveva parlato. Quindi nella Per_2
ricostruzione del teste, l' è stato chiamato per sollevare la contestazione alla Per_2
e non era già presente ai fatti. Questo disallineamento rispetto ai fatti descritti in CP_1
citazione contribuisce a rendere poco attendibile la versione dell'opponente.
Vi è infine anche il decreto di archiviazione della denuncia a carico della che CP_1
conduce a corroborare la testi dell'opposto.
Da ultimo si noti che la contestazione in esame della difformità di peso è stata sollevata per la prima volta solo dopo la richiesta di pagamento delle fatture di marzo e aprile 2021 (vedasi sollecito di pagamento di cui al doc. 5 del fasc. monitorio).
Quindi in fattura si riportava il prezzo e il peso dei prosciutti con osso, mentre in consegna pervenivano prosciutti disossati. Non può dirsi che per far dei piaceri
(disossare gratuitamente il prosciutto) si violava la normativa civile e fiscale, in quanto a livello civile le parti erano d'accordo e quindi non vi erano violazioni, e a livello fiscale non vi era difformità tra il prezzo previsto in fattura e quello pagato e quindi non vi erano difformità. Che poi ci fosse una difformità rispetto al prezzo di listino (utilizzando
CP_ la il listino prezzi del prosciutto con osso anziché quello del prosciutto senza osso, non ha risvolti fiscali .
Fermo e assorbente quanto sopra, per mero inciso si osserva che il vizio lamentato
(difformità di peso) era certamente non occulto e quindi andava denunciato nei termini di legge mentre tale onere della prova non è stato assolto se non per il ddt del 17.5.21.
pagina 6 di 7 Deve essere quindi ritenuta infondata la pretesa di risarcimento danni di parte CP_ opponente e invece legittima la richiesta di pagamento della per l'importo azionato in monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione confermando il d.i. n.145/22;
Condanna a rimborsare alla parte le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in 5000,00 di cui euro 920,00 per la fase di studio, euro 780,00 per la fase introduttiva, euro 1600,00 per la fase istruttoria e euro 1700,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario .
Cosi' deciso in data 7.1.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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