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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2252/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 20 maggio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, Dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Matteo Bolognini in sostituzione dell'avv. Maria Elena Nocera;
- per parte convenuta: l'avv. Chiara Cecchi in sostituzione dell'avv. Giovanni Salvaggio;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 09/05/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come da memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 08/05/2025. Richiama integralmente quanto dedotto in atti, contestando le difese avversarie e in particolare chiede il rigetto delle domande ed istanze istruttorie tardivamente proposte, contestando integralmente la comparsa conclusionale di parte avversa.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, allegazioni e deduzioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2252/2024 n. 2252/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2252/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Elena Nocera del Foro di Agrigento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matteo Bolognini in Pistoia, Corso Antonio Gramsci n. 106/108, giusta procura in atti;
- parte attrice -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_1 C.F._2
Salvaggio del Foro di Agrigento ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Canicattì Corso Umberto I n. 100, giusta procura in atti;
- parte convenuta–
Oggetto: occupazione sine titulo;
rilascio;
risarcimento del danno.
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come da memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 09/05/2025:
“Accertare e dichiarare il diritto di proprietà dell'attore con riferimento all'immobile costituito dall'appartamento sito ai piani secondo e terzo e al posto auto, oggetto di causa;
dichiarare che il sig. occupa sine titulo l'immobile de quo;
CP_1
2 R.G. 2252/2024 condannare, per l'effetto, il convenuto alla restituzione dell'immobile da lui occupato, nonché al pagamento della somma, a titolo di risarcimento danni, che si quantifica nella misura di € 5.000,00 ovvero nel maggior o minor valore che il Giudice riterrà dovuto fino all'effettivo rilascio, in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare il convenuto al pagamento degli onorari e delle spese di lite”
Conclusioni di parte convenuta:
- come da memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 08/05/2025:
“Piaccia al sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta.
In via preliminare e pregiudiziale si chiede di rigettare la domanda di parte attrice, dichiarando l'estinzione del giudizio per carenza di legittimazione passiva in capo al sig.
, in quanto abita legittimamente nell'abitazione a pieno e legale titolo, CP_1 riconosciuto dal Comune di Monsummanno nell'ambito dell'attività istruttoria relativa al trasferimento di residenza nel suddetto immobile né risulta in atti che l'attore, venuto asseritamente a conoscenza del suddetto trasferimento di residenza, abbia impugnato tale atto in ambito amministrativo ovvero legale e pertanto rimane esclusivamente valido ed efficace il suddetto trasferimento legale di residenza del convenuto, che è intangibile e vanifica e paralizza qualunque azione di rivendica.
Nel merito e senza recesso, rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, essendone antistatario, per averle personalmente anticipate.”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Attivata senza esito positivo la procedura di mediazione, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
affinché, accertato il proprio diritto di proprietà sull'immobile sito in Monsummano Terme,
Via Marsala n. 419/9 composto da appartamento a uso civile abitazione censito al NCEU del Comune di Monsummano al foglio 1139 sub 90 piani 2 e 3 e da posto auto censito al
3 R.G. 2252/2024 NCEU del medesimo Comune al foglio 1139 sub 22 piano S/1, ed accertata l'occupazione sine titulo, sullo stesso, da parte del sig. , costui venisse condannato al rilascio CP_1
immediato di tale bene oltre che al risarcimento danni quantificati in € 5.000,00-.
In particolare, l'attore ha dedotto:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Monsummano Terme, Via Marsala n. 419/9, giusto atto di compravendita del 30/09/2009 ai rogiti notaio (rep. 5126 - Persona_1
racc. 4626) registrato in Firenze il 23/07/2009 e trascritto presso la Conservatoria di Pescia il 27/07/2009 al n. 3809 Reg. Gen. E 2211 Reg. Part.;
- nello specifico, di aver acquistato tale immobile dalla società Top 3 S.r.l., a sua volta divenuta proprietaria dell'immobile in commento per averlo acquistato dalla società King
S.r.l. giusto atto di compravendita ai rogiti notaio il 30/10/2006, Persona_2
registrato in Pescia il 31/10/2006 al n. 2486 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Pescia il 31/10/2006 al n. 3763 Reg. Part.;
- di avere appreso, a seguito di comunicazione inviata dal Comune di Monsummano Terme, che il sig. aveva chiesto in data 06/02/2024 il trasferimento della propria CP_1 residenza proprio presso tale immobile di proprietà dell'attore;
- dunque, di aver diffidato a mezzo raccomandata A.R. del 16/04/2024 il convenuto a rilasciare immediatamente l'immobile occupato sine titulo e a consegnargli le chiavi di accesso, tuttavia senza esito positivo;
- che l'occupazione illegittima da parte convenuta costituisce per il proprietario danno in re ipsa.
Dunque, l'attore ha insistito nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/02/2025, si è costituto in giudizio il sig. contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, CP_1
soprattutto alla luce dei controlli effettuati dal Comune di Monsummano Terme in occasione del concesso trasferimento di residenza del convenuto, deducendo che l'unica persona nel possesso materiale dell'immobile fosse il padre dell'attore, sig. CP_2
a dire del quale il titolo di proprietà invocato dall'attore sarebbe atto simulato,
[...]
insistendo dunque per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
4 R.G. 2252/2024 Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. Qualificata la difesa del convenuto quale contestazione di difetto di titolarità passiva del rapporto e non di carenza di legittimazione passiva – dal momento che, come è noto, la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione, consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale, invece riguardando il merito della causa tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale (in altri termini, la legittimazione si determina non in base all'effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione dell'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è richiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violatto) - la domanda di condanna al rilascio immediato dell'immobile de quo, avanzata dall'attore nei confronti del sig. , CP_1
per essere dallo stesso occupato sine titulo, è fondata e merita accoglimento.
Premesso che la domanda de qua è, correttamente, qualificata in termini di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione, il Tribunale osserva quanto segue.
Anzitutto, è documentalmente dimostrato il diritto di proprietà dell'attore sull'immobile de quo, sito in Monsummano Terme, Via Marsala n. 419/9, giusta documentazione in atti
(doc. 1 di parte attrice).
Alcuna prova è stata offerta né alcun mezzo di prova è stato articolato dal convenuto a dimostrazione dell'allegazione per cui l'atto di compravendita del 30/09/2009 sarebbe simulato.
5 R.G. 2252/2024 Inoltre, l'attore ha documentalmente provato l'occupazione dell'immobile de quo da parte del sig. (certificato anagrafico allegato alla citazione), dimostrata anche CP_1 dall'esito positivo della notificazione dell'atto di citazione al convenuto presso la residenza di Monsummano Terme, Via Marsala n. 419/9, comunque fatto non specificamente contestato ex art. 115 c.p.c. anzi ammesso dallo stesso convenuta, e ha puntualmente allegato l'illegittimità di tale occupazione in assenza di titolo.
Di converso, il convenuto non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, circa l'effettiva sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione, limitandosi esclusivamente ad invocare la legittimità della propria occupazione alla luce dell'esito positivo del procedimento amministrativo relativo al cambio di residenza.
Di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per la pronuncia di condanna del sig.
[...]
al rilascio immediato dell'immobile sito in Monsummano Terme, Via Marsala n. CP_1
419/9 composto da appartamento a uso civile abitazione censito al NCEU del Comune di
Monsummano al foglio 1139 sub 90 piani 2 e 3 e da posto auto censito al NCEU del medesimo Comune al foglio 1139 sub 22 piano S/1, in favore dell'attore, libero da persone e cose.
2. La domanda risarcitoria dell'attore, invece, è infondata e deve essere rigettata per difetto assoluto di allegazione prima ancora che per difetto di prova del danno patito.
Difatti, nella ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché tale espressione sia intesa in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione;
il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno presuppone, ovvero in ogni caso implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di
6 R.G. 2252/2024 occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass. 2500/2024; Cass. SS.UU. 33645/2022).
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate nella misura della metà (1/2) visto il rigetto della domanda risarcitoria. Le spese di lite nella misura della restante metà (1/2) seguono la soccombenza e dunque vengono poste a carico del convenuto.
Esse vengono complessivamente liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022 tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 5.000,00), ridotto del 30% il compenso per la fase istruttoria dato che al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita altra attività di tale natura e ridotto del 30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme semplificate ex art. 281 sexies c.p.c.-. Medesimi parametri per la liquidazione del compenso per la procedura di mediazione, esclusa la fase di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:
a) accerta e dichiara che è proprietario dell'immobile sito in Parte_1
Monsummano Terme, Via Marsala n. 419/9 composto da appartamento a uso civile abitazione censito al NCEU del Comune di Monsummano al foglio 1139 sub 90 piani 2 e 3
e da posto auto censito al NCEU del medesimo Comune al foglio 1139 sub 22 piano S/1;
b) accerta l'occupazione sine titulo da parte del convenuto dell'immobile di cui al capo a)
e, per l'effetto,
c) ordina a di rilasciare immediatamente l'immobile di cui al capo a) in CP_1 favore dell'attore, libero da persone e cose;
d) rigetta la domanda risarcitoria dell'attore nei confronti di;
CP_1
e) compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà (1/2);
7 R.G. 2252/2024 f) condanna alla refusione della restante metà (1/2) delle spese di lite in CP_1 favore di liquidate complessivamente in € 2.892,40 per compensi Parte_1 professionali, € 125,00 anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
8 R.G. 2252/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 20 maggio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, Dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Matteo Bolognini in sostituzione dell'avv. Maria Elena Nocera;
- per parte convenuta: l'avv. Chiara Cecchi in sostituzione dell'avv. Giovanni Salvaggio;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 09/05/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come da memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 08/05/2025. Richiama integralmente quanto dedotto in atti, contestando le difese avversarie e in particolare chiede il rigetto delle domande ed istanze istruttorie tardivamente proposte, contestando integralmente la comparsa conclusionale di parte avversa.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, allegazioni e deduzioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2252/2024 n. 2252/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2252/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Elena Nocera del Foro di Agrigento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matteo Bolognini in Pistoia, Corso Antonio Gramsci n. 106/108, giusta procura in atti;
- parte attrice -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_1 C.F._2
Salvaggio del Foro di Agrigento ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Canicattì Corso Umberto I n. 100, giusta procura in atti;
- parte convenuta–
Oggetto: occupazione sine titulo;
rilascio;
risarcimento del danno.
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Conclusioni di parte attrice:
- come da memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 09/05/2025:
“Accertare e dichiarare il diritto di proprietà dell'attore con riferimento all'immobile costituito dall'appartamento sito ai piani secondo e terzo e al posto auto, oggetto di causa;
dichiarare che il sig. occupa sine titulo l'immobile de quo;
CP_1
2 R.G. 2252/2024 condannare, per l'effetto, il convenuto alla restituzione dell'immobile da lui occupato, nonché al pagamento della somma, a titolo di risarcimento danni, che si quantifica nella misura di € 5.000,00 ovvero nel maggior o minor valore che il Giudice riterrà dovuto fino all'effettivo rilascio, in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare il convenuto al pagamento degli onorari e delle spese di lite”
Conclusioni di parte convenuta:
- come da memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 08/05/2025:
“Piaccia al sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta.
In via preliminare e pregiudiziale si chiede di rigettare la domanda di parte attrice, dichiarando l'estinzione del giudizio per carenza di legittimazione passiva in capo al sig.
, in quanto abita legittimamente nell'abitazione a pieno e legale titolo, CP_1 riconosciuto dal Comune di Monsummanno nell'ambito dell'attività istruttoria relativa al trasferimento di residenza nel suddetto immobile né risulta in atti che l'attore, venuto asseritamente a conoscenza del suddetto trasferimento di residenza, abbia impugnato tale atto in ambito amministrativo ovvero legale e pertanto rimane esclusivamente valido ed efficace il suddetto trasferimento legale di residenza del convenuto, che è intangibile e vanifica e paralizza qualunque azione di rivendica.
Nel merito e senza recesso, rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, essendone antistatario, per averle personalmente anticipate.”
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Attivata senza esito positivo la procedura di mediazione, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
affinché, accertato il proprio diritto di proprietà sull'immobile sito in Monsummano Terme,
Via Marsala n. 419/9 composto da appartamento a uso civile abitazione censito al NCEU del Comune di Monsummano al foglio 1139 sub 90 piani 2 e 3 e da posto auto censito al
3 R.G. 2252/2024 NCEU del medesimo Comune al foglio 1139 sub 22 piano S/1, ed accertata l'occupazione sine titulo, sullo stesso, da parte del sig. , costui venisse condannato al rilascio CP_1
immediato di tale bene oltre che al risarcimento danni quantificati in € 5.000,00-.
In particolare, l'attore ha dedotto:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Monsummano Terme, Via Marsala n. 419/9, giusto atto di compravendita del 30/09/2009 ai rogiti notaio (rep. 5126 - Persona_1
racc. 4626) registrato in Firenze il 23/07/2009 e trascritto presso la Conservatoria di Pescia il 27/07/2009 al n. 3809 Reg. Gen. E 2211 Reg. Part.;
- nello specifico, di aver acquistato tale immobile dalla società Top 3 S.r.l., a sua volta divenuta proprietaria dell'immobile in commento per averlo acquistato dalla società King
S.r.l. giusto atto di compravendita ai rogiti notaio il 30/10/2006, Persona_2
registrato in Pescia il 31/10/2006 al n. 2486 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Pescia il 31/10/2006 al n. 3763 Reg. Part.;
- di avere appreso, a seguito di comunicazione inviata dal Comune di Monsummano Terme, che il sig. aveva chiesto in data 06/02/2024 il trasferimento della propria CP_1 residenza proprio presso tale immobile di proprietà dell'attore;
- dunque, di aver diffidato a mezzo raccomandata A.R. del 16/04/2024 il convenuto a rilasciare immediatamente l'immobile occupato sine titulo e a consegnargli le chiavi di accesso, tuttavia senza esito positivo;
- che l'occupazione illegittima da parte convenuta costituisce per il proprietario danno in re ipsa.
Dunque, l'attore ha insistito nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/02/2025, si è costituto in giudizio il sig. contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, CP_1
soprattutto alla luce dei controlli effettuati dal Comune di Monsummano Terme in occasione del concesso trasferimento di residenza del convenuto, deducendo che l'unica persona nel possesso materiale dell'immobile fosse il padre dell'attore, sig. CP_2
a dire del quale il titolo di proprietà invocato dall'attore sarebbe atto simulato,
[...]
insistendo dunque per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
4 R.G. 2252/2024 Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. Qualificata la difesa del convenuto quale contestazione di difetto di titolarità passiva del rapporto e non di carenza di legittimazione passiva – dal momento che, come è noto, la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione, consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale, invece riguardando il merito della causa tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale (in altri termini, la legittimazione si determina non in base all'effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione dell'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è richiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violatto) - la domanda di condanna al rilascio immediato dell'immobile de quo, avanzata dall'attore nei confronti del sig. , CP_1
per essere dallo stesso occupato sine titulo, è fondata e merita accoglimento.
Premesso che la domanda de qua è, correttamente, qualificata in termini di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione, il Tribunale osserva quanto segue.
Anzitutto, è documentalmente dimostrato il diritto di proprietà dell'attore sull'immobile de quo, sito in Monsummano Terme, Via Marsala n. 419/9, giusta documentazione in atti
(doc. 1 di parte attrice).
Alcuna prova è stata offerta né alcun mezzo di prova è stato articolato dal convenuto a dimostrazione dell'allegazione per cui l'atto di compravendita del 30/09/2009 sarebbe simulato.
5 R.G. 2252/2024 Inoltre, l'attore ha documentalmente provato l'occupazione dell'immobile de quo da parte del sig. (certificato anagrafico allegato alla citazione), dimostrata anche CP_1 dall'esito positivo della notificazione dell'atto di citazione al convenuto presso la residenza di Monsummano Terme, Via Marsala n. 419/9, comunque fatto non specificamente contestato ex art. 115 c.p.c. anzi ammesso dallo stesso convenuta, e ha puntualmente allegato l'illegittimità di tale occupazione in assenza di titolo.
Di converso, il convenuto non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, circa l'effettiva sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione, limitandosi esclusivamente ad invocare la legittimità della propria occupazione alla luce dell'esito positivo del procedimento amministrativo relativo al cambio di residenza.
Di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per la pronuncia di condanna del sig.
[...]
al rilascio immediato dell'immobile sito in Monsummano Terme, Via Marsala n. CP_1
419/9 composto da appartamento a uso civile abitazione censito al NCEU del Comune di
Monsummano al foglio 1139 sub 90 piani 2 e 3 e da posto auto censito al NCEU del medesimo Comune al foglio 1139 sub 22 piano S/1, in favore dell'attore, libero da persone e cose.
2. La domanda risarcitoria dell'attore, invece, è infondata e deve essere rigettata per difetto assoluto di allegazione prima ancora che per difetto di prova del danno patito.
Difatti, nella ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché tale espressione sia intesa in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione;
il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno presuppone, ovvero in ogni caso implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di
6 R.G. 2252/2024 occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass. 2500/2024; Cass. SS.UU. 33645/2022).
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate nella misura della metà (1/2) visto il rigetto della domanda risarcitoria. Le spese di lite nella misura della restante metà (1/2) seguono la soccombenza e dunque vengono poste a carico del convenuto.
Esse vengono complessivamente liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022 tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 5.000,00), ridotto del 30% il compenso per la fase istruttoria dato che al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita altra attività di tale natura e ridotto del 30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme semplificate ex art. 281 sexies c.p.c.-. Medesimi parametri per la liquidazione del compenso per la procedura di mediazione, esclusa la fase di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:
a) accerta e dichiara che è proprietario dell'immobile sito in Parte_1
Monsummano Terme, Via Marsala n. 419/9 composto da appartamento a uso civile abitazione censito al NCEU del Comune di Monsummano al foglio 1139 sub 90 piani 2 e 3
e da posto auto censito al NCEU del medesimo Comune al foglio 1139 sub 22 piano S/1;
b) accerta l'occupazione sine titulo da parte del convenuto dell'immobile di cui al capo a)
e, per l'effetto,
c) ordina a di rilasciare immediatamente l'immobile di cui al capo a) in CP_1 favore dell'attore, libero da persone e cose;
d) rigetta la domanda risarcitoria dell'attore nei confronti di;
CP_1
e) compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà (1/2);
7 R.G. 2252/2024 f) condanna alla refusione della restante metà (1/2) delle spese di lite in CP_1 favore di liquidate complessivamente in € 2.892,40 per compensi Parte_1 professionali, € 125,00 anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
8 R.G. 2252/2024