Articolo 7 della Legge 27 maggio 1959, n. 324
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 giugno 1959
Art. 7.
Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, la documentazione e la relativa domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, nonche' l'istanza relativa alla richiesta del congedo ordinario, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 .
La norma di cui al precedente comma si applica anche per le istanze e i documenti necessari per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai titolari di pensioni di cui al precedente art. 5.
Nelle posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, della paga o della retribuzione, la riduzione stessa va operata sugli importi degli emolumenti medesimi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Entrata in vigore il 6 giugno 1959
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