Versione
6 giugno 1959
6 giugno 1959
Art. 7.
Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, la documentazione e la relativa domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, nonche' l'istanza relativa alla richiesta del congedo ordinario, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 .
La norma di cui al precedente comma si applica anche per le istanze e i documenti necessari per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai titolari di pensioni di cui al precedente art. 5.
Nelle posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, della paga o della retribuzione, la riduzione stessa va operata sugli importi degli emolumenti medesimi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, la documentazione e la relativa domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, nonche' l'istanza relativa alla richiesta del congedo ordinario, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 .
La norma di cui al precedente comma si applica anche per le istanze e i documenti necessari per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai titolari di pensioni di cui al precedente art. 5.
Nelle posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, della paga o della retribuzione, la riduzione stessa va operata sugli importi degli emolumenti medesimi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 01/10/2012, n. 509Provvedimento: 509/2012 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati : Dott. Gabriele DE SANCTIS Presidente relatore Dott. Stefano IMPERIALI Consigliere Dott. Angela SILVERI Consigliere Dott. Luigi CIRILLO Consigliere Dott. Daniela ACANFORA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio d'appello iscritto al n. 25609 del registro di segreteria proposto dall'INPDAP e proseguito dopo la sua soppressione dall'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Urso e poi dall'avv. Maria Francesca Granata ed elettivamente domiciliato in Roma, via S. Croce in Gerusalemme n. 55 contro IS …Leggi di più...
- minimo INPS·
- prescrizione quinquennale·
- cumulo pensioni·
- Corte costituzionale·
- legittimazione processuale·
- indennità integrativa speciale·
- divieto di cumulo·
- art. 99 D.P.R. 1092/1973·
- successione INPS·
- Corte dei conti