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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 06.03.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3177/24
Tra
, nato a [...] il [...] ( ) e residente in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania (Na) alla via Ficocelle 54 rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo
Riccardi ( ), Francesco Riccardi ( ) e Cristina De Luca C.F._2 C.F._3
( ) con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo sito in Napoli C.F._4 al Corso Arnaldo Lucci n. 137.
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Napoli in Palazzo San Controparte_1
Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende, a mezzo dell'Avv. Irene
Iacovella, C.F. . C.F._5
NONCHE'
(c.f. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande,
21, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuela Capannolo (c.f.: – pec: C.F._6
) ed Erminio Capasso (c.f.: Email_1
), ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso C.F._7
l'Avvocatura della Sede Provinciale di Napoli in via Alcide De Gasperi, 55. CP_2
pagina1 di 11 RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.2.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
1) di aver prestato attività lavorativa presso il Comune di Napoli, in qualità di lavoratore
Socialmente Utile (L.S.U.), a decorrere dal 1995 e sino alla data di assunzione presso lo stesso, avvenuta in data 31.12.2020;
2) che, con nota protocollata n. 719 del 06.07.1995, veniva convocato per il giorno
11.07.1995 presso l della Campania, sita in Napoli alla Via Amerigo Pt_2 CP_3
Vespucci n. 72, ai sensi e per gli effetti del D.l. 232/1995 art. 1 comma 8;
3) che, con successiva delibera n. 3320 del 28.08.1996, il di Napoli stabiliva CP_1
l'utilizzazione di 4805 lavoratori da destinare alla realizzazione di progetti LSU, dalla durata di 12 mesi, successivamente prorogato con delibera n. 3329 del 22.07.1997, con nuova scadenza il 30.09.1998;
4) che, in virtù di detta delibera, veniva nuovamente assegnato al progetto di lavoro socialmente utile 96-1 dal titolo “attività collegata al s. Commercio su aree pubbliche”, a far data dal 01.10.1996, con la qualifica professionale di Esecutore IV qualifica funzionale - attuale Livello B;
5) che, sin dal 1995 e fino al 1999, veniva assegnato al Servizio Commercio aree pubbliche, in Via Oranzio Massa, ove si occupava, in un primo periodo, dell'inserimento dati al pc su programmi specifici, che permettevano l'identificazione degli esercizi in possesso della licenza;
l'identificazione avveniva o tramite i dati anagrafici (identificazione diretta) o tramite numero di concessione (identificazione indiretta); successivamente, veniva collocato presso l'ufficio protocollo;
6) che svolgeva un orario di lavoro articolato su 4 giorni a settimana, individuati di volta in volta a discrezione del dirigente, con orario 08.00 - 14.00;
7) che dal 1999, e fino al 2018, veniva collocato presso l'Ufficio Tarsu del Comune di
Napoli, sito in Corso Arnaldo Lucci;
8) che svolgeva mansioni riconducibili al livello B del CCNL di settore, con un orario di lavoro di 25 ore settimanali, fino al 01.01.2006, quando le ore settimanali svolte diventavano 30;
9) che, presso l'Ufficio di Corso Arnaldo Lucci, si occupava di controllare sul territorio i permessi per l'occupazione di suolo pubblico degli spazi antistanti gli esercizi commerciali;
verificava, inoltre, il possesso di permessi per l'occupazione di suolo pubblico connesso all'edilizia (ad esempio, per ponteggi e impalcature), e le autorizzazioni per passi carrabili,
pagina2 di 11 mostre, vetrine, pensiline e tende;
per lo svolgimento di detta mansione, sebbene ciò fosse previsto, non veniva mai accompagnato da un impiegato del Controparte_1
10) che gli accertamenti si svolgevano su tutto il territorio del Comune di Napoli;
il funzionario, settimanalmente, indicava gli accertamenti da effettuare;
11) che, nello stesso periodo, veniva collocato presso l'ufficio notifiche atti giudiziari, con il compito di controllare le relate di notifica da produrre in giudizio, e presso l'ufficio Imu e Tari, con il compito di verifica delle notifiche di accertamento;
12) che, in data 30.12.2020, veniva assunto con profilo di esecutore amministrativo - cat. B1, con contratto a tempo indeterminato, a seguito di procedura di stabilizzazione, approvata con disposizione della direzione generale, area risorse umane,
n. 454 del 25.11.2020.
In diritto, allegando giurisprudenza di legittimità a sostegno della propria tesi, deduceva:
- la disciplina del lavoro socialmente utile di cui al D.lgs. n. 468 del 1997 e al D.lgs. n.
81 del 2000;
- la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il Comune;
- l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione ex art. 36 Cost., all'applicazione delle tariffe stabilite dalla contrattazione collettiva, alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale, al TFS;
- la decorrenza del termine di prescrizione a partire dalla data di assunzione a tempo indeterminato presso il 31.12.2020); Controparte_1
Il ricorrente asseriva di essere creditore dell'importo di € 160.474,48, di cui € 121.458,76 per differenze retributive e € 39.015,72 a titolo di TFS.
Concludeva: “1) Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e il è intercorso, Controparte_1 anche di fatto, un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 02.10.1995 o a quella diversa data ritenuta di giustizia e sino alla sua assunzione al Comune di Napoli avvenuta in data 30.12.2020 o con quella diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
2) Accertare e dichiarare lo svolgimento di fatto da parte del ricorrente e in favore del sin dalla costituzione del rapporto dedotto Controparte_1 in giudizio, o da quella diversa data ritenuta di giustizia- e ininterrottamente- di mansioni e di attività lavorativa inquadrabili nel livello B di cui al CCNL regioni e Autonomie Locali, ovvero altro che risultasse di diritto in ragione delle mansioni svolte;
3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in relazione alle prestazioni lavorative di fatto svolte, al riconoscimento di un trattamento normativo ed economico corrispondente a quello spettante al dipendente di ruolo comparabile e, quindi, alla retribuzione prevista dai CCNL e per l'effetto 4) Condannare il al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 160.474,48 di cui € 121.458,76 per differenze retributive e € 39.015,72 a titolo di TFS. Oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle
pagina3 di 11 singole somme al soddisfo o a quel maggior o minor importo ritenuto di giustizia;
5) Condannare, altresì, il e/o alla regolarizzazione della posizione contributiva e Controparte_1 CP_2 previdenziale del ricorrente;
6) In via di stretto subordine, ove dovesse rilevarsi la prescrizione dei contributi dovuti al ricorrente, condannarsi il alla costituzione di rendita vitalizia Controparte_1 ai sensi dell'art. 13 della L. 1338/1962; 7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari ai procuratori costituiti per anticipazione fattane”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il eccependo la Controparte_1 prescrizione del diritto, nonché l'inconfigurabilità, neppure di fatto, di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi.
Concludeva: CHIEDE il rigetto della domanda formulata nei confronti dell'Ente, per le ragioni sopra esposte, con ogni conseguenza in ordine alle spese.
Si costituiva l , eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva. Asseriva CP_2 che, in favore del ricorrente, risultavano versati contributi nella gestione previdenziale pubblica solamente dal 30.12.2020 e, quindi, in data successiva al 31.12.2001, ragione per la quale non poteva ritenersi sussistente il diritto al TFS, essendo l'istante in regime di TFR. Precisava che il servizio prestato in epoca antecedente al 30.12.2020 non era utile ai fini del calcolo del TFS, giacché il ricorrente non era inquadrabile quale iscritto alla gestione ex Inadel, per cui, relativamente a tale periodo, non risultava versata alcuna contribuzione.
Concludeva: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell in ordine alle pretese inerenti l'accertamento del rapporto di lavoro CP_2 del ricorrente, rigettare come infondato o, comunque, come non provato, l'avverso ricorso. In subordine, ove dovesse accertarsi la fondatezza delle pretese lavoristiche del ricorrente nei confronti del riconoscere l'obbligo del a versare i Controparte_1 Controparte_1 corrispondenti contributi all nei limiti della prescrizione. Ancora più in subordine, ove dovesse CP_2 condannarsi il a costituire la rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/62, statuire Controparte_1
l'obbligo del a costituire la rendita vitalizia nei limiti della prescrizione. Con Controparte_1 vittoria di spese.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 06.03.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, esaminate le note di trattazione scritta, il Giudice decideva con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In diritto, si osserva quanto segue.
pagina4 di 11 La disciplina del Lavoro Socialmente Utile (LSU) è rinvenibile nel D.L. n. 299 del 1994, art. 14, convertito in L. n. 451 del 1994, e poi nel D.Lgs. n. 468 del 1997, che, abrogando il predetto art. 14, ha disciplinato integralmente l'istituto. Successivamente è intervenuto il D.Lgs. n. 81 del 2000.
Il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, definisce la qualità dei lavori socialmente utili, indicando che gli stessi hanno per oggetto "la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo".
Specifica poi, al comma 2, che le attività di cui ai LSU sono distinte secondo la seguente tipologia: "a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione..; b) lavori mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi...;
c) lavori mirati alla realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario... con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;
d) prestazioni da parte di titolari di trattamenti previdenziali...". Precisa che le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 "sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti".
L'art. 2 dello stesso decreto indica poi espressamente, specificando l'ambito di utilizzo dei
LSU, i settori in cui possono essere attivati i progetti di lavori di pubblica utilità: cura della persona, dell'ambiente, del territorio e della natura, dello sviluppo rurale, montano, e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali.
È consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo il quale in tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 D.Lgs. n. 468 del 1997, nel ricomprendere in tale ambito le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, non reca un'elencazione tassativa di attività (Cass. n.
7387 del 2014; Cass. n. 9811 del 2012; Cass. n. 21155 del 2010). Il predetto articolo di legge, con norma di riferimento, ha infatti fissato il generale principio secondo cui "Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro" (D.Lgs.
n. 468 del 1997, art. 1, comma 1, espressamente richiamato dal D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 3, comma 1); dal che è agevole desumere come l'amplissima locuzione utilizzata esclude il preteso carattere tassativo delle attività stesse, che il successivo comma 2 (poi in larga parte abrogato dal
D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 10) si limitava a distinguere per "tipologia". Integrano, inoltre, la disposizione di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 81 del 2000, ma non ne riducono l'ambito di efficacia, le ulteriori previsioni dei lavori di pubblica utilità (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 468 del 1997), dei servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione (art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81 del 2000) e dei trasporti e connessa logistica (art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81 del 2000). Il dato normativo consente un'ampia utilizzazione degli LSU in servizi di utilità collettiva volti al miglioramento della funzionalità degli uffici.
pagina5 di 11 Come precisato dalla Suprema Corte, l'occupazione in lavori socialmente utili o per pubblica utilità realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (il lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'ente previdenziale erogatore dell'emolumento), avente matrice essenzialmente assistenziale e una componente formativa, diretta alla riqualificazione del personale in questione per una futura ricollocazione dello stesso (v. Cass. n. 13472 del 2016 e precedenti ivi richiamati).
Il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, poi riprodotto negli stessi termini dal D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 4, esclude che l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili possa determinare "l'instaurazione di un rapporto di lavoro", proprio in ragione del carattere speciale del rapporto in esame e della sua matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici (Cass. n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n. 22287 del 2014).
Con recente pronuncia (cfr. Cass civ. n. 5896/20), la Suprema Corte ha ribadito “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art.
8 - poi riprodotto dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art.
4 - l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti
(oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno o di altro trattamento previdenziale), di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (Cass. n.
2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n. 22287 del 2014, n. 6155/2018).
Tale disciplina regola l'ipotesi, riconducibile al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore, di conformità della prestazione di lavoro al progetto;
soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto, il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n.
6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n.
15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101,
17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017), ma a tal fine è necessario che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (cfr. fra le più recenti Cass. n. 17101 del 2017 e Cass. n. 6155 del 2018; cfr. Cass civ n. 7757/'21).
Si tratterebbe, in dette ipotesi, di anomala utilizzazione dell'istituto degli L.S.U., caratterizzate da "una discrasia fattuale tra il concreto svolgimento del rapporto e la qualificazione formale derivante dalla normativa speciale" (così Cass., 19-11-04 n. 21936), nelle quali troverebbe applicazione la disciplina del lavoro subordinato, corrispondente al concreto atteggiarsi del rapporto. "Insomma è ben possibile … che in concreto il ricorso ai progetti di lavori socialmente utili sia servito a pubbliche amministrazioni (o altri soggetti autorizzati ad avvalersi di tale modulo pagina6 di 11 contrattuale) per assicurarsi una vera e propria prestazione lavorativa subordinata, sicché sia il sussidio che l'integrazione dello stesso, spesso corrisposta dal beneficiario della prestazione, avrebbero vera e propria natura retributiva sì da consentire di richiamare la garanzia costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente" (Cass., sez. lav., 7-7-03 n. 10651; da ultimo, Cass. nn. 13472/2016; 1359/16; 6914/16; 15071/15; 17014/17).
Tanto premesso in diritto, in punto di fatto deve quindi esaminarsi se il ricorrente abbia prestato attività conformi al progetto per il quale era stato reclutato.
È documentato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3320 del 28.08.1996, il Comune di Napoli stabiliva l'utilizzazione di 4805 lavoratori da destinare alla realizzazione di progetti LSU della durata di 12 mesi (successivamente prorogato con delibera n. 3329 del 22.07.1997 e nuova scadenza il 30.09.1998).
In virtù di detta delibera, il veniva assegnato al progetto di lavoro socialmente utile Pt_1
96-1, dal titolo “attività collegate al servizio Commercio su aree pubbliche”, a far data dal
01.10.1996, con la qualifica professionale di Esecutore IV qualifica funzionale.
Tale progetto consisteva in: gestione mercati rionali, analisi e definizione delle pendenze contabili, conversione dei titoli amministrativi ex L. 398/76, ai sensi della L. 112/91, individuazione aree mercatali, interventi di straordinaria manutenzione. Il progetto aveva come obiettivo la finalità di migliorare le attività di controllo, la gestione di servizio commercio su aree pubbliche, nonché di intervenire con lavori di manutenzione straordinaria e di pulizia delle aree appositamente individuate.
Secondo quanto asserito dal ricorrente, fino al 1999 costui veniva assegnato al Servizio
Commercio aree pubbliche, presso la Via Oranzio Massa, ove si occupava, in un primo periodo, di inserimento dati al pc. Successivamente, veniva collocato presso l'ufficio protocollo. Dal 1999, e fino al 2018, veniva collocato presso l'Ufficio Tarsu del Comune di Napoli, in Corso Arnaldo Lucci, ove svolgeva mansioni riconducibili al livello B del CCNL di settore (controllo dei permessi per l'occupazione di suolo pubblico degli spazi antistanti gli esercizi commerciali;
verifica del possesso di permessi per l'occupazione di suolo pubblico connesso all'edilizia e di autorizzazioni per passi carrabili, mostre, vetrine, pensiline e tende), con un orario di lavoro di 25 ore settimanali fino al
01.01.2006, quando le ore lavorative diventavano 30. Nello stesso periodo, veniva collocato presso l'ufficio notifiche atti giudiziari, con il compito di controllare le relate di notifica da produrre in giudizio, e presso l'ufficio Imu e Tari, con il compito di verificare le notifiche di accertamento.
In ordine alle mansioni espletate in concreto da parte ricorrente, venivano escussi quali testi i dipendenti dell'ente comunale.
Il teste, , dichiarava: “Indifferente. ADR Ho lavorato presso il come Tes_1 Controparte_1
Istruttore direttivo amministrativo dal 1976 al 2018 e non ho contenziosi con il Controparte_1
ADR Conosco il in quanto lavorò presso l'ufficio tributi sezione Tarsu di cui io gestivo il Pt_1
pagina7 di 11 Test personale e la segreteria amministrativa. ADR trasferito all'area Tarsu e il già vi Pt_1 lavorava. Egli collaborava con l'archivio, protocollava le pratiche e le inseriva materialmente nei faldoni. Curava anche l'inserimento informatico di esse. Non aveva una sua postazione e non aveva un suo pc ma utilizzava quello dell'archivio. ADR Il lavorava sei ore al giorno dal Pt_1 lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00. l'orario era comunque flessibile. ADR Il era diretto Pt_1 dal dirigente dell'area Tarsu che ne controllava anche l'operato. Abbiamo avuto diversi dirigenti che si son alternati nel tempo. ADR Ho lasciato l'area Tarsu quando sono andato in pensione e il
aveva cambiato area già da un anno, un anno e mezzo. Io sono rimasto in quell'area 5 o Pt_1
6 anni e altrettanti, se non di più, ne ha trascorsi . ADR Il doveva giustificare le Pt_1 Pt_1 sue assenze. ADR L'orario osservato dal non mi risulta sia mai cambiato. ADR Il Pt_1 Pt_1 lavorava presso l'ufficio di corso Arnaldo Lucci. ADR Non mi risulta si occupasse di occupazione di suolo pubblico ADR Al primo piano in Corso Lucci c'era un ufficio che si occupava di occupazioni di suolo pubblico. ADR Non so dire se il facesse accessi per la verifica delle occupazioni Pt_1
ADR Non mi risulta che si sia occupato dell'ufficio IMU e TARI ADR Non so dire chi si Pt_1 occupasse delle occupazioni di suolo pubblico ADR Il aveva obbligo di firma della Pt_1 presenza in entrata e in uscita. Non aveva badge elettronico.”
Il teste, , dichiarava: “Indifferente A.D.R.: ho lavorato per il Comune di Napoli dal 1977 Tes_3 al 2016 circa come istruttore amministrativo e prima come commesso e non ho contenziosi. ADR
Conosco che lavorava al servizio Tarsu, si occupava dell'archivio e inseriva alcune Pt_1 pratiche al pc. ADR L'ufficio era in corso Arnaldo Lucci al quarto piano. ADR Al secondo piano vi era l'ufficio competente per le occupazioni di suolo pubblico, non so dire se il vi lavorasse. Pt_1
Lo vedevo che saliva e scendeva. ADR Io lavoravo al Quarto piano doveva CP_4 giustificare eventuali assenze. ADR Il lavorava dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno e Pt_1 poi divennero 6 e tale orario non subì ulteriori modificazioni. doveva firmare il suo CP_4 ingresso e la sua uscita in segreteria. ADR Il era diretto dal dirigente dell'ufficio Tarsu del Pt_1
Quarto piano che gli diceva cosa doveva fare e controllava che lo facesse”.
Dunque, i testi riferivano concordemente che il , in qualità di LSU, prestava la propria Pt_1 attività lavorativa presso il servizio Tarsu del Comune di Napoli, ove si occupava dell'archivio e dell'inserimento pratiche. Confermavano che il ricorrente lavorava sei ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Nulla riferivano in ordine allo svolgimento di ulteriori attività, riconducibili a diversi uffici.
Orbene, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente e delle risultanze dell'attività istruttoria, con particolare riferimento alla prova testimoniale espletata, non può dirsi che le mansioni assegnate al ricorrente non fossero pienamente riconducibili al progetto anzidetto, tenuto conto dell'entità e delle finalità dello stesso.
Ed invero, dagli atti di causa è emerso che il svolgeva certamente la propria attività Pt_1 lavorativa presso l'archivio dell'ufficio comunale sopracitato, occupandosi del protocollo e della pagina8 di 11 gestione delle pratiche, inserendole materialmente all'interno dei faldoni, nonché procedendo alla informatizzazione delle stesse.
È soltanto in relazione all'espletamento delle suddette attività che può dirsi raggiunto un sufficiente quadro probatorio, stante la carenza di allegazioni e di altri elementi di prova in ordine allo svolgimento, anche di fatto, di ulteriori mansioni da parte del lavoratore.
Le mansioni esercitate dal ricorrente, come risultanti dagli atti di causa, e analizzate alla luce delle risultanze istruttorie, non consentono di formulare un sostenibile giudizio di difformità del mansionario, originariamente previsto dal progetto, rispetto a quello in concreto richiesto ed espletato dal lavoratore.
A parere della scrivente - in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la non tassatività delle attività nell'ambito del lavoro socialmente utile, con il limite della radicale difformità dal progetto - non può ragionevolmente concludersi che l'attività lavorativa prestata dal ricorrente, così come accertata e ricostruita nel corso del procedimento, esulasse totalmente dal progetto al quale lo stesso era stato in principio adibito: “attività collegate al servizio
Commercio su aree pubbliche”, che comprendeva gestione mercati rionali, analisi e definizione delle pendenze contabili, conversione dei titoli amministrativi ex L. 398/76, ai sensi della L. 112/91, individuazione aree mercatali, interventi di straordinaria manutenzione, nell'ottica di perseguire i seguenti obiettivi: migliorare le attività di controllo e gestione di servizio commercio su aree pubbliche, intervenire con lavori di manutenzione straordinaria e di pulizia delle aree indicate.
Sul punto, si osserva altresì che, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., è l'istante a dover provare, stante la sua collocazione in progetti di LSU, l'entità del progetto specifico e la deviazione dallo stesso dell'attività in concreto svolta;
deve, poi, far seguito la prova dell'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e dell'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione.
Dunque, in assenza di ulteriori elementi rilevanti, idonei a corroborare la pretesa della parte attrice, deve concludersi che, con riferimento al periodo dedotto in giudizio, non è dato riscontrare nessuna difformità di mansioni rispetto al progetto originario e successive proroghe.
Ne consegue l'inconfigurabilità di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 2126 c.c.
In relazione al plus orario (orario oltre le 20 ore), viene in rilievo che lo stesso è espressamente previsto dall'art. 8, comma 2, D.L.gs. 468/97. La norma sancisce che, nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori (come l'istante) compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.
pagina9 di 11 L'art. 5, comma 1, lett. G, del D.lgs. 81/00 affida agli utilizzatori la determinazione del trattamento economico del plus orario;
ciò non vuol dire libertà di determinazione, ma determinazione secondo i criteri legali, tra cui rientra appunto l'art. 8 indicato.
Ed invero, l'art. 10 del D.lvo 81/2000 elenca le disposizioni del D.l.vo 468/97 abrogate, senza indicare l'art. 8.
L'art. 5 prevede che, al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deliberano: a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati b) le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'articolo 3; c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività da svolgere;
d) la località e la sede di svolgimento delle attività; e) la durata dell'attività, così come disciplinata dall'articolo 4 del decreto;
f) le modalità organizzative delle attività; g) l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;
h) le forme assicurative attivate;
i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7; m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
Si tratta di disposizione che impone la organizzazione dei progetti e la indicazione della copertura finanziaria nell'ambito, ovvero con la applicazione, delle norme cogenti vigenti, tra cui il predetto art. 8.
I calcoli degli importi eventualmente dovuti devono essere effettuati sulla scorta della categoria di inquadramento.
Orbene, era l'istante – anche a fronte delle contestazioni della parte convenuta - a dover provare la sussistenza di una effettiva differenza tra la retribuzione dovuta in considerazione del plus orario e quella in concreto erogata dall'ente, alla luce della contrattazione collettiva di riferimento.
Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento, con assorbimento CP_ delle ulteriori domande avanzate dal lavoratore e delle domande proposte dall , condizionate all'accoglimento delle domande attoree.
La differente condizione delle parti, la particolarità della situazione di fatto e la complessità della materia in diritto giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando:
pagina10 di 11 a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 06.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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