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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 08/11/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1102/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT AN, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 1102 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025 e vertente
T R A
P.I.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata, assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Claudio Coratella
Parte appellante
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Controparte_1 C.F._1
Olivieri
Parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 4.11.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione viene proposto appello avverso la sentenza n. 54/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Todi a definizione del giudizio avente r.g.n. 401/2021; con la sentenza è
stata respinta la domanda dell'appellante, avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza del diritto dell'appellato al rimborso di € 641,28, ed è stata, di contro, accolta la domanda riconvenzionale dell'appellato, avente ad oggetto la condanna dell'appellante al pagamento pagina 1 di 9 dell'indicata somma a titolo di restituzione, in favore dell'appellato quale parte finanziata che ha estinto anticipatamente il finanziamento del 1°.6.2009, di una quota dei costi del finanziamento.
La parte appellante si duole dell'erronea applicazione dell'art. 125 sexies t.u.b.:
erroneamente il giudice di prime cure avrebbe applicato l'indicata disposizione nell'interpretazione che della stessa avrebbe fornito la CGUE, sentenza riconoscendo CP_2
all'appellato anche il rimborso dei costi front up;
il giudice avrebbe dovuto, piuttosto,
richiamare la sentenza del 9.2.2023, pronunciata dalla CGUE nella causa 55/21, ed escludere il rimborso dei costi front up;
allo stesso modo, nell'ammettere il rimborso del premio assicurativo, il giudice avrebbe fatto riferimento a un regolamento successivo alla data di stipula del contratto di finanziamento, a quest'ultimo pertanto non applicabile, e avrebbe ritenuto legittimata passiva -rispetto a questa specifica richiesta di rimborso- l'appellante anziché la compagnia assicurativa.
La parte conclude chiedendo al Tribunale, in riforma della gravata sentenza: “In via
principale:
● accertata la validità ed efficacia dell'art. 12 del contratto di finanziamento n. 8019476, dichiarare
non dovuto il rimborso delle commissioni finanziarie per € 606,46, per i motivi esposti in narrativa;
Parte
● accertare che nulla è dovuto da parte di a titolo di rimborso del premio assicurativo non
goduto, per i motivi di cui in narrativa.”
2. Resiste in giudizio l'appellato, che eccepisce l'infondatezza e la capziosità dell'appello:
alcun rilievo potrebbe assumere, nella fattispecie, la sentenza del 9.2.2023, pronunciata dalla
CGUE nella causa 55/21, perché riferita alla direttiva 2014/17/CE sul credito immobiliare;
tale direttiva non sostituirebbe la direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, oggetto dell'interpretazione contenuta nella sentenza Lexitor e correttamente condivisa dal giudice di primo grado;
la citata direttiva 2008/48/CE si applicherebbe al contratto controverso, siccome stipulato nel 2009; sarebbe, inoltre, nulla la clausola contrattuale con la quale la banca ha escluso il diritto del mutuatario di ottenere il rimborso dei costi sostenuti in ragione della pagina 2 di 9 natura up front dei medesimi;
l'appello sarebbe temerario ex art. 96 c.p.c., perché contrastante con l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul tema.
La parte conclude come segue: “- respingere l'appello siccome infondato in fatto e diritto;
- con la condanna al pagamento dei danni da responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. per le
ragioni da ultimo illustrate;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il
quale espressamente si dichiara antistatario ai sensi dell'art 93 c.p.c.”
3. L'appello è infondato.
3.1. In primo luogo si esclude che possa applicarsi al caso di specie la sentenza del
9.2.2023, pronunciata dalla CGUE nella causa 55/21: i costi relativi al credito immobiliari in caso di estinzione anticipata del mutuo, disciplinata dalla Direttiva 2014/17, sono stati oggetto della citata pronuncia, che, nel richiamare la sentenza " , ha affermato che il CP_2
consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring - e non anche degli up front;
la Corte ha giustificato il diverso trattamento riservato ai mutui ipotecari rispetto a quello del credito al consumo non assistito da garanzie reali in considerazione della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, implicanti numerose spese (es valutazione dell'immobile, autenticazione delle firme, iscrizione di ipoteca etc), che non sono in alcun modo correlate alla durata del contratto, dipendendo esclusivamente dall'oggetto del finanziamento;
ne consegue che il regime previsto dalla direttiva 2017 si giustifica in ragione della appena evidenziata peculiarità dei finanziamenti immobiliari e non è applicabile al credito al consumo (Tribunale Ferrara, n. 251/2025).
3.2. Correttamente il giudice di primo grado ha fatto applicazione dei principi desumibili dalla sentenza in quanto la fattispecie all'esame del Tribunale, in cui il contratto di CP_2
finanziamento risale all'anno 2009, è assoggettata ratione temporis alla direttiva 2008/48/CE
(“Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo” Cass., n. 25977/2023) e al disposto dell'art. 125 t.u.b. nel pagina 3 di 9 testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento (anno 2009), essendo stato l'art. 125 sexies t.u.b. introdotto soltanto dal d.lgs. 141/2010.
In argomento si riportano e si condividono i passaggi della motivazione della sentenza della Suprema Corte n. 25977/2023: “
2.3.La direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva
87/102/CEE in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, "al fine di promuovere
l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di
tutela".
2.4.In particolare, l'art. 1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di "costo totale del
credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le
altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
2.5.La L. n. 142 del 1992, art. 18, ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del Consiglio
87/102/CEE e 90/88/CEE.
2.6.La norma definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale
o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione
finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per
scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
2.7.L'art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento,
prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa
riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
2.8.Il Tribunale non ha ritenuto di applicare alcuna riduzione del costo complessivo del credito in
assenza della delibera attuativa del CICR sulla modalità di riduzione del credito, né ha ritenuto
applicabile l'art. 125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n. 141 del 2010, che prevede il diritto del
consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del
finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il 19.9.2010, dopo la conclusione del
contratto e dopo il recesso dell'attore.
2.9.Detta interpretazione è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è
previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee, sia perché confligge con l'orientamento
giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non
pagina 4 di 9 solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento
anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle
direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del
costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi
e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito".
2.10. I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito
al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie
forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a
cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato.
2.11.In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una
tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire
di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno" (considerando
n. 9).
2.12.Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i)l
consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli
derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito,
che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".
2.13.Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del "costo totale del credito".
Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi,
le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto
di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi
a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in
aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il
credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".
2.14.A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16
prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il "diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente
giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il
rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso". Quanto ai limiti -
pagina 5 di 9 stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati
membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa "eccezionalmente
pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del
rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2".
2.15.Dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno si ricava che il diritto del
consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al
consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB, che il Tribunale non ha
ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto.
2.16. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-
383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro
tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di
settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37).
2.17.La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata
abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle
disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del
credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di
rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di
"riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e
i costi".
2.18.Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una
situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il
livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e C- Per_1 Persona_2
377/14, EU:C:2016:283, punto 63).
2.19.Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del CP_2
consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del
credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il
pagina 6 di 9 credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono
determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del
credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il
consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del
contratto di credito.”
Al citato approdo ermeneutico consegue il diritto dell'appellato al rimborso di tutti i costi derivanti dal contratto di finanziamento, incluso il premio assicurativo.
La richiesta di rimborso del premio è, poi, correttamente indirizzata nei confronti della banca appellante: sebbene l'appellante, destinataria del pagamento del premio, abbia versato tale somma all'effettivo prestatore del servizio, tuttavia il servizio assicurativo ha previsto quale beneficiario l'istituto di credito, in quanto committente del servizio svolto dall'assicurazione; proprio in considerazione del meccanismo di trattenimento diretto, il consumatore ha ottenuto dalla banca una somma inferiore (dedotti i costi relativi all'assicurazione); non vi sono, poi, elementi per affermare che rispetto a tali versamenti la banca destinataria abbia fatto esclusivamente "da tramite" rispetto all'effettivo destinatario delle somme (assicuratore), poiché nulla si conosce circa gli accordi intercorsi sul punto tra la banca e l'assicuratore e, quindi, se, come e quanto di quelle somme è stato riversato tra loro;
in ogni caso, pur volendo interpretare la domanda di restituzione ricondotta alla ripetizione ex art. 2033 c.c., la banca sarebbe comunque legittimata passiva quale soggetto che ha trattenuto la somma -l'accipiens- (Tribunale Ferrara, n. 251/2025).
3.3. Va, infine, ritenuta la nullità della clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché
determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del d.lgs. 206/2005, art. 33 (Cass., n. 25977/2023).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia nonché dello svolgimento, da parte dell'appellato, di attività relativa alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
pagina 7 di 9 Trova, infine, accoglimento la domanda dell'appellato di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c.: in virtù della collocazione sistematica nell'ambito dell'art. 96 c.p.c.
di tale comma, si ritiene, pur nel silenzio della legge, che la condanna postuli da parte soccombente un'azione od una resistenza contraddistinta, sotto il profilo soggettivo, da malafede o colpa grave.
Si ravvisa in capo all'appellante la colpa grave richiesta dalla norma, tenuto conto che l'appello si sostanzia in censure completamente infondate alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato, richiamandosi sul tema quanto stabilito dalla Suprema Corte,
secondo cui: "In tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo,
deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta" (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2022, n. 32001).
In questo senso può liquidarsi, in favore dell'appellato e ai sensi dell'art. 96 c.p.c., un importo pari alla metà dei compensi.
Si dà, inoltre, atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio d'appello, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate in € 852,00 per compensi, oltre a i.v.a, c.p.a. e spese generali del 15%,
con distrazione in favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario;
3) condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'appellante, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'appellato della somma equitativamente determinata di € 426,00;
pagina 8 di 9 4) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Spoleto, l'8.11.2025
Il Giudice
AT AN
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT AN, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 1102 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025 e vertente
T R A
P.I.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata, assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Claudio Coratella
Parte appellante
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Controparte_1 C.F._1
Olivieri
Parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 4.11.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione viene proposto appello avverso la sentenza n. 54/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Todi a definizione del giudizio avente r.g.n. 401/2021; con la sentenza è
stata respinta la domanda dell'appellante, avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza del diritto dell'appellato al rimborso di € 641,28, ed è stata, di contro, accolta la domanda riconvenzionale dell'appellato, avente ad oggetto la condanna dell'appellante al pagamento pagina 1 di 9 dell'indicata somma a titolo di restituzione, in favore dell'appellato quale parte finanziata che ha estinto anticipatamente il finanziamento del 1°.6.2009, di una quota dei costi del finanziamento.
La parte appellante si duole dell'erronea applicazione dell'art. 125 sexies t.u.b.:
erroneamente il giudice di prime cure avrebbe applicato l'indicata disposizione nell'interpretazione che della stessa avrebbe fornito la CGUE, sentenza riconoscendo CP_2
all'appellato anche il rimborso dei costi front up;
il giudice avrebbe dovuto, piuttosto,
richiamare la sentenza del 9.2.2023, pronunciata dalla CGUE nella causa 55/21, ed escludere il rimborso dei costi front up;
allo stesso modo, nell'ammettere il rimborso del premio assicurativo, il giudice avrebbe fatto riferimento a un regolamento successivo alla data di stipula del contratto di finanziamento, a quest'ultimo pertanto non applicabile, e avrebbe ritenuto legittimata passiva -rispetto a questa specifica richiesta di rimborso- l'appellante anziché la compagnia assicurativa.
La parte conclude chiedendo al Tribunale, in riforma della gravata sentenza: “In via
principale:
● accertata la validità ed efficacia dell'art. 12 del contratto di finanziamento n. 8019476, dichiarare
non dovuto il rimborso delle commissioni finanziarie per € 606,46, per i motivi esposti in narrativa;
Parte
● accertare che nulla è dovuto da parte di a titolo di rimborso del premio assicurativo non
goduto, per i motivi di cui in narrativa.”
2. Resiste in giudizio l'appellato, che eccepisce l'infondatezza e la capziosità dell'appello:
alcun rilievo potrebbe assumere, nella fattispecie, la sentenza del 9.2.2023, pronunciata dalla
CGUE nella causa 55/21, perché riferita alla direttiva 2014/17/CE sul credito immobiliare;
tale direttiva non sostituirebbe la direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, oggetto dell'interpretazione contenuta nella sentenza Lexitor e correttamente condivisa dal giudice di primo grado;
la citata direttiva 2008/48/CE si applicherebbe al contratto controverso, siccome stipulato nel 2009; sarebbe, inoltre, nulla la clausola contrattuale con la quale la banca ha escluso il diritto del mutuatario di ottenere il rimborso dei costi sostenuti in ragione della pagina 2 di 9 natura up front dei medesimi;
l'appello sarebbe temerario ex art. 96 c.p.c., perché contrastante con l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul tema.
La parte conclude come segue: “- respingere l'appello siccome infondato in fatto e diritto;
- con la condanna al pagamento dei danni da responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. per le
ragioni da ultimo illustrate;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il
quale espressamente si dichiara antistatario ai sensi dell'art 93 c.p.c.”
3. L'appello è infondato.
3.1. In primo luogo si esclude che possa applicarsi al caso di specie la sentenza del
9.2.2023, pronunciata dalla CGUE nella causa 55/21: i costi relativi al credito immobiliari in caso di estinzione anticipata del mutuo, disciplinata dalla Direttiva 2014/17, sono stati oggetto della citata pronuncia, che, nel richiamare la sentenza " , ha affermato che il CP_2
consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring - e non anche degli up front;
la Corte ha giustificato il diverso trattamento riservato ai mutui ipotecari rispetto a quello del credito al consumo non assistito da garanzie reali in considerazione della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, implicanti numerose spese (es valutazione dell'immobile, autenticazione delle firme, iscrizione di ipoteca etc), che non sono in alcun modo correlate alla durata del contratto, dipendendo esclusivamente dall'oggetto del finanziamento;
ne consegue che il regime previsto dalla direttiva 2017 si giustifica in ragione della appena evidenziata peculiarità dei finanziamenti immobiliari e non è applicabile al credito al consumo (Tribunale Ferrara, n. 251/2025).
3.2. Correttamente il giudice di primo grado ha fatto applicazione dei principi desumibili dalla sentenza in quanto la fattispecie all'esame del Tribunale, in cui il contratto di CP_2
finanziamento risale all'anno 2009, è assoggettata ratione temporis alla direttiva 2008/48/CE
(“Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo” Cass., n. 25977/2023) e al disposto dell'art. 125 t.u.b. nel pagina 3 di 9 testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento (anno 2009), essendo stato l'art. 125 sexies t.u.b. introdotto soltanto dal d.lgs. 141/2010.
In argomento si riportano e si condividono i passaggi della motivazione della sentenza della Suprema Corte n. 25977/2023: “
2.3.La direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva
87/102/CEE in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, "al fine di promuovere
l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di
tutela".
2.4.In particolare, l'art. 1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di "costo totale del
credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le
altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
2.5.La L. n. 142 del 1992, art. 18, ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del Consiglio
87/102/CEE e 90/88/CEE.
2.6.La norma definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale
o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione
finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per
scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
2.7.L'art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento,
prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa
riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
2.8.Il Tribunale non ha ritenuto di applicare alcuna riduzione del costo complessivo del credito in
assenza della delibera attuativa del CICR sulla modalità di riduzione del credito, né ha ritenuto
applicabile l'art. 125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n. 141 del 2010, che prevede il diritto del
consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del
finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il 19.9.2010, dopo la conclusione del
contratto e dopo il recesso dell'attore.
2.9.Detta interpretazione è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è
previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee, sia perché confligge con l'orientamento
giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non
pagina 4 di 9 solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento
anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle
direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del
costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi
e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito".
2.10. I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito
al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie
forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a
cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato.
2.11.In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una
tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire
di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno" (considerando
n. 9).
2.12.Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i)l
consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli
derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito,
che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".
2.13.Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del "costo totale del credito".
Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi,
le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto
di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi
a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in
aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il
credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".
2.14.A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16
prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il "diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente
giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il
rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso". Quanto ai limiti -
pagina 5 di 9 stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati
membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa "eccezionalmente
pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del
rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2".
2.15.Dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno si ricava che il diritto del
consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al
consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB, che il Tribunale non ha
ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto.
2.16. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-
383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro
tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di
settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37).
2.17.La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata
abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle
disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del
credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di
rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di
"riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e
i costi".
2.18.Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una
situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il
livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e C- Per_1 Persona_2
377/14, EU:C:2016:283, punto 63).
2.19.Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del CP_2
consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del
credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il
pagina 6 di 9 credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono
determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del
credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il
consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del
contratto di credito.”
Al citato approdo ermeneutico consegue il diritto dell'appellato al rimborso di tutti i costi derivanti dal contratto di finanziamento, incluso il premio assicurativo.
La richiesta di rimborso del premio è, poi, correttamente indirizzata nei confronti della banca appellante: sebbene l'appellante, destinataria del pagamento del premio, abbia versato tale somma all'effettivo prestatore del servizio, tuttavia il servizio assicurativo ha previsto quale beneficiario l'istituto di credito, in quanto committente del servizio svolto dall'assicurazione; proprio in considerazione del meccanismo di trattenimento diretto, il consumatore ha ottenuto dalla banca una somma inferiore (dedotti i costi relativi all'assicurazione); non vi sono, poi, elementi per affermare che rispetto a tali versamenti la banca destinataria abbia fatto esclusivamente "da tramite" rispetto all'effettivo destinatario delle somme (assicuratore), poiché nulla si conosce circa gli accordi intercorsi sul punto tra la banca e l'assicuratore e, quindi, se, come e quanto di quelle somme è stato riversato tra loro;
in ogni caso, pur volendo interpretare la domanda di restituzione ricondotta alla ripetizione ex art. 2033 c.c., la banca sarebbe comunque legittimata passiva quale soggetto che ha trattenuto la somma -l'accipiens- (Tribunale Ferrara, n. 251/2025).
3.3. Va, infine, ritenuta la nullità della clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché
determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del d.lgs. 206/2005, art. 33 (Cass., n. 25977/2023).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia nonché dello svolgimento, da parte dell'appellato, di attività relativa alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
pagina 7 di 9 Trova, infine, accoglimento la domanda dell'appellato di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c.: in virtù della collocazione sistematica nell'ambito dell'art. 96 c.p.c.
di tale comma, si ritiene, pur nel silenzio della legge, che la condanna postuli da parte soccombente un'azione od una resistenza contraddistinta, sotto il profilo soggettivo, da malafede o colpa grave.
Si ravvisa in capo all'appellante la colpa grave richiesta dalla norma, tenuto conto che l'appello si sostanzia in censure completamente infondate alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato, richiamandosi sul tema quanto stabilito dalla Suprema Corte,
secondo cui: "In tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo,
deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta" (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2022, n. 32001).
In questo senso può liquidarsi, in favore dell'appellato e ai sensi dell'art. 96 c.p.c., un importo pari alla metà dei compensi.
Si dà, inoltre, atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio d'appello, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate in € 852,00 per compensi, oltre a i.v.a, c.p.a. e spese generali del 15%,
con distrazione in favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario;
3) condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'appellante, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'appellato della somma equitativamente determinata di € 426,00;
pagina 8 di 9 4) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Spoleto, l'8.11.2025
Il Giudice
AT AN
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