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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 29/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2493 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 25/11/2021,
DA
(cf: nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. MORUZZI LAURA SOFIA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20/11/2024
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata telematicamente il 29/10/2024: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito.
Per_ nulla disporre in merito all'affido delle figlie e stante la maggiore età delle stesse;
Per_2
disporre che il marito versi alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa,
l'importo di euro 200,00 mensili e che versi a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, maggiorenni e non economicamente indipendenti, l'importo di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascuna figlia), somme rivalutabili secondo gli indici istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo Aiaf.
Disporre che l'assegno unico – se dovuto - spetti alla moglie in quanto genitore presso il quale le figlie vivono, e che le detrazioni per le figlie restino interamente in capo alla moglie.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sulla seguente circostanza: 4) Vero che durante il matrimonio in più occasioni ha picchiato la moglie con calci e pugni anche Parte_1
Per_ di fronte alle figlie e che di questi fatti sono state informate le psicologhe che seguono ed Per_2
e le assistenti sociali di TO Vimercati e di Crema (testi dott.ssa dott.ssa Testimone_1
dott.ssa , dott.ssa Tes_2 Per_3 Persona_4 Testimone_3 Testimone_4
Per_ Si indicano a testi: - Dott.ssa c/o ANFASS di Crema (segue ). - Dott.ssa Testimone_1 Tes_2
Per_ (psicologa che segue , Dott.ssa (psicologa che segue ), dott.ssa Per_2 Per_3 Persona_4
(neuropsichiatra) presso reparto di Neuropsichiatria dell'Ospedale di Crema. - Assistenti sociali: di TO Vimercati, del Comune di Crema.” Testimone_3 Testimone_4
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 25/11/2021, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito con in Iasi (Romania) in data 30/08/2000 (trascritto presso gli atti dello Parte_1
Stato civile del Comune di TO Vimercati anno 2020, n. 6, parte II, serie C), unione dalla quale
Per_ sono nate le figlie e (nate il 29/09/2006 ), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Per_2 separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. La ricorrente chiedeva altresì l'affidamento in via esclusiva delle figlie minori, con collocamento prevalente delle stesse presso di sé, e inoltre, un assegno complessivo di mantenimento indiretto da parte del padre in favore delle figlie pari a €
800 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva infine di porre a carico Parte_1
del coniuge un assegno di mantenimento per sé di € 200 mensili, l'attribuzione degli assegni familiari alla madre, con corresponsione diretta da parte del datore di lavoro del marito, nonché, in via subordinata, il sequestro inaudita altera parte delle somme dovute a tale titolo.
All'udienza presidenziale del 21/12/2021 compariva la sola parte ricorrente;
il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, in via provvisoria così disponeva: affidava le figlie minori in via esclusiva alla madre;
poneva a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva il versamento diretto degli assegni familiari alla madre da parte di “Italtrans spa”; disponeva l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento di € 150 mensili.
In data 28/12/2021 la parte ricorrente depositava memoria integrativa. All'udienza del 17/02/2022, rilevata la tardività della notificazione dell'ordinanza presidenziale, il Giudice istruttore ne disponeva la rinnovazione;
alla successiva udienza del 20/06/2022, rilevato che la notificazione nella nuova residenza del resistente non si era perfezionata nei termini, il Giudice ordinava il rinnovo dell'adempimento.
All'esito della successiva udienza di comparizione, sentita la parte ricorrente, il Giudice istruttore assegnava i termini ex art. 183 co. VI c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice con ordinanza del 15/06/2023 ammetteva la prova per testi capitolata dalla ricorrente e disponeva indagini patrimoniali sul resistente.
Esaurita l'istruzione, all'udienza del 15/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra trascritte e la causa veniva rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/03/2025.
*
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità rumena, è in Italia l'ultima residenza abituale degli stessi;
è, altresì, applicabile la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi, ex art. 8 lett. A) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole e del coniuge ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera b), c) e d); la legge applicabile alla obbligazioni è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal
Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio in Iasi Parte_1 Parte_1
(Romania) in data 30/08/2000 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di TO
Vimercati anno 2020, n. 6, parte II, serie C).
Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie e (nate il 29/09/2006). Per_2 Il carattere contenzioso del presente giudizio, la mancata costituzione del resistente, nonostante la regolarità della notifica, le allegazioni della ricorrente versate in atti e la separazione di fatto tra i coniugi sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
*
l'addebito della separazione
Nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto che la separazione personale dal marito venisse addebitata a quest'ultimo sottolineando come le condotte distaccate e denigratorie tenute dal resistente fin dagli inizi del matrimonio avessero reso la convivenza intollerabile, tanto da spingerla ad abbandonare il tetto familiare. Più in dettaglio, la ricorrente ha rimarcato come il marito si fosse sempre disinteressato alla gestione del menage domestico e della prole, venendo meno al dovere di collaborazione morale e materiale nell'interesse della famiglia;
ella ha aggiunto che Parte_1
ha assunto, in costanza di matrimonio, un contegno aggressivo, verbalmente e fisicamente, tanto da costringerla a rivolgersi al centro antiviolenza di Crema, in data non meglio precisata. La ricorrente ha altresì affermato che il marito sarebbe venuto meno anche agli obblighi di rispetto e fedeltà, chattando e scambiando video a sfondo sessuale con altre donne.
Rilevate le allegazioni di parte, preme rammentare, in diritto, che, affinché possa essere addebitata a uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass.23.5.2008 n.13431). In altre parole, ai fini dell'addebito, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto, ponderando se vi sia stata la violazione di uno specifico dovere e in quale misura tale condotta abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Ebbene, nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito, in difetto di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati e, dall'altro, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio.
Più in dettaglio, innanzitutto, in modo generico, la ricorrente ha dichiarato di non essere mai stata supportata dal marito nella gestione della casa, della famiglia e della salute precaria delle figlie. Le predette accuse, afferenti al contegno del marito nel corso degli anni, tuttavia, appaiono già di per sé del tutto generiche, fumose, prive di qualsivoglia elemento di significatività ai fini della dimostrazione della violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e soprattutto sono rimaste prive di qualsivoglia supporto probatorio, in difetto peraltro di una puntuale richiesta istruttoria in merito.
La ricorrente ha posto alla base della domanda di addebito anche condotte fedifraghe e irrispettose del marito;
anch' esse, tuttavia, sono state chiaramente declinate in modo del tutto generico e indeterminato e sono risultate sfornite di qualsivoglia riscontro, per vero inserendosi - secondo la stessa prospettazione della ricorrente - in un rapporto tra le parti già irrimediabilmente compromesso da anni a causa di incompatibilità caratteriali tra i coniugi.
Quanto poi alle condotte aggressive e denigratorie ascritte a , emerge agli atti che Parte_1
la ricorrente in data 19/03/2022 ha sporto denuncia querela nei confronti del marito ed è stato avviato un procedimento penale per il reato ex art. 572 c.p. Nel corso del procedimento penale, che – per quanto noto - è tuttora in corso, sono stati sentiti l'odierna ricorrente (in qualità di persona offesa),
(fratello della odierna ricorrente) e l'operatrice del centro antiviolenza che ha recepito Persona_5
le dichiarazioni di . I medesimi soggetti sono stati sentiti anche nel contesto del Parte_1
presente giudizio.
Ebbene, all'esito del giudizio, sulla base degli elementi disponibili, il Collegio deve in questa sede rilevare che la sintetica contestazione formulata da non appare né esaustiva né Parte_1
supportata da alcuna puntuale indicazione circostanziale (di tempo e di luogo) tale da consentire il vaglio sulla allegazione processuale. Infatti, la ricorrente ha descritto un matrimonio caratterizzato da costante tensione tra i coniugi e plurime condotte di sopraffazione da parte del marito, omettendo tuttavia di rappresentare dettagliatamente le condotte medesime con i dovuti riferimenti specifici. La narrazione, invero, non ha trovato sufficiente e adeguata prova nella scarsa documentazione allegata al ricorso (si noti che il documento di accesso al centro antiviolenza è privo di data) né nella versione fornita dai testi escussi, disponendo quindi oggi il Tribunale unicamente delle dichiarazioni fornite dalla stessa ricorrente, così come anche ribadite dalla medesima agli operatori del Parte_1
Centro Antiviolenza e al di lei fratello. Nondimeno, le dichiarazioni suddette non assumono un valore probatorio determinante nel contesto del presente giudizio, in quanto provenienti dalla parte attrice e, come tali, non sorrette dalla assunzione di responsabilità propria del teste. Peraltro, Persona_5
riferito quanto a lui dichiarato dalla sorella (cioè che il marito la trattava male e che i coniugi non andavano d'accordo), ha comunque precisato di non aver mai avuto occasione di vedere in prima persona litigi o segni di aggressione;
analogamente le operatrici del centro Kappadue hanno esposto unicamente quanto loro dichiarato da . Parte_1
In questo contesto, in difetto di un supporto probatorio solido, riservata all'autorità preposta ogni valutazione in ordine alla rilevanza penale dei fatti descritti, reputa il Tribunale che, tenuto conto delle verbalizzazioni e delle deduzioni della parte, le risultanze istruttorie non siano sufficienti per dimostrare la violazione dei doveri coniugali da parte del marito e la conseguente sua rilevanza causale nella frattura dell'unione matrimoniale. In particolare, non vi è prova del contegno aggressivo del marito (né delle altre condotte sopra elencate) e appare di fatto impossibile oggi accertare con univocità e concretezza, in assenza di riscontri oggettivi con riguardo al periodo precedente l'inizio della causa di separazione, se la fine del matrimonio sia conseguita in via esclusiva alla condotta del marito ovvero se l'allontanamento sentimentale sia conseguenziale a un logoramento del rapporto già esistente e risalente nel tempo, imputabile ad entrambi i coniugi.
Tutto ciò considerato, ribadito che i fatti penalmente rilevanti saranno accertati e valutati nel contesto del procedimento penale (se ancora in corso), un mancanza di prova circa le condotte contrarie ai doveri coniugali e la loro efficacia causale nel fallimento del matrimonio, la domanda di addebito deve essere respinta, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, 1° comma c.c..
*
La responsabilità genitoriale Per_ In punto di responsabilità genitoriale, considerato che nelle more del giudizio, e (nate il Per_2
29/09/2006) sono divenute maggiorenni, sebbene non economicamente autosufficiente, nulla deve essere disposto dal Tribunale.
Il Collegio si limita dunque a prendere atto che le figlie abitano con la madre e che non conservano alcuna frequentazione con il padre, che è da tempo assente.
* Contributo paterno al mantenimento delle figlie
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Invero, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, salvo che la situazione di dipendenza dai genitori derivi da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato del figlio (in termini, ex multis,
Sez. I Sentenza 23673 del 6/11/2006). In questo quadro di riferimento, “la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo
e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. Sez. VI-I 5 marzo 2018 n. 5088). È stato poi puntualmente precisato che l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita.
Per_ Nel caso di specie, pacificamente, e (nate il 29/09/2006 ) sono studentesse che, Per_2
coerentemente con la loro età, non hanno ancora completato il ciclo di studi;
peraltro, entrambe le ragazze presentano alcuni disturbi dell'apprendimento e fragilità che rendono per loro maggiormente Per_ gravosa la ricerca della indipendenza economica. e dunque, hanno tuttora la necessità Per_2
di essere sostenute e aiutate dai genitori al fine di completare il percorso formativo e in seguito inserirsi nel mondo lavorativo e reperire una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità.
Ritenuto dunque sussistente il presupposto per affermare la persistenza dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori, deve il Tribunale prendere atto dell'evoluzione della situazione personale e reddituale dei genitori come di seguito esposta, tenendo conto che le ragazze vivono con la madre in immobile preso in locazione con canone mensile di € 600. Risulta invero che ha conseguito una laurea in giurisprudenza in Romania e si è in Parte_1 seguito iscritta all'Università di Milano al fine di completare gli studi e ottenere il riconoscimento del titolo. Da quando è in Italia, ha esposto la ricorrente di lavorare saltuariamente come interprete e traduttrice nonché come consulente presso il Tribunale di Cremona, essendo iscritta nelle apposite liste. Ha precisato infine di aver frequentato un corso di formazione grazie al quale Parte_1
nel 2022 è riuscita ad avere un impiego, presso un'azienda di consulenza. Attualmente ella sta invece svolgendo un tirocinio per poter acquisire la qualifica di operatrice socio sanitaria.
Dalle dichiarazioni fiscali emergono i seguenti dati: nel 2020 ha maturato redditi imponibili per €
195,70 (C.U. 2021); nel 2021, redditi di € 1269,14 (CU 2022); il Mod. 730/2023 evidenzia redditi da lavoro dipendente per € 12.211,00 (imposta netta € 1122, addizionale regionale dovuta € 150, addizionale comunale dovuta € 0) – dati coerenti con le C.U. 2023 depositate;
la CU 2024, infine, attesta redditi da lavoro dipendente a tempo determinato di € 3661,30 (per 95 giorni lavorati, data cessazione rapporto di lavoro 26/04/2023), imposta netta € 352,79 oltre € 221,72 per compensi percepiti dal Tribunale di Cremona.
La ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto ogni mese dall'INPS l'indennità di frequenza in relazione alla condizione delle figlie, pari a circa € 300,00 ciascuna;
ella inoltre percepisce l'importo integrale dell'assegno unico di € 592 mensili.
Quanto, invece, a , emerge agli atti che egli, al momento dell'instaurazione del Parte_1
giudizio, era impiegato presso Italtrans spa con contratto a tempo indeterminato;
egli ha maturato un reddito pari a € 25832 nel 2018 (C.U. 2019), a € 26906,43 nel 2019 (C.U. 2020), a € 26610,82 nel
2020 (C.U. 2021), a € 26437, 71 nel 2021 (C.U. 2022), a € 909, 59 nel 2022 (C.U. 2023). Parte_1
in data 21 febbraio 2022 è stato licenziato ed è da allora irreperibile.
[...]
Attualmente, dunque, il Tribunale non ha disposizione dati certi in ordine alla condizione abitativa, economica e lavorativa del resistente. Nondimeno, è consolidato il principio secondo il quale la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richieda necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n.
975). Il Tribunale ritiene di poter effettuare tale ricostruzione sulla base dei dati disponibili e acquisiti, considerato che, comunque, il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuno, valutazione che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali, tanto che nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli. Tenuto conto che è dunque preciso onere dei genitori attivarsi, secondo le rispettive capacità e possibilità, per adempiere ai propri doveri anche economici nei confronti dei figli, ritenuto che il resistente, vista anche l'età (classe 1971), non sia limitato nella propria capacità lavorativa, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 500 mensili (€ 250 per ciascuna figlia), confermando i provvedimenti presidenziali.
La misura indicata appare proporzionata alla capacità reddituale di entrambi i genitori, come sopra meglio ricostruita anche all'esito del giudizio, nonché parametrata alle esigenze di vita di due ragazze appena maggiorenni, tenuto conto che il padre non sostiene oneri di mantenimento diretto. L'importo risulta dunque del tutto rispondente ai criteri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c. che presiedono alla determinazione giudiziale delle modalità e della misura con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli, tenendo conto comunque dei doveri che gravano sui figli adulti e degli emolumenti assistenziali percepiti, anche in ragione delle difficoltà economiche in cui versano i genitori.
Entrambi i genitori, infine, continueranno a concorrere al pagamento - al 50% - delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, non ravvisandosi alcuna ragione per derogare alla regola indicata.
Quanto all'assegno unico, evidenzia il Tribunale che nessuna statuizione deve essere assunta in Per_ merito, considerato che e (nate il 29/09/2006) sono ormai maggiorenni . L'emolumento, Per_2
dunque, in presenza di determinati presupposti, potrà essere erogato continuativamente al nucleo familiare (sino al compimento dei 21 anni delle figlie) e la domanda potrà essere presentata direttamente e autonomamente dalle figlie maggiorenni.
*
Contributo al mantenimento della moglie
Va premesso in diritto che, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione, anche da ultimo ribadito, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 27 luglio
2021 n. 21504/21). Se, dunque, l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non poter essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, all'esito del giudizio, reputa il Tribunale che non sussistano le condizioni per il riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento a carico del coniuge.
Richiamati, infatti, i dati reddituali delle parti sopra illustrati, deve rilevarsi che in Parte_1
questi anni, a seguito della separazione dal marito, ha reperito occupazioni, più o meno stabili come interprete, traduttrice, impiegata;
la stessa, pertanto, risulta dotata di comprovata e dimostrata capacità lavorativa. Del resto, ella è dotata di formazione specifica (è laureata, ha svolto un corso di formazione nel 2022 e sta svolgendo un tirocinio come OSS) e di esperienza professionale, elementi che le consentono di reperire una occupazione tale da garantirle l'indipendenza economica.
Deve peraltro rilevarsi che il coniuge richiedente l'assegno in proprio favore è tenuto a dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, quantomeno dando evidenza in modo puntuale della propria attuale situazione economico-patrimoniale; evidenzia il Tribunale che non è dato sapere se il tirocinio in corso di svolgimento sia retribuito e preordinato all'assunzione.
D'altra parte, per quanto noto, il resistente è stato licenziato e non è dato sapere se egli goda di redditi stabili.
Alla luce di tutti questi elementi, valorizzata la capacità lavorativa e la potenzialità di guadagno della ricorrente, tenuto conto che non è dimostrato alcun divario reddituale tra le parti, valutata la funzione assistenziale dell'assegno di mantenimento, in mancanza peraltro di qualsivoglia deduzione e/o prova in ordine a uno specifico tenore di vita, rimasto del tutto indimostrato, considerato altresì che ha goduto per oltre tre anni di un contributo economico proprio al fine di consentirle Parte_1
di rendersi del tutto autonoma, la domanda deve essere rigettata.
Reputa il Collegio che la statuizione debba farsi decorrere dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, in considerazione dell'evoluzione della situazione lavorativa e reddituale delle parti in corso di processo, evidenziato che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio, ferma sino a tale momento l'efficacia dei provvedimenti provvisori, in ragione del diverso quadro fattuale e probatorio esistente al momento in cui essi sono stati assunti.
* le spese di lite Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda anche istruttoria disattesa, nella contumacia della parte resistente così decide:
1) DICHIARA, la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Iasi (Romania) in data 30/08/2000 Parte_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di TO Vimercati anno 2020, n. 6, parte II, serie C);
2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione, per i motivi dedotti in espositiva;
3) PONE a carico di , quale contributo al mantenimento indiretto delle figlie Parte_1
Per_
e (nate il 29/09/2006 ), il pagamento della somma mensile complessiva di euro Per_2
500,00 (€ 250 mensili), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat da corrispondersi a
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese Parte_1
straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4) RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente (ferme le statuizioni temporanee sino alla mensilità di marzo 2025);
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di TO Vimercati per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 24/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 25/11/2021,
DA
(cf: nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. MORUZZI LAURA SOFIA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20/11/2024
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata telematicamente il 29/10/2024: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito.
Per_ nulla disporre in merito all'affido delle figlie e stante la maggiore età delle stesse;
Per_2
disporre che il marito versi alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa,
l'importo di euro 200,00 mensili e che versi a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, maggiorenni e non economicamente indipendenti, l'importo di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascuna figlia), somme rivalutabili secondo gli indici istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo Aiaf.
Disporre che l'assegno unico – se dovuto - spetti alla moglie in quanto genitore presso il quale le figlie vivono, e che le detrazioni per le figlie restino interamente in capo alla moglie.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sulla seguente circostanza: 4) Vero che durante il matrimonio in più occasioni ha picchiato la moglie con calci e pugni anche Parte_1
Per_ di fronte alle figlie e che di questi fatti sono state informate le psicologhe che seguono ed Per_2
e le assistenti sociali di TO Vimercati e di Crema (testi dott.ssa dott.ssa Testimone_1
dott.ssa , dott.ssa Tes_2 Per_3 Persona_4 Testimone_3 Testimone_4
Per_ Si indicano a testi: - Dott.ssa c/o ANFASS di Crema (segue ). - Dott.ssa Testimone_1 Tes_2
Per_ (psicologa che segue , Dott.ssa (psicologa che segue ), dott.ssa Per_2 Per_3 Persona_4
(neuropsichiatra) presso reparto di Neuropsichiatria dell'Ospedale di Crema. - Assistenti sociali: di TO Vimercati, del Comune di Crema.” Testimone_3 Testimone_4
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 25/11/2021, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito con in Iasi (Romania) in data 30/08/2000 (trascritto presso gli atti dello Parte_1
Stato civile del Comune di TO Vimercati anno 2020, n. 6, parte II, serie C), unione dalla quale
Per_ sono nate le figlie e (nate il 29/09/2006 ), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Per_2 separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. La ricorrente chiedeva altresì l'affidamento in via esclusiva delle figlie minori, con collocamento prevalente delle stesse presso di sé, e inoltre, un assegno complessivo di mantenimento indiretto da parte del padre in favore delle figlie pari a €
800 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva infine di porre a carico Parte_1
del coniuge un assegno di mantenimento per sé di € 200 mensili, l'attribuzione degli assegni familiari alla madre, con corresponsione diretta da parte del datore di lavoro del marito, nonché, in via subordinata, il sequestro inaudita altera parte delle somme dovute a tale titolo.
All'udienza presidenziale del 21/12/2021 compariva la sola parte ricorrente;
il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, in via provvisoria così disponeva: affidava le figlie minori in via esclusiva alla madre;
poneva a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva il versamento diretto degli assegni familiari alla madre da parte di “Italtrans spa”; disponeva l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento di € 150 mensili.
In data 28/12/2021 la parte ricorrente depositava memoria integrativa. All'udienza del 17/02/2022, rilevata la tardività della notificazione dell'ordinanza presidenziale, il Giudice istruttore ne disponeva la rinnovazione;
alla successiva udienza del 20/06/2022, rilevato che la notificazione nella nuova residenza del resistente non si era perfezionata nei termini, il Giudice ordinava il rinnovo dell'adempimento.
All'esito della successiva udienza di comparizione, sentita la parte ricorrente, il Giudice istruttore assegnava i termini ex art. 183 co. VI c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice con ordinanza del 15/06/2023 ammetteva la prova per testi capitolata dalla ricorrente e disponeva indagini patrimoniali sul resistente.
Esaurita l'istruzione, all'udienza del 15/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra trascritte e la causa veniva rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/03/2025.
*
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità rumena, è in Italia l'ultima residenza abituale degli stessi;
è, altresì, applicabile la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi, ex art. 8 lett. A) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole e del coniuge ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera b), c) e d); la legge applicabile alla obbligazioni è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal
Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio in Iasi Parte_1 Parte_1
(Romania) in data 30/08/2000 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di TO
Vimercati anno 2020, n. 6, parte II, serie C).
Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie e (nate il 29/09/2006). Per_2 Il carattere contenzioso del presente giudizio, la mancata costituzione del resistente, nonostante la regolarità della notifica, le allegazioni della ricorrente versate in atti e la separazione di fatto tra i coniugi sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
*
l'addebito della separazione
Nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto che la separazione personale dal marito venisse addebitata a quest'ultimo sottolineando come le condotte distaccate e denigratorie tenute dal resistente fin dagli inizi del matrimonio avessero reso la convivenza intollerabile, tanto da spingerla ad abbandonare il tetto familiare. Più in dettaglio, la ricorrente ha rimarcato come il marito si fosse sempre disinteressato alla gestione del menage domestico e della prole, venendo meno al dovere di collaborazione morale e materiale nell'interesse della famiglia;
ella ha aggiunto che Parte_1
ha assunto, in costanza di matrimonio, un contegno aggressivo, verbalmente e fisicamente, tanto da costringerla a rivolgersi al centro antiviolenza di Crema, in data non meglio precisata. La ricorrente ha altresì affermato che il marito sarebbe venuto meno anche agli obblighi di rispetto e fedeltà, chattando e scambiando video a sfondo sessuale con altre donne.
Rilevate le allegazioni di parte, preme rammentare, in diritto, che, affinché possa essere addebitata a uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass.23.5.2008 n.13431). In altre parole, ai fini dell'addebito, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto, ponderando se vi sia stata la violazione di uno specifico dovere e in quale misura tale condotta abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Ebbene, nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito, in difetto di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati e, dall'altro, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio.
Più in dettaglio, innanzitutto, in modo generico, la ricorrente ha dichiarato di non essere mai stata supportata dal marito nella gestione della casa, della famiglia e della salute precaria delle figlie. Le predette accuse, afferenti al contegno del marito nel corso degli anni, tuttavia, appaiono già di per sé del tutto generiche, fumose, prive di qualsivoglia elemento di significatività ai fini della dimostrazione della violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e soprattutto sono rimaste prive di qualsivoglia supporto probatorio, in difetto peraltro di una puntuale richiesta istruttoria in merito.
La ricorrente ha posto alla base della domanda di addebito anche condotte fedifraghe e irrispettose del marito;
anch' esse, tuttavia, sono state chiaramente declinate in modo del tutto generico e indeterminato e sono risultate sfornite di qualsivoglia riscontro, per vero inserendosi - secondo la stessa prospettazione della ricorrente - in un rapporto tra le parti già irrimediabilmente compromesso da anni a causa di incompatibilità caratteriali tra i coniugi.
Quanto poi alle condotte aggressive e denigratorie ascritte a , emerge agli atti che Parte_1
la ricorrente in data 19/03/2022 ha sporto denuncia querela nei confronti del marito ed è stato avviato un procedimento penale per il reato ex art. 572 c.p. Nel corso del procedimento penale, che – per quanto noto - è tuttora in corso, sono stati sentiti l'odierna ricorrente (in qualità di persona offesa),
(fratello della odierna ricorrente) e l'operatrice del centro antiviolenza che ha recepito Persona_5
le dichiarazioni di . I medesimi soggetti sono stati sentiti anche nel contesto del Parte_1
presente giudizio.
Ebbene, all'esito del giudizio, sulla base degli elementi disponibili, il Collegio deve in questa sede rilevare che la sintetica contestazione formulata da non appare né esaustiva né Parte_1
supportata da alcuna puntuale indicazione circostanziale (di tempo e di luogo) tale da consentire il vaglio sulla allegazione processuale. Infatti, la ricorrente ha descritto un matrimonio caratterizzato da costante tensione tra i coniugi e plurime condotte di sopraffazione da parte del marito, omettendo tuttavia di rappresentare dettagliatamente le condotte medesime con i dovuti riferimenti specifici. La narrazione, invero, non ha trovato sufficiente e adeguata prova nella scarsa documentazione allegata al ricorso (si noti che il documento di accesso al centro antiviolenza è privo di data) né nella versione fornita dai testi escussi, disponendo quindi oggi il Tribunale unicamente delle dichiarazioni fornite dalla stessa ricorrente, così come anche ribadite dalla medesima agli operatori del Parte_1
Centro Antiviolenza e al di lei fratello. Nondimeno, le dichiarazioni suddette non assumono un valore probatorio determinante nel contesto del presente giudizio, in quanto provenienti dalla parte attrice e, come tali, non sorrette dalla assunzione di responsabilità propria del teste. Peraltro, Persona_5
riferito quanto a lui dichiarato dalla sorella (cioè che il marito la trattava male e che i coniugi non andavano d'accordo), ha comunque precisato di non aver mai avuto occasione di vedere in prima persona litigi o segni di aggressione;
analogamente le operatrici del centro Kappadue hanno esposto unicamente quanto loro dichiarato da . Parte_1
In questo contesto, in difetto di un supporto probatorio solido, riservata all'autorità preposta ogni valutazione in ordine alla rilevanza penale dei fatti descritti, reputa il Tribunale che, tenuto conto delle verbalizzazioni e delle deduzioni della parte, le risultanze istruttorie non siano sufficienti per dimostrare la violazione dei doveri coniugali da parte del marito e la conseguente sua rilevanza causale nella frattura dell'unione matrimoniale. In particolare, non vi è prova del contegno aggressivo del marito (né delle altre condotte sopra elencate) e appare di fatto impossibile oggi accertare con univocità e concretezza, in assenza di riscontri oggettivi con riguardo al periodo precedente l'inizio della causa di separazione, se la fine del matrimonio sia conseguita in via esclusiva alla condotta del marito ovvero se l'allontanamento sentimentale sia conseguenziale a un logoramento del rapporto già esistente e risalente nel tempo, imputabile ad entrambi i coniugi.
Tutto ciò considerato, ribadito che i fatti penalmente rilevanti saranno accertati e valutati nel contesto del procedimento penale (se ancora in corso), un mancanza di prova circa le condotte contrarie ai doveri coniugali e la loro efficacia causale nel fallimento del matrimonio, la domanda di addebito deve essere respinta, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, 1° comma c.c..
*
La responsabilità genitoriale Per_ In punto di responsabilità genitoriale, considerato che nelle more del giudizio, e (nate il Per_2
29/09/2006) sono divenute maggiorenni, sebbene non economicamente autosufficiente, nulla deve essere disposto dal Tribunale.
Il Collegio si limita dunque a prendere atto che le figlie abitano con la madre e che non conservano alcuna frequentazione con il padre, che è da tempo assente.
* Contributo paterno al mantenimento delle figlie
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Invero, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, salvo che la situazione di dipendenza dai genitori derivi da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato del figlio (in termini, ex multis,
Sez. I Sentenza 23673 del 6/11/2006). In questo quadro di riferimento, “la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo
e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. Sez. VI-I 5 marzo 2018 n. 5088). È stato poi puntualmente precisato che l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita.
Per_ Nel caso di specie, pacificamente, e (nate il 29/09/2006 ) sono studentesse che, Per_2
coerentemente con la loro età, non hanno ancora completato il ciclo di studi;
peraltro, entrambe le ragazze presentano alcuni disturbi dell'apprendimento e fragilità che rendono per loro maggiormente Per_ gravosa la ricerca della indipendenza economica. e dunque, hanno tuttora la necessità Per_2
di essere sostenute e aiutate dai genitori al fine di completare il percorso formativo e in seguito inserirsi nel mondo lavorativo e reperire una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità.
Ritenuto dunque sussistente il presupposto per affermare la persistenza dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori, deve il Tribunale prendere atto dell'evoluzione della situazione personale e reddituale dei genitori come di seguito esposta, tenendo conto che le ragazze vivono con la madre in immobile preso in locazione con canone mensile di € 600. Risulta invero che ha conseguito una laurea in giurisprudenza in Romania e si è in Parte_1 seguito iscritta all'Università di Milano al fine di completare gli studi e ottenere il riconoscimento del titolo. Da quando è in Italia, ha esposto la ricorrente di lavorare saltuariamente come interprete e traduttrice nonché come consulente presso il Tribunale di Cremona, essendo iscritta nelle apposite liste. Ha precisato infine di aver frequentato un corso di formazione grazie al quale Parte_1
nel 2022 è riuscita ad avere un impiego, presso un'azienda di consulenza. Attualmente ella sta invece svolgendo un tirocinio per poter acquisire la qualifica di operatrice socio sanitaria.
Dalle dichiarazioni fiscali emergono i seguenti dati: nel 2020 ha maturato redditi imponibili per €
195,70 (C.U. 2021); nel 2021, redditi di € 1269,14 (CU 2022); il Mod. 730/2023 evidenzia redditi da lavoro dipendente per € 12.211,00 (imposta netta € 1122, addizionale regionale dovuta € 150, addizionale comunale dovuta € 0) – dati coerenti con le C.U. 2023 depositate;
la CU 2024, infine, attesta redditi da lavoro dipendente a tempo determinato di € 3661,30 (per 95 giorni lavorati, data cessazione rapporto di lavoro 26/04/2023), imposta netta € 352,79 oltre € 221,72 per compensi percepiti dal Tribunale di Cremona.
La ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto ogni mese dall'INPS l'indennità di frequenza in relazione alla condizione delle figlie, pari a circa € 300,00 ciascuna;
ella inoltre percepisce l'importo integrale dell'assegno unico di € 592 mensili.
Quanto, invece, a , emerge agli atti che egli, al momento dell'instaurazione del Parte_1
giudizio, era impiegato presso Italtrans spa con contratto a tempo indeterminato;
egli ha maturato un reddito pari a € 25832 nel 2018 (C.U. 2019), a € 26906,43 nel 2019 (C.U. 2020), a € 26610,82 nel
2020 (C.U. 2021), a € 26437, 71 nel 2021 (C.U. 2022), a € 909, 59 nel 2022 (C.U. 2023). Parte_1
in data 21 febbraio 2022 è stato licenziato ed è da allora irreperibile.
[...]
Attualmente, dunque, il Tribunale non ha disposizione dati certi in ordine alla condizione abitativa, economica e lavorativa del resistente. Nondimeno, è consolidato il principio secondo il quale la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richieda necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n.
975). Il Tribunale ritiene di poter effettuare tale ricostruzione sulla base dei dati disponibili e acquisiti, considerato che, comunque, il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuno, valutazione che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali, tanto che nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli. Tenuto conto che è dunque preciso onere dei genitori attivarsi, secondo le rispettive capacità e possibilità, per adempiere ai propri doveri anche economici nei confronti dei figli, ritenuto che il resistente, vista anche l'età (classe 1971), non sia limitato nella propria capacità lavorativa, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 500 mensili (€ 250 per ciascuna figlia), confermando i provvedimenti presidenziali.
La misura indicata appare proporzionata alla capacità reddituale di entrambi i genitori, come sopra meglio ricostruita anche all'esito del giudizio, nonché parametrata alle esigenze di vita di due ragazze appena maggiorenni, tenuto conto che il padre non sostiene oneri di mantenimento diretto. L'importo risulta dunque del tutto rispondente ai criteri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c. che presiedono alla determinazione giudiziale delle modalità e della misura con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli, tenendo conto comunque dei doveri che gravano sui figli adulti e degli emolumenti assistenziali percepiti, anche in ragione delle difficoltà economiche in cui versano i genitori.
Entrambi i genitori, infine, continueranno a concorrere al pagamento - al 50% - delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, non ravvisandosi alcuna ragione per derogare alla regola indicata.
Quanto all'assegno unico, evidenzia il Tribunale che nessuna statuizione deve essere assunta in Per_ merito, considerato che e (nate il 29/09/2006) sono ormai maggiorenni . L'emolumento, Per_2
dunque, in presenza di determinati presupposti, potrà essere erogato continuativamente al nucleo familiare (sino al compimento dei 21 anni delle figlie) e la domanda potrà essere presentata direttamente e autonomamente dalle figlie maggiorenni.
*
Contributo al mantenimento della moglie
Va premesso in diritto che, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione, anche da ultimo ribadito, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 27 luglio
2021 n. 21504/21). Se, dunque, l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non poter essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, all'esito del giudizio, reputa il Tribunale che non sussistano le condizioni per il riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento a carico del coniuge.
Richiamati, infatti, i dati reddituali delle parti sopra illustrati, deve rilevarsi che in Parte_1
questi anni, a seguito della separazione dal marito, ha reperito occupazioni, più o meno stabili come interprete, traduttrice, impiegata;
la stessa, pertanto, risulta dotata di comprovata e dimostrata capacità lavorativa. Del resto, ella è dotata di formazione specifica (è laureata, ha svolto un corso di formazione nel 2022 e sta svolgendo un tirocinio come OSS) e di esperienza professionale, elementi che le consentono di reperire una occupazione tale da garantirle l'indipendenza economica.
Deve peraltro rilevarsi che il coniuge richiedente l'assegno in proprio favore è tenuto a dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, quantomeno dando evidenza in modo puntuale della propria attuale situazione economico-patrimoniale; evidenzia il Tribunale che non è dato sapere se il tirocinio in corso di svolgimento sia retribuito e preordinato all'assunzione.
D'altra parte, per quanto noto, il resistente è stato licenziato e non è dato sapere se egli goda di redditi stabili.
Alla luce di tutti questi elementi, valorizzata la capacità lavorativa e la potenzialità di guadagno della ricorrente, tenuto conto che non è dimostrato alcun divario reddituale tra le parti, valutata la funzione assistenziale dell'assegno di mantenimento, in mancanza peraltro di qualsivoglia deduzione e/o prova in ordine a uno specifico tenore di vita, rimasto del tutto indimostrato, considerato altresì che ha goduto per oltre tre anni di un contributo economico proprio al fine di consentirle Parte_1
di rendersi del tutto autonoma, la domanda deve essere rigettata.
Reputa il Collegio che la statuizione debba farsi decorrere dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, in considerazione dell'evoluzione della situazione lavorativa e reddituale delle parti in corso di processo, evidenziato che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio, ferma sino a tale momento l'efficacia dei provvedimenti provvisori, in ragione del diverso quadro fattuale e probatorio esistente al momento in cui essi sono stati assunti.
* le spese di lite Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda anche istruttoria disattesa, nella contumacia della parte resistente così decide:
1) DICHIARA, la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Iasi (Romania) in data 30/08/2000 Parte_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di TO Vimercati anno 2020, n. 6, parte II, serie C);
2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione, per i motivi dedotti in espositiva;
3) PONE a carico di , quale contributo al mantenimento indiretto delle figlie Parte_1
Per_
e (nate il 29/09/2006 ), il pagamento della somma mensile complessiva di euro Per_2
500,00 (€ 250 mensili), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat da corrispondersi a
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese Parte_1
straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4) RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente (ferme le statuizioni temporanee sino alla mensilità di marzo 2025);
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di TO Vimercati per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 24/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato