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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1815/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1815/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti NICCOLÒ Parte_1 C.F._1
SE, IM SA e RE LL, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) - già “ e “ Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 [...]
, (c.f. ) e Controparte_3 Controparte_4 C.F._2 CP_5
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti VALENTINA
[...] C.F._3
ME e TA NI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza n. 2136/2023 del
Tribunale di Firenze,
- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti tutti nei confronti di Parte_1 per il delitto di diffamazione aggravata dall'utilizzo del mezzo della stampa (artt. 57,
595.1 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948), la natura di illecito extracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 c.c.) e per l'effetto, condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore, ex artt. 185 c.p., 1226, 2056 e 2059 c.c. e 12 legge n. 47/1948 indicati nella somma di € 2.000.000,00, salva quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
- in ipotesi, ferma la declaratoria di responsabilità dei convenuti (quale Controparte_4 direttore responsabile), e (quali editori) nei Controparte_2 Controparte_6 confronti di per tutti i fatti di diffamazione aggravata dall'utilizzo del mezzo Parte_1 della stampa (artt. 57, 595.1 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948) esposti nell'atto di citazione del 6 luglio 2020, la natura di illecito extracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 c.c.) e la condanna, in solido fra loro, al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore, ex artt. 185 c.p., 1226, 2056 e 2059
c.c. e 12 legge n. 47/1948, indicati nella somma di € 2.000.000,00, salva quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, voglia il Tribunale accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità del convenuto (nella qualità di Controparte_5 articolista) nei confronti di per i fatti di diffamazione aggravata dall'utilizzo Parte_1 del mezzo della stampa (art. 595.1 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948) realizzati mediante gli articoli del 29 aprile 2019, 1° luglio 2019, 14 dicembre 2019 e la natura di illecito extracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 c.c.) e, per l'effetto, condannarlo, in solido con (quale direttore responsabile) con e con Controparte_4 Controparte_2 [...]
(quali editori), al risarcimento dei danni morali, esistenziali, Controparte_6 patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore, ex artt. 185 c.p., 1226, 2056 e 2059
c.c. e 12 legge n. 47/1948 nella limitata somma che sarà ritenuta di giustizia;
- ordinare, in ogni caso, la pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza a cura dell'attore e a spese delle parti convenute sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La
Repubblica", " ", " , "La ", “ ”, " CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 [...]
", ”, ", " "; CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
- ordinare la pubblicazione dell'intera emananda sentenza a spese delle parti convenute sul periodico cartaceo “La Verità” entro un mese dal deposito della sentenza e per un periodo di almeno cinque giorni consecutivi (ex art. 9 legge n. 47/1948); ordinare la pubblicazione dell'intera emananda sentenza a spese delle parti convenute nel periodico digitale “La Verità digitale” per almeno cinque anni consecutivi dal giorno successivo al deposito della sentenza (ex art. 9 legge n. 47/1948).
- Condannare le parti convenute alla refusione delle spese di lite di primo e di secondo grado e alla restituzione all'appellante delle somme pagate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, confermare in toto la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2163/2023 resa all'esito della causa R.G. 7616/2020, con vittoria delle spese legali anche con riferimento anche al secondo grado di giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2163/2023 del Tribunale di Firenze, in materia di diffamazione a mezzo stampa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze e Parte_1 CP_2 Controparte_6
[...
quali editori, , quale direttore della testata e articolista, nonché Controparte_4
quale articolista, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei Controparte_5 danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali causatigli, quantificati nella somma di € 2.000.000,00, nonché la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il " e "La CP_7
. CP_8
A supporto della propria pretesa, aveva dedotto che nel caso in esame erano ravvisabili:
a) una diffamazione “a formazione progressiva” perpetrata in suo danno con la pubblicazione di ben 583 articoli e 134 prime pagine in cui egli era identificato con l'epiteto di “bullo”: addirittura, il quotidiano, se in un primo momento lo aveva identificato come “ il bullo”, per poi evolversi in “ il Bullo di Parte_1 Parte_1
”, e poi ancora in “il Bullo di ”, aveva a finito per identificarlo Per_1 Per_1 Per_ direttamente come “il ” (con la “B” maiuscola in modo da individuarne la persona) senza più fare riferimento né al suo nome o cognome, né al paese di Rignano sull'Arno, di talché per le migliaia e migliaia di lettori del quotidiano “La Verità” non era più neppure necessario specificare chi si celasse dietro l'espressione “il LO, essendo inequivocabile che ci si riferisse a con un'evidente lesione non soltanto dell'onore e della Parte_1 reputazione, ma altresì dell'identità personale quale bene costituzionalmente garantito all'art. 2 della Costituzione;
non solo: egli era stato sistematicamente appellato con offese ancor più pesanti quali – a titolo di mero esempio – “ ”, “ Persona_3 Per_4
”, “ ”, “ ”, “ ” EM AZ,
[...] Per_5 Persona_6 Persona_7 senza che tali gravissime condotte potessero essere scriminate dal diritto di critica;
b) una pluralità di campagne stampa diffamatorie, in relazione a cinque casi di cronaca giudiziaria (1. “il caso dei fratelli;
2. “i casi relativi ai processi dei signori Per_8
e ; 3. “il caso PE”; 4. “il caso Consip”; 5. “il caso Air Force CP_15 CP_16
EN”), realizzate adottando forme comunicative suggestionanti (titolazioni ambigue, ricorso “sapiente” e continuo all'uso del neretto, accostamenti allusivi, anche per il tramite di un linguaggio associativo, epiteti offensivi e ridicolizzanti), al fine di portare il lettore a ritenere – senza alcun fondamento - che fosse effettivamente Parte_1 coinvolto (nella veste, se non di indagato, di deus ex machina, responsabile sostanziale,
“connivente”, colui che sovrintende) nei fatti narrati;
c) sei singoli articoli, e plurime titolazioni, aventi autonoma valenza diffamatoria.
I convenuti si erano costituiti in giudizio contestando ogni addebito ed invocando l'esimente del diritto di critica.
Il tribunale con sentenza 2163/23 ha respinto la domanda e condannato l'attore alle spese di lite, così argomentando:
“La domanda dell'attore è infondata per i seguenti motivi.
Sul primo gruppo di condotte ossia i 583 articoli pubblicati da in cui CP_2
figurerebbero gli epiteti riferiti a di “ bullo di Rignano, gran cazzaro, Pt_1 Per_2 Per_5
premier cazzaro, ducetto fiorentino”, espressioni giudicate alla lunga, per la loro ripetizione, espressive della diffamazione in fattispecie a formazione progressiva, con danno alla personalità, deve darsi conto del fatto che la stessa giurisprudenza italiana e ancor più quella internazionale sono molto tolleranti con riguardo agli epiteti ai politici e alla critica politica e satira politica, considerate un pilastro di democrazia.
In particolare, per quanto riguarda il carattere «necessario in una società democratica» di un'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione i principi sono stati sintetizzati nella sentenza c. ZE ([GC], n. 56925/08, § 48, 29 marzo 2016) in questi Per_9
termini: « La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti su cui si basa una società democratica, ed è una delle condizioni primarie del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno. Fatto salvo il paragrafo 2 dell'articolo 10, essa vale non soltanto per le
«informazioni» o le «idee» accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che urtano, scioccano o inquietano: così esigono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali non esiste una «società democratica». Come sancita dall'articolo 10, tale libertà è soggetta a eccezioni, che sono tuttavia di interpretazione restrittiva, e la necessità di limitarla deve essere accertata in maniera convincente (...). ii. L'aggettivo «necessarie», ai sensi dell'articolo 10 § 2, implica un
«bisogno sociale imperioso». Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per valutare l'esistenza di un tale bisogno, margine che è tuttavia associato a un controllo europeo riguardante sia la legge che le decisioni che la applicano, anche quando queste ultime provengono da una giurisdizione indipendente. La Corte è dunque competente per decidere in ultima analisi sulla questione se una «restrizione» si concili con la libertà di espressione protetta dall'articolo 10. iii. Quando esercita il suo controllo, la Corte non ha il compito di sostituirsi alle autorità nazionali competenti, ma di verificare, sotto il profilo dell'articolo
10, le decisioni emesse da queste ultime in virtù del loro potere discrezionale.
36. La Corte rammenta che l'articolo 10 § 2 non lascia spazio per restrizioni della libertà di espressione nell'ambito del discorso e del dibattito politico – nel quale la libertà di espressione assume la massima importanza – o delle questioni di interesse generale
(DO, KO e UL c. Francia [GC], nn. 21279/02 e 36448/02, § 46,
CEDU 2007 IV).
I limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di una personalità o di un partito politico che nei confronti di un semplice cittadino: a differenza di quest'ultimo, i primi si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini;
di conseguenza, essi devono dimostrare una maggiore tolleranza ( c. Ungheria, n. 11257/16, § Persona_10
81, 4 dicembre 2018).
Una personalità politica ha certamente diritto a che la sua reputazione sia protetta, anche fuori dall'ambito della sua vita privata, ma gli imperativi di questa protezione devono essere bilanciati con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche, e le eccezioni alla libertà di espressione richiedono un'interpretazione stretta (si vedano
[...]
e c. Spagna, nn. 51168/15 e 51186/15, § 32, 13 marzo 2018, e i CP_17 CP_18
riferimenti ivi citati).
Inoltre, anche se il diritto alla protezione della reputazione è un diritto che rientra, in quanto elemento della vita privata, nell'articolo 8 della Convenzione, affinché sia applicabile quest'ultimo articolo l'offesa alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità, ed essere stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per il godimento personale del diritto al rispetto Pagina 30 della vita privata. Questa condizione vale per la reputazione sociale in generale e per la reputazione professionale in particolare ( e altri c. Bosnia Pt_2 Persona_11
Erzegovina [GC], nn. 17224/11, §§ 76 e 105-106, 27 giugno 2017).
Si veda anche la decisione assunta su due ricorsi riuniti dalla Corte di Strasburgo in data
24 September 2019 (case of UN IO and OM da CR v. AL Per_12
ricorsi n. 75637/13 and 8114/14) con riferimento all'art. 10 convenzione, con condanna del Portogallo per illecita restrizione della libertà di espressione dove si esclude caratteri diffamatorio all'epiteto “idiotic” frequentemente attribuito ad un certo uomo di spicco, e dove i afferma che anche un linguaggio esagerato e provocatorio è protetto dall'art. 10, che prevale sulla reputazione che si assume lesa, per cui costituisce un attacco ai diritti sanciti dalla CEDU la condanna interna al risarcimento del danno a carico del giornalista:
Paragrafo 48.
[…]
Dunque effettivamente l'art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo viene interpretata in senso di massima espansione della libertà di espressione in caso di critica politica o di satira politica, senza quasi alcun limite, come correttamente sostengono i convenuti.
Per quanto concerne la giurisprudenza italiana, che non può che muoversi nel solco di quella europea, si cita la sent. del trib. GIP di Roma dott.ssa Angela Salvio n.
17366/2011 confermata anche in appello, sul caso , che aveva Persona_13
riportato le considerazioni della stampa internazionale sul primo ministro “libidinoso” con una panoramica piuttosto graffiante della stampa internazionale;
anche Per_14
detto tribunale esprime proprio questo concetto secondo cui l'art. 21 della Cost. è teso “a proteggere la libertà proprio di quelle opinioni che urtano, scuotono o inquietano”; anche lì aveva chiesto 1 milione di euro di danni ma la richiesta venne rigettata con Per_14
archiviazione penale delle accuse in conformità alle richieste del pubblico ministero e sentenza confermata dalla Corte d'Appello. Significativa sul tema della critica politica è anche ad es. Cass. pen., 48712/14) che recita: “la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di critica (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010 - dep.
27/01/2011, Rv. 249708); l'esercizio del diritto in parola consente l'utilizzo di Per_15
espressioni forti ed anche suggestive al fine di rendere efficace il Pagina 31 discorso e richiamare l'attenzione di chi ascolta….. omissis… il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica…..omissis.
Oltre a queste pronunce richiamate ex multiis, vi sono poi anche dei casi specifici in cui sono stati considerati non diffamatori degli epiteti molto simili a quelli di cui oggi si duole il senatore ià primo Ministro. Pt_1
Parte convenuta ha prodotto una gran quantità di documenti tratti da articoli di altri giornali che riportano questi stessi epiteti: EN duce, o EN ducetto o EN bullo di a significare che essi non erano impiegati esclusivamente dai convenuti;
ad es. Per_1
ha prodotto la copertina di un libro venduto su Amazon dello scrittore dal Persona_16
titolo “Il Ducetto di sull'Arno” con la foto dell'attore; anche su Dagospia compare Per_1
in data 23.11.2020 un articolo caricaturale che ritrae in tenuta militare con la Pt_1
scritta: Idem altri articoli anche riferiti ad altri politici;
addirittura, dal doc. Per_17
17 prodotto dai convenuti emerge che lo stesso su nel 2018 ha Pt_1 CP_19
dichiarato: “Credo che abbia fatto il bullo con 629 poveri disgraziati ma non Per_18
cambia niente”. L'articolo titola in grande con immagine di fa il Pt_1 Pt_1 Per_18
bullo. C'è poi il doc. 23/10/2020 di che epìteta sia che : Parte_3 Per_18 Pt_1
[. « è un fascista, un bullo». L'Italia di oggi vista da Per_18 Pt_1 Parte_3
https://espresso.repubblica.it/attualita/2018/07/18/news/giampaolo-pansa- CP_20
1/4 « è un fascista, un Email_1 Email_2 Per_18 Pt_1
bullo». L'Italia di oggi vista da «Il ministro dell'Interno è un uomo Parte_3
prepotente. E poi questa arroganza e questa impreparazione, che si accoppia con quella del
18 luglio 2018 E ancora l'articolo del 16/10/2020 Controparte_21
contro "È un capetto e un ducetto. E le ha sbagliate tutte" - Persona_19 Pt_1
IlGiornale.it https://www.ilgiornale.it/news/massimo-cacciari-
contro
-renzi-capetto-e- ducetto-e-ha-1612714.html 1/2 - Ven, 07/12/2018 - 14:03 Il filosofo non le Parte_4
manda a dire all'ex segretario del Partito Democratico. E su "Divorerà il Per_18
Movimento 5 Stelle" Tralasciando dunque di riportare anche tutti gli altri documenti prodotti dai convenuti si può concludere che l'attributo “bullo” quand'anche ripetuto e diffusamente impiegato verso uno stesso uomo politico non possa essere considerato diffamatorio per l'ampia disamina giurisprudenziale sopraesposta, nazionale ed internazionale.
D'altra parte emerge dallo stesso vocabolario che il termine “bullo” abbia una duplice valenza: negativa di “tepistaccio” e positiva di “bellimbusto” ma entrambe sono non diffamatorie per un uomo politico in un contesto in cui il giornalista riporti fatti politici e inchieste giornalistiche o della magistratura aventi un nucleo fattuale effettivo come accade dalla disamina degli articoli prodotti dall'attore.
Queste conclusioni si confermano legittime se si guarda ad es. alla sorte che ha visto il termine moderno “cazzaro”, che è stato considerato giudizialmente non diffamatorio da parte ad es. del GIP di Milano nel proced. 39018/2018 a proposito della querela di Per_18
contro che lo aveva definito “cazzaro verde” (vd. Doc. 18 parte convenuta). Il Parte_5
Giudice afferma in quel caso che il termine “cazzaro” non è offensivo, volendo significare
“fanfarone” come intendeva dire a proposito dei fatti narrati. Parte_5
Per_1 Analogamente può dirsi per il termine o , ritenuti non diffamatori Per_5 Per_20
da ampia giurisprudenza penale e civile citata anche dai convenuti. Pagina 32 La legittimità di un'informazione anche congetturale trova conferma peraltro nelle sentenze citate dai convenuti e anche ad es. in cass. Pen. 7340/2019, dove si è affermato: il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Proprio perché l'esercizio del diritto di critica non si concretizza nella mera narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio e, più in generale, di un'opinione, perché assuma valenza scriminante è necessario che venga esercitato entro precisi limiti, individuati essenzialmente nel limite dell'interesse pubblico alla conoscenza di fatti e di opinioni, nel limite della continenza espressiva e in quello della verità dei fatti posti a fondamento della critica. Le ampie maglie della critica politica e nell'espressione anche semantica dei giudizi valutativi negativi agli uomini politici è stata riportata anche nella sent. Per_21
contro
RC del 27.2.2013 citata dai convenuti da cui si ricava che l'uso di frasi volgari non è determinante nella valutazione di una espressione, ma può essere una scelta stilistica del giornalista che non può essere censurato solo per questo. Nei confronti
Per_ dell'homo publicus la ammette una particolare virulenza e anche dose di esagerazione o di provocazione, e nella sua giurisprudenza non vi è traccia di un dovere di moderazione nel linguaggio. Non si ritiene quindi che sulla base di queste sentenze e dell'orientamento garantista delle Corti internazionali e italiane rispetto alla prevalenza dell'art. 10 della
Convenzione CEDU possa stigmatizzarsi l'operato dei convenuti che avevano utilizzato anche ripetutamente gli epiteti descritti dall'attore, perché tenuto conto anche del contesto in cui sono stati impiegati, ossia sempre nell'ambito della narrazione di determinati fatti di interesse pubblico, non sono considerabili degli attacchi oggettivamente offensivi sia a livello professionale che personale. Quanto alla dedotta fattispecie a formazione progressiva si esamina il precedente giurisprudenziale indicato dall'attore ossia la sent. Civ. cass.
13153/2017 che i convenuti sostengono riguardi un caso diverso.
Orbene detta sentenza si occupò di un dirigente Coop della Lombardia che a suo dire era stato fatto oggetto di una campagna diffamatoria dalla testata di e dai suoi CP_12
giornalisti , in prevalenza il dott. orbene traendo dei passi direttamente dalla Per_22
sentenza: “ in particolare era stato denunciato il posizionamento di telecamere nascoste e di sistemi di registrazione nei luoghi di lavoro Coop, per "spiare la condotta dei dipendenti", sostenendosi il coinvolgimento dei dirigenti della società sia in questa attività illecita di controllo sia in altri illeciti relativi a pagamenti in nero e formazione di fatture per operazioni inesistenti;
- in riferimento a detta campagna di stampa, gli articoli erano i seguenti: 4 - - a) 13 gennaio 2010, con titolo e sottotitolo a tutto campo in prima pagina
«La Coop ti spia - Un "grande fratello" nei supermercati della Lombardia ascoltava le telefonate, filmava dipendenti, sindacalisti e ...», ed, in seconda e terza pagina,
«Telecamere nascoste, intercettazioni audio e ambientali per ascoltare i dipendenti. Dossier sui lavoratori, il ruolo di un dirigente Pd: un "super occhio" nei supermercati»: vi si affermava che la Coop Lombardia aveva commissionato ad una società, indicata nella High Tech Security di registrazioni ed intercettazioni;
si citava Persona_23
come partecipante ad un incontro avvenuto presso la sede della Coop Testimone_1
Lombardia di viale Farnagosta, a Milano, nel corso del quale era stato consegnato un cd rom contenente le conversazioni intercettate/captate; lo si individuava come «già vice sindaco di Busto Arsizio in quota Pds poi arrestato per concussione durante Mani pulite, uno dei dirigenti di rilievo del colosso della distribuzione in regione»; - - b) 14 gennaio
2010 con titolo «Così vengono spiati dipendenti e clienti»: era riportato il contenuto di un intervista a tale " (risultato poi essere il detto , che riferiva i Per_24 Per_23
contenuti dell'incontro di cui era stato detto nell'articolo del giorno prima (nel quale incontro, secondo l'intervistato, sarebbe stata, tra l'altro, raccomandata riservatezza sul tema delle intercettazioni); in Pagina 33 un testo a margine dell'intervista, di cui era autore il era riepilogato il contenuto del primo articolo e, quanto al era Per_22 Tes_1
aggiunto che «[...] nel 2004 uscì assolto dalle accuse, veltroniano, oggi è direttore sviluppo e affari istituzionali di Coop Lombardia, nella direzione di 5 e Parte_6
partecipa all'assemblea regionale del Pd»; _ - c) 15 gennaio 2010 con titolo «La Coop spia e lo sapeva»: veniva pubblicata un'ennesima puntata che riportava un'altra vicenda Per_25
che aveva coinvolto i soci (gli originari convenuti e di una società, già CP_22 CP_23
incaricata della sicurezza aziendale, i quali, tra l'altro, avevano riferito (relativamente ad un incontro avvenuto tra gli stessi e un anno prima -del quale Persona_26
l'articolo riferiva i particolari) sia di illegittime intercettazioni audio e video che di pagamenti in nero effettuati ai dirigenti Coop per l'affidamento dei servizi di sicurezza;
al termine dell'articolo il giornalista menzionava ancora una volta il ricordandone la Tes_1
presenza all'incontro in viale Famagosta, oggetto dell'articolo del 13 gennaio;
- -d) 16 e 17 gennaio 2010: articoli in cui si pubblicavano stralci delle intercettazioni e si tornava a parlare di coinvolgimenti di dirigenti Coop nelle attività illecite sopra descritte……..omissis.
La Cassazione affermò ivi che “è vero che un articolo, in sé non diffamatorio, può diventare tale se inserito in un contesto di pubblicazioni, cronologicamente e teleologicamente collegate in modo tale che la portata offensiva dell'una si propaghi all'altra od alle altre, sì da determinare un aggravamento della posizione del diffamato;
tuttavia, nel caso di specie -con accertamento in fatto nemmeno censurato (cfr. pag. 8 cit., nonché pag. 10 della sentenza)- il giudice ha presupposto che la campagna di stampa non fosse rivolta contro la persona del in quanto tale, bensì contro la Coop Lombardia s.c. ed i suoi dirigenti;
Tes_1
poiché il bersaglio della campagna («denigratoria», secondo il ricorrente incidentale), è stato individuato prescindendo dalla persona di quest'ultimo, è corretta in diritto la sentenza che non ha considerato tutti quanti gli articoli e l'insieme degli stessi, bensì
l'autonoma portata offensiva di ciascun articolo specificamente nei confronti del . Tes_1
Dunque effettivamente non soltanto il giudice non ritenne in quel caso la responsabilità dell'imputato, ma emerge che i criteri della diffamazione a formazione progressiva non sono configurabili nel caso di che si tratta in questo giudizio, ossia della ripetizione per oltre 500 volte di certi epiteti contro l'uomo politico di spicco.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, infatti, il criterio discretivo tra diffamazione a mezzo stampa “classica” e la diffamazione a mezzo stampa “a formazione progressiva” è rappresentato dalla presenza in quest'ultima del nesso teleologico che lega le notizie ed il profilo temporale.
In questa forma di diffamazione il profilo temporale assume una connotazione particolare, poiché, le notizie si collocano all'interno di un obiettivo che l'autore della notizia si pone, che si concretizza nella diffamazione realizzata attraverso un vero e proprio progetto diffamatorio.
Il nesso teleologico va individuato nel confronto tra le notizie ed il profilo temporale. Se si ipotizza che il giornalista scriva più articoli all'interno di un progetto diffamatorio e che gli stessi vengano pubblicati in tempi separati, se dalla lettura complessiva degli articoli emerge proprio la realizzazione del progetto diffamatorio, non ci si troverà di fronte alla classica ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, la cui realizzazione è immediata nel momento in cui l'espressione diffamatoria viene percepita dai terzi, ma davanti a quella che viene definita diffamazione a formazione progressiva. Ciò che, pertanto, distingue le due forme di diffamazione è la presenza, nella diffamazione a formazione progressiva, di un nesso teleologico che lega le notizie ed il profilo temporale in cui avviene la loro pubblicazione. Orbene è facile osservare che effettivamente, come eccepito dai convenuti, qui non possa ipotizzarsi quel collegamento teleologico la cui spia rivelatrice è da un lato il contenuto, e non anche un epiteto e dall'altra la consequenzialità temporale, per ritenere sussistente una “campagna diffamatoria” perché quegli epiteti in sè non offensivi per le ragioni anzidette, non sono tra loro né collegati contenutisticamente né consequenziali nel tempo in modo da esprimere detto collegamento teleologico in un progetto diffamatorio, per cui deve ritenersi che detti epiteti restino sempre nell'irrilevanza giuridica, cioè non assurgano ad un grado di offensività della reputazione dell'uomo politico tale da meritare la tutela risarcitoria dei giornalisti e della testata, risultando indubbiamente prevalente, secondo le pronunce (vincolanti per l'interprete) delle Corti internazionali sopra richiamate, oltre quelle menzionate dai convenuti, il valore democratico della libertà di espressione e di stampa, di critica giornalistica e satira, come previsti da art. 10 CEDU;
art. 11 Carta di
Nizza e art. 21 Costituzione Italiana.
Quanto poi ai singoli fatti riportati, i vari casi PE, Consip, caso dei Rolex, acquisto villa, finanziamenti PE, giglio magico, caso ecc. ci si limita ad osservare che tutti i Per_8
nomi sono scritti in neretto e non risulta sia stato scritto il falso ossia che l'attore fosse iscritto nel registro degli indagati, ma era stato rappresentato un oggettivo e soggettivo collegamento di quei fatti e delle persone coinvolte, alla persona dell'attore, in quanto oggettivamente parenti o affini;
d'altra parte è di interesse pubblico sapere che per es. i genitori o i fratelli del cognato di un uomo che abbia la gestione della cosa pubblica siano indagati per reati come quelli descritti negli articoli di cui si duole l'attore, che dunque infondatamente vorrebbe impedire al libero giornalismo di informare la popolazione di questi fatti, solamente perché egli non era iscritto nel registro degli indagati;
anche il mero collegamento con gli indagati, come ad es. i suoi genitori, era stato, quindi, legittimamente riportato dai convenuti. Idem per tutti gli altri articoli, risultati caratterizzati da un nucleo fattuale nemmeno esaurientemente contestato.
Quanto all'allusività di grafica occhielli, primi piani, accostamenti o impiego di immagini ed espressioni suggestive, espedienti che potrebbero portare ad un'errata informazione del lettore frettoloso, oltre a richiamarsi le superiori sent. Corte di Strasburgo che tutelano la libertà di espressione anche in termini di stile, scelte linguistiche e grafica dell'articolo giornalistico, come sopra evidenziato, si riporta ex multis la recente sent. di
Cassazione Penale, Sez. V, 10 gennaio 2023 (ud. 13 ottobre 2022), n. 503 che, ponendosi peraltro nel solco di un orientamento consolidato, anche richiamato dai convenuti, ha espresso il seguente principio: “deve escludersi il carattere diffamatorio di una pubblicazione quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. “frettoloso”), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l'immagine, l'occhiello, il sottotitolo e la didascalia”.
Per tutti questi motivi la domanda è destituita di fondamento in quanto tutte le condotte descritte in citazione sono espressive della libertà di espressione di cui all'art. 21 cost., art. 10 CEDU, art. 11 Carta di Nizza, e non possono quindi essere censurate con una condanna per risarcimento dei danni chiesti nell'eccessiva somma di euro 2 milioni di euro, ossia quasi sette volte il pretium doloris della perdita di un figlio secondo le tabelle milanesi per il danno parentale;
invero, in base alle tabelle milanesi specifiche per la diffamazione, il massimo che ordinariamente si potrebbe richiedere per diffamazione è la somma di 50 mila euro. Tutto ciò appalesa anche la sproporzione ed eccessività della domanda attorea nel quantum, come fondatamente eccepito dai convenuti”. ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: Parte_1
I MOTIVO. I SINGOLI ARTICOLI E TITOLAZIONI AD AUTONOMA VALENZA
DIFFAMATORIA.
Il tribunale si era sottratto ad una compiuta disamina degli articoli di cui in citazione era stata sottolineata l'autonoma portata diffamatoria [in particolare: 1) “Lo strano 25 aprile di nel Paese che crocifigge i dissidenti” del 29.4.2019; 2) “ in Qatar Persona_27 Pt_1 per cedere la Roma all' e dice cosa fa la Lega” del 1.7.2019; 3) CP_24 Testimone_2
“Per gli abusi di EN Repubblica non ha voce” del 4.8.2019; 4) “I genitori di Pt_1 accusati aver evaso 20.000 euro” del 23.10.2019; 5) “Da Librandi 800.000 euro ad
PE e lo fece eleggere con il PD” del 29.11.2019; 6) “Leggi su misura per i Pt_1 finanziatori di del 14.12.2019], omettendo peraltro di rilevare: Pt_1
a) in relazione a quello datato 29.4.2019 (doc. 51), che era falso che egli avesse ricevuto una “valigia di Rolex”; b) in relazione a quello datato 1.7.2019 (doc. 52), che era falso che egli avesse mai trattato l'acquisto della Roma da parte dell'emiro del Qatar;
c) in relazione a quello datato 4.8.2019 (doc. 53), che era falso che egli avesse minacciato e/o un giornalista del Corriere;
Pt_7
d) in relazione a quello datato 23.10.2019 (doc. 54), che era falso che la sua azione politica fosse finalizzata ad evitare che il D.L. fiscale potesse inasprire le pene per i suoi genitori, in contrasto peraltro col principio d'irretroattività della legge penale;
e) in relazione a quello datato 29.11.2019 (doc. 55), che era tendenzioso sovrapporre la fondazione PE e la sua persona, e affermare che da tale operazione egli avesse tratto vantaggi illeciti;
f) in relazione a quello datato 14.12.2019 (doc. 56), parimenti, che era illecita l'ambigua immedesimazione tra lui ed PE, volta a coinvolgerlo in prima persona nelle inchieste citate.
Inoltre, il primo giudice non si era confrontato con i vari titoli (docc. 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23) falsi e tendenziosi, volti a screditarlo.
II MOTIVO. LE CAMPAGNE DIFFAMATORIE.
La sentenza era errata anche per aver omesso di stigmatizzare il contegno diffamatorio dei convenuti, che lo avevano accostato con allusioni ed artifizi a cinque indagini giudiziarie (1. “il caso dei fratelli;
2. “i casi relativi ai processi dei signori Per_8
e ; 3. “il caso PE”; 4. “il caso Consip”; 5. “il caso Air Force CP_15 CP_16
EN”) rispetto alle quali egli era del tutto estraneo.
Secondo l'appellante, con forme comunicative suggestionanti e associative (delle suddette vicende di cronaca con il lettore veniva portato a ritenere che Parte_1 fosse effettivamente coinvolto (nella veste, se non di indagato, di deus ex Parte_1 machina, responsabile sostanziale, “connivente”, colui che sovrintende) nei fatti illeciti narrati.
Nello specifico, l'appellante ha censurato 5 articoli asseritamente diffamatori - 1) “La finanza sul caso dei soldi Unicef Carte contraffatte” del 25.5.2019; 2) “La finanza smentisce i magistrati sull'archiviazione di babbo del 10.12.2019; 3) “Il gruppo Pt_1
Toto finanziava PE direttamente” del 27.9.2019; 4) “Cinque punti da chiarire sull'affaire Consip” del 17.9.2017; 5) “Richiesta sull'Air Force del Bullo si indaga per truffa aggravata” del 20.2.2020 – rilevando che attraverso l'utilizzo del neretto il suo nome era messo in evidenza così da creare un'associazione visiva di carattere sicuramente negativo ed immediato, al solo scopo di distogliere il lettore dalla realtà dei fatti di cronaca riportati ed incentrarli sulla persona di Parte_1
III MOTIVO. LA DIFFAMAZIONE A FORMAZIONE PROGRESSIVA. Inoltre, il tribunale aveva negato la ravvisabilità di una diffamazione “a formazione progressiva”, quando invece tale fattispecie era ben evidente, sia perché egli era identificato con l'epiteto di “bullo” in 583 articoli e in 134 prime pagine (quelle già richiamate nei precedenti motivi 'appello ma anche molte altre) – e i convenuti, se in un primo momento lo avevano identificato come “ il bullo”, nel tempo erano Parte_1 gradatamente passati a identificarlo in “ il Bullo di ”, poi in “il Bullo Parte_1 Per_1 di ”, fino a giungere a “il LO (con la “B” maiuscola in modo da individuarne la Per_1 persona), di talché per le migliaia e migliaia di lettori del quotidiano “La Verità” non era più neppure necessario specificare chi si celasse dietro l'espressione “il Bullo, con un'evidente lesione non soltanto dell'onore e della reputazione, ma altresì dell'a sua identità personale - sia perché egli era stato sistematicamente appellato con offese ancor più pesanti quali “ ”, “ ”, “ ”, “Ducetto ”, Persona_3 Persona_4 Per_5 Per_6
“Ducetto di Ringnano” “ ”; aveva dunque errato il primo giudice nello Persona_28 scriminare tali contegni, fraintendendo i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
IV MOTIVO. I RILIEVI DEL TRIBUNALE IN ORDINE ALLA DOMANDA RISARCITORIA ED ALLA SUA QUANTIFICAZIONE.
Infine, il tribunale, avendo escluso la diffamazione, nulla avrebbe dovuto precisare in ordine alla quantificazione del danno, e l'aver invece voluto accennare ad una ritenuta eccessività della somma richiesta di € 2.000.000,00 era “sintomatico di una contrarietà del giudice alla domanda attorea”.
L'appellante ha pertanto insistito nell'accoglimento della richiesta risarcimento formulata in primo grado.
Gli appellati si sono costituiti, contestando ogni censura e chiedendo la conferma della sentenza appellata.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 4.11.2025, mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 6.11.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. Il contesto ed i principi che regolano la materia.
Prima d'andare ad affrontare i singoli motivi d'impugnazione, è opportuno evidenziare quali siano le regole che governano la materia del diritto di critica politica.
Invero, tutti gli articoli oggetto di causa sono palesemente sussumibili in tale nozione, essendo evidente che non di cronaca si tratta, ma, appunto, di opinioni espresse dal giornale che, partendo da notizie di cronaca direttamente riferibili a o Parte_1 riguardanti invece i suoi congiunti e/o collaboratori e/o soggetti (anche collettivi, quali la Fondazione PE) a lui contigui, muove critiche o solleva dubbi in merito all'operato del politico.
Ma se così è, si deve considerare che ontologicamente la diffamazione presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive della reputazione altrui, e che tuttavia essa è a determinate condizioni scriminata stante l'esigenza di contemperare il diritto alla reputazione con quello alla manifestazione del proprio pensiero;
come osservato nel corso del tempo dalla Suprema Corte (v. già Cass.
12420/2008), “qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.”
Il diritto di critica, infatti, costituisce la cartina al tornasole di uno Stato, che intanto può dirsi democratico in quanto consenta a ciascuno di esprimere la propria opinione, giusta o sbagliata che sia;
peraltro, lo stesso concetto di giusto o sbagliato in materia di critica politica è relativo, finendo col coincidere con quello di condivisibile o non, ed essendo evidente che non può essere la condivisione del giudizio critico da parte del giudice il discrimine tra il lecito o l'illecito, bensì il rispetto del limite di continenza e la veridicità del fatto posto alla base del giudizio critico.
Qualora poi i protagonisti della contrapposizione d'interessi siano personaggi politici di rilievo e giornalisti, la libertà di manifestazione del pensiero diventa strumentale anche al controllo sul potere politico da parte dei cittadini e assume la funzione di contribuire in modo determinante alla formazione della pubblica opinione, in modo che ciascuno possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale e culturale in cui vive - essendo proprio la pluralità delle opinioni espresse dalle diverse fonti giornalistiche a consentire a ciascuno di formarsi la propria in modo il più possibile autonomo.
Nel caso in esame, tale implicazione è particolarmente evidente, posto che Parte_1 era all'epoca dei fatti (ed è tutt'oggi) uno dei leader della politica italiana.
In particolare:
- era stato Segretario del PD dal dicembre 2013 al febbraio 2017 e rieletto nel maggio
2017 sino al marzo 2018; - era stato il fondatore dell'Associazione Italia Viva nel settembre 2019 (di cui avrebbe poi acquisito la carica di Presidente dal dicembre 2022);
- era stato Presidente del Consiglio dei Ministri dal febbraio 2014 al dicembre 2016
(nell'ambito di questa Presidenza aveva ricoperto anche la carica di Presidente del
Consiglio dell'Unione Europea dal luglio al dicembre 2014);
- era Senatore della Repubblica dal marzo 2018.
E' poi affermazione consolidata quella secondo la quale, con specifico riferimento al diritto di critica politica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica.
In ambito politico è inoltre consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati (cfr.
Cass. 12/04/2022 n. 11767), anche se certamente il legittimo esercizio del diritto di critica anche in tale ambito è pur sempre condizionato dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse;
ove tuttavia la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme ad opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica.
Dunque, sostanzialmente, la forma espositiva della critica deve essere strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, tanto da non trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione;
nella relativa valutazione si deve poi tener conto della evoluzione delle “consuetudini espressive” della collettività e del modificarsi delle modalità comunicative.
Peraltro, ciò non significa che gli epiteti rivolti dagli appellati nei confronti dell'appellante siano leciti solo perché anche altri giornali li hanno utilizzati – come ad un certo punto parrebbe ritenere il tribunale - posto che ovviamente il giudizio giuridico non va fatto coincidere con la mera diffusione di un'abitudine ove tale abitudine sia contra ius, e tuttavia è evidente come essendo il linguaggio vivo ed in evoluzione la valutazione deve tener conto anche dei costumi sociali di ogni momento storico e di come gli stessi politici abbiano nel corso degli ultimi decenni sempre più “sdoganato” l'utilizzo di espressioni estremamente colorite e “ad effetto”. A mero titolo esemplificativo, può essere utile ricordare come, già da tempo, la Suprema
Corte (Cass. Pen. 16/05/2007 n. 29433) ha affermato la liceità di epiteti quali "fascista", che, se riferito da un avversario ad un politico per stigmatizzarne il comportamento, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica qualora sia utilizzato non come
"argumentum ad hominem", bensì per paragonare il suo modo di governare ed amministrare la cosa pubblica ad una ideologia e ad una prassi politica ritenute scarsamente rispettose degli oppositori.
Conclusivamente, si dovrà andare a valutare i fatti di causa partendo dal presupposto che critiche anche aspre verso devono essere scriminate, data la posizione di Parte_1 spicco da questi ricoperta nel panorama politico italiano, purché esse non degenerino in gratuiti attacchi alla persona o in vere e proprie contumelie e a condizione che vi sia interesse pubblico a conoscere le vicende narrate (perché comunque anche lato sensu riconducibili all'azione politica dell'appellante) e che il nucleo fattuale da cui prende spunto l'opinione del giornalista sia vero.
3. Il primo motivo d'appello.
Si deve allora partire dal primo d'appello, ovvero dalla disamina dei 6 articoli che l'attore aveva individuato come ex se (ovvero anche ciascuno preso distintamente dagli altri) diffamatori, perché contenenti affermazioni non veritiere e/o prive d'interesse sociale.
Effettivamente il tribunale ha valutato tali specifici articoli in maniera globale e sommaria, mentre essi richiedono invece un giudizio specifico e puntuale.
Come già anticipato, trattandosi di articoli non già di cronaca, ma di critica politica, la verità dei medesimi va intesa nel senso che a dover essere vero è il nucleo storico sostanziale della notizia, non potendosi discettare di verità o falsità avuto riguardo all'interpretazione che del fatto storico offre il giornalista e non essendo neppure impedito – costituendo anzi l'essenza della critica politica – che sulla base di un fatto storico vero l'opinionista formuli delle ipotesi, che restano ovviamente tali e che ciascun lettore è libero di condividere o meno.
1. Il primo articolo incriminato è quello 29 aprile 2019 (v. doc. 51), a firma del giornalista dal titolo «Lo strano 25 aprile di nel Paese che Controparte_5 Persona_27 crocifigge i dissidenti».
Nel predetto articolo, il giornalista svolge alcune riflessioni sulla Controparte_5 opportunità da parte dell'ex Presidente del Consiglio di celebrare la Parte_1 ricorrenza del 25 Aprile in Arabia Saudita dove, appena 2 giorni prima, era avvenuta una macabra esecuzione di 37 persone accusate di terrorismo, per la maggior parte sciite, che aveva indignato l'opinione pubblica. In particolare, secondo il comunicato dell'agenzia di stampa saudita, uno dei condannati era stato crocefisso, gli altri erano stati uccisi seguendo le regole islamiche, e cioè decapitati (doc. 49 fascicolo primo grado). “Proprio il posto giusto dove festeggiare la festa della Liberazione”, rilevava ironicamente il giornalista di . CP_2
Secondo l'appellante, intanto non vi sarebbe stato alcun interesse pubblico a conoscere il viaggio di atteso che si trattò di una trasferta privata estranea alla carica Pt_1 istituzionale;
tale tesi è tuttavia infondata, posto che proprio la posizione di spicco ricoperta dall'appellante, di senatore e leader di partito, consentiva di discutere delle persone e dei luoghi che egli frequentava, ove gli stessi avessero a loro volta avuto caratteristiche non neutre, ma politicamente sensibili;
inoltre, il viaggio di cui si discute era avvenuto con la scorta (la circostanza non è mai stata negata), e dunque in ultima analisi con un esborso di denaro pubblico.
L'appellante si duole altresì del fatto che nel sottotitolo ed in chiusura dell'articolo si ricordasse che proprio i medesimi sauditi avevano consegnato al premier e alla delegazione italiana una valigia di Rolex, sostenendo che ciò non fosse vero e che egli non aveva trattenuto alcun regalo.
Anche tale doglianza è infondata, perché l'articolista non afferma che avesse Pt_1 trattenuto qualcosa per sé e d'altro canto la circostanza della consegna è ammessa dallo stesso in un post e confermata da una nota fornita da Palazzo Chigi: «I doni di Pt_1 rappresentanza ricevuti dalla delegazione istituzionale italiana, in occasione della recente visita italiana in Arabia Saudita, sono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio, secondo quello che prevedono le norme. Come sempre avviene in questi casi, dello scambio dei doni se ne occupa il personale della presidenza del Consiglio e non le cariche istituzionali». (cfr. doc. 51 fascicolo primo grado convenuti).
Che, poi, le due notizie siano state accorpate ha il solo significato di sottolineare la valutazione dell'articolista di inopportunità del viaggio e per quanto solleciti maliziosamente l'interesse dei lettori rimane una lecita espressione del diritto di critica.
2. Il secondo articolo incriminato è quello del 1.7.2019 (doc. 52), sempre a firma CP_5 in cui si legge che si sarebbe recato in Qatar per trattare la cessione all'emiro della Pt_1
(squadra di calcio) Roma, in relazione al quale l'appellante rileva che è falso che egli avesse mai trattato tale affare.
Anche per questo articolo difetta la natura diffamatoria, non solo perché di per sè la circostanza attribuita non appare lesiva della reputazione del senatore, ma soprattutto perché il pezzo è chiaro nello spiegare che tale incontro emergerebbe da una CP_2 conversazione tra e oggetto d'intercettazione, e che quello fosse il CP_26 contenuto del dialogo è pacifico, di talché la notizia per come riportata è vera, a CP_2 prescindere dal fatto che fosse vero il fatto narrato da a . CP_26
3. Il terzo articolo incriminato è quello datato 4.8.2019 (doc. 53), a firma di , in cui CP_4
l'articolista se la prende con che, mentre avrebbe stigmatizzato gli abusi CP_27 contro i giornalisti perpetrati da non avrebbe fatto altrettanto con per Per_18 Pt_1 analoghe minacce;
in relazione ad esso l'appellante rileva che era falso che egli avesse minacciato e/o un giornalista del Corriere. Pt_7
Anche in questo caso però non è ravvisabile alcuna falsità, posto che si limita CP_4 ad affermare che in un editoriale aveva lamentato che l'allora presidente del Pt_7
Consiglio avesse minacciato “di spezzargli le gambe” e che aveva Per_29 Parte_8 confermato la minaccia effettuata da “a un giornalista del Corriere della Sera” – e Pt_1 la veridicità di lamentele e conferme non è in dubbio - criticando appunto che CP_27 in quel caso aveva taciuto (a suo dire perché era un potente che voleva Pt_1 CP_27 compiacere).
4. Il quarto articolo incriminato è quello datato 23.10.2019 (doc. 54), in cui si narra dell'accusa ai genitori di per aver evaso 200.000 euro;
anche qui, fermo restando Pt_1 che la notizia dell'accusa era vera, l'aver rilevato che si contrapponeva in quel Pt_1 periodo al D.L. fiscale voluto dai grillini che intendeva abbassare la soglia di punibilità per tale reato (così come, sempre si dice nell'articolo, il Governo Gentiloni aveva reso procedibile a querela l'appropriazione indebita proprio quando il cognato di era Pt_1 indagato per tale reato) è certamente una notizia di pubblico interesse, e poco importa se ratione temporis la nuova norma non si sarebbe potuta applicare ai genitori dell'appellante, perché comunque a rilevare era l'atteggiamento in materia fiscale di un politico i cui familiari avevano procedimenti aperti per reati di quella natura;
ovviamente, che ciò realmente avesse condizionato la politica renziana (che altrimenti sarebbe stata maggiormente repressiva in tema d'evasione) è un'ipotesi dell'articolista che non può trovare né conferma né smentita, restando relegata nella sfera delle opinioni soggettive.
5. Il quinto articolo è quello datato 29.11.2019 (doc. 55), dove si affronta il noto caso
“PE”, narrando che dopo aver versato 800.000,00 euro a tale Fondazione, Per_30 era stato candidato con il PD con l'appoggio di e poi eletto, e che aveva Pt_1 Pt_1 ricevuto un prestito di euro 700.000,00 per acquistare la casa da parte di tale
[...]
che era nel Cda di un'azienda di stato (la cassa depositi e prestiti Per_31 immobiliare); l'appellante non contesta che anche tali notizie fossero vere, ma si duole della sovrapposizione tra PE e la sua persona e che si adombri che egli avrebbe tratto vantaggio dalla sua posizione, ma, appunto, interrogarsi su contiguità e vantaggi di un leader politico e suggerire la risposta a tali interrogativi è l'essenza del diritto di critica – ben potendo il lettore giungere a conclusioni difformi.
6. Infine, il sesto articolo è quello datato 14.12.2019 (doc. 56), dove parimenti si analizza l'attività di PE e la posizione di per il quale valgono le medesime considerazioni Pt_1 del precedente. D'altro canto, è documentale che all'epoca dei fatti fosse individuato dagli Parte_1 inquirenti come “l'esponente di riferimento e il beneficiario effettivo della Fondazione
PE” (doc. 57, pag. 13 fascicolo primo grado di parte convenuta): è la Guardia di
ZA (v. i resoconti alla Procura all'esito delle indagini delegate, docc. 57 e 58 dei convenuti) che evidenzia che la “Fondazione PE” era un soggetto che nel tempo aveva operato a supporto, soprattutto economico-finanziario, delle attività politiche di Pt_1
e di un raggruppamento interno al facente capo a
[...] Controparte_28 Pt_1
[...]
Dunque, conclusivamente, i sei articoli in esame non hanno carattere illecito;
quello di
[...]
è un modo di fare critica politica che può piacere o non piacere per stile e CP_2 contenuti, ma che comunque parte da un nucleo fattuale di verità e su quello innesta i propri interrogativi e le proprie considerazioni, senza trascendere nell'attacco gratuito alla persona, ed occupandosi, seppur in chiave oppositiva, sempre e comunque della linea politica e di contegni di pubblico interesse di Certamente il quotidiano Parte_1
è un detrattore di e non perde occasione per sollevare dubbi sul suo operato, Pt_1 mettendo in evidenza come l'azione politica del leader (prima del PD e poi) di Italia Viva avrebbe portato giovamento alla sua posizione personale e/o a quella delle persone a lui vicine, ma appunto questo è il cuore del principio della libertà di manifestazione del pensiero.
Di altrettanta libertà di pensiero, d'altro canto, gode il lettore che ben può decidere se condividere il giudizio della testata giornalistica o invece essere in linea con l'azione politica di EN o, ancora, prendere le distanze da entrambi i contendenti e dissentire dalle ideologie espresse tanto dall'uno quanto dall'altro, come è normale che avvenga in un paese democratico.
Escluso che siano diffamatori gli articoli in esame, tantomeno lo sono le titolazioni dei medesimi o di altri depositati agli atti: in nessuno di essi si attribuiscono fatti penalmente rilevanti o comunque falsità a e ad ogni modo è sufficiente leggere l'intero Parte_1 articolo per comprendere chi siano i soggetti realmente oggetto d'indagine giudiziaria.
La stessa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 12012/2017), peraltro, ha chiarito che seppure in linea di principio anche il solo titolo di un articolo possa, eventualmente letto unitamente all'occhiello e al sottotitolo, rivestire di per sé portata diffamatoria autonoma, tuttavia a tal fine è necessario che “il titolo sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo, poiché, in caso di sua genericità, la portata diffamatoria del titolo va valutata mediante l'analisi del contenuto dell'articolo”.
Ciò non è ravvisabile nel caso di specie. In particolare, anche per quanto si va ad esporre nel prossimo paragrafo, si deve escludere che sulla base delle titolazioni sia evincibile un diretto coinvolgimento dell'appellante nelle indagini penali in corso a carico di altri soggetti.
4. Il secondo motivo d'appello.
Col secondo motivo d'impugnazione l'appellante ha sostenuto che la sentenza di primo grado era errata anche per aver omesso di stigmatizzare il contegno diffamatorio dei convenuti che lo avevano accostato con allusioni ed artifizi a cinque indagini giudiziarie
(1. “il caso dei fratelli;
2. “i casi relativi ai processi dei signori e Per_8 CP_15
; 3. “il caso PE”; 4. “il caso Consip”; 5. “il caso Air Force EN”) rispetto CP_16 alle quali egli era del tutto estraneo.
Secondo l'appellante, con forme comunicative suggestionanti e associative (delle vicende di cronaca con la sua persona) il lettore veniva portato a ritenere che fosse Parte_1 effettivamente coinvolto (nella veste, se non di indagato, di deus ex machina, responsabile sostanziale, “connivente”, colui che sovrintende) nei fatti illeciti narrati.
Nello specifico, l'appellante ha censurato 5 articoli asseritamente diffamatori - 1) “La finanza sul caso dei soldi Unicef Carte contraffatte” del 25.5.2019; 2) “La finanza smentisce i magistrati sull'archiviazione di babbo del 10.12.2019; 3) “Il gruppo Pt_1
Toto finanziava PE direttamente” del 27.9.2019; 4) “Cinque punti da chiarire sull'affaire Consip” del 17.9.2017; 5) “Richiesta sull'Air Force del Bullo si indaga per truffa aggravata” del 20.2.2020 – rilevando che attraverso l'utilizzo del neretto il suo nome era messo in evidenza così da creare un'associazione visiva di carattere sicuramente negativo ed immediato, al solo scopo di distogliere il lettore dalla realtà dei fatti di cronaca riportati ed incentrarli sulla persona di Parte_1
Anche tale motivo è infondato.
In tutti tali articoli è infatti con chiarezza evidenziato chi sia ad essere indagato.
Non si ignora che il continuo puntare i riflettori sull'appellante, con toni critici, da parte degli appellati sia motivato da una contrapposizione politica (come dedotto dagli stessi appellati, il giornale ha posizioni di centro-destra) e tuttavia ciò non può rendere illecito ciò che non trascende i confini del diritto di critica;
che dei fatti che emergono dalle indagini in corso gli avversari politici e le testate giornalistiche ad essi affini diano una lettura critica è fisiologico, ma comunque controbilanciato dalla pluralità di orientamenti, anche della stampa.
L'accostamento a tali vicende di è, d'altra parte, giustificato dal fatto che Parte_1 esse riguardavano persone a lui molto vicine e che l'opinione pubblica può avere interesse a conoscere l'ambiente nel quale si muove un leader politico. E' evidente che ciascuno risponde solo delle proprie eventuali colpe, ma quando un soggetto si trova in posizioni apicali e di potere è legittimo che si faccia luce su ciò che è contiguo ad esso, per un principio di trasparenza. Peraltro, come evidenziato già dal tribunale, l'utilizzo del neretto non riguarda il solo nome di ma quello di ogni soggetto citato negli articoli. Parte_1
Si riporta a titolo meramente esemplificativo un estratto di uno dei tanti pezzi oggetto di giudizio (v. doc. 25).
D'altro canto, anche nei casi dei cinque articoli richiamati dall'appellante il nucleo fattuale
è veritiero.
Partendo dalla vicenda dei fratelli ( era il marito della sorella di Per_8 Persona_32
), si trattava di un'indagine della Procura di Firenze per l'appropriazione di Pt_1 Per_33 alcuni fondi destinati a scopi umanitari e, come già evidenziato nel precedente paragrafo,
l'accostamento alla persona di era giustificato dagli interrogativi in merito Parte_1 agli effetti dell'approvazione da parte del Governo Gentiloni del decreto legislativo
36/2018, con il quale si estendeva all'appropriazione indebita aggravata la procedibilità a querela. Parimenti, le vicende giudiziarie dei genitori dell'appellante erano veritiere, così come che anche il medesimo avesse per un certo periodo lavorato nell'azienda di famiglia;
in alcun passaggio dei pezzi in oggetto si fa riferimento ad un diretto coinvolgimento del politico.
Quanto al caso PE, già si è detto che le indagini della GdF avevano ipotizzato una sorta di simbiosi tra la fondazione e l'appellante ed i PM a loro volta avevano ipotizzano che il denaro arrivato nelle casse di PE fosse stato utilizzato senza rispettare la legge sul finanziamento ai partiti, tanto che da ultimo anche il senatore era stato Parte_1 iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Firenze nell'inchiesta sulla fondazione, con l'accusa di finanziamento illecito ai partiti in relazione ai fondi gestiti dalla fondazione che organizzava la Leopolda.
Per ciò che riguarda il c.d. “caso Consip”, si tratta di un'inchiesta che in un primo filone riguardava l'imprenditore PO , accusato di aver corrotto un CP_29 funzionario di Consip e aver promesso denaro a ed in un secondo filone CP_15 riguardava l'allora Ministro dello Sport del Governo accusato, insieme ad Persona_34 altri dirigenti e ufficiali delle forze dell'ordine, di aver riferito ad alcuni dirigenti Consip
l'esistenza di un'indagine in corso nei loro confronti;
dunque, stante la vicinanza dei soggetti coinvolti a chi in quel momento era una figura di spicco della politica italiana era legittimo rilevare il rapporto soggettivo, senza comunque addebitare alcunché all'appellante.
Infine, quanto al caso “Air Force EN” - termine con cui la stampa ebbe a designare l'Airbus 340-500 voluto da quando era presidente del Consiglio – in alcun Parte_1 passaggio si rinviene un'accusa al politico di aver utilizzato tale mezzo per scopi personali quanto, piuttosto, di aver voluto un velivolo costoso rimasto poi inutilizzato (circostanza incontestata).
Si tratta quindi di indagini tutte di interesse pubblico dove mai si afferma o si ingenera nel lettore la convinzione di un coinvolgimento del senatore nei fatti penali ma, solo, si rileva la relazione che intercorre tra l'attore e quei fatti o i soggetti indagati, sotto il profilo soggettivo ( e Consip) oppure oggettivo (Air Force EN ed PE). Per_8
Tale legame è un fatto che, se riguarda un politico influente, interessa la collettività e dunque può essere evidenziato.
5. Il terzo motivo d'appello.
Col terzo motivo d'impugnazione, infine, l'appellante si duole che il tribunale avesse escluso nel caso di specie la ravvisabilità di una diffamazione “a formazione progressiva”, quando invece tale fattispecie era ben evidente, sia perché egli era identificato con l'epiteto di “bullo” in 583 articoli e in 134 prime pagine – e i convenuti, se in un primo momento lo avevano identificato come “ il bullo”, nel tempo erano Parte_1 gradatamente passati a identificarlo in “ il Bullo di ”, poi in “il Bullo Parte_1 Per_1 di ”, fino a giungere a “il LO (con la “B” maiuscola in modo da individuarne la Per_1 persona), di talché per le migliaia e migliaia di lettori del quotidiano “La Verità” non era più neppure necessario specificare chi si celasse dietro l'espressione “il Bullo, con un'evidente lesione non soltanto dell'onore e della reputazione, ma altresì dell'a sua identità personale - sia perché egli era stato sistematicamente appellato con offese ancor più pesanti quali “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, Persona_3 Persona_4 Per_5 Persona_6
“ ” “ ”. Per_5 Per_7 Persona_28
Lo stesso appellante, dunque, non sostiene che tali termini isolatamente presi sarebbero diffamatori, e del resto “l'evoluzione” del linguaggio giornalistico e in voga tra gli stessi politici nel corso degli ultimi decenni è andata nel senso di una diffusione di epiteti coloriti ed irriverenti, al punto che si deve prendere atto di come siano ormai “sdoganati” termini quali quelli in esame.
Già ai tempi della Prima Repubblica era in uso dare appellativi, tra cui spiccano quelli attribuiti al Sen. Andreotti: “ ”, “il gobbo” o “belzebù” o i poco edificanti “Acido Per_35 russico” rivolto all'on. e “Avanzo di balera” all'on. ; tale modalità è Per_36 Per_37 confermata con l'avvento della Seconda Repubblica, con il caso emblematico dell'ex
Presidente passato da “ ” a “ a “ ” ad Controparte_30 Parte_9 Per_38 Per_39
“ ”, senza dimenticare il Sen. soprannominato “er mortadella”, il Sen. Per_40 CP_31
D'LE chiamato “baffino”, il Sen. nominato “Gargamella”. Per_25
Lo stesso appellava come “bullo” (v. doc. 17 parte convenuta). Pt_1 Per_18
La giurisprudenza, nazionale e sovranazionale, ha ritenuto scriminato l'uso di appellativi quali “stupido” e “lento a capire” (sentenza CEDU n. 1799/07 pubblicata il 5 luglio 2016),
“idiotic” (ovvero “idiota”: sentenza CEDU del 24.09.2019 sui ricorsi n. 75637/13 e n.
8114/14), “pazzo” (sentenza Tribunale di Milano n. 8770/2013, relativa al dott. ), Per_41
o espressioni come “dire cazzate” o le “sue parole sono cazzate” (Cass. Pen., sez. II,
17.11.2009, n. 49423), “cazzaro verde” (sentenza Tribunale di Milano doc. 18 fascicolo primo grado) e ancora, come già rilevato, “fascista” se utilizzato in ambito politico per stigmatizzare atteggiamenti arroganti (Cass. Pen., 20.07.2007, n. 29433).
Ma, appunto, più che dolersi dei singoli epiteti, l'appellante si duole piuttosto dell'eccesso di attenzione (critica) mediatica e del fatto che contro di lui sarebbe ravvisabile una
“diffamazione a formazione progressiva”.
Tuttavia, per ciò che concerne lo spazio dedicato dal quotidiano La Verità a Parte_1 esso è evidentemente giustificato dal ruolo di spicco di volta in volta ricoperto dall'attore nell'ambito dello scenario pubblico e politico italiano.
Quanto alla diffamazione a mezzo stampa “a formazione progressiva”, si tratta di istituto che è stato codificato in via pretoria (per risolvere il problema dell'atteggiarsi della decorrenza del termine di proposizione della querela rispetto alle ipotesi nelle quali il messaggio diffamatorio risulta intelligibile solo all'esito di una serie di articoli, nessuno dei quali riveste, di per sé, valenza diffamatoria), che trova il suo fulcro nella presenza di un nesso teleologico che legherebbe le notizie, rendendole (solo) nel loro complesso diffamatorie.
Tuttavia, a parte che lo stesso appellante non ha puntualmente delineato tale nesso teleologico né spiegato da cosa esso potrebbe desumersi, ciò che appare dirimente è che la pur massiccia e costante critica all'operato dell'appellante resta, come già ampiamente argomentato, una manifestazione di giudizio politico, per sua natura soggettivo, comunque condotta senza mistificare i fatti di partenza né proferendo gratuite offese personali, ed avanzando valutazioni il cui valore è e rimane quello di opinione palesemente di parte, che si colloca tra le tante opinioni che caratterizzano lo scenario politico italiano.
Dunque, conclusivamente, l'appello dev'essere respinto (senza che sia ravvisabile alcuna concreta portata pratica del quarto motivo d'impugnazione: il riferimento operato dal tribunale all'eccessività del credito risarcitorio ipotizzato, in difetto dell'an debeatur è sicuramente ultroneo, ma anche irrilevante e incapace di incidere su un autonomo interesse dell'appellante).
6. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Quindi, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 1.000.001 a 2.0000.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva, stante la complessità media della controversia, esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione
è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), e liquidata secondo i valori minimi la fase decisoria (essendosi gli appellati limitati a rinviare agli scritti introduttivi) dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro
17.898,00, da maggiorare ex art. 4 comma secondo DM 55/14 stante la difesa di più parti, per complessivi euro 28.636,80.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 2163/23 del Tribunale di Parte_1
Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a corrispondere agli appellati le spese di lite, che liquida nella somma di euro 28.636,80, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1815/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti NICCOLÒ Parte_1 C.F._1
SE, IM SA e RE LL, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) - già “ e “ Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 [...]
, (c.f. ) e Controparte_3 Controparte_4 C.F._2 CP_5
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti VALENTINA
[...] C.F._3
ME e TA NI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza n. 2136/2023 del
Tribunale di Firenze,
- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti tutti nei confronti di Parte_1 per il delitto di diffamazione aggravata dall'utilizzo del mezzo della stampa (artt. 57,
595.1 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948), la natura di illecito extracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 c.c.) e per l'effetto, condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore, ex artt. 185 c.p., 1226, 2056 e 2059 c.c. e 12 legge n. 47/1948 indicati nella somma di € 2.000.000,00, salva quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
- in ipotesi, ferma la declaratoria di responsabilità dei convenuti (quale Controparte_4 direttore responsabile), e (quali editori) nei Controparte_2 Controparte_6 confronti di per tutti i fatti di diffamazione aggravata dall'utilizzo del mezzo Parte_1 della stampa (artt. 57, 595.1 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948) esposti nell'atto di citazione del 6 luglio 2020, la natura di illecito extracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 c.c.) e la condanna, in solido fra loro, al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore, ex artt. 185 c.p., 1226, 2056 e 2059
c.c. e 12 legge n. 47/1948, indicati nella somma di € 2.000.000,00, salva quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, voglia il Tribunale accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità del convenuto (nella qualità di Controparte_5 articolista) nei confronti di per i fatti di diffamazione aggravata dall'utilizzo Parte_1 del mezzo della stampa (art. 595.1 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948) realizzati mediante gli articoli del 29 aprile 2019, 1° luglio 2019, 14 dicembre 2019 e la natura di illecito extracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 c.c.) e, per l'effetto, condannarlo, in solido con (quale direttore responsabile) con e con Controparte_4 Controparte_2 [...]
(quali editori), al risarcimento dei danni morali, esistenziali, Controparte_6 patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore, ex artt. 185 c.p., 1226, 2056 e 2059
c.c. e 12 legge n. 47/1948 nella limitata somma che sarà ritenuta di giustizia;
- ordinare, in ogni caso, la pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza a cura dell'attore e a spese delle parti convenute sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La
Repubblica", " ", " , "La ", “ ”, " CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 [...]
", ”, ", " "; CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
- ordinare la pubblicazione dell'intera emananda sentenza a spese delle parti convenute sul periodico cartaceo “La Verità” entro un mese dal deposito della sentenza e per un periodo di almeno cinque giorni consecutivi (ex art. 9 legge n. 47/1948); ordinare la pubblicazione dell'intera emananda sentenza a spese delle parti convenute nel periodico digitale “La Verità digitale” per almeno cinque anni consecutivi dal giorno successivo al deposito della sentenza (ex art. 9 legge n. 47/1948).
- Condannare le parti convenute alla refusione delle spese di lite di primo e di secondo grado e alla restituzione all'appellante delle somme pagate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, confermare in toto la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2163/2023 resa all'esito della causa R.G. 7616/2020, con vittoria delle spese legali anche con riferimento anche al secondo grado di giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2163/2023 del Tribunale di Firenze, in materia di diffamazione a mezzo stampa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze e Parte_1 CP_2 Controparte_6
[...
quali editori, , quale direttore della testata e articolista, nonché Controparte_4
quale articolista, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei Controparte_5 danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali causatigli, quantificati nella somma di € 2.000.000,00, nonché la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il " e "La CP_7
. CP_8
A supporto della propria pretesa, aveva dedotto che nel caso in esame erano ravvisabili:
a) una diffamazione “a formazione progressiva” perpetrata in suo danno con la pubblicazione di ben 583 articoli e 134 prime pagine in cui egli era identificato con l'epiteto di “bullo”: addirittura, il quotidiano, se in un primo momento lo aveva identificato come “ il bullo”, per poi evolversi in “ il Bullo di Parte_1 Parte_1
”, e poi ancora in “il Bullo di ”, aveva a finito per identificarlo Per_1 Per_1 Per_ direttamente come “il ” (con la “B” maiuscola in modo da individuarne la persona) senza più fare riferimento né al suo nome o cognome, né al paese di Rignano sull'Arno, di talché per le migliaia e migliaia di lettori del quotidiano “La Verità” non era più neppure necessario specificare chi si celasse dietro l'espressione “il LO, essendo inequivocabile che ci si riferisse a con un'evidente lesione non soltanto dell'onore e della Parte_1 reputazione, ma altresì dell'identità personale quale bene costituzionalmente garantito all'art. 2 della Costituzione;
non solo: egli era stato sistematicamente appellato con offese ancor più pesanti quali – a titolo di mero esempio – “ ”, “ Persona_3 Per_4
”, “ ”, “ ”, “ ” EM AZ,
[...] Per_5 Persona_6 Persona_7 senza che tali gravissime condotte potessero essere scriminate dal diritto di critica;
b) una pluralità di campagne stampa diffamatorie, in relazione a cinque casi di cronaca giudiziaria (1. “il caso dei fratelli;
2. “i casi relativi ai processi dei signori Per_8
e ; 3. “il caso PE”; 4. “il caso Consip”; 5. “il caso Air Force CP_15 CP_16
EN”), realizzate adottando forme comunicative suggestionanti (titolazioni ambigue, ricorso “sapiente” e continuo all'uso del neretto, accostamenti allusivi, anche per il tramite di un linguaggio associativo, epiteti offensivi e ridicolizzanti), al fine di portare il lettore a ritenere – senza alcun fondamento - che fosse effettivamente Parte_1 coinvolto (nella veste, se non di indagato, di deus ex machina, responsabile sostanziale,
“connivente”, colui che sovrintende) nei fatti narrati;
c) sei singoli articoli, e plurime titolazioni, aventi autonoma valenza diffamatoria.
I convenuti si erano costituiti in giudizio contestando ogni addebito ed invocando l'esimente del diritto di critica.
Il tribunale con sentenza 2163/23 ha respinto la domanda e condannato l'attore alle spese di lite, così argomentando:
“La domanda dell'attore è infondata per i seguenti motivi.
Sul primo gruppo di condotte ossia i 583 articoli pubblicati da in cui CP_2
figurerebbero gli epiteti riferiti a di “ bullo di Rignano, gran cazzaro, Pt_1 Per_2 Per_5
premier cazzaro, ducetto fiorentino”, espressioni giudicate alla lunga, per la loro ripetizione, espressive della diffamazione in fattispecie a formazione progressiva, con danno alla personalità, deve darsi conto del fatto che la stessa giurisprudenza italiana e ancor più quella internazionale sono molto tolleranti con riguardo agli epiteti ai politici e alla critica politica e satira politica, considerate un pilastro di democrazia.
In particolare, per quanto riguarda il carattere «necessario in una società democratica» di un'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione i principi sono stati sintetizzati nella sentenza c. ZE ([GC], n. 56925/08, § 48, 29 marzo 2016) in questi Per_9
termini: « La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti su cui si basa una società democratica, ed è una delle condizioni primarie del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno. Fatto salvo il paragrafo 2 dell'articolo 10, essa vale non soltanto per le
«informazioni» o le «idee» accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che urtano, scioccano o inquietano: così esigono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali non esiste una «società democratica». Come sancita dall'articolo 10, tale libertà è soggetta a eccezioni, che sono tuttavia di interpretazione restrittiva, e la necessità di limitarla deve essere accertata in maniera convincente (...). ii. L'aggettivo «necessarie», ai sensi dell'articolo 10 § 2, implica un
«bisogno sociale imperioso». Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per valutare l'esistenza di un tale bisogno, margine che è tuttavia associato a un controllo europeo riguardante sia la legge che le decisioni che la applicano, anche quando queste ultime provengono da una giurisdizione indipendente. La Corte è dunque competente per decidere in ultima analisi sulla questione se una «restrizione» si concili con la libertà di espressione protetta dall'articolo 10. iii. Quando esercita il suo controllo, la Corte non ha il compito di sostituirsi alle autorità nazionali competenti, ma di verificare, sotto il profilo dell'articolo
10, le decisioni emesse da queste ultime in virtù del loro potere discrezionale.
36. La Corte rammenta che l'articolo 10 § 2 non lascia spazio per restrizioni della libertà di espressione nell'ambito del discorso e del dibattito politico – nel quale la libertà di espressione assume la massima importanza – o delle questioni di interesse generale
(DO, KO e UL c. Francia [GC], nn. 21279/02 e 36448/02, § 46,
CEDU 2007 IV).
I limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di una personalità o di un partito politico che nei confronti di un semplice cittadino: a differenza di quest'ultimo, i primi si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini;
di conseguenza, essi devono dimostrare una maggiore tolleranza ( c. Ungheria, n. 11257/16, § Persona_10
81, 4 dicembre 2018).
Una personalità politica ha certamente diritto a che la sua reputazione sia protetta, anche fuori dall'ambito della sua vita privata, ma gli imperativi di questa protezione devono essere bilanciati con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche, e le eccezioni alla libertà di espressione richiedono un'interpretazione stretta (si vedano
[...]
e c. Spagna, nn. 51168/15 e 51186/15, § 32, 13 marzo 2018, e i CP_17 CP_18
riferimenti ivi citati).
Inoltre, anche se il diritto alla protezione della reputazione è un diritto che rientra, in quanto elemento della vita privata, nell'articolo 8 della Convenzione, affinché sia applicabile quest'ultimo articolo l'offesa alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità, ed essere stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per il godimento personale del diritto al rispetto Pagina 30 della vita privata. Questa condizione vale per la reputazione sociale in generale e per la reputazione professionale in particolare ( e altri c. Bosnia Pt_2 Persona_11
Erzegovina [GC], nn. 17224/11, §§ 76 e 105-106, 27 giugno 2017).
Si veda anche la decisione assunta su due ricorsi riuniti dalla Corte di Strasburgo in data
24 September 2019 (case of UN IO and OM da CR v. AL Per_12
ricorsi n. 75637/13 and 8114/14) con riferimento all'art. 10 convenzione, con condanna del Portogallo per illecita restrizione della libertà di espressione dove si esclude caratteri diffamatorio all'epiteto “idiotic” frequentemente attribuito ad un certo uomo di spicco, e dove i afferma che anche un linguaggio esagerato e provocatorio è protetto dall'art. 10, che prevale sulla reputazione che si assume lesa, per cui costituisce un attacco ai diritti sanciti dalla CEDU la condanna interna al risarcimento del danno a carico del giornalista:
Paragrafo 48.
[…]
Dunque effettivamente l'art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo viene interpretata in senso di massima espansione della libertà di espressione in caso di critica politica o di satira politica, senza quasi alcun limite, come correttamente sostengono i convenuti.
Per quanto concerne la giurisprudenza italiana, che non può che muoversi nel solco di quella europea, si cita la sent. del trib. GIP di Roma dott.ssa Angela Salvio n.
17366/2011 confermata anche in appello, sul caso , che aveva Persona_13
riportato le considerazioni della stampa internazionale sul primo ministro “libidinoso” con una panoramica piuttosto graffiante della stampa internazionale;
anche Per_14
detto tribunale esprime proprio questo concetto secondo cui l'art. 21 della Cost. è teso “a proteggere la libertà proprio di quelle opinioni che urtano, scuotono o inquietano”; anche lì aveva chiesto 1 milione di euro di danni ma la richiesta venne rigettata con Per_14
archiviazione penale delle accuse in conformità alle richieste del pubblico ministero e sentenza confermata dalla Corte d'Appello. Significativa sul tema della critica politica è anche ad es. Cass. pen., 48712/14) che recita: “la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di critica (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010 - dep.
27/01/2011, Rv. 249708); l'esercizio del diritto in parola consente l'utilizzo di Per_15
espressioni forti ed anche suggestive al fine di rendere efficace il Pagina 31 discorso e richiamare l'attenzione di chi ascolta….. omissis… il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica…..omissis.
Oltre a queste pronunce richiamate ex multiis, vi sono poi anche dei casi specifici in cui sono stati considerati non diffamatori degli epiteti molto simili a quelli di cui oggi si duole il senatore ià primo Ministro. Pt_1
Parte convenuta ha prodotto una gran quantità di documenti tratti da articoli di altri giornali che riportano questi stessi epiteti: EN duce, o EN ducetto o EN bullo di a significare che essi non erano impiegati esclusivamente dai convenuti;
ad es. Per_1
ha prodotto la copertina di un libro venduto su Amazon dello scrittore dal Persona_16
titolo “Il Ducetto di sull'Arno” con la foto dell'attore; anche su Dagospia compare Per_1
in data 23.11.2020 un articolo caricaturale che ritrae in tenuta militare con la Pt_1
scritta: Idem altri articoli anche riferiti ad altri politici;
addirittura, dal doc. Per_17
17 prodotto dai convenuti emerge che lo stesso su nel 2018 ha Pt_1 CP_19
dichiarato: “Credo che abbia fatto il bullo con 629 poveri disgraziati ma non Per_18
cambia niente”. L'articolo titola in grande con immagine di fa il Pt_1 Pt_1 Per_18
bullo. C'è poi il doc. 23/10/2020 di che epìteta sia che : Parte_3 Per_18 Pt_1
[. « è un fascista, un bullo». L'Italia di oggi vista da Per_18 Pt_1 Parte_3
https://espresso.repubblica.it/attualita/2018/07/18/news/giampaolo-pansa- CP_20
1/4 « è un fascista, un Email_1 Email_2 Per_18 Pt_1
bullo». L'Italia di oggi vista da «Il ministro dell'Interno è un uomo Parte_3
prepotente. E poi questa arroganza e questa impreparazione, che si accoppia con quella del
18 luglio 2018 E ancora l'articolo del 16/10/2020 Controparte_21
contro "È un capetto e un ducetto. E le ha sbagliate tutte" - Persona_19 Pt_1
IlGiornale.it https://www.ilgiornale.it/news/massimo-cacciari-
contro
-renzi-capetto-e- ducetto-e-ha-1612714.html 1/2 - Ven, 07/12/2018 - 14:03 Il filosofo non le Parte_4
manda a dire all'ex segretario del Partito Democratico. E su "Divorerà il Per_18
Movimento 5 Stelle" Tralasciando dunque di riportare anche tutti gli altri documenti prodotti dai convenuti si può concludere che l'attributo “bullo” quand'anche ripetuto e diffusamente impiegato verso uno stesso uomo politico non possa essere considerato diffamatorio per l'ampia disamina giurisprudenziale sopraesposta, nazionale ed internazionale.
D'altra parte emerge dallo stesso vocabolario che il termine “bullo” abbia una duplice valenza: negativa di “tepistaccio” e positiva di “bellimbusto” ma entrambe sono non diffamatorie per un uomo politico in un contesto in cui il giornalista riporti fatti politici e inchieste giornalistiche o della magistratura aventi un nucleo fattuale effettivo come accade dalla disamina degli articoli prodotti dall'attore.
Queste conclusioni si confermano legittime se si guarda ad es. alla sorte che ha visto il termine moderno “cazzaro”, che è stato considerato giudizialmente non diffamatorio da parte ad es. del GIP di Milano nel proced. 39018/2018 a proposito della querela di Per_18
contro che lo aveva definito “cazzaro verde” (vd. Doc. 18 parte convenuta). Il Parte_5
Giudice afferma in quel caso che il termine “cazzaro” non è offensivo, volendo significare
“fanfarone” come intendeva dire a proposito dei fatti narrati. Parte_5
Per_1 Analogamente può dirsi per il termine o , ritenuti non diffamatori Per_5 Per_20
da ampia giurisprudenza penale e civile citata anche dai convenuti. Pagina 32 La legittimità di un'informazione anche congetturale trova conferma peraltro nelle sentenze citate dai convenuti e anche ad es. in cass. Pen. 7340/2019, dove si è affermato: il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Proprio perché l'esercizio del diritto di critica non si concretizza nella mera narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio e, più in generale, di un'opinione, perché assuma valenza scriminante è necessario che venga esercitato entro precisi limiti, individuati essenzialmente nel limite dell'interesse pubblico alla conoscenza di fatti e di opinioni, nel limite della continenza espressiva e in quello della verità dei fatti posti a fondamento della critica. Le ampie maglie della critica politica e nell'espressione anche semantica dei giudizi valutativi negativi agli uomini politici è stata riportata anche nella sent. Per_21
contro
RC del 27.2.2013 citata dai convenuti da cui si ricava che l'uso di frasi volgari non è determinante nella valutazione di una espressione, ma può essere una scelta stilistica del giornalista che non può essere censurato solo per questo. Nei confronti
Per_ dell'homo publicus la ammette una particolare virulenza e anche dose di esagerazione o di provocazione, e nella sua giurisprudenza non vi è traccia di un dovere di moderazione nel linguaggio. Non si ritiene quindi che sulla base di queste sentenze e dell'orientamento garantista delle Corti internazionali e italiane rispetto alla prevalenza dell'art. 10 della
Convenzione CEDU possa stigmatizzarsi l'operato dei convenuti che avevano utilizzato anche ripetutamente gli epiteti descritti dall'attore, perché tenuto conto anche del contesto in cui sono stati impiegati, ossia sempre nell'ambito della narrazione di determinati fatti di interesse pubblico, non sono considerabili degli attacchi oggettivamente offensivi sia a livello professionale che personale. Quanto alla dedotta fattispecie a formazione progressiva si esamina il precedente giurisprudenziale indicato dall'attore ossia la sent. Civ. cass.
13153/2017 che i convenuti sostengono riguardi un caso diverso.
Orbene detta sentenza si occupò di un dirigente Coop della Lombardia che a suo dire era stato fatto oggetto di una campagna diffamatoria dalla testata di e dai suoi CP_12
giornalisti , in prevalenza il dott. orbene traendo dei passi direttamente dalla Per_22
sentenza: “ in particolare era stato denunciato il posizionamento di telecamere nascoste e di sistemi di registrazione nei luoghi di lavoro Coop, per "spiare la condotta dei dipendenti", sostenendosi il coinvolgimento dei dirigenti della società sia in questa attività illecita di controllo sia in altri illeciti relativi a pagamenti in nero e formazione di fatture per operazioni inesistenti;
- in riferimento a detta campagna di stampa, gli articoli erano i seguenti: 4 - - a) 13 gennaio 2010, con titolo e sottotitolo a tutto campo in prima pagina
«La Coop ti spia - Un "grande fratello" nei supermercati della Lombardia ascoltava le telefonate, filmava dipendenti, sindacalisti e ...», ed, in seconda e terza pagina,
«Telecamere nascoste, intercettazioni audio e ambientali per ascoltare i dipendenti. Dossier sui lavoratori, il ruolo di un dirigente Pd: un "super occhio" nei supermercati»: vi si affermava che la Coop Lombardia aveva commissionato ad una società, indicata nella High Tech Security di registrazioni ed intercettazioni;
si citava Persona_23
come partecipante ad un incontro avvenuto presso la sede della Coop Testimone_1
Lombardia di viale Farnagosta, a Milano, nel corso del quale era stato consegnato un cd rom contenente le conversazioni intercettate/captate; lo si individuava come «già vice sindaco di Busto Arsizio in quota Pds poi arrestato per concussione durante Mani pulite, uno dei dirigenti di rilievo del colosso della distribuzione in regione»; - - b) 14 gennaio
2010 con titolo «Così vengono spiati dipendenti e clienti»: era riportato il contenuto di un intervista a tale " (risultato poi essere il detto , che riferiva i Per_24 Per_23
contenuti dell'incontro di cui era stato detto nell'articolo del giorno prima (nel quale incontro, secondo l'intervistato, sarebbe stata, tra l'altro, raccomandata riservatezza sul tema delle intercettazioni); in Pagina 33 un testo a margine dell'intervista, di cui era autore il era riepilogato il contenuto del primo articolo e, quanto al era Per_22 Tes_1
aggiunto che «[...] nel 2004 uscì assolto dalle accuse, veltroniano, oggi è direttore sviluppo e affari istituzionali di Coop Lombardia, nella direzione di 5 e Parte_6
partecipa all'assemblea regionale del Pd»; _ - c) 15 gennaio 2010 con titolo «La Coop spia e lo sapeva»: veniva pubblicata un'ennesima puntata che riportava un'altra vicenda Per_25
che aveva coinvolto i soci (gli originari convenuti e di una società, già CP_22 CP_23
incaricata della sicurezza aziendale, i quali, tra l'altro, avevano riferito (relativamente ad un incontro avvenuto tra gli stessi e un anno prima -del quale Persona_26
l'articolo riferiva i particolari) sia di illegittime intercettazioni audio e video che di pagamenti in nero effettuati ai dirigenti Coop per l'affidamento dei servizi di sicurezza;
al termine dell'articolo il giornalista menzionava ancora una volta il ricordandone la Tes_1
presenza all'incontro in viale Famagosta, oggetto dell'articolo del 13 gennaio;
- -d) 16 e 17 gennaio 2010: articoli in cui si pubblicavano stralci delle intercettazioni e si tornava a parlare di coinvolgimenti di dirigenti Coop nelle attività illecite sopra descritte……..omissis.
La Cassazione affermò ivi che “è vero che un articolo, in sé non diffamatorio, può diventare tale se inserito in un contesto di pubblicazioni, cronologicamente e teleologicamente collegate in modo tale che la portata offensiva dell'una si propaghi all'altra od alle altre, sì da determinare un aggravamento della posizione del diffamato;
tuttavia, nel caso di specie -con accertamento in fatto nemmeno censurato (cfr. pag. 8 cit., nonché pag. 10 della sentenza)- il giudice ha presupposto che la campagna di stampa non fosse rivolta contro la persona del in quanto tale, bensì contro la Coop Lombardia s.c. ed i suoi dirigenti;
Tes_1
poiché il bersaglio della campagna («denigratoria», secondo il ricorrente incidentale), è stato individuato prescindendo dalla persona di quest'ultimo, è corretta in diritto la sentenza che non ha considerato tutti quanti gli articoli e l'insieme degli stessi, bensì
l'autonoma portata offensiva di ciascun articolo specificamente nei confronti del . Tes_1
Dunque effettivamente non soltanto il giudice non ritenne in quel caso la responsabilità dell'imputato, ma emerge che i criteri della diffamazione a formazione progressiva non sono configurabili nel caso di che si tratta in questo giudizio, ossia della ripetizione per oltre 500 volte di certi epiteti contro l'uomo politico di spicco.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, infatti, il criterio discretivo tra diffamazione a mezzo stampa “classica” e la diffamazione a mezzo stampa “a formazione progressiva” è rappresentato dalla presenza in quest'ultima del nesso teleologico che lega le notizie ed il profilo temporale.
In questa forma di diffamazione il profilo temporale assume una connotazione particolare, poiché, le notizie si collocano all'interno di un obiettivo che l'autore della notizia si pone, che si concretizza nella diffamazione realizzata attraverso un vero e proprio progetto diffamatorio.
Il nesso teleologico va individuato nel confronto tra le notizie ed il profilo temporale. Se si ipotizza che il giornalista scriva più articoli all'interno di un progetto diffamatorio e che gli stessi vengano pubblicati in tempi separati, se dalla lettura complessiva degli articoli emerge proprio la realizzazione del progetto diffamatorio, non ci si troverà di fronte alla classica ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, la cui realizzazione è immediata nel momento in cui l'espressione diffamatoria viene percepita dai terzi, ma davanti a quella che viene definita diffamazione a formazione progressiva. Ciò che, pertanto, distingue le due forme di diffamazione è la presenza, nella diffamazione a formazione progressiva, di un nesso teleologico che lega le notizie ed il profilo temporale in cui avviene la loro pubblicazione. Orbene è facile osservare che effettivamente, come eccepito dai convenuti, qui non possa ipotizzarsi quel collegamento teleologico la cui spia rivelatrice è da un lato il contenuto, e non anche un epiteto e dall'altra la consequenzialità temporale, per ritenere sussistente una “campagna diffamatoria” perché quegli epiteti in sè non offensivi per le ragioni anzidette, non sono tra loro né collegati contenutisticamente né consequenziali nel tempo in modo da esprimere detto collegamento teleologico in un progetto diffamatorio, per cui deve ritenersi che detti epiteti restino sempre nell'irrilevanza giuridica, cioè non assurgano ad un grado di offensività della reputazione dell'uomo politico tale da meritare la tutela risarcitoria dei giornalisti e della testata, risultando indubbiamente prevalente, secondo le pronunce (vincolanti per l'interprete) delle Corti internazionali sopra richiamate, oltre quelle menzionate dai convenuti, il valore democratico della libertà di espressione e di stampa, di critica giornalistica e satira, come previsti da art. 10 CEDU;
art. 11 Carta di
Nizza e art. 21 Costituzione Italiana.
Quanto poi ai singoli fatti riportati, i vari casi PE, Consip, caso dei Rolex, acquisto villa, finanziamenti PE, giglio magico, caso ecc. ci si limita ad osservare che tutti i Per_8
nomi sono scritti in neretto e non risulta sia stato scritto il falso ossia che l'attore fosse iscritto nel registro degli indagati, ma era stato rappresentato un oggettivo e soggettivo collegamento di quei fatti e delle persone coinvolte, alla persona dell'attore, in quanto oggettivamente parenti o affini;
d'altra parte è di interesse pubblico sapere che per es. i genitori o i fratelli del cognato di un uomo che abbia la gestione della cosa pubblica siano indagati per reati come quelli descritti negli articoli di cui si duole l'attore, che dunque infondatamente vorrebbe impedire al libero giornalismo di informare la popolazione di questi fatti, solamente perché egli non era iscritto nel registro degli indagati;
anche il mero collegamento con gli indagati, come ad es. i suoi genitori, era stato, quindi, legittimamente riportato dai convenuti. Idem per tutti gli altri articoli, risultati caratterizzati da un nucleo fattuale nemmeno esaurientemente contestato.
Quanto all'allusività di grafica occhielli, primi piani, accostamenti o impiego di immagini ed espressioni suggestive, espedienti che potrebbero portare ad un'errata informazione del lettore frettoloso, oltre a richiamarsi le superiori sent. Corte di Strasburgo che tutelano la libertà di espressione anche in termini di stile, scelte linguistiche e grafica dell'articolo giornalistico, come sopra evidenziato, si riporta ex multis la recente sent. di
Cassazione Penale, Sez. V, 10 gennaio 2023 (ud. 13 ottobre 2022), n. 503 che, ponendosi peraltro nel solco di un orientamento consolidato, anche richiamato dai convenuti, ha espresso il seguente principio: “deve escludersi il carattere diffamatorio di una pubblicazione quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. “frettoloso”), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l'immagine, l'occhiello, il sottotitolo e la didascalia”.
Per tutti questi motivi la domanda è destituita di fondamento in quanto tutte le condotte descritte in citazione sono espressive della libertà di espressione di cui all'art. 21 cost., art. 10 CEDU, art. 11 Carta di Nizza, e non possono quindi essere censurate con una condanna per risarcimento dei danni chiesti nell'eccessiva somma di euro 2 milioni di euro, ossia quasi sette volte il pretium doloris della perdita di un figlio secondo le tabelle milanesi per il danno parentale;
invero, in base alle tabelle milanesi specifiche per la diffamazione, il massimo che ordinariamente si potrebbe richiedere per diffamazione è la somma di 50 mila euro. Tutto ciò appalesa anche la sproporzione ed eccessività della domanda attorea nel quantum, come fondatamente eccepito dai convenuti”. ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: Parte_1
I MOTIVO. I SINGOLI ARTICOLI E TITOLAZIONI AD AUTONOMA VALENZA
DIFFAMATORIA.
Il tribunale si era sottratto ad una compiuta disamina degli articoli di cui in citazione era stata sottolineata l'autonoma portata diffamatoria [in particolare: 1) “Lo strano 25 aprile di nel Paese che crocifigge i dissidenti” del 29.4.2019; 2) “ in Qatar Persona_27 Pt_1 per cedere la Roma all' e dice cosa fa la Lega” del 1.7.2019; 3) CP_24 Testimone_2
“Per gli abusi di EN Repubblica non ha voce” del 4.8.2019; 4) “I genitori di Pt_1 accusati aver evaso 20.000 euro” del 23.10.2019; 5) “Da Librandi 800.000 euro ad
PE e lo fece eleggere con il PD” del 29.11.2019; 6) “Leggi su misura per i Pt_1 finanziatori di del 14.12.2019], omettendo peraltro di rilevare: Pt_1
a) in relazione a quello datato 29.4.2019 (doc. 51), che era falso che egli avesse ricevuto una “valigia di Rolex”; b) in relazione a quello datato 1.7.2019 (doc. 52), che era falso che egli avesse mai trattato l'acquisto della Roma da parte dell'emiro del Qatar;
c) in relazione a quello datato 4.8.2019 (doc. 53), che era falso che egli avesse minacciato e/o un giornalista del Corriere;
Pt_7
d) in relazione a quello datato 23.10.2019 (doc. 54), che era falso che la sua azione politica fosse finalizzata ad evitare che il D.L. fiscale potesse inasprire le pene per i suoi genitori, in contrasto peraltro col principio d'irretroattività della legge penale;
e) in relazione a quello datato 29.11.2019 (doc. 55), che era tendenzioso sovrapporre la fondazione PE e la sua persona, e affermare che da tale operazione egli avesse tratto vantaggi illeciti;
f) in relazione a quello datato 14.12.2019 (doc. 56), parimenti, che era illecita l'ambigua immedesimazione tra lui ed PE, volta a coinvolgerlo in prima persona nelle inchieste citate.
Inoltre, il primo giudice non si era confrontato con i vari titoli (docc. 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23) falsi e tendenziosi, volti a screditarlo.
II MOTIVO. LE CAMPAGNE DIFFAMATORIE.
La sentenza era errata anche per aver omesso di stigmatizzare il contegno diffamatorio dei convenuti, che lo avevano accostato con allusioni ed artifizi a cinque indagini giudiziarie (1. “il caso dei fratelli;
2. “i casi relativi ai processi dei signori Per_8
e ; 3. “il caso PE”; 4. “il caso Consip”; 5. “il caso Air Force CP_15 CP_16
EN”) rispetto alle quali egli era del tutto estraneo.
Secondo l'appellante, con forme comunicative suggestionanti e associative (delle suddette vicende di cronaca con il lettore veniva portato a ritenere che Parte_1 fosse effettivamente coinvolto (nella veste, se non di indagato, di deus ex Parte_1 machina, responsabile sostanziale, “connivente”, colui che sovrintende) nei fatti illeciti narrati.
Nello specifico, l'appellante ha censurato 5 articoli asseritamente diffamatori - 1) “La finanza sul caso dei soldi Unicef Carte contraffatte” del 25.5.2019; 2) “La finanza smentisce i magistrati sull'archiviazione di babbo del 10.12.2019; 3) “Il gruppo Pt_1
Toto finanziava PE direttamente” del 27.9.2019; 4) “Cinque punti da chiarire sull'affaire Consip” del 17.9.2017; 5) “Richiesta sull'Air Force del Bullo si indaga per truffa aggravata” del 20.2.2020 – rilevando che attraverso l'utilizzo del neretto il suo nome era messo in evidenza così da creare un'associazione visiva di carattere sicuramente negativo ed immediato, al solo scopo di distogliere il lettore dalla realtà dei fatti di cronaca riportati ed incentrarli sulla persona di Parte_1
III MOTIVO. LA DIFFAMAZIONE A FORMAZIONE PROGRESSIVA. Inoltre, il tribunale aveva negato la ravvisabilità di una diffamazione “a formazione progressiva”, quando invece tale fattispecie era ben evidente, sia perché egli era identificato con l'epiteto di “bullo” in 583 articoli e in 134 prime pagine (quelle già richiamate nei precedenti motivi 'appello ma anche molte altre) – e i convenuti, se in un primo momento lo avevano identificato come “ il bullo”, nel tempo erano Parte_1 gradatamente passati a identificarlo in “ il Bullo di ”, poi in “il Bullo Parte_1 Per_1 di ”, fino a giungere a “il LO (con la “B” maiuscola in modo da individuarne la Per_1 persona), di talché per le migliaia e migliaia di lettori del quotidiano “La Verità” non era più neppure necessario specificare chi si celasse dietro l'espressione “il Bullo, con un'evidente lesione non soltanto dell'onore e della reputazione, ma altresì dell'a sua identità personale - sia perché egli era stato sistematicamente appellato con offese ancor più pesanti quali “ ”, “ ”, “ ”, “Ducetto ”, Persona_3 Persona_4 Per_5 Per_6
“Ducetto di Ringnano” “ ”; aveva dunque errato il primo giudice nello Persona_28 scriminare tali contegni, fraintendendo i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
IV MOTIVO. I RILIEVI DEL TRIBUNALE IN ORDINE ALLA DOMANDA RISARCITORIA ED ALLA SUA QUANTIFICAZIONE.
Infine, il tribunale, avendo escluso la diffamazione, nulla avrebbe dovuto precisare in ordine alla quantificazione del danno, e l'aver invece voluto accennare ad una ritenuta eccessività della somma richiesta di € 2.000.000,00 era “sintomatico di una contrarietà del giudice alla domanda attorea”.
L'appellante ha pertanto insistito nell'accoglimento della richiesta risarcimento formulata in primo grado.
Gli appellati si sono costituiti, contestando ogni censura e chiedendo la conferma della sentenza appellata.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 4.11.2025, mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 6.11.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. Il contesto ed i principi che regolano la materia.
Prima d'andare ad affrontare i singoli motivi d'impugnazione, è opportuno evidenziare quali siano le regole che governano la materia del diritto di critica politica.
Invero, tutti gli articoli oggetto di causa sono palesemente sussumibili in tale nozione, essendo evidente che non di cronaca si tratta, ma, appunto, di opinioni espresse dal giornale che, partendo da notizie di cronaca direttamente riferibili a o Parte_1 riguardanti invece i suoi congiunti e/o collaboratori e/o soggetti (anche collettivi, quali la Fondazione PE) a lui contigui, muove critiche o solleva dubbi in merito all'operato del politico.
Ma se così è, si deve considerare che ontologicamente la diffamazione presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive della reputazione altrui, e che tuttavia essa è a determinate condizioni scriminata stante l'esigenza di contemperare il diritto alla reputazione con quello alla manifestazione del proprio pensiero;
come osservato nel corso del tempo dalla Suprema Corte (v. già Cass.
12420/2008), “qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.”
Il diritto di critica, infatti, costituisce la cartina al tornasole di uno Stato, che intanto può dirsi democratico in quanto consenta a ciascuno di esprimere la propria opinione, giusta o sbagliata che sia;
peraltro, lo stesso concetto di giusto o sbagliato in materia di critica politica è relativo, finendo col coincidere con quello di condivisibile o non, ed essendo evidente che non può essere la condivisione del giudizio critico da parte del giudice il discrimine tra il lecito o l'illecito, bensì il rispetto del limite di continenza e la veridicità del fatto posto alla base del giudizio critico.
Qualora poi i protagonisti della contrapposizione d'interessi siano personaggi politici di rilievo e giornalisti, la libertà di manifestazione del pensiero diventa strumentale anche al controllo sul potere politico da parte dei cittadini e assume la funzione di contribuire in modo determinante alla formazione della pubblica opinione, in modo che ciascuno possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale e culturale in cui vive - essendo proprio la pluralità delle opinioni espresse dalle diverse fonti giornalistiche a consentire a ciascuno di formarsi la propria in modo il più possibile autonomo.
Nel caso in esame, tale implicazione è particolarmente evidente, posto che Parte_1 era all'epoca dei fatti (ed è tutt'oggi) uno dei leader della politica italiana.
In particolare:
- era stato Segretario del PD dal dicembre 2013 al febbraio 2017 e rieletto nel maggio
2017 sino al marzo 2018; - era stato il fondatore dell'Associazione Italia Viva nel settembre 2019 (di cui avrebbe poi acquisito la carica di Presidente dal dicembre 2022);
- era stato Presidente del Consiglio dei Ministri dal febbraio 2014 al dicembre 2016
(nell'ambito di questa Presidenza aveva ricoperto anche la carica di Presidente del
Consiglio dell'Unione Europea dal luglio al dicembre 2014);
- era Senatore della Repubblica dal marzo 2018.
E' poi affermazione consolidata quella secondo la quale, con specifico riferimento al diritto di critica politica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica.
In ambito politico è inoltre consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati (cfr.
Cass. 12/04/2022 n. 11767), anche se certamente il legittimo esercizio del diritto di critica anche in tale ambito è pur sempre condizionato dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse;
ove tuttavia la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme ad opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica.
Dunque, sostanzialmente, la forma espositiva della critica deve essere strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, tanto da non trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione;
nella relativa valutazione si deve poi tener conto della evoluzione delle “consuetudini espressive” della collettività e del modificarsi delle modalità comunicative.
Peraltro, ciò non significa che gli epiteti rivolti dagli appellati nei confronti dell'appellante siano leciti solo perché anche altri giornali li hanno utilizzati – come ad un certo punto parrebbe ritenere il tribunale - posto che ovviamente il giudizio giuridico non va fatto coincidere con la mera diffusione di un'abitudine ove tale abitudine sia contra ius, e tuttavia è evidente come essendo il linguaggio vivo ed in evoluzione la valutazione deve tener conto anche dei costumi sociali di ogni momento storico e di come gli stessi politici abbiano nel corso degli ultimi decenni sempre più “sdoganato” l'utilizzo di espressioni estremamente colorite e “ad effetto”. A mero titolo esemplificativo, può essere utile ricordare come, già da tempo, la Suprema
Corte (Cass. Pen. 16/05/2007 n. 29433) ha affermato la liceità di epiteti quali "fascista", che, se riferito da un avversario ad un politico per stigmatizzarne il comportamento, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica qualora sia utilizzato non come
"argumentum ad hominem", bensì per paragonare il suo modo di governare ed amministrare la cosa pubblica ad una ideologia e ad una prassi politica ritenute scarsamente rispettose degli oppositori.
Conclusivamente, si dovrà andare a valutare i fatti di causa partendo dal presupposto che critiche anche aspre verso devono essere scriminate, data la posizione di Parte_1 spicco da questi ricoperta nel panorama politico italiano, purché esse non degenerino in gratuiti attacchi alla persona o in vere e proprie contumelie e a condizione che vi sia interesse pubblico a conoscere le vicende narrate (perché comunque anche lato sensu riconducibili all'azione politica dell'appellante) e che il nucleo fattuale da cui prende spunto l'opinione del giornalista sia vero.
3. Il primo motivo d'appello.
Si deve allora partire dal primo d'appello, ovvero dalla disamina dei 6 articoli che l'attore aveva individuato come ex se (ovvero anche ciascuno preso distintamente dagli altri) diffamatori, perché contenenti affermazioni non veritiere e/o prive d'interesse sociale.
Effettivamente il tribunale ha valutato tali specifici articoli in maniera globale e sommaria, mentre essi richiedono invece un giudizio specifico e puntuale.
Come già anticipato, trattandosi di articoli non già di cronaca, ma di critica politica, la verità dei medesimi va intesa nel senso che a dover essere vero è il nucleo storico sostanziale della notizia, non potendosi discettare di verità o falsità avuto riguardo all'interpretazione che del fatto storico offre il giornalista e non essendo neppure impedito – costituendo anzi l'essenza della critica politica – che sulla base di un fatto storico vero l'opinionista formuli delle ipotesi, che restano ovviamente tali e che ciascun lettore è libero di condividere o meno.
1. Il primo articolo incriminato è quello 29 aprile 2019 (v. doc. 51), a firma del giornalista dal titolo «Lo strano 25 aprile di nel Paese che Controparte_5 Persona_27 crocifigge i dissidenti».
Nel predetto articolo, il giornalista svolge alcune riflessioni sulla Controparte_5 opportunità da parte dell'ex Presidente del Consiglio di celebrare la Parte_1 ricorrenza del 25 Aprile in Arabia Saudita dove, appena 2 giorni prima, era avvenuta una macabra esecuzione di 37 persone accusate di terrorismo, per la maggior parte sciite, che aveva indignato l'opinione pubblica. In particolare, secondo il comunicato dell'agenzia di stampa saudita, uno dei condannati era stato crocefisso, gli altri erano stati uccisi seguendo le regole islamiche, e cioè decapitati (doc. 49 fascicolo primo grado). “Proprio il posto giusto dove festeggiare la festa della Liberazione”, rilevava ironicamente il giornalista di . CP_2
Secondo l'appellante, intanto non vi sarebbe stato alcun interesse pubblico a conoscere il viaggio di atteso che si trattò di una trasferta privata estranea alla carica Pt_1 istituzionale;
tale tesi è tuttavia infondata, posto che proprio la posizione di spicco ricoperta dall'appellante, di senatore e leader di partito, consentiva di discutere delle persone e dei luoghi che egli frequentava, ove gli stessi avessero a loro volta avuto caratteristiche non neutre, ma politicamente sensibili;
inoltre, il viaggio di cui si discute era avvenuto con la scorta (la circostanza non è mai stata negata), e dunque in ultima analisi con un esborso di denaro pubblico.
L'appellante si duole altresì del fatto che nel sottotitolo ed in chiusura dell'articolo si ricordasse che proprio i medesimi sauditi avevano consegnato al premier e alla delegazione italiana una valigia di Rolex, sostenendo che ciò non fosse vero e che egli non aveva trattenuto alcun regalo.
Anche tale doglianza è infondata, perché l'articolista non afferma che avesse Pt_1 trattenuto qualcosa per sé e d'altro canto la circostanza della consegna è ammessa dallo stesso in un post e confermata da una nota fornita da Palazzo Chigi: «I doni di Pt_1 rappresentanza ricevuti dalla delegazione istituzionale italiana, in occasione della recente visita italiana in Arabia Saudita, sono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio, secondo quello che prevedono le norme. Come sempre avviene in questi casi, dello scambio dei doni se ne occupa il personale della presidenza del Consiglio e non le cariche istituzionali». (cfr. doc. 51 fascicolo primo grado convenuti).
Che, poi, le due notizie siano state accorpate ha il solo significato di sottolineare la valutazione dell'articolista di inopportunità del viaggio e per quanto solleciti maliziosamente l'interesse dei lettori rimane una lecita espressione del diritto di critica.
2. Il secondo articolo incriminato è quello del 1.7.2019 (doc. 52), sempre a firma CP_5 in cui si legge che si sarebbe recato in Qatar per trattare la cessione all'emiro della Pt_1
(squadra di calcio) Roma, in relazione al quale l'appellante rileva che è falso che egli avesse mai trattato tale affare.
Anche per questo articolo difetta la natura diffamatoria, non solo perché di per sè la circostanza attribuita non appare lesiva della reputazione del senatore, ma soprattutto perché il pezzo è chiaro nello spiegare che tale incontro emergerebbe da una CP_2 conversazione tra e oggetto d'intercettazione, e che quello fosse il CP_26 contenuto del dialogo è pacifico, di talché la notizia per come riportata è vera, a CP_2 prescindere dal fatto che fosse vero il fatto narrato da a . CP_26
3. Il terzo articolo incriminato è quello datato 4.8.2019 (doc. 53), a firma di , in cui CP_4
l'articolista se la prende con che, mentre avrebbe stigmatizzato gli abusi CP_27 contro i giornalisti perpetrati da non avrebbe fatto altrettanto con per Per_18 Pt_1 analoghe minacce;
in relazione ad esso l'appellante rileva che era falso che egli avesse minacciato e/o un giornalista del Corriere. Pt_7
Anche in questo caso però non è ravvisabile alcuna falsità, posto che si limita CP_4 ad affermare che in un editoriale aveva lamentato che l'allora presidente del Pt_7
Consiglio avesse minacciato “di spezzargli le gambe” e che aveva Per_29 Parte_8 confermato la minaccia effettuata da “a un giornalista del Corriere della Sera” – e Pt_1 la veridicità di lamentele e conferme non è in dubbio - criticando appunto che CP_27 in quel caso aveva taciuto (a suo dire perché era un potente che voleva Pt_1 CP_27 compiacere).
4. Il quarto articolo incriminato è quello datato 23.10.2019 (doc. 54), in cui si narra dell'accusa ai genitori di per aver evaso 200.000 euro;
anche qui, fermo restando Pt_1 che la notizia dell'accusa era vera, l'aver rilevato che si contrapponeva in quel Pt_1 periodo al D.L. fiscale voluto dai grillini che intendeva abbassare la soglia di punibilità per tale reato (così come, sempre si dice nell'articolo, il Governo Gentiloni aveva reso procedibile a querela l'appropriazione indebita proprio quando il cognato di era Pt_1 indagato per tale reato) è certamente una notizia di pubblico interesse, e poco importa se ratione temporis la nuova norma non si sarebbe potuta applicare ai genitori dell'appellante, perché comunque a rilevare era l'atteggiamento in materia fiscale di un politico i cui familiari avevano procedimenti aperti per reati di quella natura;
ovviamente, che ciò realmente avesse condizionato la politica renziana (che altrimenti sarebbe stata maggiormente repressiva in tema d'evasione) è un'ipotesi dell'articolista che non può trovare né conferma né smentita, restando relegata nella sfera delle opinioni soggettive.
5. Il quinto articolo è quello datato 29.11.2019 (doc. 55), dove si affronta il noto caso
“PE”, narrando che dopo aver versato 800.000,00 euro a tale Fondazione, Per_30 era stato candidato con il PD con l'appoggio di e poi eletto, e che aveva Pt_1 Pt_1 ricevuto un prestito di euro 700.000,00 per acquistare la casa da parte di tale
[...]
che era nel Cda di un'azienda di stato (la cassa depositi e prestiti Per_31 immobiliare); l'appellante non contesta che anche tali notizie fossero vere, ma si duole della sovrapposizione tra PE e la sua persona e che si adombri che egli avrebbe tratto vantaggio dalla sua posizione, ma, appunto, interrogarsi su contiguità e vantaggi di un leader politico e suggerire la risposta a tali interrogativi è l'essenza del diritto di critica – ben potendo il lettore giungere a conclusioni difformi.
6. Infine, il sesto articolo è quello datato 14.12.2019 (doc. 56), dove parimenti si analizza l'attività di PE e la posizione di per il quale valgono le medesime considerazioni Pt_1 del precedente. D'altro canto, è documentale che all'epoca dei fatti fosse individuato dagli Parte_1 inquirenti come “l'esponente di riferimento e il beneficiario effettivo della Fondazione
PE” (doc. 57, pag. 13 fascicolo primo grado di parte convenuta): è la Guardia di
ZA (v. i resoconti alla Procura all'esito delle indagini delegate, docc. 57 e 58 dei convenuti) che evidenzia che la “Fondazione PE” era un soggetto che nel tempo aveva operato a supporto, soprattutto economico-finanziario, delle attività politiche di Pt_1
e di un raggruppamento interno al facente capo a
[...] Controparte_28 Pt_1
[...]
Dunque, conclusivamente, i sei articoli in esame non hanno carattere illecito;
quello di
[...]
è un modo di fare critica politica che può piacere o non piacere per stile e CP_2 contenuti, ma che comunque parte da un nucleo fattuale di verità e su quello innesta i propri interrogativi e le proprie considerazioni, senza trascendere nell'attacco gratuito alla persona, ed occupandosi, seppur in chiave oppositiva, sempre e comunque della linea politica e di contegni di pubblico interesse di Certamente il quotidiano Parte_1
è un detrattore di e non perde occasione per sollevare dubbi sul suo operato, Pt_1 mettendo in evidenza come l'azione politica del leader (prima del PD e poi) di Italia Viva avrebbe portato giovamento alla sua posizione personale e/o a quella delle persone a lui vicine, ma appunto questo è il cuore del principio della libertà di manifestazione del pensiero.
Di altrettanta libertà di pensiero, d'altro canto, gode il lettore che ben può decidere se condividere il giudizio della testata giornalistica o invece essere in linea con l'azione politica di EN o, ancora, prendere le distanze da entrambi i contendenti e dissentire dalle ideologie espresse tanto dall'uno quanto dall'altro, come è normale che avvenga in un paese democratico.
Escluso che siano diffamatori gli articoli in esame, tantomeno lo sono le titolazioni dei medesimi o di altri depositati agli atti: in nessuno di essi si attribuiscono fatti penalmente rilevanti o comunque falsità a e ad ogni modo è sufficiente leggere l'intero Parte_1 articolo per comprendere chi siano i soggetti realmente oggetto d'indagine giudiziaria.
La stessa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 12012/2017), peraltro, ha chiarito che seppure in linea di principio anche il solo titolo di un articolo possa, eventualmente letto unitamente all'occhiello e al sottotitolo, rivestire di per sé portata diffamatoria autonoma, tuttavia a tal fine è necessario che “il titolo sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo, poiché, in caso di sua genericità, la portata diffamatoria del titolo va valutata mediante l'analisi del contenuto dell'articolo”.
Ciò non è ravvisabile nel caso di specie. In particolare, anche per quanto si va ad esporre nel prossimo paragrafo, si deve escludere che sulla base delle titolazioni sia evincibile un diretto coinvolgimento dell'appellante nelle indagini penali in corso a carico di altri soggetti.
4. Il secondo motivo d'appello.
Col secondo motivo d'impugnazione l'appellante ha sostenuto che la sentenza di primo grado era errata anche per aver omesso di stigmatizzare il contegno diffamatorio dei convenuti che lo avevano accostato con allusioni ed artifizi a cinque indagini giudiziarie
(1. “il caso dei fratelli;
2. “i casi relativi ai processi dei signori e Per_8 CP_15
; 3. “il caso PE”; 4. “il caso Consip”; 5. “il caso Air Force EN”) rispetto CP_16 alle quali egli era del tutto estraneo.
Secondo l'appellante, con forme comunicative suggestionanti e associative (delle vicende di cronaca con la sua persona) il lettore veniva portato a ritenere che fosse Parte_1 effettivamente coinvolto (nella veste, se non di indagato, di deus ex machina, responsabile sostanziale, “connivente”, colui che sovrintende) nei fatti illeciti narrati.
Nello specifico, l'appellante ha censurato 5 articoli asseritamente diffamatori - 1) “La finanza sul caso dei soldi Unicef Carte contraffatte” del 25.5.2019; 2) “La finanza smentisce i magistrati sull'archiviazione di babbo del 10.12.2019; 3) “Il gruppo Pt_1
Toto finanziava PE direttamente” del 27.9.2019; 4) “Cinque punti da chiarire sull'affaire Consip” del 17.9.2017; 5) “Richiesta sull'Air Force del Bullo si indaga per truffa aggravata” del 20.2.2020 – rilevando che attraverso l'utilizzo del neretto il suo nome era messo in evidenza così da creare un'associazione visiva di carattere sicuramente negativo ed immediato, al solo scopo di distogliere il lettore dalla realtà dei fatti di cronaca riportati ed incentrarli sulla persona di Parte_1
Anche tale motivo è infondato.
In tutti tali articoli è infatti con chiarezza evidenziato chi sia ad essere indagato.
Non si ignora che il continuo puntare i riflettori sull'appellante, con toni critici, da parte degli appellati sia motivato da una contrapposizione politica (come dedotto dagli stessi appellati, il giornale ha posizioni di centro-destra) e tuttavia ciò non può rendere illecito ciò che non trascende i confini del diritto di critica;
che dei fatti che emergono dalle indagini in corso gli avversari politici e le testate giornalistiche ad essi affini diano una lettura critica è fisiologico, ma comunque controbilanciato dalla pluralità di orientamenti, anche della stampa.
L'accostamento a tali vicende di è, d'altra parte, giustificato dal fatto che Parte_1 esse riguardavano persone a lui molto vicine e che l'opinione pubblica può avere interesse a conoscere l'ambiente nel quale si muove un leader politico. E' evidente che ciascuno risponde solo delle proprie eventuali colpe, ma quando un soggetto si trova in posizioni apicali e di potere è legittimo che si faccia luce su ciò che è contiguo ad esso, per un principio di trasparenza. Peraltro, come evidenziato già dal tribunale, l'utilizzo del neretto non riguarda il solo nome di ma quello di ogni soggetto citato negli articoli. Parte_1
Si riporta a titolo meramente esemplificativo un estratto di uno dei tanti pezzi oggetto di giudizio (v. doc. 25).
D'altro canto, anche nei casi dei cinque articoli richiamati dall'appellante il nucleo fattuale
è veritiero.
Partendo dalla vicenda dei fratelli ( era il marito della sorella di Per_8 Persona_32
), si trattava di un'indagine della Procura di Firenze per l'appropriazione di Pt_1 Per_33 alcuni fondi destinati a scopi umanitari e, come già evidenziato nel precedente paragrafo,
l'accostamento alla persona di era giustificato dagli interrogativi in merito Parte_1 agli effetti dell'approvazione da parte del Governo Gentiloni del decreto legislativo
36/2018, con il quale si estendeva all'appropriazione indebita aggravata la procedibilità a querela. Parimenti, le vicende giudiziarie dei genitori dell'appellante erano veritiere, così come che anche il medesimo avesse per un certo periodo lavorato nell'azienda di famiglia;
in alcun passaggio dei pezzi in oggetto si fa riferimento ad un diretto coinvolgimento del politico.
Quanto al caso PE, già si è detto che le indagini della GdF avevano ipotizzato una sorta di simbiosi tra la fondazione e l'appellante ed i PM a loro volta avevano ipotizzano che il denaro arrivato nelle casse di PE fosse stato utilizzato senza rispettare la legge sul finanziamento ai partiti, tanto che da ultimo anche il senatore era stato Parte_1 iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Firenze nell'inchiesta sulla fondazione, con l'accusa di finanziamento illecito ai partiti in relazione ai fondi gestiti dalla fondazione che organizzava la Leopolda.
Per ciò che riguarda il c.d. “caso Consip”, si tratta di un'inchiesta che in un primo filone riguardava l'imprenditore PO , accusato di aver corrotto un CP_29 funzionario di Consip e aver promesso denaro a ed in un secondo filone CP_15 riguardava l'allora Ministro dello Sport del Governo accusato, insieme ad Persona_34 altri dirigenti e ufficiali delle forze dell'ordine, di aver riferito ad alcuni dirigenti Consip
l'esistenza di un'indagine in corso nei loro confronti;
dunque, stante la vicinanza dei soggetti coinvolti a chi in quel momento era una figura di spicco della politica italiana era legittimo rilevare il rapporto soggettivo, senza comunque addebitare alcunché all'appellante.
Infine, quanto al caso “Air Force EN” - termine con cui la stampa ebbe a designare l'Airbus 340-500 voluto da quando era presidente del Consiglio – in alcun Parte_1 passaggio si rinviene un'accusa al politico di aver utilizzato tale mezzo per scopi personali quanto, piuttosto, di aver voluto un velivolo costoso rimasto poi inutilizzato (circostanza incontestata).
Si tratta quindi di indagini tutte di interesse pubblico dove mai si afferma o si ingenera nel lettore la convinzione di un coinvolgimento del senatore nei fatti penali ma, solo, si rileva la relazione che intercorre tra l'attore e quei fatti o i soggetti indagati, sotto il profilo soggettivo ( e Consip) oppure oggettivo (Air Force EN ed PE). Per_8
Tale legame è un fatto che, se riguarda un politico influente, interessa la collettività e dunque può essere evidenziato.
5. Il terzo motivo d'appello.
Col terzo motivo d'impugnazione, infine, l'appellante si duole che il tribunale avesse escluso nel caso di specie la ravvisabilità di una diffamazione “a formazione progressiva”, quando invece tale fattispecie era ben evidente, sia perché egli era identificato con l'epiteto di “bullo” in 583 articoli e in 134 prime pagine – e i convenuti, se in un primo momento lo avevano identificato come “ il bullo”, nel tempo erano Parte_1 gradatamente passati a identificarlo in “ il Bullo di ”, poi in “il Bullo Parte_1 Per_1 di ”, fino a giungere a “il LO (con la “B” maiuscola in modo da individuarne la Per_1 persona), di talché per le migliaia e migliaia di lettori del quotidiano “La Verità” non era più neppure necessario specificare chi si celasse dietro l'espressione “il Bullo, con un'evidente lesione non soltanto dell'onore e della reputazione, ma altresì dell'a sua identità personale - sia perché egli era stato sistematicamente appellato con offese ancor più pesanti quali “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, Persona_3 Persona_4 Per_5 Persona_6
“ ” “ ”. Per_5 Per_7 Persona_28
Lo stesso appellante, dunque, non sostiene che tali termini isolatamente presi sarebbero diffamatori, e del resto “l'evoluzione” del linguaggio giornalistico e in voga tra gli stessi politici nel corso degli ultimi decenni è andata nel senso di una diffusione di epiteti coloriti ed irriverenti, al punto che si deve prendere atto di come siano ormai “sdoganati” termini quali quelli in esame.
Già ai tempi della Prima Repubblica era in uso dare appellativi, tra cui spiccano quelli attribuiti al Sen. Andreotti: “ ”, “il gobbo” o “belzebù” o i poco edificanti “Acido Per_35 russico” rivolto all'on. e “Avanzo di balera” all'on. ; tale modalità è Per_36 Per_37 confermata con l'avvento della Seconda Repubblica, con il caso emblematico dell'ex
Presidente passato da “ ” a “ a “ ” ad Controparte_30 Parte_9 Per_38 Per_39
“ ”, senza dimenticare il Sen. soprannominato “er mortadella”, il Sen. Per_40 CP_31
D'LE chiamato “baffino”, il Sen. nominato “Gargamella”. Per_25
Lo stesso appellava come “bullo” (v. doc. 17 parte convenuta). Pt_1 Per_18
La giurisprudenza, nazionale e sovranazionale, ha ritenuto scriminato l'uso di appellativi quali “stupido” e “lento a capire” (sentenza CEDU n. 1799/07 pubblicata il 5 luglio 2016),
“idiotic” (ovvero “idiota”: sentenza CEDU del 24.09.2019 sui ricorsi n. 75637/13 e n.
8114/14), “pazzo” (sentenza Tribunale di Milano n. 8770/2013, relativa al dott. ), Per_41
o espressioni come “dire cazzate” o le “sue parole sono cazzate” (Cass. Pen., sez. II,
17.11.2009, n. 49423), “cazzaro verde” (sentenza Tribunale di Milano doc. 18 fascicolo primo grado) e ancora, come già rilevato, “fascista” se utilizzato in ambito politico per stigmatizzare atteggiamenti arroganti (Cass. Pen., 20.07.2007, n. 29433).
Ma, appunto, più che dolersi dei singoli epiteti, l'appellante si duole piuttosto dell'eccesso di attenzione (critica) mediatica e del fatto che contro di lui sarebbe ravvisabile una
“diffamazione a formazione progressiva”.
Tuttavia, per ciò che concerne lo spazio dedicato dal quotidiano La Verità a Parte_1 esso è evidentemente giustificato dal ruolo di spicco di volta in volta ricoperto dall'attore nell'ambito dello scenario pubblico e politico italiano.
Quanto alla diffamazione a mezzo stampa “a formazione progressiva”, si tratta di istituto che è stato codificato in via pretoria (per risolvere il problema dell'atteggiarsi della decorrenza del termine di proposizione della querela rispetto alle ipotesi nelle quali il messaggio diffamatorio risulta intelligibile solo all'esito di una serie di articoli, nessuno dei quali riveste, di per sé, valenza diffamatoria), che trova il suo fulcro nella presenza di un nesso teleologico che legherebbe le notizie, rendendole (solo) nel loro complesso diffamatorie.
Tuttavia, a parte che lo stesso appellante non ha puntualmente delineato tale nesso teleologico né spiegato da cosa esso potrebbe desumersi, ciò che appare dirimente è che la pur massiccia e costante critica all'operato dell'appellante resta, come già ampiamente argomentato, una manifestazione di giudizio politico, per sua natura soggettivo, comunque condotta senza mistificare i fatti di partenza né proferendo gratuite offese personali, ed avanzando valutazioni il cui valore è e rimane quello di opinione palesemente di parte, che si colloca tra le tante opinioni che caratterizzano lo scenario politico italiano.
Dunque, conclusivamente, l'appello dev'essere respinto (senza che sia ravvisabile alcuna concreta portata pratica del quarto motivo d'impugnazione: il riferimento operato dal tribunale all'eccessività del credito risarcitorio ipotizzato, in difetto dell'an debeatur è sicuramente ultroneo, ma anche irrilevante e incapace di incidere su un autonomo interesse dell'appellante).
6. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Quindi, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 1.000.001 a 2.0000.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva, stante la complessità media della controversia, esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione
è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), e liquidata secondo i valori minimi la fase decisoria (essendosi gli appellati limitati a rinviare agli scritti introduttivi) dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro
17.898,00, da maggiorare ex art. 4 comma secondo DM 55/14 stante la difesa di più parti, per complessivi euro 28.636,80.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 2163/23 del Tribunale di Parte_1
Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a corrispondere agli appellati le spese di lite, che liquida nella somma di euro 28.636,80, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.