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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/07/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 499/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 3.06.2025, vertente
TRA
(già , in persona del suo legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gasparroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[...]
Benedetto Gargani e Guido Gargani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
C.F. Controparte_4 C.F._1
C.F. Controparte_5 C.F._2 C.F. CP_6 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 264/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il
07.03.2024, notificata il 22.04.2024 – Contratti bancari
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1
“Piaccia alla Giustizia dell'On. Corte di Appello di L'Aquila, in riforma dell'impugnata sentenza n. 264/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 7.3.2024, resa nel giudizio di primo grado n. 3024/2014 R.G., notificata il 22.4.2024, accogliere la proposta impugnazione, alla stregua di quanto dedotto nei sopra esposti motivi di appello e, per l'effetto rigettare la spiegata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 696/2014 emesso dal Tribunale di
Teramo il 11.4.2014 e confermare il predetto decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, previo ricalcolo del conto corrente di cui in narrativa, stabilire gli importi minori dovuti alla appellante, e quindi per l'effetto condannare la d i sigg.ri , CP_3 Controparte_4
, e , al pagamento delle somme che risulteranno Controparte_5 CP_6 provate a seguito, anche della eventuale rinnovazione della CTU contabile.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. In via istruttoria chiede la rinnovazione e/o integrazione della CTU diretta alla rielaborazione del conto corrente n.
50199, tenendo conto delle condizioni economiche di cui al foglio informativo prodotto dalla
Banca come documento n. 32 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. “
Per Controparte_1
“si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: accogliere i motivi di gravame proposti dall'appellante principale;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3024/2014 promosso da (quale debitrice principale), , Controparte_3 Controparte_4
e (quali fideiussori) contro CP_6 Controparte_5 [...]
(poi con atto di opposizione Controparte_7 Parte_2 al decreto ingiuntivo n. 696/2014 (con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 337.208,87 a titolo di scoperto del conto corrente n. 25.330.50199 oltre n. 4 fatture anticipate al saldo buon fine sulla posizione gestione incassi n.25.2.505.29
e n.112 RIBA anticipate al saldo buon fine rese insolute sulla posizione gestione incassi n.
25.2.50000568) di cui avevano invocato la revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituita la nonché, ex art 111 c.p.c., Controparte_8 Controparte_1 quale mandataria di contestando l'opposizione.– il Tribunale Controparte_2 di Teramo così statuiva: “1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) accerta la nullità nel contratto di conto corrente n.
50199 aperto in data 22.07.2023 nella parte in cui prevede l'applicazione di interessi in misura ultralegale, di interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto, dell'applicazione illegittima delle valute, come meglio indicato in parte motiva; 3) accerta che alla data del 19.03.2014 il saldo del conto corrente n. 50199 aperto in data 22.07.2003 è pari ad € 190.045,30 a favore del correntista;
4) rigetta le altre domande formulate da parte opponente e, per l'effetto, 5) condanna la società
e in solido, al CP_3 Controparte_4 CP_6 Controparte_5 pagamento in favore di quale mandataria di Controparte_1 [...] di € 30.664,86 oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio Controparte_2 dal 20.04.2014 al saldo;
6) condanna la società CP_3 Controparte_4
e in solido, al pagamento in favore di CP_6 Controparte_5 [...]
quale mandataria di di € 275.936,04 Controparte_1 Controparte_2 oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio dal 20.03.2014 al saldo;
7) compensa le spese di lite tra le parti;
8) pone le spese delle CTU contabili – come liquidate con decreti del 16.11.2017 e del 20.06.2022 – definitivamente a carico di
quale mandataria di 9) Controparte_1 Controparte_2 pone le spese della CTU grafologica – come liquidate con decreto emesso in data
7.03.2024 – definitivamente a carico di . Controparte_5
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno dell'opposizione, gli attori avevano eccepito l'indebita applicazione da parte della banca di interessi ed addebiti illegittimi chiedendo: - la rideterminazione del saldo;
- la dichiarazione di nullità delle fideiussioni rilasciate disconosceva, tra l'altro, la propria sottoscrizione in Controparte_5 calce alla fideiussione del 30.11.2007); - la nullità del mutuo sottoscritto dalla CP_3 il 13.07.2011.
Dava, altresì, atto che si era costituita in giudizio la banca convenuta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione nonché, ex art. 111 c.p.c., la società Controparte_1 quale mandataria di Controparte_9
Proseguiva il Tribunale dando atto che, con ordinanza del 08.02.2016, era stata
[...] sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art 649 c.p.c. e la causa era stata successivamente istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale, n. 2 CTU contabili (CTU a firma del dott. dell'11.07.2016 e CTU integrativa a firma Per_1 del dott. n data 13.06.2022) e CTU grafologica. Per_2
1.3. Ciò detto, rigettava in primo luogo l'eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio per mancata attivazione del procedimento di mediazione sollevata da parte opponente che, seppure fondata, risultava tardiva in violazione dell'art. 5 comma 1-bis D.Lgs n. 28/2010.
1.4. Con riferimento al contratto di conto corrente n. 25.330.50199 stipulato il 22.07.2003, preliminarmente rigettava l'eccezione di decadenza dalla facoltà di impugnazione ex art. 1832 c.c. ed ex art. 119 comma 3 TUB, precisando che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti in relazione ai rapporti obbligatori da cui scaturiscono ma non preclude la contestazione della validità di tali rapporti.
Ciò premesso, quanto all'eccezione di nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi in riferimento ai tassi, ai prezzi ed alle condizioni contrattuali, rilevava la mancata sottoscrizione da parte del cliente del documento contenente le norme per la trasparenza bancaria datato 01.07.2003 (contenente le condizioni economiche del rapporto), con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB fino al 24.10.2011 mentre dal 25.10.2011 (data di rinegoziazione del contratto) al 30.09.2013 (data ultimo estratto conto) riteneva applicabili gli interessi convenzionalmente pattuiti come indicato dal
CTU.
Quanto alla violazione dell'art. 1283 c.c., richiamava l'art. 2 della delibera CICR del
09.02.2000 e rilevava la specifica sottoscrizione da parte del debitore dell'art. 7 del contratto di conto corrente stipulato in data 22.07.2003 che prevede la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi, previsione contenuta anche nell'art. 8 del contratto rinegoziato il 25.10.2011, con conseguente legittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.
Quanto all'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art.li 1346 e 1418 comma 2 c.c. della clausola contenente previsione della commissione di massimo scoperto, rilevava che la mancata sottoscrizione del correntista delle condizioni economiche relative al contratto stipulato il 22.07.2003 aveva correttamente indotto il CTU ad escludere dette commissioni fino al 31.03.2010 (data ultima in cui erano state applicate) in assenza di valida pattuizione.
In merito all'eccezione di nullità della clausola contrattuale relativa all'applicazione delle valute, rilevava che a fronte della violazione dell'art. 120 TUB, correttamente il CTU aveva inserito tutte le operazioni per data disponibilità fino al 24.10.2011 e, a partire dal
25.10.2011, per data valuta.
Rigettava, infine, l'eccezione di illegittima applicazione di interessi superiori al tasso soglia ex L. n.108/1996 sottolineando come il CTU avesse accertato il mancato superamento del tasso soglia sia al momento della sottoscrizione del contratto nel 2003, che al momento della sua rinegoziazione del 2011, con irrilevanza della cosiddetta usura sopravvenuta.
Quanto alle ulteriori contestazioni sollevate rilevava: - la genericità: a) della doglianza relativa alla nullità delle clausole contrattuali riguardanti prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelli in qualunque modo pubblicizzati o pattuiti con lo stesso ai sensi degli artt.li 1171, 385 e 1993 c.c.; b) dell'eccezione relativa alla nullità delle clausole inerenti l'esistenza del diritto della banca di modificare unilateralmente il contenuto del contratto in senso sfavorevole al cliente, clausola tra l'altro espressamente sottoscritta dal cliente;
c) dell'eccezione di nullità per mancato invio da parte della banca delle comunicazioni riepilogative annuali ex art. 1 l. 154/1992 data la mancata allegazione di quelle eventualmente mancanti;
- l'infondatezza: a) dell'eccezione di nullità delle clausole abusive o vessatorie contenute nei contratti predisposti dalla banca poiché specificamente sottoscritte;
b) dell'eccezione di nullità per inosservanza del principio di buona fede contrattuale non potendo la buona fede svolgere una funzione di integrazione cogente del contratto.
Il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU, ricalcolava un saldo pari ad € 190.045,30 al 19.03.2014 a credito della società correntista.
1.5. Proseguiva nell'esame della posizione gestione incassi n. 25.2.505.29 e n. 25.2.500068 rilevando che alcuna contestazione era stata sollevata in merito da parte opponente con conseguente conferma degli importi ingiunti (€ 30.664,86 ed € 275.936,04) ed irrilevanza di quando indicato nella CTU.
1.6. Con riferimento all'eccezione di nullità del contratto di mutuo stipulato il 13.07.2011 dalla società di € 700.000,00 per illiceità della causa o dello scopo (poiché CP_3 successivamente alla sua erogazione si era avuto l'accreditamento sul conto corrente n.
50199 di euro 691.685,00), il Tribunale, ritenuta l'ammissibilità della domanda, la rigettava nel merito richiamando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass,
Sez III, n. 23149/2022) quanto al cd. mutuo solutorio.
1.7. Il Tribunale proseguiva con l'esame relativo alle contestazioni sulla fideiussione, rilevando: - l'infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza della fideiussione omnibus , rivelando come la stessa fosse stata prestata per l'importo massimo espressamente indicato in € 1.000.000,00; - la genericità della contestazione relativa alla violazione dell'art. 1956
c.c., evidenziando come la stessa mancanza di allegazioni circa il mutamento delle condizioni patrimoniali della società ed il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale;
- l'autenticità (evincibile dalle risultanze della CTU grafotecnica e della prova testimoniale resa da ) della sottoscrizione in calce alla fideiussione da Testimone_1 parte di da questa disconosciuta. Controparte_5
1.8. Da ultimo, il Tribunale dava conto della posizione della società intervenuta ex art. 111
c.p.c. quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della stessa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la hiedendo l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1)
“erroneità del capo 9 della sentenza che, con riferimento al conto corrente n. 50199, ha escluso l'applicazione dei tassi di interesse convenzionalmente pattuiti dalla data di apertura del rapporto al 24.10.2011. Violazione degli artt. 1284 c.c. 2697 c.c. e 2698 c.c., nonché degli artt. 117 e 118 TUB”; 2) “Erroneità del capo 11 della sentenza che, con riferimento al conto corrente n. 50199, ha escluso l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto dalla data di apertura del rapporto (22.7.2003) al 31.3.2010, nonché delle commissioni di messa a disposizione fondi e delle commissioni di istruttoria veloce dall'1.4.20120.
Violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 c.c., 2697 c.c. e 2698 c.c., nonché degli artt.
117 e 118 TUB”; 3) “Erroneità del capo 12 della sentenza che, con riferimento al conto corrente n. 50199 ed al periodo che va dall'apertura del conto corrente (22.7.2003) al
24.10.2011, ha considerato le operazioni in relazione alla data di disponibilità dei fondi anziché a quella per valuta. Violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 c.c., 2697 c.c.
e 2698c.c., nonché dell'art. 120 TUB.”
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata con Controparte_1 atto a sostegno dei motivi del gravame principale mentre sono rimasti contumaci gli altri appellati.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 17.10.2024
(relativo all'udienza del 15.10.2024 celebrata con le modalità della trattazione scritta), il
Collegio pronunciava ordinanza con la quale, preso atto della mancanza di prova circa la tempestività e regolarità della notifica dell'atto di appello ai convenuti non costituiti per illeggibilità del documento depositato, ordinava alla parte appellante di fornire la prova della notifica rinviando, a tal fine, all'udienza del 17.12.2024 da svolgersi secondo le modalità dell'articolo 127-ter c.p.c. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 19.12.2024, il
Collegio ha dichiarato la contumacia degli appellati non costituiti e rinviato per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 03.06.2025 disponendone la sostituzione mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti costituite hanno provveduto nei termini assegnati a depositare note di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale.
Come detto, anche l'udienza del 03.06.2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito delle note scritte e all'esito della camera di consiglio da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui, con riferimento al rapporto di conto corrente, ha escluso l'applicazione dei tassi di interesse convenzionalmente pattuiti dalla data di apertura del conto (23.07.2003) al 24.10.2011.
In particolare sostiene che, nonostante la mancata sottoscrizione dei fogli informativi prodotti dalla banca come documento 32 della memoria ex art. 183 numero 2 c.p.c., la correntista, nel sottoscrivere il contratto di conto corrente, ha comunque dichiarato di aver ricevuto in consegna dalla banca tali documenti, sicché il requisito di forma richiesto ben potrebbe ritenersi osservato per relationem avendo il contratto fatto riferimento al tasso indicato nelle separate condizioni economiche, la cui consegna non è stata contestata.
5.2. Osserva il Collegio che nel foglio prodotto dalla banca in primo grado in allegato alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., intitolato “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui alla L. 154 del 17 febbraio 1992” sono riportate le condizioni generali applicabili ai rapporti di conto corrente.
Detto documento che reca in calce le indicazioni “Luogo e data___________ Firma cliente-
_______________” è privo della indicazione della data e della sottoscrizione del cliente, come pur della Pt_1
Se è vero che nel contratto di conto corrente sottoscritto dalla correntista in data 22.07.2003
è contenuta la seguente dicitura “le condizioni economiche del rapporto di conto corrente sono quelle riportate nel foglio informativo analitico la cui copia Vi è stata consegnata a parte”, non può tuttavia non evidenziarsi come, in difetto di sottoscrizione da parte della correntista delle separate condizioni generali richiamate nel contratto di conto corrente ed in difetto di ogni certezza (il documento in questione è del tutto privo di riferimenti al contratto di contocorrente per cui è causa ed è costituito dal documento trasparenza non dal foglio informativo analitico richiamato in contratto) in ordine alla riferibilità delle condizioni economiche contenute nel foglio prodotto in giudizio dalla al rapporto oggetto di Pt_1 causa come pure in ordine alla identificabilità dello stesso con quello asseritamente consegnato alla cliente, non può ritenersi validamente operata una pattuizione per relationem.
Va oltretutto evidenziato che nel corso del giudizio di primo grado (vedi comparsa di costituzione e risposta) la aveva sostenuto che “gli attori” avevano “sempre Pt_1 conosciuto le condizioni pattuite, vidimate e chiaramente sottoscritte dal correntista e dai garanti, sin dall'apertura del conto corrente in questione”… (pag. 9 comparsa di costituzione e risposta in primo grado) e che “la opponente” aveva “sottoscritto con la specifiche CP_7 condizioni contrattuali (che richiamano la stessa L. 108/1996 e l'art. 2 bis L. 2/2009) correttamente individuate nel documento di sintesi, dalle quali è possibile trarre tutti gli elementi necessari all'individuazione dei tassi di interesse applicati, dei criteri di calcolo delle singole spese applicate, e delle commissioni di messa a disposizione delle somme a favore del correntista” (pagg 9-10 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado), salvo poi invece produrre (in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma secondo termine) un documento denominato “trasparenza 2003” (non quindi il foglio informativo analitico menzionato nel contratto né il cd. documento di sintesi) del tutto privo di sottoscrizioni.
5.3. si rammenta che i contratti di stipulati con istituti di credito, ai sensi della normativa specifica in materia e dall'art. 117 TUB, devono essere redatti in forma scritta prevista ad substantiam a pena di nullità.
Nella stessa forma devono essere, pertanto, pattuite le condizioni e clausole che regolano i rapporti contrattuali tra le parti, in forma scritta.
Sul punto questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi (vedi sentenza n. 1022/2021 pronunciata nel giudizio n. 1445/2018) rilevando che “In ordine alla condizioni contrattuali sulla regolamentazione del rapporto bancario, relativamente a tassi ultralegali, capitalizzazione, commissioni massimo scoperto, valute e spese, le relative clausole devono essere anch'esse redatte in forma scritta e sottoscritte dal cliente, valendo la medesima forma scritta prevista ad substantiam;
al riguardo non può considerarsi valido il mero rinvio a condizioni generali richiamate in un foglio illustrativo analitico, anche se affisso per pubblicità all'interno dei locali della filiale bancaria, anche se richiamato nel contratto ed eventualmente allegato, non risultando tale foglio sottoscritto dal cliente appellato e pertanto non potendo dirsi validamente pattuite le condizioni in esso contenute nella necessaria forma scritta prevista a pena di nullità”. 5.4. Anche alla luce del predetto orientamento, oltre che per quanto osservato al paragrafo
5.2., va rilevato il difetto di pattuizione scritta degli interessi ultralegali applicati al contratto a far data dal 22.07.2003 e fino alla successiva specifica pattuizione degli stessi
(24.10.2011).
Nel caso di specie, pertanto, il riferimento contenuto nel contratto n. 50199 del 22.07.2003
(doc. 18 all. comparsa banca convenuta I grado) alla conoscenza di condizioni generali contenuto nel foglio informativo analitico del 01.07.2003 non appare sufficiente, né possono ritenersi inserite e pattuite in forma scritta con sottoscrizione del cliente le singole condizioni applicabili al rapporto in oggetto.
5.5. Il CTU, il cui operato viene condiviso da questo Collegio, ha pertanto correttamente ricostruito i rapporti di dare e avere tra le parti applicando ai saldi passivi il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB fino al 24.10.2011.
Si fa riferimento, nello specifico, alla consulenza tecnica depositata il 13.02.2022 dal dott. al quale il Tribunale ha posto ulteriori quesiti, ad integrazione di quelli Persona_3 rivolti al precedente professionista, in ordine al rapporto di conto corrente n. 50199 ed alle linee di credito ad esso collegate. (ordinanza del 07.10.2021)
La Corte rileva che non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate sul punto risultando l'elaborato peritale esaustivo rispetto ai quesiti posti e svolto mediante l'esame della documentazione offerta dalle parti, della normativa di riferimento e con applicazione di criteri metodologici di settore contrastati dalla sola parte attrice in I grado quanto all'esistenza della cd usura originaria, non ravvisata dal professionista, e comunque non oggetto di gravame.
6. Per le medesime motivazioni vanno disattesi, altresì, il secondo ed il terzo motivo di appello.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nel punto in cui ha escluso l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto dalla data di apertura del rapporto (22.07.2003) al 31.03.2010 nonché delle commissioni di messa a disposizione dei fondi e delle commissioni di istruttoria veloce dal 01.04.2010, riportate nel foglio analitico informativo.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, per il periodo 22.07.2003-24.10.2011, non ha applicato le valute indicate nel più volte cennato foglio analitico informativo. L'appellante ripropone, anche per questi due motivi, le stesse osservazioni relative alla validità di quanto riportato nel foglio informativo (doc. 32 memoria 183 n. 2 c.p.c. della banca), insistendo sull'efficacia dello stesso pur se non sottoscritto dal correntista.
6.2. Rileva il Collegio che Il CTU ha correttamente provveduto alla rielaborazione del conto corrente secondo i criteri formulati nei quesiti premettendo (pag 15) di avere utilizzato, tra gli altri, “copia del contratto di conto corrente di corrispondenza del 22/07/2003, privo delle condizioni economiche, sottoscritto dalla società correntista e copia contratto di conto corrente di corrispondenza del 25.10.2011 corredato delle condizioni economiche sottoscritto dalla società correntista”.
Conseguentemente sono state inserite “tutte le operazioni per data disponibilità sino al
24.10.2011 mentre dal 25.10.2011 invece sono state inserite tutte le operazioni per valuta;
sono state espunte le commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca sino al
31.03.2010, in quanto non pattuite, per complessivi euro 48.804,43; dall'1/04/2010 sono state espunte le “commissioni messa a disposizione fondi”, per complessivi euro 34.419,42
e le commissioni di istruttoria veloce, per complessivi euro 2.250,00, in quanto agli atti non
è stata rinvenuta specifica pattuizione”.
7. Quanto al rapporto tra l'appellante e le parti contumaci deve farsi applicazione del principio secondo cui la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Cass., sez. VI Civile -
3, ordinanza n. 24750/13; depositata il 5 novembre).
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) NULLA sulle spese;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta da commisurarsi al valore della causa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott. Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 499/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 3.06.2025, vertente
TRA
(già , in persona del suo legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gasparroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[...]
Benedetto Gargani e Guido Gargani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
C.F. Controparte_4 C.F._1
C.F. Controparte_5 C.F._2 C.F. CP_6 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 264/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il
07.03.2024, notificata il 22.04.2024 – Contratti bancari
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1
“Piaccia alla Giustizia dell'On. Corte di Appello di L'Aquila, in riforma dell'impugnata sentenza n. 264/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 7.3.2024, resa nel giudizio di primo grado n. 3024/2014 R.G., notificata il 22.4.2024, accogliere la proposta impugnazione, alla stregua di quanto dedotto nei sopra esposti motivi di appello e, per l'effetto rigettare la spiegata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 696/2014 emesso dal Tribunale di
Teramo il 11.4.2014 e confermare il predetto decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, previo ricalcolo del conto corrente di cui in narrativa, stabilire gli importi minori dovuti alla appellante, e quindi per l'effetto condannare la d i sigg.ri , CP_3 Controparte_4
, e , al pagamento delle somme che risulteranno Controparte_5 CP_6 provate a seguito, anche della eventuale rinnovazione della CTU contabile.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. In via istruttoria chiede la rinnovazione e/o integrazione della CTU diretta alla rielaborazione del conto corrente n.
50199, tenendo conto delle condizioni economiche di cui al foglio informativo prodotto dalla
Banca come documento n. 32 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. “
Per Controparte_1
“si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: accogliere i motivi di gravame proposti dall'appellante principale;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3024/2014 promosso da (quale debitrice principale), , Controparte_3 Controparte_4
e (quali fideiussori) contro CP_6 Controparte_5 [...]
(poi con atto di opposizione Controparte_7 Parte_2 al decreto ingiuntivo n. 696/2014 (con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 337.208,87 a titolo di scoperto del conto corrente n. 25.330.50199 oltre n. 4 fatture anticipate al saldo buon fine sulla posizione gestione incassi n.25.2.505.29
e n.112 RIBA anticipate al saldo buon fine rese insolute sulla posizione gestione incassi n.
25.2.50000568) di cui avevano invocato la revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituita la nonché, ex art 111 c.p.c., Controparte_8 Controparte_1 quale mandataria di contestando l'opposizione.– il Tribunale Controparte_2 di Teramo così statuiva: “1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) accerta la nullità nel contratto di conto corrente n.
50199 aperto in data 22.07.2023 nella parte in cui prevede l'applicazione di interessi in misura ultralegale, di interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto, dell'applicazione illegittima delle valute, come meglio indicato in parte motiva; 3) accerta che alla data del 19.03.2014 il saldo del conto corrente n. 50199 aperto in data 22.07.2003 è pari ad € 190.045,30 a favore del correntista;
4) rigetta le altre domande formulate da parte opponente e, per l'effetto, 5) condanna la società
e in solido, al CP_3 Controparte_4 CP_6 Controparte_5 pagamento in favore di quale mandataria di Controparte_1 [...] di € 30.664,86 oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio Controparte_2 dal 20.04.2014 al saldo;
6) condanna la società CP_3 Controparte_4
e in solido, al pagamento in favore di CP_6 Controparte_5 [...]
quale mandataria di di € 275.936,04 Controparte_1 Controparte_2 oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio dal 20.03.2014 al saldo;
7) compensa le spese di lite tra le parti;
8) pone le spese delle CTU contabili – come liquidate con decreti del 16.11.2017 e del 20.06.2022 – definitivamente a carico di
quale mandataria di 9) Controparte_1 Controparte_2 pone le spese della CTU grafologica – come liquidate con decreto emesso in data
7.03.2024 – definitivamente a carico di . Controparte_5
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno dell'opposizione, gli attori avevano eccepito l'indebita applicazione da parte della banca di interessi ed addebiti illegittimi chiedendo: - la rideterminazione del saldo;
- la dichiarazione di nullità delle fideiussioni rilasciate disconosceva, tra l'altro, la propria sottoscrizione in Controparte_5 calce alla fideiussione del 30.11.2007); - la nullità del mutuo sottoscritto dalla CP_3 il 13.07.2011.
Dava, altresì, atto che si era costituita in giudizio la banca convenuta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione nonché, ex art. 111 c.p.c., la società Controparte_1 quale mandataria di Controparte_9
Proseguiva il Tribunale dando atto che, con ordinanza del 08.02.2016, era stata
[...] sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art 649 c.p.c. e la causa era stata successivamente istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale, n. 2 CTU contabili (CTU a firma del dott. dell'11.07.2016 e CTU integrativa a firma Per_1 del dott. n data 13.06.2022) e CTU grafologica. Per_2
1.3. Ciò detto, rigettava in primo luogo l'eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio per mancata attivazione del procedimento di mediazione sollevata da parte opponente che, seppure fondata, risultava tardiva in violazione dell'art. 5 comma 1-bis D.Lgs n. 28/2010.
1.4. Con riferimento al contratto di conto corrente n. 25.330.50199 stipulato il 22.07.2003, preliminarmente rigettava l'eccezione di decadenza dalla facoltà di impugnazione ex art. 1832 c.c. ed ex art. 119 comma 3 TUB, precisando che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti in relazione ai rapporti obbligatori da cui scaturiscono ma non preclude la contestazione della validità di tali rapporti.
Ciò premesso, quanto all'eccezione di nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi in riferimento ai tassi, ai prezzi ed alle condizioni contrattuali, rilevava la mancata sottoscrizione da parte del cliente del documento contenente le norme per la trasparenza bancaria datato 01.07.2003 (contenente le condizioni economiche del rapporto), con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB fino al 24.10.2011 mentre dal 25.10.2011 (data di rinegoziazione del contratto) al 30.09.2013 (data ultimo estratto conto) riteneva applicabili gli interessi convenzionalmente pattuiti come indicato dal
CTU.
Quanto alla violazione dell'art. 1283 c.c., richiamava l'art. 2 della delibera CICR del
09.02.2000 e rilevava la specifica sottoscrizione da parte del debitore dell'art. 7 del contratto di conto corrente stipulato in data 22.07.2003 che prevede la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi, previsione contenuta anche nell'art. 8 del contratto rinegoziato il 25.10.2011, con conseguente legittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.
Quanto all'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art.li 1346 e 1418 comma 2 c.c. della clausola contenente previsione della commissione di massimo scoperto, rilevava che la mancata sottoscrizione del correntista delle condizioni economiche relative al contratto stipulato il 22.07.2003 aveva correttamente indotto il CTU ad escludere dette commissioni fino al 31.03.2010 (data ultima in cui erano state applicate) in assenza di valida pattuizione.
In merito all'eccezione di nullità della clausola contrattuale relativa all'applicazione delle valute, rilevava che a fronte della violazione dell'art. 120 TUB, correttamente il CTU aveva inserito tutte le operazioni per data disponibilità fino al 24.10.2011 e, a partire dal
25.10.2011, per data valuta.
Rigettava, infine, l'eccezione di illegittima applicazione di interessi superiori al tasso soglia ex L. n.108/1996 sottolineando come il CTU avesse accertato il mancato superamento del tasso soglia sia al momento della sottoscrizione del contratto nel 2003, che al momento della sua rinegoziazione del 2011, con irrilevanza della cosiddetta usura sopravvenuta.
Quanto alle ulteriori contestazioni sollevate rilevava: - la genericità: a) della doglianza relativa alla nullità delle clausole contrattuali riguardanti prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelli in qualunque modo pubblicizzati o pattuiti con lo stesso ai sensi degli artt.li 1171, 385 e 1993 c.c.; b) dell'eccezione relativa alla nullità delle clausole inerenti l'esistenza del diritto della banca di modificare unilateralmente il contenuto del contratto in senso sfavorevole al cliente, clausola tra l'altro espressamente sottoscritta dal cliente;
c) dell'eccezione di nullità per mancato invio da parte della banca delle comunicazioni riepilogative annuali ex art. 1 l. 154/1992 data la mancata allegazione di quelle eventualmente mancanti;
- l'infondatezza: a) dell'eccezione di nullità delle clausole abusive o vessatorie contenute nei contratti predisposti dalla banca poiché specificamente sottoscritte;
b) dell'eccezione di nullità per inosservanza del principio di buona fede contrattuale non potendo la buona fede svolgere una funzione di integrazione cogente del contratto.
Il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU, ricalcolava un saldo pari ad € 190.045,30 al 19.03.2014 a credito della società correntista.
1.5. Proseguiva nell'esame della posizione gestione incassi n. 25.2.505.29 e n. 25.2.500068 rilevando che alcuna contestazione era stata sollevata in merito da parte opponente con conseguente conferma degli importi ingiunti (€ 30.664,86 ed € 275.936,04) ed irrilevanza di quando indicato nella CTU.
1.6. Con riferimento all'eccezione di nullità del contratto di mutuo stipulato il 13.07.2011 dalla società di € 700.000,00 per illiceità della causa o dello scopo (poiché CP_3 successivamente alla sua erogazione si era avuto l'accreditamento sul conto corrente n.
50199 di euro 691.685,00), il Tribunale, ritenuta l'ammissibilità della domanda, la rigettava nel merito richiamando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass,
Sez III, n. 23149/2022) quanto al cd. mutuo solutorio.
1.7. Il Tribunale proseguiva con l'esame relativo alle contestazioni sulla fideiussione, rilevando: - l'infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza della fideiussione omnibus , rivelando come la stessa fosse stata prestata per l'importo massimo espressamente indicato in € 1.000.000,00; - la genericità della contestazione relativa alla violazione dell'art. 1956
c.c., evidenziando come la stessa mancanza di allegazioni circa il mutamento delle condizioni patrimoniali della società ed il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale;
- l'autenticità (evincibile dalle risultanze della CTU grafotecnica e della prova testimoniale resa da ) della sottoscrizione in calce alla fideiussione da Testimone_1 parte di da questa disconosciuta. Controparte_5
1.8. Da ultimo, il Tribunale dava conto della posizione della società intervenuta ex art. 111
c.p.c. quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della stessa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la hiedendo l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1)
“erroneità del capo 9 della sentenza che, con riferimento al conto corrente n. 50199, ha escluso l'applicazione dei tassi di interesse convenzionalmente pattuiti dalla data di apertura del rapporto al 24.10.2011. Violazione degli artt. 1284 c.c. 2697 c.c. e 2698 c.c., nonché degli artt. 117 e 118 TUB”; 2) “Erroneità del capo 11 della sentenza che, con riferimento al conto corrente n. 50199, ha escluso l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto dalla data di apertura del rapporto (22.7.2003) al 31.3.2010, nonché delle commissioni di messa a disposizione fondi e delle commissioni di istruttoria veloce dall'1.4.20120.
Violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 c.c., 2697 c.c. e 2698 c.c., nonché degli artt.
117 e 118 TUB”; 3) “Erroneità del capo 12 della sentenza che, con riferimento al conto corrente n. 50199 ed al periodo che va dall'apertura del conto corrente (22.7.2003) al
24.10.2011, ha considerato le operazioni in relazione alla data di disponibilità dei fondi anziché a quella per valuta. Violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 c.c., 2697 c.c.
e 2698c.c., nonché dell'art. 120 TUB.”
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata con Controparte_1 atto a sostegno dei motivi del gravame principale mentre sono rimasti contumaci gli altri appellati.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 17.10.2024
(relativo all'udienza del 15.10.2024 celebrata con le modalità della trattazione scritta), il
Collegio pronunciava ordinanza con la quale, preso atto della mancanza di prova circa la tempestività e regolarità della notifica dell'atto di appello ai convenuti non costituiti per illeggibilità del documento depositato, ordinava alla parte appellante di fornire la prova della notifica rinviando, a tal fine, all'udienza del 17.12.2024 da svolgersi secondo le modalità dell'articolo 127-ter c.p.c. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 19.12.2024, il
Collegio ha dichiarato la contumacia degli appellati non costituiti e rinviato per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 03.06.2025 disponendone la sostituzione mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti costituite hanno provveduto nei termini assegnati a depositare note di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale.
Come detto, anche l'udienza del 03.06.2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito delle note scritte e all'esito della camera di consiglio da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui, con riferimento al rapporto di conto corrente, ha escluso l'applicazione dei tassi di interesse convenzionalmente pattuiti dalla data di apertura del conto (23.07.2003) al 24.10.2011.
In particolare sostiene che, nonostante la mancata sottoscrizione dei fogli informativi prodotti dalla banca come documento 32 della memoria ex art. 183 numero 2 c.p.c., la correntista, nel sottoscrivere il contratto di conto corrente, ha comunque dichiarato di aver ricevuto in consegna dalla banca tali documenti, sicché il requisito di forma richiesto ben potrebbe ritenersi osservato per relationem avendo il contratto fatto riferimento al tasso indicato nelle separate condizioni economiche, la cui consegna non è stata contestata.
5.2. Osserva il Collegio che nel foglio prodotto dalla banca in primo grado in allegato alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., intitolato “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui alla L. 154 del 17 febbraio 1992” sono riportate le condizioni generali applicabili ai rapporti di conto corrente.
Detto documento che reca in calce le indicazioni “Luogo e data___________ Firma cliente-
_______________” è privo della indicazione della data e della sottoscrizione del cliente, come pur della Pt_1
Se è vero che nel contratto di conto corrente sottoscritto dalla correntista in data 22.07.2003
è contenuta la seguente dicitura “le condizioni economiche del rapporto di conto corrente sono quelle riportate nel foglio informativo analitico la cui copia Vi è stata consegnata a parte”, non può tuttavia non evidenziarsi come, in difetto di sottoscrizione da parte della correntista delle separate condizioni generali richiamate nel contratto di conto corrente ed in difetto di ogni certezza (il documento in questione è del tutto privo di riferimenti al contratto di contocorrente per cui è causa ed è costituito dal documento trasparenza non dal foglio informativo analitico richiamato in contratto) in ordine alla riferibilità delle condizioni economiche contenute nel foglio prodotto in giudizio dalla al rapporto oggetto di Pt_1 causa come pure in ordine alla identificabilità dello stesso con quello asseritamente consegnato alla cliente, non può ritenersi validamente operata una pattuizione per relationem.
Va oltretutto evidenziato che nel corso del giudizio di primo grado (vedi comparsa di costituzione e risposta) la aveva sostenuto che “gli attori” avevano “sempre Pt_1 conosciuto le condizioni pattuite, vidimate e chiaramente sottoscritte dal correntista e dai garanti, sin dall'apertura del conto corrente in questione”… (pag. 9 comparsa di costituzione e risposta in primo grado) e che “la opponente” aveva “sottoscritto con la specifiche CP_7 condizioni contrattuali (che richiamano la stessa L. 108/1996 e l'art. 2 bis L. 2/2009) correttamente individuate nel documento di sintesi, dalle quali è possibile trarre tutti gli elementi necessari all'individuazione dei tassi di interesse applicati, dei criteri di calcolo delle singole spese applicate, e delle commissioni di messa a disposizione delle somme a favore del correntista” (pagg 9-10 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado), salvo poi invece produrre (in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma secondo termine) un documento denominato “trasparenza 2003” (non quindi il foglio informativo analitico menzionato nel contratto né il cd. documento di sintesi) del tutto privo di sottoscrizioni.
5.3. si rammenta che i contratti di stipulati con istituti di credito, ai sensi della normativa specifica in materia e dall'art. 117 TUB, devono essere redatti in forma scritta prevista ad substantiam a pena di nullità.
Nella stessa forma devono essere, pertanto, pattuite le condizioni e clausole che regolano i rapporti contrattuali tra le parti, in forma scritta.
Sul punto questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi (vedi sentenza n. 1022/2021 pronunciata nel giudizio n. 1445/2018) rilevando che “In ordine alla condizioni contrattuali sulla regolamentazione del rapporto bancario, relativamente a tassi ultralegali, capitalizzazione, commissioni massimo scoperto, valute e spese, le relative clausole devono essere anch'esse redatte in forma scritta e sottoscritte dal cliente, valendo la medesima forma scritta prevista ad substantiam;
al riguardo non può considerarsi valido il mero rinvio a condizioni generali richiamate in un foglio illustrativo analitico, anche se affisso per pubblicità all'interno dei locali della filiale bancaria, anche se richiamato nel contratto ed eventualmente allegato, non risultando tale foglio sottoscritto dal cliente appellato e pertanto non potendo dirsi validamente pattuite le condizioni in esso contenute nella necessaria forma scritta prevista a pena di nullità”. 5.4. Anche alla luce del predetto orientamento, oltre che per quanto osservato al paragrafo
5.2., va rilevato il difetto di pattuizione scritta degli interessi ultralegali applicati al contratto a far data dal 22.07.2003 e fino alla successiva specifica pattuizione degli stessi
(24.10.2011).
Nel caso di specie, pertanto, il riferimento contenuto nel contratto n. 50199 del 22.07.2003
(doc. 18 all. comparsa banca convenuta I grado) alla conoscenza di condizioni generali contenuto nel foglio informativo analitico del 01.07.2003 non appare sufficiente, né possono ritenersi inserite e pattuite in forma scritta con sottoscrizione del cliente le singole condizioni applicabili al rapporto in oggetto.
5.5. Il CTU, il cui operato viene condiviso da questo Collegio, ha pertanto correttamente ricostruito i rapporti di dare e avere tra le parti applicando ai saldi passivi il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB fino al 24.10.2011.
Si fa riferimento, nello specifico, alla consulenza tecnica depositata il 13.02.2022 dal dott. al quale il Tribunale ha posto ulteriori quesiti, ad integrazione di quelli Persona_3 rivolti al precedente professionista, in ordine al rapporto di conto corrente n. 50199 ed alle linee di credito ad esso collegate. (ordinanza del 07.10.2021)
La Corte rileva che non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate sul punto risultando l'elaborato peritale esaustivo rispetto ai quesiti posti e svolto mediante l'esame della documentazione offerta dalle parti, della normativa di riferimento e con applicazione di criteri metodologici di settore contrastati dalla sola parte attrice in I grado quanto all'esistenza della cd usura originaria, non ravvisata dal professionista, e comunque non oggetto di gravame.
6. Per le medesime motivazioni vanno disattesi, altresì, il secondo ed il terzo motivo di appello.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nel punto in cui ha escluso l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto dalla data di apertura del rapporto (22.07.2003) al 31.03.2010 nonché delle commissioni di messa a disposizione dei fondi e delle commissioni di istruttoria veloce dal 01.04.2010, riportate nel foglio analitico informativo.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, per il periodo 22.07.2003-24.10.2011, non ha applicato le valute indicate nel più volte cennato foglio analitico informativo. L'appellante ripropone, anche per questi due motivi, le stesse osservazioni relative alla validità di quanto riportato nel foglio informativo (doc. 32 memoria 183 n. 2 c.p.c. della banca), insistendo sull'efficacia dello stesso pur se non sottoscritto dal correntista.
6.2. Rileva il Collegio che Il CTU ha correttamente provveduto alla rielaborazione del conto corrente secondo i criteri formulati nei quesiti premettendo (pag 15) di avere utilizzato, tra gli altri, “copia del contratto di conto corrente di corrispondenza del 22/07/2003, privo delle condizioni economiche, sottoscritto dalla società correntista e copia contratto di conto corrente di corrispondenza del 25.10.2011 corredato delle condizioni economiche sottoscritto dalla società correntista”.
Conseguentemente sono state inserite “tutte le operazioni per data disponibilità sino al
24.10.2011 mentre dal 25.10.2011 invece sono state inserite tutte le operazioni per valuta;
sono state espunte le commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca sino al
31.03.2010, in quanto non pattuite, per complessivi euro 48.804,43; dall'1/04/2010 sono state espunte le “commissioni messa a disposizione fondi”, per complessivi euro 34.419,42
e le commissioni di istruttoria veloce, per complessivi euro 2.250,00, in quanto agli atti non
è stata rinvenuta specifica pattuizione”.
7. Quanto al rapporto tra l'appellante e le parti contumaci deve farsi applicazione del principio secondo cui la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Cass., sez. VI Civile -
3, ordinanza n. 24750/13; depositata il 5 novembre).
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) NULLA sulle spese;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta da commisurarsi al valore della causa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott. Nicoletta Orlandi)