TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/10/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale di Caltanissetta, in persona del giudice, dott.ssa Giuliana Guardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 482/2021 R.G., promossa da:
nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato a San TA (CL), in via Giuseppe Garibaldi n. C.F._1
42, presso lo studio dell'avvocato Antonio TA Lombardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti attore
contro
: con sede legale in piazza Salimbeni n. Parte_2 Pt_2
3, partita iva , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Milano, via San Calimero n. 7, presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Catavello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti convenuta
*****
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte depositate ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza già fissata per il giorno 05.06.2025 e, con ordinanza emessa in pari data, il giudice ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. Con atto di citazione notificato in data 22.03.2021, ha convenuto in giudizio la Parte_1
esponendo: Parte_2
- che, nelle date 06.05.2008 e 04.07.2014, ha posto in essere, con l'intermediazione della banca convenuta, filiale di Sommatino, le operazioni di acquisto di obbligazioni emesse dal medesimo istituto di credito, identificate, rispettivamente, con i codici 4352580-PASCHI SUB TV 08/18 (ISIN
IT0004352586) e 4352580 - BMPS 08/18 TV (ISIN IT0004352586), per un valore nominale complessivo di euro 45.000,00;
- che siffatte operazioni sono state dallo stesso poste in essere, sprovvisto di esperienza in materia e
“in possesso appena della licenza elementare conseguita con corsi serali”, a fronte delle rassicurazioni dei funzionari della banca circa la natura di “obbligazioni italiane ordinarie” dei titoli acquistati e l'assenza di rischi in ordine al rimborso dell'intero capitale alla scadenza;
- che, tuttavia, nel novembre 2016, contattato dal direttore della filiale, ha scoperto che le obbligazioni acquistate erano, in realtà, obbligazioni subordinate non integralmente rimborsabili in caso di difficoltà finanziarie dell'emittente e, per tale ragione, invitato a prestarvi adesione, si è rifiutato di aderire all'offerta pubblica di acquisto volontaria del 28.11.2016 di “obbligazioni subordinate con corrispettivo vincolato alla sottoscrizione di nuove azioni” (c.d. “Offerta LME”) e ha domandato il rimborso del capitale investito;
- che, il 22.12.2006, stante il fallimento dell'operazione di ricapitalizzazione di MPS collegata all'offerta pubblica di acquisto LME, la ha deliberato la sospensione temporanea delle CP_1 negoziazioni relativamente ai titoli emessi o garantiti da e, a Parte_2 seguito dell'adozione da parte del Governo del d.l. n. 237/2016 (convertito in l. n. 15/2017), alla data del 31.12.2016, i titoli obbligazionari acquistati sono divenuti “illiquidi” e non svincolabili;
- che, in data 01.08.2017, a seguito all'adozione da parte del Ministero dell'Economia e delle
Finanze dei decreti ricapitalizzazione e Burden Sharing, le obbligazioni possedute sono state convertite in “Azioni Italia titolo 5276770 BMPS Burden IT”, con stato illiquido, e il successivo
28.11.2017, “tramite un giro titoli disposto motu proprio dalla ”, sono state scambiate con Pt_2 quelle recante codice “5218750 BCA MPS AZ ORD”, con un controvalore, alla data del 30.11.2017, di euro 21.328,20;
- che il valore delle azioni ha continuato a deprezzarsi sino a quando, in data 03.04.2019, la banca, in assenza di qualsivoglia disposizione da parte del cliente, ha venduto tutte le azioni al prezzo complessivo di euro 6.534,68;
- che, in conseguenza, ha riportato una perdita pari a complessivi euro 38.465,32.
In tale contesto, l'attore ha lamentato: l'erronea compilazione dei questionari MIFID da parte dei funzionari della filiale di Sommatino, con conseguente falsa rappresentazione del proprio profilo di
2 rischio;
la violazione, ad opera della banca convenuta, degli obblighi informativi previsti dal d.lgs.
n. 58/1998 e dalla relativa disciplina di attuazione, con specifico riferimento alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di investimento, all'adeguatezza/appropriatezza degli stessi rispetto al proprio profilo di rischio;
la nullità o l'annullabilità delle operazioni poste in essere in quanto effetto di dolo ex art. 1439 c.c. della banca convenuta.
Ha, quindi, concluso domandando all'intestato Tribunale di: “in via principale, dichiarare la nullità
e/o l'annullamento del contratto modulare di conto corrente e servizi di investimento NDC
57938282 e del contratto di intermediazione mobiliare n. 9588/2510556, stipulato dal sig.
[...]
con la Banca convenuta in data 5 maggio 2008… e, conseguentemente, condannare la Parte_1
alla restituzione della somma investita pari ad € Controparte_2
45.000,00, ovvero di ogni altra somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia ed equità, oltre al risarcimento del danno patrimoniale subito quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale e della violazione degli obblighi professionali incombenti sull'istituto Bancario convenuto;
- sempre in via principale, dichiarare la nullità e/o l'annullamento dei singoli ordini di acquisto delle obbligazioni codice 4352580-PASCHI SUB TV 08/18, eseguito in data 6 maggio 2008 e codice 4352580-BMPS TV 08/18 eseguito in data 4 luglio 2014… e, conseguentemente, condannare la alla restituzione della Controparte_2 somma investita pari ad € 45.000,00, ovvero di ogni altra somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia ed equità, oltre al risarcimento del danno patrimoniale subito …; - in subordine, senza recesso dalle superiori richieste, per le ragioni esposte in narrativa condannare la convenuta… a corrispondere all'odierno attore la somma di € 38.465,32 corrispondente alle Pt_2 perdite subite, ovvero ad ogni altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno patrimoniale subito…; - in ogni caso, condannare la convenuta… Pt_2
a corrispondere all'odierno attore, in aggiunta alla somma spettante, quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi, a decorrere dalla data di ogni singolo ordine di acquisto e fino all'effettivo soddisfo;
- sempre in ogni caso, condannare la convenuta a risarcire i danni esistenziali, subiti e subendi dall'attore a seguito delle Pt_2 pressioni esercitate dai Funzionari della Convenuta, affinché fossero sottoscritte le operazioni di cui in narrativa, nell'ammontare che il giudice vorrà equitativamente determinare ex art. 1226 c.c.;
- in ogni caso, condannare la per le ragioni esposte in Parte_2 parte motiva, al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio” (così a pagg. 35-36 dell'atto di citazione).
Con comparsa di risposta depositata in data 18.06.2021, si è costituita in giudizio la
[...]
formulando eccezioni preliminari di inammissibilità e improponibilità delle Parte_2
3 avverse domande e contestandone, in ogni caso, anche alla luce dell'eccepita prescrizione (delle sole domande di impugnativa negoziale), la fondatezza. Ha concluso, quindi, domandando: “- nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall'attore siccome inammissibili e totalmente infondate…; in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande avversarie di restituzione degli importi pagati a titolo di investimenti e/o di risarcimento danni, detrarre dai suddetti importi in ipotesi riconosciuti all'attore, il valore delle cedole incassate
a valere sui titoli oggetto di causa e delle azioni vendute, a titolo di compensatio lucri cum damno, nonché i danni, nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, che l'attore avrebbe potuto evitare, adottando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c….; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi…” (così, a pagg. 17-9 della comparsa di risposta).
Nel corso del procedimento, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; indi, rigettate istanze istruttorie articolate dall'attore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2. Così esposti i fatti, è incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che
[...]
ha acquistato, nel periodo compreso tra maggio 2008 e luglio 2014, con l'intermediazione Parte_1 di obbligazioni emesse dal medesimo istituto di credito, per Parte_2 un valore nominale complessivo di euro 45.000,00.
Segnatamente:
- obbligazioni identificate al “codice 4352580-PASCHI SUB TV 08/18, codice ISIN
IT0004352586”, per un valore nominale di euro 15.000,00, in data 06.05.2008 (cfr. doc. n. 3 di parte attrice);
- obbligazioni identificate al “codice strumento 4352580 - BMPS 08/18 TV codice ISIN
IT0004352586”, per un valore nominale di euro 30.000,00, in data 04.07.2014 (cfr. doc. n. 7 di parte attrice).
Ancora, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che, in conseguenza del D.M. 27.07.2017, i titoli di cui sopra sono stati forzosamente convertiti in azioni BMPS (cfr. doc. n. 11 di parte attrice)
e che queste ultime sono state, infine, vendute, in data 02.04.2019, al prezzo di euro 6.534,68 (cfr. doc. n. 15 di parte attrice).
3. Tanto premesso, va innanzitutto esaminata la domanda, formulata, per la prima volta, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale, intesa ad ottenere la declaratoria di nullità delle operazioni di acquisto, per violazione dell'art. 23 d.lgs. n. 58/1998.
3.1. Anche in disparte ogni altra considerazione in ordine ai rapporti tra mutatio, emendatio e domande nuove, la doglianza attorea va esaminata nel merito assolvendo, comunque, la funzione di
4 sollecitare il potere officioso del giudice di rilevazione delle nullità contrattuali ex art. 1421 c.c., potere esteso anche alle nullità c.d. di protezione (qual è quella contemplata dall'art. 23 d.lgs. n.
58/1998), tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.) - che trascendono quelli del singolo (cfr. ex multis, Cass., S.U., 12/12/2014, n. 26243, richiamata, tra le tante, da Cass., sez. I, 29/09/2022, n. 28377, che, in diverso contesto, ma con enunciazione di un principio estensibile alla fattispecie in esame, ha statuito che “La domanda di accertamento della nullità di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta (nella specie, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 415 del 1996) proposta dal cliente per la prima volta in appello, nei confronti dell'intermediario in valori mobiliari, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento di danni che si assumono essere derivati dall'esecuzione del contratto medesimo, pur essendo inammissibile quale domanda nuova, ex art. 345, comma 1, c.p.c., deve essere convertita ed esaminata nel merito dal giudice del gravame, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, come eccezione di nullità rilevabile d'ufficio
- estesa anche alle nullità negoziali c.d. di protezione - previa instaurazione del contraddittorio tra le parti ex art. 101, comma 2 c.p.c.”).
Né a diverse conclusioni può giungersi alla stregua dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta in virtù del combinato disposto degli artt. 22, commi 5 e 9, d.l. n. 237/2016 e 95 d.lgs. n.
180/2015 (cfr. pag. 9 della comparsa di risposta).
Al riguardo, basti rilevare che la contestazione attorea in esame attiene (non già alla legittimità in sé della conversione forzosa, bensì) alla mancanza del contratto quadro, fatto eventualmente verificatosi a monte della conversione forzosa dei titoli obbligazionari in azioni e autonomo rispetto ad essa.
3.2. Ciò posto, in diritto, giova ricordare che l'art. 23 d.lgs. n. 58/1998 prevede che il contratto avente ad oggetto la prestazione dei servizi e attività di investimento deve essere redatto in forma scritta, con consegna di un esemplare al cliente, pena la nullità (relativa) dello stesso, che può essere fatta valere solo dall'investitore, quale soggetto nel cui interesse la regola è sancita.
Ancora, “in tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del
d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto "contratto quadro", senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma” (così, tra le tante, Cass., sez. I, 22/03/2013, n. 7283).
5 Tale contratto, variamente denominato quale contratto quadro, contratto normativo, master agreement, costituisce la cornice entro la quale si svilupperanno i rapporti tra intermediario e cliente.
L'art. 37 del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito regolamento intermediari), applicabile ratione temporis, disciplina poi il contenuto minimo del contratto avente ad oggetto la prestazione di uno o più servizi di investimento in favore del cliente al dettaglio, ossia il cliente non professionale o qualificato (art. 26, comma 1, lett. e, regolamento intermediari).
Segnatamente, tale contratto, deve: a) specificare i servizi forniti, le caratteristiche, le tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate;
b) indicare il periodo di efficacia, le modalità di rinnovo del contratto e le modalità per introdurre modifiche del contratto;
c) indicare le modalità attraverso le quali il cliente può impartire ordini e istruzioni all'intermediario, al fine di rendere edotto il cliente circa le modalità con le quali l'ordine è considerato valido ed efficace;
d) prevedere frequenza, tipo e contenuti della documentazione da inoltrare al cliente per la rendicontazione, onde garantire trasparenza dei costi in relazione alle attività poste in essere dall'intermediario; e) disciplinare, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, la ricezione e trasmissione di ordini, nonché la gestione di portafogli, la soglia delle perdite, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente;
f) specificare le remunerazioni spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione e gli incentivi eventualmente ricevuti o corrisposti dall'intermediario; g) indicare se e con quali modalità e contenuti viene prestato, in connessione con il servizio di investimento, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti;
h) indicare altre eventuali condizioni contrattuali;
i) indicare eventuali procedura di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Ancora, l'art. 38, in relazione ai contratti relativi alla gestione di portafogli conclusi con clienti al dettaglio, contempla ulteriori contenuti, al fine di garantire all'investitore la massima informazione possibile in ordine al servizio ricevuto.
La normativa richiamata intende garantire al cliente chiarezza e trasparenza nel rapporto che instaura con l'istituto di credito.
E' in tale prospettiva che va intesa la prescrizione, a pena di nullità, della forma scritta del contratto quadro, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma. Essenziale diviene, da un lato, la redazione di un atto che contenga le regole minime normativamente prescritte e, dall'altro, la sottoscrizione di tale atto da parte del cliente, che in tal modo viene sia responsabilizzato circa la serietà dell'impegno negoziale che va ad assumere, sia informato circa il contenuto e la portata della negoziazione.
6 3.3. Orbene, nel caso di specie, se risulta dimostrata la prestazione di un servizio di investimento (ex art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58/1998) da parte della banca convenuta in favore di Parte_1 dipanatosi nell'esecuzione di molteplici ordini per conto del cliente, nel periodo compreso, quantomeno, tra il maggio 2008 e il luglio 2014, non è comprovato che, a monte di tale attività, e dunque in data anteriore a quella degli ordini di investimento dedotti in giudizio, sia stato concluso, per iscritto, un contratto quadro, riferibile a detti ordini, recante la disciplina della prestazione dei servizi di investimento offerti da Parte_2
Ed invero, nel contestare la doglianza attorea per la quale “il contratto quadro… non è stato redatto per iscritto, non è stato oggetto di sottoscrizione da ambo le parti, né la relativa copia è stata consegnata al Cliente, neanche a seguito della richiesta effettuata ex art. 119 del D. Lgs. 1°
Settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (T.U.B.) ed esitata nel mese di febbraio 2020” (così, a pag. 2 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.), la banca convenuta si è limitata a dedurre, in assenza di qualsivoglia ulteriore produzione documentale, che la controparte ha invero “prodotto essa stessa copia del contratto quadro, ovvero il contratto quadro che regola i “servizi di investimento” (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione, pag. 3)”
(così, ancora, nella memoria di replica).
Nel documento in oggetto (ossia il doc. n. 1 di parte attrice), tuttavia, non vi è traccia del contratto quadro, recante la disciplina della prestazione dei servizi di investimento offerti da
[...]
Parte_2
Ed invero, il documento si compone di 31 pagine di cui:
a) le prime due pagine afferiscono al prospetto informativo relativo all'emissione dell'obbligazione
Upper Tier II 2008-2018 (codice ISIN IT0004352586), comunicato al risparmiatore ai sensi dell'art. 31 (Informazioni sugli strumenti finanziari) regolamento intermediari (cfr. doc. 3, pagg.
5-6 di parte convenuta);
b) la terza pagina riporta i codici identificativi “ e “Numero pratica 3883523” e NumeroDiC_1 contiene la dichiarazione dell'attore, datata 05.05.2008, di ricevere lo schema contrattuale relativo, tra l'altro, alle “Condizioni giuridiche - Sezione del contratto relativo alla prestazione dei SERVIZI
DI INVESTIMENTO BASE”;
c) la quarta pagina, riportante i medesimi codici identificativi, contiene la dichiarazione di “ben conoscere e approvare le parti del presente atto relative a: [...] - Condizioni economiche - Sezione del contratto relativo alla prestazione dei SERVIZI DI INVESTIMENTO BASE [...] - Condizioni giuridiche - Sezione del contratto relativo alla prestazione dei Parte_3
”; segue, per quanto più di interesse, la dichiarazione di aver ricevuto un esemplare “del
[...] presente atto e dei relativi allegati”, nonché l'approvazione ai sensi dell'art. 1341, co. 2 c.c. di
7 alcune clausole afferenti alle “Condizioni giuridiche - Sezione SERVIZI DI INVESTIMENTO”, richiamate soltanto per numero e rubrica;
la quinta pagina reca la sottoscrizione dell'attore;
d) la sesta pagina, riportante, ancora, i medesimi codici identificativi, contiene il “mandato per il conferimento dell'incarico a svolgere il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e prestito di strumenti finanziari” attribuito in data 05.05.2008 da
[...]
alla ; Parte_1 Parte_2
e) la settima pagina contiene una “dichiarazione sulla fiscalità”;
f) l'ottava pagina contiene la dichiarazione, datata 05.05.2008, di “aver ricevuto e di averne assimilato il contenuto” delle note informative elencate;
g) le successive pagine (dalla nona alla trentunesima) contengono le note informative indicate nell'ottava pagina in tema di “Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse”, “Strategia di trasmissione ed esecuzione ordini”, “Incentivi percepiti dalla Banca”, fornite ai sensi degli artt. 29
(Informazioni sull'intermediario e i suoi servizi) e 32 (Informazioni sui costi e sugli oneri) regolamento intermediari.
Nessuno dei documenti richiamati detta la cornice dei rapporti intermediario-cliente.
In particolare, risultano inidonei a integrare il necessario requisito formale, oltre al documento di cui supra alla lett. e), i documenti di cui alle lett. a) e f), trattandosi di informative, normativamente destinate a clienti e “potenziali clienti”, inidonee a comprovare una già manifestata volontà contrattuale da parte dell'investitore, assolvendo unicamente ad una funzione strumentale e propedeutica alla stipulazione del contratto di gestione, onde rendere l'investitore più consapevole rispetto ai rischi dell'investimento e del mandato gestorio conferito all'intermediario (cfr. ex multis
Cass., sez. I, 19/02/2014, n. 3889, nonché Cass. Sez. I, 14/03/2024, n. 6794, che, con riferimento al previgente contesto normativo, ma con espressione di principio estensibile anche alle predette informative, ha chiarito che siffatta documentazione non può costituire mezzo equipollente alla sottoscrizione del contratto quadro o forma di ratifica per l'ipotesi di mancata sottoscrizione dello stesso).
Ancora, il mandato a negoziare di cui alla lett. d) non reca il contenuto minimo prescritto dagli artt.
37 e 38 regolamento intermediari, sicché non può fungere da contratto quadro, mentre i documenti di cui alle lett. b) e c), in mancanza della produzione, da parte della banca convenuta, del testo integrale contenente le clausole del contratto in essi evocato, risultano insufficienti a comprovare la stipulazione per iscritto del suddetto negozio.
Né possono reputarsi a tal fine sufficienti le dichiarazioni di scienza ivi contenute, dovendosi rilevare che la dimostrazione dell'esistenza di negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam richiede l'esibizione della relativa scrittura e tale produzione non può essere
8 sostituita con altri mezzi di prova, neppure con l'ammissione di controparte circa l'esistenza del contratto (cfr. Cass., sez. II, 21/02/2017, n. 4431).
Va, infine, evidenziato come gli ordini di sottoscrizione e acquisto, rispettivamente del 06.05.2008 e del 04.07.2008 (doc. nn. 3 e 7 di parte attrice e n. 3 di parte convenuta), rechino, nell'intestazione, il riferimento ad un “Contratto di intermediazione mobiliare n. 9588/2510556”, nonché, in calce, la dichiarazione secondo cui “L'operazione richiesta nel presente ordine è regolata […] dalle norme del contratto sopra indicato”; di tale negozio, tuttavia, non vi è traccia nel compendio documentale in atti e la diversa numerazione seriale induce a dubitare che esso abbia attinenza con la documentazione di cui alle lett. b), c) e d), che riporta i diversi codici identificativi “NDC
57938282” e “Numero pratica 3883523”.
3.4. Per quanto sopra, avendo la banca convenuta, pur gravata dal relativo onere, mancato di provare l'esistenza di un contratto quadro, avente il contenuto minimo sopra esposto, relativo agli ordini dedotti in giudizio, le operazioni di acquisto compiute dall'attore nelle date 06.05.2008 e
04.07.2014 e sopra specificamente descritte devono essere dichiarate nulle, a nulla rilevando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, conservando le nullità relative, quale quella ex art. 23 d.lgs. n. 58/1998, pur sottoposte ad un particolare regime sotto il profilo della legittimazione ad agire, tutti i restanti connotati tipici delle nullità c.d. assolute, ivi compreso il profilo della imprescrittibilità (art. 1422 c.c.).
4. Accertata la nullità delle operazioni di acquisto, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., “con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza” (così, Cass., sez. I, 16/03/2018, n. 6664).
La Suprema Corte, nella più autorevole composizione, ha chiarito che, trattandosi di nullità di protezione, il difetto di forma scritta ex art. 23, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 può essere fatto valere esclusivamente dell'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro (cfr., Cass.,
S.U., 04.11.2019, n. 28314).
9 Il giudice della nomofilachia ha precisato che “L'eccezione di buona fede operando su un piano diverso da quello dell'estensione degli effetti della nullità dichiarata, non è configurabile come eccezione in senso stretto non agendo sui fatti costitutivi dell'azione (di nullità) dalla quale scaturiscono gli effetti restitutori, ma sulle modalità di esercizio dei poteri endocontrattuali delle parti. Deve essere, tuttavia, oggetto di specifica allegazione” (così Cass. n. 28314/2019 cit.).
Ancora, è stato chiarito che “se i rendimenti degli investimenti non colpiti dall'azione di nullità superano il pregiudizio accertato per l'investitore, l'effetto impeditivo è integrale;
ove invece si determina un danno per l'investitore, anche all'esito della comparazione con gli altri investimenti non colpiti dalla nullità selettiva, l'effetto paralizzante dell'eccezione opera nei limiti del vantaggio conseguito con detti investimenti. Così ricostruiti i lineamenti dell'eccezione di buona fede opponibile dall'intermediario all'uso selettivo delle nullità di protezione da parte dell'investitore, appare evidente che nel suo ambito non residuano spazi per l'applicazione delle regole in tema di indebito oggettivo in relazione alle prestazioni effettuate dall'intermediario. L'intermediario oppone
l'eccezione in questione per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità protettive e al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, come sopra illustrato, gli effetti restitutori dell'azione selettiva governata dal cliente investitore, effetti in tal modo suscettibili di essere neutralizzati nei limiti dell'utilitas economica ritratta dall'investitore in conseguenza del contratto quadro affetto dalla nullità da lui fatta valere e solo da lui invocabile.
Nella cornice dell'eccezione di buona fede così tratteggiata le cedole medio tempore riscosse dall'investitore, tanto in relazione alla stessa operazione di investimento aggredita con l'azione di nullità, quanto in relazione alle altre operazioni di investimento poste in essere in forza dello stesso contratto quadro dichiarato nullo, non vengono in considerazione né come oggetto dell'indebito, né quali frutti civili ex art.820 e 2033 cod.civ., ma rilevano solo come limite quantitativo all'efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall'investitore a valle della sua attivazione selettiva delle nullità protettive” (Cass., sez. 1, 03/06/2020, n. 10505).
4.1. Ciò posto, come già rilevato, è incontroverso, oltre che documentalmente provato, che
[...]
, nelle date 06.05.2008 e 04.07.2014 è divenuto titolare delle obbligazioni identificate ai Parte_1 codici strumento 4352580-PASCHI SUB TV 08/18 (ISIN IT0004352586) e 4352580 - BMPS
08/18 TV (ISIN IT0004352586), emesse dalla banca convenuta a fronte del versamento di complessivi euro 45.000,00; a dette operazioni d'investimento, l'attore ha limitato gli effetti della dedotta nullità.
E' del pari pacifico che, in esito alla conversione forzosa delle obbligazioni in titoli partecipativi e alla successiva vendita, l'attore ha ricevuto la somma di euro 6.534,68.
10 Ancora, l'istituto di credito ha dedotto, con affermazione non specificamente contestata da controparte (art. 115 c.p.c.), che l'attore ha ricevuto dai titoli in questione cedole periodiche per un importo complessivo di euro 5.689,45.
Ne consegue, alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, che la Parte_2 va condannata alla restituzione, in favore di , del complessivo importo di
[...] Parte_1 euro 32.775,87, somma ottenuta detraendo dall'importo versato dal cliente per le operazioni poste in essere nelle date 06.05.2008 e 04.07.2014 (euro 45.000,00), quanto è complessivamente tornato a suo vantaggio (euro 6.534,68 + euro 5.689,45).
Su detta somma, dovendosi presumere ex art. 1147 c.c., in assenza di elementi di segno contrario, la buona fede (da intendersi in senso soggettivo) della banca, decorrono, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi al tasso legale dalla domanda (22.03.2021) al saldo.
Nulla va disposto a titolo di risarcimento del pregiudizio da ritardo: configurando, infatti,
l'obbligazione restitutoria, debito di valuta, la rivalutazione del credito non configura conseguenza automatica del pagamento tardivo;
specularmente, non può liquidarsi un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., non avendo l'attore allegato, come era suo onere, il saggio medio di rendimento dei titoli di stato di durata infrannuale col quale confrontare l'interesse legale (cfr.
Cass., sez. III, 19.03.2018, n. 6684).
5. Vanno, infine, rigettate le domande intese al risarcimento del danno patrimoniale, richiesto cumulativamente alla restituzione del capitale investito, e dei danni esistenziali, dovendosi rilevare l'assoluta carenza già sotto il profilo allegatorio – prima ancora che probatorio – dei relativi elementi costitutivi (avuto riguardo, in particolare, al c.d. danno-conseguenza e al nesso di causalità).
6. Resta assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione.
7. Le spese processuali, in considerazione della parziale soccombenza reciproca delle parti (art. 92, comma 2, c.p.c.), vanno compensate in ragione di un terzo e, per i restanti due terzi, vanno poste a carico di parte convenuta (cfr., ex multis, Cass., S.U., 31.10.2022, n. 32061, per la quale la soccombenza reciproca è “configurabile… in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”).
Esse si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'attività processuale concretamente espletata (IV scaglione della tabella n. 2), secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 482/2021
R.G., disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda, difesa ed eccezione:
DICHIARA la nullità delle operazioni di investimento compiute nelle date 06.05.2008 e
04.07.2014, in relazione ai titoli codici 4352580-PASCHI SUB TV 08/18 (ISIN IT0004352586) e
4352580 - BMPS 08/18 TV (ISIN IT0004352586);
NN in persona del suo legale rappresentante Parte_2
p.t., al pagamento, in favore di , della somma di euro 32.775,87, oltre interessi al Parte_1 tasso legale dalla domanda al saldo;
RIGETTA le domande risarcitorie proposte da;
Parte_1
NN in persona del suo legale rappresentante Parte_2
p.t., al pagamento, in favore di , di due terzi delle spese processuali, che liquida in Parte_1 misura pari ad euro 5.077,33, per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, compensandole per il restante terzo.
Così deciso in Caltanissetta, il giorno 24 ottobre 2026.
Il giudice
dott.ssa Giuliana Guardo
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dal dott. Giuseppe Guarino, magistrato ordinario in tirocinio.
12