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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/06/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1637/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1637 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, discussa all'udienza odierna, promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
STANISCIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma alla via
Crescenzio n. 20
ATTORE – OPPONENTE - ESECUTATO
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano DE CP_1 C.F._2
LUCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Salaria n. 400
CONVENUTO – OPPOSTO – CREDITORE PROCEDENTE
Materia: Opposizione agli atti esecutivi – Fase di merito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 6.2.2025 e segnatamente:
- parte opponente ha chiesto acquisirsi il fascicolo della fase esecutiva obbligatoria e accogliersi l'opposizione;
- parte opposta ha così concluso “ Voglia l'Ill.mo Tribunale Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le domande spiegate dalla signora Parte_1 in quanto, tutte, infondate in fatto e in diritto, nonché non provate e condannare l'opponente al pagamento in favore del dott. di una somma non inferiore ad € 10.000,00 o a CP_1 quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre spese generali Iva e Ca come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 A. A mezzo di ricorso in opposizione proposto nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n. 58/2021 R.G.E. Imm. di questo Tribunale, ha dedotto, in sostanza: Parte_1
- di avere appresso il 28.5.2022, a seguito di accesso presso la Cancelleria, dell'esistenza di un pignoramento immobiliare in suo danno eseguito a richiesta di posto che non CP_1 risulterebbe prova del perfezionamento della notificazione nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., con conseguente inesistenza dello stesso pignoramento
- il difetto della continuità delle trascrizioni in quanto e Controparte_2 Controparte_3 divennero titolari dei beni staggiti per successione a causa di morte essendo, all'uopo, insufficiente la trascrizione della denuncia di successione di Persona_1 domandando, previa sospensione dell'esecuzione, e concludendo in conformità.
C. All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, il G.E. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.9.2022, pronunciava ordinanza del 29.9.2022 a mezzo della quale rigettava di sospensione, condannava l'odierna attrice alla refusione delle spese di lite in favore della controparte nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3 c.p.c. assegnando termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
D. Con atto di citazione notificato il 29.12.2022 e iscritto a ruolo in pari data, l'attore ha convenuto in giudizio l'opposto introducendo la fase di merito dell'opposizione predetta.
A ben vedere con tale atto viene speso per la prima volta un ulteriore motivo e, cioè, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per non avere il creditore depositato la nota di trascrizione del pignoramento entro 15 giorni dalla sua restituzione.
E. Si è costituito in giudizio il creditore procedente, contrastando in fatto e in diritto le CP_1 argomentazioni di parte opponente e domandando il rigetto dell'opposizione.
1. Preliminarmente si osserva come, si osserva come le opposizioni esecutive c.d. “successive”, previste dagli artt. 615, comma 2, c.c. e 617, comma 2, c.p.c., si caratterizzino per una particolare struttura bifasica, ciò in quanto sia l'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 c.p.c., sia l'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c. seguono un percorso obbligato. Invero, la parte che intenda dolersi della mancanza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c., o dei vizi formali della procedura esecutiva nelle forme dell'art. 617 c.p.c., dovrà farlo prima con un'opposizione davanti al Giudice dell'esecuzione pendente (fase sommaria e urgente) e, solo dopo l'emissione dell'ordinanza di rigetto o di accoglimento della stessa, potrà essere introdotto il giudizio di merito davanti ad un altro Giudice
(fase di merito).
Pertanto, la fase sommaria e urgente è ineludibilmente preliminare a quella “di merito”, intesa all'esame dell'opposizione in un giudizio a cognizione piena, e i motivi di opposizione svolti dal
2 debitore opponente nella fase sommaria costituiscono la causa petendi del giudizio di opposizione che resta unitario malgrado la sua struttura bifasica (Cfr. Cass. Sent. 1328/2011; Cass. Sent.
1876/2013; Cass. Ord. n. 153/2023).
Ne consegue, quale logico corollario, come nelle opposizioni esecutive non sia ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria (Cass.
Sez. 3, 31.3.2025, Ord. 8419). Unico temperamento sarebbe ipotizzabile nelle ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione avrebbe un potere di rilievo officioso.
Si osserva, inoltre, come l'inattività qualificata delle parti – e tale sarebbe anche quella regolata dall'art. 557 c.p.c. – conduce, in astratto, all'estinzione tipica ex art. 630 c.p.c., che deve essere fatta valere con istanza al G.E. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sez. 3, 18.12.2023, n.
35365).
Il motivo di opposizione col quale viene dedotta l'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della nota di trascrizione è, dunque, inammissibile.
Ad ogni modo esso è pure infondato in quanto la sanzione dell'inefficacia del pignoramento consegue, ai sensi dell'art. 557 uc. c.p.c. nella versione ante L. 164/2024 (applicabile solo ai procedimenti di espropriazione immobiliare instaurati a decorrere dal 1.3.2023, laddove l'espropriazione che viene in rilievo è instaurata anteriormente) per il tardivo deposito della nota di iscrizione, delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo e del precetto e non già per il tardivo deposito della nota di trascrizione, adempimento non menzionato a tali fini. Non si trattò, peraltro, di scelta legislativa frutto di dimenticanza ma di ponderata valutazione della impossibilità di imporre al creditore il rispetto di stringenti termini per compiere una attività che, per ragioni operative e cause a lui non sempre imputabili, risultava in concreto inesigibile con tali modalità cronologiche. Il tutto era completato, poi, dalla previsione dell'art. 159 ter c.p.c. che, nel prevedere l'iscrizione a ruolo “suppletiva” faceva derivare l'inefficacia del pignoramento non già alla tardiva iscrizione a ruolo nel termine ma all'omesso deposito, entro il termine perentorio, degli atti configuranti
“contenuto minimo” del fascicolo d'ufficio.
Ulteriormente l'infondatezza deriva dalla circostanza che l'estinzione tipica ex art. 630 c.p.c., pur operando di diritto, incontra uno sbarramento preclusivo - a differenza di quanto previsto dall'art. 309 c.p.c. in relazione al procedimento di cognizione - dovendo essere dichiarata non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa di estinzione. Nel caso di specie, quindi, la fattispecie estintiva resterebbe in ogni caso priva di effetto pure se in ipotesi, cosa che non è, perfezionatasi.
3 2. Quanto al motivo di opposizione con il quale è stata dedotta l'irritualità della notificazione dell'atto di pignoramento deve affermarsene l'infondatezza.
Secondo quanto si legge nella relazione di notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare, avente natura di atto pubblico fidefacente, in data 6.7.2021 l'Ufficiale Giudiziario si è recato presso la residenza del debitore esecutato in Oricola (AQ) via dei Pini n. 18 e, stante l'assenza temporanea dello stesso e di possibili consegnatari, ha proceduto nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.
“depositando copie dell'atto alla Casa Comunale di Oricola ed affiggendo avviso dell'avvenuto deposito alla porta dell'abitazione/ufficio/azienda del destinatario, il tutto in busta chiusa e sigillata recante il numero cronologico. Altro avviso ho inviato a mezzo del servizio postale” con raccomandata n. 66839351724-6 spedita il 7.7.20212.
Risulta pure in atti l'avviso di ricevimento di tale raccomandata (vi è coincidenza numero identificativo), nel quale si dà atto del mancato ritiro alla data del 24.7.2021 (Cass. Sez. L,
30.1.2019, Ord. 2683).
Non occorre, come sembra supporre erroneamente l'opponente, che l'ufficiale postale dia ulteriore avviso informativo di giacenza posto che l'atto è in giacenza presso la casa comunale e non già presso l'ufficio postale avendo la raccomanda con la quale viene data notizia del deposito natura informativa e, dunque, sottratta alle disposizioni in tema di notificazioni a mezzo servizio postale
(Cass. Sez. 5, 30.12.2016). Sul punto è stato esaustivamente affermato da Cass. Sez. 6,
12.12.2018, Ord. n. 32201 che “nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso (Cass.
27 febbraio 2012, n. 2959). Nella notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice
"notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26864)”.
La notificazione del pignoramento è, dunque, regolarmente avvenuta posto che risultano compiute e documentate tutte le attività del procedimento notificatorio disciplinato dalla legge e idoneo a
4 determinare la legale conoscenza dell'atto (Cass. Sez. 2, 18.3.2024, Ord. 7159). Peraltro, in ambito civile nessuna norma prevede che l'Ufficiale Giudiziario debba effettuare un doppio accesso, a differenza di quanto stabilito dall'art. 157 c.p.p. con la precisazione che, anche in tale settore ordinamentale, la mancata reiterazione dell'accesso configura mera irregolarità e non già nullità
(Cass. Pen. Sez. 3, 11.7.2007, n. 35639).
Pertanto, la notifica dell'atto di pignoramento è valida in quanto sono state rispettate tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. e, di conseguenza, le doglianze dell'opponente sul punto devono ritenersi del tutto infondate.
Inoltre, come già evidenziato dal G.E. l'opponente ha pure avuto esatta contezza in udienza del contenuto del piego spedito in raccomandazione, nel quale vi era in effetti avviso informativo ulteriore dell'avvenuto deposito.
3. Con il residuo motivo di opposizione l'attrice ha dedotto la mancata continuità delle trascrizioni.
Giova, anzitutto, premettere come non si richieda che il G.E. svolga un compiuto accertamento della titolarità in capo all'esecutato del diritto reale oggetto di esecuzione (Cass. 11.6.2019, n.
15597) come può evincersi dal fato che l'art. 567, co. 2 c.p.c. reputi sufficiente il deposito dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni del ventennio a ritroso dalla trascrizione del pignoramento.
Per le modalità che regolano il sistema delle trascrizioni si è ritenuto opportuno incrementare lo standard di affidabilità della vendita forzata suggerendo che il G.E., nell'esercizio del potere-dovere di direzione del procedimento, debba onerare i creditori di provvedere a depositare il primo titolo di provenienza ultraventennale.
La trascrizione dell'acquisto mortis causa, quando abbia ad oggetto diritti reali sui immobili, è prescritta dall'art. 2648 c.c. e non valere a dirimere conflitti tra più aventi causa del medesimo autore e, dunque, non assolve alla funzione di cui all'art. 2644 c.c. né incide sull'acquisto ereditario e, perciò, sulla titolarità del diritto ma mira a garantire la continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.)
e, in modo forse ancor più decisivo, a dirimere i conflitti con gli aventi causa dell'erede apparente ex artt. 534 e 2652 n. 7) c.c. La trascrizione dell'acquisto tutelerebbe, dunque, l'aggiudicatario contro il pericolo di evizione assicurando la stabilità degli effetti della vendita forzata.
Laddove i creditori non rinvengano atti idonei (atti pubblici, scritture private autenticate, sentenze) alla trascrizione dalle quali risulti l'accettazione espressa o tacita, sono onerati di proporre domanda giudiziale di accertamento dell'acquisto mortis causa trascrivendo la domanda nel termine perentorio concesso dal G.E. per l'integrazione della documentazione ipocatastale, che non potrà perciò dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione ma potrà nelle more sospendere il processo esecutivo (Cass. 26.5.2014, n. 11638). La tempestiva trascrizione della domanda vale ad evitare l'estinzione.
5 Già solo considerando tale ricostruzione in diritto si desume l'infondatezza dell'opposizione posto che l'eventuale difetto di trascrizione dell'atto di acquisto mortis causa di un dante causa non induce nullità dell'atto di pignoramento.
Risulta, ad ogni modo, documentata la trascrizione in data 4.2.2005 presso la competente conservatoria dell'atto di accettazione espressa per scrittura privata autenticata (non si tratta, dunque, della denunzia di successione) dell'eredità di ad opera di , Persona_1 Persona_2
e (v. doc. 4 parte opposta). CP_2 CP_3
4. Quanto alle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza e, tenuto conto della liquidazione operata nella fase urgente e sommaria, che qui si confermano, in ragione del valore di causa pari al credito per cui si procede (Cass. Sez. 3, 6.12.2022 n. 35878)e della ripetitività delle difese rispetto alla fase dinnanzi al G.E, i compensi sono liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. ai valori minimi per tutte le fasi.
5. Tenuto conto dei condivisibili rilievi già svolti dal G.E., il cui provvedimento si conferma anche in parte qua, deve essere pronunciata la condanna d'ufficio del reclamante ex art. 96, co. 3 c.p.c. posto che l'iniziativa processuale, ulteriormente coltivata, risulta integrare abuso del processo
(Cass. SS.UU., 16.9.2021, Ord. 25041) essendo sintomatica della persistenza dell'opponente nonostante oramai fosse stata esaustivamente resa consapevole della infondatezza delle proprie doglianze. Stante la funzione evidentemente sanzionatoria e la natura pubblicistica (Cass. Sez. 2,
21.11.2017, n. 27623; Cass. Sez. 6 - 3, 18.11.2019, Ord. 29812) di tale pronuncia, il reclamante va condannato al pagamento, in favore della controparte costituita della somma stabilita nella frazione (Cass. Sez. 3, 4.7.2019, Ord. 17902), ritenuta congrua, di un quarto di quanto dovuto per spese di lite (esclusi accessori). Non deve pronunciarsi condanna in favore della cassa delle ammende ritenendo, questo Giudice, che la natura unitaria ma struttura necessariamente bifasica imponga, quanto al momento rilevante della introduzione dell'opposizione, di fare riferimento al deposito del ricorso dinnanzi al G.E. (v. Cass. Sez. 3, 7.5.2015, n. 9246) avvenuto, nel caso di specie, prima del 1.3.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando nel giudizio civile di cui in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
- CONFERMA il provvedimento reso il 29.9.2022 dal G.E. in punto di spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.;
6 - CONDANNA alla refusione delle ulteriori spese del giudizio di merito in favore Parte_1 di che si liquidano in € 2.540 per compensi, oltre spese generali (15%), CPA (4%) CP_1 ed IVA (22%) se dovuta;
- CONDANNA al pagamento in favore di della ulteriore somma Parte_1 CP_1 di € 635,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
Così deciso, in data 30 maggio 2025. Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1637 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, discussa all'udienza odierna, promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
STANISCIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma alla via
Crescenzio n. 20
ATTORE – OPPONENTE - ESECUTATO
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano DE CP_1 C.F._2
LUCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Salaria n. 400
CONVENUTO – OPPOSTO – CREDITORE PROCEDENTE
Materia: Opposizione agli atti esecutivi – Fase di merito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 6.2.2025 e segnatamente:
- parte opponente ha chiesto acquisirsi il fascicolo della fase esecutiva obbligatoria e accogliersi l'opposizione;
- parte opposta ha così concluso “ Voglia l'Ill.mo Tribunale Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le domande spiegate dalla signora Parte_1 in quanto, tutte, infondate in fatto e in diritto, nonché non provate e condannare l'opponente al pagamento in favore del dott. di una somma non inferiore ad € 10.000,00 o a CP_1 quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre spese generali Iva e Ca come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 A. A mezzo di ricorso in opposizione proposto nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n. 58/2021 R.G.E. Imm. di questo Tribunale, ha dedotto, in sostanza: Parte_1
- di avere appresso il 28.5.2022, a seguito di accesso presso la Cancelleria, dell'esistenza di un pignoramento immobiliare in suo danno eseguito a richiesta di posto che non CP_1 risulterebbe prova del perfezionamento della notificazione nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., con conseguente inesistenza dello stesso pignoramento
- il difetto della continuità delle trascrizioni in quanto e Controparte_2 Controparte_3 divennero titolari dei beni staggiti per successione a causa di morte essendo, all'uopo, insufficiente la trascrizione della denuncia di successione di Persona_1 domandando, previa sospensione dell'esecuzione, e concludendo in conformità.
C. All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, il G.E. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.9.2022, pronunciava ordinanza del 29.9.2022 a mezzo della quale rigettava di sospensione, condannava l'odierna attrice alla refusione delle spese di lite in favore della controparte nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3 c.p.c. assegnando termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
D. Con atto di citazione notificato il 29.12.2022 e iscritto a ruolo in pari data, l'attore ha convenuto in giudizio l'opposto introducendo la fase di merito dell'opposizione predetta.
A ben vedere con tale atto viene speso per la prima volta un ulteriore motivo e, cioè, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per non avere il creditore depositato la nota di trascrizione del pignoramento entro 15 giorni dalla sua restituzione.
E. Si è costituito in giudizio il creditore procedente, contrastando in fatto e in diritto le CP_1 argomentazioni di parte opponente e domandando il rigetto dell'opposizione.
1. Preliminarmente si osserva come, si osserva come le opposizioni esecutive c.d. “successive”, previste dagli artt. 615, comma 2, c.c. e 617, comma 2, c.p.c., si caratterizzino per una particolare struttura bifasica, ciò in quanto sia l'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 c.p.c., sia l'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c. seguono un percorso obbligato. Invero, la parte che intenda dolersi della mancanza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c., o dei vizi formali della procedura esecutiva nelle forme dell'art. 617 c.p.c., dovrà farlo prima con un'opposizione davanti al Giudice dell'esecuzione pendente (fase sommaria e urgente) e, solo dopo l'emissione dell'ordinanza di rigetto o di accoglimento della stessa, potrà essere introdotto il giudizio di merito davanti ad un altro Giudice
(fase di merito).
Pertanto, la fase sommaria e urgente è ineludibilmente preliminare a quella “di merito”, intesa all'esame dell'opposizione in un giudizio a cognizione piena, e i motivi di opposizione svolti dal
2 debitore opponente nella fase sommaria costituiscono la causa petendi del giudizio di opposizione che resta unitario malgrado la sua struttura bifasica (Cfr. Cass. Sent. 1328/2011; Cass. Sent.
1876/2013; Cass. Ord. n. 153/2023).
Ne consegue, quale logico corollario, come nelle opposizioni esecutive non sia ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria (Cass.
Sez. 3, 31.3.2025, Ord. 8419). Unico temperamento sarebbe ipotizzabile nelle ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione avrebbe un potere di rilievo officioso.
Si osserva, inoltre, come l'inattività qualificata delle parti – e tale sarebbe anche quella regolata dall'art. 557 c.p.c. – conduce, in astratto, all'estinzione tipica ex art. 630 c.p.c., che deve essere fatta valere con istanza al G.E. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sez. 3, 18.12.2023, n.
35365).
Il motivo di opposizione col quale viene dedotta l'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della nota di trascrizione è, dunque, inammissibile.
Ad ogni modo esso è pure infondato in quanto la sanzione dell'inefficacia del pignoramento consegue, ai sensi dell'art. 557 uc. c.p.c. nella versione ante L. 164/2024 (applicabile solo ai procedimenti di espropriazione immobiliare instaurati a decorrere dal 1.3.2023, laddove l'espropriazione che viene in rilievo è instaurata anteriormente) per il tardivo deposito della nota di iscrizione, delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo e del precetto e non già per il tardivo deposito della nota di trascrizione, adempimento non menzionato a tali fini. Non si trattò, peraltro, di scelta legislativa frutto di dimenticanza ma di ponderata valutazione della impossibilità di imporre al creditore il rispetto di stringenti termini per compiere una attività che, per ragioni operative e cause a lui non sempre imputabili, risultava in concreto inesigibile con tali modalità cronologiche. Il tutto era completato, poi, dalla previsione dell'art. 159 ter c.p.c. che, nel prevedere l'iscrizione a ruolo “suppletiva” faceva derivare l'inefficacia del pignoramento non già alla tardiva iscrizione a ruolo nel termine ma all'omesso deposito, entro il termine perentorio, degli atti configuranti
“contenuto minimo” del fascicolo d'ufficio.
Ulteriormente l'infondatezza deriva dalla circostanza che l'estinzione tipica ex art. 630 c.p.c., pur operando di diritto, incontra uno sbarramento preclusivo - a differenza di quanto previsto dall'art. 309 c.p.c. in relazione al procedimento di cognizione - dovendo essere dichiarata non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa di estinzione. Nel caso di specie, quindi, la fattispecie estintiva resterebbe in ogni caso priva di effetto pure se in ipotesi, cosa che non è, perfezionatasi.
3 2. Quanto al motivo di opposizione con il quale è stata dedotta l'irritualità della notificazione dell'atto di pignoramento deve affermarsene l'infondatezza.
Secondo quanto si legge nella relazione di notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare, avente natura di atto pubblico fidefacente, in data 6.7.2021 l'Ufficiale Giudiziario si è recato presso la residenza del debitore esecutato in Oricola (AQ) via dei Pini n. 18 e, stante l'assenza temporanea dello stesso e di possibili consegnatari, ha proceduto nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.
“depositando copie dell'atto alla Casa Comunale di Oricola ed affiggendo avviso dell'avvenuto deposito alla porta dell'abitazione/ufficio/azienda del destinatario, il tutto in busta chiusa e sigillata recante il numero cronologico. Altro avviso ho inviato a mezzo del servizio postale” con raccomandata n. 66839351724-6 spedita il 7.7.20212.
Risulta pure in atti l'avviso di ricevimento di tale raccomandata (vi è coincidenza numero identificativo), nel quale si dà atto del mancato ritiro alla data del 24.7.2021 (Cass. Sez. L,
30.1.2019, Ord. 2683).
Non occorre, come sembra supporre erroneamente l'opponente, che l'ufficiale postale dia ulteriore avviso informativo di giacenza posto che l'atto è in giacenza presso la casa comunale e non già presso l'ufficio postale avendo la raccomanda con la quale viene data notizia del deposito natura informativa e, dunque, sottratta alle disposizioni in tema di notificazioni a mezzo servizio postale
(Cass. Sez. 5, 30.12.2016). Sul punto è stato esaustivamente affermato da Cass. Sez. 6,
12.12.2018, Ord. n. 32201 che “nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso (Cass.
27 febbraio 2012, n. 2959). Nella notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice
"notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26864)”.
La notificazione del pignoramento è, dunque, regolarmente avvenuta posto che risultano compiute e documentate tutte le attività del procedimento notificatorio disciplinato dalla legge e idoneo a
4 determinare la legale conoscenza dell'atto (Cass. Sez. 2, 18.3.2024, Ord. 7159). Peraltro, in ambito civile nessuna norma prevede che l'Ufficiale Giudiziario debba effettuare un doppio accesso, a differenza di quanto stabilito dall'art. 157 c.p.p. con la precisazione che, anche in tale settore ordinamentale, la mancata reiterazione dell'accesso configura mera irregolarità e non già nullità
(Cass. Pen. Sez. 3, 11.7.2007, n. 35639).
Pertanto, la notifica dell'atto di pignoramento è valida in quanto sono state rispettate tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. e, di conseguenza, le doglianze dell'opponente sul punto devono ritenersi del tutto infondate.
Inoltre, come già evidenziato dal G.E. l'opponente ha pure avuto esatta contezza in udienza del contenuto del piego spedito in raccomandazione, nel quale vi era in effetti avviso informativo ulteriore dell'avvenuto deposito.
3. Con il residuo motivo di opposizione l'attrice ha dedotto la mancata continuità delle trascrizioni.
Giova, anzitutto, premettere come non si richieda che il G.E. svolga un compiuto accertamento della titolarità in capo all'esecutato del diritto reale oggetto di esecuzione (Cass. 11.6.2019, n.
15597) come può evincersi dal fato che l'art. 567, co. 2 c.p.c. reputi sufficiente il deposito dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni del ventennio a ritroso dalla trascrizione del pignoramento.
Per le modalità che regolano il sistema delle trascrizioni si è ritenuto opportuno incrementare lo standard di affidabilità della vendita forzata suggerendo che il G.E., nell'esercizio del potere-dovere di direzione del procedimento, debba onerare i creditori di provvedere a depositare il primo titolo di provenienza ultraventennale.
La trascrizione dell'acquisto mortis causa, quando abbia ad oggetto diritti reali sui immobili, è prescritta dall'art. 2648 c.c. e non valere a dirimere conflitti tra più aventi causa del medesimo autore e, dunque, non assolve alla funzione di cui all'art. 2644 c.c. né incide sull'acquisto ereditario e, perciò, sulla titolarità del diritto ma mira a garantire la continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.)
e, in modo forse ancor più decisivo, a dirimere i conflitti con gli aventi causa dell'erede apparente ex artt. 534 e 2652 n. 7) c.c. La trascrizione dell'acquisto tutelerebbe, dunque, l'aggiudicatario contro il pericolo di evizione assicurando la stabilità degli effetti della vendita forzata.
Laddove i creditori non rinvengano atti idonei (atti pubblici, scritture private autenticate, sentenze) alla trascrizione dalle quali risulti l'accettazione espressa o tacita, sono onerati di proporre domanda giudiziale di accertamento dell'acquisto mortis causa trascrivendo la domanda nel termine perentorio concesso dal G.E. per l'integrazione della documentazione ipocatastale, che non potrà perciò dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione ma potrà nelle more sospendere il processo esecutivo (Cass. 26.5.2014, n. 11638). La tempestiva trascrizione della domanda vale ad evitare l'estinzione.
5 Già solo considerando tale ricostruzione in diritto si desume l'infondatezza dell'opposizione posto che l'eventuale difetto di trascrizione dell'atto di acquisto mortis causa di un dante causa non induce nullità dell'atto di pignoramento.
Risulta, ad ogni modo, documentata la trascrizione in data 4.2.2005 presso la competente conservatoria dell'atto di accettazione espressa per scrittura privata autenticata (non si tratta, dunque, della denunzia di successione) dell'eredità di ad opera di , Persona_1 Persona_2
e (v. doc. 4 parte opposta). CP_2 CP_3
4. Quanto alle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza e, tenuto conto della liquidazione operata nella fase urgente e sommaria, che qui si confermano, in ragione del valore di causa pari al credito per cui si procede (Cass. Sez. 3, 6.12.2022 n. 35878)e della ripetitività delle difese rispetto alla fase dinnanzi al G.E, i compensi sono liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. ai valori minimi per tutte le fasi.
5. Tenuto conto dei condivisibili rilievi già svolti dal G.E., il cui provvedimento si conferma anche in parte qua, deve essere pronunciata la condanna d'ufficio del reclamante ex art. 96, co. 3 c.p.c. posto che l'iniziativa processuale, ulteriormente coltivata, risulta integrare abuso del processo
(Cass. SS.UU., 16.9.2021, Ord. 25041) essendo sintomatica della persistenza dell'opponente nonostante oramai fosse stata esaustivamente resa consapevole della infondatezza delle proprie doglianze. Stante la funzione evidentemente sanzionatoria e la natura pubblicistica (Cass. Sez. 2,
21.11.2017, n. 27623; Cass. Sez. 6 - 3, 18.11.2019, Ord. 29812) di tale pronuncia, il reclamante va condannato al pagamento, in favore della controparte costituita della somma stabilita nella frazione (Cass. Sez. 3, 4.7.2019, Ord. 17902), ritenuta congrua, di un quarto di quanto dovuto per spese di lite (esclusi accessori). Non deve pronunciarsi condanna in favore della cassa delle ammende ritenendo, questo Giudice, che la natura unitaria ma struttura necessariamente bifasica imponga, quanto al momento rilevante della introduzione dell'opposizione, di fare riferimento al deposito del ricorso dinnanzi al G.E. (v. Cass. Sez. 3, 7.5.2015, n. 9246) avvenuto, nel caso di specie, prima del 1.3.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando nel giudizio civile di cui in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
- CONFERMA il provvedimento reso il 29.9.2022 dal G.E. in punto di spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.;
6 - CONDANNA alla refusione delle ulteriori spese del giudizio di merito in favore Parte_1 di che si liquidano in € 2.540 per compensi, oltre spese generali (15%), CPA (4%) CP_1 ed IVA (22%) se dovuta;
- CONDANNA al pagamento in favore di della ulteriore somma Parte_1 CP_1 di € 635,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
Così deciso, in data 30 maggio 2025. Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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