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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/08/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA
REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato rel. est.
3) Ing. Massimo Iovino Giudice tecnico riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2019/2022 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato ad [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Maria Grazia Cannata;
– ricorrente –
E
(cod. fisc. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
-resistente-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2022 , premettendo Parte_1 di condurre, in forza di contratto di comodato del 10.11.2004 registrato a Trapani in data 16/11/2004 al n. 102134 serie 3, degli appezzamenti di terreno ricadenti nel territorio del Comune di Alcamo meglio infra descritti, rappresentava che, in occasione delle intense piogge verificatesi nella zona nelle giornate del 10-11 novembre 2021, tali fondi erano stati interessati dalla esondazione del Fiume
Freddo, le cui acque avevano sommerso il vigneto esistente arrecando ingenti danni, descritti nella perizia redatta dal Dott. versata in atti. Persona_1
Citava pertanto in giudizio l Controparte_1
- dipartimento della Presidenza della Regione Sicilia competente in materia di demanio idrico fluviale - deducendone la responsabilità, ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c. e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, così come quantificati nella c.t.p. allegata ovvero nell'ammontare che sarebbe stato accertato anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, su cui rivalutazione e interessi.
Con comparsa depositata il 7 febbraio 2023 si costituiva in giudizio l CP_1
la quale chiedeva il rigetto della domanda - deducendo, sotto vari aspetti,
[...]
l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale - e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
La causa, istruita la causa a mezzo di c.t.u. affidata collegialmente all'ing.
e all'agronomo dott. il giorno 29.5.2025 è Parte_2 Persona_2 stata posta in decisione dal Collegio.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda risarcitoria è fondata. 3
Il ricorrente evoca, quale evento dannoso, l'esondazione del Fiume Freddo, addebitandola al perdurante stato di abbandono del medesimo. Nello specifico, segnala la presenza, all'epoca dei fatti, di vegetazione ripariale, in particolare canneti ed essenze arbustive, che, depositandosi sull'alveo e negli argini, aveva ridotto la sezione del corso d'acqua.
Quanto addotto dal ricorrente risulta confermato dalle indagini peritali, i cui esiti vanno condivisi, in quanto frutto di accertamenti accurati, eseguiti secondo metodi corretti e scevri da vizi logici.
Secondo la descrizione resa dai consulenti tecnici di ufficio, il fondo in esame, iscritto al Catasto Terreni del Comune di Alcamo al foglio 98 particelle 814, 342,
548, 816, 818 e 315 (i consulenti hanno tuttavia considerato, ai fini della quantificazione del danno, solo le particelle 315 –548 –342, posto che le altre non risultano comprese nel sopra indicato contratto di comodato né il ricorrente ha prodotto altro titolo di godimento), è costituito da un unico appezzamento, situato nel territorio di Alcamo (TP), C/da Coda di Volpe, a sud-ovest del centro abitato, limitrofo al Fiume Freddo, e ricade in un aerale a giacitura sub pianeggiante. Su di esso, all'epoca dei fatti, era impiantato un vigneto su una superficie di circa Ha 0,6020.
Le circostanze dell'avvenuto straripamento del Fiume Freddo e della conseguente inondazione del fondo, di per sé non contestate dall' ente convenuto, hanno trovato conferma nelle immagini prodotte dalla difesa del ricorrente (v. il supporto digitale di cui è stato autorizzato il deposito cartaceo) e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai due ausiliari i quali, alla data del loro sopralluogo, hanno riscontrato ancora la presenza di alcuni segni dimostrativi del violento passaggio delle acque (v. pag.18-20 della relazione di c.t.u.). 4
I c.t.u., all'esito di uno studio approfondito – di cui hanno esplicitato la metodologia adottata anche nella individuazione delle stazioni pluviografiche da cui hanno tratto i dati valorizzati - hanno innanzitutto affermato che “ i Tempi di
Ritorno (Tr) dei valori massimi registrati, con riferimento alle rilevazioni disponibili, risultano dell'ordine di grandezza inferiore a 10 anni secondo le aggregazioni considerate (1, 3, 6ore) per entrambe le stazioni considerate
(Calatafimi e Camporeale); soltanto per la stazione di Camporeale si rileva un tempo di ritorno inferiore a 40 anni per l'aggregazione a 12 h;
in tutti i casi esaminati si conclude pertanto che gli eventi del giorno 10 novembre 2021 debbano classificarsi fra gli eventi non eccezionali. (pag. 32 della consulenza).
Il collegio peritale è, quindi, pervenuto alla conclusione per cui “sulla scorta di quanto rilevato in sede di sopralluoghi in relazione alle condizioni del corso
d'acqua che evidenzia totale mancanza di ogni manutenzione, aggravata dalla presenza di vegetazione e detriti di vario genere nell'alveo, appare evidente come, in condizioni ordinarie, alle predette circostanze debba riconoscersi una evidente efficienza causale nella determinazione dell'esondazione.” (pag. 22 della consulenza). Ha altresì precisato che “l'esondazione verificatasi è stata certamente favorita, in alcuni tratti, dai meandri che caratterizzano il tracciato del corso d'acqua, altresì per effetto della ristretta larghezza dell'alveo la cui sezione appare ridotta dalla presenza di vegetazione a detriti che le acque hanno trasportato nel tempo, in assenza di interventi di manutenzione e pulizia.” (pag.
18 della consulenza).
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, deve affermarsi la responsabilità della P.A. resistente per gli allagamenti e per i danni derivati al fondo in esame.
Non ricorre invero, alla luce dei dati statistici sopra richiamati, una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla Autorità convenuta sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire 5
causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022), essendosi verificato un evento meteorico di carattere ordinario, che ha causato l'inondazione a causa dell'insufficiente capacità di convogliamento delle acque dovuta allo stato di abbandono dell'alveo del corso d'acqua, infestato da vegetazione e detriti.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici e in parte congetturali, dall'Autorità di Bacino.
Va ricordato preliminarmente che, in virtù della L.R. Regione Sicilia n. 8 dell'8 maggio 2018, gli obblighi di manutenzione dei fiumi, degli alvei e degli argini dei fiumi correlati alla posizione di responsabilità e custodia dell'Amministrazione regionale sul demanio fluviale ex art 2043 e 2051 c.c. (Cass. SS.UU., sentenza
n. 25928 del 05.12.2011) sono transitati all Controparte_1
, istituita quale dipartimento della Presidenza della
[...]
Regione, odierna resistente. Detto Dipartimento ha infatti, tra i suoi compiti, quello di “assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della , in CP_1 adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all' di le competenze in materia di demanio idrico di cui al CP_1 CP_1 comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Ciò posto, privo di rilievo appare il riferimento alle norme di cui artt. 915 c.c., 916
c.c. e 917 c.c. che sono ormai destinate a disciplinare solo il regime delle acque private (Cass. Civ. Sent. pubbl. il 20.5.2015, n. 10287). 6
Parimenti infondato è il richiamo all'art. 9 del R.D. n. 523/1904, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che alcun consorzio di bonifica sia stato realmente investito di funzioni di manutenzione del corso d'acqua in questione (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti a realizzare esclusivamente le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Ancora la difesa erariale, invocando il dettato di cui all'art 1127 commi 1 e 2 c.c., ha dedotto solo assertivamente un concorso di colpa del danneggiato nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento, assunto che i consulenti di ufficio hanno comunque smentito, negando di avere riscontrato comportamenti del ricorrente in grado di incidere, anche solo in misura concorrente, sugli eventi dannosi oggetto di causa (pag.32 della relazione di c.t.u.).
I periti, nel rispondere alle deduzioni dell'ente convenuto, hanno anche escluso che, all'epoca dell'evento, vi fosse una violazione della fascia di rispetto fluviale
(“dalle immagini qui riprodotte, non si riscontrino sconfinamenti nelle fasce che delimitano il fiume, come chiaramente visibili (v. FIG. 4), né realizzazione di opere di alcun tipo”, pag. 18 della consulenza).
Tanto ritenuto sull' an, quanto alla liquidazione dei danni si osserva che gli ausiliari hanno ritenuto che non debba computarsi il reimpianto e la perdita di produzione poiché non è stata provata alcuna relazione tra l'evento e lo stato del vigneto al momento del sopralluogo, rinvenuto in condizioni di abbandono ma 7
che, dai rilievi fotografici, risultava ancora in fase produttiva nel 2022, ossia dopo l'evento (v. pagg. 20- 22 della consulenza). Hanno ritenuto che il pregiudizio vada circoscritto al danno alle strutture di sostegno delle viti e alla erosione del terreno, il quale necessita di interventi di ripristino e livellamento, il tutto per complessivi €.
8.964,00 (si rinvia all'elaborato peritale per i dettagli descrittivi e valutativi).
Siffatto importo, il quale non è stato oggetto di contestazioni, frutto delle stime effettuate a maggio del 2023, costituisce l'ammontare del risarcimento a quella data e, trattandosi di voce risarcitoria, dovrà essere rivalutato, mediante applicazione degli indici ISTAT, alla data di questa decisione, onde assicurare al danneggiato il valore attuale del danno precedentemente sofferto.
Su tale cifra, devalutata alla data dell'illecito (novembre 2021), vanno calcolati anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
All'esito di tali calcoli, l va, in conclusione, condannata a Controparte_1 pagare a favore del la complessiva somma di euro 10.099,45 (di cui euro Pt_1
895,78 per interessi compensativi), su cui decorreranno gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'imputazione delle spese di giudizio segue la soccombenza. Le stesse si liquidano in base al decisum e secondo tariffa (nei valori medi per la fase istruttoria, minimi per le altre fasi, attesa la semplicità e serialità della causa) nella misura complessiva di euro 3.827,00 per onorari, oltre euro 264,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge. Di esse si dispone la distrazione a favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
L va anche condannata a rifondere al , che ha Controparte_1 Pt_1 documentato di averli effettivamente sopportati (v. i bonifici e le fatture allegati 8
alle note conclusive del 23.4.2025), i costi relativi alle operazioni peritali, per come liquidati con decreto del 18.1.2024 nella somma di euro 1.457,58 per onorari e di euro 418,88 per spese, oltre contributi previdenziali e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
- condanna l a pagare a Controparte_1
la somma di euro 10.099,45, oltre interessi legali dalla data Parte_1 della presente decisione fino al soddisfo;
- condanna altresì l a Controparte_1 rifondere le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.827,00 per onorari, oltre euro 264,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M.
n.55/2014, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'avv. Maria Grazia Cannata ex art.93 c.p.c., nonché a rimborsare al ricorrente i costi della c.t.u., liquidati con decreto del 18.1.2024 in atti.
Palermo, 17.6.2025.
Il Giudice est.. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA
REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato rel. est.
3) Ing. Massimo Iovino Giudice tecnico riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2019/2022 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato ad [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Maria Grazia Cannata;
– ricorrente –
E
(cod. fisc. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
-resistente-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2022 , premettendo Parte_1 di condurre, in forza di contratto di comodato del 10.11.2004 registrato a Trapani in data 16/11/2004 al n. 102134 serie 3, degli appezzamenti di terreno ricadenti nel territorio del Comune di Alcamo meglio infra descritti, rappresentava che, in occasione delle intense piogge verificatesi nella zona nelle giornate del 10-11 novembre 2021, tali fondi erano stati interessati dalla esondazione del Fiume
Freddo, le cui acque avevano sommerso il vigneto esistente arrecando ingenti danni, descritti nella perizia redatta dal Dott. versata in atti. Persona_1
Citava pertanto in giudizio l Controparte_1
- dipartimento della Presidenza della Regione Sicilia competente in materia di demanio idrico fluviale - deducendone la responsabilità, ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c. e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, così come quantificati nella c.t.p. allegata ovvero nell'ammontare che sarebbe stato accertato anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, su cui rivalutazione e interessi.
Con comparsa depositata il 7 febbraio 2023 si costituiva in giudizio l CP_1
la quale chiedeva il rigetto della domanda - deducendo, sotto vari aspetti,
[...]
l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale - e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
La causa, istruita la causa a mezzo di c.t.u. affidata collegialmente all'ing.
e all'agronomo dott. il giorno 29.5.2025 è Parte_2 Persona_2 stata posta in decisione dal Collegio.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda risarcitoria è fondata. 3
Il ricorrente evoca, quale evento dannoso, l'esondazione del Fiume Freddo, addebitandola al perdurante stato di abbandono del medesimo. Nello specifico, segnala la presenza, all'epoca dei fatti, di vegetazione ripariale, in particolare canneti ed essenze arbustive, che, depositandosi sull'alveo e negli argini, aveva ridotto la sezione del corso d'acqua.
Quanto addotto dal ricorrente risulta confermato dalle indagini peritali, i cui esiti vanno condivisi, in quanto frutto di accertamenti accurati, eseguiti secondo metodi corretti e scevri da vizi logici.
Secondo la descrizione resa dai consulenti tecnici di ufficio, il fondo in esame, iscritto al Catasto Terreni del Comune di Alcamo al foglio 98 particelle 814, 342,
548, 816, 818 e 315 (i consulenti hanno tuttavia considerato, ai fini della quantificazione del danno, solo le particelle 315 –548 –342, posto che le altre non risultano comprese nel sopra indicato contratto di comodato né il ricorrente ha prodotto altro titolo di godimento), è costituito da un unico appezzamento, situato nel territorio di Alcamo (TP), C/da Coda di Volpe, a sud-ovest del centro abitato, limitrofo al Fiume Freddo, e ricade in un aerale a giacitura sub pianeggiante. Su di esso, all'epoca dei fatti, era impiantato un vigneto su una superficie di circa Ha 0,6020.
Le circostanze dell'avvenuto straripamento del Fiume Freddo e della conseguente inondazione del fondo, di per sé non contestate dall' ente convenuto, hanno trovato conferma nelle immagini prodotte dalla difesa del ricorrente (v. il supporto digitale di cui è stato autorizzato il deposito cartaceo) e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai due ausiliari i quali, alla data del loro sopralluogo, hanno riscontrato ancora la presenza di alcuni segni dimostrativi del violento passaggio delle acque (v. pag.18-20 della relazione di c.t.u.). 4
I c.t.u., all'esito di uno studio approfondito – di cui hanno esplicitato la metodologia adottata anche nella individuazione delle stazioni pluviografiche da cui hanno tratto i dati valorizzati - hanno innanzitutto affermato che “ i Tempi di
Ritorno (Tr) dei valori massimi registrati, con riferimento alle rilevazioni disponibili, risultano dell'ordine di grandezza inferiore a 10 anni secondo le aggregazioni considerate (1, 3, 6ore) per entrambe le stazioni considerate
(Calatafimi e Camporeale); soltanto per la stazione di Camporeale si rileva un tempo di ritorno inferiore a 40 anni per l'aggregazione a 12 h;
in tutti i casi esaminati si conclude pertanto che gli eventi del giorno 10 novembre 2021 debbano classificarsi fra gli eventi non eccezionali. (pag. 32 della consulenza).
Il collegio peritale è, quindi, pervenuto alla conclusione per cui “sulla scorta di quanto rilevato in sede di sopralluoghi in relazione alle condizioni del corso
d'acqua che evidenzia totale mancanza di ogni manutenzione, aggravata dalla presenza di vegetazione e detriti di vario genere nell'alveo, appare evidente come, in condizioni ordinarie, alle predette circostanze debba riconoscersi una evidente efficienza causale nella determinazione dell'esondazione.” (pag. 22 della consulenza). Ha altresì precisato che “l'esondazione verificatasi è stata certamente favorita, in alcuni tratti, dai meandri che caratterizzano il tracciato del corso d'acqua, altresì per effetto della ristretta larghezza dell'alveo la cui sezione appare ridotta dalla presenza di vegetazione a detriti che le acque hanno trasportato nel tempo, in assenza di interventi di manutenzione e pulizia.” (pag.
18 della consulenza).
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, deve affermarsi la responsabilità della P.A. resistente per gli allagamenti e per i danni derivati al fondo in esame.
Non ricorre invero, alla luce dei dati statistici sopra richiamati, una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla Autorità convenuta sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire 5
causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022), essendosi verificato un evento meteorico di carattere ordinario, che ha causato l'inondazione a causa dell'insufficiente capacità di convogliamento delle acque dovuta allo stato di abbandono dell'alveo del corso d'acqua, infestato da vegetazione e detriti.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici e in parte congetturali, dall'Autorità di Bacino.
Va ricordato preliminarmente che, in virtù della L.R. Regione Sicilia n. 8 dell'8 maggio 2018, gli obblighi di manutenzione dei fiumi, degli alvei e degli argini dei fiumi correlati alla posizione di responsabilità e custodia dell'Amministrazione regionale sul demanio fluviale ex art 2043 e 2051 c.c. (Cass. SS.UU., sentenza
n. 25928 del 05.12.2011) sono transitati all Controparte_1
, istituita quale dipartimento della Presidenza della
[...]
Regione, odierna resistente. Detto Dipartimento ha infatti, tra i suoi compiti, quello di “assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della , in CP_1 adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all' di le competenze in materia di demanio idrico di cui al CP_1 CP_1 comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Ciò posto, privo di rilievo appare il riferimento alle norme di cui artt. 915 c.c., 916
c.c. e 917 c.c. che sono ormai destinate a disciplinare solo il regime delle acque private (Cass. Civ. Sent. pubbl. il 20.5.2015, n. 10287). 6
Parimenti infondato è il richiamo all'art. 9 del R.D. n. 523/1904, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che alcun consorzio di bonifica sia stato realmente investito di funzioni di manutenzione del corso d'acqua in questione (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti a realizzare esclusivamente le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Ancora la difesa erariale, invocando il dettato di cui all'art 1127 commi 1 e 2 c.c., ha dedotto solo assertivamente un concorso di colpa del danneggiato nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento, assunto che i consulenti di ufficio hanno comunque smentito, negando di avere riscontrato comportamenti del ricorrente in grado di incidere, anche solo in misura concorrente, sugli eventi dannosi oggetto di causa (pag.32 della relazione di c.t.u.).
I periti, nel rispondere alle deduzioni dell'ente convenuto, hanno anche escluso che, all'epoca dell'evento, vi fosse una violazione della fascia di rispetto fluviale
(“dalle immagini qui riprodotte, non si riscontrino sconfinamenti nelle fasce che delimitano il fiume, come chiaramente visibili (v. FIG. 4), né realizzazione di opere di alcun tipo”, pag. 18 della consulenza).
Tanto ritenuto sull' an, quanto alla liquidazione dei danni si osserva che gli ausiliari hanno ritenuto che non debba computarsi il reimpianto e la perdita di produzione poiché non è stata provata alcuna relazione tra l'evento e lo stato del vigneto al momento del sopralluogo, rinvenuto in condizioni di abbandono ma 7
che, dai rilievi fotografici, risultava ancora in fase produttiva nel 2022, ossia dopo l'evento (v. pagg. 20- 22 della consulenza). Hanno ritenuto che il pregiudizio vada circoscritto al danno alle strutture di sostegno delle viti e alla erosione del terreno, il quale necessita di interventi di ripristino e livellamento, il tutto per complessivi €.
8.964,00 (si rinvia all'elaborato peritale per i dettagli descrittivi e valutativi).
Siffatto importo, il quale non è stato oggetto di contestazioni, frutto delle stime effettuate a maggio del 2023, costituisce l'ammontare del risarcimento a quella data e, trattandosi di voce risarcitoria, dovrà essere rivalutato, mediante applicazione degli indici ISTAT, alla data di questa decisione, onde assicurare al danneggiato il valore attuale del danno precedentemente sofferto.
Su tale cifra, devalutata alla data dell'illecito (novembre 2021), vanno calcolati anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
All'esito di tali calcoli, l va, in conclusione, condannata a Controparte_1 pagare a favore del la complessiva somma di euro 10.099,45 (di cui euro Pt_1
895,78 per interessi compensativi), su cui decorreranno gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'imputazione delle spese di giudizio segue la soccombenza. Le stesse si liquidano in base al decisum e secondo tariffa (nei valori medi per la fase istruttoria, minimi per le altre fasi, attesa la semplicità e serialità della causa) nella misura complessiva di euro 3.827,00 per onorari, oltre euro 264,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge. Di esse si dispone la distrazione a favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
L va anche condannata a rifondere al , che ha Controparte_1 Pt_1 documentato di averli effettivamente sopportati (v. i bonifici e le fatture allegati 8
alle note conclusive del 23.4.2025), i costi relativi alle operazioni peritali, per come liquidati con decreto del 18.1.2024 nella somma di euro 1.457,58 per onorari e di euro 418,88 per spese, oltre contributi previdenziali e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
- condanna l a pagare a Controparte_1
la somma di euro 10.099,45, oltre interessi legali dalla data Parte_1 della presente decisione fino al soddisfo;
- condanna altresì l a Controparte_1 rifondere le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.827,00 per onorari, oltre euro 264,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M.
n.55/2014, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'avv. Maria Grazia Cannata ex art.93 c.p.c., nonché a rimborsare al ricorrente i costi della c.t.u., liquidati con decreto del 18.1.2024 in atti.
Palermo, 17.6.2025.
Il Giudice est.. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo