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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13404 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44660/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice Francesco Frettoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
nato in [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 nata in [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 residenti in [...], entrambi cittadini italiani, rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Busani, C.F. , del Foro di Modena, ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Modena, Via Nonantolana n. 192, che li rappresenta e difende in forza di separata procura alle liti
- ricorrenti -
nei confronti del
TR
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente -
OGGETTO: coesione familiare – minore adottato all'estero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per rito sommario di cognizione sono state formulate le seguenti domande:
“1) ordinare l'immediato rilascio del visto per familiare di cittadino italiano ai sensi dell'art. 8 del Dlg. 30/2007 da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lagos - Nigeria o da chiunque spetti, a favore della figlia nata a [...] il [...] [rectius Persona_1
23/03/2015], e prendere tutti gli opportuni provvedimenti affinché la stessa possa raggiungere i genitori residente in Italia;
2) Condannare, altresì, il a rifondere ai ricorrenti ed alla figlia una TR somma di denaro a titolo di risarcimento del danno alla vita familiare e di relazione, nonché del danno al rapporto parentale, per ogni giorno di forzata lontananza, da determinarsi in via equitativa da parte del Giudice”. L'Amministrazione resistente, costituita, ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
2. Si controverte in ordine ad un negato visto che dovrebbe consentire l'ingresso in Italia alla minore nata in [...] il [...], adottata in Nigeria Persona_2 dai ricorrenti, risiedenti in Italia, i quali dichiarano di essere entrambi cittadini italiani e che la bambina vive a casa loro da quando aveva due anni.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
3. Il diniego di visto, preceduto dal preavviso, è stato motivato dalla ritenuta non conformità della procedura di adozione ai principi di ordine pubblico previsti dalla legge n. 184/1983, con particolare riguardo all'assenza di dichiarazione dello stato di abbandono della minore e alla mancanza di documentazione ufficiale dei servizi sociali nigeriani sulla previa effettuazione di un'indagine sull'idoneità degli adottanti.
Alla luce delle indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 35437/2023), in un caso come quello di specie, nel quale l'adozione di una minore è avvenuta nel 2021 all'estero ad opera di genitori che già risiedevano entrambi in Italia (v. date di rilascio, 2018 e 2019, delle rispettive carte d'identità) e forse erano già divenuti cittadini italiani, se si trattasse di procedere al riconoscimento pleno iure dell'adozione estera si applicherebbero, effettivamente, le norme della L. n. 184/1983, evocate dall'Amministrazione (con necessità di specifiche verifiche, in primis sullo stato di abbandono e di adottabilità, di competenza del tribunale per i minorenni).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, si tratta più semplicemente di valutare l'esistenza dell'adozione estera come mero presupposto per il riconoscimento del diritto della minore a venire in Italia dove risiedono i genitori cittadini italiani (status, questo, che trova riscontro documentale soltanto per la madre, v. carta d'identità, ma che non è stato posto in dubbio dall'Amministrazione neppure per il padre), ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 (artt. 2 e 5 e dell'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 286/1998, sull'equiparazione ai figli dei minori adottati o affidati, applicabile in relazione a cittadini italiani ai sensi dell'art. 1, co. 2, del T.U.I., secondo il quale
“Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli).
A proposito di casi del genere il giudice di legittimità ha avuto modo di precisare (Cass. n. 6909/2022) che non è necessario sindacare un'eventuale contrarietà all'ordine pubblico del provvedimento di adozione all'estero, poiché quest'ultimo rileva solo per legittimare l'attività di cura materiale e affettiva del minore e non occorre accertare un vincolo di filiazione compatibile con i principi dell'ordinamento italiano.
Nella stessa pronuncia è stato, peraltro, osservato, con riferimento al caso lì in esame, che si aveva di fronte un'adozione consuetudinaria, che tuttavia era stata ratificata dal tribunale locale a seguito della presentazione di una relazione del Dipartimento del Social Welfare, che aveva verificato positivamente l'idoneità della coppia. Se ne desume, sostanzialmente, che per la Suprema Corte è (necessario e) sufficiente, nei casi in parola, che vi sia un provvedimento di autorità giudiziaria e che da questo emerga una qualche verifica sull'attitudine degli adottanti
4. Ebbene la fattispecie qui in esame è analoga a quella di cui sopra.
Si ha un'adozione all'estero evocata soltanto per legittimare l'ingresso in Italia della minore, non per rendere riconosciuta l'adozione nel nostro ordinamento ad ogni fine;
inoltre c'è prova documentale del fatto che siano state fatte verifiche sul legame fra adottanti e adottata (e, quindi, implicitamente, sull'idoneità dei primi), prova che emerge dal tenore testuale dell'atto di adozione, emesso da un'autorità giudiziaria nigeriana, in cui si specifica che sono stati ascoltati attentamente gli argomenti presentati dal Funzionario dell'assistenza sociale e dal consigliere dei richiedenti e che si è tenuto conto dei pareri dei Valutatori e che conseguentemente l'autorità consegna la bambina in adozione ai richiedenti (che sono gli odierni ricorrenti). Questo atto è stato prodotto con traduzione certificata e con firma del Funzionario del Ministero degli esteri nigeriano legalizzata dal consolato italiano e non vi sono eccezioni dell'Amministrazione sull'attendibilità quanto meno formale dell'atto stesso come dell'ulteriore documentazione versata in atti (certificato sui dati di identità e di nascita della minore, documenti d'identità italiani dei ricorrenti, passaporto della minore e anche contratto di locazione in Italia e CUD).
Il ricorso merita, dunque, accoglimento nella parte concernente la domanda di visto.
5. La domanda di risarcimento è, invece, del tutto generica e meramente assertiva, priva di qualunque deduzione e argomentazione di supporto e va, pertanto, respinta.
6. Tale rigetto induce a compensare le spese di lite, per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) ordina all'Amministrazione resistente il rilascio del visto per familiare di cittadino italiano in favore della minore nata in [...] il [...], Persona_2 identificata in atti, entro 60 giorni;
b) rigetta la domanda risarcitoria;
c) dichiara compensate le spese processuali.
Roma, 30 settembre 2025
Il giudice Francesco Frettoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice Francesco Frettoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
nato in [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 nata in [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 residenti in [...], entrambi cittadini italiani, rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Busani, C.F. , del Foro di Modena, ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Modena, Via Nonantolana n. 192, che li rappresenta e difende in forza di separata procura alle liti
- ricorrenti -
nei confronti del
TR
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente -
OGGETTO: coesione familiare – minore adottato all'estero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per rito sommario di cognizione sono state formulate le seguenti domande:
“1) ordinare l'immediato rilascio del visto per familiare di cittadino italiano ai sensi dell'art. 8 del Dlg. 30/2007 da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lagos - Nigeria o da chiunque spetti, a favore della figlia nata a [...] il [...] [rectius Persona_1
23/03/2015], e prendere tutti gli opportuni provvedimenti affinché la stessa possa raggiungere i genitori residente in Italia;
2) Condannare, altresì, il a rifondere ai ricorrenti ed alla figlia una TR somma di denaro a titolo di risarcimento del danno alla vita familiare e di relazione, nonché del danno al rapporto parentale, per ogni giorno di forzata lontananza, da determinarsi in via equitativa da parte del Giudice”. L'Amministrazione resistente, costituita, ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
2. Si controverte in ordine ad un negato visto che dovrebbe consentire l'ingresso in Italia alla minore nata in [...] il [...], adottata in Nigeria Persona_2 dai ricorrenti, risiedenti in Italia, i quali dichiarano di essere entrambi cittadini italiani e che la bambina vive a casa loro da quando aveva due anni.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
3. Il diniego di visto, preceduto dal preavviso, è stato motivato dalla ritenuta non conformità della procedura di adozione ai principi di ordine pubblico previsti dalla legge n. 184/1983, con particolare riguardo all'assenza di dichiarazione dello stato di abbandono della minore e alla mancanza di documentazione ufficiale dei servizi sociali nigeriani sulla previa effettuazione di un'indagine sull'idoneità degli adottanti.
Alla luce delle indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 35437/2023), in un caso come quello di specie, nel quale l'adozione di una minore è avvenuta nel 2021 all'estero ad opera di genitori che già risiedevano entrambi in Italia (v. date di rilascio, 2018 e 2019, delle rispettive carte d'identità) e forse erano già divenuti cittadini italiani, se si trattasse di procedere al riconoscimento pleno iure dell'adozione estera si applicherebbero, effettivamente, le norme della L. n. 184/1983, evocate dall'Amministrazione (con necessità di specifiche verifiche, in primis sullo stato di abbandono e di adottabilità, di competenza del tribunale per i minorenni).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, si tratta più semplicemente di valutare l'esistenza dell'adozione estera come mero presupposto per il riconoscimento del diritto della minore a venire in Italia dove risiedono i genitori cittadini italiani (status, questo, che trova riscontro documentale soltanto per la madre, v. carta d'identità, ma che non è stato posto in dubbio dall'Amministrazione neppure per il padre), ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 (artt. 2 e 5 e dell'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 286/1998, sull'equiparazione ai figli dei minori adottati o affidati, applicabile in relazione a cittadini italiani ai sensi dell'art. 1, co. 2, del T.U.I., secondo il quale
“Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli).
A proposito di casi del genere il giudice di legittimità ha avuto modo di precisare (Cass. n. 6909/2022) che non è necessario sindacare un'eventuale contrarietà all'ordine pubblico del provvedimento di adozione all'estero, poiché quest'ultimo rileva solo per legittimare l'attività di cura materiale e affettiva del minore e non occorre accertare un vincolo di filiazione compatibile con i principi dell'ordinamento italiano.
Nella stessa pronuncia è stato, peraltro, osservato, con riferimento al caso lì in esame, che si aveva di fronte un'adozione consuetudinaria, che tuttavia era stata ratificata dal tribunale locale a seguito della presentazione di una relazione del Dipartimento del Social Welfare, che aveva verificato positivamente l'idoneità della coppia. Se ne desume, sostanzialmente, che per la Suprema Corte è (necessario e) sufficiente, nei casi in parola, che vi sia un provvedimento di autorità giudiziaria e che da questo emerga una qualche verifica sull'attitudine degli adottanti
4. Ebbene la fattispecie qui in esame è analoga a quella di cui sopra.
Si ha un'adozione all'estero evocata soltanto per legittimare l'ingresso in Italia della minore, non per rendere riconosciuta l'adozione nel nostro ordinamento ad ogni fine;
inoltre c'è prova documentale del fatto che siano state fatte verifiche sul legame fra adottanti e adottata (e, quindi, implicitamente, sull'idoneità dei primi), prova che emerge dal tenore testuale dell'atto di adozione, emesso da un'autorità giudiziaria nigeriana, in cui si specifica che sono stati ascoltati attentamente gli argomenti presentati dal Funzionario dell'assistenza sociale e dal consigliere dei richiedenti e che si è tenuto conto dei pareri dei Valutatori e che conseguentemente l'autorità consegna la bambina in adozione ai richiedenti (che sono gli odierni ricorrenti). Questo atto è stato prodotto con traduzione certificata e con firma del Funzionario del Ministero degli esteri nigeriano legalizzata dal consolato italiano e non vi sono eccezioni dell'Amministrazione sull'attendibilità quanto meno formale dell'atto stesso come dell'ulteriore documentazione versata in atti (certificato sui dati di identità e di nascita della minore, documenti d'identità italiani dei ricorrenti, passaporto della minore e anche contratto di locazione in Italia e CUD).
Il ricorso merita, dunque, accoglimento nella parte concernente la domanda di visto.
5. La domanda di risarcimento è, invece, del tutto generica e meramente assertiva, priva di qualunque deduzione e argomentazione di supporto e va, pertanto, respinta.
6. Tale rigetto induce a compensare le spese di lite, per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) ordina all'Amministrazione resistente il rilascio del visto per familiare di cittadino italiano in favore della minore nata in [...] il [...], Persona_2 identificata in atti, entro 60 giorni;
b) rigetta la domanda risarcitoria;
c) dichiara compensate le spese processuali.
Roma, 30 settembre 2025
Il giudice Francesco Frettoni