Sentenza breve 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 10/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00227/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2025, proposto da RA NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Caboni, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri n. 84;
contro
l’Università degli Studi di Cagliari e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
- della nota del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, trasmessa via pec il 28.11.2024, con la quale è stato comunicato che il Senato Accademico di tale Ateneo, con delibera adottata nella seduta del 24.09.2024, non ha approvato la proposta del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. RA NG, nonché della succitata delibera del Senato Accademico in tale parte e dunque soltanto “in parte qua”, comunicata (per estratto) con la medesima pec del 28.11.2024;
nonché, quali atti presupposti:
- della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 3638 del 22.03.2023, recante il parere “preventivo” richiesto dall’Università degli Studi di Cagliari circa la sussistenza dei requisiti per il conferimento del titolo di Professore Emerito, comunicato al ricorrente in data 15.06.2023;
- della nota della Direzione Personale della predetta Università, in pari data, di accompagnamento alla trasmissione atti, tra cui il parere, a seguito dell’accesso e della sua nota di trasmissione del suddetto parere al Dipartimento di Scienze Mediche, dell’11.05.2023, comunicate al ricorrente in data 15.06.2023;
- e ove occorrer possa, del Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito della Università degli Studi di Cagliari, adottato con decreto rettoriale 900/2019 del 2.08.2019 “in parte qua”, ed in particolare dell’art. 2, commi 1 e 2, ove indica l’anzianità di servizio necessaria per il conferimento del titolo ai Professori “che abbiano svolto almeno venti anni di attività nel ruolo di professore di prima fascia” senza prevedere la computabilità del periodo da associato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Università degli Studi Cagliari e Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha esposto che, su istanza motivata dei Docenti del Settore Disciplinare MED09 dell’Università di Cagliari, l’Università degli Studi di Cagliari ha avviato il procedimento amministrativo per il conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. RA NG, odierno ricorrente.
Il Presidente della costituita Commissione istruttoria, Prof. Gavino Faa, dopo un primo esame della fattispecie, ha domandato alla Direzione Generale dell’Università di esprimere un parere circa la valutabilità del periodo di insegnamento del Prof. NG, rispettivamente quale professore ordinario, straordinario e associato. La Commissione, in data 26.10.2022, ha valutato di dover richiedere un parere, pur non obbligatoriamente previsto dalla legge, al MUR.
Il profilo controverso attiene alla possibilità che nel periodo minimo (vent’anni) richiesto dall’art. 2, commi 1-2 del Regolamento per il conferimento dell’incarico del titolo di Professore Emerito di cui al D.R. n. 900 del 02/08/2019 (e già a monte dall’art. 111 del R.D. n. 1592 del 1933) venga computata anche l’anzianità di servizio quale professore associato o, unicamente, quale professore ordinario o straordinario: circostanza rilevante nel caso di specie in quanto il ricorrente ha preso servizio quale professore straordinario il 15.06.2001, ma aveva già svolto attività quale professore associato sin dall’ottobre 1992 ed era poi cessato dalle funzioni il 1.10.2020, avendo dunque svolto, quale professore straordinario e ordinario 19 anni, 3 mesi e 15 giorni.
2. Con un primo ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Sardegna, il ricorrente ha impugnato la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 3638 del 22.03.2023, recante il parere “preventivo” richiesto dall’Università degli Studi di Cagliari circa la sussistenza dei requisiti per il conferimento del titolo di Professore Emerito, parere comunicato al ricorrente in data 15.06.2023, nonché, laddove ritenuto rilevante, il Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito della Università degli Studi di Cagliari, adottato con decreto rettoriale 900/2019 del 2.08.2019 “in parte qua”, ed in particolare l’art. 2, commi 1 e 2, ove circoscrive l’anzianità di servizio necessaria per il conferimento del titolo ai Professori “ che abbiano svolto almeno venti anni di attività nel ruolo di professore di prima fascia ”.
Il citato parere afferma che: “ si evidenzia che – stante quanto previsto dall’art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, secondo cui “ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di «professore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari” – non può essere accolta la proposta di conferimento del titolo di professore emerito ai docenti universitari che non hanno prestato almeno venti anni di servizio “in qualità di professore ordinario ”.
In difetto del requisito prescritto dall’art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, tenuto conto della perdurante distinzione dei compiti e delle funzioni esistenti tra le fasce di professore ordinario/di prima fascia e associato/di seconda fascia sempre ribadita dal Legislatore (cfr. art. 1 d.P.R. n. 382/1980 e artt. 16 e 18 della legge n. 240 del 2010), il titolo di professore emerito non può infatti essere conferito ”.
3. Con sentenza n. 497 del 27 giugno 2024, il T.A.R. Sardegna ha dichiarato il ricorso “ inammissibile per difetto di interesse, stante la natura non lesiva dell’atto impugnato.
Nel caso di specie infatti il ricorrente ha impugnato il parere del MUR che afferma che l’unico periodo valutabile ai fini dell’ottenimento del titolo di Professore Emerito sia quello svolto quale professore straordinario o ordinario, ma non anche quale professore associato.
Tuttavia, tale parere è stato richiesto dalla Direzione Generale dell’Università, alla quale un parere era stato richiesto dalla Commissione istruttoria, in merito, al Ministero.
Il parere così reso dal MUR è senz’altro un parere non obbligatorio e non vincolante, sicché quanto ivi espresso può ben essere disatteso, con motivazione, dall’organo competente all’esercizio del potere ”, quale è il Senato Accademico.
4. Nella seduta del 24 settembre 2024 il Senato Accademico ha adottato la deliberazione impugnata con l’odierno ricorso, con la quale ha deliberato “ di non approvare la proposta del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica per il conferimento del titolo di professore emerito al Prof. RA NG, perché ritiene, conformemente al parere del Ministero dell’Università e della Ricerca per il quale “non può essere accolta la proposta di conferimento del titolo di professore emerito ai docenti universitari che non hanno prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professore ordinario”, di non doversi discostare da quanto previsto dall’art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore ai sensi del quale “ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di «professore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari”, e da quanto disposto dall’art.2, comma 1, del “Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito”, emanato con D.R. n.900 del 2 agosto 2019, che prevede che “L'Ateneo può proporre il conferimento del titolo di “Professore emerito” a Professori che siano collocati a riposo e che abbiano svolto almeno venti anni di attività nel ruolo di Professore di prima fascia ”
5. Tale deliberazione è oggetto del ricorso odierno, con il quale il ricorrente ha, con i primi due motivi di ricorso, argomentato circa la sussistenza dei presupposti per ritenere equiparabile il periodo di attività svolta quale professore associato a quello svolto in qualità di professore ordinario ai fini del conferimento del titolo di professore emerito.
Con un terzo motivo di ricorso, ha poi argomentato che, in ogni caso, il ricorrente ha proseguito, anche dopo aver maturato il diritto alla pensione, nella propria attività didattica per l’insegnamento di Medicina Interna (ottobre 2020-maggio 2021), ma nella delibera oggetto dell’odierna impugnazione nulla si dice in ordine alla computabilità di tale ulteriore anzianità di servizio, riferita all’attività di docenza svolta quale professore di prima fascia.
6. Resistono in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli studi di Cagliari, che hanno richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
7. Alla camera di consiglio del 5 marzo 2025, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata.
8. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
9. I primi due motivi di ricorso, con i quali si propugna l’equiparabilità, ai fini della attribuzione della qualifica di professore emerito, del periodo svolto quale professore associato a quello svolto quale professore ordinario, sono infondati, essendo a tal fine sufficiente richiamare la sentenza n. 1 del 23 gennaio 2025 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che ha esaminato funditus la questione e la cui motivazione si considera qui richiamata ex artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a. e che ha affermato il principio di diritto per cui “ ai sensi dell’art. 15, secondo comma, della legge 18 marzo 1959, n. 311, e dell’art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, al fine del conferimento della onorificenza di professore emerito, rileva unicamente l’attività svolta nella qualità di professore ordinario per almeno venti anni e non anche il periodo di servizio prestato quale professore associato ”, superando espressamente il parere della sezione seconda n. 2203 del 20 luglio 2015 e la sentenza della sezione sesta n. 1506 del 19 febbraio 2021, che il ricorrente richiamava a fondamento della propria tesi.
Né il ricorrente ha offerto argomentazioni ulteriori volte a confutare l’ampia motivazione espressa dall’Adunanza plenaria, con sentenza pubblicata peraltro il giorno antecedente alla notifica e al deposito del ricorso.
10. Infine, anche il terzo motivo del ricorso è infondato.
Non convince il Collegio la tesi per cui l’attività di insegnamento svolta dal ricorrente dopo il collocamento in quiescenza per raggiunti limiti d’età possa essere valutata ai fini dell’anzianità di servizio quale professore ordinario, posto che essa viene svolta solo quale attività di insegnamento e non costituisce una prosecuzione della carriera universitaria – e, quindi, dell’anzianità di servizio quale professore ordinario – non potendo perciò assumere in alcuna misura rilievo ai fini della maturazione del requisito per l’attribuzione della qualifica di professore emerito, posto che la norma fa espressamente riferimento all’attività di servizio svolta quale professore ordinario.
Si tratta, in altre parole, di incarichi di collaborazione, a titolo gratuito, che vengono conferiti dall’Università, che determinano l’insorgere di un nuovo rapporto di collaborazione, in via eccezionale e derogatoria rispetto al collocamento in quiescenza, per cui non costituiscono prosecuzione della carriera di professore ordinario in precedenza svolta.
Anche tale motivo di ricorso è perciò destituito di fondamento.
11. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, stante l’intervento recentissimo della sentenza n. 1 del 23 gennaio 2025 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in merito alla questione decisiva per la soluzione della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO