Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/05/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 570 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Aldo Arena
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
- RESISTENTE –
Oggetto: Assegno - pensione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 5/3/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, il convenuto per sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
“in via principale accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa, l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione CP_1 delle somme risultanti dai provvedimenti datati 19/10/2023 e 14/02/2024, che si assumono indebitamente versate e, conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del ricorrente delle somme medio tempore trattenute, da quantificarsi all'esito dell'istruttoria; in subordine
1
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'intangibilità delle somme percepite a titolo di pensione nella misura prevista ratione temporis dall'art. 545, comma 7, c.p.c. e, conseguentemente, condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, (i) a limitare le trattenute alla quota di 1/5 eccedente la somma intangibile e (ii) a restituire al ricorrente le somme trattenute in misura superiore.” con vittoria di spese.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver ottenuto la liquidazione della pensione VOCOM identificata dal numero 36042422, con decorrenza 1/02/2013, a seguito di domanda del 23.11.12.
Il ricorrente, nel dare atto di aver ricevuto dall' la comunicazione del 15/02/2023 con CP_1 cui veniva informato dell'annullamento del rapporto di lavoro autonomo agricolo, sosteneva, per gli anni in questione, di aver, dal 01/12/1972 al 24/01/1973, effettivamente prestato attività lavorativa nell'ambito dell'azienda agricola condotta dal padre, sig. . Persona_1
Il ricorrente ha inoltre allegato di aver richiesto durante il servizio militare nel periodo compreso tra il 01/01/1968 ed il 30/06/1974 parere favorevole all'ottenimento di licenza agricola, necessità derivante dal bisogno da parte dello stesso di provvedere al mantenimento e alla conduzione dell'attività agricola di famiglia.
Il ricorrente ha inoltre evidenziato che, senza il periodo oggetto di verifica, avrebbe comunque maturato il diritto della pensione nel mese di maggio 2013.
Il ricorrente, in pendenza del procedimento amministrativo di verifica, ha chiesto e ottenuto nuova pensione n. VOCOM n. 021-120036052489, con i cui arretrati ha parzialmente CP_1 compensato il dedotto indebito.
***
Si costituiva regolarmente in giudizio l' resistendo alla domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
L'Istituto riferiva che a seguito di un'inchiesta dell'Ispettorato centrale n. 540 del 30/5/2022, per irregolari accrediti CD/CM presso la d.p. di Bergamo da parte di un gruppo di lavoro regionale, costituito con determinazioni del d.r. nn. 141 e 255 del 2022 da esperti Per_2 della materia e coordinato dal Dr. , in veste di dirigente audit ed area Persona_3 controlli della d.r. erano emerse diffuse irregolarità sulle posizioni della contrizione Per_2 agricola, attese le anomale movimentazioni negli archivi assicurativi e FASE della DP di CP_2
2 Bergamo, a seguito dei quali era stato presentato anche un esposto alla Procura della
Repubblica di Bergamo.
L' aggiungeva che il ricorrente era risultato tra le posizioni irregolari emerse durante CP_3 le indagini, infatti, lo stesso otteneva la prestazione pensionistica pensione VOCOM identificata dal numero 36042422, con decorrenza 1/02/2013 liquidata sulla base, in particolare, della contribuzione agricola autonoma come CD (coltivatore diretto), versata in relazione al presunto rapporto di lavoro autonomo agricolo relativo agli anni 1972 al 1973; rapporto di lavoro autonomo agricolo che dagli accertamenti appariva tuttavia illegittimo per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
L' spiegava che dall'esame del Fascicolo Segnalazione Contributive (denominato FASE CP_1 ovvero un fascicolo elettronico, finalizzato a memorizzare gli eventi di variazione contributiva, intervenuti sulla posizione individuale assicurativa di un soggetto) della ricorrente creato il
9/01/2014 e riferito ai contributi dal 01/12/1972 al 24/01/1973 risultava inserita l'annotazione CP_ relativa al codice contribuente 12 794 00 00202750, risultante in e riconducibile alla posizione del signor , indicato in come titolare del nucleo cui sarebbe Persona_1 CP_2 appartenuto il sig. , dal quale, però, si evince la cancellazione a far data dal Parte_1
01/12/1972, quale collaboratore.
L'istituto aggiungeva che dalla consultazione dell'archivio di Gestione del Conto
Assicurativo Agricoli (denominato , procedura che consente di intervenire sulla CP_2 posizione assicurativa dei lavoratori autonomi agricoli, fino all'anno di competenza 1996 che comunica i dati direttamente all'estratto conto unificato, c.d. Unex, dal quale poi attingono le procedure di gestione, che verificano ed applicano il diritto alle prestazioni previdenziali)
l'inserimento di contribuzione agricola a favore della ricorrente, per il periodo relativo agli anni dal 1972 al 1973, non era stato effettuato con un “popolamento” automatico centralizzato degli archivi, a seguito di regolare versamento dei contributi (come ordinariamente previsto), ma, manualmente, in data 28/11/2011, da un ex dipendente, al tempo in servizio presso il competente ufficio della sede di Bergamo, segnalato per presunti fatti costituenti reato alla
Procura della Repubblica a seguito del predetto audit.
Più nello specifico l' chiariva che nell'estratto assicurativo di , non CP_1 Persona_1 risultavano registrati contributi agricoli personali in favore della ricorrente per il periodo per cui
è causa.
Pertanto, i periodi suddetti risultavano registrati in estratto contributivo, non a fronte 3 dell'avvenuto versamento di contribuzione da coltivatore diretto e di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, continuava a chiarire l' il fascicolo aziendale cartaceo (denominato CD3), CP_1 disponibile nell'archivio della sede di Bergamo, relativamente al nucleo al contribuente
[...]
, risultante in , non conteneva, comunque, alcun riferimento, né registrazione, Per_1 CP_2
o documento, riconducibili alla presenza e relativa iscrizione della ricorrente per il periodo per cui è causa.
Infine, neppure gli elenchi nominativi di categoria dei coltivatori diretti riferibili al ricorrente, quale presunto collaboratore del nucleo aziendale , riportavano alcun dato, né Persona_1 registrazione, relativamente al ricorrente, quale componente del relativo nucleo familiare per il periodo per cui è causa.
L' in definitiva, chiariva che era stata riscontrata l'assoluta mancanza degli elementi CP_1 oggettivi e soggettivi legittimanti la copertura contributiva della ricorrente.
Concludeva per il rigetto delle domande.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato, avendo trovato ampia conferma le circostanze dedotte dall'istituto a fondamento del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico. Sul punto si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza resa in identico giudizio n. 1180 del 7 novembre 2024.
Il ricorrente ha ottenuto la prestazione pensionistica cat. VOCOM, n. 36042422, con decorrenza 1/02/2013, a seguito di domanda del 23.11.12 sulla base, tra l'altro, della contribuzione agricola autonoma come CD (coltivatore diretto) versata in relazione ad un presunto rapporto di lavoro autonomo agricolo relativo ai mesi dicembre 1972 – gennaio 1973
Il teste membro del gruppo di indagine costituito per controllare queste posizioni Tes_1 anomale per cui è causa, ha riferito che a seguito di una segnalazione su un soggetto andato in pensione con contributi non spettanti in base alla segnalazione anonima sono iniziate delle verifiche durate un anno, nell'ambito delle quali sono emerse irregolarità per contributi in relazione ad accrediti contributivi fatti da un ex dipendente, , su 72 posizioni. Parte_2
E' stata quindi incaricata la sede regionale di effettuare degli approfondimenti ed è stato costituito un gruppo di lavoro che ha verificato la documentazione di ogni singolo nominativo, 4 con estensione anche ad altre posizioni movimentate dal medesimo Pt_2
Nell'ambito di queste indagini sono emersi pochi accrediti contributivi legittimi sulle posizioni gestite dal poiché nella maggior parte delle posizioni registrate in archivio FASE Pt_2
(ovvero un fascicolo elettronico, finalizzato a memorizzare gli eventi di variazione contributiva, intervenuti sulla posizione individuale assicurativa di un soggetto) erano stati annotati da Pt_2 dei contributi con indicazioni di un numero del nucleo familiare errato, senza alcuna documentazione a corredo.
Nell'archivio ARLA (che consente di intervenire sulla posizione assicurativa dei lavoratori autonomi agricoli) fino al 1982 era possibile la registrazione dei contributi solo per i soggetti negli elenchi nominativi di categoria CM cosa che avveniva su input del titolare dell'impresa agricola ed a cui seguiva il pagamento dei contributi.
Il teste ha quindi riferito che il poteva intervenire sia su FASE sia su , essendone Pt_2 CP_2 il principale addetto, ed il numero degli inserimenti fatti dal medesimo è risultato Pt_2 esponenzialmente superiore rispetto alle procedure svolte dai colleghi.
Il teste ha riferito inoltre che il è stato segnalato alla procura della Repubblica, tra l'altro Pt_2 alcuni pensionati hanno reso dichiarazioni molto esplicite, dando conto anche dell'esistenza di un soggetto esterno che operava come “faccendiere”.
Nel caso in esame la particolarità principale era rappresentata
“io ho visionato la pratica di Per_1 ha reso una dichiarazione il 7.3 ove aveva dichiarato di aver lavorato presso l'impresa del padre Per_1
e poi di aver fatto il macellaio. Persona_1 poi il 31.3 li abbiamo riconvocati per approfondire perché non si ricordavano tanto, il ha detto di Per_1 essere andato al patronato per verificare requisiti pensionistici e l'impiegato si è rivolta a che ha trovato la Pt_2 contribuzione mancante. io avevo chiesto se conosceva che è un soggetto che a seguito di altre dichiarazioni è stato accertato come Per_4 soggetto che riferiva di essere in grado di integrare le contribuzioni mancanti. il ricorrente non lo conosceva.
Arla del bagini è stato caricato manualmente sempre da paris. il ha lavorato con il padre , quindi c'era il CD1 e c'era in elenchi precedenti al Per_1 Persona_1 periodo oggetto di contestazione, ma in fascicolo abbiamo trovato una lettera raccomandata con Persona_1
CP_ ricevuta di ritorno con cui (ex scao) comunicava a la cancellazione di dal nucleo Persona_1 Pt_1 dal 30.11.1972 perché era emerso che il non svolgeva più l'attività di coltivatore diretto in modo Pt_1 prevalente. 5 Il ricorrente è stato cancellato dagli elenchi dal 30.11.1972, i contributi contestati sono del periodo successivo. non risultano ricorsi o contestazioni. si sottopone al teste i estratti conti contributivi, il teste evidenzia che può essere stato corretto estratto conto per sovrapposizioni, ma che non è stato dato atto dell'accredito. io avendo trovato la cancellazione dal novembre 1972, avrei cancellato la posizione dopo il militare non comparendo il negli elenchi. non abbiamo cancellato il periodo successivo perché la disposizione del Per_1 coordinatore era limitare la verifica alle sole posizioni inserite manualmente del collega che spesso erano chirurgiche a copertura, ma non nel caso di specie.
i padri spesso lasciavano iscritti i figli quando erano alla leva pagando i contributi, perché pensavano che dopo sarebbero tornati a lavorare in azienda e pertanto solitamente accade il contrario di quanto si è verificato nel caso di specie. spesso gli accrediti manuali da sono prossimi a domanda di pensione o ecocert, la pensione del ricorrente Pt_2
è stata liquidata il 12.2.13 e l'intervento manuale su è del 28.11.2011. CP_2 la documentazione usata era a disposizione dell'istituto anche al momento della liquidazione della pensione.
La certezza del mancato versamento dei contributi per il periodo oggetto di contestazione risiede nella procedura stessa, in base alla quale l'iscrizione in elenchi è costitutiva della possibilità di costituire la posizione assicurativa di collaboratore agricolo e, quindi, corrisponderne i contributi, in assenza non è ammesso.
In definitiva, deve concludersi per la legittimità della revoca del trattamento pensionistico, non sussistendo alcuno dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accredito della contribuzione agricola.
Deve infine escludersi che il ricorrente fosse all'oscuro della situazione di illegittimità in virtù della quale ha potuto beneficiare, per anni, del trattamento pensionistico, essendogli certamente noto di non aver lavorato per il padre nel periodo oggetto di domanda.
Le allegazioni relative alla richiesta di licenza agricola da gennaio 1968 a giugno 1974 sono generiche, osservato che non vi sono indicazioni relativo allo specifico periodo oggetto di contestazione.
Il ricorrente, parimenti, era consapevole di non aver provveduto, in prima persona, al versamento di alcuna contribuzione e non si vede come possa essere individuato successivamente dei contributi che il ricorrente sapeva assenti.
Inoltre, è prassi, prima di presentare domanda di pensione richiedere uno o più estratti contributivi al fine di verificare il possesso della contribuzione necessaria, per cui la ricorrente 6 non può non essersi avveduta del fatto che risultavano accrediti contributivi nel periodo nei quali non aveva svolto alcuna attività lavorativa di tipo agricolo, né aveva versato la relativa contribuzione, elemento evidente della consapevolezza della ricorrente dell'intervento illecito CP_ del dipendente infedele dell' sta nella contemporanea iscrizione della ricorrente in Fase e CP_1
Il ricorrente, inoltre, non ha offerto alcun genere di prova anche solo indiziaria dello svolgimento di attività agricola per il periodo per cui è causa.
***
Alcuna responsabilità può essere ascritta a carico dell' resistente, in quanto CP_3
l'induzione in errore in punto di sussistenza in capo alla ricorrente requisiti per la percezione della pensione è stata conseguenza di un comportamento dell'odierno ricorrente.
***
Quanto alle doglianze di parte ricorrente relative alle modalità di restituzione dell'indebito
Vale la pena di rammentare le norme di interesse.
L'art. 69 c 1 L. 153/1969: “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre
1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da indebite prestazioni Controparte_4 percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in CP_3 questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.
Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Le somme dovute all' per prestazioni indebitamente percepite, non Controparte_4 possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La norma, quindi, prevede che l'istituto possa trattenere un quinto dell'importo pensionistico fatto salvo il trattamento minimo.
Pertanto, il pensionato ha diritto, in caso di trattenuta diretta sulla pensione, a conservare il cd.trattamento minimo di pensione e non il cd. minimo vitale che la legge non stabilisce.
La Suprema Corte (v. Cass. n. 12040/2003 e Cass. 6 giugno 1987 n. 4987) ha già affermato che la disposizione speciale di cui all'art. 69,1^ comma, legge n. 153 del 1969 secondo cui le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del r.d.l. n. 1827 del 1935 (tra i quali rientra la pensione d'invalidità), e successive modificazioni e integrazioni nonché gli assegni di cui all'art. 11 legge n. 1115 del 1968 possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un 7 quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da indebite prestazioni percepite a CP_1 carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive
(escluse in questo caso le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative), non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione di dette somme mediante trattenuta, in via di compensazione, entro i limiti peraltro stabiliti dalla riportata norma.
Più precisamente (v. Cass. n. 9001 del 2003) prevede che l'art. 69 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone al primo comma che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti a carico dell' CP_1 così come gli assegni di cui all'art. 11 della legge n. 1115 del 1968, "possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'
[...]
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme Controparte_4 di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo CP_3 caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative".
Il secondo comma fa comunque salvo, per le pensioni ordinarie, l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Il significato delle disposizioni è chiaro: l' salvo il diritto di avvalersi, come ogni CP_1 creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass., 4 aprile 1978 n. 1532; 23 gennaio 1989 n.
383), laddove il principio de quo opera anche sugli arretrati di pensione (v. in motivazione Cass.
n. 9001/2003 cit.).
Il trattamento minimo è individuato in base all'art. 10 L. 218/1952:
'Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente sostituisce l'assegno integrativo,
l'indennità di caropane e gli assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al D.Lgs.
Lgt. 1° marzo 1945, n. 177, al D.Lgs.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 563, al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio
1947. n. 689, alla L. 14 giugno 1949, n. 322, e successive modificazioni.
La parte ricorrente non contesta che trattenuta sia stata operata entro il “trattamento minimo”, ma chiede al Giudice una interpretazione che superi il chiaro dato legislativo assimilando il “trattamento minimo” al “minimo vitale”.
Sul punto anche Cass. n. 206/16 il pensionato ha diritto, in caso di trattenuta diretta 8 sulla pensione, a conservare il cd. trattamento minimo di pensione (non il cd. minimo vitale che la legge non stabilisce): 'Invero questa Corte, ancorchè non con riferimento alle denunciate norme quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, ha affermato, e qui va "ribadito, che in tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art. CP_1
2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione (Cass. 5 giugno 2003 n. 9001).'.
La doglianza è quindi infondata.
In definitiva, per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite della fase cautelare e di merito, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per la fase cautelare e € 3.000,00 per la fase di merito, oltre accessori di legge.
Bergamo, 30/05/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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