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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 204/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di TO
Sezione civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 204/2020 promossa da:
con l'avv. MARINA PESCHIERA Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZITIELLO LUCA e dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: dichiarare la nullità o l'annullabilità dei contratti di acquisto di diamanti per cui
è causa per tutti i motivi di cui in narrativa e comunque dichiarare la risoluzione degli stessi ai sensi dell'art. 1453 c.c. e/o per violazione degli obblighi informativi e comportamentali di cui agli artt. 21
TUF ed artt. 27,39,40,41 e 42 Reg. 16190/2997 e per violazione degli artt. 1175 c.c. e 1375 CP_2
c.c.; 2. Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore a pagare all'attore a titolo di restituzione e/o di risarcimento del danno la somma di €
18.403,60 oltre agli ulteriori danni, per i motivi di cui in narrativa, nella misura del 3% o in quella diversa maggiore o minore percentuale che verrà ritenuta di giustizia dai singoli investimenti al saldo;
3. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata sub. 2, accertare il diritto al risarcimento dei danni nella misura che verrà ritenuta di giustizia, eventualmente anche in via equitativa.
4. In ogni caso condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione di spese e compensi di lite a favore dell'attore, oltre a 15% forfettario, CPA ed IVA come per legge. Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. in via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire del Sig. rispetto Parte_1
alle domande restitutorie e risarcitorie svolte ex adverso in relazione ai primi due acquisti di diamanti, per le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare CP_4
tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità e
l'improponibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attore per carenza dei presupposti di legge;
2. in via principale: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'attore in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti in atti;
3. in via subordinata: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al
Sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, Parte_1 conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del medesimo nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia CP_4 titolo, di somme di denaro in favore dell'attore, ridurre l'importo da corrispondere allo stesso secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore dei diamanti;
4. in via istruttoria - respingere tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per i motivi tutti già dedotti in atti;
5. in ogni caso: dichiarare tenuto e condannare l'attore al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio esponendo: che da anni intratteneva Parte_1 Controparte_3 rapporti con e, nell'anno 2016, la in persona di un suo Controparte_5 CP_4 dipendente di filiale, gli aveva proposto di investire i propri risparmi nell'acquisto di diamanti;
che, durante i primi incontri, il funzionario della filiale di gli aveva rappresentato che CP_5
l'acquisto sarebbe avvenuto per il tramite della banca, che avrebbe curato ogni aspetto dell'investimento; che l'investimento era stato caldamente sollecitato dal dipendente, il quale aveva precisato in più occasioni che lo stesso sarebbe stato certo e sicuro, nonché garantito da elevati rendimenti, da una certezza del capitale investito e da una pronta liquidità dello stesso, essendo i diamanti beni facilmente ed agevolmente rivendibili;
che, nel corso dell'incontro di presentazione dell'investimento, erano stati rammostrati all'odierno attore grafici ed articoli di giornali specializzati
(il Sole 24 ore) da cui doveva risultare che il valore di diamanti, nel corso degli anni, non aveva mai subito flessioni ed era, anzi, aumentato in modo esponenziale;
che il dipendente della filiale aveva informato della circostanza che l'investimento in diamanti era più solido, sicuro e remunerativo di quello relativo all'acquisto di oro;
che essendo stato convinto dalle apparenti prospettive floride dell'investimento, l'attore aveva provveduto all'acquisto di più diamanti ed in specie: - uno in data
28.01.2014 per un importo di € 6.563,20; - uno in data 19.12.2014 per un importo di € 5.544,00; - uno in data 09.11.2016 per un importo di € 6.296,40; che il funzionario incaricato di CP_1
non solo si era curato di proporre e sollecitare gli investimenti, ma aveva materialmente curato di consegnare il modulo contrattuale all'interessato, di raccogliere le relative sottoscrizioni e di dare esecuzione ai pagamenti, che erano avvenuti tramite bonifico bancario;
che lo stesso funzionario aveva, a più riprese, esortato il ad investire sempre di più in acquisto di diamanti, tant'è che Pt_1 le operazioni erano state ben tre a distanza di mesi l'una dall'altra; che l'attore non aveva mai avuto contezza del fatto che l'investimento fosse avvento per il tramite della Parte_2
poiché la presenza dell'incaricato di questa società era stata rappresentata, dalla stessa
[...]
banca come figura del corriere che portava materialmente i diamanti all'istituto di credito e, pertanto, il sig. era sempre stato convinto che l'investimento fosse stato seguito direttamente dalla Pt_1 banca;
che l'attore non aveva mai detenuto le pietre, poiché la banca aveva detto che avrebbero potuto essere trattenute in deposito e, quindi, non aveva mai avuto alcun tipo di contatto con la società che materialmente aveva fornito i diamanti;
che, essendo venuto a conoscenza dai giornali delle prime notizie poco rassicuranti in merito alla vicenda, l'attore aveva predisposto istanza di restituzione delle pietre e, successivamente, appreso del fallimento della Parte_2
si ea reso necessario predisporre medesima istanza indirizzata alla curatela. Parte attrice
[...] rilevava: come l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con proprio provvedimento del Cont 20.09.2017 (PS 10677) avesse accertato che le vendite di diamanti da parte di per i tramite di
Con
erano avvenute con modalità definite “gravemente ingannevoli ed omissive”, sia in relazione alle effettive caratteristiche dell'investimento proposto, sia al prezzo effettivo dei diamanti, e pure in relazione alla reale convenienza economica di tale operazione, avendo evidenziato come fosse stato rappresentato, da parte di , in modo assolutamente ingannevole, anche il prezzo di vendita CP_1 dei diamanti;
che l'Autorità aveva stabilito che il valore effettivo dei diamanti era di gran lunga inferiore rispetto al costo di acquisto e che l'apprezzamento del valore futuro delle pietre era in realtà
Con basato non su effettivi valori di mercato, bensì sull'andamento dei prezzi di e che le pietre non erano, come invece rappresentato all' attore, facilmente rivendibili, dal momento che l'unico canale di vendita attraverso cui si poteva dismettere la proprietà degli stessi era rappresentato dalla stessa
Con ; che il richiamato provvedimento dell'Autorità, inoltre, aveva accertato che gli incaricati di avevano sempre rappresentato il diamante come un bene rifugio, violando, in tal modo, CP_1 il diritto dei consumatori in merito alla corretta informazione sull'esercizio del diritto di ripensamento e pure sul foro competente in caso di controversie;
che, in forza di quanto sopra, l'attore aveva
Con dapprima contattato in via stragiudiziale la banca convenuta e la stessa e, successivamente, aveva promosso istanza di mediazione, conclusasi con esito negativo, non restando altra possibilità se non quella di adire il Tribunale;
che AGCOM, nel provvedimento sopra richiamato, aveva statuito che erano state perpetrate gravi e reiterate violazioni al Codice del Consumo affermando la sussistenza di una “pratica commerciale scorretta riguardante le modalità ingannevoli ed omissive di offerta dei diamanti…e la violazione dei diritti dei consumatori in merito all'informazione sul diritto di ripensamento e sulle sue modalità di esercizio, nonché sul foro competente per le controversie”, con argomentazioni che erano state confermate anche dal TAR del Lazio il quale Con Cont aveva respinto i ricorsi promossi da e da;
che, quanto alle modalità ingannevoli ed omissive di offerta dei diamanti, il provvedimento dell'Autorità aveva anche statuito che, per il tramite di Con pubblicità anche su siti internet, e avevano fornito ai risparmiatori: - una CP_1
rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante delle effettive caratteristiche dei diamanti;
- una modalità di determinazione del prezzo prospettato come quotazione di mercato sia in relazione al prezzo di acquisto che per quanto concerne la rivendita;
- un andamento del mercato non
Con corrispondente al vero;
- la qualifica della come leader sul mercato della compravendita di diamanti;
che il materiale informativo presentato dai dipendenti della banca rappresentava i prezzi dei diamanti definendoli vere e proprie “quotazioni”, inducendo quindi i clienti a ritenere, contrariamente al vero, che il loro prezzo fosse il frutto di effettive ed oggettive rilevazioni di mercato,
Con mentre lo stesso era frutto di una libera determinazione della , la quale, al fine di quantificare il costo della pietra per il risparmiatore, assommava il valore (reale o sovrastimato) della pietra, all'IVA, ad altri costi aggiuntivi ed al proprio margine di guadagno, ciò comportando per i risparmiatori un esborso di gran lunga più elevato rispetto al valore reale;
che, fermo il sovrapprezzo a cui erano state collocate le pietre, la definizione “quotazioni” utilizzata a più riprese, aveva indotto in errore i risparmiatori, i quali avevano erroneamente ritenuto che il loro valore fosse effettivamente il frutto di una rilevazione di mercato e che seguisse l'andamento del mercato stesso;
che, solo successivamente, era emerso che le pubblicazioni promozionali per le vendite dei diamanti, altro non Con erano se non inserzioni pubblicitarie a pagamento, richieste e pagate dalla stessa;
che l'Autorità Con aveva, quindi, stabilito che non vi era alcuna corrispondenza tra le quotazioni che comunicava e l'effettivo valore delle pietre;
che, in aggiunta a quanto esposto, ai clienti era stata rappresentata, dal dipendente della banca, una crescita del valore dei diamanti costante ed era stato loro ribadito che si trattava di un vero e proprio bene rifugio, laddove le quotazioni rappresentate ai clienti erano determinate dallo stesso professionista in modo autonomo ed in misura nettamente superiore;
che conseguenza di questo sistema era che l'attore, così come tutti gli altri consumatori, era stato tratto in inganno non solo in relazione al reale valore delle pietre ma anche alla loro messa in circolazione ed
Con alla possibile rivendibilità; che, inoltre, aveva ammesso, durante l'audizione avvenuta nell'ambito del procedimento avanti l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, che le pietre erano difficilmente commerciabili e liquidabili in gioielleria e che non era possibile fare ricorso alla
Borsa diamanti di Milano;
che, in pratica, pertanto, l'acquisto proposto non garantiva la promessa rivendibilità, non era facilmente liquidabile e non godeva nemmeno della redditività promessa e rappresentata, in netto contrasto con quanto pubblicato e pubblicizzato sul sito internet da parte di Con ; che ai consumatori acquirenti (come l'attore) venivano fornite informazioni su aspetti apparentemente connessi all'acquisto, tra i quali la certificazione delle pietre, l'eticità dell'operazione, la consegna dei beni, la facoltà di custodia gratuita, l'assicurazione e l'assistenza successiva all'acquisto, ivi compreso l'eventuale ricollocamento delle pietre, ma, dall'analisi testuale della documentazione contrattuale, emergeva che, qualora l'acquirente avesse inteso rivendere e quindi ricollocare le pietre, avrebbe dovuto sostenere ulteriori spese di rivendita;
che era comunque
Con erroneo ed ingannevole parlare di ricollocamento, poiché l'attività offerta da non consisteva, in Con realtà, nel riacquisto dei beni, bensì nell'attività di ricerca di altri potenziali clienti;
che la , inoltre, anche per il tramite della banca, si era sempre definita quale azienda leader in Europa, fornendo quindi ai consumatori una informazione ingannevole, non essendoci mai stata traccia dell'attività che Con
avesse svolto a livello europeo;
che, in ragione di quanto esposto, la più volte richiamata
Con decisione dell'Autorità aveva statuito che la pratica posta in essere da e da era CP_1
contraria alla diligenza professionale ed idonea ed indurre in errore i consumatori in riferimento a molteplici aspetti, quali le modalità di proposizione dell'acquisto ed il materiale informativo
(attraverso il sito internet, per il tramite del canale bancario ed attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente sul Sole 24 ore); che tale condotta aveva comportato una evidente violazione degli artt. 21, primo comma lettere b) c) d) ed f) e dell'art. 23 primo comma del Codice del Consumo Con relativamente “…al prezzo ed al modo con cui viene calcolato – prospettato da come quotazione di mercato - all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti, alla certezza del rapido e certo Con disinvestimento in termini di facile liquididabilità del bene e alle qualifiche del professionista che vanta una leadership europea”, considerazioni condivise anche dal TAR del Lazio con le sentenze 2123/2018 e 330/2018; che gli aspetti evidenziati si erano verificati anche nella fattispecie per cui è causa, laddove l'attore era stato indotto ad acquistare i diamanti a fronte della prospettive di redditività e di facile liquidabilità dell'operazione prospettate dalla banca. Parte attrice sosteneva: che appariva evidente la violazione, nel caso di specie, degli articoli 2 e 18 e ss. del Codice del Consumo;
Con che, quanto alla posizione di , il prezzo dei diamanti rappresentato all'attore ea comprensivo di
IVA ed era stato determinato includendosi il corrispettivo per una serie di sevizi accessori che
Con sarebbero stati forniti dalla stessa ai consumatori, tra cui la custodia dei diamanti e la relativa assicurazione, la consulenza in tutte le fasi della vendita (ante, durante e post vendita), la fornitura della certificazione gemmologica e l'elaborazione nonché la pubblicazione dei prezzi di vendita, non essendo ma stato specificato, in sede di trattativa né in sede di conclusione dell'acquisto, a quanto
Con corrispondessero i costi dei servizi aggiuntivi rispetto al prezzo totale pattuito;
che quelle che definiva “quotazioni” dei diamanti pubblicate sul quotidiano economico “il Sole 24 ore”, in realtà, Con non erano rilevazioni di mercato, ma i prezzi fissati autonomamente dalla stessa per le pietre, il
Con cui valore reale era di gran lunga inferiore rispetto a quello rappresentato dalla stessa;
che, quanto alla posizione di questo, in più occasioni, aveva asserito di aver svolto Controparte_3
Con semplicemente una funzione di segnalazione a dell'interesse dei clienti all'acquisto di diamanti, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità in ordine ai rapporti contrattuali intercorsi;
che, al contrario, era evidente come avesse un rilevante interesse alla conclusione di detti Controparte_3
accordi, dal momento che, a seguito della conclusione di ciascun accordo, percepiva una percentuale consistente;
che il materiale informativo relativo alle vendite era presente nelle varie filiali di CP_1
, apparendo evidente come il ruolo del non potesse ritenersi limitato solo alla
[...] CP_1
Con segnalazione a dei clienti interessati, ma che l'istituto di credito avesse un ruolo ben più pregnante nella collocazione delle pietre, addirittura sollecitando l'investimento nelle pietre;
che a nulla poteva rilevare la clausola di esonero da responsabilità contenuta nella modulistica contrattuale;
che il ruolo di era stato determinante nella conclusione dei contratti per cui è causa, in CP_1
primis perché era proprio la rete bancaria (tramite alcuni istituti di credito tra cui proprio ) CP_1
Con il canale principale di cui si serviva per il collocamento delle pietre e, secondariamente, perché
i clienti avevano sempre riposto fiducia nella banca, che aveva curato i loro rapporti da tempo;
che pur non avendo sottoscritto le proposte contrattuali, aveva avuto un ruolo Controparte_3
determinante nella conclusione degli accordi, essendosi curata di proporre gli investimenti, inducendo i clienti all'acquisto e curando tutti gli aspetti anche pratici dell'operazione essendo stato Con il suo ruolo, anche nel caso di specie, addirittura preminente rispetto a quello di;
che erano gli stessi funzionari della banca che contattavano i clienti, a sollecitare gli investimenti, rappresentando i diamanti come un “bene rifugio”, mostrando ai consumatori il materiale divulgativo detenuto in filiale, curando tutti gli aspetti dell'operazione, tra cui la compilazione dei moduli di ordine e la raccolta delle sottoscrizioni, come accertato dall'AGCOM e riscontrato anche nelle decisioni del
TAR del Lazio;
che, sotto il profilo della attribuibilità psicologica delle condotte segnalate, secondo giurisprudenza costante, per configurare la dedotta responsabilità della convenuta, è sufficiente che esista la coscienza e la volontà della condotta, non essendo richiesta la sussistenza e nemmeno la prova del dolo o della colpa grave;
che il ruolo della convenuta doveva essere valutato in modo ancora più rigoroso dal momento che all'Istituto di credito è richiesto un livello di diligenza ancora più pregnante al fine di evitare la possibilità che si verifichino eventi dannosi per i consumatori e più
Con in generale per la clientela;
che la condotta ingannevole e scorretta mantenuta dalla e da CP_4
rilevava sotto il profilo della nullità dei contratti ex art. 1418, secondo comma c.c., dal momento che le omesse informazioni o le informazioni false/inveritiere rappresentate ai consumatori avevano inciso sulla determinazione dell'oggetto del contratto che avrebbe dovuto essere l'acquisto di un bene mobile (diamante) a fronte della corresponsione di una somma di denaro pari al suo valore, ma, come evidenziato, il prezzo pattuito era in realtà afferente non tanto (e non solo) al costo della pietra, ma anche ad una serie di servizi che non erano stati rappresentati al compratore;
che non poteva essere configurabile una eventuale conversione del negozio nullo in altro destinato ad assolvere la medesima funzione considerata la impossibilità dell'oggetto, che era oggettiva ed assoluta;
che, nella ipotesi in cui non si fosse ritenuto che gli aspetti sopra rappresentati potesserocomportare la declaratoria di nullità dei contratti, poteva affermarsi l'annullabilità dei negozi ex artt. 1439 e 1440 c.c., poiché, in relazione al dolo, trovava rilievo anche la condotta omissiva della banca che aveva nascosto tutti gli elementi a sua conoscenza e che, in tal modo, aveva falsato in misura apprezzabile il comportamento economico di uno dei contraenti;
che l'elemento soggettivo che rilevava nella fattispecie era consistito nell'aver taciuto circostanze che avrebbero indotto l'odierno attore a non contrarre e che dovevano essere chiarite in base al dovere di agire secondo buona fede sancito dall'art. 1337 c.c., anche considerato che secondo dottrina e giurisprudenza, il silenzio, l'omissione o la reticenza possono integrare l'elemento oggettivo del raggiro, nel caso in cui le predette condotte siano preordinate con astuzia a realizzare l'inganno; che, inoltre, le false rappresentazioni fornite ai clienti da parte dei funzionari di erano state tali da realizzare l'inganno voluto ed anche idonee, in concreto, CP_1
a tratte in errore persone di normale diligenza, senza che con ciò si potessero in qualche modo addossare condotte negligenti od ignoranti in capo ai consumatori;
che, conseguentemente,
[...]
era tenuto al risarcimento dei danni, anche in ragione del fatto che, con il D. Lgs. 3/2017, CP_3 art. 7 è stato attribuito alle decisioni dell'Autorità un valore di effettiva prova ai fini del risarcimento dei danni rispetto a quanto stabilito ed accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato; che, nel caso di specie, veniva in considerazione anche il disposto dell'art. 1453 c.c. sotto il profilo della risoluzione dei contratti, dal momento che, a fronte dei profili di scorrettezza delineati e della sussistenza di informazioni omesse e/o comunque imparziali, inveritiere e fuorvianti, nonché del pezzo determinato in modo assolutamente sproporzionato non poteva che dichiararsi la risoluzione;
che sussisteva anche la violazione conseguente alla normativa contenuta nel D. Lgs.
58/98 denominato Testo Unico Finanziario (TUF), avendo la Cassazione, con la sentenza 2736/2013, in fattispecie del tutto simile a quella qui esaminata, statuito che “la nozione di investimento comprende ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione e con rischio…”, con ciò stabilendo che le operazioni per cui è causa rientravano a pieno titolo in quelle afferenti al TUF;
che, in ragione di ciò, era richiesta, ai sensi dell'art. 23 del TUF, la preventiva o contemporanea stipulazione per iscritto del c.d. contratto quadro, ovvero del contratto generale di investimento, che, mancando nel caso di specie, determinava la nullità degli accordi contrattuali di investimento successivi anche per difetto di forma, con conseguente diritto alla restituzione del prezzo ed al risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
che, anche la giurisprudenza penale aveva accertato in modo definitivo ed inequivocabile la sussistenza
Con del modus operandi e dei rapporti tra gli istituti di credito coinvolti (tra cui ) ed con CP_1 la sentenza della Cassazione Penale Sezione II n. 37606 del 11.09.2019; che l'obbligo di risarcimento del danno in capo alla convenuta era rinvenibile nell'obbligazione di risarcimento Controparte_3
Con solidale tra e , ai sensi dell'art. 2055 c.c. come statuito dalla Suprema Corte di CP_1
Cassazione con la sentenza 17.01.2019 n. 1070; che, quantomeno a titolo di responsabilità extracontrattuale, pertanto, andava condannato al risarcimento anche che il danno Controparte_3 era costituito dalla somma investita dell'attore, pari ad € 18.403,60 totali, ma il danno dallo stesso patito non poteva considerarsi solo afferente agli importi sborsati per l'acquisto dei diamanti, dovendosi a dette somme aggiungersi l'ulteriore danno subito dall'attore, che non aveva mai avuto
Con il possesso delle pietre (che rimanevano nella disponibilità della fallita ) e quindi non aveva potuto nemmeno verificare l'acquisto e aveva dovuto mantenere vincolata per anni la somma di denaro portata dagli investimenti per cui è causa;
che la sola corresponsione degli interessi legali sulla somma a titolo di risarcimento del danno non poteva ritenersi satisfattiva del danno subito poiché vi era da considerare, in via equitativa, anche il mancato guadagno che aveva subito il consumatore;
che, pertanto, poteva essere equo attribuire una percentuale di interesse pari ad almeno il 3 %
(considerando il tasso medio degli interessi legali aumentato in relazione ai prospettati - inveritieri - guadagni).
Si costituiva in giudizio rilevando: che, il pagamento in adempimento dei primi Controparte_3
due contratti di compravendita di pietre preziosi era stato effettuato mediante liquidità proveniente dal conto corrente cointestato di titolarità del Sig. fratello dell'attore ad oggi defunto, Persona_1
e della Sig.ra cognata dell'attore, il quale, pertanto, non aveva interesse ad agire per Persona_2
quanto riguarda i due contratti in questione, non avendo sopportato alcun esborso patrimoniale in relazione ai primi due acquisti di diamanti;
che era carente di legittimazione Controparte_3
passiva in ordine alla domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale e contrattuale nonché in relazione alle domande restitutorie connesse alle domande di nullità e annullamento;
la improcedibilità della domanda formulata dall'attore che risultava ancora il legittimo proprietario delle pietre preziose soggette a continue oscillazioni di valore, sicché un danno non era individuato né individuabile;
che il ruolo svolto dalla banca era stato quello di mero segnalatore;
che il provvedimento dell'AGCM nulla dimostrava in merito alla fondatezza della domanda avversaria;
la insussistenza di pratiche commerciali scorrette;
l'inapplicabilità della normativa in materia di intermediazione finanziaria e di servizi bancari, non essendovi alcuna offerta al pubblico di prodotti finanziari, né risultando applicabile la normativa in materia di servizi di investimento, non essendo i diamanti “strumenti finanziari”; l'infondatezza della eccepita responsabilità da contatto sociale;
l'infondatezza delle domande di invalidità e risoluzione;
la carenza di prova del nesso di causalità tra l'asserita condotta lesiva e il pregiudizio economico e l'applicabilità comunque della ipotesi di cui all'art. 1227 c.c.; la erronea indicazione del quantum del danno;
l'inapplicabilità, nel caso di specie e nelle modalità prospettate, del secondo comma dell'art. 1224
c.c. invocato da parte attrice.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.. Con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. parte attrice, replicando all'eccezione di difetto di interesse ad agire con riferimento ai primi due acquisti, sosteneva che il fatto che le risorse per il relativo pagamento provenissero dal conto corrente del fratello (ora defunto) e della di lui moglie fosse inconferente ed Persona_1 Persona_2
irrilevante ai fini del giudizio, dal momento che la provenienza di tali somme era questione di regolazione meramente interna nei rapporti tra l'attore e i suoi familiari e che, come riconosciuto dalla convenuta, l'effettiva titolarità delle pietre era comunque in capo all'attore anche ai fini della restituzione. Parte convenuta, per contro, rilevava che il detto riconoscimento della titolarità delle pietre agli effetti restitutori mai era avvenuto e richiamava integralmente le eccezioni svolte in via preliminare nonché le contestazioni principali di merito contenute in comparsa di costituzione e risposta. Decidendo sulle istanze istruttorie, erano parzialmente ammesse dal G.I. le prove testimoniali che venivano assunte all'udienza del 9.11.2021. Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, la causa era successivamente rimessa in istruttoria, disponendo C.T.U, con il seguente quesito: “letti gli atti, effettuati gli opportuni accertamenti ed acquisite informazioni anche presso terzi da indicare, provveda il c.t.u. a descrivere partitamente i diamanti acquistati da;
Parte_1
ne indichi il valore, inteso, in via alternativa, come prezzo di vendita al dettaglio, prezzo di vendita all'ingrosso e come valore di realizzo, sia al momento dell'acquisto che al momento attuale. Tenti la conciliazione della lite dando conto, in caso negativo, dei motivi di mancato raggiungimento di accordo”. Depositata la relazione peritale in data 9.6.2023 da parte del C.T.U. , Persona_3 all'esito dell'udienza del 9.11.2023 fissata per l'esame della perizia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 5.9.2024 per essere quindi trattenuta in decisione con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. E' infondata l'eccezione di difetto dell'interesse ad agire in capo all'attore con riferimento ai primi due acquisti di diamanti. La circostanza che l'acquisto possa essere stato effettuato con risorse appartenenti ai familiari non può assumere rilievo nel presente giudizio se si tiene conto che è la stessa convenuta ad aver individuato come possibile ed esclusivo interlocutore interessato all'acquisto dei tre diamanti il sig. e ciò, sia nella fase degli acquisti, che in quella Parte_1
stragiudiziale e finanche nel presente giudizio: rileva, infatti, come tra l'8 e il 9 Controparte_3
Con dicembre 2016, il Sig. aveva compilato ulteriore documentazione predisposta da , con Pt_1 cui lo stesso aveva chiesto “che i tre diamanti di sua proprietà” venissero tenuti in Parte_1
custodia presso la Società, portando a conferma della circostanza la relativa documentazione (cfr. doc. n. 9 di parte convenuta) in cui dichiara che i tre diamanti sono di sua esclusiva Parte_1
proprietà e nella sua libera disponibilità; sempre in comparsa di costituzione, è la stessa convenuta che rileva come, successivamente, con lettera del 16 gennaio 2019 inoltrata via PEC il 23gennaio
2019, l'attore avesse contestato per la prima volta supposte irregolarità in relazione all'acquisto delle medesime tre pietre (cfr. doc. n. 10 di parte convenuta): contestazioni cui la ha risposto con CP_4
comunicazione del 19 luglio 2019, provvedendo a fornire chiarimenti circa il ruolo di segnalatore svolto dalla medesima nell'operazione di compravendita dei diamanti e a respingere ogni addebito sollevato nei suoi confronti, senza sollevare questione sulla titolarità dei beni e sulle risorse con cui erano stati acquistati. Nessun rilievo è stato nemmeno sollevato a fronte della restituzione delle tre Con pietre da parte di , restituzione che è avvenuta in data 7.3.2022 in favore dell'attore, sig. Parte_1
come emerso dalla documentazione versata agli atti da parte attrice.
[...]
In fatto, sono circostanze provate che il sig. , già cliente della banca convenuta, si sia Parte_1
recato presso la filiale di e, in diverse occasioni (in data 28.01.2014, in data 19.12.2014 e CP_5 in data 09.11.2016), abbia sottoscritto la modulistica finalizzata all'acquisto dei diamanti.
Dall'escussione del teste ammesso (udienza in data 9.11.2021) è risultato: che il funzionario della banca ha proposto al sig. di investire i propri risparmi in diamanti negli incontri Parte_1 avvenuti presso i locali dell'Istituto e ha, in più occasioni, ribadito al cliente che gli investimenti precedenti avevano crescita costante;
è stato altresì confermato che la documentazione veniva predisposta dalla banca e fatta sottoscrivere dal funzionario il quale curava anche i pagamenti.
Con Parte convenuta non ha contestato la circostanza che abbia venduto i diamanti ai clienti ad un prezzo superiore, anche di molto, rispetto agli indici di mercato Rapaport e IDEX e segnatamente ad un prezzo autonomamente fissato dalla società, del tutto sganciato dai valori di mercato risultanti dall'andamento della domanda e dell'offerta (comparsa di costituzione e risposta Controparte_3
pag.21), né ha contestato di aver fornito informazioni sulla liquidabilità e ricollocabilità dei diamanti;
ha al contempo ribadito la propria estraneità ai rapporti contrattuali (e precontrattuali) intervenuti tra
Con clienti e , derivante dalla propria qualità di mero “segnalatore”.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata, conformemente ad orientamento espresso dal Tribunale di TO (sentenza n. 3 del 4.1.2023), con argomentazioni che si condividono.
Per un complessivo inquadramento della vicenda vanno preliminarmente richiamate le risultanze del noto provvedimento del 20 settembre 2017 con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato ha accertato che due pratiche commerciali poste in essere dalla Parte_2
(IDB), da e oltre ad altro istituto di
[...] Controparte_7 Controparte_3
credito, (consistenti nella prospettazione omissiva e ingannevole ai consumatori di alcune caratteristiche dell'investimento in diamanti, nell'aggravamento delle condizioni per il diritto di recesso e nell'individuazione del foro competente per le controversie), costituivano una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c), d) ed f), nonché 23 , comma
1, lettera t), e 49, 50, 52, 54 e 66- bis del codice del consumo.
Trattasi di risultanza che, pur non costituendo in sé fonte privilegiata di prova, consente di fornire indici, a livello di presunzione, circa lo svolgimento dei fatti, in ossequio all'orientamento di legittimità, atteso che la Corte di Cassazione ha chiarito che gli atti provenienti dall'autorità di vigilanza non rivestono valore di atto pubblico, ma ciò “non impedisce (al pari di quanto questa Corte ha già ritenuto rispetto al curatore;
Cass. 10216/2009, Cass. 14831/2006) di ritenere che tali atti - proprio a causa della loro origine e per le finalità perseguite dalla legge di fornire, attraverso
l'intervento dell'autorità di controllo e l'opera dei commissari, ogni più ampio elemento di valutazione sulle condizioni in cui versa l'istituto di credito - costituiscano una legittima fonte di informazione in merito all'accertamento dei fatti di causa in senso stretto, che, ove non sia validamente contraddetta, ben può concorrere alla formazione del convincimento del giudice in merito alla sussistenza dell'insolvenza bancaria.”. (Cass., Sez.
1 - Sentenza n. 11267 del 11/06/2020).
In ordine poi al grado di attendibilità del richiamato accertamento, è sopravvenuta la decisione del
Consiglio di Stato n. 2081/21 del 28/1/2021 (a fronte del ricorso avverso la statuizione del Tar Lazio in ordine alla impugnativa del provvedimento dell'Autorità garante) con la quale il ricorso è stato accolto in relazione alla sola rideterminazione della sanzione, che è stata ridotta rispetto a quella originariamente comminata, essendo state invece le risultanze del provvedimento confermate per il resto. L'esame di tale decisione del Consiglio di Stato consente di cristallizzare un primo punto, ovvero che, nella specie, come del resto già affermato da ampia e condivisibile giurisprudenza di merito, non si verte nell'ambito di responsabilità dell'intermediario ai sensi del Tuf, atteso che “non si tratta, infatti, di valori mobiliari, posto che quelli abbinati ai diamanti consistono in meri certificati di garanzia, attestanti l'autenticità e le caratteristiche delle pietre preziose e non sono certificati rappresentativi dei diritti dei titolari, destinati eventualmente a circolare nell'ambito di un mercato secondario appositamente organizzato”. (Tribunale Parma, 26/11/2018, ma anche Tribunale Milano, sez. VI, 29/10/2019, n. 2850, Tribunale Genova sez. I, Sentenza n. 2273/2020 pubbl. il 31/12/2020).
Né invero sono ravvisabili vincoli di riacquisto dei diamanti e/o garanzie di un rendimento di natura finanziaria tali da far ritenere la natura di prodotto finanziario negli acquisti di cui è causa, né tantomeno di una offerta al pubblico come disciplinata dal TUF. Infatti, come chiarito dal Consiglio di Stato nella pronuncia sopra richiamata, si tratta di una attività estranea a quella bancaria e finanziaria, in quanto avente ad oggetto la compravendita di merci nella loro consistenza fisica (non attraverso strumenti finanziari), non suscettibile di incidere e di riflettersi sul sistema bancario e finanziario. Conformemente, la comunicazione della CONSOB n. 97006082 del 10 luglio 1997 aveva precisato che non rientrano nella nozione di prodotto finanziario “le operazioni di investimento in attività reali o di consumo, cioè le operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi che, anche se concluse con l'intento di investire il proprio patrimonio, sono essenzialmente dirette a procurare all'investitore il godimento del bene, a trasformare le proprie disponibilità in beni reali idonei a soddisfare in via diretta i bisogni non finanziari del risparmiatore stesso” e tale affermazione
è stata nuovamente confermata nella comunicazione n. DTC/13038246 del 6-5-2013, relativa proprio ad operazioni di vendita di diamanti effettuate da società per il tramite del canale bancario. La stessa
Banca d'Italia, nel comunicato stampa del 14 marzo 2018, reso proprio a seguito delle segnalazioni relative alla vicenda per cui è causa, dichiarava che alla commercializzazione dei diamanti attraverso il canale bancario non si applicano le tutele di trasparenza previste per la clientela dal Testo unico bancario e che la commercializzazione di diamanti non costituisce attività bancaria o finanziaria. Se dunque va escluso l'esercizio dell'attività bancaria nonché l'esercizio di attività ad essa connesse comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, l'attività svolta dalla odierna convenuta va ricondotta a quella di intermediazione per l'acquisto e la vendita di un bene (i diamanti), estranea all'ambito regolamentato.
Sostiene la convenuta che il proprio ruolo di mero “segnalatore” escluderebbe ogni forma di responsabilità in ordine alla natura dell'investimento, all'andamento del rapporto e in definitiva ai molteplici profili di inadempimento contestati dagli odierni attori.
Tale conclusione, proprio sulla base dei fatti acclarati nel presente giudizio, non può invero condividersi, ove emerge dalla documentazione in atti, oltre che all'esito della istruttoria orale, che il ruolo rivestito dalla banca convenuta non si limitò alla mera “segnalazione”, ma venne esteso alla promozione, oltre che alla raccolta di firma, considerato che l'accordo di collaborazione sottoscritto
Con dalla con perderebbe invero di significato ove la convenuta non avesse conseguito un CP_4 vantaggio diretto dalla effettiva conclusione di contratti di acquisto dei diamanti e risultando pacifico
Con che le proposte di acquisto sono state inoltrate dai funzionari della convenuta alla società . In definitiva, dunque, l'istituto di credito convenuto aveva un forte interesse (oltre che un obbligo) a proporre l'investimento in diamanti.
Con La circostanza che, nei rapporti tra banca e (soggetto terzo nella presente controversia), sia stata conclusa una convenzione (Convenzione di segnalazione - doc. n. 2 di parte convenuta) per disciplinare i termini della collaborazione, ove si legge che la banca “metterà a disposizione il Con materiale divulgativo predisposto a cura e spese della ” e che “la banca si asterrà dal fornire informazioni specifiche sul prodotto offerto”, così escludendosi che “la banca possa assumere alcuna responsabilità in ordine ai contratti di acquisto stipulati” (cfr. art. 1 della Convenzione in atti) è irrilevante ai fini della corretta identificazione del rapporto che effettivamente è sorto tra il cliente e la banca, oggetto della presente controversia.
Proprio il fatto che sia la banca convenuta ad affermare di aver confidato “sia al momento della conclusione della Convenzione, sia al momento della presentazione di IDB alla clientela, nella solidità economica della Società, come attestato dai bilanci d'esercizio (cfr. docc. nn. 16 e 17)”, bilanci che evidentemente aveva nella propria disponibilità, dimostra ulteriormente come la banca fosse ben conscia del proprio ruolo e della necessità di vagliare la bontà dell'acquisto proposto alla propria clientela.
Vi è del resto un'intrinseca contraddizione tra il dato pacifico che per ogni compravendita conclusa la convenuta ritraesse un'ampia provvigione e l'affermazione che essa era un semplice e disinteressato segnalatore, del tutto estraneo alla tipologia di prodotto “segnalato”, privo di obbligo di conoscenza e di informazione, quantomeno delle caratteristiche salienti dell'affare concluso.
Né invero osta alla ricostruzione sopra fornita il fatto che nelle condizioni di cui alla Convenzione si prevedesse che la non assumeva alcuna responsabilità in merito ai contratti di acquisto CP_4
stipulati, trattandosi infatti di clausola di esclusione della responsabilità che regolava i rapporti tra Con
e , ma contraddetta dallo svolgimento dei fatti, come desumibile dai documenti e CP_1 dagli esiti dell'istruttoria orale svolta, risultando che la banca aveva proposto l'acquisto di cui è causa assumendo un ruolo comunque attivo.
Può altresì richiamarsi un passo della motivazione della pronuncia del Consiglio di Stato già indicata, ove si afferma: “La censura è infondata, muovendo da una premessa errata, ovvero che l'attività dell'Istituto bancaria si sia limitata a quella di mero “segnalatore”. Deve, invero, escludersi che il ruolo della nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato semplicemente a CP_4
trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri.
L'indagine di tale aspetto non può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni Con contrattuali che regolavano i rapporti con e né rileva che l'appellante non Controparte_7
abbia mai partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati dal solo genericamente contestati con l'atto di appello. Al CP_9
riguardo, è sufficiente richiamare gli elementi più significativi del ruolo attivo svolto dalla CP_4 nella dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore era coinvolto: a) in forza dell'accordo Con di collaborazione sottoscritto tra e , la banca era tenuta a mettere a disposizione dei CP_1
Con clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari
Con dell'istituto a inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; b) per
l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo
Con con , di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza); c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” e ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel
“proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; Il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle diverse fasi dell'acquisto, così come risulta dal contenuto degli Con esposti dei risparmiatori. Infatti, gli impiegati della curavano la compilazione e l'invio a CP_4 del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra Con cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente
Con non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di . Anche nel caso di richieste di ricollocamento, la banca assumeva un ruolo di intermediazione, mettendo in contatto i clienti con Con
. E' dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca.
L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente di fiducia – emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza. (Consiglio di Stato, n. 2081/21 del
28/1/2021).
Sulla base di tali premesse andranno pertanto valutate le doglianze di parte attrice, con la precisazione
Con che, se controparte contrattuale dei negozi di acquisto dedotti in lite fu la società , la convenuta non risulta dotata di titolarità passiva (attenendo la questione al merito della controversia) in relazione alle domande di nullità, annullabilità, invalidità ed inopponibilità dei contratti di acquisto dei diamanti da investimento per cui è causa e delle conseguenti domande di ripetizione /restituzione, che sono pertanto infondate. Non vertendosi poi nell'ambito della intermediazione finanziaria, per le ragioni sopra esposte, non può affermarsi la nullità, annullabilità, invalidità ed inopponibilità a parte attrice del relativo contratto “quadro” di negoziazione (e delle conseguenti domande di ripetizione/ restituzione), che in astratto l'attore avrebbe potuto concludere con l'istituto di credito deputato a svolgere attività di intermediazione finanziaria rispetto a singoli prodotti finanziari.
Ciò premesso, a fronte della intermediazione svolta dalla convenuta nell'acquisto di cui è causa, si è Cont istaurato un rapporto qualificato, riconducibile al cd. “contatto sociale”, avendo peraltro assunto un obbligo di protezione nei confronti del cliente e di tutela del suo legittimo affidamento, al quale sottoponeva la compravendita dedotta in lite.
Secondo condivisibile e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass., Sez. 3 -,
Sentenza n. 10050 del 29/03/2022) e di merito (ex multis, in relazione alla fattispecie di cui è causa,
Tribunale Cremona, 8/11/2022), ricorre un contatto sociale qualificato, idoneo ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni, ove sia ravvisabile una relazione, volontariamente istauratasi, tra due soggetti determinati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. Da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di
Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato, non già obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (ex multis, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24071 del 13/10/2017).
Nel presente giudizio, a fronte di allegazione di inadempimento svolta dal cliente attore, pertanto, era onere di parte convenuta dimostrare di aver adottato la diligenza di operatore qualificato nella particolare attività di mediazione svolta nei confronti della clientela.
Ciò premesso, se è vero che, dai documenti versati agli atti, emergono tanto il corrispettivo dell'acquisto, quanto l'inesistenza di una obbligazione di riacquisto di diamanti, in assenza di garanzia circa l'esistenza di un profitto realizzabile, è altrettanto vero che difetta valida prova della circostanza che l'acquirente sia stato adeguatamente informato: 1) della pacifica e rilevante difformità del prezzo di acquisto dei diamanti rispetto al valore di mercato degli stessi, atteso che, come verificato dalla stessa Autorità nel provvedimento sopra richiamato, detto prezzo era “riferibile solo in parte minoritaria al valore della pietra essendo composto da numerose altre voci di costo
(assicurazione, certificazione, trasporto e costi doganali) e non da ultimo dai rilevanti margini della società stessa, nonché dalle commissioni dovute alle banche per l'attività di intermediazione svolta”; Con 2) delle modalità di determinazione del prezzo, come fissato da , ove “la quotazione del diamante
IDB pubblicata periodicamente sul Sole 24 Ore non è un parametro tratto da rilevazioni di mercato
Con Con e poi pubblicato a cura di : è soltanto il prezzo fissato autonomamente da secondo le proprie convenienze commerciali, aumentato progressivamente nel tempo sulla base di parametri definiti Con discrezionalmente dalla società. La fonte delle “quotazione” dei diamanti è dunque la stessa e la pubblicazione delle cd. quotazioni a cura di IDB equivale alla pubblicazione a pagamento del proprio listino prezzi”.
Conformemente agli obblighi assunti in virtù della relazione con i clienti, era onere della banca convenuta informarsi adeguatamente su tali profili, formare il proprio personale (addetto alla presentazione dei prodotti alla clientela) e quindi assicurarsi che tali informazioni fossero adeguatamente trasmesse ai potenziali acquirenti.
Nel presente giudizio, invece, la convenuta non ha fornito valida prova di aver assolto a tale onere, limitandosi piuttosto a far leva sulla propria carenza di responsabilità in quanto mero segnalatore, tesi che non può essere condivisa per quanto sopra esposto.
Nessuna prova è stata richiesta dalla convenuta al fine di dimostrare di aver assolto all'onere informativo sopra indicato.
Né, come già evidenziato, tale conclusione può essere sovvertita in relazione alla richiamata clausola di esonero da responsabilità della banca, in ogni caso di contenuto difforme da quella che, in sostanza,
è emersa era la realtà dei rapporti intercorsi tra le parti.
L' convenuto, dunque, in qualità di professionista, ha contribuito alla stipula dei contratti di CP_10
cui è causa, con condotta causalmente efficiente rispetto al pregiudizio occorso.
Va escluso il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. in quanto tanto il ruolo attivo assunto dalla convenuta, quanto la qualifica di operatore professionale, hanno determinato nel soggetto non qualificato, cliente e consumatore, un legittimo affidamento circa la correttezza dei dati e l'attendibilità delle informazioni fornite, non potendosi peraltro sostenere che il tempo intercorso tra gli acquisti di cui è causa sarebbe stato di per sé idoneo a modificare tale situazione, proprio avuto riguardo alla circostanza che il referente era la stessa banca convenuta, con la quale pacificamente il rapporto proseguì nel periodo interessato dai tre acquisti.
In merito al danno, è pacifico che i diamanti acquistati siano stati lasciati in custodia presso la società fallita e che i diamanti, da ultimo, siano stati restituiti all'attore. Va pertanto escluso il danno da “perdita” del bene in sé, mentre l'effettivo pregiudizio deve essere identificato nella differenza tra il prezzo effettivamente pagato e quello che sarebbe stato versato per l'acquisto delle medesime pietre a prezzo di mercato, ove la condotta imputabile alla convenuta è quella di aver omesso le informazioni sopra descritte, violando gli obblighi di tutela del cliente, così determinando il perfezionamento di contratti di vendita a condizioni diverse (e deteriori) rispetto a quelle di cui avrebbero goduto rivolgendosi al mercato, senza l'intermediazione di banco BPM.
Al fine di determinare il predetto pregiudizio è stata ammessa CTU: il perito gemmologo, sig.
, con valutazione ampiamente argomentata e immune da vizi nel percorso logico, ha Per_3 determinato, come richiesto, il valore dei diamanti di cui è causa, precisando quello all'ingrosso, quello al dettaglio e quello di realizzo, tanto all'atto dell'acquisto quanto alla data di stesura della
CTU.
Premesso che sono irrilevanti le valutazioni se le pietre avessero o meno le qualità indicate nei negozi di cui è causa, dove, come già chiarito, la convenuta non fu parte del negozio e anche le valutazioni in ordine al “valore di realizzo” della pietra alla data odierna, ove la disponibilità della pietre consente agli attori di rivendere le stesse e comunque la finalità di vendita a prezzo maggiorato attiene alla sfera dei motivi individuali del negozio (ex multis Tribunale Cremona, 8/11/2022), ritiene il
Tribunale che, tenuto conto della quantificazione del pregiudizio in termini di differenziale tra quanto
Con versato all'epoca a e quanto il cliente avrebbe pagato con acquisto sul mercato al dettaglio sempre all'epoca di conclusione dei singoli contratti di compravendita, il valore di riferimento debba essere proprio quello di vendita al dettaglio al momento della stipula dei singoli contratti.
Tale valore è il seguente: € 2.052,24 (al gennaio 2014) con riferimento al primo acquisto;
€ 1.959,56
(all'ottobre 2014) con riferimento al secondo acquisto;
€ 2.387, 38 (al novembre 2016).
Detto valore è stato determinato partendo dal listino cd. Rapaport, trasformato in € (essendo i prezzi esposti in dollari nel richiamato listino) e quindi applicata la percentuale dell'IVA. Tale imposta deve essere considerata nella stima del valore, posto che, da un lato, si ritiene che l'attore fosse consapevole che le somme erano comprensive di imposta e che, dall'altro, si deve valutare il reale pregiudizio occorso sub specie di differenziale, nei termini sopra descritti.
Conformemente alla giurisprudenza di merito (Trib. Cremona, 8/11/2022) sopra richiamata, si ritiene che non possa essere preso in considerazione il valore di servizi aggiuntivi e accessori asseritamente
Con forniti da agli acquirenti. Da un lato, infatti, tali costi infatti non sono stati esplicitati nel contratto
(o proposta di acquisto), a differenza delle commissioni che remuneravano il servizio di ricollocamento dei diamanti;
dall'altro, difettano sia la prova che parte acquirente ne fosse stata altrimenti messa al corrente prima di concludere il contratto sia l'allegazione della singola consistenza di tali componenti in relazione ai contratti di cui è causa. Per tali ragioni va pienamente condivisa la valutazione offerta dal consulente tecnico, dovendo ritenersi superate le osservazioni presentate dai consulenti di parte sui punti sopra esaminati.
Trattandosi di somme dovute a titolo risarcitorio e quindi integranti debito di valore, andranno rivalutate con riferimento al periodo intercorso tra il danno e la liquidazione. La differenza di quanto versato per le singole pietre e il prezzo di vendita al dettaglio andrà rivalutata secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo;
dalla data del verificarsi del danno sino al passaggio in decisione della causa sono dovuti gli interessi compensativi del ritardo patito del ristoro;
tali interessi, nella misura legale, in ossequio a quanto statuito da Cass., sez. un., n. 1712/1995, andranno calcolati sul valore del capitale via via rivalutato anno per anno;
dalla data della presente sentenza sino all'effettivo saldo;
sono infine dovuti gli interessi nella misura legale ex art. 1284/4 c.c. sul capitale rivalutato, trattandosi di obbligazione negoziale (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 28409 del 07/11/2018).
Il danno va pertanto così determinato:
€ 6.020,00 - € 2.052,24 = € 3.967,76 (al 21.2.2014) e quindi 4.761,31 per capitale rivalutato ed €
516,20 per interessi compensativi, per il complessivo importo di € 5.277,51 con riferimento al primo acquisto in data 28.01.2014;
€ 5.544,00 - € 1.959,56 = € 3.584,44 (al 19.12.2014) e quindi € 4.308,50 per capitale rivalutato ed €
437,79 per interessi compensativi, per il complessivo importo di € 4.746,29 con riferimento al secondo acquisto in data 19.12.2014;
€ 6.296,40 - € 2.387,38 = € 3.909,02 (al 9.11.2016) e quindi € 4.694,73 per capitale rivalutato ed €
449.23 per interessi compensativi, per il complessivo importo di € 5.143,96 con riferimento al terzo acquisto in data 9.11.2016.
La liquidazione come sopra effettuata con riconoscimento degli interessi legali deve ritenersi comprensiva anche del danno da lucro cessante in difetto di specifica prova del maggior pregiudizio patito.
Le spese di lite (ivi comprese quelle di CTU) seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, in applicazione del dm 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta ed entro i limiti della nota spesa redatta da parte attrice, nella misura di € 4.835,00 per onorario nei seguenti termini: fase di studio della controversia: € 875,00; fase introduttiva del giudizio: € 740,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.600,00; fase decisionale: € 1.620,00. Sono dovute le spese della mediazione obbligatoria attivata da porsi a carico di parte soccombente nel giudizio promosso (Trib. Treviso 1741 del 20.10.2021) negli importi indicati con la nota spese depositata da parte attrice nella misura di € 420,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, per le ragioni esposte in motivazione, condanna a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1
15.167,76 (comprensiva di rivalutazione e interessi compensativi), oltre a interessi ex art. 1284/4 c.c. dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
condanna alla rifusione all'attore delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 312,80 per spese vive documentate e in € 5.255,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come Controparte_1
liquidate con separato decreto.
TO, 6 gennaio 2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di TO
Sezione civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 204/2020 promossa da:
con l'avv. MARINA PESCHIERA Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZITIELLO LUCA e dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: dichiarare la nullità o l'annullabilità dei contratti di acquisto di diamanti per cui
è causa per tutti i motivi di cui in narrativa e comunque dichiarare la risoluzione degli stessi ai sensi dell'art. 1453 c.c. e/o per violazione degli obblighi informativi e comportamentali di cui agli artt. 21
TUF ed artt. 27,39,40,41 e 42 Reg. 16190/2997 e per violazione degli artt. 1175 c.c. e 1375 CP_2
c.c.; 2. Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore a pagare all'attore a titolo di restituzione e/o di risarcimento del danno la somma di €
18.403,60 oltre agli ulteriori danni, per i motivi di cui in narrativa, nella misura del 3% o in quella diversa maggiore o minore percentuale che verrà ritenuta di giustizia dai singoli investimenti al saldo;
3. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata sub. 2, accertare il diritto al risarcimento dei danni nella misura che verrà ritenuta di giustizia, eventualmente anche in via equitativa.
4. In ogni caso condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione di spese e compensi di lite a favore dell'attore, oltre a 15% forfettario, CPA ed IVA come per legge. Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. in via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire del Sig. rispetto Parte_1
alle domande restitutorie e risarcitorie svolte ex adverso in relazione ai primi due acquisti di diamanti, per le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare CP_4
tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità e
l'improponibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attore per carenza dei presupposti di legge;
2. in via principale: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'attore in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti in atti;
3. in via subordinata: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al
Sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, Parte_1 conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del medesimo nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia CP_4 titolo, di somme di denaro in favore dell'attore, ridurre l'importo da corrispondere allo stesso secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore dei diamanti;
4. in via istruttoria - respingere tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per i motivi tutti già dedotti in atti;
5. in ogni caso: dichiarare tenuto e condannare l'attore al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio esponendo: che da anni intratteneva Parte_1 Controparte_3 rapporti con e, nell'anno 2016, la in persona di un suo Controparte_5 CP_4 dipendente di filiale, gli aveva proposto di investire i propri risparmi nell'acquisto di diamanti;
che, durante i primi incontri, il funzionario della filiale di gli aveva rappresentato che CP_5
l'acquisto sarebbe avvenuto per il tramite della banca, che avrebbe curato ogni aspetto dell'investimento; che l'investimento era stato caldamente sollecitato dal dipendente, il quale aveva precisato in più occasioni che lo stesso sarebbe stato certo e sicuro, nonché garantito da elevati rendimenti, da una certezza del capitale investito e da una pronta liquidità dello stesso, essendo i diamanti beni facilmente ed agevolmente rivendibili;
che, nel corso dell'incontro di presentazione dell'investimento, erano stati rammostrati all'odierno attore grafici ed articoli di giornali specializzati
(il Sole 24 ore) da cui doveva risultare che il valore di diamanti, nel corso degli anni, non aveva mai subito flessioni ed era, anzi, aumentato in modo esponenziale;
che il dipendente della filiale aveva informato della circostanza che l'investimento in diamanti era più solido, sicuro e remunerativo di quello relativo all'acquisto di oro;
che essendo stato convinto dalle apparenti prospettive floride dell'investimento, l'attore aveva provveduto all'acquisto di più diamanti ed in specie: - uno in data
28.01.2014 per un importo di € 6.563,20; - uno in data 19.12.2014 per un importo di € 5.544,00; - uno in data 09.11.2016 per un importo di € 6.296,40; che il funzionario incaricato di CP_1
non solo si era curato di proporre e sollecitare gli investimenti, ma aveva materialmente curato di consegnare il modulo contrattuale all'interessato, di raccogliere le relative sottoscrizioni e di dare esecuzione ai pagamenti, che erano avvenuti tramite bonifico bancario;
che lo stesso funzionario aveva, a più riprese, esortato il ad investire sempre di più in acquisto di diamanti, tant'è che Pt_1 le operazioni erano state ben tre a distanza di mesi l'una dall'altra; che l'attore non aveva mai avuto contezza del fatto che l'investimento fosse avvento per il tramite della Parte_2
poiché la presenza dell'incaricato di questa società era stata rappresentata, dalla stessa
[...]
banca come figura del corriere che portava materialmente i diamanti all'istituto di credito e, pertanto, il sig. era sempre stato convinto che l'investimento fosse stato seguito direttamente dalla Pt_1 banca;
che l'attore non aveva mai detenuto le pietre, poiché la banca aveva detto che avrebbero potuto essere trattenute in deposito e, quindi, non aveva mai avuto alcun tipo di contatto con la società che materialmente aveva fornito i diamanti;
che, essendo venuto a conoscenza dai giornali delle prime notizie poco rassicuranti in merito alla vicenda, l'attore aveva predisposto istanza di restituzione delle pietre e, successivamente, appreso del fallimento della Parte_2
si ea reso necessario predisporre medesima istanza indirizzata alla curatela. Parte attrice
[...] rilevava: come l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con proprio provvedimento del Cont 20.09.2017 (PS 10677) avesse accertato che le vendite di diamanti da parte di per i tramite di
Con
erano avvenute con modalità definite “gravemente ingannevoli ed omissive”, sia in relazione alle effettive caratteristiche dell'investimento proposto, sia al prezzo effettivo dei diamanti, e pure in relazione alla reale convenienza economica di tale operazione, avendo evidenziato come fosse stato rappresentato, da parte di , in modo assolutamente ingannevole, anche il prezzo di vendita CP_1 dei diamanti;
che l'Autorità aveva stabilito che il valore effettivo dei diamanti era di gran lunga inferiore rispetto al costo di acquisto e che l'apprezzamento del valore futuro delle pietre era in realtà
Con basato non su effettivi valori di mercato, bensì sull'andamento dei prezzi di e che le pietre non erano, come invece rappresentato all' attore, facilmente rivendibili, dal momento che l'unico canale di vendita attraverso cui si poteva dismettere la proprietà degli stessi era rappresentato dalla stessa
Con ; che il richiamato provvedimento dell'Autorità, inoltre, aveva accertato che gli incaricati di avevano sempre rappresentato il diamante come un bene rifugio, violando, in tal modo, CP_1 il diritto dei consumatori in merito alla corretta informazione sull'esercizio del diritto di ripensamento e pure sul foro competente in caso di controversie;
che, in forza di quanto sopra, l'attore aveva
Con dapprima contattato in via stragiudiziale la banca convenuta e la stessa e, successivamente, aveva promosso istanza di mediazione, conclusasi con esito negativo, non restando altra possibilità se non quella di adire il Tribunale;
che AGCOM, nel provvedimento sopra richiamato, aveva statuito che erano state perpetrate gravi e reiterate violazioni al Codice del Consumo affermando la sussistenza di una “pratica commerciale scorretta riguardante le modalità ingannevoli ed omissive di offerta dei diamanti…e la violazione dei diritti dei consumatori in merito all'informazione sul diritto di ripensamento e sulle sue modalità di esercizio, nonché sul foro competente per le controversie”, con argomentazioni che erano state confermate anche dal TAR del Lazio il quale Con Cont aveva respinto i ricorsi promossi da e da;
che, quanto alle modalità ingannevoli ed omissive di offerta dei diamanti, il provvedimento dell'Autorità aveva anche statuito che, per il tramite di Con pubblicità anche su siti internet, e avevano fornito ai risparmiatori: - una CP_1
rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante delle effettive caratteristiche dei diamanti;
- una modalità di determinazione del prezzo prospettato come quotazione di mercato sia in relazione al prezzo di acquisto che per quanto concerne la rivendita;
- un andamento del mercato non
Con corrispondente al vero;
- la qualifica della come leader sul mercato della compravendita di diamanti;
che il materiale informativo presentato dai dipendenti della banca rappresentava i prezzi dei diamanti definendoli vere e proprie “quotazioni”, inducendo quindi i clienti a ritenere, contrariamente al vero, che il loro prezzo fosse il frutto di effettive ed oggettive rilevazioni di mercato,
Con mentre lo stesso era frutto di una libera determinazione della , la quale, al fine di quantificare il costo della pietra per il risparmiatore, assommava il valore (reale o sovrastimato) della pietra, all'IVA, ad altri costi aggiuntivi ed al proprio margine di guadagno, ciò comportando per i risparmiatori un esborso di gran lunga più elevato rispetto al valore reale;
che, fermo il sovrapprezzo a cui erano state collocate le pietre, la definizione “quotazioni” utilizzata a più riprese, aveva indotto in errore i risparmiatori, i quali avevano erroneamente ritenuto che il loro valore fosse effettivamente il frutto di una rilevazione di mercato e che seguisse l'andamento del mercato stesso;
che, solo successivamente, era emerso che le pubblicazioni promozionali per le vendite dei diamanti, altro non Con erano se non inserzioni pubblicitarie a pagamento, richieste e pagate dalla stessa;
che l'Autorità Con aveva, quindi, stabilito che non vi era alcuna corrispondenza tra le quotazioni che comunicava e l'effettivo valore delle pietre;
che, in aggiunta a quanto esposto, ai clienti era stata rappresentata, dal dipendente della banca, una crescita del valore dei diamanti costante ed era stato loro ribadito che si trattava di un vero e proprio bene rifugio, laddove le quotazioni rappresentate ai clienti erano determinate dallo stesso professionista in modo autonomo ed in misura nettamente superiore;
che conseguenza di questo sistema era che l'attore, così come tutti gli altri consumatori, era stato tratto in inganno non solo in relazione al reale valore delle pietre ma anche alla loro messa in circolazione ed
Con alla possibile rivendibilità; che, inoltre, aveva ammesso, durante l'audizione avvenuta nell'ambito del procedimento avanti l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, che le pietre erano difficilmente commerciabili e liquidabili in gioielleria e che non era possibile fare ricorso alla
Borsa diamanti di Milano;
che, in pratica, pertanto, l'acquisto proposto non garantiva la promessa rivendibilità, non era facilmente liquidabile e non godeva nemmeno della redditività promessa e rappresentata, in netto contrasto con quanto pubblicato e pubblicizzato sul sito internet da parte di Con ; che ai consumatori acquirenti (come l'attore) venivano fornite informazioni su aspetti apparentemente connessi all'acquisto, tra i quali la certificazione delle pietre, l'eticità dell'operazione, la consegna dei beni, la facoltà di custodia gratuita, l'assicurazione e l'assistenza successiva all'acquisto, ivi compreso l'eventuale ricollocamento delle pietre, ma, dall'analisi testuale della documentazione contrattuale, emergeva che, qualora l'acquirente avesse inteso rivendere e quindi ricollocare le pietre, avrebbe dovuto sostenere ulteriori spese di rivendita;
che era comunque
Con erroneo ed ingannevole parlare di ricollocamento, poiché l'attività offerta da non consisteva, in Con realtà, nel riacquisto dei beni, bensì nell'attività di ricerca di altri potenziali clienti;
che la , inoltre, anche per il tramite della banca, si era sempre definita quale azienda leader in Europa, fornendo quindi ai consumatori una informazione ingannevole, non essendoci mai stata traccia dell'attività che Con
avesse svolto a livello europeo;
che, in ragione di quanto esposto, la più volte richiamata
Con decisione dell'Autorità aveva statuito che la pratica posta in essere da e da era CP_1
contraria alla diligenza professionale ed idonea ed indurre in errore i consumatori in riferimento a molteplici aspetti, quali le modalità di proposizione dell'acquisto ed il materiale informativo
(attraverso il sito internet, per il tramite del canale bancario ed attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente sul Sole 24 ore); che tale condotta aveva comportato una evidente violazione degli artt. 21, primo comma lettere b) c) d) ed f) e dell'art. 23 primo comma del Codice del Consumo Con relativamente “…al prezzo ed al modo con cui viene calcolato – prospettato da come quotazione di mercato - all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti, alla certezza del rapido e certo Con disinvestimento in termini di facile liquididabilità del bene e alle qualifiche del professionista che vanta una leadership europea”, considerazioni condivise anche dal TAR del Lazio con le sentenze 2123/2018 e 330/2018; che gli aspetti evidenziati si erano verificati anche nella fattispecie per cui è causa, laddove l'attore era stato indotto ad acquistare i diamanti a fronte della prospettive di redditività e di facile liquidabilità dell'operazione prospettate dalla banca. Parte attrice sosteneva: che appariva evidente la violazione, nel caso di specie, degli articoli 2 e 18 e ss. del Codice del Consumo;
Con che, quanto alla posizione di , il prezzo dei diamanti rappresentato all'attore ea comprensivo di
IVA ed era stato determinato includendosi il corrispettivo per una serie di sevizi accessori che
Con sarebbero stati forniti dalla stessa ai consumatori, tra cui la custodia dei diamanti e la relativa assicurazione, la consulenza in tutte le fasi della vendita (ante, durante e post vendita), la fornitura della certificazione gemmologica e l'elaborazione nonché la pubblicazione dei prezzi di vendita, non essendo ma stato specificato, in sede di trattativa né in sede di conclusione dell'acquisto, a quanto
Con corrispondessero i costi dei servizi aggiuntivi rispetto al prezzo totale pattuito;
che quelle che definiva “quotazioni” dei diamanti pubblicate sul quotidiano economico “il Sole 24 ore”, in realtà, Con non erano rilevazioni di mercato, ma i prezzi fissati autonomamente dalla stessa per le pietre, il
Con cui valore reale era di gran lunga inferiore rispetto a quello rappresentato dalla stessa;
che, quanto alla posizione di questo, in più occasioni, aveva asserito di aver svolto Controparte_3
Con semplicemente una funzione di segnalazione a dell'interesse dei clienti all'acquisto di diamanti, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità in ordine ai rapporti contrattuali intercorsi;
che, al contrario, era evidente come avesse un rilevante interesse alla conclusione di detti Controparte_3
accordi, dal momento che, a seguito della conclusione di ciascun accordo, percepiva una percentuale consistente;
che il materiale informativo relativo alle vendite era presente nelle varie filiali di CP_1
, apparendo evidente come il ruolo del non potesse ritenersi limitato solo alla
[...] CP_1
Con segnalazione a dei clienti interessati, ma che l'istituto di credito avesse un ruolo ben più pregnante nella collocazione delle pietre, addirittura sollecitando l'investimento nelle pietre;
che a nulla poteva rilevare la clausola di esonero da responsabilità contenuta nella modulistica contrattuale;
che il ruolo di era stato determinante nella conclusione dei contratti per cui è causa, in CP_1
primis perché era proprio la rete bancaria (tramite alcuni istituti di credito tra cui proprio ) CP_1
Con il canale principale di cui si serviva per il collocamento delle pietre e, secondariamente, perché
i clienti avevano sempre riposto fiducia nella banca, che aveva curato i loro rapporti da tempo;
che pur non avendo sottoscritto le proposte contrattuali, aveva avuto un ruolo Controparte_3
determinante nella conclusione degli accordi, essendosi curata di proporre gli investimenti, inducendo i clienti all'acquisto e curando tutti gli aspetti anche pratici dell'operazione essendo stato Con il suo ruolo, anche nel caso di specie, addirittura preminente rispetto a quello di;
che erano gli stessi funzionari della banca che contattavano i clienti, a sollecitare gli investimenti, rappresentando i diamanti come un “bene rifugio”, mostrando ai consumatori il materiale divulgativo detenuto in filiale, curando tutti gli aspetti dell'operazione, tra cui la compilazione dei moduli di ordine e la raccolta delle sottoscrizioni, come accertato dall'AGCOM e riscontrato anche nelle decisioni del
TAR del Lazio;
che, sotto il profilo della attribuibilità psicologica delle condotte segnalate, secondo giurisprudenza costante, per configurare la dedotta responsabilità della convenuta, è sufficiente che esista la coscienza e la volontà della condotta, non essendo richiesta la sussistenza e nemmeno la prova del dolo o della colpa grave;
che il ruolo della convenuta doveva essere valutato in modo ancora più rigoroso dal momento che all'Istituto di credito è richiesto un livello di diligenza ancora più pregnante al fine di evitare la possibilità che si verifichino eventi dannosi per i consumatori e più
Con in generale per la clientela;
che la condotta ingannevole e scorretta mantenuta dalla e da CP_4
rilevava sotto il profilo della nullità dei contratti ex art. 1418, secondo comma c.c., dal momento che le omesse informazioni o le informazioni false/inveritiere rappresentate ai consumatori avevano inciso sulla determinazione dell'oggetto del contratto che avrebbe dovuto essere l'acquisto di un bene mobile (diamante) a fronte della corresponsione di una somma di denaro pari al suo valore, ma, come evidenziato, il prezzo pattuito era in realtà afferente non tanto (e non solo) al costo della pietra, ma anche ad una serie di servizi che non erano stati rappresentati al compratore;
che non poteva essere configurabile una eventuale conversione del negozio nullo in altro destinato ad assolvere la medesima funzione considerata la impossibilità dell'oggetto, che era oggettiva ed assoluta;
che, nella ipotesi in cui non si fosse ritenuto che gli aspetti sopra rappresentati potesserocomportare la declaratoria di nullità dei contratti, poteva affermarsi l'annullabilità dei negozi ex artt. 1439 e 1440 c.c., poiché, in relazione al dolo, trovava rilievo anche la condotta omissiva della banca che aveva nascosto tutti gli elementi a sua conoscenza e che, in tal modo, aveva falsato in misura apprezzabile il comportamento economico di uno dei contraenti;
che l'elemento soggettivo che rilevava nella fattispecie era consistito nell'aver taciuto circostanze che avrebbero indotto l'odierno attore a non contrarre e che dovevano essere chiarite in base al dovere di agire secondo buona fede sancito dall'art. 1337 c.c., anche considerato che secondo dottrina e giurisprudenza, il silenzio, l'omissione o la reticenza possono integrare l'elemento oggettivo del raggiro, nel caso in cui le predette condotte siano preordinate con astuzia a realizzare l'inganno; che, inoltre, le false rappresentazioni fornite ai clienti da parte dei funzionari di erano state tali da realizzare l'inganno voluto ed anche idonee, in concreto, CP_1
a tratte in errore persone di normale diligenza, senza che con ciò si potessero in qualche modo addossare condotte negligenti od ignoranti in capo ai consumatori;
che, conseguentemente,
[...]
era tenuto al risarcimento dei danni, anche in ragione del fatto che, con il D. Lgs. 3/2017, CP_3 art. 7 è stato attribuito alle decisioni dell'Autorità un valore di effettiva prova ai fini del risarcimento dei danni rispetto a quanto stabilito ed accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato; che, nel caso di specie, veniva in considerazione anche il disposto dell'art. 1453 c.c. sotto il profilo della risoluzione dei contratti, dal momento che, a fronte dei profili di scorrettezza delineati e della sussistenza di informazioni omesse e/o comunque imparziali, inveritiere e fuorvianti, nonché del pezzo determinato in modo assolutamente sproporzionato non poteva che dichiararsi la risoluzione;
che sussisteva anche la violazione conseguente alla normativa contenuta nel D. Lgs.
58/98 denominato Testo Unico Finanziario (TUF), avendo la Cassazione, con la sentenza 2736/2013, in fattispecie del tutto simile a quella qui esaminata, statuito che “la nozione di investimento comprende ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione e con rischio…”, con ciò stabilendo che le operazioni per cui è causa rientravano a pieno titolo in quelle afferenti al TUF;
che, in ragione di ciò, era richiesta, ai sensi dell'art. 23 del TUF, la preventiva o contemporanea stipulazione per iscritto del c.d. contratto quadro, ovvero del contratto generale di investimento, che, mancando nel caso di specie, determinava la nullità degli accordi contrattuali di investimento successivi anche per difetto di forma, con conseguente diritto alla restituzione del prezzo ed al risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
che, anche la giurisprudenza penale aveva accertato in modo definitivo ed inequivocabile la sussistenza
Con del modus operandi e dei rapporti tra gli istituti di credito coinvolti (tra cui ) ed con CP_1 la sentenza della Cassazione Penale Sezione II n. 37606 del 11.09.2019; che l'obbligo di risarcimento del danno in capo alla convenuta era rinvenibile nell'obbligazione di risarcimento Controparte_3
Con solidale tra e , ai sensi dell'art. 2055 c.c. come statuito dalla Suprema Corte di CP_1
Cassazione con la sentenza 17.01.2019 n. 1070; che, quantomeno a titolo di responsabilità extracontrattuale, pertanto, andava condannato al risarcimento anche che il danno Controparte_3 era costituito dalla somma investita dell'attore, pari ad € 18.403,60 totali, ma il danno dallo stesso patito non poteva considerarsi solo afferente agli importi sborsati per l'acquisto dei diamanti, dovendosi a dette somme aggiungersi l'ulteriore danno subito dall'attore, che non aveva mai avuto
Con il possesso delle pietre (che rimanevano nella disponibilità della fallita ) e quindi non aveva potuto nemmeno verificare l'acquisto e aveva dovuto mantenere vincolata per anni la somma di denaro portata dagli investimenti per cui è causa;
che la sola corresponsione degli interessi legali sulla somma a titolo di risarcimento del danno non poteva ritenersi satisfattiva del danno subito poiché vi era da considerare, in via equitativa, anche il mancato guadagno che aveva subito il consumatore;
che, pertanto, poteva essere equo attribuire una percentuale di interesse pari ad almeno il 3 %
(considerando il tasso medio degli interessi legali aumentato in relazione ai prospettati - inveritieri - guadagni).
Si costituiva in giudizio rilevando: che, il pagamento in adempimento dei primi Controparte_3
due contratti di compravendita di pietre preziosi era stato effettuato mediante liquidità proveniente dal conto corrente cointestato di titolarità del Sig. fratello dell'attore ad oggi defunto, Persona_1
e della Sig.ra cognata dell'attore, il quale, pertanto, non aveva interesse ad agire per Persona_2
quanto riguarda i due contratti in questione, non avendo sopportato alcun esborso patrimoniale in relazione ai primi due acquisti di diamanti;
che era carente di legittimazione Controparte_3
passiva in ordine alla domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale e contrattuale nonché in relazione alle domande restitutorie connesse alle domande di nullità e annullamento;
la improcedibilità della domanda formulata dall'attore che risultava ancora il legittimo proprietario delle pietre preziose soggette a continue oscillazioni di valore, sicché un danno non era individuato né individuabile;
che il ruolo svolto dalla banca era stato quello di mero segnalatore;
che il provvedimento dell'AGCM nulla dimostrava in merito alla fondatezza della domanda avversaria;
la insussistenza di pratiche commerciali scorrette;
l'inapplicabilità della normativa in materia di intermediazione finanziaria e di servizi bancari, non essendovi alcuna offerta al pubblico di prodotti finanziari, né risultando applicabile la normativa in materia di servizi di investimento, non essendo i diamanti “strumenti finanziari”; l'infondatezza della eccepita responsabilità da contatto sociale;
l'infondatezza delle domande di invalidità e risoluzione;
la carenza di prova del nesso di causalità tra l'asserita condotta lesiva e il pregiudizio economico e l'applicabilità comunque della ipotesi di cui all'art. 1227 c.c.; la erronea indicazione del quantum del danno;
l'inapplicabilità, nel caso di specie e nelle modalità prospettate, del secondo comma dell'art. 1224
c.c. invocato da parte attrice.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.. Con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. parte attrice, replicando all'eccezione di difetto di interesse ad agire con riferimento ai primi due acquisti, sosteneva che il fatto che le risorse per il relativo pagamento provenissero dal conto corrente del fratello (ora defunto) e della di lui moglie fosse inconferente ed Persona_1 Persona_2
irrilevante ai fini del giudizio, dal momento che la provenienza di tali somme era questione di regolazione meramente interna nei rapporti tra l'attore e i suoi familiari e che, come riconosciuto dalla convenuta, l'effettiva titolarità delle pietre era comunque in capo all'attore anche ai fini della restituzione. Parte convenuta, per contro, rilevava che il detto riconoscimento della titolarità delle pietre agli effetti restitutori mai era avvenuto e richiamava integralmente le eccezioni svolte in via preliminare nonché le contestazioni principali di merito contenute in comparsa di costituzione e risposta. Decidendo sulle istanze istruttorie, erano parzialmente ammesse dal G.I. le prove testimoniali che venivano assunte all'udienza del 9.11.2021. Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, la causa era successivamente rimessa in istruttoria, disponendo C.T.U, con il seguente quesito: “letti gli atti, effettuati gli opportuni accertamenti ed acquisite informazioni anche presso terzi da indicare, provveda il c.t.u. a descrivere partitamente i diamanti acquistati da;
Parte_1
ne indichi il valore, inteso, in via alternativa, come prezzo di vendita al dettaglio, prezzo di vendita all'ingrosso e come valore di realizzo, sia al momento dell'acquisto che al momento attuale. Tenti la conciliazione della lite dando conto, in caso negativo, dei motivi di mancato raggiungimento di accordo”. Depositata la relazione peritale in data 9.6.2023 da parte del C.T.U. , Persona_3 all'esito dell'udienza del 9.11.2023 fissata per l'esame della perizia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 5.9.2024 per essere quindi trattenuta in decisione con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. E' infondata l'eccezione di difetto dell'interesse ad agire in capo all'attore con riferimento ai primi due acquisti di diamanti. La circostanza che l'acquisto possa essere stato effettuato con risorse appartenenti ai familiari non può assumere rilievo nel presente giudizio se si tiene conto che è la stessa convenuta ad aver individuato come possibile ed esclusivo interlocutore interessato all'acquisto dei tre diamanti il sig. e ciò, sia nella fase degli acquisti, che in quella Parte_1
stragiudiziale e finanche nel presente giudizio: rileva, infatti, come tra l'8 e il 9 Controparte_3
Con dicembre 2016, il Sig. aveva compilato ulteriore documentazione predisposta da , con Pt_1 cui lo stesso aveva chiesto “che i tre diamanti di sua proprietà” venissero tenuti in Parte_1
custodia presso la Società, portando a conferma della circostanza la relativa documentazione (cfr. doc. n. 9 di parte convenuta) in cui dichiara che i tre diamanti sono di sua esclusiva Parte_1
proprietà e nella sua libera disponibilità; sempre in comparsa di costituzione, è la stessa convenuta che rileva come, successivamente, con lettera del 16 gennaio 2019 inoltrata via PEC il 23gennaio
2019, l'attore avesse contestato per la prima volta supposte irregolarità in relazione all'acquisto delle medesime tre pietre (cfr. doc. n. 10 di parte convenuta): contestazioni cui la ha risposto con CP_4
comunicazione del 19 luglio 2019, provvedendo a fornire chiarimenti circa il ruolo di segnalatore svolto dalla medesima nell'operazione di compravendita dei diamanti e a respingere ogni addebito sollevato nei suoi confronti, senza sollevare questione sulla titolarità dei beni e sulle risorse con cui erano stati acquistati. Nessun rilievo è stato nemmeno sollevato a fronte della restituzione delle tre Con pietre da parte di , restituzione che è avvenuta in data 7.3.2022 in favore dell'attore, sig. Parte_1
come emerso dalla documentazione versata agli atti da parte attrice.
[...]
In fatto, sono circostanze provate che il sig. , già cliente della banca convenuta, si sia Parte_1
recato presso la filiale di e, in diverse occasioni (in data 28.01.2014, in data 19.12.2014 e CP_5 in data 09.11.2016), abbia sottoscritto la modulistica finalizzata all'acquisto dei diamanti.
Dall'escussione del teste ammesso (udienza in data 9.11.2021) è risultato: che il funzionario della banca ha proposto al sig. di investire i propri risparmi in diamanti negli incontri Parte_1 avvenuti presso i locali dell'Istituto e ha, in più occasioni, ribadito al cliente che gli investimenti precedenti avevano crescita costante;
è stato altresì confermato che la documentazione veniva predisposta dalla banca e fatta sottoscrivere dal funzionario il quale curava anche i pagamenti.
Con Parte convenuta non ha contestato la circostanza che abbia venduto i diamanti ai clienti ad un prezzo superiore, anche di molto, rispetto agli indici di mercato Rapaport e IDEX e segnatamente ad un prezzo autonomamente fissato dalla società, del tutto sganciato dai valori di mercato risultanti dall'andamento della domanda e dell'offerta (comparsa di costituzione e risposta Controparte_3
pag.21), né ha contestato di aver fornito informazioni sulla liquidabilità e ricollocabilità dei diamanti;
ha al contempo ribadito la propria estraneità ai rapporti contrattuali (e precontrattuali) intervenuti tra
Con clienti e , derivante dalla propria qualità di mero “segnalatore”.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata, conformemente ad orientamento espresso dal Tribunale di TO (sentenza n. 3 del 4.1.2023), con argomentazioni che si condividono.
Per un complessivo inquadramento della vicenda vanno preliminarmente richiamate le risultanze del noto provvedimento del 20 settembre 2017 con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato ha accertato che due pratiche commerciali poste in essere dalla Parte_2
(IDB), da e oltre ad altro istituto di
[...] Controparte_7 Controparte_3
credito, (consistenti nella prospettazione omissiva e ingannevole ai consumatori di alcune caratteristiche dell'investimento in diamanti, nell'aggravamento delle condizioni per il diritto di recesso e nell'individuazione del foro competente per le controversie), costituivano una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c), d) ed f), nonché 23 , comma
1, lettera t), e 49, 50, 52, 54 e 66- bis del codice del consumo.
Trattasi di risultanza che, pur non costituendo in sé fonte privilegiata di prova, consente di fornire indici, a livello di presunzione, circa lo svolgimento dei fatti, in ossequio all'orientamento di legittimità, atteso che la Corte di Cassazione ha chiarito che gli atti provenienti dall'autorità di vigilanza non rivestono valore di atto pubblico, ma ciò “non impedisce (al pari di quanto questa Corte ha già ritenuto rispetto al curatore;
Cass. 10216/2009, Cass. 14831/2006) di ritenere che tali atti - proprio a causa della loro origine e per le finalità perseguite dalla legge di fornire, attraverso
l'intervento dell'autorità di controllo e l'opera dei commissari, ogni più ampio elemento di valutazione sulle condizioni in cui versa l'istituto di credito - costituiscano una legittima fonte di informazione in merito all'accertamento dei fatti di causa in senso stretto, che, ove non sia validamente contraddetta, ben può concorrere alla formazione del convincimento del giudice in merito alla sussistenza dell'insolvenza bancaria.”. (Cass., Sez.
1 - Sentenza n. 11267 del 11/06/2020).
In ordine poi al grado di attendibilità del richiamato accertamento, è sopravvenuta la decisione del
Consiglio di Stato n. 2081/21 del 28/1/2021 (a fronte del ricorso avverso la statuizione del Tar Lazio in ordine alla impugnativa del provvedimento dell'Autorità garante) con la quale il ricorso è stato accolto in relazione alla sola rideterminazione della sanzione, che è stata ridotta rispetto a quella originariamente comminata, essendo state invece le risultanze del provvedimento confermate per il resto. L'esame di tale decisione del Consiglio di Stato consente di cristallizzare un primo punto, ovvero che, nella specie, come del resto già affermato da ampia e condivisibile giurisprudenza di merito, non si verte nell'ambito di responsabilità dell'intermediario ai sensi del Tuf, atteso che “non si tratta, infatti, di valori mobiliari, posto che quelli abbinati ai diamanti consistono in meri certificati di garanzia, attestanti l'autenticità e le caratteristiche delle pietre preziose e non sono certificati rappresentativi dei diritti dei titolari, destinati eventualmente a circolare nell'ambito di un mercato secondario appositamente organizzato”. (Tribunale Parma, 26/11/2018, ma anche Tribunale Milano, sez. VI, 29/10/2019, n. 2850, Tribunale Genova sez. I, Sentenza n. 2273/2020 pubbl. il 31/12/2020).
Né invero sono ravvisabili vincoli di riacquisto dei diamanti e/o garanzie di un rendimento di natura finanziaria tali da far ritenere la natura di prodotto finanziario negli acquisti di cui è causa, né tantomeno di una offerta al pubblico come disciplinata dal TUF. Infatti, come chiarito dal Consiglio di Stato nella pronuncia sopra richiamata, si tratta di una attività estranea a quella bancaria e finanziaria, in quanto avente ad oggetto la compravendita di merci nella loro consistenza fisica (non attraverso strumenti finanziari), non suscettibile di incidere e di riflettersi sul sistema bancario e finanziario. Conformemente, la comunicazione della CONSOB n. 97006082 del 10 luglio 1997 aveva precisato che non rientrano nella nozione di prodotto finanziario “le operazioni di investimento in attività reali o di consumo, cioè le operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi che, anche se concluse con l'intento di investire il proprio patrimonio, sono essenzialmente dirette a procurare all'investitore il godimento del bene, a trasformare le proprie disponibilità in beni reali idonei a soddisfare in via diretta i bisogni non finanziari del risparmiatore stesso” e tale affermazione
è stata nuovamente confermata nella comunicazione n. DTC/13038246 del 6-5-2013, relativa proprio ad operazioni di vendita di diamanti effettuate da società per il tramite del canale bancario. La stessa
Banca d'Italia, nel comunicato stampa del 14 marzo 2018, reso proprio a seguito delle segnalazioni relative alla vicenda per cui è causa, dichiarava che alla commercializzazione dei diamanti attraverso il canale bancario non si applicano le tutele di trasparenza previste per la clientela dal Testo unico bancario e che la commercializzazione di diamanti non costituisce attività bancaria o finanziaria. Se dunque va escluso l'esercizio dell'attività bancaria nonché l'esercizio di attività ad essa connesse comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, l'attività svolta dalla odierna convenuta va ricondotta a quella di intermediazione per l'acquisto e la vendita di un bene (i diamanti), estranea all'ambito regolamentato.
Sostiene la convenuta che il proprio ruolo di mero “segnalatore” escluderebbe ogni forma di responsabilità in ordine alla natura dell'investimento, all'andamento del rapporto e in definitiva ai molteplici profili di inadempimento contestati dagli odierni attori.
Tale conclusione, proprio sulla base dei fatti acclarati nel presente giudizio, non può invero condividersi, ove emerge dalla documentazione in atti, oltre che all'esito della istruttoria orale, che il ruolo rivestito dalla banca convenuta non si limitò alla mera “segnalazione”, ma venne esteso alla promozione, oltre che alla raccolta di firma, considerato che l'accordo di collaborazione sottoscritto
Con dalla con perderebbe invero di significato ove la convenuta non avesse conseguito un CP_4 vantaggio diretto dalla effettiva conclusione di contratti di acquisto dei diamanti e risultando pacifico
Con che le proposte di acquisto sono state inoltrate dai funzionari della convenuta alla società . In definitiva, dunque, l'istituto di credito convenuto aveva un forte interesse (oltre che un obbligo) a proporre l'investimento in diamanti.
Con La circostanza che, nei rapporti tra banca e (soggetto terzo nella presente controversia), sia stata conclusa una convenzione (Convenzione di segnalazione - doc. n. 2 di parte convenuta) per disciplinare i termini della collaborazione, ove si legge che la banca “metterà a disposizione il Con materiale divulgativo predisposto a cura e spese della ” e che “la banca si asterrà dal fornire informazioni specifiche sul prodotto offerto”, così escludendosi che “la banca possa assumere alcuna responsabilità in ordine ai contratti di acquisto stipulati” (cfr. art. 1 della Convenzione in atti) è irrilevante ai fini della corretta identificazione del rapporto che effettivamente è sorto tra il cliente e la banca, oggetto della presente controversia.
Proprio il fatto che sia la banca convenuta ad affermare di aver confidato “sia al momento della conclusione della Convenzione, sia al momento della presentazione di IDB alla clientela, nella solidità economica della Società, come attestato dai bilanci d'esercizio (cfr. docc. nn. 16 e 17)”, bilanci che evidentemente aveva nella propria disponibilità, dimostra ulteriormente come la banca fosse ben conscia del proprio ruolo e della necessità di vagliare la bontà dell'acquisto proposto alla propria clientela.
Vi è del resto un'intrinseca contraddizione tra il dato pacifico che per ogni compravendita conclusa la convenuta ritraesse un'ampia provvigione e l'affermazione che essa era un semplice e disinteressato segnalatore, del tutto estraneo alla tipologia di prodotto “segnalato”, privo di obbligo di conoscenza e di informazione, quantomeno delle caratteristiche salienti dell'affare concluso.
Né invero osta alla ricostruzione sopra fornita il fatto che nelle condizioni di cui alla Convenzione si prevedesse che la non assumeva alcuna responsabilità in merito ai contratti di acquisto CP_4
stipulati, trattandosi infatti di clausola di esclusione della responsabilità che regolava i rapporti tra Con
e , ma contraddetta dallo svolgimento dei fatti, come desumibile dai documenti e CP_1 dagli esiti dell'istruttoria orale svolta, risultando che la banca aveva proposto l'acquisto di cui è causa assumendo un ruolo comunque attivo.
Può altresì richiamarsi un passo della motivazione della pronuncia del Consiglio di Stato già indicata, ove si afferma: “La censura è infondata, muovendo da una premessa errata, ovvero che l'attività dell'Istituto bancaria si sia limitata a quella di mero “segnalatore”. Deve, invero, escludersi che il ruolo della nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato semplicemente a CP_4
trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri.
L'indagine di tale aspetto non può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni Con contrattuali che regolavano i rapporti con e né rileva che l'appellante non Controparte_7
abbia mai partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati dal solo genericamente contestati con l'atto di appello. Al CP_9
riguardo, è sufficiente richiamare gli elementi più significativi del ruolo attivo svolto dalla CP_4 nella dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore era coinvolto: a) in forza dell'accordo Con di collaborazione sottoscritto tra e , la banca era tenuta a mettere a disposizione dei CP_1
Con clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari
Con dell'istituto a inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; b) per
l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo
Con con , di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza); c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” e ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel
“proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; Il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle diverse fasi dell'acquisto, così come risulta dal contenuto degli Con esposti dei risparmiatori. Infatti, gli impiegati della curavano la compilazione e l'invio a CP_4 del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra Con cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente
Con non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di . Anche nel caso di richieste di ricollocamento, la banca assumeva un ruolo di intermediazione, mettendo in contatto i clienti con Con
. E' dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca.
L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente di fiducia – emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza. (Consiglio di Stato, n. 2081/21 del
28/1/2021).
Sulla base di tali premesse andranno pertanto valutate le doglianze di parte attrice, con la precisazione
Con che, se controparte contrattuale dei negozi di acquisto dedotti in lite fu la società , la convenuta non risulta dotata di titolarità passiva (attenendo la questione al merito della controversia) in relazione alle domande di nullità, annullabilità, invalidità ed inopponibilità dei contratti di acquisto dei diamanti da investimento per cui è causa e delle conseguenti domande di ripetizione /restituzione, che sono pertanto infondate. Non vertendosi poi nell'ambito della intermediazione finanziaria, per le ragioni sopra esposte, non può affermarsi la nullità, annullabilità, invalidità ed inopponibilità a parte attrice del relativo contratto “quadro” di negoziazione (e delle conseguenti domande di ripetizione/ restituzione), che in astratto l'attore avrebbe potuto concludere con l'istituto di credito deputato a svolgere attività di intermediazione finanziaria rispetto a singoli prodotti finanziari.
Ciò premesso, a fronte della intermediazione svolta dalla convenuta nell'acquisto di cui è causa, si è Cont istaurato un rapporto qualificato, riconducibile al cd. “contatto sociale”, avendo peraltro assunto un obbligo di protezione nei confronti del cliente e di tutela del suo legittimo affidamento, al quale sottoponeva la compravendita dedotta in lite.
Secondo condivisibile e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass., Sez. 3 -,
Sentenza n. 10050 del 29/03/2022) e di merito (ex multis, in relazione alla fattispecie di cui è causa,
Tribunale Cremona, 8/11/2022), ricorre un contatto sociale qualificato, idoneo ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni, ove sia ravvisabile una relazione, volontariamente istauratasi, tra due soggetti determinati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. Da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di
Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato, non già obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (ex multis, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24071 del 13/10/2017).
Nel presente giudizio, a fronte di allegazione di inadempimento svolta dal cliente attore, pertanto, era onere di parte convenuta dimostrare di aver adottato la diligenza di operatore qualificato nella particolare attività di mediazione svolta nei confronti della clientela.
Ciò premesso, se è vero che, dai documenti versati agli atti, emergono tanto il corrispettivo dell'acquisto, quanto l'inesistenza di una obbligazione di riacquisto di diamanti, in assenza di garanzia circa l'esistenza di un profitto realizzabile, è altrettanto vero che difetta valida prova della circostanza che l'acquirente sia stato adeguatamente informato: 1) della pacifica e rilevante difformità del prezzo di acquisto dei diamanti rispetto al valore di mercato degli stessi, atteso che, come verificato dalla stessa Autorità nel provvedimento sopra richiamato, detto prezzo era “riferibile solo in parte minoritaria al valore della pietra essendo composto da numerose altre voci di costo
(assicurazione, certificazione, trasporto e costi doganali) e non da ultimo dai rilevanti margini della società stessa, nonché dalle commissioni dovute alle banche per l'attività di intermediazione svolta”; Con 2) delle modalità di determinazione del prezzo, come fissato da , ove “la quotazione del diamante
IDB pubblicata periodicamente sul Sole 24 Ore non è un parametro tratto da rilevazioni di mercato
Con Con e poi pubblicato a cura di : è soltanto il prezzo fissato autonomamente da secondo le proprie convenienze commerciali, aumentato progressivamente nel tempo sulla base di parametri definiti Con discrezionalmente dalla società. La fonte delle “quotazione” dei diamanti è dunque la stessa e la pubblicazione delle cd. quotazioni a cura di IDB equivale alla pubblicazione a pagamento del proprio listino prezzi”.
Conformemente agli obblighi assunti in virtù della relazione con i clienti, era onere della banca convenuta informarsi adeguatamente su tali profili, formare il proprio personale (addetto alla presentazione dei prodotti alla clientela) e quindi assicurarsi che tali informazioni fossero adeguatamente trasmesse ai potenziali acquirenti.
Nel presente giudizio, invece, la convenuta non ha fornito valida prova di aver assolto a tale onere, limitandosi piuttosto a far leva sulla propria carenza di responsabilità in quanto mero segnalatore, tesi che non può essere condivisa per quanto sopra esposto.
Nessuna prova è stata richiesta dalla convenuta al fine di dimostrare di aver assolto all'onere informativo sopra indicato.
Né, come già evidenziato, tale conclusione può essere sovvertita in relazione alla richiamata clausola di esonero da responsabilità della banca, in ogni caso di contenuto difforme da quella che, in sostanza,
è emersa era la realtà dei rapporti intercorsi tra le parti.
L' convenuto, dunque, in qualità di professionista, ha contribuito alla stipula dei contratti di CP_10
cui è causa, con condotta causalmente efficiente rispetto al pregiudizio occorso.
Va escluso il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. in quanto tanto il ruolo attivo assunto dalla convenuta, quanto la qualifica di operatore professionale, hanno determinato nel soggetto non qualificato, cliente e consumatore, un legittimo affidamento circa la correttezza dei dati e l'attendibilità delle informazioni fornite, non potendosi peraltro sostenere che il tempo intercorso tra gli acquisti di cui è causa sarebbe stato di per sé idoneo a modificare tale situazione, proprio avuto riguardo alla circostanza che il referente era la stessa banca convenuta, con la quale pacificamente il rapporto proseguì nel periodo interessato dai tre acquisti.
In merito al danno, è pacifico che i diamanti acquistati siano stati lasciati in custodia presso la società fallita e che i diamanti, da ultimo, siano stati restituiti all'attore. Va pertanto escluso il danno da “perdita” del bene in sé, mentre l'effettivo pregiudizio deve essere identificato nella differenza tra il prezzo effettivamente pagato e quello che sarebbe stato versato per l'acquisto delle medesime pietre a prezzo di mercato, ove la condotta imputabile alla convenuta è quella di aver omesso le informazioni sopra descritte, violando gli obblighi di tutela del cliente, così determinando il perfezionamento di contratti di vendita a condizioni diverse (e deteriori) rispetto a quelle di cui avrebbero goduto rivolgendosi al mercato, senza l'intermediazione di banco BPM.
Al fine di determinare il predetto pregiudizio è stata ammessa CTU: il perito gemmologo, sig.
, con valutazione ampiamente argomentata e immune da vizi nel percorso logico, ha Per_3 determinato, come richiesto, il valore dei diamanti di cui è causa, precisando quello all'ingrosso, quello al dettaglio e quello di realizzo, tanto all'atto dell'acquisto quanto alla data di stesura della
CTU.
Premesso che sono irrilevanti le valutazioni se le pietre avessero o meno le qualità indicate nei negozi di cui è causa, dove, come già chiarito, la convenuta non fu parte del negozio e anche le valutazioni in ordine al “valore di realizzo” della pietra alla data odierna, ove la disponibilità della pietre consente agli attori di rivendere le stesse e comunque la finalità di vendita a prezzo maggiorato attiene alla sfera dei motivi individuali del negozio (ex multis Tribunale Cremona, 8/11/2022), ritiene il
Tribunale che, tenuto conto della quantificazione del pregiudizio in termini di differenziale tra quanto
Con versato all'epoca a e quanto il cliente avrebbe pagato con acquisto sul mercato al dettaglio sempre all'epoca di conclusione dei singoli contratti di compravendita, il valore di riferimento debba essere proprio quello di vendita al dettaglio al momento della stipula dei singoli contratti.
Tale valore è il seguente: € 2.052,24 (al gennaio 2014) con riferimento al primo acquisto;
€ 1.959,56
(all'ottobre 2014) con riferimento al secondo acquisto;
€ 2.387, 38 (al novembre 2016).
Detto valore è stato determinato partendo dal listino cd. Rapaport, trasformato in € (essendo i prezzi esposti in dollari nel richiamato listino) e quindi applicata la percentuale dell'IVA. Tale imposta deve essere considerata nella stima del valore, posto che, da un lato, si ritiene che l'attore fosse consapevole che le somme erano comprensive di imposta e che, dall'altro, si deve valutare il reale pregiudizio occorso sub specie di differenziale, nei termini sopra descritti.
Conformemente alla giurisprudenza di merito (Trib. Cremona, 8/11/2022) sopra richiamata, si ritiene che non possa essere preso in considerazione il valore di servizi aggiuntivi e accessori asseritamente
Con forniti da agli acquirenti. Da un lato, infatti, tali costi infatti non sono stati esplicitati nel contratto
(o proposta di acquisto), a differenza delle commissioni che remuneravano il servizio di ricollocamento dei diamanti;
dall'altro, difettano sia la prova che parte acquirente ne fosse stata altrimenti messa al corrente prima di concludere il contratto sia l'allegazione della singola consistenza di tali componenti in relazione ai contratti di cui è causa. Per tali ragioni va pienamente condivisa la valutazione offerta dal consulente tecnico, dovendo ritenersi superate le osservazioni presentate dai consulenti di parte sui punti sopra esaminati.
Trattandosi di somme dovute a titolo risarcitorio e quindi integranti debito di valore, andranno rivalutate con riferimento al periodo intercorso tra il danno e la liquidazione. La differenza di quanto versato per le singole pietre e il prezzo di vendita al dettaglio andrà rivalutata secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo;
dalla data del verificarsi del danno sino al passaggio in decisione della causa sono dovuti gli interessi compensativi del ritardo patito del ristoro;
tali interessi, nella misura legale, in ossequio a quanto statuito da Cass., sez. un., n. 1712/1995, andranno calcolati sul valore del capitale via via rivalutato anno per anno;
dalla data della presente sentenza sino all'effettivo saldo;
sono infine dovuti gli interessi nella misura legale ex art. 1284/4 c.c. sul capitale rivalutato, trattandosi di obbligazione negoziale (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 28409 del 07/11/2018).
Il danno va pertanto così determinato:
€ 6.020,00 - € 2.052,24 = € 3.967,76 (al 21.2.2014) e quindi 4.761,31 per capitale rivalutato ed €
516,20 per interessi compensativi, per il complessivo importo di € 5.277,51 con riferimento al primo acquisto in data 28.01.2014;
€ 5.544,00 - € 1.959,56 = € 3.584,44 (al 19.12.2014) e quindi € 4.308,50 per capitale rivalutato ed €
437,79 per interessi compensativi, per il complessivo importo di € 4.746,29 con riferimento al secondo acquisto in data 19.12.2014;
€ 6.296,40 - € 2.387,38 = € 3.909,02 (al 9.11.2016) e quindi € 4.694,73 per capitale rivalutato ed €
449.23 per interessi compensativi, per il complessivo importo di € 5.143,96 con riferimento al terzo acquisto in data 9.11.2016.
La liquidazione come sopra effettuata con riconoscimento degli interessi legali deve ritenersi comprensiva anche del danno da lucro cessante in difetto di specifica prova del maggior pregiudizio patito.
Le spese di lite (ivi comprese quelle di CTU) seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, in applicazione del dm 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta ed entro i limiti della nota spesa redatta da parte attrice, nella misura di € 4.835,00 per onorario nei seguenti termini: fase di studio della controversia: € 875,00; fase introduttiva del giudizio: € 740,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.600,00; fase decisionale: € 1.620,00. Sono dovute le spese della mediazione obbligatoria attivata da porsi a carico di parte soccombente nel giudizio promosso (Trib. Treviso 1741 del 20.10.2021) negli importi indicati con la nota spese depositata da parte attrice nella misura di € 420,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, per le ragioni esposte in motivazione, condanna a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1
15.167,76 (comprensiva di rivalutazione e interessi compensativi), oltre a interessi ex art. 1284/4 c.c. dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
condanna alla rifusione all'attore delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 312,80 per spese vive documentate e in € 5.255,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come Controparte_1
liquidate con separato decreto.
TO, 6 gennaio 2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni