Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/06/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 6 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6099/2024 R.L. promossa da
, rappresentata e difesa per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Gennaro Alvino;
opponente contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
opposto
, in persona del l.r.p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso per mandato in atti dall'avv. Gustavo Birio;
opposto conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' ed il concessionario, proponendo CP_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatagli in data 4.10.2024 con cui veniva gli richiesto il pagamento di contributi I.V.S. portati negli avvisi di addebito nn.
37120120008706230000, 37120120014122466000 in ipotesi omessi per gli anni 2006- 2011. Lamentava, in particolare,
l'intervenuta prescrizione del credito .
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In via preliminare, gli enti convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, per non avere parte ricorrente impugnato gli avvisi di addebito che dell'intimazione oggi in questione costituiscono necessario presupposto.
L'eccezione è però da reputarsi, atteso che parte ricorrente non ha inteso revocare in dubbio l'assetto d'interessi consolidato nei titoli notificatigli rispettivamente il 18.10.2022 e 17.1.2013, sibbene addurre l'esistenza di un fatto estintivo ad esso sopravvenuto, vale a dire la prescrizione (cfr. per un caso analogo Cass. S.U. n. 23832 del 2007).
Segue da quanto sopra che la presente controversia va qualificata come opposizione all'esecuzione che, nella specie risulta fondata non avendo i convenuti dato prova della notifica di atti interruttivi nei 5 anni antecedenti la notifica dell'intimazione di pagamento.
Va pertanto dichiarata la prescrizione dei crediti portati CP_1
nell'intimazione di pagamento impugnata.
Tanto anche tenuto conto della sospensione della prescrizione per la normativa covid 2019 dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per giorni 129), con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal
31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per giorni 182), con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente ed il concessionario, liquidate come da dispositivo.
2 Le spese di lite vanno invece compensate nei rapporti tra il ricorrente e l non essendo emersi profili di illegittimità nei CP_1
comportamenti dell'ente.
PQM
Dichiara prescritti i crediti portati nell'intimazione di CP_1
pagamento impugnata;
condanna al pagamento in Controparte_3
favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito;
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' CP_1
Così deciso in Torre Annunziata, 21.6.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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