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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/12/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1655/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il TRunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott.
CO FI ha pronunciato, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1655 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
Tra
( C.F.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv.
CE IC presso il cui studio in Gubbio, Corso Garibaldi 69 è elettivamente domiciliato
Attore-opponente
( P.I. ) in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso per decreto CP_2 ingiuntivo opposto, dall'Avv. Alessandro Accardi, presso il cui studio in Spoleto,
Corso Garibaldi 11 è elettivamente domiciliata
Convenuta-opposta
Avente ad oggetto: CA ( TU ).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come al verbale di udienza del 25.11.2025 all'esito della quale il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. ha proposto tempestiva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 254/2024 emesso dal TRunale di
Perugia in data 22 febbraio 2024 e notificato in data 22.3.2024 su istanza di CP_1 per l'importo complessivo di euro 58.929,56 oltre interessi convenzionali
[...] di mora e spese della fase monitoria quale saldo debitorio relativo al contratto di prestito personale n. 9043 sottoscritto in data 1.9.2021 e rispetto al quale era rimasto inadempiente nel pagamento delle rate scadute nel mese di novembre e dicembre 2023. A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria in quanto l'art. 17 del contratto di prestito personale prevedeva la preventiva instaurazione del tentativo di conciliazione innanzi al Conciliatore CAo Finanziario per tutte le controversie da esso scaturenti. Nel merito, eccepiva di essere stato illegittimamente dichiarato decaduto dal beneficio del termine dall'opposta con la comunicazione del 7.12.2023 quando l'art 2 del contratto prevedeva la cd. opzione “salto - rata”, cioè di poter posticipare il rimborso di una o più rate del finanziamento e nel caso di specie, dopo il mancato pagamento della rata n. 26 scaduta al 5 novembre 2023, l'opponente aveva provveduto ad esercitare tale opzione ma l'opposta aveva, invece, indebitamente comunicato la decadenza ex art. 1186 c.c.. L'opponente rilevava, inoltre, l'usurarietà del finanziamento ricevuto in quanto a fronte di una somma mutuata di euro 69.500,00, euro
43.676,83 venivano utilizzati per estinguere un precedente finanziamento in essere dal 27.11.2017 con applicazione di un tasso effettivo globale di circa il
18% superiore al tasso soglia del 12,26% vigente al momento della sottoscrizione del contratto. Contestava, infine, la sussistenza del periculum in mora dedotto in sede monitoria ex art 642 c.p.c. essendo egli titolare di un ampio patrimonio e non essendo amministratore della società in concordato preventivo dalla Parte_2 quale non percepiva alcun compenso. In ragione di ciò l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…. a)- in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - con provvedimento
pagina 2 di 9 emesso inaudita altera parte e/o in sede di verifiche preliminari ex art.171 bis
c.p.c. e/o, se del caso, previa apposita udienza da fissarsi in via anticipata rispetto all'udienza sopra indicata ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 7, c.p.c. - non sussistendo nella fattispecie i presupposti di legge di cui all'art. 642 c.p.c., come rappresentato in narrativa e stante l'illegittimità del titolo ottenuto dalla società per l'improcedibilità della domanda, stante il mancato previo CP_1 esperimento del tentativo di mediazione obbligatoriamente previsto in via pattizia dalle parti, e visto altresì il grave pregiudizio che l'eventuale esecuzione del provvedimento monitorio determinerebbe in capo all'opponente, per tutti i motivi sopra esposti;
b) - in via principale, in tesi: dichiarato l'inadempimento di CP_1 alla obbligazione prevista dall'art.17 del contratto del 1.9.2021 di esperire
[...] previamente il tentativo di mediazione avanti all'Organismo individuato dalle parti, per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda e dunque revocare, dichiarare nullo e/o annullare e/o in ogni caso rendere inefficace il decreto ingiuntivo n.254/2024 (R.G. n.605/2024) emesso dal Giudice del TRunale di
Perugia in data 22 febbraio 2024 nei confronti del sig. c) Parte_1
- in subordine: accertato che l'opponente, per la rata scaduta al 5.11.2023 aveva legittimamente esercitato l'opzione “salto-rata”, posticipandone la scadenza in coda all'ultima rata (e dunque al 5.04.2029); per l'effetto dichiarare che CP_1 si è illegittimamente avvalsa dell'art.10 del contratto (possibilità di
[...] dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento di n.2 rate); per l'effetto dichiarare il diritto dell'opponente di rimborsare la somma dovuta mediante pagamento della rata mensile di euro 1.068,00 - con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesigibilità della (intera) somma pretesa ex adverso per il beneficio del termine goduto dall'opponente; d) - in ogni caso: dichiarato che il finanziamento del 1.9.2021 è stato utilizzato dall'Istituto per la somma di €
43.676,83 per estinguere un precedente finanziamento avente TEG del 8,45% stipulato con l'opponente in data 27.11.2017; accertato che l'operazione ha dunque generato un tasso effettivo globale superiore al tasso soglia vigente al
pagina 3 di 9 momento della stipula;
per l'effetto dichiarare che sono stati applicati tassi usurari con conseguente gratuità del finanziamento ex art.1815 comma secondo
c.c.. Per l'effetto imputare alla quota capitale tutte le somme versate dall'opponente, con conseguente riduzione della somma pretesa ex adverso a quella determinata mediante CTU ovvero comunque ritenuta di giustizia. e)- in
e)- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
1.2 Si è costituita in giudizio in data 31.5.24 deducendo la infondatezza CP_1 della eccezione di improcedibilità della domanda monitoria atteso che l'art. 5, comma
4, del D.Lgs. N. 28/2010 escludeva l'obbligo di esperire la mediazione tanto per il procedimento monitorio, quanto per la fase iniziale del giudizio di opposizione “fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Contestava la dedotta illegittimità della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine stante il mancato pagamento di due rate consecutive previste dal piano di ammortamento del contratto di finanziamento non avendo l'opponente mai chiesto di avvalersi della opzione di posticipo contrattualmente prevista.
Deduceva, inoltre, la liceità del contratto di mutuo stipulato con finalità parzialmente solutorie di un precedente debito del mutuatario rilevando che l'utilizzo di parte della somma mutuata per il ripianamento del precedente finanziamento non aveva inciso in alcun modo sulla entità della rata stabilita nel contratto per cui causa per il quale era stato pattuito un tasso di interesse analogo a quello previsto nel finanziamento precedente del 27.2.2020, che non era superiore al tasso soglia dell'usura, non sussistendo alcuna sommatoria tra i tassi di interesse previsti dai due contratti di finanziamento. L'opposta chiedeva, pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ ………. - in via preliminare, rigettare la richiesta di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, rigettare integralmente la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo n.
254/2024, R.G. n. 605/2024, emesso dal TRunale di Perugia in data 22.2.2024 per €
58.929,56 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo e, in ogni caso, condannare parte opponente al pagamento in favore della opposta della somma di €
pagina 4 di 9 58.929,56, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi sino al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
1.3 Con ordinanza riservata del 11.6.2024, a seguito dell'udienza tenutasi per la discussione circa la istanza di sospensione ex art 649 c.p.c., il Giudice concedeva la sospensione della esecutorietà del decreto opposto ritenendo che “ …. è tale pattuizione, non il d.lgs. 28/2010, che regola la procedibilità della domanda in deroga alle previsioni normative perché le parti hanno liberamente deciso di regolamentare i loro rapporti, favorendo la specifica modalità di soluzione stragiudiziale di ogni controversia, obbligandosi reciprocamente a tentare la mediazione e ad agire giudizialmente solo a seguito del fallimento della stessa;
…… tale clausola ha valore cogente per ciascuna delle parti, così come ogni altra clausola contrattuale, ai sensi dell'art. 1372 c.c.; …… il decreto ingiuntivo sia stato emesso in accoglimento di una domanda improcedibile”.
1.4 Con successiva ordinanza riservata del 9.9.2024 veniva disposta la conversione del rito in quello semplificato di cui al Capo III quater del Titolo I del Libro II del c.p.c. ed all'udienza del 16.1.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del
25.11.2025 con termine per note fino a 10 giorni prima.
**********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono
pagina 5 di 9 che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Devono, inoltre, essere richiamati in questa sede i principi - costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità - in base al quale, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida ", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (Cass., sez.V, 11.5.2018,
n.11458; Cass., sez.V, 9.1.2019, n.363).Infine, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa .
La domanda proposta in sede monitoria dalla società opposta è volta ad ottenere il pagamento del saldo debitorio concernente il contratto di prestito personale n. 9043 sottoscritto in data 1.9.2021 dall'opponente in ragione del mancato pagamento delle rate scadute nel mese di novembre e dicembre 2023 ( doc.ti 2-3-4 fascicolo della fase monitoria).
Il contratto di prestito in questione sottoscritto in data 1.9.2021 per un importo di euro
69.500,00 oltre oneri accessori da restituirsi in 90 rate mensili da euro 1.068,00 all'art 17 delle condizioni generali prevede testualmente:
pagina 6 di 9 L'art 5 sexies del D.Lgs 28/2010 a seguito della modifica introdotta dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha disposto, con decorrenza dal 1.1.2023, che “Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1”.
Già prima di detto intervento normativo la giurisprudenza di merito maggioritaria si era espressa nel senso che con la clausola di mediazione “le parti hanno inteso favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali e attraverso la quale le stesse si sono pertanto obbligate reciprocamente a svolgere il
pagina 7 di 9 tentativo di mediazione prima di agire in giudizio…trattasi di clausola pattizia diversa dalla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs.
28/10 con conseguente improcedibilità, stante il mancato esperimento della procedura conciliativa, della domanda ex adverso proposta anche in sede monitoria e conseguente nullità del decreto ingiuntivo”( TR Ravenna
22.6.2023), precisando che la clausola contrattuale di mediazione ha valore cogente per le parti ex art. 1372 c.c. e, se la stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione, ciò determina la improcedibilità della domanda
(TRunale Milano n.1008/22; TRunale Roma n.20690/2017).
Nella richiamata sentenza del TRunale di Milano si osserva “….. i richiami alla giurisprudenza di merito, effettuati dalla opposta, sono inconferenti, non versandosi, nel caso di specie, in ipotesi di mediazione obbligatoria ai sensi del D. lgs. 28/2010, come nei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla opposta, ma di mediazione volontaria, a cui le parti si sono liberamente e contrattualmente obbligate. Inoltre, tale clausola, ai sensi dell'art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo che abbia effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne abbia alcuno. Pertanto, una interpretazione della clausola che, senza alcuna ragione cogente, obbligasse a ritenerla priva di effetto utile, in caso di violazione, risulterebbe in contrasto con
l'art. 1367 c.c. Non può infine accogliersi la tesi della convenuta, secondo la quale, in virtù dell'art. 5 co. 5 del D. Lgs. 28/2010, "[...] solo all' esito della prima udienza, sarà necessario dare corso al tentativo di mediazione di cui all' art. 5, comma 5, D.
Lgs. 28/2010". Nel caso odierno, di mediazione convenzionale, le parti hanno voluto favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali, e si sono pertanto obbligate reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione, prima di agire in giudizio. L' interpretazione della convenuta risulta in contrasto con la volontà delle parti, poiché, evidentemente, subordinare l'efficacia della clausola alla instaurazione del giudizio, fino alla celebrazione della prima udienza, avrebbe
l'effetto di svuotare di ogni significato la clausola stessa”.
Si deve, inoltre aggiungere, con riferimento al caso di specie, che la instaurazione del procedimento di mediazione da parte della società opposta avvenuto il 27 maggio pagina 8 di 9 2025, dopo che era già stata fissata l'udienza ex art 281 sexies c.p.c., non abbia alcuna efficacia sanante rispetto all'obbligo di preventivo esperimento dello stesso rispetto alla domanda monitoria rimasto inadempiuto.
Pertanto, come già anticipato nell'ordinanza con la quale è stata disposta la sospensione ex art 649 c.p.c., in ragione della clausola di mediazione obbligatoria contenuta nelle condizioni generali del contratto di prestito predisposte dalla stessa società opposta nella quale sono stati previsti, tanto l'organismo di mediazione quanto la esplicita improcedibilità della domanda quale conseguenza dell'inadempimento di tale pattuizione contrattuale, in accoglimento della opposizione proposta deve essere dichiarata la improcedibilità della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opposta ex dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa.
P.Q.M.
Il TRunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore dell'opponente delle spese di lite CP_1 che liquida in euro 8.500,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, 2 dicembre 2025
Il Giudice
CO FI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il TRunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott.
CO FI ha pronunciato, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1655 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
Tra
( C.F.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv.
CE IC presso il cui studio in Gubbio, Corso Garibaldi 69 è elettivamente domiciliato
Attore-opponente
( P.I. ) in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso per decreto CP_2 ingiuntivo opposto, dall'Avv. Alessandro Accardi, presso il cui studio in Spoleto,
Corso Garibaldi 11 è elettivamente domiciliata
Convenuta-opposta
Avente ad oggetto: CA ( TU ).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come al verbale di udienza del 25.11.2025 all'esito della quale il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. ha proposto tempestiva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 254/2024 emesso dal TRunale di
Perugia in data 22 febbraio 2024 e notificato in data 22.3.2024 su istanza di CP_1 per l'importo complessivo di euro 58.929,56 oltre interessi convenzionali
[...] di mora e spese della fase monitoria quale saldo debitorio relativo al contratto di prestito personale n. 9043 sottoscritto in data 1.9.2021 e rispetto al quale era rimasto inadempiente nel pagamento delle rate scadute nel mese di novembre e dicembre 2023. A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria in quanto l'art. 17 del contratto di prestito personale prevedeva la preventiva instaurazione del tentativo di conciliazione innanzi al Conciliatore CAo Finanziario per tutte le controversie da esso scaturenti. Nel merito, eccepiva di essere stato illegittimamente dichiarato decaduto dal beneficio del termine dall'opposta con la comunicazione del 7.12.2023 quando l'art 2 del contratto prevedeva la cd. opzione “salto - rata”, cioè di poter posticipare il rimborso di una o più rate del finanziamento e nel caso di specie, dopo il mancato pagamento della rata n. 26 scaduta al 5 novembre 2023, l'opponente aveva provveduto ad esercitare tale opzione ma l'opposta aveva, invece, indebitamente comunicato la decadenza ex art. 1186 c.c.. L'opponente rilevava, inoltre, l'usurarietà del finanziamento ricevuto in quanto a fronte di una somma mutuata di euro 69.500,00, euro
43.676,83 venivano utilizzati per estinguere un precedente finanziamento in essere dal 27.11.2017 con applicazione di un tasso effettivo globale di circa il
18% superiore al tasso soglia del 12,26% vigente al momento della sottoscrizione del contratto. Contestava, infine, la sussistenza del periculum in mora dedotto in sede monitoria ex art 642 c.p.c. essendo egli titolare di un ampio patrimonio e non essendo amministratore della società in concordato preventivo dalla Parte_2 quale non percepiva alcun compenso. In ragione di ciò l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…. a)- in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - con provvedimento
pagina 2 di 9 emesso inaudita altera parte e/o in sede di verifiche preliminari ex art.171 bis
c.p.c. e/o, se del caso, previa apposita udienza da fissarsi in via anticipata rispetto all'udienza sopra indicata ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 7, c.p.c. - non sussistendo nella fattispecie i presupposti di legge di cui all'art. 642 c.p.c., come rappresentato in narrativa e stante l'illegittimità del titolo ottenuto dalla società per l'improcedibilità della domanda, stante il mancato previo CP_1 esperimento del tentativo di mediazione obbligatoriamente previsto in via pattizia dalle parti, e visto altresì il grave pregiudizio che l'eventuale esecuzione del provvedimento monitorio determinerebbe in capo all'opponente, per tutti i motivi sopra esposti;
b) - in via principale, in tesi: dichiarato l'inadempimento di CP_1 alla obbligazione prevista dall'art.17 del contratto del 1.9.2021 di esperire
[...] previamente il tentativo di mediazione avanti all'Organismo individuato dalle parti, per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda e dunque revocare, dichiarare nullo e/o annullare e/o in ogni caso rendere inefficace il decreto ingiuntivo n.254/2024 (R.G. n.605/2024) emesso dal Giudice del TRunale di
Perugia in data 22 febbraio 2024 nei confronti del sig. c) Parte_1
- in subordine: accertato che l'opponente, per la rata scaduta al 5.11.2023 aveva legittimamente esercitato l'opzione “salto-rata”, posticipandone la scadenza in coda all'ultima rata (e dunque al 5.04.2029); per l'effetto dichiarare che CP_1 si è illegittimamente avvalsa dell'art.10 del contratto (possibilità di
[...] dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento di n.2 rate); per l'effetto dichiarare il diritto dell'opponente di rimborsare la somma dovuta mediante pagamento della rata mensile di euro 1.068,00 - con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesigibilità della (intera) somma pretesa ex adverso per il beneficio del termine goduto dall'opponente; d) - in ogni caso: dichiarato che il finanziamento del 1.9.2021 è stato utilizzato dall'Istituto per la somma di €
43.676,83 per estinguere un precedente finanziamento avente TEG del 8,45% stipulato con l'opponente in data 27.11.2017; accertato che l'operazione ha dunque generato un tasso effettivo globale superiore al tasso soglia vigente al
pagina 3 di 9 momento della stipula;
per l'effetto dichiarare che sono stati applicati tassi usurari con conseguente gratuità del finanziamento ex art.1815 comma secondo
c.c.. Per l'effetto imputare alla quota capitale tutte le somme versate dall'opponente, con conseguente riduzione della somma pretesa ex adverso a quella determinata mediante CTU ovvero comunque ritenuta di giustizia. e)- in
e)- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
1.2 Si è costituita in giudizio in data 31.5.24 deducendo la infondatezza CP_1 della eccezione di improcedibilità della domanda monitoria atteso che l'art. 5, comma
4, del D.Lgs. N. 28/2010 escludeva l'obbligo di esperire la mediazione tanto per il procedimento monitorio, quanto per la fase iniziale del giudizio di opposizione “fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Contestava la dedotta illegittimità della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine stante il mancato pagamento di due rate consecutive previste dal piano di ammortamento del contratto di finanziamento non avendo l'opponente mai chiesto di avvalersi della opzione di posticipo contrattualmente prevista.
Deduceva, inoltre, la liceità del contratto di mutuo stipulato con finalità parzialmente solutorie di un precedente debito del mutuatario rilevando che l'utilizzo di parte della somma mutuata per il ripianamento del precedente finanziamento non aveva inciso in alcun modo sulla entità della rata stabilita nel contratto per cui causa per il quale era stato pattuito un tasso di interesse analogo a quello previsto nel finanziamento precedente del 27.2.2020, che non era superiore al tasso soglia dell'usura, non sussistendo alcuna sommatoria tra i tassi di interesse previsti dai due contratti di finanziamento. L'opposta chiedeva, pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ ………. - in via preliminare, rigettare la richiesta di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, rigettare integralmente la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo n.
254/2024, R.G. n. 605/2024, emesso dal TRunale di Perugia in data 22.2.2024 per €
58.929,56 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo e, in ogni caso, condannare parte opponente al pagamento in favore della opposta della somma di €
pagina 4 di 9 58.929,56, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi sino al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
1.3 Con ordinanza riservata del 11.6.2024, a seguito dell'udienza tenutasi per la discussione circa la istanza di sospensione ex art 649 c.p.c., il Giudice concedeva la sospensione della esecutorietà del decreto opposto ritenendo che “ …. è tale pattuizione, non il d.lgs. 28/2010, che regola la procedibilità della domanda in deroga alle previsioni normative perché le parti hanno liberamente deciso di regolamentare i loro rapporti, favorendo la specifica modalità di soluzione stragiudiziale di ogni controversia, obbligandosi reciprocamente a tentare la mediazione e ad agire giudizialmente solo a seguito del fallimento della stessa;
…… tale clausola ha valore cogente per ciascuna delle parti, così come ogni altra clausola contrattuale, ai sensi dell'art. 1372 c.c.; …… il decreto ingiuntivo sia stato emesso in accoglimento di una domanda improcedibile”.
1.4 Con successiva ordinanza riservata del 9.9.2024 veniva disposta la conversione del rito in quello semplificato di cui al Capo III quater del Titolo I del Libro II del c.p.c. ed all'udienza del 16.1.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del
25.11.2025 con termine per note fino a 10 giorni prima.
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In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono
pagina 5 di 9 che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Devono, inoltre, essere richiamati in questa sede i principi - costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità - in base al quale, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida ", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (Cass., sez.V, 11.5.2018,
n.11458; Cass., sez.V, 9.1.2019, n.363).Infine, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa .
La domanda proposta in sede monitoria dalla società opposta è volta ad ottenere il pagamento del saldo debitorio concernente il contratto di prestito personale n. 9043 sottoscritto in data 1.9.2021 dall'opponente in ragione del mancato pagamento delle rate scadute nel mese di novembre e dicembre 2023 ( doc.ti 2-3-4 fascicolo della fase monitoria).
Il contratto di prestito in questione sottoscritto in data 1.9.2021 per un importo di euro
69.500,00 oltre oneri accessori da restituirsi in 90 rate mensili da euro 1.068,00 all'art 17 delle condizioni generali prevede testualmente:
pagina 6 di 9 L'art 5 sexies del D.Lgs 28/2010 a seguito della modifica introdotta dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha disposto, con decorrenza dal 1.1.2023, che “Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1”.
Già prima di detto intervento normativo la giurisprudenza di merito maggioritaria si era espressa nel senso che con la clausola di mediazione “le parti hanno inteso favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali e attraverso la quale le stesse si sono pertanto obbligate reciprocamente a svolgere il
pagina 7 di 9 tentativo di mediazione prima di agire in giudizio…trattasi di clausola pattizia diversa dalla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs.
28/10 con conseguente improcedibilità, stante il mancato esperimento della procedura conciliativa, della domanda ex adverso proposta anche in sede monitoria e conseguente nullità del decreto ingiuntivo”( TR Ravenna
22.6.2023), precisando che la clausola contrattuale di mediazione ha valore cogente per le parti ex art. 1372 c.c. e, se la stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione, ciò determina la improcedibilità della domanda
(TRunale Milano n.1008/22; TRunale Roma n.20690/2017).
Nella richiamata sentenza del TRunale di Milano si osserva “….. i richiami alla giurisprudenza di merito, effettuati dalla opposta, sono inconferenti, non versandosi, nel caso di specie, in ipotesi di mediazione obbligatoria ai sensi del D. lgs. 28/2010, come nei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla opposta, ma di mediazione volontaria, a cui le parti si sono liberamente e contrattualmente obbligate. Inoltre, tale clausola, ai sensi dell'art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo che abbia effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne abbia alcuno. Pertanto, una interpretazione della clausola che, senza alcuna ragione cogente, obbligasse a ritenerla priva di effetto utile, in caso di violazione, risulterebbe in contrasto con
l'art. 1367 c.c. Non può infine accogliersi la tesi della convenuta, secondo la quale, in virtù dell'art. 5 co. 5 del D. Lgs. 28/2010, "[...] solo all' esito della prima udienza, sarà necessario dare corso al tentativo di mediazione di cui all' art. 5, comma 5, D.
Lgs. 28/2010". Nel caso odierno, di mediazione convenzionale, le parti hanno voluto favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali, e si sono pertanto obbligate reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione, prima di agire in giudizio. L' interpretazione della convenuta risulta in contrasto con la volontà delle parti, poiché, evidentemente, subordinare l'efficacia della clausola alla instaurazione del giudizio, fino alla celebrazione della prima udienza, avrebbe
l'effetto di svuotare di ogni significato la clausola stessa”.
Si deve, inoltre aggiungere, con riferimento al caso di specie, che la instaurazione del procedimento di mediazione da parte della società opposta avvenuto il 27 maggio pagina 8 di 9 2025, dopo che era già stata fissata l'udienza ex art 281 sexies c.p.c., non abbia alcuna efficacia sanante rispetto all'obbligo di preventivo esperimento dello stesso rispetto alla domanda monitoria rimasto inadempiuto.
Pertanto, come già anticipato nell'ordinanza con la quale è stata disposta la sospensione ex art 649 c.p.c., in ragione della clausola di mediazione obbligatoria contenuta nelle condizioni generali del contratto di prestito predisposte dalla stessa società opposta nella quale sono stati previsti, tanto l'organismo di mediazione quanto la esplicita improcedibilità della domanda quale conseguenza dell'inadempimento di tale pattuizione contrattuale, in accoglimento della opposizione proposta deve essere dichiarata la improcedibilità della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opposta ex dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa.
P.Q.M.
Il TRunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore dell'opponente delle spese di lite CP_1 che liquida in euro 8.500,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, 2 dicembre 2025
Il Giudice
CO FI
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