Articolo 18 della Legge 27 giugno 1961, n. 543
Articolo 17Articolo 19
Versione
27 luglio 1961
Art. 18.
Per l'esercizio finanziario 1961-62 le somme da corrispondere dalle singole Amministrazioni a quella delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell' art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 , per il rimborso degli oneri e delle spese da quest'ultima sostenute per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite, in via forfettaria, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione della spesa delle dette Amministrazioni.
Entrata in vigore il 27 luglio 1961