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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. RG n. 31/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 31/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. Grazia Ventura, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
convenuto contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 29/12/2023, premettendo di avere contratto Parte_2
matrimonio con ad Adrano il 13/12/1993 dal quale sono nati i due figli entrambi CP_1
maggiorenni n. a Biancavilla il 14/01/1994, e , n. a Biancavilla il Persona_1 Persona_2
17/12/1999, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito.
La ricorrente ha chiesto altresì il versamento di un assegno di mantenimento per la figlia Per_2 di € 300,00 al mese, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, in quanto non autonoma economicamente;
il versamento di un assegno mensile di mantenimento per se stessa di € 300,00, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT e l'assegnazione della casa coniugale quale proprietaria dell'immobile e coniuge con cui convive la prole.
All'udienza prevista per la comparizione personale delle parti, il convenuto non è comparso per cui non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Il giudice, vista la regolarità della notifica, ha interrogato la ricorrente presente che ha confermato la volontà di separarsi dal marito e di non volersi riconciliare. inoltre, ha Parte_2
precisato di rinunciare alla domanda di mantenimento per se stessa e per la figlia maggiorenne formulata in ricorso. Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa con rinuncia a Per_2
termini per scritti conclusivi.
Rimessa la causa al Collegio per la decisione senza termini, il PM nulla ha opposto alla pronuncia richiesta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante sia stato CP_1
regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Alcuna pronuncia di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente può essere disposta, stante la mancata prova della non autosufficienza economica della figlia maggiorenne e considerata peraltro la rinuncia della parte in udienza alla domanda di mantenimento per la figlia e per se Per_2
stessa.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 31/2024 R.G., rigettata ogni diversa istanza, eccezione e difesa:
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 CP_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Adrano
(CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio, atto n. 30, parte I, anno 1993.
Così deciso in Catania, il 9/05/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 31/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. Grazia Ventura, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
convenuto contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 29/12/2023, premettendo di avere contratto Parte_2
matrimonio con ad Adrano il 13/12/1993 dal quale sono nati i due figli entrambi CP_1
maggiorenni n. a Biancavilla il 14/01/1994, e , n. a Biancavilla il Persona_1 Persona_2
17/12/1999, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito.
La ricorrente ha chiesto altresì il versamento di un assegno di mantenimento per la figlia Per_2 di € 300,00 al mese, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, in quanto non autonoma economicamente;
il versamento di un assegno mensile di mantenimento per se stessa di € 300,00, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT e l'assegnazione della casa coniugale quale proprietaria dell'immobile e coniuge con cui convive la prole.
All'udienza prevista per la comparizione personale delle parti, il convenuto non è comparso per cui non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Il giudice, vista la regolarità della notifica, ha interrogato la ricorrente presente che ha confermato la volontà di separarsi dal marito e di non volersi riconciliare. inoltre, ha Parte_2
precisato di rinunciare alla domanda di mantenimento per se stessa e per la figlia maggiorenne formulata in ricorso. Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa con rinuncia a Per_2
termini per scritti conclusivi.
Rimessa la causa al Collegio per la decisione senza termini, il PM nulla ha opposto alla pronuncia richiesta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante sia stato CP_1
regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Alcuna pronuncia di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente può essere disposta, stante la mancata prova della non autosufficienza economica della figlia maggiorenne e considerata peraltro la rinuncia della parte in udienza alla domanda di mantenimento per la figlia e per se Per_2
stessa.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 31/2024 R.G., rigettata ogni diversa istanza, eccezione e difesa:
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 CP_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Adrano
(CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio, atto n. 30, parte I, anno 1993.
Così deciso in Catania, il 9/05/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco