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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/09/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 16.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 489 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli Avv.ti Benedetto Carratelli e Giuseppe Carratelli Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 l'Avv. Fedele Scrivano
appellata
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di LA. Infortunio in itinere. Risarcimento danni. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 28.11.17 esponeva: Parte_1
a) che fino al 19.12.14 aveva svolto in Amantea le funzioni di medico specialista ambulatoriale “alle dipendenze” dell' , già ; Controparte_1 Controparte_2 b) che il giorno 8.2.1999, ore 12,50 circa, dopo aver svolto attività ambulatoriale, nel fare rientro presso il suo domicilio in alla guida di un'autovettura intestata ad CP_1 Controparte_3 rimaneva coinvolto in un sinistro stradale in territorio di Amantea;
c) che tale sinistro stradale, come accertato dalla Procura della Repubblica di LA a seguito di apposita consulenza tecnica, era da ascrivere alla condotta imprudente di , conducente CP_4 dell'autovettura antagonista targata AJ 022 TN;
d) che con comunicazione n° 119 del 17.2.99, ai sensi dell'art. 29 Dpr n° 500/1996, il coordinatore sanitario della ex di aveva informato il direttore generale della medesima Controparte_2 CP_2 azienda del sinistro occorsogli, “così riconoscendo la natura di infortunio in itinere”; e) che dall'infortunio era derivati, come da consulenza medico-legale in atti, complessivi danni per euro 740.674,66, di cui euro 543.266,00, a titolo di danno biologico permanente, euro 16.320,00, a titolo di invalidità temporanea, ed euro 181.066,00, a titolo di danno morale;
f) che le sue condizioni di salute si erano aggravate nel tempo, tanto che il 3.7.14 la commissione medica di prima istanza dell'Asp di Cosenza lo giudicava inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.
2) Si doleva che, nonostante la comunicazione n° 119 del 17.2.99, l'Asp di Cosenza non aveva provveduto ad alcun risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale, da intendersi quale infortunio in itinere come da riconoscimento contenuto nella citata missiva. Sul punto richiamava l'art. 29 del Dpr n° 500 del 1996 (Accordo Collettivo nazionale medici specialisti ambulatoriali), a mente del quale: “l' provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli CP_1 ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio, sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza……..”, denunciando che l' non aveva fornito prova di aver stipulato la polizza assicurativa prevista CP_1 dal citato art. 29 e, comunque, nel caso la polizza fosse stata stipulata, l'ente non l'aveva attivata denunciando il sinistro del 8.2.99.
3) Concludeva chiedendo di accertare: a) che, a seguito del sinistro del 8.2.99, aveva riportato un danno biologico permanente pari al 65% o alla diversa percentuale che sarebbe risultata a seguito di Ctu;
b) l'inadempimento dell'Asp di Cosenza all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 29 Dpr n° 500/96 o, comunque, all'obbligo di attivarla a seguito del menzionato sinistro stradale;
c) la condanna dell'Asp convenuta a risarcirgli i danni derivati dal sinistro stradale del 8.2.99 pari alla somma di euro 740.674,66 o alla diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa.
4) Nella resistenza dell' , che tra l'altro negava qualsiasi Controparte_1 riconoscimento del sinistro dell'8.2.99 quale infortunio in itinere, con la sentenza il tribunale di LA ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“…. § 2. Occorre premettere che nella fattispecie concreta non è applicabile l'art. 12 del D. L.vo n. 38 del 2000, recante una disciplina della tutela assicurativa dell'infortunio che colpisce il lavoratore sulle vie del lavoro, in quanto l'incidente in controversia si è verificato il 08.02.1999, quindi anteriormente all'emanazione della citata disposizione. È quindi applicabile al caso di specie il D.P.R n. 500/1996, recante l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, che all'art. 29, rubricato
“Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi”, prevede che: “1. L , sentiti i CP_1 Sindacati firmatari, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività extra-moenia ai sensi dell'art. 18.” In generale, occorre premettere che l'infortunio in itinere si qualifica come l'infortunio avvenuto sulla via del lavoro, strettamente dipendente dal rischio della strada. L'operatività della tutela assicurativa, pur al di fuori dello svolgimento dell'attività lavorativa in senso stretto, era giustificata, sul piano teorico, quale prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore era soggetto in ragione della natura, ovvero delle particolari modalità di esecuzione delle mansioni dedotte in contratto (v. Corte Cost. 3 ottobre 1990, n. 429). Presupposto indefettibile, ai fini del collegamento causale dell'infortunio al lavoro svolto, era, di conseguenza, che il lavoratore rientrasse nel campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. L'infortunio era, inoltre, ritenuto indennizzabile soltanto qualora, al rischio generico, che incombeva su qualsiasi utente della strada, si aggiungesse un elemento ulteriore e qualificante, idoneo a dar vita al rischio specifico di lavoro, e vi fosse altresì un collegamento tra evento, percorso e lavoro (ex plurimis, Cass. 24 febbraio 1992, n. 2291). In tali ipotesi, la specificità del rischio era, cioè, ravvisata allorché l'attività anteriore o successiva alla prestazione di lavoro, ovvero anche l'attività di spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, fosse imposta ex necessitate dalle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, così come richieste dal datore di lavoro, ovvero da circostanze di tempo e di luogo che prescindessero dalle volontà di scelta del lavoratore (cfr. Cass. 6 agosto 1997, n. 7259; Cass. 8 ottobre 1992, n. 10961). Negli orientamenti più recenti, la giurisprudenza ha progressivamente ampliato il concetto di infortunio in itinere, arrivando altresì ad ammettere la professionalità dell'infortunio anche in caso di utilizzo di mezzi diversi dal servizio pubblico o da quelli forniti dal datore di lavoro, ove detti servizi risultino carenti o inadeguati, ovvero incompatibili con gli orari di lavoro (Cass. 6 agosto 1997, n. 7259) e sempreché non sussista altra ragionevole scelta (così Cass. 1 luglio 1998, n. 6449; nonché Cass. 11 settembre 1997, n. 8929, per le quali non è sufficiente che manchi il mezzo di trasporto pubblico, ma occorre altresì che la distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione sia tale da non poter essere percorsa a piedi;
ovvero Cass. 26 marzo 1993, n. 3606, che ha riconosciuto l'agevole percorribilità a piedi di un tratto cittadino di 1200 metri). In generale, nel caso specifico del lavoratore che utilizzi il mezzo privato per percorrere il tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa, l'indennizzabilità dell'infortunio è ammessa a condizione che si accerti: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso rappresenta, per l'infortunato, l'iter normale per recarsi al lavoro e tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso causale, quanto meno occasionale, tra itinerario seguito ed attività lavorativa;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, tenuto conto degli orari di lavoro e di quelli dei pubblici servizi di trasporto, nonché della possibilità di soggiornare in un luogo diverso dalla sede di lavoro, purché la distanza tra i luoghi appaia ragionevole (Cass. 1 luglio 1998, n. 6430; Cass. 23 settembre 1996, n. 8396; Cass. 16 dicembre 1995, n. 12881; Cass. 6 maggio 1994, n. 4402).
§ 3. Alla stregua degli esposti percorsi giurisprudenziali e della normativa applicabile, deve essere esaminata la vicenda sottoposta all'attenzione del giudicante, con l'inevitabile premessa che incombeva su parte ricorrente l'onere di fornire la prova rigorosa dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della complessa fattispecie legittimante la richiesta di indennizzo. Orbene nel ricorso non è stata allegata, né tanto meno provata (o offerto di provare) una qualche circostanza riferibile al nesso causale sotto il profilo del percorso normalmente seguito dal luogo di lavoro all'abitazione e viceversa, né sotto il profilo dell'occasione lavorativa in relazione al giorno ed all'orario dell'incidente. Analogamente, non è stata dedotta né provata nessuna circostanza indicativa della necessità dell'uso del veicolo privato, non essendo stata neanche allegata la mancanza di un valido collegamento con mezzi pubblici del luogo di abitazione dell'assicurato con quello di lavoro. Ad ulteriore conferma di tale convincimento, va evidenziato che, a fronte delle contestazioni mosse suìl punto dalla difesa dell'ASP, la parte ricorrente non ha controdedotto alcunché. Si consideri che la suprema Corte (con Ordinanza n. 22759 del 3.11.2011 e sent. n. 22670 / 2018) ha ritenuto che "in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio "in itinere" non puo' essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attivita' lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilita' delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada" (conf. a Cass. sez. lav., sentenza n. 19940 del 6.10.2004). Pertanto, in difetto di elementi idonei a ritenere provato l'infortunio in occasione del percorso seguito tra il luogo di lavoro e l'abitazione, né giustificato l'uso del mezzo privato (in sostituzione dei mezzi pubblici siti nei pressi del posto di lavoro del ricorrente e nel luogo di residenza del medesimo), non può ritenersi che l'istante abbia il diritto alla copertura assicurativa. Il ricorso va pertanto rigettato.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 520.001,00 – 1.000.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) l'errore del tribunale nell'affermare che il ricorrente non aveva fornito prova del fatto che il sinistro dell'8.2.99 costituiva un infortunio in itinere. Nel caso di specie costituivano fatti notori (quindi utilizzabili ai fin della decisione) ed incontestati: a) quello relativo all'assenza di validi e continui mezzi di trasporto pubblico tra l'abitazione del ricorrente, sita in , ed il luogo di CP_1 lavoro sito in Amantea (che si trovano a circa 70 km di distanza) e quindi della necessità di utilizzare il mezzo proprio;
b) quello relativo alla presenza di un unico tragitto percorribile dal domicilio di Cosenza del lavoratore e la sede di lavoro sita in Amantea;
c) l'implicita sussistenza del nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, posto che il Dott. non avrebbe avuto alcun motivo Pt_1 di recarsi ad Amantea, se non per svolgere la propria attività lavorativa. A ciò doveva aggiungersi che nella fase stragiudiziale l'Asp di Cosenza non aveva sollevato obiezioni circa l'utilizzo del mezzo proprio, per cui il ricorrente non aveva l'onere di formulare mezzi istruttori su circostanza mai contestate da controparte. Le notorie criticità dei servizi di trasporto pubblico locale della Calabria e della Provincia di , anche con specifico riferimento al collegamento Cosenza-Amantea, CP_1 esimevano il ricorrente da formulare ulteriori deduzioni sul punto, ma tale circostanza è stata completamente ignorata dal Tribunale di LA.
5.2) l'errore del tribunale nel regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza, mentre esse dovevano essere compensate, secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con pronuncia n° 77/18, valorizzando il contegno dell'Asp di Cosenza che non aveva, prima della costituzione in giudizio, mai contestato l'utilizzo del mezzo proprio.
6) L'Asp di Cosenza si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) L'appello è manifestamente infondato.
9) Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado e come ammesso dallo stesso appellante, questi non ha formulato alcuna istanza istruttoria al fine di provare, in primo luogo, che in data 8.2.99, ore 12,50, egli stava percorrendo la SS18 per fare rientro nel suo domicilio di dopo aver CP_1 svolto la sua attività ambulatoriale in Amantea. Né ha chiesto di provare, come rilevato nella sentenza impugnata, che l'utilizzo del mezzo privato fosse necessitato e che il tragitto seguito era quello normalmente seguito dal luogo di lavoro all'abitazione e viceversa.
10) La conseguenza è che il ricorrente non ha fornito alcuna prova della natura di infortunio in itinere del sinistro dedotto in giudizio.
11) Ora, l'appellante sostiene che nel caso di specie le circostanze necessarie a qualificare il sinistro come infortunio in itinere costituissero fatti notori (cfr. primo motivo di appello), sicché non era necessario offrirne prova.
12) Tale argomentazione non è assolutamente condivisibile, dal momento che non si comprende su quali basi dovrebbero ritenersi fatti notori le menzionate circostanze necessarie a qualificare l'incidente stradale dell'8.2.99 come infortunio in itinere.
13) Tanto vale, in primo luogo, quanto al fatto che al momento del sinistro il ricorrente stesse effettivamente tornando presso il suo domicilio dopo aver svolto la sua attività lavorativa, risultando francamente apodittica l'affermazione secondo cui l'appellante “non avrebbe avuto alcun motivo di recarsi ad Amantea, se non per svolgere la propria attività lavorativa”.
14) Al riguardo, poi, si osserva che nell'atto di appello nemmeno si sostiene, come invece fatto in primo grado, che la natura di infortunio in itinere sarebbe stata ammessa dall'azienda convenuta con la comunicazione n° 119 del 17.2.99 a firma di un coordinatore sanitario della ex Controparte_2
di
[...] CP_2
15) Per mera completezza, comunque, si rileva che tale missiva non può in alcun modo costituire ammissione circa la natura di infortunio in itinere del sinistro occorso, trattandosi di mera CP_ comunicazione non proveniente dal legale rappresentante della ex As di , ma, al contrario, CP_2 a questi indirizzata, senza che risulti alcun riscontro da parte del legale rappresentante dell'ente.
16) Del resto, l'Asp ha documentato sin dal primo grado di giudizio, che la polizza assicurativa prevista dall'art. 29 Dpr 500/96 esisteva, sicché il fatto che il legale rappresentante non l'abbia mai attivata depone nel senso che l'azienda ha da sempre contestato la natura di infortunio in itinere del sinistro occorso al ricorrente con l'ulteriore conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare le circostanze sottese all'infortunio in itinere. Ciò che non è avvenuto.
17) Sotto altro profilo, la domanda giudiziale, come detto, risulta del tutto carente di allegazioni e richieste di prova anche circa il fatto che l'uso di un'autovettura privata fosse necessitato per raggiungere la sede di lavoro in Amantea dal domicilio del ricorrente sito in CP_1
18) Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere senz'altro confermata laddove il tribunale ha evidenziato la totale assenza di prova delle circostanze necessarie a qualificare il fatto come infortunio in itinere, dovendosi rilevare che, nel costituirsi in giudizio, l'Asp di Cosenza ha espressamente contestato tale natura, come implicitamente ammesso nello stesso atto di appello in cui, a più riprese, si evidenzia una mancata contestazione da parte dell'ente, ma riferita solo alla fase stragiudiziale.
19) È infondato anche il secondo motivo di appello.
20) È evidente che le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite non possono essere ravvisate nel fatto che, come sostenuto dall'appellante, l'ente non aveva, prima della costituzione in giudizio, mai contestato l'utilizzo del mezzo proprio, mentre l'applicazione dell'ordinario principio della soccombenza risulta oltremodo corretto nel caso di specie in quanto caratterizzato da una domanda giudiziale del tutto carente di allegazioni e prove nei termini anzidetti.
21) Ne consegue che anche le spese del presente grado di giudizio devono seguire la soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dallo stesso appellante (euro 740.674,76).
22) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di LA n° 404/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 13.078,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 16.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 489 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli Avv.ti Benedetto Carratelli e Giuseppe Carratelli Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 l'Avv. Fedele Scrivano
appellata
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di LA. Infortunio in itinere. Risarcimento danni. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 28.11.17 esponeva: Parte_1
a) che fino al 19.12.14 aveva svolto in Amantea le funzioni di medico specialista ambulatoriale “alle dipendenze” dell' , già ; Controparte_1 Controparte_2 b) che il giorno 8.2.1999, ore 12,50 circa, dopo aver svolto attività ambulatoriale, nel fare rientro presso il suo domicilio in alla guida di un'autovettura intestata ad CP_1 Controparte_3 rimaneva coinvolto in un sinistro stradale in territorio di Amantea;
c) che tale sinistro stradale, come accertato dalla Procura della Repubblica di LA a seguito di apposita consulenza tecnica, era da ascrivere alla condotta imprudente di , conducente CP_4 dell'autovettura antagonista targata AJ 022 TN;
d) che con comunicazione n° 119 del 17.2.99, ai sensi dell'art. 29 Dpr n° 500/1996, il coordinatore sanitario della ex di aveva informato il direttore generale della medesima Controparte_2 CP_2 azienda del sinistro occorsogli, “così riconoscendo la natura di infortunio in itinere”; e) che dall'infortunio era derivati, come da consulenza medico-legale in atti, complessivi danni per euro 740.674,66, di cui euro 543.266,00, a titolo di danno biologico permanente, euro 16.320,00, a titolo di invalidità temporanea, ed euro 181.066,00, a titolo di danno morale;
f) che le sue condizioni di salute si erano aggravate nel tempo, tanto che il 3.7.14 la commissione medica di prima istanza dell'Asp di Cosenza lo giudicava inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.
2) Si doleva che, nonostante la comunicazione n° 119 del 17.2.99, l'Asp di Cosenza non aveva provveduto ad alcun risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale, da intendersi quale infortunio in itinere come da riconoscimento contenuto nella citata missiva. Sul punto richiamava l'art. 29 del Dpr n° 500 del 1996 (Accordo Collettivo nazionale medici specialisti ambulatoriali), a mente del quale: “l' provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli CP_1 ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio, sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza……..”, denunciando che l' non aveva fornito prova di aver stipulato la polizza assicurativa prevista CP_1 dal citato art. 29 e, comunque, nel caso la polizza fosse stata stipulata, l'ente non l'aveva attivata denunciando il sinistro del 8.2.99.
3) Concludeva chiedendo di accertare: a) che, a seguito del sinistro del 8.2.99, aveva riportato un danno biologico permanente pari al 65% o alla diversa percentuale che sarebbe risultata a seguito di Ctu;
b) l'inadempimento dell'Asp di Cosenza all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 29 Dpr n° 500/96 o, comunque, all'obbligo di attivarla a seguito del menzionato sinistro stradale;
c) la condanna dell'Asp convenuta a risarcirgli i danni derivati dal sinistro stradale del 8.2.99 pari alla somma di euro 740.674,66 o alla diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa.
4) Nella resistenza dell' , che tra l'altro negava qualsiasi Controparte_1 riconoscimento del sinistro dell'8.2.99 quale infortunio in itinere, con la sentenza il tribunale di LA ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“…. § 2. Occorre premettere che nella fattispecie concreta non è applicabile l'art. 12 del D. L.vo n. 38 del 2000, recante una disciplina della tutela assicurativa dell'infortunio che colpisce il lavoratore sulle vie del lavoro, in quanto l'incidente in controversia si è verificato il 08.02.1999, quindi anteriormente all'emanazione della citata disposizione. È quindi applicabile al caso di specie il D.P.R n. 500/1996, recante l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, che all'art. 29, rubricato
“Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi”, prevede che: “1. L , sentiti i CP_1 Sindacati firmatari, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività extra-moenia ai sensi dell'art. 18.” In generale, occorre premettere che l'infortunio in itinere si qualifica come l'infortunio avvenuto sulla via del lavoro, strettamente dipendente dal rischio della strada. L'operatività della tutela assicurativa, pur al di fuori dello svolgimento dell'attività lavorativa in senso stretto, era giustificata, sul piano teorico, quale prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore era soggetto in ragione della natura, ovvero delle particolari modalità di esecuzione delle mansioni dedotte in contratto (v. Corte Cost. 3 ottobre 1990, n. 429). Presupposto indefettibile, ai fini del collegamento causale dell'infortunio al lavoro svolto, era, di conseguenza, che il lavoratore rientrasse nel campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. L'infortunio era, inoltre, ritenuto indennizzabile soltanto qualora, al rischio generico, che incombeva su qualsiasi utente della strada, si aggiungesse un elemento ulteriore e qualificante, idoneo a dar vita al rischio specifico di lavoro, e vi fosse altresì un collegamento tra evento, percorso e lavoro (ex plurimis, Cass. 24 febbraio 1992, n. 2291). In tali ipotesi, la specificità del rischio era, cioè, ravvisata allorché l'attività anteriore o successiva alla prestazione di lavoro, ovvero anche l'attività di spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, fosse imposta ex necessitate dalle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, così come richieste dal datore di lavoro, ovvero da circostanze di tempo e di luogo che prescindessero dalle volontà di scelta del lavoratore (cfr. Cass. 6 agosto 1997, n. 7259; Cass. 8 ottobre 1992, n. 10961). Negli orientamenti più recenti, la giurisprudenza ha progressivamente ampliato il concetto di infortunio in itinere, arrivando altresì ad ammettere la professionalità dell'infortunio anche in caso di utilizzo di mezzi diversi dal servizio pubblico o da quelli forniti dal datore di lavoro, ove detti servizi risultino carenti o inadeguati, ovvero incompatibili con gli orari di lavoro (Cass. 6 agosto 1997, n. 7259) e sempreché non sussista altra ragionevole scelta (così Cass. 1 luglio 1998, n. 6449; nonché Cass. 11 settembre 1997, n. 8929, per le quali non è sufficiente che manchi il mezzo di trasporto pubblico, ma occorre altresì che la distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione sia tale da non poter essere percorsa a piedi;
ovvero Cass. 26 marzo 1993, n. 3606, che ha riconosciuto l'agevole percorribilità a piedi di un tratto cittadino di 1200 metri). In generale, nel caso specifico del lavoratore che utilizzi il mezzo privato per percorrere il tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa, l'indennizzabilità dell'infortunio è ammessa a condizione che si accerti: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso rappresenta, per l'infortunato, l'iter normale per recarsi al lavoro e tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso causale, quanto meno occasionale, tra itinerario seguito ed attività lavorativa;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, tenuto conto degli orari di lavoro e di quelli dei pubblici servizi di trasporto, nonché della possibilità di soggiornare in un luogo diverso dalla sede di lavoro, purché la distanza tra i luoghi appaia ragionevole (Cass. 1 luglio 1998, n. 6430; Cass. 23 settembre 1996, n. 8396; Cass. 16 dicembre 1995, n. 12881; Cass. 6 maggio 1994, n. 4402).
§ 3. Alla stregua degli esposti percorsi giurisprudenziali e della normativa applicabile, deve essere esaminata la vicenda sottoposta all'attenzione del giudicante, con l'inevitabile premessa che incombeva su parte ricorrente l'onere di fornire la prova rigorosa dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della complessa fattispecie legittimante la richiesta di indennizzo. Orbene nel ricorso non è stata allegata, né tanto meno provata (o offerto di provare) una qualche circostanza riferibile al nesso causale sotto il profilo del percorso normalmente seguito dal luogo di lavoro all'abitazione e viceversa, né sotto il profilo dell'occasione lavorativa in relazione al giorno ed all'orario dell'incidente. Analogamente, non è stata dedotta né provata nessuna circostanza indicativa della necessità dell'uso del veicolo privato, non essendo stata neanche allegata la mancanza di un valido collegamento con mezzi pubblici del luogo di abitazione dell'assicurato con quello di lavoro. Ad ulteriore conferma di tale convincimento, va evidenziato che, a fronte delle contestazioni mosse suìl punto dalla difesa dell'ASP, la parte ricorrente non ha controdedotto alcunché. Si consideri che la suprema Corte (con Ordinanza n. 22759 del 3.11.2011 e sent. n. 22670 / 2018) ha ritenuto che "in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio "in itinere" non puo' essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attivita' lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilita' delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada" (conf. a Cass. sez. lav., sentenza n. 19940 del 6.10.2004). Pertanto, in difetto di elementi idonei a ritenere provato l'infortunio in occasione del percorso seguito tra il luogo di lavoro e l'abitazione, né giustificato l'uso del mezzo privato (in sostituzione dei mezzi pubblici siti nei pressi del posto di lavoro del ricorrente e nel luogo di residenza del medesimo), non può ritenersi che l'istante abbia il diritto alla copertura assicurativa. Il ricorso va pertanto rigettato.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 520.001,00 – 1.000.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) l'errore del tribunale nell'affermare che il ricorrente non aveva fornito prova del fatto che il sinistro dell'8.2.99 costituiva un infortunio in itinere. Nel caso di specie costituivano fatti notori (quindi utilizzabili ai fin della decisione) ed incontestati: a) quello relativo all'assenza di validi e continui mezzi di trasporto pubblico tra l'abitazione del ricorrente, sita in , ed il luogo di CP_1 lavoro sito in Amantea (che si trovano a circa 70 km di distanza) e quindi della necessità di utilizzare il mezzo proprio;
b) quello relativo alla presenza di un unico tragitto percorribile dal domicilio di Cosenza del lavoratore e la sede di lavoro sita in Amantea;
c) l'implicita sussistenza del nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, posto che il Dott. non avrebbe avuto alcun motivo Pt_1 di recarsi ad Amantea, se non per svolgere la propria attività lavorativa. A ciò doveva aggiungersi che nella fase stragiudiziale l'Asp di Cosenza non aveva sollevato obiezioni circa l'utilizzo del mezzo proprio, per cui il ricorrente non aveva l'onere di formulare mezzi istruttori su circostanza mai contestate da controparte. Le notorie criticità dei servizi di trasporto pubblico locale della Calabria e della Provincia di , anche con specifico riferimento al collegamento Cosenza-Amantea, CP_1 esimevano il ricorrente da formulare ulteriori deduzioni sul punto, ma tale circostanza è stata completamente ignorata dal Tribunale di LA.
5.2) l'errore del tribunale nel regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza, mentre esse dovevano essere compensate, secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con pronuncia n° 77/18, valorizzando il contegno dell'Asp di Cosenza che non aveva, prima della costituzione in giudizio, mai contestato l'utilizzo del mezzo proprio.
6) L'Asp di Cosenza si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) L'appello è manifestamente infondato.
9) Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado e come ammesso dallo stesso appellante, questi non ha formulato alcuna istanza istruttoria al fine di provare, in primo luogo, che in data 8.2.99, ore 12,50, egli stava percorrendo la SS18 per fare rientro nel suo domicilio di dopo aver CP_1 svolto la sua attività ambulatoriale in Amantea. Né ha chiesto di provare, come rilevato nella sentenza impugnata, che l'utilizzo del mezzo privato fosse necessitato e che il tragitto seguito era quello normalmente seguito dal luogo di lavoro all'abitazione e viceversa.
10) La conseguenza è che il ricorrente non ha fornito alcuna prova della natura di infortunio in itinere del sinistro dedotto in giudizio.
11) Ora, l'appellante sostiene che nel caso di specie le circostanze necessarie a qualificare il sinistro come infortunio in itinere costituissero fatti notori (cfr. primo motivo di appello), sicché non era necessario offrirne prova.
12) Tale argomentazione non è assolutamente condivisibile, dal momento che non si comprende su quali basi dovrebbero ritenersi fatti notori le menzionate circostanze necessarie a qualificare l'incidente stradale dell'8.2.99 come infortunio in itinere.
13) Tanto vale, in primo luogo, quanto al fatto che al momento del sinistro il ricorrente stesse effettivamente tornando presso il suo domicilio dopo aver svolto la sua attività lavorativa, risultando francamente apodittica l'affermazione secondo cui l'appellante “non avrebbe avuto alcun motivo di recarsi ad Amantea, se non per svolgere la propria attività lavorativa”.
14) Al riguardo, poi, si osserva che nell'atto di appello nemmeno si sostiene, come invece fatto in primo grado, che la natura di infortunio in itinere sarebbe stata ammessa dall'azienda convenuta con la comunicazione n° 119 del 17.2.99 a firma di un coordinatore sanitario della ex Controparte_2
di
[...] CP_2
15) Per mera completezza, comunque, si rileva che tale missiva non può in alcun modo costituire ammissione circa la natura di infortunio in itinere del sinistro occorso, trattandosi di mera CP_ comunicazione non proveniente dal legale rappresentante della ex As di , ma, al contrario, CP_2 a questi indirizzata, senza che risulti alcun riscontro da parte del legale rappresentante dell'ente.
16) Del resto, l'Asp ha documentato sin dal primo grado di giudizio, che la polizza assicurativa prevista dall'art. 29 Dpr 500/96 esisteva, sicché il fatto che il legale rappresentante non l'abbia mai attivata depone nel senso che l'azienda ha da sempre contestato la natura di infortunio in itinere del sinistro occorso al ricorrente con l'ulteriore conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare le circostanze sottese all'infortunio in itinere. Ciò che non è avvenuto.
17) Sotto altro profilo, la domanda giudiziale, come detto, risulta del tutto carente di allegazioni e richieste di prova anche circa il fatto che l'uso di un'autovettura privata fosse necessitato per raggiungere la sede di lavoro in Amantea dal domicilio del ricorrente sito in CP_1
18) Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere senz'altro confermata laddove il tribunale ha evidenziato la totale assenza di prova delle circostanze necessarie a qualificare il fatto come infortunio in itinere, dovendosi rilevare che, nel costituirsi in giudizio, l'Asp di Cosenza ha espressamente contestato tale natura, come implicitamente ammesso nello stesso atto di appello in cui, a più riprese, si evidenzia una mancata contestazione da parte dell'ente, ma riferita solo alla fase stragiudiziale.
19) È infondato anche il secondo motivo di appello.
20) È evidente che le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite non possono essere ravvisate nel fatto che, come sostenuto dall'appellante, l'ente non aveva, prima della costituzione in giudizio, mai contestato l'utilizzo del mezzo proprio, mentre l'applicazione dell'ordinario principio della soccombenza risulta oltremodo corretto nel caso di specie in quanto caratterizzato da una domanda giudiziale del tutto carente di allegazioni e prove nei termini anzidetti.
21) Ne consegue che anche le spese del presente grado di giudizio devono seguire la soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dallo stesso appellante (euro 740.674,76).
22) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di LA n° 404/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 13.078,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale