Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
NN. 1745/2017 e 1801/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente dott. MICHELE MAGLIULO Consigliere dott.ssa MONICA CACACE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritta ai numeri r.g. 1745/2017 e 1801/2017, avente ad l'ordinanza ex art. 702-ter emessa dal Tribunale di Napoli Nord, R.G. n. 7606/15 emessa in data 24.02.2017 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. PIGNATA GIACOMO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA XXIV MAGGIO N.2 C/O AVV. DOMENICO D'AMICO 82100
BENEVENTO presso il difensore avv. PIGNATA GIACOMO
APPELLANTI
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. CHIERCHIA GIUSEPPE presso il C.F._2
cui studio sono elettivamente domiciliati in VIA GIORGIO DE FALCO 54 80010
QUARTO
APPELLANTI INCIDENTALI
pagina 1 di 13
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_3 C.F._3
FOGGIA STEFANO e dell'avv. MADONNA IOLANDA ( C.F._4
VIA GIOTTO,13 CASERTA ed elettivamente domiciliato in VIA GIOTTO, 13
CASERTA presso il difensore avv. DI FOGGIA STEFANO
APPELLATO nonchè nato a [...] il [...], con C.F.: Controparte_4
, e residente in [...], ed ivi C.F._5
elettivamente dom.to in alla via Carlo Pisacane n. 1 presso lo studio dell'avv. Giacomo
Pignata
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ed con ricorso ex art. 702 bis depositato in data CP_1 Controparte_2
04.09.2015, adivano il Tribunale di Napoli Nord affinché volesse accertare chi tra la e si fosse Parte_1 Controparte_3
effettivamente appropriato delle somme da loro versate (pari, per ciascuno di essi, ad €
40.000,00) per l'acquisto di unità immobiliari che la suddetta cooperativa avrebbe dovuto realizzare, e per l'effetto «1) condannare i resistenti in solido tra loro ovvero ciascuno per la propria responsabilità - a titolo contrattuale e/o extracontrattuale e/o ex lege al pagamento in favore del sig. della somma di € 40.000,00, oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal pagamento fino al soddisfo;
ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che l'On.le Giudice adito riterrà congrua;
pagina 2 di 13 2) condannare, altresì, i resistenti in solido tra loro ovvero ciascuno per la propria responsabilità - a titolo contrattuale e/o extracontrattuale e/o ex lege al pagamento in favore del sig. della distinta somma di € 40.000,00, oltre interessi Controparte_2
legali e rivalutazione monetaria dal pagamento fino al soddisfo;
ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che l'On.le Giudice adito riterrà congrua».
Si costituiva in giudizio la dichiarando che Parte_1
«alcun rapporto è mai intercorso tra la e sigg. e Parte_2 CP_5
per l'acquisto di unità abitative, dacché la esponente disconosce ogni CP_6
documento prodotto dalla controparte che rechi il timbro della esponente società e la firma dell'eventuale sedicente Presidente/amministratore, ivi includendo la firma apposta in calce alle planimetrie con allegato piano finanziario» così come «disconosce
“le relative ricevute di quietanza”, laddove firmate dal sig. , il Controparte_3
quale non ha mai avuto alcun potere di rappresentanza della , né Parte_2
alcuna procura all'incasso di somme, in tal senso le medesime non potranno assumere alcun valore». Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva assumendo di aver incassato le somme versate dai Controparte_3
ricorrenti ma in nome e per conto della società cooperativa onde chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e contestualmente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa proprio dell'Ing. residente in [...], Controparte_4
autorizzazione che veniva concessa.
Si costituiva in giudizio , anch'egli con il ministero dell'avv. Controparte_4
Pignata Giacomo, difensore anche della Cooperativa, deducendo che «la circostanza che il sig. Dr. all'epoca dei fatti di giudizio collaborasse con Controparte_3
l'esponente, non implica che il medesimo avesse l'obbligo e/o la facoltà di rilasciare quietanze a suo nome dopo aver incassato somme da terzi acquirenti». Chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dal con vittoria di spese. CP_3
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: “a) dichiara la contumacia della convenuta e Controparte_7
pagina 3 di 13 del terzo chiamato in causa;
b) visto l'art. 702 ter comma 5 Controparte_4
c.p.c. accoglie la domanda di restituzione di indebito avanzata da ed CP_1
nei confronti della e per Controparte_2 Controparte_7
l'effetto condanna quest'ultima al pagamento in favore di della somma CP_1
di euro 40.000 oltre interessi al tasso legale dal 19/9/2015 fino al soddisfo ed in favore di della somma di euro 40.000 oltre interessi al tasso legale dal Controparte_2
19/9/2015 fino al soddisfo;
c) visti gli artt. 702 ter ult. comma e 91 comma 1 c.p.c. condanna la al rimborso in favore dell'avv. Controparte_7
Giuseppe Chierchia delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.674 , di cui euro 7.254 per compensi ed euro 420 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
d) visto l'art. 702 ter comma 5 c.p.c. rigetta la domanda di restituzione avanzata da
[...]
ed nei confronti di e) visti gli artt. 702 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ter ult. comma e 91 comma 1 c.p.c. condanna ed in CP_1 Controparte_2
solido tra loro, al rimborso in favore degli avv.ti Stefano Di Foggia e Iolanda Madonna quali distrattari delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.254 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
f) nulla per le spese in ordine alla chiamata in causa del terzo da parte di Controparte_4 Controparte_3
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la Controparte_7
e chiedeva così provvedere: “in via preliminare disporre la riunione del giudizio di appello principale RG.1801/2017 con quello incidentale promosso da e CP_1
con RG. 1745/2017 per connessione oggettiva e soggettiva;
Controparte_2
sospendere la efficacia esecutiva della ordinanza impugnata ex art. 283 cpc ricorrendone i presupposti;
in via principale rigettare l'appello incidentale non risultando provata la domanda attrice;
accogliere integralmente l'appello principale della dichiarare in ogni caso la sciolta da ogni obbligo di restituzione CP_7 CP_7
somme verso i sigg. e dichiarare che il sig. CP_1 Controparte_2 CP_3
pagina 4 di 13 è l'unico soggetto obbligato alla eventuale restituzione delle somme, avendone espressamente dichiarato la riscossione;
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario”.
Proponevano, altresì, appello incidentale ed avverso la CP_1 Controparte_2
medesima pronuncia del Tribunale di Napoli Nord nella parte in cui, pur avendo disposto l'accoglimento della loro domanda nei confronti della li aveva CP_7
condannati alla rifusione delle spese in favore del nei cui confronti la Controparte_3
domanda era stata respinta. Chiedevano così provvedere: “A) In via preliminare: 1.
Accogliere l'antescritta richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata per i motivi esposti al n. I della parte motiva del presente atto;
B) Nel merito alternativamente:
2. confermare l'ordinanza di prime cure di condanna della
[...]
alla restituzione delle somme indebitamente ricevute con Controparte_7
riforma degli esclusivi capi relativi alle condanne delle parti soccombenti alle spese;
ovvero nell'ipotesi di accoglimento dell'appello principale proposto dalla
[...]
accertare che il dottore Commercialista Controparte_7 Controparte_3
ha ricevuto indebitamente le somme corrisposte dai comparenti e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento in favore del sig. della somma CP_1
di € 40.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal pagamento fino al soddisfo;
ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che l'On.le Giudice adito riterrà congrua;
nonché al pagamento in favore del sig. della Controparte_2
distinta somma di € 40.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal pagamento fino al soddisfo;
ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che
l'On.le Giudice adito riterrà congrua;
C) In ogni caso:
3. porre tutte le spese dell'intero giudizio, comprensive quelle di primo grado, a carico della parte che verrà accertata essersi appropriata delle somme indebitamente versate dagli odierni comparenti e che in mala fede ne rifiuta la restituzione.
4. con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfetario del 15% ex L. Prof.le, C.P.A. ed I.V.A, di entrambi i gradi del giudizio”.
pagina 5 di 13 Disposta la riunione dei due giudizi di gravame così incardinati, acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento in data 11.07.2017 questa Corte rigettava le istanze di inibitoria formulate dall'appellante principale e da quello incidentale. Precisate le conclusioni come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello principale la chiede la riforma della Controparte_7
pronuncia del Tribunale di Napoli Nord per i seguenti motivi:
1. Validità della costituzione in giudizio della 2. Mancato incasso delle somme ed inesistenza CP_7
della prova contraria;
3. Inesistenza dell'adiectus solutionis causa.
Preliminarmente, quanto al primo motivo, rileva la Corte che con l'ordinanza decisoria oggetto di gravame il Tribunale di Napoli Nord ha erroneamente dichiarato la contumacia della (e di ), Controparte_7 Controparte_4
entrambi ritualmente costituiti in primo grado (cfr.: comparse di costituzione in atti).
Il secondo e terzo motivo di gravame sono fondati.
Ed invero, in punto di fatto, come è pacifico tra le parti in causa, agli inizi dell'anno
2006 nella asserita qualità di rappresentante della Controparte_3 [...]
, proponeva a e l'acquisto di due Controparte_7 CP_1 Controparte_2
unità abitative cadauno (in particolare a veniva proposto l'acquisto di CP_1
due unità abitative da costruirsi al prezzo di € 120.000,00 c.a. per un totale complessivo di € 240.000,00 site in Lusciano (CE) con proposta di acquisto cui risulta allegata planimetria e piano finanziario;
ad veniva proposto l'acquisto di due Controparte_2
unità abitative da costruirsi al prezzo di € 120.000,00 c.a. per un totale complessivo di €
240.000,00 site in Lusciano (CE) con proposta di acquisto cui risulta allegata planimetria e piano finanziario). in data 16.02.2006, provvedeva a CP_1
corrispondere quale quota di acquisto terreno la somma di € 40.000,00 nelle mani di
[...]
il quale rilasciava quietanza. in data 16.02.2006 CP_3 Controparte_2 pagina 6 di 13 provvedeva a corrispondere per il proprio distinto acquisto la somma di € 40.000,00 nelle mani di il quale rilasciava quietanza (cfr.: documentazione Controparte_3
allegata agli atti).
E' del pari incontestato che alcuna opera edilizia veniva realizzata nell'interesse dei due ricorrenti dalla Con lettera del 30.08.2013, poi, Controparte_7 CP_1
dichiarava di voler recedere dalla richiedendo Parte_3
contestualmente la restituzione della somma di € 40.000,00 corrisposta nelle mani di
[...]
Con lettera datata 30.08.2013, dichiarava di voler CP_3 Controparte_2
recedere dalla richiedendo contestualmente la Controparte_7
restituzione della somma di € 40.000,00 da lui corrisposta nelle mani di CP_3
Ancora, dalla documentazione in atti si evince che, a fronte di tali lettere di
[...]
recesso, con racc. a/r datata 19.09.2013 la , in Controparte_7
persona del Presidente , dichiarava a di «non avere mai Controparte_8 CP_1
richiesto e/o ricevuto la somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00) dal sig.
[...]
il quale risulta sconosciuto alla stessa», mentre nessuna risposta CP_1 CP_7
perveniva ad I ricorrenti, successivamente, con racc.te a/r datate Controparte_2
24.04.2015 indirizzate sia alla sia a chiedevano CP_7 Controparte_3
nuovamente la restituzione delle somme corrisposte nonché invitavano le parti ad addivenire ad un accordo di negoziazione assistita ma dalla
[...]
non perveniva alcuna risposta. in particolare, Controparte_7 Controparte_3
con racc. a/r del 19.05.2015 dichiarava che «all'epoca dei fatti collaborava con l'Ing.
cui facevano capo diverse società, tra le quali anche la società Controparte_4
la quietanza di pagamento è stata sottoscritta per conto della detta Parte_2
Cooperativa non essendo intercorso alcun rapporto a titolo personale tra il Sig.
[...]
ed il Sig. pertanto, eventuali richieste dovranno essere avanzate CP_3 CP_1
solo ed esclusivamente nei confronti della nelle cui casse sono Controparte_7
confluite le somme versate». La medesima risposta perveniva ad da Controparte_2 [...]
CP_3
pagina 7 di 13 Orbene, ritiene la Corte che non può essere condiviso l'assunto del Tribunale che ha accolto la domanda nei confronti della sola società cooperativa ritenendo che:
“…accanto alla firma degli attori, apposta sotto la dicitura “Il socio”, è presente la sottoscrizione del , apposta sotto la dicitura “Per il presidente”, con il timbro CP_3
della che, come è evidente dalla lettura delle visure Controparte_7
camerali della società, il non rivestiva la carica di amministratore o CP_3
rappresentante della che tuttavia dalle due quietanze allegate dagli attori CP_7
risulta che fu lui a ricevere il denaro necessario per la sottoscrizione delle quote sociali della e quindi per l'acquisto del terreno su cui la società avrebbe dovuto CP_7
edificare; che allo stato degli atti deve ritenersi che il rivestisse la qualifica di CP_3
adiectus solutionis causa ex art. 1188 c.c., incaricato dalla della ricezione CP_7
materiale delle somme versate dai soci, come è dimostrato dall'utilizzo del relativo timbro sociale;
che quindi le somme versate dagli attori entrarono nella disponibilità della e non del dunque è la che deve restituire a CP_7 Parte_4 CP_7
ciascuno degli attori la somma di euro 40.000; che il era solo un incaricato CP_3
della ricezione delle somme versate dagli aspiranti soci e quindi nulla deve restituire…;
Orbene, se è provato documentalmente che i ricorrenti in primo grado hanno effettivamente versato nelle mani del ciascuno la somma di € 40.000,00 (fatto CP_3
non contestato dal con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado), CP_3
quest'ultimo non ha dimostrato di aver ricevuto detto importo nella qualità e per conto della ma soprattutto non ha dimostrato di aver versato detti importi nelle casse CP_7
della Al contrario nella memoria difensiva e di costituzione con istanza di CP_7
chiamata in causa del terzo (depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli
Nord in data 14.03.2016), sul punto si legge “a tal uopo, con riguardo alle circostanze che hanno connotato il versamento delle somme da parte degli odierni attori, il dott.
[...]
ben ricorda che i sigg.ri e hanno CP_3 CP_1 Controparte_2
versato le somme di € 40.000,00 ciascuno, in denaro contante, alla presenza dell'arch.
e del sign. , presso la sede legale degli uffici Persona_1 Persona_2
pagina 8 di 13 dell'ing. ”, ma la prova per testi non veniva ammessa sul fatto Controparte_4
che le somme venivano effettivamente incassate dall CP_4
In sede di costituzione nel presente grado di giudizio, poi, la difesa del reitera CP_3
la richiesta di ammissione della prova testimoniale così come articolata in primo grado ma tale istanza istruttoria è evidentemente inammissibile. Ed infatti, anche con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.06.2017, la difesa di CP_3
chiede, tra l'altro, di essere abilitata a provare che gli attori “hanno versato le
[...]
somme di euro 40.000,00 ciascuno, in denaro contante, alla presenza dell'arch.
[...]
e del sig. , presso la sede legale della Cooperativa, in Persona_1 Persona_2
Aversa alla Via Fortunato n 13, ubicata presso la sede degli uffici dell'ing.
[...]
” e che “le somme quietanzate dal dott. , oggetto della Controparte_4 CP_3
presente controversia, sono confluite nelle casse della o nelle Controparte_7
casse personali dell'ing. , che ha materialmente ricevuto le Controparte_4
dette somme…”. Ritiene in proposito la Corte che la prova così come articolata non è ammissibile ed è comunque generica, non contenendo alcuna specificazione circa i tempi e le modalità del preteso versamento delle somme versate in contanti da ed CP_1
nelle mani del alla Non risulta specificato, poi, se i locali CP_2 CP_3 CP_7
avessero delle insegne e/o degli ulteriori elementi idonei a creare nei terzi l'affidamento nel fatto che si trattasse della sede legale della società cooperativa. Anzi, da quanto dedotto dalla difesa del sembrerebbe trattarsi dello studio privato di un CP_3
professionista (l'ing. . Ancora, nell'articolare la prova testimoniale, la difesa del CP_4
assume che le somme venivano versate in contanti da ed CP_3 CP_1
alla presenza di e , ma i suddetti Controparte_9 Persona_1 Persona_2
soggetti non sono indicati come testi (cfr.: comparsa di costituzione e risposta con articolata prova testimoniale e lista testi in cui sono indicati ben sei nominativi di altri soggetti).
Da ultimo, si osserva che nella difesa della parte appellata non è dedotto, né si può desumere dalla documentazione in atti, in quanto equivoci, quando e con quali modalità
pagina 9 di 13 vi sarebbe stato questo ulteriore passaggio di denaro (dal alla CP_3 CP_7
ovvero all . Né, contrariamente da quanto sostenuto in primo grado, può ritenersi CP_4
che l'utilizzo del timbro della di per sé sia idoneo a dimostrare che l'incasso CP_7
delle somme operato dal (in contanti) sia avvenuto in nome e per conto della CP_3
medesima trattandosi di strumento (il timbro) facilmente riproducibile e che CP_7
comunque il avrebbe potuto utilizzare senza alcuna autorizzazione o CP_3
disposizione della società.
In accoglimento dell'appello principale, dunque, la pronuncia di primo grado deve essere riformata poiché la domanda proposta dagli attori in primo grado deve essere rigettata nei confronti della e deve essere accolta nei Controparte_7
confronti del CP_3
Quanto all'appello proposto da ed nella parte in cui gli CP_1 Controparte_2
stessi ne assumono l'erroneità per la loro “ingiusta e/o illegittima condanna degli odierni comparenti alle spese di lite del giudizio di primo grado nei confronti del dott.
, l'accoglimento dell'appello proposto dalla Controparte_3 CP_7
relativamente all'an debeatur impone una diversa regolamentazione delle spese di lite, cui di seguito si provvede.
Occorre, invece, esaminare il motivo di gravame dagli stessi proposto in relazione alla medesima pronuncia nella parte in cui ha statuito correttamente che «sulla somma da restituire sono dovuti anche gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c.» ma ne ha statuito la decorrenza come segue: «detti accessori del credito, in virtù dell'art.
2033 c.c., dato che la buona fede di chi ha ricevuto l'indebito ai sensi dell'art. 1147 comma 3 c.c. si presume, sono dovuti con decorrenza dalla notifica della domanda, perfezionatasi il 19/9/2015 , e non dalla data del pagamento».
Invero, nell'ipotesi di nullità di un contratto si configura un indebito oggettivo, con la conseguenza che qualora l'NS sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire è tenuto al pagamento degli interessi dal giorno in cui l'ha ricevuta.
Nel caso di specie sussiste la nullità del pagamento effettuato dagli istanti in prime cure pagina 10 di 13 per difetto di causa, essendo pacifico tra le parti che gli stessi non sono mai stati soci della cooperativa e che il pagamento ricevuto dal era privo di causa. CP_7 CP_3
Orbene, in un contesto di evidente consapevolezza da parte dell'NS ( CP_3
, deve farsi applicazione del principio secondo cui “In materia di indebito
[...]
oggettivo, la buona fede dell'NS, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art.
1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'NS, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo” (cfr.: Cass. Ord. n
12362 del 07.05.2024; Cass. n 3912/2018). Come risulta evidente dalla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, dunque, il aveva la assoluta consapevolezza di non aver CP_3
il diritto di conseguire il pagamento in contanti della somma di € 40.000,00 versata sia da che da nelle sue mani. Anzi, sia in primo grado che CP_1 Controparte_2
in sede di gravame lo stesso ha genericamente dedotto che tale modalità operativa era da lui posta in essere per varie operazioni commerciali ed ha altrettanto genericamente chiesto di provare un assunto pagamento degli importi da lui certamente ricevuti in favore di ovvero nelle casse della Controparte_4 Parte_5
senza null'altro specificare quanto ai termini ed alle modalità di versamento, palesando al contrario una mala fede nella gestione del rapporto commerciale intrattenuto con gli attori.
Tanto premesso, in riforma dell'impugnata pronuncia, il pagamento degli interessi dovuto dal nella misura legale sulle suddette somme deve avvenire a far data CP_3
dal pagamento dallo stesso ricevuto (ovvero a far data dal 16.02.2006), e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del doppio grado del giudizio, ex art 91 cpc, seguono la soccombenza ed alla pagina 11 di 13 relativa liquidazione si provvede in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre 2022) secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez.
Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007, n. 19014), aumentato del
10% ex art 4 co 2 DM n 55/2014 in considerazione della pluralità di parti rappresentate per quanto riguarda ed con distrazione in favore degli CP_1 Controparte_2
avvocati Chierchia Giuseppe e Pignata Giacomo che hanno reso la dichiarazione di cui all'art.93 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Settima, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_6
legale rapp.te pro tempore, avverso l'ordinanza numero di repertorio 1013/2017 ex art
702 ter cpc n 7605/2015 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 23.02.2017 nella procedura nrg 7606/2015, nonché sull'appello proposto da ed CP_1 [...]
, così provvede: CP_2
a) Accoglie l'appello proposto dalla e l'appello proposto da CP_7 CP_1
ed e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia, revoca la Controparte_2
dichiarazione di contumacia della e di Parte_6 [...]
, e condanna al pagamento in favore di Controparte_4 Controparte_3 [...]
ed della somma (per ognuno di essi) di € 40.000,00 oltre CP_1 Controparte_2
interessi legali a far data dal 16.02.2006 e fino al soddisfo;
b) Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio Controparte_3
in favore di ed che liquida, con la maggiorazione per CP_1 Controparte_2
la difesa di due soggetti ex art 4 co 2 del DM 55/2014, quanto al primo grado, in €
5.700,00 per compensi ed € 420,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e, quanto al secondo grado, in € 4.800,00 per compensi ed €
pagina 12 di 13 830,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali da distrarsi in favore dell'avv. Chierchia Giuseppe;
c) Condanna ed alla rifusione delle spese del doppio CP_1 Controparte_2
grado del giudizio in favore della che liquida, quanto al primo grado, in € Parte_5
4.900,00 per compensi ed € 130,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e, quanto al secondo grado, in € 4.500,00 per compensi ed €
830,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali da distrarsi in favore dell'avv. Pignata Giacomo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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