Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Sciarrone
e
(c.f. , nata a [...] il [...]), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Simonetta
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Cont Con ricorso depositato in data 13/03/2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/07/2011 a PO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1, part I serie A anno
2011) e che dall'unione sono nati i figli (10/09/2007) e (3/10/2009), CP_1 Per_1 hanno riferito che con provvedimento del 3/04/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in PO (RC) alla via Pittore Cannata n. 2, condotta in locazione, viene definitivamente assegnata alla sig.ra che ha Controparte_1 mantenuto il godimento esclusivo dell'immobile e la titolarità esclusiva del contratto con obbligo di volturarne le utenze a suo nome, per come concordato già
1
2. I beni mobili, acquistati durante il matrimonio, rimarranno presso la casa coniugale;
3. I figli e entrambi minorenni, verranno affidati in via CP_1 Per_1 congiunta e condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre che, come detto, continuerà ad abitare nella casa coniugale. I genitori, ad ogni modo, si assumeranno uguali responsabilità nello svolgimento del programma educativo della prole;
4. I coniugi collaboreranno reciprocamente per il benessere dei figli e si consulteranno per tutte le questioni di rilevante importanza per l'educazione, lo studio e la salute degli stessi;
5. Il padre, a seconda della sua disponibilità temporale e lavorativa, avrà diritto di vedere i figli e tenerli con sé in ogni momento della giornata compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ludici e ricreativi in genere degli stessi, avvisando preventivamente la madre che avrà cura di agevolare gli incontri. Il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, prendendoli presso l'abitazione della madre, ove li riaccompagnerà. Durante le ferie estive il padre potrà tenerli con sé per 30 giorni di vacanza, in periodo da concordarsi con la sig.ra Le Controparte_1 festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e natalizie (dal 24 dicembre al 1° gennaio), quelle scolastiche solenni, il giorno del compleanno di e CP_1
verrà trascorso dai genitori con i figli applicando il principio Per_1 dell'alternanza. Sono salve le diverse facoltà che i genitori vorranno, di volta in volta, adottare concordemente, fermo restando che, per quanto possibile, verrà considerata e rispettata la volontà dei minori ed anche i loro futuri impegni scolastici, extra scolastici, religiosi, sportivi e ricreativi. In ogni caso, la sig.ra
[...] si impegna a garantire la facoltà di visita da parte della nonna CP_1 paterna.
6. Il sig. , entro il 24 di ogni mese, continuerà a versare per come Parte_1 concordato in sede di separazione consensuale, alla sig.ra Controparte_1
l'importo complessivo di € 400,00/Quattrocento/00 (ovvero 200,00/Duecento/00 per ogni figlio), quale contributo per il mantenimento dei minori, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il già menzionato contributo verrà corrisposto dal padre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e CP_1 Per_1
2 7. A partire dal raggiungimento della maggiore età, l'assegno di mantenimento a carico del sig. , entro la stessa cadenza temporale, sarà versato Parte_1 direttamente a ciascun figlio;
8. I coniugi si obbligano a concorrere in misura pari al 50% ciascuno, alle spese straordinarie preventivamente concordate tra i ricorrenti ed effettivamente documentate (a titolo esemplificativo le spese sanitarie, sportive, scolastiche, ludiche e ricreative in genere) anche successivamente al raggiungimento della maggiore età di ciascun figlio e fino a quando non sarà raggiunta l'indipendenza economica dei medesimi;
9. Per ciò che concerne l'assegno unico universale INPS per i figli, i coniugi concordano che ciascuno di loro sin dal mese successivo alla presentazione del ricorso di divorzio, ha diritto di chiedere direttamente all'INPS la percezione del
50% dell'assegno unico universale per ciascun figlio. Nelle more e fino a quando il sig. non presenterà domanda in tal senso, l'assegno unico Parte_1 universale INPS continuerà ad essere percepito per intero e per entrambi i figli dalla sig.ra la quale dovrà versare mensilmente al sig. Controparte_1
il 50% dell'importo percepito. Quest'ultimo, a sua volta, lo Parte_1 verserà mensilmente sul libretto bancario dei figli ovvero:
- Libretto di deposito nominativo ordinario intestato a Controparte_2 emesso a PO da in data 06/102021 filiale Controparte_3
/categoria/n. rapporto 66077/1400/00000086;
- Libretto di deposito nominativo ordinario intestato a CP_4 emesso a PO da in data 06/102021 filiale Controparte_3
/categoria/n. rapporto 66077/1400/00000087; Cont Resta salva la facoltà del sig. di pretendere dalla sig.ra il Parte_1 pagamento delle somme pari al 50% di sua spettanza, a titolo di assegno unico universale INPS, per tutto il periodo in cui quest'ultima lo ha percepito in modo esclusivo ovvero a partire da Luglio 2024 e fino a quanto lo percepirà in via Cont esclusiva, qualora la si rendesse inadempiente rispetto agli accordi intervenuti in sede di divorzio tra i coniugi per ciò che concerne la percezione dell'assegno unico universale INPS;
10. A partire dal raggiungimento della maggiore età di ciascun figlio, l'assegno unico universale INPS, sia se percepito in via esclusiva da uno dei coniugi o in misura pari al 50% ciascuno, sarà versato da entrambi i genitori o da quello che lo percepisce al 100 % in via esclusiva, direttamente al figlio divenuto maggiorenne e per la quota parte spettante al medesimo;
11. Le future scelte universitarie dei figli avranno luogo secondo le loro inclinazioni naturali ed aspettative di vita, di studio e di lavoro. Tuttavia, le eventuali e
3 conseguenti spese per il mantenimento ordinario e straordinario fuori sede, dovranno essere preventivamente concordate dai genitori, compatibilmente con le loro sostanze economiche e tenuto già conto degli oneri economici derivanti dalle presenti condizioni di divorzio e comunque ripartite in misura pari al 50% ciascuno (a titolo esemplificativo e non esaustivo, vitto, alloggio, tasse universitarie, trasferimenti, libri di testo ecc.);
12. I coniugi si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non pretendere il mantenimento l'una dall'altro e viceversa;
13. Nell'eventualità in cui la sig.ra dovesse, per qualsiasi Controparte_1 ragione, manifestare l'esigenza di spostare la propria residenza in un Comune diverso da quello di PO, ove si trova anche la casa coniugale, si conviene che il contributo di cui al punto 6) sarà proporzionalmente ridotto in ragione delle spese che il sig. si troverà costretto a sostenere per esercitare i Parte_1 diritti previsti al punto 5;
14. Il sig. , proprietario esclusivo del bene immobile sito in Parte_1
PO Via Croce, 19, sul quale grava mutuo ipotecario n. 048201700001157
INPS, si obbliga entro 6 mesi dall'estinzione del mutuo e fatta salva la facoltà di riservarsi il diritto di usufrutto sul bene immobile, a donarlo alla figlia , Per_1 salva diversa volontà concorde dei figli;
15. La sig.ra con riferimento alla scrittura privata sottoscritta a Controparte_1
PO (RC) in data 29 maggio 2023 con il sig. , Parte_1 successivamente alla separazione consensuale, nella quale si dava atto di aver concesso un prestito non oneroso al coniuge di € 5.500,00
(Cinquemilacinquecento/00) mediante consegna di assegno circolare intestato a Te
di e per il quale il sig. si era obbligato alla CP_5 Pt_1 restituzione, senza spese ed interessi entro il 30 agosto 2023, riconosce che il coniuge ha già corrisposto € 4.000,00 (Quattromila/00) con Parte_1 bonifici mentre per la parte residua di € 1.500,00 (millecinquecento/00) presta il consenso affinché la somma anzidetta, con pieno effetto liberatorio per il sig. da ogni obbligazione di carattere pecuniario ed a totale estinzione del Pt_1 debito, sia versata in favore dei figli (€ 750,00 settecentocinquanta/00 per ciascuno) mediante accredito sul libretto bancario suddetto, stabilendo quale termine ultimo per l'adempimento entro la fine del mese successivo all'omologa delle condizioni di divorzio. A pagamento avvenuto, il sig. si obbliga a Pt_1 rendicontare al coniuge l'operazione contabile. Con la sottoscrizione del presente ricorso la sig.ra rilascia quietanza liberatoria e dichiara di Controparte_1 non aver null'altro a pretendere nei confronti del coniuge , per Parte_1 le causali ed in ragione della suddetta scrittura privata. Resta salva la facoltà della
4 Cont di pretendere il pagamento della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) nei confronti del sig. per l'ipotesi in cui il medesimo si renderà Pt_1 inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento;
16. I coniugi danno atto di avere già regolato e definito i propri rapporti patrimoniali e di aver risolto ogni rapporto economico tra di loro, senza perciò aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo ovviamente quanto in precedenza concordato;
17. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio nonché per i documenti anche d'identità per se stessi e per i figli minori;
18. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare indirizzi e recapiti telefonici ogni qualvolta intendano intraprendere viaggi e/o spostamenti portando con sé uno o più figli minori e, salvo, in ogni caso, diversi e migliori accordi tra gli stessi.
19. I coniugi con l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni suddette e riconoscendosi i diritti di cui sopra, dichiarano di aver definitivamente regolamentato tutte le questioni economiche e patrimoniali tra loro in essere alla data del deposito del presente ricorso e di non aver null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altro.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
17/07/2011 a PO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1, part I serie A anno 2011) e che dall'unione sono nati i figli (10/09/2007) CP_1
e (3/10/2009), hanno riferito che con provvedimento del 3/04/2023 il Per_1
Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
5 In ordine alle condizioni dello scioglimento del matrimonio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 17/07/2011 a PO Parte_1 Controparte_1
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1, part I serie A anno 2011) alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in PO (RC) alla via Pittore Cannata n. 2, condotta in locazione, viene definitivamente assegnata alla sig.ra che ha Controparte_1 mantenuto il godimento esclusivo dell'immobile e la titolarità esclusiva del contratto con obbligo di volturarne le utenze a suo nome, per come concordato già in sede di separazione consensuale, atteso che il sig. da allora Parte_1 si è allontanato dalla casa coniugale per trasferirsi in altra abitazione;
2) I beni mobili, acquistati durante il matrimonio, rimarranno presso la casa coniugale;
3) I figli e entrambi minorenni, verranno affidati in via CP_1 Per_1 congiunta e condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre che, come detto, continuerà ad abitare nella casa coniugale. I genitori, ad ogni modo, si assumeranno uguali responsabilità nello svolgimento del programma educativo della prole;
4) I coniugi collaboreranno reciprocamente per il benessere dei figli e si consulteranno per tutte le questioni di rilevante importanza per l'educazione, lo studio e la salute degli stessi;
5) Il padre, a seconda della sua disponibilità temporale e lavorativa, avrà diritto di vedere i figli e tenerli con sé in ogni momento della giornata compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ludici e ricreativi in genere degli stessi, avvisando preventivamente la madre che avrà cura di agevolare gli incontri. Il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, prendendoli presso l'abitazione della madre, ove li riaccompagnerà. Durante le ferie estive il padre potrà tenerli con sé per 30 giorni di vacanza, in periodo da concordarsi con la sig.ra Le Controparte_1 festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e natalizie (dal 24 dicembre al 1° gennaio), quelle scolastiche solenni, il giorno del compleanno di e CP_1
6 verrà trascorso dai genitori con i figli applicando il principio Per_1 dell'alternanza. Sono salve le diverse facoltà che i genitori vorranno, di volta in volta, adottare concordemente, fermo restando che, per quanto possibile, verrà considerata e rispettata la volontà dei minori ed anche i loro futuri impegni scolastici, extra scolastici, religiosi, sportivi e ricreativi. In ogni caso, la sig.ra
[...] si impegna a garantire la facoltà di visita da parte della nonna CP_1 paterna.
6) Il sig. , entro il 24 di ogni mese, continuerà a versare per come Parte_1 concordato in sede di separazione consensuale, alla sig.ra Controparte_1
l'importo complessivo di € 400,00/Quattrocento/00 (ovvero 200,00/Duecento/00 per ogni figlio), quale contributo per il mantenimento dei minori, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il già menzionato contributo verrà corrisposto dal padre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e CP_1 Per_1
7) A partire dal raggiungimento della maggiore età, l'assegno di mantenimento a carico del sig. , entro la stessa cadenza temporale, sarà versato Parte_1 direttamente a ciascun figlio;
8) I coniugi si obbligano a concorrere in misura pari al 50% ciascuno, alle spese straordinarie preventivamente concordate tra i ricorrenti ed effettivamente documentate (a titolo esemplificativo le spese sanitarie, sportive, scolastiche, ludiche e ricreative in genere) anche successivamente al raggiungimento della maggiore età di ciascun figlio e fino a quando non sarà raggiunta l'indipendenza economica dei medesimi;
9) Per ciò che concerne l'assegno unico universale INPS per i figli, i coniugi concordano che ciascuno di loro sin dal mese successivo alla presentazione del ricorso di divorzio, ha diritto di chiedere direttamente all'INPS la percezione del
50% dell'assegno unico universale per ciascun figlio. Nelle more e fino a quando il sig. non presenterà domanda in tal senso, l'assegno unico Parte_1 universale INPS continuerà ad essere percepito per intero e per entrambi i figli dalla sig.ra la quale dovrà versare mensilmente al sig. Controparte_1
il 50% dell'importo percepito. Quest'ultimo, a sua volta, lo Parte_1 verserà mensilmente sul libretto bancario dei figli ovvero:
- libretto di deposito nominativo ordinario intestato a emesso a Controparte_2
PO da in data 06/102021 filiale /categoria/n. Controparte_3 rapporto 66077/1400/00000086;
- libretto di deposito nominativo ordinario intestato a emesso a CP_4
PO da in data 06/102021 filiale /categoria/n. Controparte_3 rapporto 66077/1400/00000087;
7 Cont Resta salva la facoltà del sig. di pretendere dalla sig.ra il Parte_1 pagamento delle somme pari al 50% di sua spettanza, a titolo di assegno unico universale INPS, per tutto il periodo in cui quest'ultima lo ha percepito in modo esclusivo ovvero a partire da Luglio 2024 e fino a quanto lo percepirà in via Cont esclusiva, qualora la si rendesse inadempiente rispetto agli accordi intervenuti in sede di divorzio tra i coniugi per ciò che concerne la percezione dell'assegno unico universale INPS;
10) A partire dal raggiungimento della maggiore età di ciascun figlio, l'assegno unico universale INPS, sia se percepito in via esclusiva da uno dei coniugi o in misura pari al 50% ciascuno, sarà versato da entrambi i genitori o da quello che lo percepisce al 100 % in via esclusiva, direttamente al figlio divenuto maggiorenne e per la quota parte spettante al medesimo;
11) Le future scelte universitarie dei figli avranno luogo secondo le loro inclinazioni naturali ed aspettative di vita, di studio e di lavoro. Tuttavia, le eventuali e conseguenti spese per il mantenimento ordinario e straordinario fuori sede, dovranno essere preventivamente concordate dai genitori, compatibilmente con le loro sostanze economiche e tenuto già conto degli oneri economici derivanti dalle presenti condizioni di divorzio e comunque ripartite in misura pari al 50% ciascuno (a titolo esemplificativo e non esaustivo, vitto, alloggio, tasse universitarie, trasferimenti, libri di testo ecc.);
12) I coniugi si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non pretendere il mantenimento l'una dall'altro e viceversa;
13) Nell'eventualità in cui la sig.ra dovesse, per qualsiasi Controparte_1 ragione, manifestare l'esigenza di spostare la propria residenza in un Comune diverso da quello di PO, ove si trova anche la casa coniugale, si conviene che il contributo di cui al punto 6) sarà proporzionalmente ridotto in ragione delle spese che il sig. si troverà costretto a sostenere per esercitare i Parte_1 diritti previsti al punto 5;
14) Il sig. , proprietario esclusivo del bene immobile sito in Parte_1
PO Via Croce, 19, sul quale grava mutuo ipotecario n. 048201700001157
INPS, si obbliga entro 6 mesi dall'estinzione del mutuo e fatta salva la facoltà di riservarsi il diritto di usufrutto sul bene immobile, a donarlo alla figlia , Per_1 salva diversa volontà concorde dei figli;
15) La sig.ra con riferimento alla scrittura privata sottoscritta a Controparte_1
PO (RC) in data 29 maggio 2023 con il sig. , Parte_1 successivamente alla separazione consensuale, nella quale si dava atto di aver concesso un prestito non oneroso al coniuge di € 5.500,00
(Cinquemilacinquecento/00) mediante consegna di assegno circolare intestato a
8 Te
di e per il quale il sig. si era obbligato alla CP_5 Pt_1 restituzione, senza spese ed interessi entro il 30 agosto 2023, riconosce che il coniuge ha già corrisposto € 4.000,00 (Quattromila/00) con Parte_1 bonifici mentre per la parte residua di € 1.500,00 (millecinquecento/00) presta il consenso affinché la somma anzidetta, con pieno effetto liberatorio per il sig. da ogni obbligazione di carattere pecuniario ed a totale estinzione del Pt_1 debito, sia versata in favore dei figli (€ 750,00 settecentocinquanta/00 per ciascuno) mediante accredito sul libretto bancario suddetto, stabilendo quale termine ultimo per l'adempimento entro la fine del mese successivo all'omologa delle condizioni di divorzio. A pagamento avvenuto, il sig. si obbliga a Pt_1 rendicontare al coniuge l'operazione contabile. Con la sottoscrizione del presente ricorso la sig.ra rilascia quietanza liberatoria e dichiara di Controparte_1 non aver null'altro a pretendere nei confronti del coniuge , per Parte_1 le causali ed in ragione della suddetta scrittura privata. Resta salva la facoltà della Cont di pretendere il pagamento della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) nei confronti del sig. per l'ipotesi in cui il medesimo si renderà Pt_1 inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento;
16) I coniugi danno atto di avere già regolato e definito i propri rapporti patrimoniali e di aver risolto ogni rapporto economico tra di loro, senza perciò aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo ovviamente quanto in precedenza concordato;
17) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio nonché per i documenti anche d'identità per se stessi e per i figli minori;
18) I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare indirizzi e recapiti telefonici ogni qualvolta intendano intraprendere viaggi e/o spostamenti portando con sé uno o più figli minori e, salvo, in ogni caso, diversi e migliori accordi tra gli stessi.
19) I coniugi con l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni suddette e riconoscendosi i diritti di cui sopra, dichiarano di aver definitivamente regolamentato tutte le questioni economiche e patrimoniali tra loro in essere alla data del deposito del presente ricorso e di non aver null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altro.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
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