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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/01/2024, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Perugia, composta dai Sigg.ri
Magistrati
Dott. Claudia MATTEINI Presidente
Dott. Simone SALCERINI Consigliere
Dott. Paola de LISIO Consigliere rel.
sulle conclusioni agli atti, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 239/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.Carmela Grillo presso il cui Parte_1 studio in Perugia, via E. Toti 32 è elettivamente domiciliato come da procura allegata all'atto di appello
-APPELLANTE -
Contro
Controparte_1
in persona
[...] del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede in
Perugia, Via degli Offici 14, ope legis domicilia
- APPELLATO -
Oggetto: impugnazione ex art. 35 D. Lgs 25/2008.
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'atto di citazione in appello ritualmente depositato e notificato con il quale l'appellante ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Perugia in data 1.03.2021 e comunicata il 2.03.2021, che ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato o, in alternativa, protezione sussidiaria) o, in subordine, di protezione umanitaria;
Vista la comparsa di costituzione del appellato, che ha chiesto CP_1 la reiezione del gravame e la conferma del provvedimento impugnato, ritenuto correttamente motivato;
Visto il parere del P.G.;
Dato atto che le difese hanno concluso come in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti di termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche;
OSSERVA
1.L'appellante censura il mancato riconoscimento da parte del Tribunale della protezione umanitaria, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe valutato correttamente le condizioni personali del ricorrente e non sarebbero state prese in considerazione le allegazioni della difesa in relazione alla subordinata forma di tutela della protezione umanitaria.
2.Il richiedente, sentito dalla Commissione territoriale, dichiarava di essere cittadino , di provenire da Abidjan, ove lavorava come Per_1 taxista. Riferiva, inoltre, che a partire dal 2000 si era diffusa nei confronti degli appartenenti all'etnia djoula una campagna di forte discriminazione che nel 2002 sfociava in un crescendo di violenze mirate nei confronti dei predetti individui. Un giorno nel quartiere di
Attiecoube, ove viveva, il cargo dei miliari faceva irruzione rastrellando le persone, e fortunosamente il richiedente riusciva a fuggire. Riferiva di un'ulteriore circostanza nella quale l faceva Persona_2 irruzione nella sua casa, ove dormiva con un amico, il quale era ucciso, mentre egli riusciva a fuggire. Si trasferiva in Guinea, e viveva in un campo profughi sino al 2012, con un attestato di rifugiato rilasciato dal pagina 2 di 5 Org e dall' che veniva rinnovato per l'ultima volta a febbraio 2012 Org_1 con scadenza dicembre 2012. dichiarava che a causa delle Parte_1 difficili condizioni di vita del campo profughi nel quale era stato collocato, si era spostato a Nzerekore dove, poco dopo, nel 2013, si era acceso uno scontro tra e , ragione per cui, avendo trovato CP_2 CP_3 bloccata la strada per tornare a Kokan 2, si era diretto in Mali, poi
, per giungere in Libia da dove poi raggiungeva l'Italia. Per_3
Quanto al profilo di credibilità, il giudice di prime cure, dopo avere richiamato il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale, non ha valutato il dichiarante non credibile, ma ha ritenuto non integrati i presupposti di tutte le forme di protezione invocate.
3.Tanto premesso, osserva la Corte che nel caso che occupa sussistono i presupposti per concedere il permesso di soggiorno c.d. umanitario, ora protezione in casi speciali. Occorre, invero, considerare che il ricorrente ha lasciato il proprio Paese nel lontano 2003 ed ha raggiunto l'Italia nel
2016. Egli è ormai del tutto privo di un tessuto familiare e sociale di riferimento nel paese di origine. La Costa d'Avorio appare come un Paese di contrasti tra i tassi di crescita lusinghieri che registra e la persistenza di una estesa massiccia povertà che colloca la Costa d'Avorio al 172° posto della classifica mondiale (su 188) in termini di sviluppo umano (ISU).
Risulta un divario importante tra il Paese reale e l'immagine che ne danno i media. Mentre tutti gli indicatori sembrano positivi, si constata che il miracolo ivoriano non è ancora una realtà per la maggioranza della popolazione che rimane per il 46% al di sotto della soglia della povertà.
Le ineguaglianze sociali e territoriali sono immense e sembrano essersi accresciute. Al di fuori di Abidjan, nelle campagne ed in alcune città del
Paese, come a Bouaké, seconda città del Paese, la povertà rimane estesa.
Circa il 40% della popolazione non ha l'allaccio all'acqua potabile, né all'elettricità. La Costa d'Avorio registra un tasso di mortalità materna e infantile tra i più elevati al mondo. In generale, molti ivoriani hanno la sensazione che le loro condizioni di vita non migliorino. Tali complessivi elementi attestano che il ricorrente nel proprio paese non può vedersi garantite condizioni di vita accettabili e consone all'esercizio dei pagina 3 di 5 diritti fondamentali dell'individuo. Il ritorno nel suo Paese, dopo averlo ormai abbandonato da anni, metterebbe il ricorrente in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale e per queste ragioni, essendovi il rischio di una concreta compromissione dei diritti fondamentali anche relativamente alle sole scelte di vita quotidiana, devono ritenersi sussistenti ragioni di carattere umanitario per la concessione della protezione qui considerata, venendo, altresì, in rilievo, specularmente alla condizione di grave vulnerabilità sopra delineata, l'esigenza di bilanciamento di cui dà conto la sentenza n. 4455/2018 della Cassazione civile con riguardo alla possibilità di condurre, nel Paese ove il ricorrente ha trovato rifugio, un'esistenza ove vi sia una concreta aspettativa di godimento dei diritti umani fondamentali. Ed invero,
l'appellante, che come detto è sradicato dal proprio Paese da venti anni ed ha un vissuto di violenza subita e continue fughe per mettersi in salvo, come risulta dalla documentazione etnoclinica versata in atti è seguito dal
(cfr anche certificato medico a Organizzazione_3 firma del dott. al fine di poter intraprendere dei colloqui di Per_4 approfondimento e di mediazione etnoclinica, “per la presenza di un disturbo di adattamento con ansia e umore depresso, per la terapia del quale necessita di farmaci e di colloqui psichiatrici e di sostegno”. Il predetto, nonostante i problemi di salute relativi alla sua condizione psichica e per i quali necessità del supporto sanitario, risulta integrato socialmente e lavorativamente, ha una situazione alloggiativa stabile, svolge continuativamente attività lavorativa quale operaio con un reddito sufficiente al sostentamento ( cfr. contratti e buste paga versati in atti).
4.Conclusivamente, l'appello deve essere accolto limitatamente al riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali.
5.La natura della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
-accoglie l'appello, e , per l'effetto dichiara la sussistenza, in favore dell'appellante, del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per
“casi speciali” ex art 1, comma 9, d.l. 113/2018;
- compensa le spese di lite.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 11.01.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Perugia, composta dai Sigg.ri
Magistrati
Dott. Claudia MATTEINI Presidente
Dott. Simone SALCERINI Consigliere
Dott. Paola de LISIO Consigliere rel.
sulle conclusioni agli atti, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 239/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.Carmela Grillo presso il cui Parte_1 studio in Perugia, via E. Toti 32 è elettivamente domiciliato come da procura allegata all'atto di appello
-APPELLANTE -
Contro
Controparte_1
in persona
[...] del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede in
Perugia, Via degli Offici 14, ope legis domicilia
- APPELLATO -
Oggetto: impugnazione ex art. 35 D. Lgs 25/2008.
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'atto di citazione in appello ritualmente depositato e notificato con il quale l'appellante ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Perugia in data 1.03.2021 e comunicata il 2.03.2021, che ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato o, in alternativa, protezione sussidiaria) o, in subordine, di protezione umanitaria;
Vista la comparsa di costituzione del appellato, che ha chiesto CP_1 la reiezione del gravame e la conferma del provvedimento impugnato, ritenuto correttamente motivato;
Visto il parere del P.G.;
Dato atto che le difese hanno concluso come in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti di termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche;
OSSERVA
1.L'appellante censura il mancato riconoscimento da parte del Tribunale della protezione umanitaria, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe valutato correttamente le condizioni personali del ricorrente e non sarebbero state prese in considerazione le allegazioni della difesa in relazione alla subordinata forma di tutela della protezione umanitaria.
2.Il richiedente, sentito dalla Commissione territoriale, dichiarava di essere cittadino , di provenire da Abidjan, ove lavorava come Per_1 taxista. Riferiva, inoltre, che a partire dal 2000 si era diffusa nei confronti degli appartenenti all'etnia djoula una campagna di forte discriminazione che nel 2002 sfociava in un crescendo di violenze mirate nei confronti dei predetti individui. Un giorno nel quartiere di
Attiecoube, ove viveva, il cargo dei miliari faceva irruzione rastrellando le persone, e fortunosamente il richiedente riusciva a fuggire. Riferiva di un'ulteriore circostanza nella quale l faceva Persona_2 irruzione nella sua casa, ove dormiva con un amico, il quale era ucciso, mentre egli riusciva a fuggire. Si trasferiva in Guinea, e viveva in un campo profughi sino al 2012, con un attestato di rifugiato rilasciato dal pagina 2 di 5 Org e dall' che veniva rinnovato per l'ultima volta a febbraio 2012 Org_1 con scadenza dicembre 2012. dichiarava che a causa delle Parte_1 difficili condizioni di vita del campo profughi nel quale era stato collocato, si era spostato a Nzerekore dove, poco dopo, nel 2013, si era acceso uno scontro tra e , ragione per cui, avendo trovato CP_2 CP_3 bloccata la strada per tornare a Kokan 2, si era diretto in Mali, poi
, per giungere in Libia da dove poi raggiungeva l'Italia. Per_3
Quanto al profilo di credibilità, il giudice di prime cure, dopo avere richiamato il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale, non ha valutato il dichiarante non credibile, ma ha ritenuto non integrati i presupposti di tutte le forme di protezione invocate.
3.Tanto premesso, osserva la Corte che nel caso che occupa sussistono i presupposti per concedere il permesso di soggiorno c.d. umanitario, ora protezione in casi speciali. Occorre, invero, considerare che il ricorrente ha lasciato il proprio Paese nel lontano 2003 ed ha raggiunto l'Italia nel
2016. Egli è ormai del tutto privo di un tessuto familiare e sociale di riferimento nel paese di origine. La Costa d'Avorio appare come un Paese di contrasti tra i tassi di crescita lusinghieri che registra e la persistenza di una estesa massiccia povertà che colloca la Costa d'Avorio al 172° posto della classifica mondiale (su 188) in termini di sviluppo umano (ISU).
Risulta un divario importante tra il Paese reale e l'immagine che ne danno i media. Mentre tutti gli indicatori sembrano positivi, si constata che il miracolo ivoriano non è ancora una realtà per la maggioranza della popolazione che rimane per il 46% al di sotto della soglia della povertà.
Le ineguaglianze sociali e territoriali sono immense e sembrano essersi accresciute. Al di fuori di Abidjan, nelle campagne ed in alcune città del
Paese, come a Bouaké, seconda città del Paese, la povertà rimane estesa.
Circa il 40% della popolazione non ha l'allaccio all'acqua potabile, né all'elettricità. La Costa d'Avorio registra un tasso di mortalità materna e infantile tra i più elevati al mondo. In generale, molti ivoriani hanno la sensazione che le loro condizioni di vita non migliorino. Tali complessivi elementi attestano che il ricorrente nel proprio paese non può vedersi garantite condizioni di vita accettabili e consone all'esercizio dei pagina 3 di 5 diritti fondamentali dell'individuo. Il ritorno nel suo Paese, dopo averlo ormai abbandonato da anni, metterebbe il ricorrente in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale e per queste ragioni, essendovi il rischio di una concreta compromissione dei diritti fondamentali anche relativamente alle sole scelte di vita quotidiana, devono ritenersi sussistenti ragioni di carattere umanitario per la concessione della protezione qui considerata, venendo, altresì, in rilievo, specularmente alla condizione di grave vulnerabilità sopra delineata, l'esigenza di bilanciamento di cui dà conto la sentenza n. 4455/2018 della Cassazione civile con riguardo alla possibilità di condurre, nel Paese ove il ricorrente ha trovato rifugio, un'esistenza ove vi sia una concreta aspettativa di godimento dei diritti umani fondamentali. Ed invero,
l'appellante, che come detto è sradicato dal proprio Paese da venti anni ed ha un vissuto di violenza subita e continue fughe per mettersi in salvo, come risulta dalla documentazione etnoclinica versata in atti è seguito dal
(cfr anche certificato medico a Organizzazione_3 firma del dott. al fine di poter intraprendere dei colloqui di Per_4 approfondimento e di mediazione etnoclinica, “per la presenza di un disturbo di adattamento con ansia e umore depresso, per la terapia del quale necessita di farmaci e di colloqui psichiatrici e di sostegno”. Il predetto, nonostante i problemi di salute relativi alla sua condizione psichica e per i quali necessità del supporto sanitario, risulta integrato socialmente e lavorativamente, ha una situazione alloggiativa stabile, svolge continuativamente attività lavorativa quale operaio con un reddito sufficiente al sostentamento ( cfr. contratti e buste paga versati in atti).
4.Conclusivamente, l'appello deve essere accolto limitatamente al riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali.
5.La natura della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
-accoglie l'appello, e , per l'effetto dichiara la sussistenza, in favore dell'appellante, del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per
“casi speciali” ex art 1, comma 9, d.l. 113/2018;
- compensa le spese di lite.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 11.01.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Claudia Matteini
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