Ordinanza cautelare 2 marzo 2023
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01591/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2023, proposto da
-OMISSIS-di -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Di Monda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- notificato il 17 novembre 2022 di revoca delle autorizzazioni n. 11418 e n. 11415 e decadenza delle concessioni di posteggi a -OMISSIS-, emesso dal Comune di Milano, Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – S.U.A.P.;
- di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente presupposto o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. AL Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento -OMISSIS- notificato il 17.11.22 di revoca delle autorizzazioni n. 11418 e 11415 e decadenza delle concessioni di posteggi emesso dal Comune di Milano in quanto operatore del commercio su aree pubbliche sprovvisto dell’attestazione annuale.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I - Illegittimità per difetto di motivazione e aperta violazione L.R. 6/2010 in materia di accesso al commercio ambulante su suolo pubblico (artt. 27 co. 4 e 7 della citata Legge Regionale – Regione Lombardia); insussistenza della violazione e travisamento degli elementi di fatto posti a base della sanzione (la ricorrente ha tutti i requisiti di Legge Regionale per proseguire l’attività e non li ha mai perduti).
II - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto, manifesta abnormità e ingiustizia.
Secondo la ricorrente per la mancata esibizione dell’attestazione è prevista la sola multa, mentre per la recidiva di gravi violazione solo la sospensione di 20 giorni. Da qui la patente illegittimità del provvedimento e delle sanzioni quivi impugnate.
La difesa del Comune ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto i titolari di concessione
di suolo pubblico ad uso commerciale sono tenuti annualmente ad ottenere l’attestazione di assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della legge n. 6/2010.
All’udienza del 13 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Dall’esame degli atti risulta che già in data 28.03.2022, gli Uffici competenti per la verifica e il rilascio dell’attestazione annuale, avevano comunicato alla società, odierna ricorrente, l’esistenza di un inadempimento (mancata presentazione della dichiarazione dei redditi – Unico 2020) tale da
escludere la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell’attestazione annuale.
Pochi mesi dopo, con la comunicazione avvio del procedimento atti-OMISSIS-del 7.07.2022 notificata il 1.08.2022 (doc. 3), gli Uffici comunali hanno contestato al ricorrente l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica in assenza di carta di esercizio e della relativa attestazione annuale anno 2022.
L’art. 21, comma 4 della L. R. 6/2010 dispone che: “ Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di
uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 4 .”
Ai sensi dell’articolo 27, comma 4, della L.R. 6/2010 “4. Il comune revoca l'autorizzazione:…..
d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4”.
Ne consegue che la mancanza presentazione del Modello Unico 2020, più volte segnalato e richiesto dagli uffici comunali legittima l’adozione del provvedimento di revoca che si presenta sul punto come atto vincolato.
3. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
4. La durata del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL Di AR, Presidente, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL Di AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.