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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6764 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio legale degli Avv. Renato Chiesa e Antonella Rollo, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti attrice
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo CP_1
studio dell'Avv. PIRISI STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuto
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari
Intervenuto per legge
Oggetto della causa: dichiarazione giudiziale di paternità
Conclusioni: per parte attrice: “ accertare e dichiarare che il convenuto SI. come sopra CP_1
generalizzato, è il padre biologico dell'esponente attrice SI.ra ; Parte_1
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cagliari di procedere alle
prescritte annotazioni nel relativo atto di nascita;
1 - inoltre, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma da accertarsi in corso di
causa, o determinata dal Giudice anche secondo equità, a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale, inteso come danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente
garantiti, nei suoi aspetti di danno esistenziale, identificato nella compromissione delle attività
realizzatrici della persona, e di danno morale quale pretium doloris, ingiusta preoccupazione,
sofferenza psicologica provocata da un fatto illecito.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
Per la parte convenuta: “a) emettere dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 cpc,
ordinando, nel contempo, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari di effettuare la
prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
b) rigettare tutte le ulteriori domande avanzate dall'attrice;
c) con vittoria di spese ed onorari del giudizio”
per il pubblico ministero: “accoglimento della domanda di dichiarazione di paternità in capo ad
CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
affinché ne venisse accertata e dichiarata la paternità nei suoi confronti con la conseguente
[...]
condanna al risarcimento del danno cd “endofamiliare”.
A sostegno della domanda, ha dedotto: che, a seguito della nascita (14.03.1982) era stata riconosciuta dalla sola madre, con la quale il convenuto sin dal 1980 aveva avuto Persona_1
una relazione sentimentale;
che il all'epoca coniugato, aveva rifiutato di eseguire il CP_1
formale riconoscimento della paternità, pur avendola in alcune occasioni e sino al 1988/1989
condotta nella casa coniugale facendola conoscere alla moglie ed ai figli nati in costanza di matrimonio;
che, ad eccezione delle predette circostanze, il convenuto non le aveva riservato lo stesso trattamento dei figli nati dal matrimonio, rendendosi peraltro nella prima infanzia irreperibile e disinteressandosi completamente della sua crescita e del suo mantenimento.
costituitosi in giudizio, ha dichiarato di essersi reso disponibile ad effettuare gli CP_1
accertamenti necessari al fine di stabilire la sua eventuale paternità nei confronti di , Parte_1
successivamente alla notifica dell'atto di citazione.
2 Ha, inoltre, domandato il rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno,
allegando: che effettivamente vi era stata una relazione sentimentale con la madre dell'attrice in periodo antecedente la nascita della stessa;
che, tuttavia, i rapporti sessuali tra i due, per quanto a sua conoscenza, erano protetti in quanto la signora affermava all'epoca di Persona_1
assumere regolarmente la pillola anticoncezionale;
che al momento della nascita dell'attrice,
sebbene coniugato, aveva manifestato la volontà di riconoscere la bambina, incontrando però
l'opposizione della madre che subordinò il suo assenso alla rottura del legame coniugale;
che la relazione sentimentale con la signora si era interrotta dopo due anni dalla nascita Persona_1
della bambina, che comunque aveva frequentato sino al raggiungimento da parte della stessa dei 4/5
anni portandola anche presso la residenza familiare;
che proprio tale frequentazione, non gradita dalla madre dell'attrice, determinò quest'ultima ad interrompere i rapporti tra lui e la minore,
facendogli così sorgere dubbi sulla paternità.
In corso di causa le parti hanno dichiarato di essersi sottoposte alle analisi molecolari al fine di accertare la paternità del convenuto ed hanno depositato documentazione medica dalla quale risulta che “le analisi molecolari effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto da
sangue periferico in EDTA di e da sangue periferico in EDTA di Parte_1 CP_1
hanno consentito di rilevare la presenza di paternità biologica con una probabilità >99,99%”.
Istruita con prova testimoniale e documentale, con provvedimento dell'8.03.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tenuto conto del risultato delle analisi cui si sono sottoposte le parti, deve essere accolta la domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità.
Quanto all'ulteriore pretesa di parte attrice, deve osservarsi che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale e la privazione della figura genitoriale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano riconoscimento negli articoli 2 e 30
della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento –
sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti.
3 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “l'obbligo dei genitori di educare e mantenere
i figli (art. 147 e 148 c.c.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione,
prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un
automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della
responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il
riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il
presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si
identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si
compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento” (Cass. n. 26205/2013).
Con riguardo all'onere probatorio, deve condividersi l'orientamento secondo cui il pregiudizio non patrimoniale da violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione dei genitori verso la prole può essere provato per presunzioni, facendo ricorso alle nozioni di comune esperienza e considerando “la particolare tipologia danno non patrimoniale in questione, consistente nella
integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione” (Cass. 16657/2014).
Venendo al caso di specie, a seguito dell'istruttoria compiuta è risultato accertato il disinteresse del nei confronti della figlia. CP_1
Il convenuto, invero, consapevole del concepimento e della paternità, avendo egli stesso dichiarato di aver chiesto più volte alla madre dell'attrice di poterla riconoscere, non ha, tuttavia, proceduto al formale riconoscimento della figlia né si è avvalso degli appositi strumenti giuridici per superare l'allegato dissenso.
Il convenuto ha rappresentato di aver avuto dubbi in ordine alla paternità a seguito dell'interruzione dei rapporti con la bambina, decisa dalla di lei madre e non dimostrata in giudizio, ma tale circostanza non incide evidentemente sulla consapevolezza del concepimento, che, come già detto,
non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali all'epoca del concepimento.
4 Quanto ai rapporti tra il e la figlia è risultata pacifica l'interruzione di ogni relazione dal CP_1
raggiungimento dei 4/5 anni di quest'ultima, mentre in epoca anteriore il convenuto, come dichiarato dalla testimone all'epoca coniuge del si è limitato a portare la Testimone_1 CP_1
bambina “in qualche occasione” nella casa coniugale: il che non equivale, evidentemente, a garantire alla figlia cura, educazione e mantenimento.
Risulta pertanto accertata la consapevole condotta del resistente di privazione della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e, come già evidenziato, idonea ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana.
Ai fini della liquidazione del risarcimento dovuto, da effettuarsi necessariamente in via equitativa,
giova osservare che non rilevano le condizioni economiche del convenuto, non dovendosi sanzionare il suo comportamento, ma ripristinare il pregiudizio non patrimoniale subito dalla attrice per essere cresciuta senza l'assistenza del padre.
Con riferimento alla determinazione del quantum può farsi ricorso, con gli opportuni correttivi, alle
Tabelle di IL (Cassazione civile sez. I, 22/07/2014, n. 16657).
Può, dunque, assumersi quale parametro il minimo tabellare in uso per la liquidazione del danno da morte del padre, assoggettandolo ad una serie di criteri correttivi che tengano conto sia della ontologica differenza tra lutto da morte (che può essere solo elaborato) e lutto da abbandono
(teoricamente emendabile) sia delle effettive conseguenze negative sulla vita del figlio.
Pertanto, prendendo in considerazione il valore minimo indicato dalle tabelle SI per morte del padre (€ 165.960,00) si reputa di liquidare una somma pari ad ¼ tenuto conto della durata del rifiuto ad instaurare un legame affettivo (dalla nascita sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, ossia sino all'anno 2023 -essendo indubbio che, al di là dei compiti strettamente educativi, i doveri giuridici di solidarietà, protezione e cura permangono sino a che il figlio non sia in grado di conseguire una completa autonomia anche psicologica, che verosimilmente si raggiunge con il raggiungimento dell'indipendenza economica) e dell'assenza di specifici pregiudizi allegati dalla attrice in termini di malattia.
Nessun rilievo può infine attribuirsi alla allegazione di parte convenuta secondo cui l'attrice
“avrebbe potuto proporre l'azione per dichiarazione giudiziale di paternità al compimento dei
diciotto anni, evitando, senza il differimento nel tempo della stessa azione, di accrescere per sé le
5 conseguenze della mancanza del padre ed anche l'entità del ristoro” dovendo escludersi il concorso nella produzione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., in ipotesi di inerzia dei figli in ordine al momento prescelto per l'iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto (Cass. n. 26205/2013).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che è padre naturale di;
CP_1 Parte_1
• ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
• condanna a corrispondere a la somma di € 41.490,00, oltre interessi CP_1 Parte_1
al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
• condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1 Parte_1
7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6764 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio legale degli Avv. Renato Chiesa e Antonella Rollo, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti attrice
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo CP_1
studio dell'Avv. PIRISI STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuto
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari
Intervenuto per legge
Oggetto della causa: dichiarazione giudiziale di paternità
Conclusioni: per parte attrice: “ accertare e dichiarare che il convenuto SI. come sopra CP_1
generalizzato, è il padre biologico dell'esponente attrice SI.ra ; Parte_1
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cagliari di procedere alle
prescritte annotazioni nel relativo atto di nascita;
1 - inoltre, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma da accertarsi in corso di
causa, o determinata dal Giudice anche secondo equità, a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale, inteso come danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente
garantiti, nei suoi aspetti di danno esistenziale, identificato nella compromissione delle attività
realizzatrici della persona, e di danno morale quale pretium doloris, ingiusta preoccupazione,
sofferenza psicologica provocata da un fatto illecito.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
Per la parte convenuta: “a) emettere dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 cpc,
ordinando, nel contempo, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari di effettuare la
prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
b) rigettare tutte le ulteriori domande avanzate dall'attrice;
c) con vittoria di spese ed onorari del giudizio”
per il pubblico ministero: “accoglimento della domanda di dichiarazione di paternità in capo ad
CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
affinché ne venisse accertata e dichiarata la paternità nei suoi confronti con la conseguente
[...]
condanna al risarcimento del danno cd “endofamiliare”.
A sostegno della domanda, ha dedotto: che, a seguito della nascita (14.03.1982) era stata riconosciuta dalla sola madre, con la quale il convenuto sin dal 1980 aveva avuto Persona_1
una relazione sentimentale;
che il all'epoca coniugato, aveva rifiutato di eseguire il CP_1
formale riconoscimento della paternità, pur avendola in alcune occasioni e sino al 1988/1989
condotta nella casa coniugale facendola conoscere alla moglie ed ai figli nati in costanza di matrimonio;
che, ad eccezione delle predette circostanze, il convenuto non le aveva riservato lo stesso trattamento dei figli nati dal matrimonio, rendendosi peraltro nella prima infanzia irreperibile e disinteressandosi completamente della sua crescita e del suo mantenimento.
costituitosi in giudizio, ha dichiarato di essersi reso disponibile ad effettuare gli CP_1
accertamenti necessari al fine di stabilire la sua eventuale paternità nei confronti di , Parte_1
successivamente alla notifica dell'atto di citazione.
2 Ha, inoltre, domandato il rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno,
allegando: che effettivamente vi era stata una relazione sentimentale con la madre dell'attrice in periodo antecedente la nascita della stessa;
che, tuttavia, i rapporti sessuali tra i due, per quanto a sua conoscenza, erano protetti in quanto la signora affermava all'epoca di Persona_1
assumere regolarmente la pillola anticoncezionale;
che al momento della nascita dell'attrice,
sebbene coniugato, aveva manifestato la volontà di riconoscere la bambina, incontrando però
l'opposizione della madre che subordinò il suo assenso alla rottura del legame coniugale;
che la relazione sentimentale con la signora si era interrotta dopo due anni dalla nascita Persona_1
della bambina, che comunque aveva frequentato sino al raggiungimento da parte della stessa dei 4/5
anni portandola anche presso la residenza familiare;
che proprio tale frequentazione, non gradita dalla madre dell'attrice, determinò quest'ultima ad interrompere i rapporti tra lui e la minore,
facendogli così sorgere dubbi sulla paternità.
In corso di causa le parti hanno dichiarato di essersi sottoposte alle analisi molecolari al fine di accertare la paternità del convenuto ed hanno depositato documentazione medica dalla quale risulta che “le analisi molecolari effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto da
sangue periferico in EDTA di e da sangue periferico in EDTA di Parte_1 CP_1
hanno consentito di rilevare la presenza di paternità biologica con una probabilità >99,99%”.
Istruita con prova testimoniale e documentale, con provvedimento dell'8.03.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tenuto conto del risultato delle analisi cui si sono sottoposte le parti, deve essere accolta la domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità.
Quanto all'ulteriore pretesa di parte attrice, deve osservarsi che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale e la privazione della figura genitoriale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano riconoscimento negli articoli 2 e 30
della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento –
sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti.
3 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “l'obbligo dei genitori di educare e mantenere
i figli (art. 147 e 148 c.c.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione,
prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un
automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della
responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il
riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il
presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si
identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si
compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento” (Cass. n. 26205/2013).
Con riguardo all'onere probatorio, deve condividersi l'orientamento secondo cui il pregiudizio non patrimoniale da violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione dei genitori verso la prole può essere provato per presunzioni, facendo ricorso alle nozioni di comune esperienza e considerando “la particolare tipologia danno non patrimoniale in questione, consistente nella
integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione” (Cass. 16657/2014).
Venendo al caso di specie, a seguito dell'istruttoria compiuta è risultato accertato il disinteresse del nei confronti della figlia. CP_1
Il convenuto, invero, consapevole del concepimento e della paternità, avendo egli stesso dichiarato di aver chiesto più volte alla madre dell'attrice di poterla riconoscere, non ha, tuttavia, proceduto al formale riconoscimento della figlia né si è avvalso degli appositi strumenti giuridici per superare l'allegato dissenso.
Il convenuto ha rappresentato di aver avuto dubbi in ordine alla paternità a seguito dell'interruzione dei rapporti con la bambina, decisa dalla di lei madre e non dimostrata in giudizio, ma tale circostanza non incide evidentemente sulla consapevolezza del concepimento, che, come già detto,
non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali all'epoca del concepimento.
4 Quanto ai rapporti tra il e la figlia è risultata pacifica l'interruzione di ogni relazione dal CP_1
raggiungimento dei 4/5 anni di quest'ultima, mentre in epoca anteriore il convenuto, come dichiarato dalla testimone all'epoca coniuge del si è limitato a portare la Testimone_1 CP_1
bambina “in qualche occasione” nella casa coniugale: il che non equivale, evidentemente, a garantire alla figlia cura, educazione e mantenimento.
Risulta pertanto accertata la consapevole condotta del resistente di privazione della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e, come già evidenziato, idonea ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana.
Ai fini della liquidazione del risarcimento dovuto, da effettuarsi necessariamente in via equitativa,
giova osservare che non rilevano le condizioni economiche del convenuto, non dovendosi sanzionare il suo comportamento, ma ripristinare il pregiudizio non patrimoniale subito dalla attrice per essere cresciuta senza l'assistenza del padre.
Con riferimento alla determinazione del quantum può farsi ricorso, con gli opportuni correttivi, alle
Tabelle di IL (Cassazione civile sez. I, 22/07/2014, n. 16657).
Può, dunque, assumersi quale parametro il minimo tabellare in uso per la liquidazione del danno da morte del padre, assoggettandolo ad una serie di criteri correttivi che tengano conto sia della ontologica differenza tra lutto da morte (che può essere solo elaborato) e lutto da abbandono
(teoricamente emendabile) sia delle effettive conseguenze negative sulla vita del figlio.
Pertanto, prendendo in considerazione il valore minimo indicato dalle tabelle SI per morte del padre (€ 165.960,00) si reputa di liquidare una somma pari ad ¼ tenuto conto della durata del rifiuto ad instaurare un legame affettivo (dalla nascita sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, ossia sino all'anno 2023 -essendo indubbio che, al di là dei compiti strettamente educativi, i doveri giuridici di solidarietà, protezione e cura permangono sino a che il figlio non sia in grado di conseguire una completa autonomia anche psicologica, che verosimilmente si raggiunge con il raggiungimento dell'indipendenza economica) e dell'assenza di specifici pregiudizi allegati dalla attrice in termini di malattia.
Nessun rilievo può infine attribuirsi alla allegazione di parte convenuta secondo cui l'attrice
“avrebbe potuto proporre l'azione per dichiarazione giudiziale di paternità al compimento dei
diciotto anni, evitando, senza il differimento nel tempo della stessa azione, di accrescere per sé le
5 conseguenze della mancanza del padre ed anche l'entità del ristoro” dovendo escludersi il concorso nella produzione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., in ipotesi di inerzia dei figli in ordine al momento prescelto per l'iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto (Cass. n. 26205/2013).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che è padre naturale di;
CP_1 Parte_1
• ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
• condanna a corrispondere a la somma di € 41.490,00, oltre interessi CP_1 Parte_1
al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
• condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1 Parte_1
7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
6