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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1822/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in Parte_1
atti, dall'Avv.to Pannone Stefano, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Nannucci Elisa CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.03.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito volto alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio recante R.G. n. 3914/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(indennità di accompagnamento).
Costituitosi l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei CP_1
motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell'errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso di specie il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da un'attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente tecnico, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta
(patologie che nella valutazione globale non impongono la necessità di continua assistenza), lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive. In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
In particolare, il consulente tecnico nominato in fase di atp, sulla scorta dell'esame obiettivo, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, ha formulato la seguente diagnosi:
“Dall' esame obiettivo e dalla documentazione agli atti esistente si può affermare che il periziando è affetto da:
1) Pregresso K colon
2) Cirrosi epatica
3) Artrosi polidistrettuale in obeso”.
Così descritto il quadro diagnostico, il c.t.u. ha esaminato le singole patologie svolgendo le seguenti considerazioni medico-legali:
“Per quanto attiene la patologia intestinale, va detto che il periziando, di anni 66, è stato operato a dicembre 2022, di patologia oncologica intestinale che ha comportato resezione di un tratto del colon e cutaneostomia. Da allora il periziando ha effettuato controlli specialistici e un esame strumentale (RMN addome) di recente - ottobre 2023 – che ha escluso, al momento, segni di recidiva. Non effettuata chemioterapia.
Per quanto attiene la patologia epatica, il effettua costantemente indagini Parte_1
strumentali (ecografia, esofagogastroduodenoscopia), ma non vi sono i segni di una neotrasformazione del tessuto epatico né i segni di una encefalopatia portosistemica. Non varici esofagee né ricoveri per iperammoniemia nè ascite abbondante, tale da doversi sottoporre a paracentesi.
Nella valutazione, poi, dell'apparato scheletrico, va precisato che l'istante presenta un'obesità di 1° grado che complica iniziali processi artrosici a carico delle grandi articolazioni ma all' esame obiettivo si è potuta apprezzare autonoma deambulazione ed autonomia nei passaggi posturali pur riconoscendo difficoltà nel' accovacciamento.
In definitiva per le patologie accertate non si ritiene che queste implichino la necessità di un accompagnatore per svolgere i comuni atti quotidiani.
Infatti, il deambula autonomamente, alla visita svestizione/vestizione sono state Parte_1
effettuate autonomamente così come i passaggi posturali. Non vi sono segni di amnesia, con orientamento temporospaziale conservato, lucidità e collaborazione presente, con eloquio corretto per scolarità.
Il periziando ha dimostrato di conoscere il danaro e di assumere autonomamente i farmaci
e la igiene della persona appariva curata”.
Nelle sue conclusioni, il consulente tecnico, pur ritenendo l'istante invalido nella misura del 100%, ha negato, tuttavia, la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Appare, in tal senso, infondata la contestazione di parte istante circa il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento alla luce dell'impossibilità del ricorrente di sostituire autonomamente le sacche per la raccolta delle feci a causa della mancanza di manualità, dovuta all'obesità e all'età, e della condizione psicologica di rifiuto di tale operazione.
Sul punto, premesso che il ricorrente non fornisce alcuna documentazione medica che possa certificare, dal punto di vista medico-scientifico, detta impossibilità, giova precisare che il ctu, pur diagnosticando un'obesità di 1 grado, ritiene che: “all' esame obiettivo si è potuta apprezzare autonoma deambulazione ed autonomia nei passaggi posturali” e che “alla visita svestizione/vestizione sono state effettuate autonomamente” escludendo pertanto la sussistenza di limitazioni funzionali tali da compromettere la manualità del ricorrente necessaria ai fini dello svolgimento della sopraindicata operazione.
Orbene, appaiono non dirimenti le censure mosse da parte istante e, pertanto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dal consulente.
Da quanto esposto, alla luce della completezza dell'elaborato redatto in sede di atp, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Per completezza si osserva che solo in allegato alle note di udienza, depositate il
31.03.2025, parte istante produce nuova certificazione medica senza tuttavia dedurne la rilevanza, sotto il profilo medico-legale, e l'incidenza sulla valutazione globale dello stato invalidante e sugli indici di autonomia del ricorrente.
Orbene, è sufficiente al riguardo rammentare che è principio consolidato quello per cui l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - l'omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994;
Cass. n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999).
Premesso che l'art. 149 d.a. c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p. specie, come nel caso in questione, quando il giudizio di opposizione si basa su documentazione sanitaria sopravvenuta (Cass.30860/19), la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Cass.
C21151/10, Cass.18153/16, Cass.11908/21) che la violazione dell'art. 149 d.a. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stato dedotta e provata
l'esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie
o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 26373 del 2023).
Diversamente opinando (ritenendo cioè che il giudice debba d'ufficio, anche in assenza di alcuna istanza o deduzione di parte, valutare un eventuale aggravamento delle condizioni dell'istante), in presenza di nuova (e spesso copiosa) documentazione sanitaria si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare, il più delle volte, la reale portata della documentazione prodotta e l'effettiva incidenza sulle condizioni della parte. Il che finirebbe per frustrare la "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, che è alla base dell'introduzione del sistema delineato dall'art. 445 bis cpc (Cass. n. 30869 del 2019).
Quanto, infine, alle istanze istruttorie reiterate anche nelle note di udienza di parte ricorrente, questo giudicante le ritiene inammissibili sia per genericità dei capitoli di prova formulati in ricorso sia per la loro sostanziale irrilevanza alla luce delle stesse deduzioni attoree. Parte istante, invero, richiamando una risalente pronuncia della Suprema Corte (n.
5784/2003), ritiene che l'impossibilità ad eseguire autonomamente la sostituzione delle sacche sia idonea a giustificare la necessità di assistenza continua, legittimando il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
E' doveroso, tuttavia, osservare che nel caso di specie, esclusa l'impossibilità fisica ad eseguirla tenuto conto della manualità conservata come attestato dallo stesso ctu in sede di visita peritale, v'è un mero rifiuto del ricorrente ad effettuarla personalmente, facendo ricorso all'ausilio del coniuge, come dedotto a pag. 3 del ricorso in opposizione. E' evidente che il semplice rifiuto (non già l'impossibilità fisica) escluda la sussistenza del presupposto per accedere al beneficio invocato.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto
ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente va ritenuta non bisognevole dell'accompagnamento.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di c.t.u. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Nola, 8.4.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Fabrizia Di Palma