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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 2482/2021 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2482/2021 del Ruolo Generale promossa
DA
, nata a [...] il [...] titolare dell'omonima ditta con sede in Parte_1
Martina Franca alla Via Fanelli n. 36, p.iva rappresentata e difesa, anche P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Grazia Curigliano, e Giovanni Lenoci CodiceFiscale_1
c.f.n. i quali dichiarano ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n.221 di C.F._2 modifica agli art. 136 e art. 149 bis c.p.c e succ. modif. di voler ricevere le notificazioni nel corso del suddetto procedimento al numero di fax 080.4316262, ovvero all'indirizzo di posta elettronica: elettivamente domiciliata in CO (Ba) alla Email_1
Via Cisternino n.96,
-OPPONENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Controparte_1 in CO (Ba) alla via Cisternino n.189 (p. i.v.a. ), difesa dall'avv. Giovanni P.IVA_2
Nardelli (c.f.: ; telefax: 080/4315705; p.e.c.: C.F._3
, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le Email_2 notificazioni inerenti il processo al proprio indirizzo p.e.c., quale domicilio digitale;
-
OPPOSTA-
IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 98/2012 (r.g. n. 340/12 - cron. 427) emesso il 04.7.2012 da questo Tribunale/S.D. di Fasano, veniva ingiunto a di pagare, in favore della Parte_1
la somma di €.55.872,00, oltre interessi legali ed alle spese e Controparte_1 competenze della procedura.
In data 23.10.2012, proponeva rituale opposizione avverso il succitato decreto Parte_1 ingiuntivo, instaurando il relativo giudizio di cognizione rubricato al N.600559/2012 di questo
Tribunale.
Con comparsa di risposta del 05.2.2013 si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
1
Detto giudizio proseguiva, nella fase istruttoria, in cui veniva acquisita la relazione del c.t.u. ing. che riscontrava l'esistenza del credito della di Per_1 Controparte_1
€.58.165,56 e, successivamente il deposito di una seconda relazione tecnica da parte del c.t.u.
, il quale concludeva, ritenendo che la ditta dell'opponente sig.ra non fosse a Per_2 Pt_1 debito, bensì a credito nei confronti della CP_1 Controparte_1
La relazione del c.t.u. dott. veniva contestata dalla difesa dell'odierna opposta Per_2
la quale sosteneva la sussistenza di irregolarità e nullità. In Controparte_1 particolare, il G.I. non avrebbe potuto disporre la convocazione del c.t.u. per chiarimenti in quanto il processo veniva interrotto ex art. 300 c.p.c. all'udienza del 19.12.2019 per l'intervenuto fallimento di , dichiarato con sentenza n. 37/2019 del Tribunale di Parte_1
Taranto.
Il processo, interrotto, non veniva riassunto da alcuno nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione con la conseguenza che, come previsto dall'art. 305 c.p.c., esso si estingueva ipso iure.
La Ditta Sanarica Costruzioni S.r.l., con domanda del 25.09.2019, chiedeva ammettersi, con riserva, al passivo fallimentare il credito riveniente da d.i..
La suddetta domanda di ammissione al passivo con provvedimento del 17.02.2020 veniva rigettata dal Giudice Delegato in quanto privo della provvisoria esecuzione.
Con istanza del 15.7.2020 l'odierna opposta, con ordinanza ex art. 307, 4° c.p.c., chiedeva l'estinzione del processo e la cancellazione della causa dal ruolo e conformemente il Giudice, all'udienza di comparizione delle parti del 22.10.2020 svoltasi nella forma di trattazione scritta, pronunciava la seguente ordinanza : “Il G.U. lette le note scritte pervenute in via telematica;
rilevato che il giudizio dopo la interruzione disposta il 19.12.19 non era stato mai riassunto;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.”
A seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo acquisiva efficacia esecutiva ex art. 653, 1° ed in data 6.4.2021 veniva, poi, dichiarato esecutivo dal Giudice che aveva pronunciato l'ingiunzione ex art. 654, 1° c.p.c.
In data 07.06.2021, veniva notificato alla sig.ra l'atto di precetto contenente le Pt_1 seguenti precisazioni: il decreto ingiuntivo emesso il 04.07.2012 e notificato il 31.07.2012, dichiarato esecutivo in data 04.04.2021 ex art. 654 comma 1 c.p.c. e munito di formula esecutiva il 21.04.2021.
L'odierna opponente si costituiva nel presente giudizio in data 30.06.2021, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo/precetto opposto.
In data 18.08.2021, veniva notificato atto di pignoramento immobiliare da parte della la quale proseguiva nell'esecuzione del pignoramento immobiliare: Controparte_1
“1)abitazione in villini in località Torre Canne di Fasano alla via Appia Antica n.18/A…;
2)abitazione in villini in località Torre Canne di Fasano alla via Appia Antica n.18…” (atto di pignoramento depositato in atti).
Questo Giudice, in data 09.02.2022, rigettava la richiesta di sospensione, ritenendo, a seguito di una valutazione prima facie, il procedimento di formazione del titolo esecutivo non
2
affetto da vizi di illegittimità, e riconoscendo all'opponente l'onere della riassunzione del giudizio di opposizione in capo all'ingiunto e rinviava per la precisazione delle conclusioni al
15.12.2022.
All'udienza del 15.12.2022, il presente giudizio veniva sospeso ex art. 295 c.p.c., stante la pregiudizialità del giudizio di appello pendente tra le stesse parti processuali dinanzi alla Corte di Appello di Lecce (n. 652/2021 rg); fino alla pronuncia della sentenza di appello.
Successivamente, in data 12.07.2023, la Corte di Appello di Lecce emetteva la sentenza n.
661/2023, pubblicata il 25.7.2023 (n.820/2023 rep.). La Corte d'Appello diLecce, così statuiva:
“La Corte d'Appello di Lecce prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in qualità di titolare della omonima ditta, nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., avverso l'ordinanza di estinzione del giudizio di Controparte_1 opposizione del 22.10.2020, del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata ordinanza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).”
La suindicata sentenza non veniva notificata da alcuna delle parti processuali ed avverso la stessa non veniva proposta impugnazione, di conseguenza passava in giudicato in data
25.02.2024 con lo spirare del termine ex art. 327 c.p.c..
Pertanto, il 30.04.2024 veniva richiesta ex art.297 c.p.c. la prosecuzione del presente giudizio.
In data 25.06.2024 con note scritte, la difesa dell'opponente alla luce della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce n. 652/2021 RG passata in giudicato, con cui veniva rigettato il gravame avverso l'impugnazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Brindisi rispettivamente il 04.04.2021 (ordinanza di estinzione del giudizio n.600559/2012 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ricorrente avvero la Controparte_1
e il 21.04.2021 (provvedimento di apposizione della formula esecutiva sul decreto opposto), dichiarava di voler rinunciare a tutte le domande proposte nel presente giudizio con totale compensazione di spese alla luce delle questioni in punto di diritto trattate in questa sede e dinanzi alla Corte di Appello.
All'udienza in trattazione scritta del 26.06.2024 questo Giudice rinviava all'udienza del
10.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
L'opponente a seguito della dichiarazione di rinuncia alle domande Controparte_1 operata dall'attrice nelle proprie note di trattazione scritta del 25.6.2024, insisteva a sua volta affinché venisse pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia alla domanda da parte attrice, “con condanna della medesima per
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responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e condanna per effetto della soccombenza virtuale alle spese del giudizio secondo lo scaglione di riferimento del valore della lite (€.61.844,53), con clausola di distrazione in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
In via pregiudiziale, nel caso di specie, viene in rilievo un'ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'interesse ad agire.
1. Cessata materia del contendere: presupposti applicativi. Configurabilità di una valutazione concorde ad opera delle parti in relazione al carattere satisfattivo, delle proprie aspettative di tutela, del nuovo assetto di interessi. Necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa del valore dell'autonomia negoziale
Per quanto concerne i rapporti fra i due istituti, è opportuno evidenziare che la cessazione della materia del contendere è accostabile a un'ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'interesse ad agire, per quanto speciale, in quanto connotata dalla circostanza che l'attore ha raggiunto il suo obiettivo di tutela;
evenienza che non ricorre, invece, nell'ipotesi della declaratoria (di rito e non di merito) per sopravvenuta carenza di interesse.
Come noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere investe il merito e non il rito di una controversia, in quanto presuppone la valutazione dell'effettivo conseguimento, seppur aliunde, del bene della vita da parte degli istanti. Ciò rende inutile la prosecuzione del processo, giacché difetta «l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile
e non conseguibile senza l'intervento del giudice» (Cass. civ., Sez. I, 03.03.2006, n. 4714).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI-2, 23.02.2022, n. 5997).
Essa costituisce una fattispecie - creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio - da dichiararsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso.
Nel caso di specie, come già evidenziato, a venire in rilievo e' una rinuncia agli atti del giudizio e che, sul piano oggettivo, non implica il conseguimento del bene della vita, neanche in misura parziale.
Inoltre, non essendo seguita alla stessa l'accettazione, non e' prefigurabile neppure un'ipotesi di estinzione tipica del giudizio di cognizione (ex art. 307 cpc).
Nondimeno, nella logica di un'interpretazione conforme al principio del favor debitoris, cosi come ai principi personalistico e solidaristico, da cui e' informata l'architettura costituzionale, deve ritenersi configurabile una cessata materia del contendere volontaria o negoziale, scaturente da una valutazione soggettiva della parti che ritengano che il nuovo assetto di interessi - o, al limite, lo stesso assetto originario – sia satisfattivo delle proprie aspettative di
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tutela. Cio', per quanto, sul piano oggettivo, il bene della vita agognato non possa dirsi conseguito.
D'altronde, vertendosi in materia di diritti disponibili, nulla osta a che le parti dispongano, processualmente, con una richiesta di declaratoria di c.m.c., del bene della vita e, in generale, degli interessi dedotti in giudizio e posti a fondamento delle proprie eccezioni o domande.
Lo stesso fondamento costituzionale dell'autonomia negoziale, seppur indiretto, e rinvenibile negli artt. 2 e 41 Cost., comma 1, sollecita, se non addirittura impone, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme e degli istituti processuali.
A ben vedere, viene in rilievo un negozio complesso – costituito da una valutazione preliminare cui segue una scelta (processuale) – che viene esternato in sede giudiziale mediante un'istanza rivolta al Giudice della cognizione o dell'esecuzione.
Nondimeno, in tale ipotesi, non può prescindersi dalla convergenza di tale valutazione ad opera delle parti che devono concordare circa la ricorrenza dei presupposti per tale declaratoria, potendo conservare un'autonoma valutazione e determinazione solo per quanto concerne la regolazione delle spese processuali. Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui << la pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia. Pertanto, è da escludere che il Giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (Cass. N. 5607/2005)>>
Laddove, come nel caso di specie, sia una sola delle parti a chiedere la predetta declaratoria e in difetto di un'effettiva soddisfazione delle aspettative di tutela, non si può pronunciare la c.m.c.
2. Differenze con l'interesse ad agire. Configurabilità di un sopravvenuto difetto di interesse in base ad una valutazione meramente soggettiva.
La cessazione della materia del contendere è accostabile a un'ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'interesse ad agire, per quanto speciale, in quanto connotata dalla circostanza che l'attore ha raggiunto il suo obiettivo di tutela;
evenienza che non ricorre, invece, nell'ipotesi della declaratoria (di rito e non di merito) per sopravvenuta carenza di interesse.
Ipotesi tali ultime idonee ad escludere, perché alternative ad essa, l'operare della declaratoria di c.m.c..
Nel caso di specie, a rigore, non potrebbe configurarsi neanche tale fattispecie processuale
(ovvero quella della sopravvenuta carenza di interesse), perché per le suesposte, considerazioni, la rinuncia alla domanda, non può considerarsi, almeno sul piano oggettivo, idonea ad elidere l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito.
Nondimeno, anche in relazione a tale istituto (ovvero quello della sopravvenuta carenza di interesse), può – anzi, deve - sperimentarsi una interpretazione costituzionalmente conforme e che conduce a ritenere ammissibile che una parte manifesti il proprio disinteresse alla prosecuzione della procedura, seppur invocando altri e distinti (ma inapplicabili) istituti
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processuali oppure incanalando tale valutazione di non conformità al proprio interesse nelle forme della rinuncia agli atti del giudizio.
Nella prima delle suddette ipotesi, deve ritenersi che sia sufficiente la manifestazione di giudizio della singola parte processuale, non essendo necessario l'accordo endoprocessuale delle parti sul punto.
Ciò, non solo perché non richiesto sotto il profilo logico, ma anche perché idoneo a conculcare indebitamente l'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti processuali.
In tale ipotesi, deve ritenersi possibile una definizione, in punto di rito, della controversia per sopravvenuto difetto di interesse (“soggettivo”) alla sua prosecuzione.
Si impone, però, al pari di quel che accadrebbe nell'ipotesi di declaratoria di c.m.c., la disamina del merito dell'opposizione anche ai fini della regolazione delle spese.
Ciò, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale che impone un complessivo e unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere in ordine all'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
È evidente che, nel caso de quo, l'opponente ha rinunciato a tutte le domande proposte nel presente giudizio con richiesta di totale compensazione delle spese, mentre l'opposto pur chiedendo la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia alla domanda da parte dell'attrice, chiede al contempo la condanna delle spese di giudizio e la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'opponente.
Conseguentemente, perdurando una situazione di conflittualità tra le parti in ordine alle spese, e dovendosi provvedere sulle stesse secondo il suddetto principio della soccombenza virtuale si deve necessariamente passare alla disamina del merito, ai soli fini della regolazione delle spese, precisando quanto segue, alla luce delle considerazioni già espresse in sede cautelare.
A tal fine, valgano le seguenti considerazioni.
3.Sulla dedotta nullità del provvedimento di estinzione del giudizio iscritto al n.
600554/2012 e del conseguente decreto di esecutorietà emesso il 21.04.2021
L'opponente afferma a pagg.
6-7 dell'atto di opposizione all'esecuzione che il fallimento intervenuto nel corso del processo di opposizione a decreto ingiuntivo abbia comportato il definitivo trasferimento dell'accertamento del credito in sede fallimentare, con “… l'inefficacia del provvedimento monitorio ai sensi dell'art. 52 e 93 della legge fallimentare …”, da cui conseguirebbe che “… non si viene a configurare un onere di riassunzione della causa in capo all'opponente (fallito); conseguenza di questo corollario è l'impossibilità di dichiarare l'estinzione della causa ex art. 653 – 307 cpc.” . A ciò aggiunge che avendo presentato Controparte_1 domanda di ammissione al passivo “rigettata e non opposta, ha trasferito l'accertamento del proprio credito in sede fallimentare”, motivo per il quale, sostiene parte opponente, “le azioni che potevano essere in precedenza esercitate liberamente secondo le regole del procedimento ordinario, confluiscono nella procedura concorsuale assumendone le peculiari formalità”. Per cui, l'opponente ribadisce che il provvedimento di estinzione emesso nel suddetto giudizio di
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opposizione a d.i. sarebbe inefficace perché pronunciato in corso di fallimento così come sarebbe illegittima l'apposizione della formula esecutiva avendo il Tribunale di Taranto pronunciato la chiusura del fallimento successivamente all'apposizione della formula esecutiva stessa.
Questo Giudice, con provvedimento del 09.02.2022, si esprimeva in merito alla richiesta di sospensione, rigettandola per i medesimi motivi che si riportano in questa sede.
In merito al procedimento di formazione del titolo esecutivo, questo deve ritenersi non affetto da vizi di illegittimità per una pluralità di ragioni concomitanti che giova richiamare per la loro permanente validità:
“A) il rigetto della domanda di ammissione al passivo ha efficacia solo endofallimentare, precludendo la riproposizione della stessa istanza di tutela in quella sede. Per contro,
l'accertamento posto in essere in sede fallimentare, per quanto di contenuto negativo ovvero di inesistenza in tutto o in parte del credito, o di sua inesigibilità, non spiega effetto sul giudizio ordinario coltivato dal creditore e dal debitore con riguardo al credito azionato dal primo nei confronti del secondo, onde non esiste la possibilità che quest'ultimo sia vanificato dagli esiti della verifica dello stato passivo o dei giudizi di impugnazione o di opposizione che si svolgono avanti al tribunale fallimentare. Tale principio è attualmente, codificato espressamente dalla L.
Fall., all'art. 96, u.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006. Art. 87, secondo cui “il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso”. Nondimeno, tale diposizione recepisce un principio, assolutamente preminente, a livello interpretativo, preesistente alla riforma del
2006 (Cass. n. 22047 del 13 ottobre 2020);
B) all'opponente incombeva l'onere della riassunzione del giudizio di opposizione che nasce per iniziativa dell'ingiunto e che lo stesso ha interesse a coltivare.
Costituisce, infatti principio interpretativo consolidato quello per cui “in caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato “in bonis” (cfr. Cass. cit.).””
Pertanto, il creditore, una volta rigettata l'istanza di ammissione in sede fallimentare – con rilievo solo endofallimentare e, di conseguenza, non preclusiva dell'accertamento in sede di opposizione del credito azionato- secondo questo Giudicante ha provveduto legittimamente a richiedere l'estinzione della procedura di opposizione, oltretutto non riassunta, tempestivamente, dall'unico soggetto onerato di tale adempimento, sig.ra (cfr. Pt_1 provvedimento depositato il 09.02.22).
Si ritiene che le spese di lite debbano seguire la soccombenza in ordine alla posizione dell'opponente, ma possano essere compensate, per la metà, in virtù della condotta tenuta dallo stesso.
PQM
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Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. dichiara il sopravvenuto difetto di interesse dell'opponente alla definizione del giudizio;
2. per l'effetto, compensando, per la metà, condanna l'opponente al pagamento di €
2.500,00, da distrarsi in favore del difensore dell'opposta, il quale si dichiara antistatario.
Così deciso in Brindisi, in data 10.4.2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
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TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2482/2021 del Ruolo Generale promossa
DA
, nata a [...] il [...] titolare dell'omonima ditta con sede in Parte_1
Martina Franca alla Via Fanelli n. 36, p.iva rappresentata e difesa, anche P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Grazia Curigliano, e Giovanni Lenoci CodiceFiscale_1
c.f.n. i quali dichiarano ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n.221 di C.F._2 modifica agli art. 136 e art. 149 bis c.p.c e succ. modif. di voler ricevere le notificazioni nel corso del suddetto procedimento al numero di fax 080.4316262, ovvero all'indirizzo di posta elettronica: elettivamente domiciliata in CO (Ba) alla Email_1
Via Cisternino n.96,
-OPPONENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Controparte_1 in CO (Ba) alla via Cisternino n.189 (p. i.v.a. ), difesa dall'avv. Giovanni P.IVA_2
Nardelli (c.f.: ; telefax: 080/4315705; p.e.c.: C.F._3
, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le Email_2 notificazioni inerenti il processo al proprio indirizzo p.e.c., quale domicilio digitale;
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OPPOSTA-
IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 98/2012 (r.g. n. 340/12 - cron. 427) emesso il 04.7.2012 da questo Tribunale/S.D. di Fasano, veniva ingiunto a di pagare, in favore della Parte_1
la somma di €.55.872,00, oltre interessi legali ed alle spese e Controparte_1 competenze della procedura.
In data 23.10.2012, proponeva rituale opposizione avverso il succitato decreto Parte_1 ingiuntivo, instaurando il relativo giudizio di cognizione rubricato al N.600559/2012 di questo
Tribunale.
Con comparsa di risposta del 05.2.2013 si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
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Detto giudizio proseguiva, nella fase istruttoria, in cui veniva acquisita la relazione del c.t.u. ing. che riscontrava l'esistenza del credito della di Per_1 Controparte_1
€.58.165,56 e, successivamente il deposito di una seconda relazione tecnica da parte del c.t.u.
, il quale concludeva, ritenendo che la ditta dell'opponente sig.ra non fosse a Per_2 Pt_1 debito, bensì a credito nei confronti della CP_1 Controparte_1
La relazione del c.t.u. dott. veniva contestata dalla difesa dell'odierna opposta Per_2
la quale sosteneva la sussistenza di irregolarità e nullità. In Controparte_1 particolare, il G.I. non avrebbe potuto disporre la convocazione del c.t.u. per chiarimenti in quanto il processo veniva interrotto ex art. 300 c.p.c. all'udienza del 19.12.2019 per l'intervenuto fallimento di , dichiarato con sentenza n. 37/2019 del Tribunale di Parte_1
Taranto.
Il processo, interrotto, non veniva riassunto da alcuno nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione con la conseguenza che, come previsto dall'art. 305 c.p.c., esso si estingueva ipso iure.
La Ditta Sanarica Costruzioni S.r.l., con domanda del 25.09.2019, chiedeva ammettersi, con riserva, al passivo fallimentare il credito riveniente da d.i..
La suddetta domanda di ammissione al passivo con provvedimento del 17.02.2020 veniva rigettata dal Giudice Delegato in quanto privo della provvisoria esecuzione.
Con istanza del 15.7.2020 l'odierna opposta, con ordinanza ex art. 307, 4° c.p.c., chiedeva l'estinzione del processo e la cancellazione della causa dal ruolo e conformemente il Giudice, all'udienza di comparizione delle parti del 22.10.2020 svoltasi nella forma di trattazione scritta, pronunciava la seguente ordinanza : “Il G.U. lette le note scritte pervenute in via telematica;
rilevato che il giudizio dopo la interruzione disposta il 19.12.19 non era stato mai riassunto;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.”
A seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo acquisiva efficacia esecutiva ex art. 653, 1° ed in data 6.4.2021 veniva, poi, dichiarato esecutivo dal Giudice che aveva pronunciato l'ingiunzione ex art. 654, 1° c.p.c.
In data 07.06.2021, veniva notificato alla sig.ra l'atto di precetto contenente le Pt_1 seguenti precisazioni: il decreto ingiuntivo emesso il 04.07.2012 e notificato il 31.07.2012, dichiarato esecutivo in data 04.04.2021 ex art. 654 comma 1 c.p.c. e munito di formula esecutiva il 21.04.2021.
L'odierna opponente si costituiva nel presente giudizio in data 30.06.2021, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo/precetto opposto.
In data 18.08.2021, veniva notificato atto di pignoramento immobiliare da parte della la quale proseguiva nell'esecuzione del pignoramento immobiliare: Controparte_1
“1)abitazione in villini in località Torre Canne di Fasano alla via Appia Antica n.18/A…;
2)abitazione in villini in località Torre Canne di Fasano alla via Appia Antica n.18…” (atto di pignoramento depositato in atti).
Questo Giudice, in data 09.02.2022, rigettava la richiesta di sospensione, ritenendo, a seguito di una valutazione prima facie, il procedimento di formazione del titolo esecutivo non
2
affetto da vizi di illegittimità, e riconoscendo all'opponente l'onere della riassunzione del giudizio di opposizione in capo all'ingiunto e rinviava per la precisazione delle conclusioni al
15.12.2022.
All'udienza del 15.12.2022, il presente giudizio veniva sospeso ex art. 295 c.p.c., stante la pregiudizialità del giudizio di appello pendente tra le stesse parti processuali dinanzi alla Corte di Appello di Lecce (n. 652/2021 rg); fino alla pronuncia della sentenza di appello.
Successivamente, in data 12.07.2023, la Corte di Appello di Lecce emetteva la sentenza n.
661/2023, pubblicata il 25.7.2023 (n.820/2023 rep.). La Corte d'Appello diLecce, così statuiva:
“La Corte d'Appello di Lecce prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in qualità di titolare della omonima ditta, nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., avverso l'ordinanza di estinzione del giudizio di Controparte_1 opposizione del 22.10.2020, del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata ordinanza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).”
La suindicata sentenza non veniva notificata da alcuna delle parti processuali ed avverso la stessa non veniva proposta impugnazione, di conseguenza passava in giudicato in data
25.02.2024 con lo spirare del termine ex art. 327 c.p.c..
Pertanto, il 30.04.2024 veniva richiesta ex art.297 c.p.c. la prosecuzione del presente giudizio.
In data 25.06.2024 con note scritte, la difesa dell'opponente alla luce della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce n. 652/2021 RG passata in giudicato, con cui veniva rigettato il gravame avverso l'impugnazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Brindisi rispettivamente il 04.04.2021 (ordinanza di estinzione del giudizio n.600559/2012 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ricorrente avvero la Controparte_1
e il 21.04.2021 (provvedimento di apposizione della formula esecutiva sul decreto opposto), dichiarava di voler rinunciare a tutte le domande proposte nel presente giudizio con totale compensazione di spese alla luce delle questioni in punto di diritto trattate in questa sede e dinanzi alla Corte di Appello.
All'udienza in trattazione scritta del 26.06.2024 questo Giudice rinviava all'udienza del
10.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
L'opponente a seguito della dichiarazione di rinuncia alle domande Controparte_1 operata dall'attrice nelle proprie note di trattazione scritta del 25.6.2024, insisteva a sua volta affinché venisse pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia alla domanda da parte attrice, “con condanna della medesima per
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responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e condanna per effetto della soccombenza virtuale alle spese del giudizio secondo lo scaglione di riferimento del valore della lite (€.61.844,53), con clausola di distrazione in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
In via pregiudiziale, nel caso di specie, viene in rilievo un'ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'interesse ad agire.
1. Cessata materia del contendere: presupposti applicativi. Configurabilità di una valutazione concorde ad opera delle parti in relazione al carattere satisfattivo, delle proprie aspettative di tutela, del nuovo assetto di interessi. Necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa del valore dell'autonomia negoziale
Per quanto concerne i rapporti fra i due istituti, è opportuno evidenziare che la cessazione della materia del contendere è accostabile a un'ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'interesse ad agire, per quanto speciale, in quanto connotata dalla circostanza che l'attore ha raggiunto il suo obiettivo di tutela;
evenienza che non ricorre, invece, nell'ipotesi della declaratoria (di rito e non di merito) per sopravvenuta carenza di interesse.
Come noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere investe il merito e non il rito di una controversia, in quanto presuppone la valutazione dell'effettivo conseguimento, seppur aliunde, del bene della vita da parte degli istanti. Ciò rende inutile la prosecuzione del processo, giacché difetta «l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile
e non conseguibile senza l'intervento del giudice» (Cass. civ., Sez. I, 03.03.2006, n. 4714).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI-2, 23.02.2022, n. 5997).
Essa costituisce una fattispecie - creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio - da dichiararsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso.
Nel caso di specie, come già evidenziato, a venire in rilievo e' una rinuncia agli atti del giudizio e che, sul piano oggettivo, non implica il conseguimento del bene della vita, neanche in misura parziale.
Inoltre, non essendo seguita alla stessa l'accettazione, non e' prefigurabile neppure un'ipotesi di estinzione tipica del giudizio di cognizione (ex art. 307 cpc).
Nondimeno, nella logica di un'interpretazione conforme al principio del favor debitoris, cosi come ai principi personalistico e solidaristico, da cui e' informata l'architettura costituzionale, deve ritenersi configurabile una cessata materia del contendere volontaria o negoziale, scaturente da una valutazione soggettiva della parti che ritengano che il nuovo assetto di interessi - o, al limite, lo stesso assetto originario – sia satisfattivo delle proprie aspettative di
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tutela. Cio', per quanto, sul piano oggettivo, il bene della vita agognato non possa dirsi conseguito.
D'altronde, vertendosi in materia di diritti disponibili, nulla osta a che le parti dispongano, processualmente, con una richiesta di declaratoria di c.m.c., del bene della vita e, in generale, degli interessi dedotti in giudizio e posti a fondamento delle proprie eccezioni o domande.
Lo stesso fondamento costituzionale dell'autonomia negoziale, seppur indiretto, e rinvenibile negli artt. 2 e 41 Cost., comma 1, sollecita, se non addirittura impone, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme e degli istituti processuali.
A ben vedere, viene in rilievo un negozio complesso – costituito da una valutazione preliminare cui segue una scelta (processuale) – che viene esternato in sede giudiziale mediante un'istanza rivolta al Giudice della cognizione o dell'esecuzione.
Nondimeno, in tale ipotesi, non può prescindersi dalla convergenza di tale valutazione ad opera delle parti che devono concordare circa la ricorrenza dei presupposti per tale declaratoria, potendo conservare un'autonoma valutazione e determinazione solo per quanto concerne la regolazione delle spese processuali. Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui << la pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia. Pertanto, è da escludere che il Giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (Cass. N. 5607/2005)>>
Laddove, come nel caso di specie, sia una sola delle parti a chiedere la predetta declaratoria e in difetto di un'effettiva soddisfazione delle aspettative di tutela, non si può pronunciare la c.m.c.
2. Differenze con l'interesse ad agire. Configurabilità di un sopravvenuto difetto di interesse in base ad una valutazione meramente soggettiva.
La cessazione della materia del contendere è accostabile a un'ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'interesse ad agire, per quanto speciale, in quanto connotata dalla circostanza che l'attore ha raggiunto il suo obiettivo di tutela;
evenienza che non ricorre, invece, nell'ipotesi della declaratoria (di rito e non di merito) per sopravvenuta carenza di interesse.
Ipotesi tali ultime idonee ad escludere, perché alternative ad essa, l'operare della declaratoria di c.m.c..
Nel caso di specie, a rigore, non potrebbe configurarsi neanche tale fattispecie processuale
(ovvero quella della sopravvenuta carenza di interesse), perché per le suesposte, considerazioni, la rinuncia alla domanda, non può considerarsi, almeno sul piano oggettivo, idonea ad elidere l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito.
Nondimeno, anche in relazione a tale istituto (ovvero quello della sopravvenuta carenza di interesse), può – anzi, deve - sperimentarsi una interpretazione costituzionalmente conforme e che conduce a ritenere ammissibile che una parte manifesti il proprio disinteresse alla prosecuzione della procedura, seppur invocando altri e distinti (ma inapplicabili) istituti
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processuali oppure incanalando tale valutazione di non conformità al proprio interesse nelle forme della rinuncia agli atti del giudizio.
Nella prima delle suddette ipotesi, deve ritenersi che sia sufficiente la manifestazione di giudizio della singola parte processuale, non essendo necessario l'accordo endoprocessuale delle parti sul punto.
Ciò, non solo perché non richiesto sotto il profilo logico, ma anche perché idoneo a conculcare indebitamente l'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti processuali.
In tale ipotesi, deve ritenersi possibile una definizione, in punto di rito, della controversia per sopravvenuto difetto di interesse (“soggettivo”) alla sua prosecuzione.
Si impone, però, al pari di quel che accadrebbe nell'ipotesi di declaratoria di c.m.c., la disamina del merito dell'opposizione anche ai fini della regolazione delle spese.
Ciò, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale che impone un complessivo e unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere in ordine all'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
È evidente che, nel caso de quo, l'opponente ha rinunciato a tutte le domande proposte nel presente giudizio con richiesta di totale compensazione delle spese, mentre l'opposto pur chiedendo la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia alla domanda da parte dell'attrice, chiede al contempo la condanna delle spese di giudizio e la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'opponente.
Conseguentemente, perdurando una situazione di conflittualità tra le parti in ordine alle spese, e dovendosi provvedere sulle stesse secondo il suddetto principio della soccombenza virtuale si deve necessariamente passare alla disamina del merito, ai soli fini della regolazione delle spese, precisando quanto segue, alla luce delle considerazioni già espresse in sede cautelare.
A tal fine, valgano le seguenti considerazioni.
3.Sulla dedotta nullità del provvedimento di estinzione del giudizio iscritto al n.
600554/2012 e del conseguente decreto di esecutorietà emesso il 21.04.2021
L'opponente afferma a pagg.
6-7 dell'atto di opposizione all'esecuzione che il fallimento intervenuto nel corso del processo di opposizione a decreto ingiuntivo abbia comportato il definitivo trasferimento dell'accertamento del credito in sede fallimentare, con “… l'inefficacia del provvedimento monitorio ai sensi dell'art. 52 e 93 della legge fallimentare …”, da cui conseguirebbe che “… non si viene a configurare un onere di riassunzione della causa in capo all'opponente (fallito); conseguenza di questo corollario è l'impossibilità di dichiarare l'estinzione della causa ex art. 653 – 307 cpc.” . A ciò aggiunge che avendo presentato Controparte_1 domanda di ammissione al passivo “rigettata e non opposta, ha trasferito l'accertamento del proprio credito in sede fallimentare”, motivo per il quale, sostiene parte opponente, “le azioni che potevano essere in precedenza esercitate liberamente secondo le regole del procedimento ordinario, confluiscono nella procedura concorsuale assumendone le peculiari formalità”. Per cui, l'opponente ribadisce che il provvedimento di estinzione emesso nel suddetto giudizio di
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opposizione a d.i. sarebbe inefficace perché pronunciato in corso di fallimento così come sarebbe illegittima l'apposizione della formula esecutiva avendo il Tribunale di Taranto pronunciato la chiusura del fallimento successivamente all'apposizione della formula esecutiva stessa.
Questo Giudice, con provvedimento del 09.02.2022, si esprimeva in merito alla richiesta di sospensione, rigettandola per i medesimi motivi che si riportano in questa sede.
In merito al procedimento di formazione del titolo esecutivo, questo deve ritenersi non affetto da vizi di illegittimità per una pluralità di ragioni concomitanti che giova richiamare per la loro permanente validità:
“A) il rigetto della domanda di ammissione al passivo ha efficacia solo endofallimentare, precludendo la riproposizione della stessa istanza di tutela in quella sede. Per contro,
l'accertamento posto in essere in sede fallimentare, per quanto di contenuto negativo ovvero di inesistenza in tutto o in parte del credito, o di sua inesigibilità, non spiega effetto sul giudizio ordinario coltivato dal creditore e dal debitore con riguardo al credito azionato dal primo nei confronti del secondo, onde non esiste la possibilità che quest'ultimo sia vanificato dagli esiti della verifica dello stato passivo o dei giudizi di impugnazione o di opposizione che si svolgono avanti al tribunale fallimentare. Tale principio è attualmente, codificato espressamente dalla L.
Fall., all'art. 96, u.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006. Art. 87, secondo cui “il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso”. Nondimeno, tale diposizione recepisce un principio, assolutamente preminente, a livello interpretativo, preesistente alla riforma del
2006 (Cass. n. 22047 del 13 ottobre 2020);
B) all'opponente incombeva l'onere della riassunzione del giudizio di opposizione che nasce per iniziativa dell'ingiunto e che lo stesso ha interesse a coltivare.
Costituisce, infatti principio interpretativo consolidato quello per cui “in caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato “in bonis” (cfr. Cass. cit.).””
Pertanto, il creditore, una volta rigettata l'istanza di ammissione in sede fallimentare – con rilievo solo endofallimentare e, di conseguenza, non preclusiva dell'accertamento in sede di opposizione del credito azionato- secondo questo Giudicante ha provveduto legittimamente a richiedere l'estinzione della procedura di opposizione, oltretutto non riassunta, tempestivamente, dall'unico soggetto onerato di tale adempimento, sig.ra (cfr. Pt_1 provvedimento depositato il 09.02.22).
Si ritiene che le spese di lite debbano seguire la soccombenza in ordine alla posizione dell'opponente, ma possano essere compensate, per la metà, in virtù della condotta tenuta dallo stesso.
PQM
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Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. dichiara il sopravvenuto difetto di interesse dell'opponente alla definizione del giudizio;
2. per l'effetto, compensando, per la metà, condanna l'opponente al pagamento di €
2.500,00, da distrarsi in favore del difensore dell'opposta, il quale si dichiara antistatario.
Così deciso in Brindisi, in data 10.4.2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
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