Sentenza 17 novembre 2005
Massime • 1
La detenzione ai fini di vendita di musicassette e prodotti audiovisivi privi del contrassegno SIAE ed abusivamente riprodotti, in epoca antecedente la entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248, non integra il reato di cui all'art. 171 ter, lett. c) della legge 22 aprile 1941 n. 633, atteso che questo puniva esclusivamente la vendita ed il noleggio e non anche la detenzione ai fini di vendita, potendosi soltanto configurare, ricorrendone i presupposti, il tentativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2005, n. 45979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45979 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/11/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 2090
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 29699/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Difensore di UC DO, nato a [...], il 15 luglio del 1946;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 19 maggio del 2005;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Luigi Ciampoli, il quale ha concluso l'inammissibilità;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue.
IN FATTO
Con sentenza del 19 maggio del 2005, la corte d'appello di Roma confermava quella pronunciata in data 7 maggio del 2003 dal tribunale della medesima città con cui UC DO era stato condannato, in concorso di circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, quale responsabile dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. b), c), della per avere detenuto e posto in vendita musicassette prive del contrassegno SIAE ed illegalmente riprodotte.
La corte romana, pur non ignorando un diverso orientamento giurisprudenziale di questa Corte, osservava che per la configurabilità del reato non era necessaria la prova di un atto di vendita, essendo sufficiente che la merce in questione fosse posta in vendita fosse cioè posta in essere un'attività diretta a fare pervenire il prodotto all'utente finale.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo:
l'erronea applicazione dell'art. 1 c.p., 14 preleggi, e L. n. 633 del 1941, art. 171 lett. b), c) della per avere presuntivamente ritenuto una condotta finalizzata alla vendita in luogo della mera detenzione di quanto in sequestro: assume che, secondo la norma vigente all'epoca del fatto, costituiva reato solo l'effettiva vendita dei supporti musicali abusivamente riprodotti e non anche la semplice detenzione, sia pure al fine di porli in vendita;
violazione dell'articolo 192 c.p.p. in ordine alla presunta esistenza di un fatto non provato e non desumibile da indizi gravi;
assoluta mancanza di motivazione in ordine alla valutazione della prova circa la destinazione alla vendita.
DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente alle spese.
La Corte d'Appello ha infatti ritenuto che il fatto contestato all'imputato configurasse il reato di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, lett. b), c), come introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 1994, n. 204, art. 17, e quindi modificato con il D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 204, art. 1, ed ha altresì ritenuto di non condividere l'orientamento giurisprudenziale introdotto da questa Corte con la sentenza 17/10/2000, Gaye, trattandosi di un orientamento minoritario, di modo che, per configurare il reato, sarebbe sufficiente la sola detenzione al fine di vendita di musicassette o altri supporti musicali abusivamente riprodotti o privi del contrassegno SIAE.
In proposito è opportuno premettere che il previgente testo della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter (testo poi modificato dalla L. 18 agosto 2000, n. 248, che ha appunto introdotto per tutte le ipotesi ivi previste un reato a consumazione anticipata), con riferimento alle opere abusivamente riprodotte, puniva: "chiunque:
a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero qualsiasi altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);
c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione". Sul punto si è precisato che l'art. 171 ter, comma 1, lettere a), b) del previgente testo cit., riguardavano esclusivamente le opere cinematografiche o audiovisive mentre la lett. c) si riferiva anche alle musicassette, ai dischi e ad altri supporti omologhi contenenti fonogrammi. Quindi, nel caso di videocassette e più in generale di opere cinematografiche o audiovisive e supporti omologhi abusivamente riprodotti, era punita, tra l'altro, sia la messa in commercio, sia la concessione in noleggio o comunque in uso, sia infine la detenzione per gli usi anzidetti,mentre nel caso di musicassette, dischi e altri analoghi supporti, aventi un contenuto musicale e non cinematografico, era punita soltanto la vendita e il noleggio, e non anche la detenzione per la vendita o per il noleggio (v. Sez. 3^, 11 dicembre 2003, n. 5875, Romano, m. 227.841; Sez. 3^, 17 novembre 2004, Sylla;
Sez. 3^, 16 dicembre 2004, Sciarrappa). Orbene, mentre per le videocassette e le opere cinematografiche, stante l'espressa previsione legislativa, era pacifica la punibilità della detenzione ai fini di vendita o di noleggio, per quanto riguardava invece le musicassette e gli altri analoghi supporti aventi contenuto musicale, contemplati esclusivamente dal citato art. 171 ter, lett. c), era sorto il dubbio se fosse punibile, oltre che la vendita o noleggio, anche la detenzione per la vendita o il noleggio. Solo con la L. 18 agosto 2000, n. 248, art. 14, infatti, la norma è stata completamente riformulata, punendo espressamente anche la detenzione per la vendita o per la distribuzione di videocassette o musicassette o altri analoghi supporti privi del contrassegno SIAE. La più recente giurisprudenza di questa Corte ha peraltro risolto il contrasto interpretativo che si era formato ed è ormai prevalente l'opinione in base alla quale la semplice detenzione ai fini di vendita o di noleggio di musicassette e dischi audio privi del contrassegno SIAE ed abusivamente riprodotti non integra, secondo la disciplina vigente all'epoca del fatto, il reato di cui al citato art. 171 ter, lett. c) proprio perché questo prevedeva esclusivamente la vendita e il noleggio e non anche la detenzione per la vendita o il noleggio (Sez. 3^, 17 ottobre 2000, n. 12149, Gaye, m. 217.656; Sez. 3^, 21 febbraio 2001, Zinna, m. 218.979; Sez. 3^, 11 dicembre 2003, n. 5875, Romano, m. 227.841; Sez. 3^, 11 maggio 2004, Andreano, m. 229.354; Sez. 3^, 17 novembre 2004, Sylla;
Sez. 3^, 16 dicembre 2004, Sciarrappa;
Sez. 3^, 21 dicembre 2004, Fallo, m. 230.67 4; Sez. 3^, 9 febbraio 2005, Casser, m. 231.104). Sul punto si è esattamente osservato che in materia penale, governata dal divieto di analogia in malam partem e dal principio del favor rei, non è consentito al giudice rimediare ad eventuali sviste legislative dilatando la fattispecie penale al di là del suo contenuto tassativo. Si è però altresì precisato che, secondo le concrete fattispecie, era configurabile la violazione della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, lett. b), c), nella forma del tentativo, atteso che una volta esclusa la sua natura di reato a consumazione anticipata non sussistono ragioni ostative all'applicabilità dell'art. 56 c.p. (Sez. 3^, 21 dicembre 2004, Fallo, m. 230.674; Sez. 3^, 9 febbraio 2005, Casser, m. 231.104). In altri termini, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che qui si intende confermare, ai sensi del vecchio testo della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, la semplice detenzione ai fini di vendita di musicassette e dischi audio privi del contrassegno SIAE ed abusivamente riprodotti, non integrava il reato di cui alla lett. c), perché questo puniva soltanto la vendita o il noleggio e non anche la detenzione ai fini di vendita e di noleggio, e non integrava nemmeno il reato di cui alla lett. b), perché questo, pur contemplando anche la detenzione ai fini di vendita o di noleggio, riguardava però soltanto le opere cinematografiche o audiovisive abusivamente duplicate o riprodotte, mentre le musicassette o i dischi audio sono diversi dalle videocassette o dalle opere cinematografiche o televisive e dai supporti analoghi previsti dalle lettere a), b), proprio perché hanno contenuto musicale e non cinematografico, ferma restando la configurabilità del tentativo.
A parere del Collegio, questo indirizzo giurisprudenziale non è applicabile nel caso di specie e comunque non è stato sostanzialmente disatteso dai giudici del merito, in quanto nella fattispecie vi sono indizi univoci per ritenere la configurabilità della vendita nella forma consumata e non semplicemente tentata. Invero, passando all'esame dei due motivi che attengono a presunte violazioni dei criteri di valutazione della prova e alla dedotta omessa motivazione, premesso che in caso di conferma la sentenza d'Appello si integra con quella di primo grado, si osserva che ai fini della prova della sussistenza della vendita non è indispensabile che il reo sia sorpreso proprio nel momento in cui consegna la res all'acquirente, essendo sufficiente che in base ad indizi univoci si posa desumere che era in atto o era stata già posta in essere la vendita. Dalla sentenza di primo grado risulta che l'imputato era stato sorpreso ad un mercato rionale mente offriva in vendita ai passanti le musicassette, aveva cioè effettivamente posto in commercio le musicassette detenute e abusivamente riprodotte. In definitiva la sorpresa in un mercato rionale con un rilevante numero di musicassette esposte per la vendita ai passanti può fare legittimamente presumere già avvenuta la vendita al momento della sorpresa ad opera degli agenti. Risulta quindi integrato, secondo questo collegio, il reato all'epoca previsto dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, lett. b), c). In una fattispecie analoga ossia nell'ipotesi di sorpresa ad un mercato rionale la sezione feriale di questa Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi della vendita (Cass. 32590/2005). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'articolo 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005