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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6170 /2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dall'avv. TAGLIABUE MAURO presso lo studio del C.F._2
quale in Milano via Lamarmora n. 44 hanno eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTI -
contro
rappresentata e difesa dall'avv. FILOSTI TE
VALENTINA presso lo studio della quale in Milano Via Fontana n. 22 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof Raffaele de Luca Tamajo, Franco Controparte_2
Toffoletto e Patrizia D'Ercole presso lo studio dei quali in Milano, Via Rovello n. 12 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
TR
[...]
- RESISTENTI CONTUMACI -
pagina 1 di 10 Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 25.6.2023,
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 TE
la e
[...] TR TR
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezioni
a) ove occorra, trattandosi di circostanza pacifica, accertare e dichiarare la natura subordinata dei rapporti di lavoro “ulteriori” instaurati tra le ricorrenti e Parte_1 [...]
dapprima con ed in seguito con Pt_2 Controparte_5 [...]
; TR
b) accertare e dichiarare la simulazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale al 50% della ricorrente con e la sussistenza inter partes di due Parte_1 Controparte_5 rapporti di lavoro a tempo pieno sin dall'assunzione in data 14.3.2017 (primo rapporto di lavoro) e
5.12.2018 (secondo rapporto di lavoro);
c) accertare e dichiarare con riferimento ai rapporti di lavoro in essere tra le ricorrenti, da un lato, prima e TE TR
poi, dall'altro, il diritto di entrambe le ricorrenti ad essere inquadrate, in forza delle
[...]
mansioni svolte, nei seguenti livelli del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione: in via principale, nel 4° livello ovvero in subordine, nel 4° livello Junior, in ulteriore subordine, nel 5° livello;
in estremo subordine, nel 6° livello, ciò sin dal loro primo giorno di lavoro alle dipendenze di
e dunque sin dal 14.3.2017 quanto a e sin dal Controparte_5 Parte_1
12.4.2018 quanto a , ovvero dalle diverse date che risulteranno in corso di causa;
Parte_2
d) anche in caso di mancato accoglimento delle domande di cui alle precedenti lettere b) e c), accertare e dichiarare il diritto di entrambe le ricorrenti di percepire, con riferimento sia al rapporto di lavoro in essere con che a quello in essere con Controparte_5 [...]
: TR
- una retribuzione mensile pari a quella prevista per il monte ore contrattuale pattuito dalle
parti per ciascun mese di decorrenza contrattuale;
pagina 2 di 10 - i ratei di retribuzioni differite nella misura piena e, in particolare: a) un rateo pieno di mensilità per ogni mese di lavoro a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute
e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
c) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio;
d) le festività ex art.
60 CCNL
- le ore di lavoro straordinario diurno, notturno e di sabato come dedotte nel presente atto con le relative maggiorazioni;
l'incidenza sul calcolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e indennità di ferie delle ore di lavoro straordinario diurno, notturno e di sabato continuativamente rese dalle ricorrenti per tutto il periodo di causa, come dedotte nel presente atto;
- il trattamento economico di malattia e maternità nella misura piena, ai sensi degli artt.li 63 e 64 del
CCNL applicato;
- l'EAR ex art. 52 CCNL e l'Una tantum accordo del 3.12.17;
- il TFR in misura piena come previsto dall'art. 37 CCNL;
- in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta natura retributiva dei pagamenti effettuati alle ricorrenti alle voci inserite nelle buste paga “acc. Ristorno salariale” e “Rimb. Forf. ex acc. Sin.”, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti di percepire il pagamento diretto della quota contributiva a carico del lavoratore,
f) ove occorra, accertare e dichiarare l'esistenza di un unico centro di imputazione tra
[...]
e con TE TR
riferimento ai rapporti di lavoro per cui è causa;
g) condannare le datrici di lavoro e TE [...]
, in solido ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 con TR CP_4
e in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] TR
pagare alle ricorrenti le differenze retributive dalle stesse maturate, per i titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e per gli importi indicati nei conteggi prodotti e quantificati nel corpo del presente atto, e dunque i seguenti importi:
1) in via principale € 90.551,99, ovvero in subordine € 69.523,57, alla sig.ra ; Parte_1
2) in via principale € 47.243,49, ovvero in subordine € 40.884,74, alla sig.ra ; Parte_2
ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche laddove dovessero essere accolti solamente alcuni degli accertamenti richiesti con il presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
pagina 3 di 10 Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese di causa, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché rimborso del contributo unificato”.
Le parti convenute e si sono costituite in Controparte_6 CP_2 CP_2
giudizio ed hanno contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
e non si sono costituite in giudizio Controparte_7 TR
rimanendo contumaci.
In particolare, ha chiesto, in subordine, il pagamento diretto delle somme dovute Controparte_4
da parte di ovvero di essere manlevata e tenuta indenne da TR [...]
TR
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 14.2.2024 il procuratore delle ricorrenti ha dichiarato di rinunciare alla domanda di accertamento del centro unico di imputazione tra e di cui al punto f) delle Controparte_6 Controparte_7
conclusioni rassegnate in ricorso.
Successivamente, il Giudice, ha ammesso le prove orali e, all'esito dell'istruttoria, ha fissato per la discussione l'udienza del 12.12.2024, poi rinviata per repliche al 19.12.2024, all'esito della quale ha pronunciato sentenza non definitiva, dando lettura del dispositivo in udienza e disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 27.2.2025, nessuno comparso per la parte Controparte_5
ricorrente ha dato atto dell'intervenuto fallimento della convenuta contumace interrotto il CP_3
giudizio, lo stesso è stato riassunto dalle ricorrenti e fissata nuova udienza all'8.4.2025.
All'esito di quanto deciso, le parti sono state invitate a depositare conteggi condivisi relativi alle differenze retributive derivanti dai suddetti accertamenti.
Con i conteggi prodotti in data 25.3.2025, le parti hanno operato un ricalcolo delle differenze retributive derivanti dall'accertamento di cui al dispositivo della sentenza n. 5776/2024 del 09/01/2025.
In particolare, per la ricorrente , le parti hanno dato atto che i conteggi allegati al Parte_1
ricorso introduttivo (docc. 11 e 12) erano già stati elaborati sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ab origine e sul 5° livello, e che quanto al conteggio del periodo (periodi marzo 2017 – CP_5
luglio 2018 e dicembre 2018 – dicembre 2019), l'importo dovuto in base alla sentenza ammonta ad €
30.064,31, tale importo è stato ottenuto detraendo dal totale di € 39.862,56 (cfr. doc. 11) le seguenti pagina 4 di 10 differenze retributive indicate nel riepilogo di cui al medesimo doc. 11: - € 780,95 a titolo di “festività”;
- € 29,25 a titolo di “lavoro notturno 25%”; - € 614,48 a titolo di “maternità facoltativa c/Inps 30%”; - €
8.373,57 a titolo di “maternità obbligatoria c/Inps 80%”.
Quanto al conteggio del periodo (gennaio 2020 – giugno 2021), l'importo dovuto in base alla CP_3
sentenza ammonta ad € 3.712,00, tale importo è stato ottenuto detraendo dal totale di € 3.779,95 (cfr. doc. 12) le differenze retributive di € 67,95 indicate nel riepilogo al doc. 12 alla voce “allattamento ore”.
A titolo di straordinario diurno, tenuto conto di quanto indicato dal giudice in sentenza, quindi, di un orario dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 17, pari a 11 ore di lavoro giornaliero di cui 2,5 di straordinario al giorno, per complessive 54 ore di lavoro straordinario al mese (2,5 x 5 gg alla settimana = 12,5 ore di lavoro straordinario alla settimana x 4,33) e, per il solo mese di novembre, di un orario dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 18, pari a 12 ore di lavoro giornaliero di cui 3,5 di straordinario al giorno, per complessive 76 ore di lavoro straordinario al mese (3,5 x 5 gg alla settimana = 17,5 ore di lavoro straordinario alla settimana x 4,33). La quantificazione è stata la seguente: paga oraria 5° livello e maggiorazione 30% ex art. 13 comma 6 CCNL moltiplicato per il numero di ore di straordinario al mese e per il numero di effettivo lavoro (risultanti dalle buste paga):
1° contratto (straord. diurno): € 8,691 (retribuzione oraria 5° livello) + 30% (magg. feriale diurno) = €
11,30 x 54 ore x 14 mesi = € 8.547,11; € 11,30 (magg. feriale diurno) x 76 ore x 1 mese (novembre
2017) = € 858,80;
2° contratto (straord. diurno): € 9,032 (retribuzione oraria 5° livello) + 30% (magg. feriale diurno) = €
11,74 x 54 ore x 14 mesi = € 8.875,44; € 9,03 (magg. feriale diurno) x 76 ore x 1 mese (novembre
2020) = € 686,28, per un totale di € 18.967,63.
Per lo straordinario di sabato, tenuto conto di quanto indicato in sentenza dal Giudice, e quindi dello svolgimento di due sabati al mese osservando un orario dalle 6 alle 12, ore da retribuire con la maggiorazione del 50% ex art. 13 comma 6 CCNL, il calcolo è il seguente: paga oraria negli anni 2017/2018/2019/2020/2021 del 5° livello: € 8,903 + magg. 50% = € 13,35; €
13,35 x 12 ore (6 ore di sabato x 2 sabati al mese) x 30 (mesi conteggio come indicati in ricorso e dunque detratti quelli di assenza per malattia o maternità o ferie) = € 4.806,66.
Quanto alle incidenze, tenuto conto di quanto accertato dal Giudice, che ha riconosciuto l'incidenza delle ore di lavoro straordinario rese sul calcolo dell'indennità di ferie, il calcolo effettuato è stato il seguente: € 23.774,29 (totale straordinari) / 12 (mesi) x 1 (rateo di ferie) = € 1.981,19
In conclusione, le parti hanno determinato il credito maturato da in base alla sentenza Parte_1
nell'importo di € 30.064,31 conteggio periodi marzo 2017 – luglio 2018 e dicembre 2018 – CP_5
pagina 5 di 10 dicembre 2019 ed in € 3.712,00 conteggio gennaio 2020 – giugno 2021; € 240,00 per EAR;
€ CP_3
300,00 per una tantum ed € 1.566,63 per differenze su maternità; € 18.967,63 per straordinario diurno;
€
4.806,66 per straordinario di sabato;
€ 1.981,19 per incidenze, e quindi complessivamente per €
61.638,42.
*
Per la ricorrente le parti hanno dato atto che i conteggi allegati al ricorso Parte_2
introduttivo (docc. 13 e 14) erano già stati elaborati sulla base sul 5° livello ab origine e che quanto al conteggio del periodo (aprile 2018 – dicembre 2019), l'importo dovuto in base alla sentenza CP_5 ammonta ad € 7.272,77, tale importo è stato ottenuto detraendo dal totale di € 11.713,29 (cfr. doc. 13) le seguenti differenze retributive indicate nel riepilogo di cui al medesimo doc. 13: - € 51,39 a titolo di
“malattia 50%”; - € 38,81 a titolo di “malattia 66.66%”; - € 4.260,12 a titolo di “maternità obbligatoria c/Inps”.
Quanto al conteggio del periodo (gennaio 2020 – giugno 2021), l'importo dovuto in base alla CP_3 sentenza ammonta ad € 5.178,54, tale importo è stato ottenuto detraendo dal totale di € 5.350,94 (cfr. doc. 14) le seguenti differenze retributive indicate nel riepilogo di cui al medesimo doc. 14: -
€ 78,18 a titolo di “congedi figli < 12 anni – covid 19”; - € 47,11 a titolo di “malattia 50%”
A titolo di straordinario diurno, tenuto conto di quanto indicato dal giudice in sentenza, quindi di un orario dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 17, pari a 11 ore di lavoro giornaliero di cui 2,5 di straordinario al giorno, per complessive 54 ore di lavoro straordinario al mese (2,5 x 5 gg alla settimana = 12,5 ore di lavoro straordinario alla settimana x 4,33) e per il solo mese di novembre di un orario dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 18, pari a 12 ore di lavoro giornaliero di cui 3,5 di straordinario al giorno, per complessive 76 ore di lavoro straordinario al mese (3,5 x 5 gg alla settimana = 17,5 ore di lavoro straordinario alla settimana x 4,33). La quantificazione sarà dunque la seguente: paga oraria 5° livello e maggiorazione 30% ex art. 13 comma 6 CCNL moltiplicato per il numero di ore di straordinario al mese e per il numero di effettivo lavoro (risultanti dalle buste paga): - € 8,964 (retribuzione oraria 5° livello) + 30% (magg. feriale diurno) = € 11,65 x 54 ore x 17 mesi = € 10.703,25; € 11,65 (magg. feriale diurno) x 76 ore x 1 mese (novembre 2017) = € 885,40, per un totale di € 11.588,65.
Per lo straordinario di sabato, tenuto conto di quanto indicato in sentenza dal Giudice, e quindi dello svolgimento di due sabati al mese osservando un orario dalle 6 alle 12, ore da retribuire con la maggiorazione del 50% ex art. 13 comma 6 CCNL, il calcolo è il seguente: paga oraria negli anni
2018/2019/2020/2021 del 5° livello: € 8,965 + magg. 50% = € 13,44 € 13,44 x 12 ore (6 ore di sabato x
2 sabati al mese) x 18 (mesi conteggio come indicati in ricorso e dunque detratti quelli di assenza per malattia o maternità o ferie) = € 2.903,04.
pagina 6 di 10 Quanto alle incidenze, tenuto conto di quanto accertato dal Giudice, che ha riconosciuto l'incidenza delle ore di lavoro straordinario rese sul calcolo dell'indennità di ferie, il calcolo effettuato è stato il seguente: € 14.491,69 (totale straordinari) / 12 (mesi) x 1 (rateo di ferie) = € 1.207,64.
In conclusione, le parti hanno determinato il credito maturato da in base alla sentenza Parte_2 nell'importo di euro € 7.272,77 conteggio aprile 2018 – dicembre 2019 ed in € 5.178,54 CP_5
conteggio gennaio 2020 – giugno 2021; € 195,00 per EAR;
€ 1.566,63 per differenze su CP_3
maternità; -
€ 11.588,65 per straordinario diurno;
€ 2.903,04 per straordinario di sabato;
€ 1.207,64 per incidenze, e quindi complessivamente per € 29.912,27.
Le società convenute sono pertanto tenute a corrispondere alla ricorrente gli importi suddetti, ciascuna limitatamente al periodo contrattuale di competenza.
*
Le domande attoree di condanna proposte nei confronti di devono essere dichiarate CP_3
improcedibili.
Come è noto, per ottenere un provvedimento di condanna da opporre al fallimento, occorre far accertare il proprio credito, ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare, mediante la procedura di accertamento del passivo e non già nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione (cfr. Cass.
13.8.2008, n. 21565; Cass. 28.6.2006, n. 14981; Cass. 23.3.2004, n. 5727). Del resto, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 della legge fallimentare, ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione (Cass. n. 17035/2011).
Ciò ovviamente vale, come nel caso di specie, anche qualora l'azione sia iniziata prima della dichiarazione di fallimento, ed invariabilmente nella misura in cui questa implichi l'accertamento di un credito nei confronti del fallito (una deroga può intervenire solo quando, a differenza del caso di specie,
l'intenzione del creditore di perseguire il fallito solo al suo rientro in bonis e, quindi, di non avanzare richiesta di sorta nei confronti del fallimento, sia stata chiaramente ed inequivocabilmente espressa: cfr.
Cass. n. 1729/1990).
Ed invero, alla luce del fallimento di (soggetto comunque coinvolto nella responsabilità CP_3
datoriale), lo spettro di cognizione del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, deve ritenersi limitato allo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35, 36 e
37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità: “E ciò per effetto dell'esercizio di azioni sia di
pagina 7 di 10 accertamento mero, come in particolare di esistenza del rapporto di lavoro (Cass. 30 marzo 1994, n.
3151; Cass. 18 agosto 1999, n. 8708; Cass. 18 giugno 2004, n. 11439) o di riconoscimento della qualifica della prestazione (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418), ovvero di azioni costitutive, principalmente di impugnazione del licenziamento (Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411), anche quando comprensive della domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass.
3 marzo 2003, n. 3129; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4051; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4547; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308), pure qualora conseguente all'accertamento di nullità, invalidità o inefficacia di atti di cessione di ramo d'azienda, in funzione del ripristino del rapporto di lavoro con la parte cedente, in caso di fallimento della cessionaria (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1646)” (cfr. Cass. n.
16443/2018). Le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, dunque, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento del credito, rientrano nella competenza del giudice del lavoro il quale dovrà limitare la propria pronuncia all'accertamento o alla costituzione del diritto, senza pronunciare condanne (cfr. Cass. nn. 23418/2017, 15066/2017).
Deve quindi ritenersi che resta preclusa a questo giudice la determinazione delle conseguenze di natura patrimoniale degli accertamenti svolti nei confronti di CP_3
Per le medesime ragioni, anche la domanda di manleva svolta dalla nei confronti Controparte_2
di è improcedibile. TR
*
La committente a invece condannata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. Controparte_4
276/2003, in solido con le datrici di lavoro delle ricorrenti TE
e , al pagamento delle somme
[...] TR
di cui sopra.
Va rigettata la richiesta delle ricorrenti di condanna delle convenute al pagamento degli interessi di mora ex art 1284 comma 4 c.p.c.
Questo giudice, infatti, ritiene di aderire all'orientamento che nega l'applicazione del disposto dell'art. 1284 4° co. c.c. ai crediti di lavoro.
La norma speciale di cui all'art. 429 ult. co. c.p.c., improntata a evidente favor praestatoris, prevede difatti che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, determini gli interessi nella misura legale ed il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. L'art. 1284 4° co. c.c., di cui parte ricorrente invoca l'applicazione, prevede che se le parti non ne hanno determinato la misura, dal pagina 8 di 10 momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Tale ultima norma, caratterizzata da finalità deflattiva, perseguita dal legislatore mediante l'adozione degli interessi commerciali, aventi saggio più elevato rispetto agli interessi legali di cui al 1° co. art. 1284 c.c., mira a colpire l'inadempienza rispetto a un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare, ai danni del creditore, la soddisfazione del suo diritto, è espressamente riferita alla materia delle transazioni commerciali e risponde, in ultima analisi, a finalità distinte rispetto a quella, parimenti speciale, di cui all'art. 429 ult. co. c.p.c., che mira a preservare il valore di acquisto dei crediti di lavoro, attraverso il meccanismo automatico di cumulo di interessi e rivalutazione, in quanto idonei a fronteggiare bisogni di natura primaria, aventi copertura costituzionale (v. diritto alla retribuzione di cui all'art. 36 cost.).
La riferibilità della disciplina invocata alla materia delle transazioni commerciali e l'evocazione della fattispecie della pattuizione della misura dell'interesse, circostanza del tutto aliena alla determinazione delle obbligazioni tipicamente originanti dal rapporto di lavoro, induce a fare esclusivo riferimento per l'individuazione degli accessori del credito di lavoro all'art. 429 ult. co. c.p.c. che andrà, pertanto, applicato con esclusione della disciplina di cui all'art. 1284 4° co. c.c.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: richiama tutto quanto deciso con sentenza parziale n. n. 5776/2024 del 09/01/2025; condanna la e TE TR
, ciascuna limitatamente al periodo contrattuale di competenza, e in via solidale
[...]
a corrispondere a l'importo di € 61.638,42, oltre Controparte_4 Parte_1
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la e TE TR
, ciascuna limitatamente al periodo contrattuale di competenza, e in via solidale
[...]
a corrispondere a l'importo di € 29.912,27, oltre Controparte_4 Parte_2
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
dichiara improcedibili le domande di condanna delle ricorrenti e quella di manleva di nei confronti di Controparte_4 CP_3
pagina 9 di 10 condanna , TE TR
, e in via tra loro solidale al pagamento delle spese di lite
[...] Controparte_4
in favore delle ricorrenti per l'importo di euro 10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA e contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Milano, in data 8 aprile 2025.
Il giudice del lavoro
Julie Martini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dall'avv. TAGLIABUE MAURO presso lo studio del C.F._2
quale in Milano via Lamarmora n. 44 hanno eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTI -
contro
rappresentata e difesa dall'avv. FILOSTI TE
VALENTINA presso lo studio della quale in Milano Via Fontana n. 22 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof Raffaele de Luca Tamajo, Franco Controparte_2
Toffoletto e Patrizia D'Ercole presso lo studio dei quali in Milano, Via Rovello n. 12 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
TR
[...]
- RESISTENTI CONTUMACI -
pagina 1 di 10 Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 25.6.2023,
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 TE
la e
[...] TR TR
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezioni
a) ove occorra, trattandosi di circostanza pacifica, accertare e dichiarare la natura subordinata dei rapporti di lavoro “ulteriori” instaurati tra le ricorrenti e Parte_1 [...]
dapprima con ed in seguito con Pt_2 Controparte_5 [...]
; TR
b) accertare e dichiarare la simulazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale al 50% della ricorrente con e la sussistenza inter partes di due Parte_1 Controparte_5 rapporti di lavoro a tempo pieno sin dall'assunzione in data 14.3.2017 (primo rapporto di lavoro) e
5.12.2018 (secondo rapporto di lavoro);
c) accertare e dichiarare con riferimento ai rapporti di lavoro in essere tra le ricorrenti, da un lato, prima e TE TR
poi, dall'altro, il diritto di entrambe le ricorrenti ad essere inquadrate, in forza delle
[...]
mansioni svolte, nei seguenti livelli del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione: in via principale, nel 4° livello ovvero in subordine, nel 4° livello Junior, in ulteriore subordine, nel 5° livello;
in estremo subordine, nel 6° livello, ciò sin dal loro primo giorno di lavoro alle dipendenze di
e dunque sin dal 14.3.2017 quanto a e sin dal Controparte_5 Parte_1
12.4.2018 quanto a , ovvero dalle diverse date che risulteranno in corso di causa;
Parte_2
d) anche in caso di mancato accoglimento delle domande di cui alle precedenti lettere b) e c), accertare e dichiarare il diritto di entrambe le ricorrenti di percepire, con riferimento sia al rapporto di lavoro in essere con che a quello in essere con Controparte_5 [...]
: TR
- una retribuzione mensile pari a quella prevista per il monte ore contrattuale pattuito dalle
parti per ciascun mese di decorrenza contrattuale;
pagina 2 di 10 - i ratei di retribuzioni differite nella misura piena e, in particolare: a) un rateo pieno di mensilità per ogni mese di lavoro a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute
e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
c) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio;
d) le festività ex art.
60 CCNL
- le ore di lavoro straordinario diurno, notturno e di sabato come dedotte nel presente atto con le relative maggiorazioni;
l'incidenza sul calcolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e indennità di ferie delle ore di lavoro straordinario diurno, notturno e di sabato continuativamente rese dalle ricorrenti per tutto il periodo di causa, come dedotte nel presente atto;
- il trattamento economico di malattia e maternità nella misura piena, ai sensi degli artt.li 63 e 64 del
CCNL applicato;
- l'EAR ex art. 52 CCNL e l'Una tantum accordo del 3.12.17;
- il TFR in misura piena come previsto dall'art. 37 CCNL;
- in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta natura retributiva dei pagamenti effettuati alle ricorrenti alle voci inserite nelle buste paga “acc. Ristorno salariale” e “Rimb. Forf. ex acc. Sin.”, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti di percepire il pagamento diretto della quota contributiva a carico del lavoratore,
f) ove occorra, accertare e dichiarare l'esistenza di un unico centro di imputazione tra
[...]
e con TE TR
riferimento ai rapporti di lavoro per cui è causa;
g) condannare le datrici di lavoro e TE [...]
, in solido ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 con TR CP_4
e in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] TR
pagare alle ricorrenti le differenze retributive dalle stesse maturate, per i titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e per gli importi indicati nei conteggi prodotti e quantificati nel corpo del presente atto, e dunque i seguenti importi:
1) in via principale € 90.551,99, ovvero in subordine € 69.523,57, alla sig.ra ; Parte_1
2) in via principale € 47.243,49, ovvero in subordine € 40.884,74, alla sig.ra ; Parte_2
ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche laddove dovessero essere accolti solamente alcuni degli accertamenti richiesti con il presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
pagina 3 di 10 Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese di causa, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché rimborso del contributo unificato”.
Le parti convenute e si sono costituite in Controparte_6 CP_2 CP_2
giudizio ed hanno contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
e non si sono costituite in giudizio Controparte_7 TR
rimanendo contumaci.
In particolare, ha chiesto, in subordine, il pagamento diretto delle somme dovute Controparte_4
da parte di ovvero di essere manlevata e tenuta indenne da TR [...]
TR
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 14.2.2024 il procuratore delle ricorrenti ha dichiarato di rinunciare alla domanda di accertamento del centro unico di imputazione tra e di cui al punto f) delle Controparte_6 Controparte_7
conclusioni rassegnate in ricorso.
Successivamente, il Giudice, ha ammesso le prove orali e, all'esito dell'istruttoria, ha fissato per la discussione l'udienza del 12.12.2024, poi rinviata per repliche al 19.12.2024, all'esito della quale ha pronunciato sentenza non definitiva, dando lettura del dispositivo in udienza e disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 27.2.2025, nessuno comparso per la parte Controparte_5
ricorrente ha dato atto dell'intervenuto fallimento della convenuta contumace interrotto il CP_3
giudizio, lo stesso è stato riassunto dalle ricorrenti e fissata nuova udienza all'8.4.2025.
All'esito di quanto deciso, le parti sono state invitate a depositare conteggi condivisi relativi alle differenze retributive derivanti dai suddetti accertamenti.
Con i conteggi prodotti in data 25.3.2025, le parti hanno operato un ricalcolo delle differenze retributive derivanti dall'accertamento di cui al dispositivo della sentenza n. 5776/2024 del 09/01/2025.
In particolare, per la ricorrente , le parti hanno dato atto che i conteggi allegati al Parte_1
ricorso introduttivo (docc. 11 e 12) erano già stati elaborati sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ab origine e sul 5° livello, e che quanto al conteggio del periodo (periodi marzo 2017 – CP_5
luglio 2018 e dicembre 2018 – dicembre 2019), l'importo dovuto in base alla sentenza ammonta ad €
30.064,31, tale importo è stato ottenuto detraendo dal totale di € 39.862,56 (cfr. doc. 11) le seguenti pagina 4 di 10 differenze retributive indicate nel riepilogo di cui al medesimo doc. 11: - € 780,95 a titolo di “festività”;
- € 29,25 a titolo di “lavoro notturno 25%”; - € 614,48 a titolo di “maternità facoltativa c/Inps 30%”; - €
8.373,57 a titolo di “maternità obbligatoria c/Inps 80%”.
Quanto al conteggio del periodo (gennaio 2020 – giugno 2021), l'importo dovuto in base alla CP_3
sentenza ammonta ad € 3.712,00, tale importo è stato ottenuto detraendo dal totale di € 3.779,95 (cfr. doc. 12) le differenze retributive di € 67,95 indicate nel riepilogo al doc. 12 alla voce “allattamento ore”.
A titolo di straordinario diurno, tenuto conto di quanto indicato dal giudice in sentenza, quindi, di un orario dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 17, pari a 11 ore di lavoro giornaliero di cui 2,5 di straordinario al giorno, per complessive 54 ore di lavoro straordinario al mese (2,5 x 5 gg alla settimana = 12,5 ore di lavoro straordinario alla settimana x 4,33) e, per il solo mese di novembre, di un orario dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 18, pari a 12 ore di lavoro giornaliero di cui 3,5 di straordinario al giorno, per complessive 76 ore di lavoro straordinario al mese (3,5 x 5 gg alla settimana = 17,5 ore di lavoro straordinario alla settimana x 4,33). La quantificazione è stata la seguente: paga oraria 5° livello e maggiorazione 30% ex art. 13 comma 6 CCNL moltiplicato per il numero di ore di straordinario al mese e per il numero di effettivo lavoro (risultanti dalle buste paga):
1° contratto (straord. diurno): € 8,691 (retribuzione oraria 5° livello) + 30% (magg. feriale diurno) = €
11,30 x 54 ore x 14 mesi = € 8.547,11; € 11,30 (magg. feriale diurno) x 76 ore x 1 mese (novembre
2017) = € 858,80;
2° contratto (straord. diurno): € 9,032 (retribuzione oraria 5° livello) + 30% (magg. feriale diurno) = €
11,74 x 54 ore x 14 mesi = € 8.875,44; € 9,03 (magg. feriale diurno) x 76 ore x 1 mese (novembre
2020) = € 686,28, per un totale di € 18.967,63.
Per lo straordinario di sabato, tenuto conto di quanto indicato in sentenza dal Giudice, e quindi dello svolgimento di due sabati al mese osservando un orario dalle 6 alle 12, ore da retribuire con la maggiorazione del 50% ex art. 13 comma 6 CCNL, il calcolo è il seguente: paga oraria negli anni 2017/2018/2019/2020/2021 del 5° livello: € 8,903 + magg. 50% = € 13,35; €
13,35 x 12 ore (6 ore di sabato x 2 sabati al mese) x 30 (mesi conteggio come indicati in ricorso e dunque detratti quelli di assenza per malattia o maternità o ferie) = € 4.806,66.
Quanto alle incidenze, tenuto conto di quanto accertato dal Giudice, che ha riconosciuto l'incidenza delle ore di lavoro straordinario rese sul calcolo dell'indennità di ferie, il calcolo effettuato è stato il seguente: € 23.774,29 (totale straordinari) / 12 (mesi) x 1 (rateo di ferie) = € 1.981,19
In conclusione, le parti hanno determinato il credito maturato da in base alla sentenza Parte_1
nell'importo di € 30.064,31 conteggio periodi marzo 2017 – luglio 2018 e dicembre 2018 – CP_5
pagina 5 di 10 dicembre 2019 ed in € 3.712,00 conteggio gennaio 2020 – giugno 2021; € 240,00 per EAR;
€ CP_3
300,00 per una tantum ed € 1.566,63 per differenze su maternità; € 18.967,63 per straordinario diurno;
€
4.806,66 per straordinario di sabato;
€ 1.981,19 per incidenze, e quindi complessivamente per €
61.638,42.
*
Per la ricorrente le parti hanno dato atto che i conteggi allegati al ricorso Parte_2
introduttivo (docc. 13 e 14) erano già stati elaborati sulla base sul 5° livello ab origine e che quanto al conteggio del periodo (aprile 2018 – dicembre 2019), l'importo dovuto in base alla sentenza CP_5 ammonta ad € 7.272,77, tale importo è stato ottenuto detraendo dal totale di € 11.713,29 (cfr. doc. 13) le seguenti differenze retributive indicate nel riepilogo di cui al medesimo doc. 13: - € 51,39 a titolo di
“malattia 50%”; - € 38,81 a titolo di “malattia 66.66%”; - € 4.260,12 a titolo di “maternità obbligatoria c/Inps”.
Quanto al conteggio del periodo (gennaio 2020 – giugno 2021), l'importo dovuto in base alla CP_3 sentenza ammonta ad € 5.178,54, tale importo è stato ottenuto detraendo dal totale di € 5.350,94 (cfr. doc. 14) le seguenti differenze retributive indicate nel riepilogo di cui al medesimo doc. 14: -
€ 78,18 a titolo di “congedi figli < 12 anni – covid 19”; - € 47,11 a titolo di “malattia 50%”
A titolo di straordinario diurno, tenuto conto di quanto indicato dal giudice in sentenza, quindi di un orario dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 17, pari a 11 ore di lavoro giornaliero di cui 2,5 di straordinario al giorno, per complessive 54 ore di lavoro straordinario al mese (2,5 x 5 gg alla settimana = 12,5 ore di lavoro straordinario alla settimana x 4,33) e per il solo mese di novembre di un orario dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 18, pari a 12 ore di lavoro giornaliero di cui 3,5 di straordinario al giorno, per complessive 76 ore di lavoro straordinario al mese (3,5 x 5 gg alla settimana = 17,5 ore di lavoro straordinario alla settimana x 4,33). La quantificazione sarà dunque la seguente: paga oraria 5° livello e maggiorazione 30% ex art. 13 comma 6 CCNL moltiplicato per il numero di ore di straordinario al mese e per il numero di effettivo lavoro (risultanti dalle buste paga): - € 8,964 (retribuzione oraria 5° livello) + 30% (magg. feriale diurno) = € 11,65 x 54 ore x 17 mesi = € 10.703,25; € 11,65 (magg. feriale diurno) x 76 ore x 1 mese (novembre 2017) = € 885,40, per un totale di € 11.588,65.
Per lo straordinario di sabato, tenuto conto di quanto indicato in sentenza dal Giudice, e quindi dello svolgimento di due sabati al mese osservando un orario dalle 6 alle 12, ore da retribuire con la maggiorazione del 50% ex art. 13 comma 6 CCNL, il calcolo è il seguente: paga oraria negli anni
2018/2019/2020/2021 del 5° livello: € 8,965 + magg. 50% = € 13,44 € 13,44 x 12 ore (6 ore di sabato x
2 sabati al mese) x 18 (mesi conteggio come indicati in ricorso e dunque detratti quelli di assenza per malattia o maternità o ferie) = € 2.903,04.
pagina 6 di 10 Quanto alle incidenze, tenuto conto di quanto accertato dal Giudice, che ha riconosciuto l'incidenza delle ore di lavoro straordinario rese sul calcolo dell'indennità di ferie, il calcolo effettuato è stato il seguente: € 14.491,69 (totale straordinari) / 12 (mesi) x 1 (rateo di ferie) = € 1.207,64.
In conclusione, le parti hanno determinato il credito maturato da in base alla sentenza Parte_2 nell'importo di euro € 7.272,77 conteggio aprile 2018 – dicembre 2019 ed in € 5.178,54 CP_5
conteggio gennaio 2020 – giugno 2021; € 195,00 per EAR;
€ 1.566,63 per differenze su CP_3
maternità; -
€ 11.588,65 per straordinario diurno;
€ 2.903,04 per straordinario di sabato;
€ 1.207,64 per incidenze, e quindi complessivamente per € 29.912,27.
Le società convenute sono pertanto tenute a corrispondere alla ricorrente gli importi suddetti, ciascuna limitatamente al periodo contrattuale di competenza.
*
Le domande attoree di condanna proposte nei confronti di devono essere dichiarate CP_3
improcedibili.
Come è noto, per ottenere un provvedimento di condanna da opporre al fallimento, occorre far accertare il proprio credito, ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare, mediante la procedura di accertamento del passivo e non già nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione (cfr. Cass.
13.8.2008, n. 21565; Cass. 28.6.2006, n. 14981; Cass. 23.3.2004, n. 5727). Del resto, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 della legge fallimentare, ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione (Cass. n. 17035/2011).
Ciò ovviamente vale, come nel caso di specie, anche qualora l'azione sia iniziata prima della dichiarazione di fallimento, ed invariabilmente nella misura in cui questa implichi l'accertamento di un credito nei confronti del fallito (una deroga può intervenire solo quando, a differenza del caso di specie,
l'intenzione del creditore di perseguire il fallito solo al suo rientro in bonis e, quindi, di non avanzare richiesta di sorta nei confronti del fallimento, sia stata chiaramente ed inequivocabilmente espressa: cfr.
Cass. n. 1729/1990).
Ed invero, alla luce del fallimento di (soggetto comunque coinvolto nella responsabilità CP_3
datoriale), lo spettro di cognizione del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, deve ritenersi limitato allo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35, 36 e
37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità: “E ciò per effetto dell'esercizio di azioni sia di
pagina 7 di 10 accertamento mero, come in particolare di esistenza del rapporto di lavoro (Cass. 30 marzo 1994, n.
3151; Cass. 18 agosto 1999, n. 8708; Cass. 18 giugno 2004, n. 11439) o di riconoscimento della qualifica della prestazione (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418), ovvero di azioni costitutive, principalmente di impugnazione del licenziamento (Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411), anche quando comprensive della domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass.
3 marzo 2003, n. 3129; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4051; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4547; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308), pure qualora conseguente all'accertamento di nullità, invalidità o inefficacia di atti di cessione di ramo d'azienda, in funzione del ripristino del rapporto di lavoro con la parte cedente, in caso di fallimento della cessionaria (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1646)” (cfr. Cass. n.
16443/2018). Le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, dunque, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento del credito, rientrano nella competenza del giudice del lavoro il quale dovrà limitare la propria pronuncia all'accertamento o alla costituzione del diritto, senza pronunciare condanne (cfr. Cass. nn. 23418/2017, 15066/2017).
Deve quindi ritenersi che resta preclusa a questo giudice la determinazione delle conseguenze di natura patrimoniale degli accertamenti svolti nei confronti di CP_3
Per le medesime ragioni, anche la domanda di manleva svolta dalla nei confronti Controparte_2
di è improcedibile. TR
*
La committente a invece condannata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. Controparte_4
276/2003, in solido con le datrici di lavoro delle ricorrenti TE
e , al pagamento delle somme
[...] TR
di cui sopra.
Va rigettata la richiesta delle ricorrenti di condanna delle convenute al pagamento degli interessi di mora ex art 1284 comma 4 c.p.c.
Questo giudice, infatti, ritiene di aderire all'orientamento che nega l'applicazione del disposto dell'art. 1284 4° co. c.c. ai crediti di lavoro.
La norma speciale di cui all'art. 429 ult. co. c.p.c., improntata a evidente favor praestatoris, prevede difatti che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, determini gli interessi nella misura legale ed il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. L'art. 1284 4° co. c.c., di cui parte ricorrente invoca l'applicazione, prevede che se le parti non ne hanno determinato la misura, dal pagina 8 di 10 momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Tale ultima norma, caratterizzata da finalità deflattiva, perseguita dal legislatore mediante l'adozione degli interessi commerciali, aventi saggio più elevato rispetto agli interessi legali di cui al 1° co. art. 1284 c.c., mira a colpire l'inadempienza rispetto a un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare, ai danni del creditore, la soddisfazione del suo diritto, è espressamente riferita alla materia delle transazioni commerciali e risponde, in ultima analisi, a finalità distinte rispetto a quella, parimenti speciale, di cui all'art. 429 ult. co. c.p.c., che mira a preservare il valore di acquisto dei crediti di lavoro, attraverso il meccanismo automatico di cumulo di interessi e rivalutazione, in quanto idonei a fronteggiare bisogni di natura primaria, aventi copertura costituzionale (v. diritto alla retribuzione di cui all'art. 36 cost.).
La riferibilità della disciplina invocata alla materia delle transazioni commerciali e l'evocazione della fattispecie della pattuizione della misura dell'interesse, circostanza del tutto aliena alla determinazione delle obbligazioni tipicamente originanti dal rapporto di lavoro, induce a fare esclusivo riferimento per l'individuazione degli accessori del credito di lavoro all'art. 429 ult. co. c.p.c. che andrà, pertanto, applicato con esclusione della disciplina di cui all'art. 1284 4° co. c.c.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: richiama tutto quanto deciso con sentenza parziale n. n. 5776/2024 del 09/01/2025; condanna la e TE TR
, ciascuna limitatamente al periodo contrattuale di competenza, e in via solidale
[...]
a corrispondere a l'importo di € 61.638,42, oltre Controparte_4 Parte_1
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la e TE TR
, ciascuna limitatamente al periodo contrattuale di competenza, e in via solidale
[...]
a corrispondere a l'importo di € 29.912,27, oltre Controparte_4 Parte_2
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
dichiara improcedibili le domande di condanna delle ricorrenti e quella di manleva di nei confronti di Controparte_4 CP_3
pagina 9 di 10 condanna , TE TR
, e in via tra loro solidale al pagamento delle spese di lite
[...] Controparte_4
in favore delle ricorrenti per l'importo di euro 10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA e contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Milano, in data 8 aprile 2025.
Il giudice del lavoro
Julie Martini
pagina 10 di 10