Sentenza 20 marzo 2014
Massime • 2
Deve essere annullata con rinvio, per la rideterminazione della pena, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza dell'applicazione della disciplina più favorevole prevista dal testo originario della disposizione, ripristinata a seguito dell'annullamento per incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla l. 2 febbraio 2006, n. 49 (sentenza Corte Cost. n. 32 del 2014), quando la pena base sia stata determinata nel provvedimento impugnato in termini sensibilmente distanti dai limiti edittali minimi, sì da imporre una nuova globale valutazione del fatto nel confronto con la 'nuovà cornice edittale, valutazione non consentita in sede di legittimità.
Le condotte illecite di lieve entità in tema di sostanze stupefacenti "leggere" commesse e giudicate nel vigore delle previsioni sanzionatorie del D.L. n. 272 del 2005 (convertito dalla legge n. 49 del 2006), a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di detta normativa (Corte cost. n. 32 del 2014), devono essere punite alla stregua delle più favorevoli previsioni originarie dell'art. 73, comma quinto del d.P.R. n. 309 del 1990, ripristinate per effetto della pronuncia della Consulta. Detta disciplina, prevedendo un massimo e un minimo edittale meno elevati anche di quelli introdotti dal sopravvenuto D.L. n. 146 del 23.12.2013 (convertito dalla legge n. 10 del 2014), prevale su questi ultimi che pertanto potranno essere applicati soltanto ai reati commessi dalla data della sua entrata in vigore (24.12.2013).
Commentario • 1
- 1. Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2014, n. 14293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14293 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 20/03/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 365
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 33166/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO PE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/05/2013 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza;
impugnata limitatamente alla determinazione della pena. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente la pronuncia di primo grado del 08/10/2012, riconoscendo all'imputato la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con giudizio di prevalenza sulla recidiva aggravata, e rideterminando la pena finale, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale di Paola, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato IO PE in relazione al reato di cui al D.P.R. cit., art. 73, comma 1 bis, per avere illegalmente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di circa 67 grammi, che, per modalità di confezionamento e conservazione, essendo la sostanza suddivisa in 17 distinti involucri, e per luogo di detenzione, essendo stata occultata all'interno della propria abitazione, sotto il letto, era destinata alla cessione a terzi o, comunque, ad un uso non esclusivamente personale.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali acquisite durante le indagini, utilizzabili in ragione dell'instaurato giudizio abbreviato, avessero dimostrato la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli;
e come al prevenuto potesse essere riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, prevalente sulla recidiva reiterata e infraquinquennale, in ragione del suo stato di tossicodipendenza, nonché della qualità e quantità della droga, dal predetto consegnata spontaneamente ai carabinieri operanti.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'IO, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Cesare Badolato, il quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 192 c.p.p., ed alle norme di diritto penale sostanziale contestate, ed il vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente valorizzato dati di conoscenza privi di valenza dimostrativa certa e trascurato, invece, altri elementi di conoscenza, quali quelli legati allo svolgimento, da parte dell'imputato, di lavori saltuari, ed al mancato ritrovamento di bilancino e altri attrezzi per la preparazione delle dosi, che avrebbero dovuto indurre a ritenere la droga sequestrata destinata all'esclusivo consumo personale del prevenuto, come dallo stesso riferito.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 272 del 2005, art. 4 bis, convertito nella L. n. 49 del 2006, nella parte in cui ha modificato la disciplina sanzionatoria del più volte citato art. 73. 3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, nei limiti di seguito precisati.
3.1. Il motivo formulato in via principale è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Al di là del formale dato enunciativo, avendo il ricorrente fatto riferimento tanto al vizio di motivazione quanto alla violazione delle norme afferenti ai criteri di valutazione della prova, il predetto non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
ne' è stata propriamente lamentata una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Catanzaro aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini. Tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre una reale violazione di legge ovvero un "travisamento delle prove", vale a dire un'incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, avendo la Corte calabrese analiticamente spiegato come il peso totale della sostanza stupefacente sequestrata, risultata pari a 54 grammi di marijuana, la percentuale di principio attivo, idonea alla formazione di 121 dosi medie, il fatto che la droga fosse suddivisa in ben diciassette distinti pacchettini, ed ancora la circostanza che l'IO fosse del tutto privo di un lavoro lecito che potesse permettergli introiti per l'acquisto dello stupefacente, fossero elementi che, valutati congiuntamente, facevano fondatamente ritenere che la droga fosse destinata allo spaccio in favore di terzi e, comunque, al consumo non esclusivamente personale (v. pag. 2 sent. impugn.).
Soluzione interpretativa nella quale la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, agevolmente desumibile dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il superamento dei limiti tabellari indicati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), pur non determinando alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, può essere considerato come un indizio a carico dell'indagato (così, da ultimo, Sez. 6^, n. 6575 del 10/01/2013, Mansi, Rv. 254575), da valutarsi unitamente agli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, in maniera tale da poter sostenere che le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione sono tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (così, ex multis, Sez. 6^, n. 12146 del 12/02/2009, P.M. in proc. Delugan, Rv. 242923).
3.2. In relazione alla richiesta subordinata avanzata dal ricorrente, va evidenziato come, proprio giudicando fondata un'analoga questione di legittimità costituzionale, la Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 272 del 2005, artt.
4 - bis e 4 - vicies ter, (contenente "Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309"), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 49 del 2006, art. 1, comma 1, (Corte cost. n. 32 del 2014). L'effetto di tale pronuncia è stato quello di una reviviscenza della disciplina dettata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nella sua versione precedente alle modifiche introdotte con la citata Legge di Conversione n. 49 del 2006, che, come noto, aveva - tra l'altro - parificato, ai fini sanzionatori, le droghe "pesanti" a quelle "leggere", con l'eliminazione delle quattro distinte tabelle di cui al D.M. previsto dall'art. 14 dello stesso D.P.R., pure modificando i limiti edittali.
L'eliminazione, con effetto ex tunc, della disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima e la riacquistata efficacia della disciplina previgente ha palesi effetti pratici nel caso di specie, atteso che l'imputato è stato condannato dai Giudici di merito in base all'ipotesi attenuata del D.P.R. cit. art. 73, comma 5, che, nella versione ora abrogata, prevedeva la pena da uno a cinque anni di reclusione e da 3.000 a 26.000 Euro di multa, laddove l'effetto della dichiarazione di illegittimità comporta la reviviscenza della vecchia disciplina del medesimo art. 73, comma 5, che, in relazione alle droghe "leggere", di cui alle citate tabelle 2 e 4 (tra cui la marijuana), stabilisce la pena da sei mesi a quattro anni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria corrispondente a quella originariamente fissata da due milioni a venti milioni di vecchie lire.
Si tratta di una modifica del trattamento sanzionatorio evidentemente in melius - dovendosi escludere nella fattispecie l'operatività della più rigorosa disciplina introdotta, nello stesso D.P.R. cit., art. 73, comma 5, dal D.L. n. 146 del 2013, art. 2, (contenente "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria"), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10 del 2014, art. 1, comma 1, ius superveniens non "toccato" dalla sopra considerata sentenza della Consulta, ma applicabile solo ai reati commessi dal 24/12/2013 - che non può non avere effetti favorevoli anche per l'odierno ricorrente, la cui responsabilità ha comportato l'irrogazione di una sanzione sulla base di parametri oggi non più "legali": imputato per il quale, avendo la Corte territoriale a suo tempo determinato la pena staccandosi sensibilmente dai limiti edittali minimi, e dovendosi, perciò, effettuare una nuova globale valutazione del fatto, in maniera tale da adeguarlo all'entità della pena da infliggere in ragione dei nuovi limiti edittali più favorevoli (valutazione di merito non consentita in questa sede di legittimità:
in questo senso, tra le altre, Sez. 6^, n. 12707 del 24/02/2009, Mazzullo, Rv. 243685; Sez. 6^, n. 16176 del 02/04/2008, Mecaj, Rv. 239557; Sez. 6^, n. 1024 del 17/10/2006, Durante, Rv. 236061), si impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2014