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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4788 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 29400 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale di MA, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunziato la seguente SENTENZA Ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 29400 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 , avente ad oggetto altri contratti d'opera TRA
(CF: ), in persona dl leale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e socio accomandatario, sig.ra ,, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Diffidenti Eugenio, elettivamente domiciliata “presso il difensore in MA alla via Casilina n. 3/T presso il Movimento Difesa del Cittadino” per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo OPPONENTE-convenuto in senso sostanziale E P.IVA/C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore Amministratore Delegato, ed elettivamente domiciliato Controparte_2
MA, Viale Regina Margherita, n. 8 presso lo studio dell'avv. Sigismondi Ida dalla quale è rappresentata e difesa, per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce della comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA-attrice in senso sostanziale
CONCLUSIONI Gli avvocati delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 7 novembre 2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 212 del 4/01/2020 emesso dal Tribunale di MA nel procedimento n.r.g. 80389/2019, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di
€ 8.420,75, oltre interessi sul capitale ex d. lgs 231/02 come da domanda e spese della
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Procedimento civile n. 29400/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c procedura di ingiunzione liquidate in € 715,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre iva e cpa e rimborso spese generali. L'istante ha, tra l'altro, dedotto: di aver cessato la fornitura in data 31 ottobre 2013; che le somme richieste nella fattura contestata attengono a presunti consumi effettuati in periodo precedente al 31 ottobre 2013, relativi al periodo dallo 01/01/2012 al 31/10/2013, a rettifica di ben 13 fatture emesse dall'opposta dal 30/08/2012 al 13/11/2013; che le precedenti fatture, di cui al ricalcolo inserito nella fattura contestata, sono state tutte regolarmente pagate dall'opponente; che le misurazioni riportate nella fattura n. 2841963117 del 21/07/2017, in quanto i maggiori consumi contabilizzati, rispetto alla fattura n. 2441764253 del 13/11/2013, sono indimostrabili, erronei ed inveritieri, perché calcolati a mezzo di ben due misuratori sostituiti (dal fornitore-distributore) per mal funzionamento, il primo rimosso il 12/03/2012 ed il secondo tolto il 13/03/2013, dal che consegue anche la inattendibilità del sistema di misurazione nel suo complesso in relazione alla specifica utenza nel periodo preso in considerazione;
le somme di cui al D.I. opposto siano state richieste dopo oltre cinque anni dai consumi (erroneamente) contabilizzati in essa, ha dunque eccepito in via “preliminare di prescrizione biennale delle somme ingiunte”, nonché comunque la prescrizione quinquennale per la carenza di atti interruttivi della prescrizione del diritto, in quanto la fattura contestata non è stata mai ricevuta dall'opponente e la prima richiesta di pagamento di essi, in relazione alla fattura di cui si tratta mai recapitata, è pervenuta all'opponente solo con la lettera racc. a.r. di inviata tramite Controparte_1
l'avv. Ida Sigismondi, ricevuta il 13/09/2019 dopo quasi sei anni dalla interruzione al 31/10/2013 del rapporto di fornitura di cui ai consumi contestati;
che infatti nel momento che all'opponente è pervenuta la richiesta di pagamento sopra detta nel contestarla, ha richiesto, tramite lettera raccomanda a.r. del 30/09/2019, ricevuta da controparte in data 15/10/2019, la copia della medesima detta fattura, ma senza alcun riscontro;
che solo dopo la notifica del D.I. impugnato con il presente atto, è riuscito ad ottenere la detta copia di fattura, mediante la richiesta telefonica a numero verde che ha provveduto ad inoltrarla a mezzo email del 31/03/2020 proveniente da noreplay.enelenergia@enel.com, osservando quindi circa la carenza di correttezza e diligenza del fornitore;
che l'erroneità dei consumi addebitati nella fattura di cui al D.I. opposto. Che proprio a causa della sostituzione del contatore perciò del mal funzionamento di questo non possono ritenersi attendibili e il calcolo non potrà che avvenire sulle medie storiche dei consumi, anche come esse sono già state riportate dalla fattura di chiusura fornitura n. 2441764253 del 13/11/2013 (depositata in produzione di parte e già pagata) emessa per il medesimo periodo di conguaglio di cui alla fattura contestata n. 2841963117 del 21/07/2017. In conclusione con l'atto di citazione in opposizione ha domandato “[…] Preliminarmente: - in linea principale, accertare e dichiarare la prescrizione biennale del credito ingiunto a mezzo del D.I. opposto ed in esso indicato con tutte le conseguenze di legge;
- in linea subordinata, nel caso di mancato accoglimento della richiesta preliminare principale, accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale del credito ingiunto a mezzo del D.I. opposto ed in esso indicato con tutte le conseguenze di legge;
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Procedimento civile n. 29400/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c [nel mezzo delle precisazioni delle conclusioni sul petitum in via preliminare e nel merito indicato istruttori]; nel merito: - dichiarare nullo, annullabile, inammissibile, inefficace e\o revocare il D.I. opposto (decreto ingiuntivo del Tribunale di MA, giudice dott. Pietro Persico, n. 212 del 2020 emesso il 31/12/2019 e depositato in cancelleria in data 04/01/2020, nel procedimento n.r.g. 80389/2019, emesso ad istanza di con sede in MA, viale Controparte_1
Margherita n. 125, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di MA
) con tutte le conseguenze di legge, anche previo accertamento dell'erroneità P.IVA_2 della fattura (e dei consumi e misurazioni in essa contenuti) posta alla base dell'ingiunzione opposta e dell'effettuato pagamento a saldo di ogni fornitura per il periodo in contestazione;
- accertare e dichiarare la incertezza, illiquidità ed inesigibilità della somma richiesta a mezzo del D.I. opposto;
- accertare e dichiarare la erroneità, la inattendibilità e la indimostrabilità dei consumi e delle letture indicate nella fattura n. Controparte_1
2841963117 del 21/07/2017; - dichiarare non dovute le somme richieste all'opponente con la fattura n. 2841963117 del 21/07/2017; - accertare e dichiarare Controparte_1
l'effettuato pagamento a saldo del periodo di fornitura di cui nella fattura CP_1
n. 2841963117 del 21/07/2017 a mezzo del pagamento della fattura di chiusura
[...] fornitura di n. 2441764253 del 13/11/2013, o, in subordine procedere Controparte_1 al ricalcolo dei consumi a mezzo della chiesta CTU;
- dichiarare non dovuta la somma richiesta all'opponente all'opposta a mezzo del D.I. opposto (decreto ingiuntivo del Tribunale di MA, giudice dott. Pietro Persico, n. 212 del 2020 emesso il 31/12/2019 e depositato in cancelleria in data 04/01/2020, nel procedimento n.r.g. 80839/2019, emesso ad istanza di con sede in MA, viale Controparte_1
Margherita n. 125, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di MA
) con tutte le conseguenze di legge”. P.IVA_2
Costituitosi ha, tra l'altro, contestato la prescrizione del Controparte_1 credito di due anni e cinque anni, osservando altresì in relazione a quest'ultimo “Vero è comunque che la fattura n. 2841963117 del 21/07/2017 di €. 8.420,75 è una fattura di rettificati dei consumi precedentemente fatturati per l'arco temporale che va dal mese di settembre 2011 al mese di ottobre 2013 per cui il suo effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione può essere obiettivamente efficace per i consumi imputabili all'opponente e maturati dal mese di luglio 2012 in poi!!”; che parte contraria non contesta l'esistenza del rapporto di somministrazione con la né la corretta Controparte_1 esecuzione della somministrazione da parte di quest'ultima; che la somministrazione è stata eseguita in favore dell'opponente da parte di ed ha avuto ad oggetto: Controparte_1
“somministrazione di energia elettrica per altri usi in Via Plinio 29 80047 San Giuseppe Vesuviano Na – sul POD n. IT001E04117612 assegnato alla opponente”; che nel contratto di somministrazione l'eventuale errore di fatturazione nel quale sia incorso il somministrante nell'indicazione del corrispettivo dovuto può essere legittimamente rettificato qualora vi sia divergenza dai consumi reali rientrando nel diritto del somministrante;
il corretto comportamento di conforme alla disciplina Controparte_1
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Procedimento civile n. 29400/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c di settore, il pagamento dovuto della somma ingiunta posta a base della fattura di cui si tratta, anche in difetto di prova contraria sulla congruità dei consumi rilevati dal terzo Distributore, “e ciò, almeno, nella misura non “colpita” dalla eccezione di prescrizione”; che in data 06.11.2014 la opponente ha sottoscritto un nuovo contratto di somministrazione con la relativo alla medesima utenza POD (doc. n. 1) dopo un breve CP_1 CP_1 rapporto di somministrazione con la Eni Gas e Luce S.p.A.; che in base alla ultima fattura emessa da quest'ultima società “i consumi relativi all'ultimo bimestre sembrerebbero in linea con quelli fatturati dalla opposta (cfr allegato al contratto)”. In conclusione con la comparsa di costituzione e risposta ha domandato “nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. In via del tutto subordinata: accertare e dichiarare il credito di nei confronti dell'opponente, e per lo effetto condannare Controparte_1
l'opponente al pagamento in favore di in persona del procuratore Controparte_1 speciale della somma di €. 8.420,75 oltre alle spese del procedimento Parte_2 monitorio ed agli interessi sino all'effettivo soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente [richieste istruttorie]”.
È stata istruita la causa e prodotta documentazione. Si rileva in rito che la controversia è pervenuta a questo giudice da precedente magistrato, fatte precisare le conclusioni e discussa la causa a seguito di rinvio, ha trattenuto la causa indecisione con motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Anzitutto risultando non solo pacifico, ovvero non contestato il contratto sorto tra le parti in relazione al periodo fornitura di cui si tratta, dunque incontroverso ai sensi dell'art. 115 c.p.c., oltre ad essere documentale provato (doc.1, fascicolo dell'opposto) occorre esaminare prioritariamente, tra le ulteriori eccezioni sollevate, quella di prescrizione. Preliminarmente nel merito l'eccepita prescrizione biennale, effettuata da parte opponente, deve essere rigettata, concordando con quanto dedotto da parte opposta. Di fatto la legge 27.12.2017 n° 205 G.U. 302 del 29.12.2017 attuata mediante Deliberazione ARERA del 22 febbraio 2018 97/2018/R/ COM ha previsto all'articolo 1, comma 10, che le tempistiche di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 della medesima legge, con specifico riferimento ai settori energetici, si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: “a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.” In particolare nella fattispecie concreta inerente fornitura di energia inerente la fattura n. 2841963117 del 21/07/2017 con scadenza 7.08.2017 (doc. 2, fascicolo dell'opposto) , posta a base dell'ingiunzione, per il consumo del flusso di energia relativo all'utenza n° 990 291 668 (codice POD: IT001E04117612) in relazione al periodo dal 20.09.2011 al 31.10.2013. Perciò è evidente l'esclusione del credito dall'ambito della prescrizione di cui alla disciplina sopra richiamata, avendo la fattura
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Procedimento civile n. 29400/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c scadenza antecedente la data del 1 marzo 2018. Ora si conviene con parte opponente circa l'ulteriore eccezione che il diritto azionato della questio iuris vada individuato in cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Per le forniture di energia elettrica anteriori al primo marzo 2028 bisogna riferirsi a quella disposta ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. La norma prevede la prescrizione “[…] in generale di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi […]”. Dunque deve ritenersi rientrare in tale ambito anche la fornitura periodica di energia elettrica dove il pagamento avviene a scadenze annuali od inferiori all'anno come nella fattispecie (cfr.: confronta contratto). Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni, le quali ne costituiscono l'oggetto, si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata. Ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando, l'intrinseca unità contrattuale. Come confermato dalla Corte di Cassazione il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito ((Cass. Civ. S.U. 18/12/1985 n. 6458 – richiamata anche dall'opponente - Cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27/01/2015; Cass., civ. sez. 3, Sentenza n. 5462 del 14/03/2006; Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 6209 del 21/06/1999). A fronte della contestazione, spiegata da parte del convenuto di aver ricevuto la copia della fattura solo tramite email del 31/03/2020 (doc. denominato Email_1
“copia fattura n. 2841963117 del 21/07/2017, ricevuta a mezzo email Controparte_1 il 31/03/2020) l'opposto non ha fornito la prova di aver interrotto la prescrizione del diritto al proprio credito, se non quando ogni diritto sul credito, relativo al periodo di conguaglio è risultato ormai prescritto. Infatti il convenuto in senso sostanziale allega di non aver mai ricevuta la fattura di cui si tratta sebbene richiesta con lettera raccomanda a.r. del 30/09/2019, ricevuta da controparte in data 15/10/2019, prima di ottenerne la copia di fattura mediante a mezzo email noreplay.enelenergia@enel.com del 31/03/2020 (doc. denominato “copia fattura n. 2841963117 del 21/07/2017, ricevuta a Controparte_1 mezzo email il 31/03/2020). Riguardo alle fatture non è stata fornita la dimostrazione della loro spedizione e tanto meno della consegna. Ora la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo può ritenersi atto equipollente ad una richiesta di adempimento con costituzione in mora in quanto con tale atto la parte dimostra l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Tuttavia dalla sua notifica si ricava solo che esso è stato spedito in data 27 febbraio 2020, richiesta all'ufficiale giudiziario addetto Unep, con spedizione raccomandata il 28 febbraio 2020 (doc. 3, fascicolo opposto). Mentre la data di ricezione deriva dalla stessa parte opponete che allega di aver ricevuto la notifica il 18 marzo 2020, non contestato. Dunque si rinviene da quanto emerge che in ogni caso il primo atto equipollente ad una costituzione in mora è stato inoltrato e ricevuto dal destinatario,
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Procedimento civile n. 29400/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c attuale opponente, oltre i cinque anni decorrenti dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere, tenuto conto del periodo di conguaglio individuato in fattura. Sulla base dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto, perciò nel caso di specie dal momento, della fornitura periodica secondo il periodo bimestrale di emissione della fattura come previsto nel contratto (doc. 1, fascicolo dell'opposto) e comunque dalla cessazione del medesimo contratto come allegata da parte opponente e incontroversa data del 31 ottobre 2013. Infatti la conclusione del rapporto ad ottobre 2013 oltre ad essere non contestato dall'opposta e quindi non bisognevole di ulteriore dimostrazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., si ricava dalla stessa fattura n. 2841963117 del 21/07/2017 con scadenza 7.08.2017, oggetto di controversia: con il confronto della descrizione riportata in tale fattura “chiusura contratto o cessazione” e il periodo di riferimento di conguaglio ad ottobre 2013. Premesso ciò, la eccezione è fondata e pertanto l'opposizione deve essere accolta essendosi il diritto di parte opposta prescritto, parallelamente il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore della causa compreso da € 5.201 a € 26.000, secondo i valori medi relativi alla fase di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolte le altri fasi, conclusasi la causa in rito, e avuto riguardo a tutti i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022). Gli importi di cui sopra, con riferimento ai valori medi di cui alle tabelle forensi, andranno ridotti del 50% in relazione alle fasi indicate rilevato, tra l'altro, l'attività svolta. Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di MA - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da n Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (opponente convenuto in senso sostanziale), nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(opposta-attrice in senso sostanziale) avverso il decreto ingiuntivo n. 212 del 4/01/2020 emesso dal Tribunale di MA nel procedimento n.r.g. 80389/2019, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
per l'effetto
- dichiara la prescrizione del diritto di parte opposta;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società opposta al pagamento delle spese processuali a favore della parte
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Procedimento civile n. 29400/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c opponente che liquida in complessivi € 2.919,28 (di cui per compensi € 2.538,50 al netto della riduzione, per spese forfettarie -15%- € 380,78- D.M. 55/2014), oltre CAP ed IVA come per legge Così deciso in MA, 06/03/2025 Il Giudice Onorario Dott. Domenico Mancini
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Procedimento civile n. 29400/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale di MA, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunziato la seguente SENTENZA Ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 29400 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 , avente ad oggetto altri contratti d'opera TRA
(CF: ), in persona dl leale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e socio accomandatario, sig.ra ,, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Diffidenti Eugenio, elettivamente domiciliata “presso il difensore in MA alla via Casilina n. 3/T presso il Movimento Difesa del Cittadino” per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo OPPONENTE-convenuto in senso sostanziale E P.IVA/C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore Amministratore Delegato, ed elettivamente domiciliato Controparte_2
MA, Viale Regina Margherita, n. 8 presso lo studio dell'avv. Sigismondi Ida dalla quale è rappresentata e difesa, per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce della comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA-attrice in senso sostanziale
CONCLUSIONI Gli avvocati delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 7 novembre 2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 212 del 4/01/2020 emesso dal Tribunale di MA nel procedimento n.r.g. 80389/2019, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di
€ 8.420,75, oltre interessi sul capitale ex d. lgs 231/02 come da domanda e spese della
Pag. 1
Procedimento civile n. 29400/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c procedura di ingiunzione liquidate in € 715,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre iva e cpa e rimborso spese generali. L'istante ha, tra l'altro, dedotto: di aver cessato la fornitura in data 31 ottobre 2013; che le somme richieste nella fattura contestata attengono a presunti consumi effettuati in periodo precedente al 31 ottobre 2013, relativi al periodo dallo 01/01/2012 al 31/10/2013, a rettifica di ben 13 fatture emesse dall'opposta dal 30/08/2012 al 13/11/2013; che le precedenti fatture, di cui al ricalcolo inserito nella fattura contestata, sono state tutte regolarmente pagate dall'opponente; che le misurazioni riportate nella fattura n. 2841963117 del 21/07/2017, in quanto i maggiori consumi contabilizzati, rispetto alla fattura n. 2441764253 del 13/11/2013, sono indimostrabili, erronei ed inveritieri, perché calcolati a mezzo di ben due misuratori sostituiti (dal fornitore-distributore) per mal funzionamento, il primo rimosso il 12/03/2012 ed il secondo tolto il 13/03/2013, dal che consegue anche la inattendibilità del sistema di misurazione nel suo complesso in relazione alla specifica utenza nel periodo preso in considerazione;
le somme di cui al D.I. opposto siano state richieste dopo oltre cinque anni dai consumi (erroneamente) contabilizzati in essa, ha dunque eccepito in via “preliminare di prescrizione biennale delle somme ingiunte”, nonché comunque la prescrizione quinquennale per la carenza di atti interruttivi della prescrizione del diritto, in quanto la fattura contestata non è stata mai ricevuta dall'opponente e la prima richiesta di pagamento di essi, in relazione alla fattura di cui si tratta mai recapitata, è pervenuta all'opponente solo con la lettera racc. a.r. di inviata tramite Controparte_1
l'avv. Ida Sigismondi, ricevuta il 13/09/2019 dopo quasi sei anni dalla interruzione al 31/10/2013 del rapporto di fornitura di cui ai consumi contestati;
che infatti nel momento che all'opponente è pervenuta la richiesta di pagamento sopra detta nel contestarla, ha richiesto, tramite lettera raccomanda a.r. del 30/09/2019, ricevuta da controparte in data 15/10/2019, la copia della medesima detta fattura, ma senza alcun riscontro;
che solo dopo la notifica del D.I. impugnato con il presente atto, è riuscito ad ottenere la detta copia di fattura, mediante la richiesta telefonica a numero verde che ha provveduto ad inoltrarla a mezzo email del 31/03/2020 proveniente da noreplay.enelenergia@enel.com, osservando quindi circa la carenza di correttezza e diligenza del fornitore;
che l'erroneità dei consumi addebitati nella fattura di cui al D.I. opposto. Che proprio a causa della sostituzione del contatore perciò del mal funzionamento di questo non possono ritenersi attendibili e il calcolo non potrà che avvenire sulle medie storiche dei consumi, anche come esse sono già state riportate dalla fattura di chiusura fornitura n. 2441764253 del 13/11/2013 (depositata in produzione di parte e già pagata) emessa per il medesimo periodo di conguaglio di cui alla fattura contestata n. 2841963117 del 21/07/2017. In conclusione con l'atto di citazione in opposizione ha domandato “[…] Preliminarmente: - in linea principale, accertare e dichiarare la prescrizione biennale del credito ingiunto a mezzo del D.I. opposto ed in esso indicato con tutte le conseguenze di legge;
- in linea subordinata, nel caso di mancato accoglimento della richiesta preliminare principale, accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale del credito ingiunto a mezzo del D.I. opposto ed in esso indicato con tutte le conseguenze di legge;
Pag. 2
Procedimento civile n. 29400/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c [nel mezzo delle precisazioni delle conclusioni sul petitum in via preliminare e nel merito indicato istruttori]; nel merito: - dichiarare nullo, annullabile, inammissibile, inefficace e\o revocare il D.I. opposto (decreto ingiuntivo del Tribunale di MA, giudice dott. Pietro Persico, n. 212 del 2020 emesso il 31/12/2019 e depositato in cancelleria in data 04/01/2020, nel procedimento n.r.g. 80389/2019, emesso ad istanza di con sede in MA, viale Controparte_1
Margherita n. 125, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di MA
) con tutte le conseguenze di legge, anche previo accertamento dell'erroneità P.IVA_2 della fattura (e dei consumi e misurazioni in essa contenuti) posta alla base dell'ingiunzione opposta e dell'effettuato pagamento a saldo di ogni fornitura per il periodo in contestazione;
- accertare e dichiarare la incertezza, illiquidità ed inesigibilità della somma richiesta a mezzo del D.I. opposto;
- accertare e dichiarare la erroneità, la inattendibilità e la indimostrabilità dei consumi e delle letture indicate nella fattura n. Controparte_1
2841963117 del 21/07/2017; - dichiarare non dovute le somme richieste all'opponente con la fattura n. 2841963117 del 21/07/2017; - accertare e dichiarare Controparte_1
l'effettuato pagamento a saldo del periodo di fornitura di cui nella fattura CP_1
n. 2841963117 del 21/07/2017 a mezzo del pagamento della fattura di chiusura
[...] fornitura di n. 2441764253 del 13/11/2013, o, in subordine procedere Controparte_1 al ricalcolo dei consumi a mezzo della chiesta CTU;
- dichiarare non dovuta la somma richiesta all'opponente all'opposta a mezzo del D.I. opposto (decreto ingiuntivo del Tribunale di MA, giudice dott. Pietro Persico, n. 212 del 2020 emesso il 31/12/2019 e depositato in cancelleria in data 04/01/2020, nel procedimento n.r.g. 80839/2019, emesso ad istanza di con sede in MA, viale Controparte_1
Margherita n. 125, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di MA
) con tutte le conseguenze di legge”. P.IVA_2
Costituitosi ha, tra l'altro, contestato la prescrizione del Controparte_1 credito di due anni e cinque anni, osservando altresì in relazione a quest'ultimo “Vero è comunque che la fattura n. 2841963117 del 21/07/2017 di €. 8.420,75 è una fattura di rettificati dei consumi precedentemente fatturati per l'arco temporale che va dal mese di settembre 2011 al mese di ottobre 2013 per cui il suo effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione può essere obiettivamente efficace per i consumi imputabili all'opponente e maturati dal mese di luglio 2012 in poi!!”; che parte contraria non contesta l'esistenza del rapporto di somministrazione con la né la corretta Controparte_1 esecuzione della somministrazione da parte di quest'ultima; che la somministrazione è stata eseguita in favore dell'opponente da parte di ed ha avuto ad oggetto: Controparte_1
“somministrazione di energia elettrica per altri usi in Via Plinio 29 80047 San Giuseppe Vesuviano Na – sul POD n. IT001E04117612 assegnato alla opponente”; che nel contratto di somministrazione l'eventuale errore di fatturazione nel quale sia incorso il somministrante nell'indicazione del corrispettivo dovuto può essere legittimamente rettificato qualora vi sia divergenza dai consumi reali rientrando nel diritto del somministrante;
il corretto comportamento di conforme alla disciplina Controparte_1
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Procedimento civile n. 29400/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c di settore, il pagamento dovuto della somma ingiunta posta a base della fattura di cui si tratta, anche in difetto di prova contraria sulla congruità dei consumi rilevati dal terzo Distributore, “e ciò, almeno, nella misura non “colpita” dalla eccezione di prescrizione”; che in data 06.11.2014 la opponente ha sottoscritto un nuovo contratto di somministrazione con la relativo alla medesima utenza POD (doc. n. 1) dopo un breve CP_1 CP_1 rapporto di somministrazione con la Eni Gas e Luce S.p.A.; che in base alla ultima fattura emessa da quest'ultima società “i consumi relativi all'ultimo bimestre sembrerebbero in linea con quelli fatturati dalla opposta (cfr allegato al contratto)”. In conclusione con la comparsa di costituzione e risposta ha domandato “nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. In via del tutto subordinata: accertare e dichiarare il credito di nei confronti dell'opponente, e per lo effetto condannare Controparte_1
l'opponente al pagamento in favore di in persona del procuratore Controparte_1 speciale della somma di €. 8.420,75 oltre alle spese del procedimento Parte_2 monitorio ed agli interessi sino all'effettivo soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente [richieste istruttorie]”.
È stata istruita la causa e prodotta documentazione. Si rileva in rito che la controversia è pervenuta a questo giudice da precedente magistrato, fatte precisare le conclusioni e discussa la causa a seguito di rinvio, ha trattenuto la causa indecisione con motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Anzitutto risultando non solo pacifico, ovvero non contestato il contratto sorto tra le parti in relazione al periodo fornitura di cui si tratta, dunque incontroverso ai sensi dell'art. 115 c.p.c., oltre ad essere documentale provato (doc.1, fascicolo dell'opposto) occorre esaminare prioritariamente, tra le ulteriori eccezioni sollevate, quella di prescrizione. Preliminarmente nel merito l'eccepita prescrizione biennale, effettuata da parte opponente, deve essere rigettata, concordando con quanto dedotto da parte opposta. Di fatto la legge 27.12.2017 n° 205 G.U. 302 del 29.12.2017 attuata mediante Deliberazione ARERA del 22 febbraio 2018 97/2018/R/ COM ha previsto all'articolo 1, comma 10, che le tempistiche di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 della medesima legge, con specifico riferimento ai settori energetici, si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: “a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.” In particolare nella fattispecie concreta inerente fornitura di energia inerente la fattura n. 2841963117 del 21/07/2017 con scadenza 7.08.2017 (doc. 2, fascicolo dell'opposto) , posta a base dell'ingiunzione, per il consumo del flusso di energia relativo all'utenza n° 990 291 668 (codice POD: IT001E04117612) in relazione al periodo dal 20.09.2011 al 31.10.2013. Perciò è evidente l'esclusione del credito dall'ambito della prescrizione di cui alla disciplina sopra richiamata, avendo la fattura
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Procedimento civile n. 29400/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c scadenza antecedente la data del 1 marzo 2018. Ora si conviene con parte opponente circa l'ulteriore eccezione che il diritto azionato della questio iuris vada individuato in cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Per le forniture di energia elettrica anteriori al primo marzo 2028 bisogna riferirsi a quella disposta ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. La norma prevede la prescrizione “[…] in generale di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi […]”. Dunque deve ritenersi rientrare in tale ambito anche la fornitura periodica di energia elettrica dove il pagamento avviene a scadenze annuali od inferiori all'anno come nella fattispecie (cfr.: confronta contratto). Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni, le quali ne costituiscono l'oggetto, si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata. Ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando, l'intrinseca unità contrattuale. Come confermato dalla Corte di Cassazione il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito ((Cass. Civ. S.U. 18/12/1985 n. 6458 – richiamata anche dall'opponente - Cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27/01/2015; Cass., civ. sez. 3, Sentenza n. 5462 del 14/03/2006; Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 6209 del 21/06/1999). A fronte della contestazione, spiegata da parte del convenuto di aver ricevuto la copia della fattura solo tramite email del 31/03/2020 (doc. denominato Email_1
“copia fattura n. 2841963117 del 21/07/2017, ricevuta a mezzo email Controparte_1 il 31/03/2020) l'opposto non ha fornito la prova di aver interrotto la prescrizione del diritto al proprio credito, se non quando ogni diritto sul credito, relativo al periodo di conguaglio è risultato ormai prescritto. Infatti il convenuto in senso sostanziale allega di non aver mai ricevuta la fattura di cui si tratta sebbene richiesta con lettera raccomanda a.r. del 30/09/2019, ricevuta da controparte in data 15/10/2019, prima di ottenerne la copia di fattura mediante a mezzo email noreplay.enelenergia@enel.com del 31/03/2020 (doc. denominato “copia fattura n. 2841963117 del 21/07/2017, ricevuta a Controparte_1 mezzo email il 31/03/2020). Riguardo alle fatture non è stata fornita la dimostrazione della loro spedizione e tanto meno della consegna. Ora la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo può ritenersi atto equipollente ad una richiesta di adempimento con costituzione in mora in quanto con tale atto la parte dimostra l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Tuttavia dalla sua notifica si ricava solo che esso è stato spedito in data 27 febbraio 2020, richiesta all'ufficiale giudiziario addetto Unep, con spedizione raccomandata il 28 febbraio 2020 (doc. 3, fascicolo opposto). Mentre la data di ricezione deriva dalla stessa parte opponete che allega di aver ricevuto la notifica il 18 marzo 2020, non contestato. Dunque si rinviene da quanto emerge che in ogni caso il primo atto equipollente ad una costituzione in mora è stato inoltrato e ricevuto dal destinatario,
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Procedimento civile n. 29400/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c attuale opponente, oltre i cinque anni decorrenti dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere, tenuto conto del periodo di conguaglio individuato in fattura. Sulla base dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto, perciò nel caso di specie dal momento, della fornitura periodica secondo il periodo bimestrale di emissione della fattura come previsto nel contratto (doc. 1, fascicolo dell'opposto) e comunque dalla cessazione del medesimo contratto come allegata da parte opponente e incontroversa data del 31 ottobre 2013. Infatti la conclusione del rapporto ad ottobre 2013 oltre ad essere non contestato dall'opposta e quindi non bisognevole di ulteriore dimostrazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., si ricava dalla stessa fattura n. 2841963117 del 21/07/2017 con scadenza 7.08.2017, oggetto di controversia: con il confronto della descrizione riportata in tale fattura “chiusura contratto o cessazione” e il periodo di riferimento di conguaglio ad ottobre 2013. Premesso ciò, la eccezione è fondata e pertanto l'opposizione deve essere accolta essendosi il diritto di parte opposta prescritto, parallelamente il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore della causa compreso da € 5.201 a € 26.000, secondo i valori medi relativi alla fase di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolte le altri fasi, conclusasi la causa in rito, e avuto riguardo a tutti i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022). Gli importi di cui sopra, con riferimento ai valori medi di cui alle tabelle forensi, andranno ridotti del 50% in relazione alle fasi indicate rilevato, tra l'altro, l'attività svolta. Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di MA - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da n Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (opponente convenuto in senso sostanziale), nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(opposta-attrice in senso sostanziale) avverso il decreto ingiuntivo n. 212 del 4/01/2020 emesso dal Tribunale di MA nel procedimento n.r.g. 80389/2019, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
per l'effetto
- dichiara la prescrizione del diritto di parte opposta;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società opposta al pagamento delle spese processuali a favore della parte
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Procedimento civile n. 29400/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c opponente che liquida in complessivi € 2.919,28 (di cui per compensi € 2.538,50 al netto della riduzione, per spese forfettarie -15%- € 380,78- D.M. 55/2014), oltre CAP ed IVA come per legge Così deciso in MA, 06/03/2025 Il Giudice Onorario Dott. Domenico Mancini
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Procedimento civile n. 29400/2020 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c