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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6224 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6110/24 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 28.10.2025 tra:
(in forma abbreviata Controparte_1
anche: o “ ), Società con socio unico soggetta CP_1 Controparte_3
all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, con sede legale in
Roma, Viale America n. 351, capitale sociale € 204.508.690,00 i.v., iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60 e Capogruppo del Bancario CP_4
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca Controparte_1
d'Italia con codice ABI Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. partita IVA di Gruppo aderente al Fondo P.IVA_2 P.IVA_3
InterBancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, in persona dell'Avv.
TY De Rubeis, Responsabile dell'Unità Organizzativa General Counsel, in virtù dei poteri conferiti con la procura speciale depositata in atti del Notaio in Roma del 7/07/2023 rep. 87632/25533, registrata presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma, in data 17/07/2023 al n.
20017 Serie 1/T, indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro
INI-PEC: rappresentata e difesa, giusta Email_1
delega in calce all'atto in riassunzione, dall'Avv. Francesco Rudilosso Consolo
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1
dello stesso, in Via Claudio Monteverdi 16, 00198 Roma, con numero di fax
06/8553537 e pec , Email_2
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
, ente pubblico Controparte_5
economico nazionale (C.F. , P.I. ), con sede in P.IVA_4 P.IVA_5
Roma, Viale Liegi n. 26, successore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 659 e ss., della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei rapporti giuridici attivi e passivi della – Controparte_6
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Avv. nato a [...] il 2 dicembre CP_7
1957, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. C.F._2
ON ZO (C.F. ; pec C.F._3 Email_3
pag. 2/11 fax 06.47.82.49.80) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Lazzaro Spallanzani n. 22/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: giudizio di riassunzione da rinvio da Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto dinanzi a questa Corte di Appello il giudizio nei confronti di per ivi sentire CP_5
accogliere le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, che ha agito in buona fede Controparte_1
e nel rispetto della posizione e degli interessi del garante e che, CP_5
pertanto, ha legittimamente escusso la garanzia che assisteva i finanziamenti concessi alle imprese individuali e e Pt_1 Parte_2
Controparte_8
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di in relazione CP_5
alle fideiussioni rilasciate nelle date del 4 Giugno 2012 e 28 Giugno 2012 a garanzia dei contratti di finanziamento concessi da
[...]
alle imprese individuali e Controparte_1 Pt_1 [...]
e e per l'effetto, Parte_2 Controparte_8
pag. 3/11 - Condannare al pagamento in favore di CP_5 [...]
dell'importo di complessivi € 178.010,70, a Controparte_1
titolo di liquidazione delle suddette garanzie.
- Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio”.
Si è costituita la quale, nel contestare le avverse domande in quanto CP_5
infondate in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 23438/2024 del 30 agosto 2024, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'escussione delle garanzie da parte di e condannare Controparte_1
quest'ultima alla restituzione di quanto percepito in esecuzione delle sentenze rese nei precedenti gradi di merito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente e dei precedenti gradi di giudizio”
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'odierno giudizio trae origine dalla ordinanza n. 1402/24 con cui la Corte di
Cassazione, in accoglimento della impugnazione proposta da ha CP_5
cassato con rinvio la precedente sentenza di questo Ufficio in diversa composizione avente n. 2332/21, che aveva così statuito:
“La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello contro la sentenza
15486/2017 del Tribunale di Roma, respinge il gravame e condanna – CP_5
pag. 4/11 in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore, a rifondere alla
[...]
in persona del legale rappresentante, le spese del Controparte_1
grado che determina in € 9515,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Visto l'art. 13, comma I quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma
17, L. 228/2012, si da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta”.
In particolare, la S.C. ha così affermato:
“…Il che la rende la statuizione con cui la Corte d'Appello ha affermato che
“A fronte di tale mancata previsione e tenuto conto del contenuto dei collegati contratti di fideiussione, non contenenti a loro volta alcuna condizione prodromica all'escussione delle garanzie, il fatto che la Banca non abbia preteso dalle imprese finanziate il deposito delle fatture comprovanti la realizzazione delle opere finanziate appare condotta priva di profili di illegittimità, né denotante scorrettezza o mala fede” viziata per non aver fatto corretta applicazione del principio della correttezza o della buona fede nell'esecuzione del contratto;
principio al quale questa Corte attribuisce un sempre più rimarcato e specifico rilievo, utilizzandolo per contenere le conseguenze negative di un'applicazione formalistica del diritto sul piano della conciliazione di interessi confliggenti secondo una misura insuscettibile di determinazione aprioristica, ma destinata a precisarsi di volta in volta, secondo le caratteristiche particolari di ogni singola vicenda nel quadro complessivo delle circostanze anche sopravvenute del caso concreto.
pag. 5/11 Si tratta di un criterio tipicamente bilaterale e qualitativo, implicante un giudizio di relazione, dove ciò che è destinato a prevalere non è, sempre e comunque, l'interesse astrattamente privilegiato da una norma, ed attento, altresì, alla qualità degli interessi coinvolti, il quale “governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri” (Cass. 27/03/2024, n.
8277); nella consapevolezza crescente che il presupposto di operatività della buona fede in non è affatto l'esistenza di una lacuna (la Corte CP_10
d'appello si è limitata erroneamente, invece, a ritenere che non vi era alcuna condizione contrattuale che impedisse di escutere la garanzia e/o di considerare invalido il mutuo), ma “l'insorgenza di una disputa circa l'applicazione puntuale di una regola di esecuzione che trova risposta nella pretesa, in chiave di valutazione comparativa degli interessi contrapposti, di comportamenti, positivi o negativi, diversi in relazione alla specificità del caso concreto e non predeterminabili, idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
comportamenti che devono avere una duplice connotazione: essere idonei a preservare gli interessi di una delle parti, non comportare per la parte da cui il comportamento è preteso un sacrificio apprezzabile” (cfr., in motivazione, Cass. 22/03/2024, n. 7891).
Ebbene, nel caso di specie, è mancato nella valutazione operata dalla corte territoriale ogni riguardo, in chiave di reciprocità, alla sussistenza di un obbligo anche a carico della banca di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte, “a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass. 02/04/2021, n.
9200)”.
pag. 6/11 Così ricordato il principio a cui questo Collegio deve attenersi, va ricordato come la questione che in particolare interessa è valutare se, alla stregua del generale principio della buona fede che doveva governare il comportamento tenuto dalla banca, possa affermarsi sussistente un suo profilo di grave negligenza al punto da non rendere legittima la escussione delle garanzie prestate da a favore della medesima banca che aveva finanziato per un CP_5
determinato scopo i richiedenti e i quali non hanno poi Parte_2 CP_8
adempiuto alle loro rispettive obbligazioni di destinare i finanziamenti ricevuti alle finalità per le quali essi erano stato richiesti ed ottenuti.
La Corte di Appello, con la precedente sentenza, come ben evidenziato dalla
S.C., ha attribuito particolare risalto al fatto che contrattualmente non esisteva alcuna condizione che impedisse di escutere le garanzie.
Senonchè, è proprio questo il limite della detta decisione alla luce dei principi richiamati dalla S.C., secondo cui comunque il comportamento di andava e va, quindi oggi rivalutato, nella fase della esecuzione del contratto e alla stregua della giusta ponderazione degli interessi anche della odierna convenuta, la quale si è vista escutere le garanzie nonostante i finanziamenti non fossero stati destinati alle finalità previste.
Orbene, in questa sede ribadisce le medesime motivazioni già poste a sostegno delle sue originarie domande, ovvero che:
A) Fin dalla fase di richiesta della garanzia, ha comunicato e documentato al garante le finalità dell'investimento (i.e. acquisto di attrezzature e miglioramento fondiario), corrispondenti a quelle indicate nei punti 1.1.a e 1.1.c delle Istruzioni Applicative , CP_5
premurandosi di trasmettere i preventivi di spesa degli investimenti da realizzare. Come emerge dalla lettura dei contratti di finanziamento, gli pag. 7/11 obblighi della Banca, una volta compiuta l'istruttoria e concessa la garanzia di , terminavano con l'erogazione del finanziamento. CP_5
B) Non era, infatti, contrattualmente previsto alcun onere di di accertare la realizzazione dello scopo dei finanziamenti mediante l'acquisizione delle fatture di spesa presso le imprese, quale presupposto per escutere le fideiussioni. Una tale previsione non era neanche codificata nei contratti di fideiussione sottoscritti con , né CP_5
imposta dalla normativa di settore, ovvero il DM 22 Marzo 2011 e le
Istruzioni Applicative del 6 Aprile 2012. Questi ultimi, in particolare, specificando le finalità dei finanziamenti garantibili dal fondo , CP_5
non fissavano alcun obbligo di produzione documentale, né in fase di rilascio della garanzia, né in fase di escussione della stessa;
né, tantomeno, prevedevano che tale obbligo di produzione documentale fosse condizione di validità ed efficacia della garanzia, essendo tassativamente disciplinate le cause di nullità ed inefficacia della stessa.
C) Nelle fattispecie in esame, ha risolto il contratto di finanziamento a causa della mancata restituzione, da parte delle imprese beneficiarie, delle rate del mutuo secondo il piano di ammortamento concordato e ha, conseguentemente, escusso la garanzia secondo il procedimento disciplinato dalla normativa di riferimento , nel rispetto dei CP_5
termini ivi indicati;
sicchè, alla luce del quadro normativo e contrattuale sopra richiamato, non gravava sulla alcun onere di dimostrare la CP_1
destinazione delle somme erogate in virtù del finanziamento, ma solo quello di allegare il mancato pagamento della rata rimasta insoluta.
Come può ictu oculi rilevarsi, la tesi affermata dalla odierna attrice è stata ritenuta del tutto destituita di fondamento da parte della S.C., la quale ha pag. 8/11 precisato come debba oggi valutarsi il comportamento tenuto dalla banca in relazione alla tutela degli interessi anche della che aveva rilasciato le CP_5
garanzie con una precisa finalità che è stata inevasa, con la conseguenza che queste sono state di fatto escusse per finalità del tutto diverse pur non essendo stati perseguiti gli scopi per i quali i finanziamenti erano stati concessi.
Ora, non v'è dubbio che se la banca avesse esercitato un adeguato controllo durante il periodo di decorrenza dei mutui erogati attraverso la verifica della documentazione della impresa e gli strumenti che gli artt. 6 e 7 dei contratti stipulati con i soggetti finanziati le attribuiva, facendo si che i finanziati provvedessero all'inoltro della documentazione necessaria ed esercitando per tempo la facoltà di risolvere il contratto così da evitare l'aggravamento della posizione della garante, avrebbe tutelato non solo la propria posizione, ma anche quella del soggetto garante.
Del resto, è sufficiente ricordare quanto stabilito nell'art. 7 del contratto laddove si afferma: “il contratto si risolverà, inoltre, ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso si sia verificata l'illegalità per la banca o l'impresa di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto e/o l'illegalità del finanziamento successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevati o fatti valere, e/o la decadenza, la risoluzione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia delle relative garanzie successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevata o fatta valere”.
Si tratta di una norma di carattere generale che imponeva alla banca la massima vigilanza sul comportamento dei soggetti finanziati, e ciò a discapito di quanto invece affermato dalla attrice, nel pieno rispetto del principio di buona fede che le avrebbe imposto di tutelare, per l'appunto, anche gli interessi della garante come, del resto, dalla S.C. con la nota sentenza n.
900/2021 richiamata nella ordinanza di rinvio.
pag. 9/11 Ne consegue, da quanto sopra, la illegittimità della escussione delle garanzie da parte attorea e, quindi, il rigetto delle domande proposte con la conseguenza riforma della sentenza di primo grado e la condanna della parte attrice alla restituzione in favore di di tutte le somme da quest'ultima versate in CP_5
esecuzione delle sentenze impugnate con gli interessi dalla data dei singoli versamenti al saldo.
Le spese di tutti i gradi dei giudizi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sulle domande proposte da Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_11
, così provvede:
[...]
rigetta le domande attoree e condanna parte attrice alla restituzione in favore della convenuta di quanto da quest'ultima versato in favore della medesima attrice a qualunque titolo e ragione in relazione al presente giudizio, con gli interessi decorrenti dai singoli versamenti fino al soddisfo;
condanna la medesima parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso quello in riassunzione, che liquida nei seguenti termini secondo il valore medio delle tariffe applicabili tempo per tempo:
giudizio di primo grado: € 2.430,00 per la fase dello studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase della trattazione ed € 4.050,00 per la fase decisionale, per un totale di € 13.430,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pag. 10/11 primo giudizio di appello: € 2.977,00 per la fase dello studio, € 1.9111,000 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase detta trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di Legittimità: € 3.402,00 per la fase dello studio, € 2.478,00 per la fase introduttiva, € 1.775,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge;
per il giudizio di riassunzione: € 2.977,00 per la fase dello studio, € 1.9111,000 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase detta trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini
pag. 11/11
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6110/24 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 28.10.2025 tra:
(in forma abbreviata Controparte_1
anche: o “ ), Società con socio unico soggetta CP_1 Controparte_3
all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, con sede legale in
Roma, Viale America n. 351, capitale sociale € 204.508.690,00 i.v., iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60 e Capogruppo del Bancario CP_4
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca Controparte_1
d'Italia con codice ABI Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. partita IVA di Gruppo aderente al Fondo P.IVA_2 P.IVA_3
InterBancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, in persona dell'Avv.
TY De Rubeis, Responsabile dell'Unità Organizzativa General Counsel, in virtù dei poteri conferiti con la procura speciale depositata in atti del Notaio in Roma del 7/07/2023 rep. 87632/25533, registrata presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma, in data 17/07/2023 al n.
20017 Serie 1/T, indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro
INI-PEC: rappresentata e difesa, giusta Email_1
delega in calce all'atto in riassunzione, dall'Avv. Francesco Rudilosso Consolo
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1
dello stesso, in Via Claudio Monteverdi 16, 00198 Roma, con numero di fax
06/8553537 e pec , Email_2
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
, ente pubblico Controparte_5
economico nazionale (C.F. , P.I. ), con sede in P.IVA_4 P.IVA_5
Roma, Viale Liegi n. 26, successore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 659 e ss., della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei rapporti giuridici attivi e passivi della – Controparte_6
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Avv. nato a [...] il 2 dicembre CP_7
1957, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. C.F._2
ON ZO (C.F. ; pec C.F._3 Email_3
pag. 2/11 fax 06.47.82.49.80) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Lazzaro Spallanzani n. 22/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: giudizio di riassunzione da rinvio da Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto dinanzi a questa Corte di Appello il giudizio nei confronti di per ivi sentire CP_5
accogliere le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, che ha agito in buona fede Controparte_1
e nel rispetto della posizione e degli interessi del garante e che, CP_5
pertanto, ha legittimamente escusso la garanzia che assisteva i finanziamenti concessi alle imprese individuali e e Pt_1 Parte_2
Controparte_8
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di in relazione CP_5
alle fideiussioni rilasciate nelle date del 4 Giugno 2012 e 28 Giugno 2012 a garanzia dei contratti di finanziamento concessi da
[...]
alle imprese individuali e Controparte_1 Pt_1 [...]
e e per l'effetto, Parte_2 Controparte_8
pag. 3/11 - Condannare al pagamento in favore di CP_5 [...]
dell'importo di complessivi € 178.010,70, a Controparte_1
titolo di liquidazione delle suddette garanzie.
- Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio”.
Si è costituita la quale, nel contestare le avverse domande in quanto CP_5
infondate in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 23438/2024 del 30 agosto 2024, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'escussione delle garanzie da parte di e condannare Controparte_1
quest'ultima alla restituzione di quanto percepito in esecuzione delle sentenze rese nei precedenti gradi di merito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente e dei precedenti gradi di giudizio”
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'odierno giudizio trae origine dalla ordinanza n. 1402/24 con cui la Corte di
Cassazione, in accoglimento della impugnazione proposta da ha CP_5
cassato con rinvio la precedente sentenza di questo Ufficio in diversa composizione avente n. 2332/21, che aveva così statuito:
“La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello contro la sentenza
15486/2017 del Tribunale di Roma, respinge il gravame e condanna – CP_5
pag. 4/11 in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore, a rifondere alla
[...]
in persona del legale rappresentante, le spese del Controparte_1
grado che determina in € 9515,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Visto l'art. 13, comma I quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma
17, L. 228/2012, si da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta”.
In particolare, la S.C. ha così affermato:
“…Il che la rende la statuizione con cui la Corte d'Appello ha affermato che
“A fronte di tale mancata previsione e tenuto conto del contenuto dei collegati contratti di fideiussione, non contenenti a loro volta alcuna condizione prodromica all'escussione delle garanzie, il fatto che la Banca non abbia preteso dalle imprese finanziate il deposito delle fatture comprovanti la realizzazione delle opere finanziate appare condotta priva di profili di illegittimità, né denotante scorrettezza o mala fede” viziata per non aver fatto corretta applicazione del principio della correttezza o della buona fede nell'esecuzione del contratto;
principio al quale questa Corte attribuisce un sempre più rimarcato e specifico rilievo, utilizzandolo per contenere le conseguenze negative di un'applicazione formalistica del diritto sul piano della conciliazione di interessi confliggenti secondo una misura insuscettibile di determinazione aprioristica, ma destinata a precisarsi di volta in volta, secondo le caratteristiche particolari di ogni singola vicenda nel quadro complessivo delle circostanze anche sopravvenute del caso concreto.
pag. 5/11 Si tratta di un criterio tipicamente bilaterale e qualitativo, implicante un giudizio di relazione, dove ciò che è destinato a prevalere non è, sempre e comunque, l'interesse astrattamente privilegiato da una norma, ed attento, altresì, alla qualità degli interessi coinvolti, il quale “governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri” (Cass. 27/03/2024, n.
8277); nella consapevolezza crescente che il presupposto di operatività della buona fede in non è affatto l'esistenza di una lacuna (la Corte CP_10
d'appello si è limitata erroneamente, invece, a ritenere che non vi era alcuna condizione contrattuale che impedisse di escutere la garanzia e/o di considerare invalido il mutuo), ma “l'insorgenza di una disputa circa l'applicazione puntuale di una regola di esecuzione che trova risposta nella pretesa, in chiave di valutazione comparativa degli interessi contrapposti, di comportamenti, positivi o negativi, diversi in relazione alla specificità del caso concreto e non predeterminabili, idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
comportamenti che devono avere una duplice connotazione: essere idonei a preservare gli interessi di una delle parti, non comportare per la parte da cui il comportamento è preteso un sacrificio apprezzabile” (cfr., in motivazione, Cass. 22/03/2024, n. 7891).
Ebbene, nel caso di specie, è mancato nella valutazione operata dalla corte territoriale ogni riguardo, in chiave di reciprocità, alla sussistenza di un obbligo anche a carico della banca di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte, “a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass. 02/04/2021, n.
9200)”.
pag. 6/11 Così ricordato il principio a cui questo Collegio deve attenersi, va ricordato come la questione che in particolare interessa è valutare se, alla stregua del generale principio della buona fede che doveva governare il comportamento tenuto dalla banca, possa affermarsi sussistente un suo profilo di grave negligenza al punto da non rendere legittima la escussione delle garanzie prestate da a favore della medesima banca che aveva finanziato per un CP_5
determinato scopo i richiedenti e i quali non hanno poi Parte_2 CP_8
adempiuto alle loro rispettive obbligazioni di destinare i finanziamenti ricevuti alle finalità per le quali essi erano stato richiesti ed ottenuti.
La Corte di Appello, con la precedente sentenza, come ben evidenziato dalla
S.C., ha attribuito particolare risalto al fatto che contrattualmente non esisteva alcuna condizione che impedisse di escutere le garanzie.
Senonchè, è proprio questo il limite della detta decisione alla luce dei principi richiamati dalla S.C., secondo cui comunque il comportamento di andava e va, quindi oggi rivalutato, nella fase della esecuzione del contratto e alla stregua della giusta ponderazione degli interessi anche della odierna convenuta, la quale si è vista escutere le garanzie nonostante i finanziamenti non fossero stati destinati alle finalità previste.
Orbene, in questa sede ribadisce le medesime motivazioni già poste a sostegno delle sue originarie domande, ovvero che:
A) Fin dalla fase di richiesta della garanzia, ha comunicato e documentato al garante le finalità dell'investimento (i.e. acquisto di attrezzature e miglioramento fondiario), corrispondenti a quelle indicate nei punti 1.1.a e 1.1.c delle Istruzioni Applicative , CP_5
premurandosi di trasmettere i preventivi di spesa degli investimenti da realizzare. Come emerge dalla lettura dei contratti di finanziamento, gli pag. 7/11 obblighi della Banca, una volta compiuta l'istruttoria e concessa la garanzia di , terminavano con l'erogazione del finanziamento. CP_5
B) Non era, infatti, contrattualmente previsto alcun onere di di accertare la realizzazione dello scopo dei finanziamenti mediante l'acquisizione delle fatture di spesa presso le imprese, quale presupposto per escutere le fideiussioni. Una tale previsione non era neanche codificata nei contratti di fideiussione sottoscritti con , né CP_5
imposta dalla normativa di settore, ovvero il DM 22 Marzo 2011 e le
Istruzioni Applicative del 6 Aprile 2012. Questi ultimi, in particolare, specificando le finalità dei finanziamenti garantibili dal fondo , CP_5
non fissavano alcun obbligo di produzione documentale, né in fase di rilascio della garanzia, né in fase di escussione della stessa;
né, tantomeno, prevedevano che tale obbligo di produzione documentale fosse condizione di validità ed efficacia della garanzia, essendo tassativamente disciplinate le cause di nullità ed inefficacia della stessa.
C) Nelle fattispecie in esame, ha risolto il contratto di finanziamento a causa della mancata restituzione, da parte delle imprese beneficiarie, delle rate del mutuo secondo il piano di ammortamento concordato e ha, conseguentemente, escusso la garanzia secondo il procedimento disciplinato dalla normativa di riferimento , nel rispetto dei CP_5
termini ivi indicati;
sicchè, alla luce del quadro normativo e contrattuale sopra richiamato, non gravava sulla alcun onere di dimostrare la CP_1
destinazione delle somme erogate in virtù del finanziamento, ma solo quello di allegare il mancato pagamento della rata rimasta insoluta.
Come può ictu oculi rilevarsi, la tesi affermata dalla odierna attrice è stata ritenuta del tutto destituita di fondamento da parte della S.C., la quale ha pag. 8/11 precisato come debba oggi valutarsi il comportamento tenuto dalla banca in relazione alla tutela degli interessi anche della che aveva rilasciato le CP_5
garanzie con una precisa finalità che è stata inevasa, con la conseguenza che queste sono state di fatto escusse per finalità del tutto diverse pur non essendo stati perseguiti gli scopi per i quali i finanziamenti erano stati concessi.
Ora, non v'è dubbio che se la banca avesse esercitato un adeguato controllo durante il periodo di decorrenza dei mutui erogati attraverso la verifica della documentazione della impresa e gli strumenti che gli artt. 6 e 7 dei contratti stipulati con i soggetti finanziati le attribuiva, facendo si che i finanziati provvedessero all'inoltro della documentazione necessaria ed esercitando per tempo la facoltà di risolvere il contratto così da evitare l'aggravamento della posizione della garante, avrebbe tutelato non solo la propria posizione, ma anche quella del soggetto garante.
Del resto, è sufficiente ricordare quanto stabilito nell'art. 7 del contratto laddove si afferma: “il contratto si risolverà, inoltre, ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso si sia verificata l'illegalità per la banca o l'impresa di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto e/o l'illegalità del finanziamento successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevati o fatti valere, e/o la decadenza, la risoluzione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia delle relative garanzie successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevata o fatta valere”.
Si tratta di una norma di carattere generale che imponeva alla banca la massima vigilanza sul comportamento dei soggetti finanziati, e ciò a discapito di quanto invece affermato dalla attrice, nel pieno rispetto del principio di buona fede che le avrebbe imposto di tutelare, per l'appunto, anche gli interessi della garante come, del resto, dalla S.C. con la nota sentenza n.
900/2021 richiamata nella ordinanza di rinvio.
pag. 9/11 Ne consegue, da quanto sopra, la illegittimità della escussione delle garanzie da parte attorea e, quindi, il rigetto delle domande proposte con la conseguenza riforma della sentenza di primo grado e la condanna della parte attrice alla restituzione in favore di di tutte le somme da quest'ultima versate in CP_5
esecuzione delle sentenze impugnate con gli interessi dalla data dei singoli versamenti al saldo.
Le spese di tutti i gradi dei giudizi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sulle domande proposte da Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_11
, così provvede:
[...]
rigetta le domande attoree e condanna parte attrice alla restituzione in favore della convenuta di quanto da quest'ultima versato in favore della medesima attrice a qualunque titolo e ragione in relazione al presente giudizio, con gli interessi decorrenti dai singoli versamenti fino al soddisfo;
condanna la medesima parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso quello in riassunzione, che liquida nei seguenti termini secondo il valore medio delle tariffe applicabili tempo per tempo:
giudizio di primo grado: € 2.430,00 per la fase dello studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase della trattazione ed € 4.050,00 per la fase decisionale, per un totale di € 13.430,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pag. 10/11 primo giudizio di appello: € 2.977,00 per la fase dello studio, € 1.9111,000 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase detta trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di Legittimità: € 3.402,00 per la fase dello studio, € 2.478,00 per la fase introduttiva, € 1.775,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge;
per il giudizio di riassunzione: € 2.977,00 per la fase dello studio, € 1.9111,000 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase detta trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini
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