Sentenza 3 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, la facoltà per il ricorrente di chiedere l'acquisizione degli atti del giudizio presupposto ex art. 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel testo "ratione temporis" applicabile, sebbene lo sollevi dal produrre l'intero fascicolo, non lo esime dall'allegare a pena d'inammissibilità i fatti costitutivi della domanda quali la propria posizione nel processo, la data iniziale del giudizio, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, sicché solo in tal caso è attivabile il potere ufficioso del giudice di acquisizione degli atti posti in essere nel processo presupposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 03/02/2015, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2015 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - rel. Presidente -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT EP ER ([...]) e NT AN ([...]), rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato GALLO Francesco Paolo, elettivamente domiciliati in Roma, Via Fulcieri Paulucci dè Calboli n. 60, presso lo studio dell'Avvocato Cinzia Ammirati;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato per legge;
- resistente -
per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Salerno depositato il 4 aprile 2013 (R.G. 1433/2011 V.G.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2014 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti. RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso depositato il 30 settembre 2011 presso la Corte d'appello di Salerno, CC EP ER e CC AN chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dei danni morali derivanti dalla irragionevole durata di un giudizio di appello promosso dinnanzi alla Corte d'appello di Catanzaro, iscritto nel marzo 2004 e definito con sentenza del febbraio 2011;
che la Corte d'appello, con decreto depositato il 4 aprile 2013, dichiarava inammissibile la domanda rilevando che non rientrava nella disponibilità della parte individuare, nell'ambito di un giudizio presupposto, la fase o il grado per il quale chiedere l'accertamento della violazione del termine di ragionevole durata, essendo tale accertamento riferibile al processo unitariamente considerato;
che per la cassazione di questo decreto CC EP ER e CC AN hanno proposto ricorso sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria;
che il Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell'art. 6, par. 1, della CEDU, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rilevando che dal verbale dell'udienza del 14 febbraio 2013 e dall'attestazione della cancelleria sul fascicolo di parte e sulla nota di deposito, risultava l'avvenuto deposito di copia degli atti del procedimento di primo grado, iscritto il 21 marzo 2001 e deciso con sentenza del 2003; sicché, contrariamente a quanto affermato nel decreto impugnato, la Corte d'appello era stata posta in grado di effettuare la valutazione sintetica e complessiva dell'intero giudizio;
che il ricorso è infondato;
che il decreto impugnato è conforme al principio, affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio, per cui "in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione;
non rientra, pertanto, nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell'ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza" (Cass. n. 23506 del 2008; Cass. n. 15974 del 2013);
che, d'altra parte, la facoltà della parte di chiedere l'acquisizione degli atti del procedimento in cui si assume essersi verificato il ritardo non esonera i ricorrenti dall'onere di allegare, in sede di proposizione del ricorso, la propria posizione nel processo, la data iniziale del giudizio, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato;
che, pertanto, la facoltà/potere di iniziativa del giudice, prevista alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5 (nel testo vigente prima delle modificazioni introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), di supplire ad eventuali carenze probatorie della parte è limitata alla sola produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto e richiede che la parte che abbia promosso il giudizio abbia debitamente dato atto nel ricorso, a pena di inammissibilità, dei fatti costitutivi della richiesta di equo indennizzo (Cass. n. 20403 del 2006; Cass. n. 17249 del 2006);
che, quindi, pur se il legislatore non onerava la parte attrice della produzione dell'intera documentazione relativa alle diverse fasi in cui si è articolato il giudizio presupposto, deve tuttavia ritenersi che il giudizio di equa riparazione non sia correttamente instaurato qualora i ricorrenti non forniscano gli elementi utili e necessari per la decisione;
che, nella specie, dalla stessa illustrazione del motivo emerge che la deduzione delle circostanze rilevanti ai fini della valutazione da parte della Corte d'appello certamente non hanno formato oggetto di esplicita allegazione da parte dei ricorrenti;
che non avendo l'amministrazione intimata partecipato all'udienza di discussione, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione;
che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte Suprema di cassazione, il 17 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2015