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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16202 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA IE Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 18419/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in Parte_1 C.F._1
PERÙ il data 04/11/1983, con il patrocinio dell' avv. NICOLAIS GIULIA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
08/01/1984, con il patrocinio dell'avv. CAPEZZUOLI FABRIZIO, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: affido minori CONCLUSIONI: come da accordo di cui al verbale dell'udienza del 16/04/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02/05/2024 e ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza, deduceva di aver intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con , da cui nascevano i Controparte_1 figli e tutti minorenni;
che la relazione, Persona_1 Controparte_2 Persona_2 un tempo felice, è andata deteriorandosi in ragione dei comportamenti aggressivi del sig. il quale si mostrava, altresì, disinteressato alla gestione e cura figli;
che, CP_1 sotto l'aspetto economico, il padre dei minori contribuiva al loro mantenimento solo in maniera parziale. Chiedeva, quindi, dichiararsi l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre, un adeguato regime di frequentazione padre-figli, la previsione di un contributo al mantenimento dei figli in misura non inferiore a euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , contestando la ricostruzione Controparte_1 fattuale fornita dalla ricorrente;
quanto all'affidamento e frequentazione dei minori, il resistente si associava alla richiesta di affido condiviso ma rappresentava di non poter garantire un regime di frequentazione rigido, basato su giorni e orari prestabiliti, in ragione della propria attività lavorativa (addetto alle vendite presso un supermercato) soggetta a continui cambi di turno e orari;
chiedeva, quindi, una programmazione settimanale delle visite, di concerto con la madre;
sotto l'aspetto economico, tenuto conto dei redditi effettivi delle parti e delle spese a cui ognuno deve far fronte, si impegnava a versare la somma di euro 700,00/mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Comparse personalmente dinanzi al Giudice Delegato all'udienza del 16/04/2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano definirsi il giudizio alle seguenti condizioni:
Quanto agli aspetti economici, le parti si accordano affinché l'assegno unico sia percepito unicamente dalla signora;
inoltre, il padre Parte_1 verserà euro 400,00 per il mantenimento ordinario dei figli minori, da versarsi alla madre entro il giorno 16 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 17 dicembre 2014. Quanto alla frequentazione padre-figli, le parti si accordano in questo modo: il padre li potrà vedere due pomeriggi a settimana, il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola con rientro dopo cena, salvo diverso accordo;
durante l'estate per 15 giorni da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, per il 2025 il padre prenderà i figli le ultime due settimane di agosto. Nel periodo natalizio, il padre potrà vedere i figli, ad anni alterni, o dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze di Pasqua ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti.
Ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così provvedendosi in conformità;
ritenuto che
la natura e l'esito del giudizio consenta la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 18419/2024:
1) Dispone in conformità a quanto concordato dalle parti all'udienza del 16/04/2025, come riportate e precisate in parte motiva;
2) compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 28/10/2025.
Il Presidente rel. est.
TA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA IE Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 18419/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in Parte_1 C.F._1
PERÙ il data 04/11/1983, con il patrocinio dell' avv. NICOLAIS GIULIA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
08/01/1984, con il patrocinio dell'avv. CAPEZZUOLI FABRIZIO, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: affido minori CONCLUSIONI: come da accordo di cui al verbale dell'udienza del 16/04/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02/05/2024 e ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza, deduceva di aver intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con , da cui nascevano i Controparte_1 figli e tutti minorenni;
che la relazione, Persona_1 Controparte_2 Persona_2 un tempo felice, è andata deteriorandosi in ragione dei comportamenti aggressivi del sig. il quale si mostrava, altresì, disinteressato alla gestione e cura figli;
che, CP_1 sotto l'aspetto economico, il padre dei minori contribuiva al loro mantenimento solo in maniera parziale. Chiedeva, quindi, dichiararsi l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre, un adeguato regime di frequentazione padre-figli, la previsione di un contributo al mantenimento dei figli in misura non inferiore a euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , contestando la ricostruzione Controparte_1 fattuale fornita dalla ricorrente;
quanto all'affidamento e frequentazione dei minori, il resistente si associava alla richiesta di affido condiviso ma rappresentava di non poter garantire un regime di frequentazione rigido, basato su giorni e orari prestabiliti, in ragione della propria attività lavorativa (addetto alle vendite presso un supermercato) soggetta a continui cambi di turno e orari;
chiedeva, quindi, una programmazione settimanale delle visite, di concerto con la madre;
sotto l'aspetto economico, tenuto conto dei redditi effettivi delle parti e delle spese a cui ognuno deve far fronte, si impegnava a versare la somma di euro 700,00/mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Comparse personalmente dinanzi al Giudice Delegato all'udienza del 16/04/2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano definirsi il giudizio alle seguenti condizioni:
Quanto agli aspetti economici, le parti si accordano affinché l'assegno unico sia percepito unicamente dalla signora;
inoltre, il padre Parte_1 verserà euro 400,00 per il mantenimento ordinario dei figli minori, da versarsi alla madre entro il giorno 16 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 17 dicembre 2014. Quanto alla frequentazione padre-figli, le parti si accordano in questo modo: il padre li potrà vedere due pomeriggi a settimana, il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola con rientro dopo cena, salvo diverso accordo;
durante l'estate per 15 giorni da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, per il 2025 il padre prenderà i figli le ultime due settimane di agosto. Nel periodo natalizio, il padre potrà vedere i figli, ad anni alterni, o dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze di Pasqua ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti.
Ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così provvedendosi in conformità;
ritenuto che
la natura e l'esito del giudizio consenta la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 18419/2024:
1) Dispone in conformità a quanto concordato dalle parti all'udienza del 16/04/2025, come riportate e precisate in parte motiva;
2) compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 28/10/2025.
Il Presidente rel. est.
TA IE