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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/03/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 126/2024
TRIBUNALE DI AREZZO
Sezione procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente
- dott. Andrea Turturro Giudice rel. est.
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice
a scioglimento della riserva in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Cavriglia (AR) – Frazione Località Cetinale, Via
[...] P.IVA_1
G. Carducci, 1 nonché dei soci illimitatamente responsabili Parte_1
) e ( ) C.F._1 CP_1 C.F._2
Letto il ricorso con cui ha chiesto l'apertura della liquidazione Controparte_2
giudiziale del debitore indicato in epigrafe;
dato atto che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati:
- alla società e a da parte dell'ufficiale giudiziario;
Parte_1
- agli eredi di e a mezzo servizio postale CP_1 Persona_1 Parte_1
e che nessuno dei convenuti si costituiva;
ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27 CCII, avendo l'impresa il centro principale dei propri interessi, presuntivamente coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che
la legittimazione del creditore istante risulta degli estratti di ruolo in atti;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCI, trattandosi di imprenditore commerciale (cfr. oggetto sociale di cui alla visura camerale in atti), che non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della procedura concorsuale maggiore;
ritenuto che
lo stato di insolvenza risulti da una valutazione congiunta dei seguenti elementi: i) debiti con l'Erario per 10 milioni di euro (informativa in atti); ii) insussistenza di beni noti utilmente pignorabili;
iii) mancato svolgimento di attività (come risulta dal verbale di pignoramento negativo); rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, è complessivamente superiore all'importo di € 30.000,00; ritenuto di dover altresì dichiarare, in estensione, l'apertura della LG dei soci illimitatamente responsabili ex art. 256 CCII;
ritenuto di dover precisare che la socia illimitatamente responsabile risulta deceduta in CP_1 data 3.9.2020 (cfr. quanto riferito dall'ufficiale giudiziario); rammentato che In tema di fallimento in estensione del socio, il termine annuale ex art. 147, comma
2, L. fall., oltre il quale quest'ultimo non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre dall'iscrizione (ad iniziativa di chiunque ne abbia
l'interesse) nel registro delle imprese dei singoli fatti che determinano la perdita, a norma degli artt.
2284 ss. c.c., della qualità di socio illimitatamente responsabile (Cass. 35955/2023) e ritenuto che detto principio debba ritenersi valido anche sotto il vigore del CCII;
osservato che nel caso in esame il decesso del socio non risulta iscritto nel R.I., di talché il termine non ha neppure iniziato a decorrere;
rammentato che, secondo quanto previsto dall'art. 256 CCII, La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata; rilevato che detto presupposto sussiste nel caso in esame (cfr. prospetto cartelle relative al credito del ricorrente, in larga parte notificate prima del decesso della socia); dato atto, infine, che è stato garantito il diritto al contraddittorio degli eredi della defunta (Cass.
7604/2023: Nel caso in cui il procedimento di fallimento riguardi un soggetto deceduto, l'erede di questo, ancorché non sia imprenditore e non sia subentrato nell'impresa del de cuius, deve essere convocato avanti al tribunale competente alla dichiarazione di fallimento, nel rispetto del principio del contraddittorio enunciato, in termini generali, dall'art. 15, comma 2, della l. fall., come sostituito dall'art. 13 d.lgs. n. 5 del 2006 e dall'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 169 del 2007; tale norma, infatti, rende il detto erede il naturale contraddittore della parte istante con riferimento a una domanda che, per essere diretta alla pronuncia di fallimento dell'imprenditore defunto, è idonea a spiegare effetto nei confronti del successore di questo);
P.Q.M.
visti gli artt. 49, 121 e 256 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di (c.f. Parte_1
), con sede legale in Cavriglia (AR) – Frazione Località Cetinale, Via G. P.IVA_1
Carducci, 1 nonché dei soci illimitatamente responsabili Parte_1
( ) e ( ) C.F._1 CP_1 C.F._2
NOMINA giudice delegato alla procedura il dott. Federico Pani
NOMINA curatore il dott. invitandolo: Persona_2
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCI, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCI;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita, nonché a presentare apposita informativa circa l'indirizzo pec attivato nel fascicolo della liquidazione giudiziale;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCI, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
5) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma);
6) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);
7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
ORDINA al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE il giorno 19.6.2025 ore 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma
3, CCII;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30.05.2002
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Arezzo, in data 19 marzo 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Andrea Turturro Dott. Federico Pani
TRIBUNALE DI AREZZO
Sezione procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente
- dott. Andrea Turturro Giudice rel. est.
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice
a scioglimento della riserva in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Cavriglia (AR) – Frazione Località Cetinale, Via
[...] P.IVA_1
G. Carducci, 1 nonché dei soci illimitatamente responsabili Parte_1
) e ( ) C.F._1 CP_1 C.F._2
Letto il ricorso con cui ha chiesto l'apertura della liquidazione Controparte_2
giudiziale del debitore indicato in epigrafe;
dato atto che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati:
- alla società e a da parte dell'ufficiale giudiziario;
Parte_1
- agli eredi di e a mezzo servizio postale CP_1 Persona_1 Parte_1
e che nessuno dei convenuti si costituiva;
ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27 CCII, avendo l'impresa il centro principale dei propri interessi, presuntivamente coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che
la legittimazione del creditore istante risulta degli estratti di ruolo in atti;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCI, trattandosi di imprenditore commerciale (cfr. oggetto sociale di cui alla visura camerale in atti), che non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della procedura concorsuale maggiore;
ritenuto che
lo stato di insolvenza risulti da una valutazione congiunta dei seguenti elementi: i) debiti con l'Erario per 10 milioni di euro (informativa in atti); ii) insussistenza di beni noti utilmente pignorabili;
iii) mancato svolgimento di attività (come risulta dal verbale di pignoramento negativo); rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, è complessivamente superiore all'importo di € 30.000,00; ritenuto di dover altresì dichiarare, in estensione, l'apertura della LG dei soci illimitatamente responsabili ex art. 256 CCII;
ritenuto di dover precisare che la socia illimitatamente responsabile risulta deceduta in CP_1 data 3.9.2020 (cfr. quanto riferito dall'ufficiale giudiziario); rammentato che In tema di fallimento in estensione del socio, il termine annuale ex art. 147, comma
2, L. fall., oltre il quale quest'ultimo non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre dall'iscrizione (ad iniziativa di chiunque ne abbia
l'interesse) nel registro delle imprese dei singoli fatti che determinano la perdita, a norma degli artt.
2284 ss. c.c., della qualità di socio illimitatamente responsabile (Cass. 35955/2023) e ritenuto che detto principio debba ritenersi valido anche sotto il vigore del CCII;
osservato che nel caso in esame il decesso del socio non risulta iscritto nel R.I., di talché il termine non ha neppure iniziato a decorrere;
rammentato che, secondo quanto previsto dall'art. 256 CCII, La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata; rilevato che detto presupposto sussiste nel caso in esame (cfr. prospetto cartelle relative al credito del ricorrente, in larga parte notificate prima del decesso della socia); dato atto, infine, che è stato garantito il diritto al contraddittorio degli eredi della defunta (Cass.
7604/2023: Nel caso in cui il procedimento di fallimento riguardi un soggetto deceduto, l'erede di questo, ancorché non sia imprenditore e non sia subentrato nell'impresa del de cuius, deve essere convocato avanti al tribunale competente alla dichiarazione di fallimento, nel rispetto del principio del contraddittorio enunciato, in termini generali, dall'art. 15, comma 2, della l. fall., come sostituito dall'art. 13 d.lgs. n. 5 del 2006 e dall'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 169 del 2007; tale norma, infatti, rende il detto erede il naturale contraddittore della parte istante con riferimento a una domanda che, per essere diretta alla pronuncia di fallimento dell'imprenditore defunto, è idonea a spiegare effetto nei confronti del successore di questo);
P.Q.M.
visti gli artt. 49, 121 e 256 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di (c.f. Parte_1
), con sede legale in Cavriglia (AR) – Frazione Località Cetinale, Via G. P.IVA_1
Carducci, 1 nonché dei soci illimitatamente responsabili Parte_1
( ) e ( ) C.F._1 CP_1 C.F._2
NOMINA giudice delegato alla procedura il dott. Federico Pani
NOMINA curatore il dott. invitandolo: Persona_2
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCI, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCI;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita, nonché a presentare apposita informativa circa l'indirizzo pec attivato nel fascicolo della liquidazione giudiziale;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCI, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
5) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma);
6) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);
7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
ORDINA al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE il giorno 19.6.2025 ore 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma
3, CCII;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30.05.2002
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Arezzo, in data 19 marzo 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Andrea Turturro Dott. Federico Pani